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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/07/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3358/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo- TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3358 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'1.10.2024, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa per la decisione il 27.12.2024, vertente TRA P.IV in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IV_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Perri;
ATTRICE E P.IV , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata CP_1 P.IV_2 e difesa dall'avv. Giuliano Maffi;
CONVENUTA Oggetto: azione di regresso. Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 14.09.2022, la ha citato, innanzi al Parte_1 Tribunale di Cosenza, la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 spiegando azione di regresso volta ad ottenere da quest'ultima - in qualità di azienda produttrice - il rimborso della somma di € 8.515,09, corrisposta dalla ai sensi dell'art. 131 Parte_1 del Codice del Consumo, in favore del consumatore finale, sig. , a causa di un difetto di Parte_2 Pa conformità di alcune lamiere di copertura, vendute dalla e prodotte dalla Parte_1
CP_1 Nel dettaglio, la ha dedotto che, con sentenza n. 63/2022, depositata il Parte_1 15.01.2022 all'esito del giudizio promosso da nei confronti di Parte_2 Parte_3
iscritto al numero di ruolo 5063/2017 R.G., il Tribunale di Cosenza condannava l'odierna
[...] attrice alla restituzione, in favore di , della somma di € 3.500,00, oltre interessi (nella Parte_2 misura legale dalla consegna dei il 17.9.2009 al soddisfo) e spese legali, quantificate in € CP_2 264,00 per esborsi ed € 2.430,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, Cap ed Iva, come per legge;
poneva altresì a carico di le spese di CTU. Parte_1 Nella parte motiva, il Tribunale precisava che le predette lamiere di copertura presentavano vizi evidenti e tali da compromettere l'idoneità all'uso del prodotto oltre che l'aspetto estetico dello stesso;
pagina 1 di 6 che la fattispecie oggetto di giudizio andava inquadrata nella disciplina della vendita dei beni al consumo, di cui al D.lgs. n. 206/2005 (art. 128 e ss.) e richiamava dunque l'art. 131 dello stesso decreto in ordine all'azione di regresso che compete al venditore finale, responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o un'omissione del produttore, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Unitamente alla predetta sentenza, alla veniva notificato atto di precetto del Parte_1 10.02.2022, per complessivi € 7.333,10 che l'odierna attrice, dopo aver chiesto ed ottenuto una dilazione nel pagamento dal creditore istante, provvedeva a saldare mediante n. 3 bonifici bancari, oltre al saldo, mediante altro bonifico bancario, delle competenze e spese liquidate al CTU, il tutto per la complessiva somma di € 8.515,09. Orbene, l'asserito rifiuto della di rimborsare alla le spese CP_1 Parte_1 sostenute, avrebbe convinto quest'ultima ad adire la competente autorità giudiziaria, al fine di tutelare le proprie ragioni. La causa è stata iscritta al numero di ruolo 3358/2022 R.G. Costituitasi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.01.2023, la CP_1 ha preliminarmente evidenziato che la è rimasta contumace nel
[...] Parte_1 procedimento n. 5063/2017 R.G., conclusosi con sentenza n. 63/2022, rinunciando ad adoperarsi nell'elaborazione delle proprie difese che avrebbero potuto, a dire della convenuta, sovvertire l'esito del giudizio – in particolare, con una declaratoria di decadenza e/o prescrizione - e così evitare l'esborso delle somme di cui oggi pretende illegittimamente la restituzione. Sempre in via preliminare, la convenuta ha sollevato eccezione di incompetenza del Giudice adito, dal momento che, a suo dire, l'odierna causa andava radicata avanti il Tribunale di Verona, ove la CP_1 ha la sede legale, ai sensi dell'art. 19 c.p.c.
