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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 113/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARANI NICOLA, Parte_1 C.F._1
in CO a FERRARA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
mace P.IVA_2
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 10.2.2025.
Motivi della decisione Con ricorso depositato il 4.1.2024 nato in [...] il [...], ha impugnato il Parte_1 decreto del Questore della Provinci atogli il 06.11.2023, con il quale è stata rigettata la sua richiesta presentata il 16.07.2021 di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in virtù del rapporto coniugale con la moglie SI.ra , nata in [...] il [...]. Parte_2
La Questura ha rigettato l'istanza presentata dal ricorrente alla luce delle condotte antigiuridiche poste in essere da quest'ultimo, che costituiscono grave e oggettivo pericolo per l'incolumità pubblica, ritenendo sussistente la causa ostativa di cui all'art. 13 co. 1 TUI.; in particolare, ha ritenuto l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica prevalente rispetto alla tutela dei legami familiari del richiedente sul territorio. L'Amministrazione ha rilevato infatti che a carico del ricorrente risultano svariate condanne penali;
in particolare, ha dato rilievo ai fatti di violenza domestica e lesioni personali, integranti rispettivamente i reati di cui agli artt. 572 e 582 cp., perpetrati dal ricorrente nei confronti della moglie per il periodo che va dal 2015 al 2022; nonché ulteriori fatti di violenza e di aggressione al patrimonio integranti il reato di cui all'art. 628 c.p. Per tali fatti, il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione;
inoltre, all'esito dell'attività istruttoria finalizzata a valutare la pericolosità sociale del ricorrente in relazione agli atti di natura violenta posti in essere in ambito domestico nei confronti della di lui moglie, l'Amministrazione ha emesso nei suoi confronti provvedimento di Ammonimento. Inoltre, in data 16.04.2022, il ricorrente è stato tradotto in carcere e sottoposto alla misura della custodia carceraria per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa famigliare e alla parte offesa.
pagina 1 di 5 Successivamente, in data 17.07.2023, il ricorrente, che era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la casa della di lui madre, era stato tratto in arresto da personale dell' CP_3 della Questura di Ferrara per il reato di evasione. Alla luce di tali valutazioni, l'Amministrazione ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente, essendo, di fatto, venuto meno il presupposto di “vita familiare”, necessario ai fini del riconoscimento del nominato titolo di soggiorno, ed in ragione della sua pericolosità sociale.
Con il ricorso l'istante ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di diniego, innanzitutto poiché egli si trova sul territorio italiano dal 2009 ed è sempre stato titolare di valido permesso di soggiorno per motivi lavorativi;
inoltre, egli non ha più nessun tipo di legame affettivo con il paese d'origine, evidenziando come gli unici legami familiari e personali sono la madre, regolarmente soggiornanti in Italia, con cui lo stesso convive;
ha evidenziato altresì l'erroneità della valutazione di pericolosità effettuata nel provvedimento impugnato, invocando il principio di inespellibilità ex art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 286/98, salvo per i motivi di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo d. lgs., che nel caso di specie non sarebbero sussistenti, giacchè l'ostatività non può essere rappresentata dalla mera sussistenza di condanne penali.