[...] Inoltre, la convenuta ha osservato che neppure il presunto riconoscimento del vizio da parte della venditrice, la quale - per come riferito dal suo legale rappresentante in sede di interrogatorio formale - si era adoperata alla riverniciatura delle lamiere che avevano subito una variazione cromatica, consente di pervenire a conclusioni differenti;
difatti, il contenzioso sarebbe stato evitabile qualora la Parte_1 avesse provveduto alla sostituzione delle lamiere – e non già alla loro mera riverniciatura - per
[...] come richiesto dal consumatore. Ed ancora, la ha affermato che il cambiamento cromatico delle lamiere non integrasse CP_1 certamente un difetto così grave e, comunque, tale da intaccare e compromettere la funzionalità dei pannelli e della copertura;
e difatti, neppure la consulenza tecnica d'ufficio – incoerente e lacunosa – era riuscita a confermare e dimostrare la non conformità del prodotto e le conseguenti infiltrazioni. Anche le illogiche risultanze della perizia tecnica, dunque, avrebbero potuto, e dovuto, essere oggetto di contestazione da parte dell'attrice che, tuttavia, a causa della sua contumacia nel precedente giudizio, non lo ha reso possibile. In conclusione, la convenuta ha dedotto la totale infondatezza della richiesta di rimborso integrale delle somme dovute dall'attrice anche, e soprattutto, a causa del suo mancato intervento processuale, riferendosi non solo alle spese di redazione di un precetto su sentenza che le è stato notificato proprio in ragione della sua contumacia, ma anche alle competenze e spese liquidate per una consulenza tecnica che si sarebbe potuta evitare. Per tali ragioni, la ha chiesto il rigetto della domanda;
in subordine, nella denegata CP_1 ipotesi in cui, invece, il Giudice dovesse ritenere maturato il diritto al regresso, la convenuta ha chiesto la riduzione della condanna all'importo di Euro 3.899,40, decurtando dall'importo del precetto sia le pagina 2 di 6 “competenze precetto - Euro 135,00”, che le “spese registrazione sentenza - Euro 100,00 “di cui non è stata data prova”; nonché la somma presumibilmente corrisposta al CTU, Ing. pari ad € Persona_1 1.183,95. Inoltre, la convenuta ritiene altresì non dovute le spese e competenze legali per l'avvio del giudizio che la venditrice avrebbe potuto evitare assecondando la richiesta iniziale di sostituzione delle lamiere avanzata dal consumatore. All'esito della prima udienza di comparizione, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. Con la memoria primo termine, l'attrice ha ribadito che la merce venduta dalla Parte_1 al sig. presentava vizi e difetti produttivi ascrivibili alla società produttrice . Parte_2 CP_1 Accertati giudizialmente tali difetti ed il diritto del compratore al risarcimento dei danni ai sensi della normativa di cui al codice al consumo, l'attrice ha ribadito che - in forza della medesima normativa - compete al venditore che, per effetto della predetta sentenza ha dovuto sostenere tutti i costi conseguenti, il diritto al regresso nei confronti del produttore. Con la seconda memoria istruttoria, la si è riportata all'atto di citazione ed Parte_1 alla produzione documentale ivi allegata;
la ha invece chiesto l'ammissione per interpello CP_1 e per testi sui capitoli di prova ivi formulati. Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. l'attrice ha dedotto l'inammissibilità delle richieste istruttorie ex adverso formulate, tuttavia chiedendo, in caso di loro ammissione, di essere ammessa alla prova del contrario;
la convenuta ha insistito nelle richieste istruttorie già formulate. All'udienza del 27.06.2023 questo giudice ha ammesso la prova per interpello per testi richiesta da parte convenuta con la seconda memoria istruttoria, limitatamente ai capitoli 1-2 e 3 relativi alla ricorrenza di rapporti commerciali continuativi tra la e la ditta dal 2001 CP_1 Parte_1 al 2018; ammette parte attrice alla prova contraria. All'udienza dell'1.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le parti hanno scambiato comparse conclusionali e memorie di repliche, con le quali hanno insistito nelle medesime richieste ed eccezioni.
************************** La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Verona, ove essa ha la sua sede legale. L'eccezione non merita di trovare accoglimento. Difatti, “facendo riferimento ai criteri di collegamento previsti nell'art. 19, primo comma, prima parte e nell'art. 20 cod. proc. civ., la società convenuta ha omesso di contestare, con riguardo al foro generale delle persone giuridiche, il criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., ovverosia di dedurre l'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda;
Invero, la formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero, per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ;
in particolare, nell'ipotesi di pagina 3 di 6 eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. - cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adìto dall'attore, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda - comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adìto (Cass. 20/08/2008, n. 21899; Cass. 07/03/2013, n. 5725; Cass. 11/12/2014, n. 26094; Cass. 04/11/2016, n. 22510; Cass. 07/08/2018, n. 20597; Cass. 26/07/2019, n. 20387) (Cassazione civile sez. III, 04/12/2024, n. 31121). Inoltre, l'obbligazione dedotta, in quanto determinata nel suo importo, deve adempiersi al domicilio del creditore, ed infatti “L'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini e operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza…” (Cass. 1387/2024), cosicché la competenza territoriale, nel caso in esame, relativo all'obbligazione dedotta, di natura portabile, si radica dinanzi questo Tribunale nel cui circondario ha sede la società attrice, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. Venendo al merito della questione, si evidenzia, innanzitutto, che é circostanza pacifica tra le parti che le lamiere difettose oggetto del procedimento n. 5063/2017 R.G., definito con sentenza n. 63/2022 del Tribunale di Cosenza, siano state prodotte dalla dalla medesima fornite alla CP_1 [...]
prima che quest'ultima le vendesse al sig. . Parte_1 Parte_2 Orbene, nel corso della suddetta causa, nella quale la medesima quale convenuta, si è CP_1 costituita, il Tribunale di Cosenza - per come chiarito dal CTU nominato, ing. all'esito delle Persona_1 indagini peritali svolte nell'evidente contraddittorio con la convenuta , costituita in giudizio e ad CP_1 essa opponibili- ha acclarato, decisione non sindacabile in questo giudizio, che un errore tecnico nelle fasi di realizzazione delle lamiere oppure un difetto insito nelle vernici impiegate, possono determinare vizi occulti nella fase di produzione di cui l'utente finale non può avere contezza al momento dell'acquisto; dunque, “alla luce del materiale probatorio acquisito e degli accertamenti precisi, dettagliati e documentati svolti dal perito [..]”, è emerso “che la partita di pannelli di copertura coibentata venduta dalla ditta al e prodotta da fosse affetta da Parte_4 Pt_2 CP_1 vizi occulti che ne hanno determinato il progressivo scolorimento, con prevedibili problematiche legate all'insorgenza di fenomeni di corrosione e ricaduta estetica sull'immobile che si presenta con tetto scolorito e non uniformemente cromato”; pertanto, il Tribunale - in applicazione della disciplina di cui al D. L. vo 206/ 2005 T.U. Consumo (art. 128 e ss) secondo cui il soggetto contrattualmente obbligato nei confronti del consumatore è il venditore finale e non il produttore - ha accolto la domanda del consumatore acquirente ed ha dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita Parte_2 intervenuto tra questi e la condannando l'odierna attrice alla restituzione, in Parte_1 favore di , della somma di euro 3.500,00, oltre interessi legali dal momento della Parte_2 consegna dei pannelli (17 luglio 2009) al saldo;
la è stata altresì condannata al Parte_1 pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate in euro 264,00 per esborsi ed pagina 4 di 6 euro 2.430,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IV come per legge;
nonché al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato decreto. Tale essendo l'esito del giudizio iscritto al n. 5063/2017 R.G., occorre, a questo punto, nella specie valutare la fondatezza dell'azione di regresso esercitata dalla venditrice nei Parte_1 confronti della ditta produttrice CP_1 La disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli art. 1519 bis e ss. c.c., oggi sostituita dagli art. 128 e ss. D.lgs. n. 206 del 2005, prevede che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, essendo responsabile in caso di difetto di conformità e, in tale ipotesi, dovendo provvedere al ripristino, senza spese per il consumatore, della conformità del bene, potendo agire in regresso verso il produttore o precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o qualsiasi altro intermediario (Tribunale Lamezia Terme sez. I, 13/01/2021, n.14). Nel dettaglio, l'art. 131 D.Lgs. 206/2005, al comma 1, nel testo vigente ratione temporis, applicabile al caso di specie, posto che le modifiche introdotte con il D. Lgs. N. 170 del 4.11.2021 si applicano ai contratti conclusi successivamente alla data del I gennaio 2022, risalendo il contratto intervenuto con il con il consumatore all'anno 2009) prevede che il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, come nel caso di specie, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, n. 5140; Tribunale Di Pesaro, Sentenza n. 335/2024 del 04-04- 2024). A tal proposito, questo Giudice – contrariamente a quanto sostenuto insistentemente dall'azienda produttrice convenuta – ritiene che, la scelta della di restare contumace nel Parte_1 giudizio n. 5063/2017 R.G. incardinato dal sig. e definito con sentenza n. 63/2022 non Parte_2 possa tradursi in una rinuncia dell'odierna attrice a rivalersi, nei confronti della unica CP_1 responsabile dei vizi occulti di cui le lamiere (dalla medesima prodotte) sono risultate affette. Ancor più, si evidenzia che, in ordine ai presupposti necessari per il valido esperimento dell'azione di regresso, la Corte di Cassazione, ribaltando l'orientamento seguito dai giudici di merito, ha chiarito che