All'udienza del 14.3.2024, celebrata nel sub procedimento cautelare, è stato sentito il ricorrente dal giudice designato e ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni: “ D. Quando è arrivato in Italia? R. Nel 2009. D. Aveva dei parenti qui in Italia? R. Si, mia mamma, con la quale vivo adesso. D. Sua mamma che titolo di soggiorno ha? R. Penso quello illimitato. D. Che titoli di soggiorno ha avuto lei da quando è qui in Italia? R. Ho avuto nel 2010 il permesso per motivi di lavoro che ho sempre rinnovato fino al 2020. Poi nel 2020 avevo fatto la richiesta di rinnovo ma la Questura di Ferrara mi ha detto che mancava un documento per completare la pratica e non ho più saputo nulla. Poi nel 2021 ho presentato domanda del permesso per motivi familiari. D. Dove ha vissuto da quando è arrivato in Italia? R. Sempre a Ferrara con mia mamma e poi con mia moglie. D. Quando si è sposato ? R. Nel 2020 in Ucraina. D. Quando è iniziata la relazione con sua moglie? R. Nel 2009. D. Avete vissuto insieme? R. Si, dal 2009. Inizialmente vivevamo con mia mamma, poi nel 2013 ci siamo spostati in una casa in affitto da soli e poi abbiamo comprato casa nel 2019. D. Quando ha iniziato a lavorare? R. Nel 2009. D. Attualmente lavora? R. No, ho smesso dal 2022, contestualmente all'arresto. D. Quando e per quanto tempo è stato in carcere? R. In un primo momento sono stato in carcere circa 6-8 mesi per misura cautelare. Poi davanti al GIP di Ferrara sono stati disposti gli arresti domiciliari. La sentenza è del 20.10.2022, i fatti sono avvenuti nel marzo del 2022. Mi rimane da scontare circa 1 anno e mezzo. D. Con sua moglie siete separati? R. Che io sappia la sorella di mia moglie si è occupata di presentare la domanda di separazione in Ucraina. Mi ha detto che siamo già separati. D. In che rapporti è adesso con sua moglie? R. Negli ultimi due mesi non parliamo più di tanto, mi chiama solo quando ha bisogno di qualcosa. D. Lei attualmente ha una ricevuta relativa alla domanda per il rilascio per motivi familiari o per la domanda di rinnovo del permesso per motivi di lavoro che ha fatto nel 2020? R. Non ho nulla, mi pare mi abbiano ritirato la ricevuta ma non ricordo bene. D. Ha avuto altri problemi con la giustizia? R. No. Sono seguito dal per CP_4 problemi di alcolismo”.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.11.2024, il giudice designato ha fissato udienza di discussione al 11.2.2025, che è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Con note depositate il 10.2.2025 il ricorrente ha così precisato le conclusioni: “in via principale: dichiarare il diritto del ricorrente al concessione del permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
in via subordinata: dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art.14 lett. a) /b) /c) d.lgs 251/07; in via ulteriormente subordinata: dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione umanitaria, sussistendo gli obblighi costituzionale ed internazionali ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs n.286/98 e dell'art.32, comma 3, d.lgs n.25/2008”.
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Ebbene, per quanto concerne la domanda principale del ricorrente, volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, va evidenziato, a prescindere dai motivi di pericolosità sociale di seguito illustrati, che è venuto meno uno dei requisiti fondamentali previsto dalla legge dall' art. 29 co. 1 lett. a) D.Lvo. 286/1998 («Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari : a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni»). Infatti, dalla documentazione prodotta e dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza (“R. Che io sappia la sorella di mia moglie si è occupata di presentare la domanda di separazione in Ucraina. Mi ha detto che siamo già separati”) e dalla documentazione in atti (cfr. provvedimento di separazione), il rapporto matrimoniale è ormai irrimediabilmente compromesso.
Il ricorrente ha tuttavia valorizzato nei propri atti difensivi anche il rapporto con la madre, regolarmente soggiornate sul territorio, con la quale convive, e la prevalenza dei suoi legami familiari rispetto ai motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ostativi alla sua permanenza sul territorio italiano. Egli ha infatti riferito di essere giunto in Italia nel 2009, di aver convissuto con la madre nel periodo dal 2009 al 2013 e di aver successivamente intrapreso, nel 2013, la convivenza con la moglie. Nel 2022 tuttavia il rapporto di convivenza con la moglie era venuto a cessare;
infatti con ordinanza disposta dal G.I.P. di Ferrara in data 24.10.2022 è stata disposta la misura cautelare carceraria nei confronti del ricorrente poiché in data 16.04.2022 egli aveva violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa familiare e alla moglie, persona offesa. Considerato, da un lato, che le ragioni che hanno portato il ricorrente a riprendere la convivenza con la madre sono legate a valutazioni di opportunità, posto che a seguito del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in atti, emesso in data 26.06.2024, veniva disposta l'espiazione della pena detentiva residua sotto forma di detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P., giova precisare, d'altro lato, che, anche a voler dare rilievo al rapporto familiare tra il ricorrente e la madre, ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari, il predetto legame deve ritenersi recessivo rispetto all'accertata pericolosità sociale del ricorrente.