“l'azione del venditore finale nei confronti del produttore non possa essere subordinata all'avvenuto adempimento da parte del primo di tutti i rimedi di tutela esperiti dal consumatore, poiché si andrebbe a configurare uno squilibrio tra il venditore finale, gravato da un onere eccessivo e quella del produttore a vantaggio del quale si verrebbe a creare una vera e propria posizione situazione di privilegio, pur essendo egli il vero responsabile del difetto del bene” (Cassazione civile sez. III, 23/03/2021, n. 8164). In particolare, nelle medesima pronuncia, i giudici di legittimità hanno precisato che l'art. 131, comma 2, d.lgs. n. 206/2005 individua, più esattamente, nell'adempimento, da parte del venditore, dei rimedi di tutela esperiti dal consumatore, il momento iniziale, a partire dal quale decorre il termine annuale di prescrizione dell'azione di regresso e non già il suo presupposto. A sostegno di detta interpretazione, la Corte ha richiamato il principio generale riguardante la relazione intercorrente fra l'adempimento dell'obbligazione, da parte di uno dei condebitori solidali ex art 1299 c.c., e la proposizione dell'azione di regresso. Più in dettaglio, ai sensi dell'art. 1299 c.c., il singolo condebitore solidale, ove convenuto in giudizio dall'unico creditore, può promuovere l'azione di regresso, nei confronti degli altri coobbligati, anche prima di aver adempiuto la propria obbligazione, fermo restando che, ove poi la sua domanda venga accolta, il provvedimento non potrà essere eseguito, se prima egli non abbia adempiuto, nei confronti del creditore principale.
pagina 5 di 6 Ne consegue, dunque, che, se il diritto di regresso in capo al venditore non è condizionato al previo esperimento di tutti i rimedi di tutela riconosciuti al consumatore e sussiste anche prima che lo stesso abbia adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell'utente finale, a fortiori, nel caso di specie, in cui l'odierna attrice ha dato prova – mediante allegazione di ricevute di pagamento non contestate -di aver già restituito al sig. le somme precettate e dovute in ragione dell'intervenuta Parte_2 dichiarazione giudiziale di risoluzione contrattuale per vizi di conformità dei beni compravenduti imputabili all'azienda produttrice, non può dubitarsi della fondatezza dell'azione di rivalsa qui spiegata dall'attrice nei confronti della ditta responsabile. Tuttavia, questo Giudice ritiene che la domanda formulata dalla non possa Parte_1 integralmente accogliersi nel quantum preteso. In particolare, si ritiene che l'azione di regresso vada limitata all'importo corrisposto dalla ditta al Sig. , a seguito di atto di precetto per un importo pari ad € Parte_1 Parte_2 3.901,36, di cui € 3.500,00 per sorte capitale (quantificato nella sentenza 63/2022 quale importo congruo che la convenuta è stata condannata a restituire all'attore in ragione Parte_1 dei vizi occulti denunciati) ed € 401, 36 per interessi dal 17.9.2009 (come da sentenza n. 63/2022) al 9.2.2022 (cfr. i bonifici effettuati dalla in favore del Sig. in Parte_1 Parte_2 data 18.3.2022 per euro 1301,36, in data 19.4.2023 per euro 1.300,00 e in data 21.4.2022 per euro 1.300,00), non potendo il diritto di rivalsa estendersi altresì alle spese processuali, alle competenze di precetto ed a tutti gli altri oneri successivi ed occorrendi, oltre che alle competenze e spese liquidate al CTU, dal momento che siffatti pagamenti non possono ricondursi nell'alveo di cui all'art. 131 del codice al consumo vigente ratione temporis e posti dunque a carico della ditta produttrice. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano in dispositivo in ragione del decisum (scaglione 1.101,00-5.200,00) per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, applicando i valori minimi della tariffa.