Ebbene, dal casellario giudiziale in atti sussistono a carico del richiedente:
- decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ferrara il 13.5.2014 per il reato di guida in stato di ebrezza – art. 186 co.2 lett. c D.Lvo 285 del 1992 – commesso in data 13.10.2013 e reso esecutivo in data 11.06.2014, con il quale è stato condannato all'ammenda di euro 23.250,00;
- sentenza del 20.10.2022 di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 – 445 cpp. emessa dal G.U.P. del Tribunale di Ferrara, divenuta irrevocabile in data 30.11.2022, per i reati di: 1) maltrattamenti art. 572 co. 1 cp. commessi in Ferrara dal 2015 al 22.04.2022; 2) lesione personale aggravata artt. 582 – 585 – 576 co. 1 nr. 5 – art. 577 co. 1 nr. 1 cp. commessa in Ferrara il 27.03.2022; 3) rapina art. 628 co. 1 cp. commessa in Ferrara il 26.03.2022; 4) rapina art. 628 co. 1 commessa in Ferrara il 27.03.2022. Dispositivo: riconosciute le attenuanti generiche ex art. 62 bis cp. ritenuta la continuazione dei summenzionati reati e ritenute le diminuenti di rito del patteggiamento: reclusione anni 3 multa 800,00 euro;
disposta la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 co. 5 c.p.p.;
- sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 2.5.2023 divenuta irrevocabile in data 18.05.2023 con cui è stata confermata la sentenza emessa in data 27.06.2022 dal Tribunale in composizione Monocratica di Ferrara per il reato di cui all'art. 387 cp. commesso in data 22.04.2022. Dispositivo: reclusione di 6 mesi e ritenute le diminuenti del rito del giudizio abbreviato con applicazione della misura di sicurezza della confisca e distruzione di quanto sequestrato;
- sentenza del 18.3.2024 di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 – 445 c.p.p. emessa dal Tribunale in composizione Monocratica di Ferrara, divenuta irrevocabile in data 04.04.2024, per il reato di cui all'art. 385 cp. commesso in Ferrara il 17.03.2024. Dispositivo: riconosciute le circostanze attenuanti, ritenute prevalenti sulla recidiva a seguito del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 co. 4 cp., reclusione di mesi 5 giorni 10, ritenute le diminuenti di rito del patteggiamento.
pagina 3 di 5 - Con provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara del 16.5.2024 è stato disposto il cumulo delle pene inflitte con i seguenti provvedimenti: Sentenza del G.U.P. del Tribunale di Ferrara emessa in data 20.10.2022; Sentenza della Corte D'Appello di Bologna emessa in data 02.05.2023; Sentenza del Tribunale in composizione Monocratica di Ferrara emessa in data 18.03.2024 ed è stata determinata la pena da scontare in anni 3 mesi 11 giorni 10 di reclusione ed euro 800,00 di multa.
- Con sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Ferrara del 9.7.2024 è stata applicata la disciplina del reato continuato di cui all'art. 671 c.p.p. in riferimento ai reati di cui al provvedimento del Tribunale in composizione monocratica di Ferrara emesso in data 18.03.2024 e del Tribunale in composizione monocratica di Ferrara emesso in data 09.07.2024, determinando così la pena in mesi 9 e giorni 10 di reclusione.
Inoltre, dal certificato dei carichi pendenti risultano due giudizi nei confronti del ricorrente, rispettivamente:
- giudizio di appello avverso la sentenza di condanna alla pena di mesi 4 e multa di euro 300 per i reati di cui all'art. 648 c.p. commessi a Ferrara il 03.06.2016, il 09.06.2016 e in data 17.06.2016;
- citazione diretta a giudizio per il reato di cui all'art. 387 bis commesso in Ferrara in data 16.04.2022.