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente, per le ragioni e nei limiti di cui in parte motiva, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta in persona del l.r.p.t. a CP_1 rimborsare, ai sensi dell'art. 131 codice del consumo, applicabile ratione temporis, in favore della società attrice in persona del suo l.r.p.t., l'importo complessivo Parte_1 di € 3.901,36;
- Condanna, altresì, la convenuta in persona del l.r.p.t. alla rifusione in favore CP_1 dell'attrice in persona del suo l.r.p.t. delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in complessivi euro 1.278,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IV ed oltre euro 264,00 per spese per C.U. e bollo. Cosenza, 2 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo- TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3358 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'1.10.2024, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa per la decisione il 27.12.2024, vertente TRA P.IV in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IV_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Perri;
ATTRICE E P.IV , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata CP_1 P.IV_2 e difesa dall'avv. Giuliano Maffi;
CONVENUTA Oggetto: azione di regresso. Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 14.09.2022, la ha citato, innanzi al Parte_1 Tribunale di Cosenza, la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 spiegando azione di regresso volta ad ottenere da quest'ultima - in qualità di azienda produttrice - il rimborso della somma di € 8.515,09, corrisposta dalla ai sensi dell'art. 131 Parte_1 del Codice del Consumo, in favore del consumatore finale, sig. , a causa di un difetto di Parte_2 Pa conformità di alcune lamiere di copertura, vendute dalla e prodotte dalla Parte_1
CP_1 Nel dettaglio, la ha dedotto che, con sentenza n. 63/2022, depositata il Parte_1 15.01.2022 all'esito del giudizio promosso da nei confronti di Parte_2 Parte_3
iscritto al numero di ruolo 5063/2017 R.G., il Tribunale di Cosenza condannava l'odierna
[...] attrice alla restituzione, in favore di , della somma di € 3.500,00, oltre interessi (nella Parte_2 misura legale dalla consegna dei il 17.9.2009 al soddisfo) e spese legali, quantificate in € CP_2 264,00 per esborsi ed € 2.430,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, Cap ed Iva, come per legge;
poneva altresì a carico di le spese di CTU. Parte_1 Nella parte motiva, il Tribunale precisava che le predette lamiere di copertura presentavano vizi evidenti e tali da compromettere l'idoneità all'uso del prodotto oltre che l'aspetto estetico dello stesso;
pagina 1 di 6 che la fattispecie oggetto di giudizio andava inquadrata nella disciplina della vendita dei beni al consumo, di cui al D.lgs. n. 206/2005 (art. 128 e ss.) e richiamava dunque l'art. 131 dello stesso decreto in ordine all'azione di regresso che compete al venditore finale, responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o un'omissione del produttore, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Unitamente alla predetta sentenza, alla veniva notificato atto di precetto del Parte_1 10.02.2022, per complessivi € 7.333,10 che l'odierna attrice, dopo aver chiesto ed ottenuto una dilazione nel pagamento dal creditore istante, provvedeva a saldare mediante n. 3 bonifici bancari, oltre al saldo, mediante altro bonifico bancario, delle competenze e spese liquidate al CTU, il tutto per la complessiva somma di € 8.515,09. Orbene, l'asserito rifiuto della di rimborsare alla le spese CP_1 Parte_1 sostenute, avrebbe convinto quest'ultima ad adire la competente autorità giudiziaria, al fine di tutelare le proprie ragioni. La causa è stata iscritta al numero di ruolo 3358/2022 R.G. Costituitasi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.01.2023, la CP_1 ha preliminarmente evidenziato che la è rimasta contumace nel
[...] Parte_1 procedimento n. 5063/2017 R.G., conclusosi con sentenza n. 63/2022, rinunciando ad adoperarsi nell'elaborazione delle proprie difese che avrebbero potuto, a dire della convenuta, sovvertire l'esito del giudizio – in particolare, con una declaratoria di decadenza e/o prescrizione - e così evitare l'esborso delle somme di cui oggi pretende illegittimamente la restituzione. Sempre in via preliminare, la convenuta ha sollevato eccezione di incompetenza del Giudice adito, dal momento che, a suo dire, l'odierna causa andava radicata avanti il Tribunale di Verona, ove la CP_1 ha la sede legale, ai sensi dell'art. 19 c.p.c.