Si ritiene, dunque, di dover condividere la valutazione di pericolosità per l'ordine pubblico gravante sull'odierno istante, come configurata nel provvedimento impugnato, da ritenersi ostativa al positivo accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto. Il ricorrente è stato autore di reati gravi, perpetrati dal 2013 al 2024, che hanno leso beni giuridici costituzionalmente rilevanti quali il patrimonio e l'integrità fisica e psichica della persona e che evidenziano inequivocabilmente il temperamento violento nonché l'attuale pericolosità sociale dello stesso. L'attività delittuosa è stata posta in essere dallo stesso anche nel corso della convivenza coniugale, nonché nel periodo in cui il ricorrente era sottoposto a misura cautelare e nonostante egli svolgesse regolare attività lavorativa (dalla documentazione prodotta emerge che ha lavorato dal 2009 al 2022, quando è stato sottoposto a misura cautelare). Peraltro, secondo quanto dallo stesso dichiarato, egli non ha ancora finito di scontare la pena, avendo sul punto dichiarato: “D. Quando e per quanto tempo è stato in carcere? R. In un primo momento sono stato in carcere circa 6-8 mesi per misura cautelare. Poi davanti al GIP di Ferrara sono stati disposti gli arresti domiciliari. La sentenza è del 20.10.2022, i fatti sono avvenuti nel marzo del 2022. Mi rimane da scontare circa 1 anno e mezzo” (cfr. dichiarazioni rese in tribunale). Ebbene, la natura dei reati contestati ed accertati, caratterizzati dal fatto che le condotte criminose si siano protratte nel tempo, anche nel periodo di convivenza con la moglie e, successivamente, con la madre, evidenzia una particolare inclinazione a delinquere dell'istante ed il carattere recessivo dei suoi legami familiari rispetto alla sua propensione a delinquere. Infine, va evidenziato che sebbene nel corso dell'audizione resa dinanzi al tribunale l'istante avesse dichiarato di essere in cura presso il , nulla è stato prodotto in atti. CP_5
Quanto alle domande subordinate, va in primo luogo rigettata la domanda relativa al riconoscimento della protezione sussidiaria, in quanto inammissibile nel presente giudizio, che ha ad oggetto il diniego del Questore della domanda volta al rilascio del permesso per motivi familiari.
Venendo infine alla domanda relativa al riconoscimento della protezione “umanitaria” formulata dal ricorrente nell'atto introduttivo e nelle note del 10.1.2024, preliminarmente, va osservato come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso
pagina 4 di 5 uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Com'è altresì noto, ai sensi del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, sono stati abrogati il terzo e quarto periodo del citato art. 19 comma 1.1.
Sul punto, giova precisare che sebbene alla data della presentazione della richiesta di protezione per motivi familiari - 16.07.2021 - alla luce della normativa all'epoca vigente, la Questura aveva l'obbligo di valutare, oltre che i requisiti prescritti per il riconoscimento della protezione richiesta, anche la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di altri titoli di soggiorno, quale la protezione speciale, tuttavia, la richiesta risulta in concreto inammissibile in quanto tardivamente proposta. Infatti, nel caso di specie, a fronte della notifica del provvedimento di diniego avvenuta in data 6.11.2023, il ricorso è stato depositato il 4.1.2024, dunque oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 19 ter co. 4 D.lgs. 150 del 2011 .
Alla luce di quanto esposto, il ricorso non è meritevole di accoglimento con riferimento alla domanda principale di riconoscimento del permesso per motivi familiari ed è inammissibile riguardo alle domande subordinate.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, e tenuto conto della mancata costituzione della parte resistente, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa, rigetta la domanda principale;
dichiara inammissibili le domande subordinate;
nulla sulle spese di lite. Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 7.3.2025. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
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