[...] Inoltre, la convenuta ha osservato che neppure il presunto riconoscimento del vizio da parte della venditrice, la quale - per come riferito dal suo legale rappresentante in sede di interrogatorio formale - si era adoperata alla riverniciatura delle lamiere che avevano subito una variazione cromatica, consente di pervenire a conclusioni differenti;
difatti, il contenzioso sarebbe stato evitabile qualora la Parte_1 avesse provveduto alla sostituzione delle lamiere – e non già alla loro mera riverniciatura - per
[...] come richiesto dal consumatore. Ed ancora, la ha affermato che il cambiamento cromatico delle lamiere non integrasse CP_1 certamente un difetto così grave e, comunque, tale da intaccare e compromettere la funzionalità dei pannelli e della copertura;
e difatti, neppure la consulenza tecnica d'ufficio – incoerente e lacunosa – era riuscita a confermare e dimostrare la non conformità del prodotto e le conseguenti infiltrazioni. Anche le illogiche risultanze della perizia tecnica, dunque, avrebbero potuto, e dovuto, essere oggetto di contestazione da parte dell'attrice che, tuttavia, a causa della sua contumacia nel precedente giudizio, non lo ha reso possibile. In conclusione, la convenuta ha dedotto la totale infondatezza della richiesta di rimborso integrale delle somme dovute dall'attrice anche, e soprattutto, a causa del suo mancato intervento processuale, riferendosi non solo alle spese di redazione di un precetto su sentenza che le è stato notificato proprio in ragione della sua contumacia, ma anche alle competenze e spese liquidate per una consulenza tecnica che si sarebbe potuta evitare. Per tali ragioni, la ha chiesto il rigetto della domanda;
in subordine, nella denegata CP_1 ipotesi in cui, invece, il Giudice dovesse ritenere maturato il diritto al regresso, la convenuta ha chiesto la riduzione della condanna all'importo di Euro 3.899,40, decurtando dall'importo del precetto sia le pagina 2 di 6 “competenze precetto - Euro 135,00”, che le “spese registrazione sentenza - Euro 100,00 “di cui non è stata data prova”; nonché la somma presumibilmente corrisposta al CTU, Ing. pari ad € Persona_1 1.183,95. Inoltre, la convenuta ritiene altresì non dovute le spese e competenze legali per l'avvio del giudizio che la venditrice avrebbe potuto evitare assecondando la richiesta iniziale di sostituzione delle lamiere avanzata dal consumatore. All'esito della prima udienza di comparizione, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. Con la memoria primo termine, l'attrice ha ribadito che la merce venduta dalla Parte_1 al sig. presentava vizi e difetti produttivi ascrivibili alla società produttrice . Parte_2 CP_1 Accertati giudizialmente tali difetti ed il diritto del compratore al risarcimento dei danni ai sensi della normativa di cui al codice al consumo, l'attrice ha ribadito che - in forza della medesima normativa - compete al venditore che, per effetto della predetta sentenza ha dovuto sostenere tutti i costi conseguenti, il diritto al regresso nei confronti del produttore. Con la seconda memoria istruttoria, la si è riportata all'atto di citazione ed Parte_1 alla produzione documentale ivi allegata;
la ha invece chiesto l'ammissione per interpello CP_1 e per testi sui capitoli di prova ivi formulati. Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. l'attrice ha dedotto l'inammissibilità delle richieste istruttorie ex adverso formulate, tuttavia chiedendo, in caso di loro ammissione, di essere ammessa alla prova del contrario;
la convenuta ha insistito nelle richieste istruttorie già formulate. All'udienza del 27.06.2023 questo giudice ha ammesso la prova per interpello per testi richiesta da parte convenuta con la seconda memoria istruttoria, limitatamente ai capitoli 1-2 e 3 relativi alla ricorrenza di rapporti commerciali continuativi tra la e la ditta dal 2001 CP_1 Parte_1 al 2018; ammette parte attrice alla prova contraria. All'udienza dell'1.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le parti hanno scambiato comparse conclusionali e memorie di repliche, con le quali hanno insistito nelle medesime richieste ed eccezioni.
************************** La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Verona, ove essa ha la sua sede legale. L'eccezione non merita di trovare accoglimento. Difatti, “facendo riferimento ai criteri di collegamento previsti nell'art. 19, primo comma, prima parte e nell'art. 20 cod. proc. civ., la società convenuta ha omesso di contestare, con riguardo al foro generale delle persone giuridiche, il criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., ovverosia di dedurre l'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda;
Invero, la formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero, per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ;
in particolare, nell'ipotesi di pagina 3 di 6 eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. - cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adìto dall'attore, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda - comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adìto (Cass. 20/08/2008, n. 21899; Cass. 07/03/2013, n. 5725; Cass. 11/12/2014, n. 26094; Cass. 04/11/2016, n. 22510; Cass. 07/08/2018, n. 20597; Cass. 26/07/2019, n. 20387) (Cassazione civile sez. III, 04/12/2024, n. 31121). Inoltre, l'obbligazione dedotta, in quanto determinata nel suo importo, deve adempiersi al domicilio del creditore, ed infatti “L'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini e operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza…” (Cass. 1387/2024), cosicché la competenza territoriale, nel caso in esame, relativo all'obbligazione dedotta, di natura portabile, si radica dinanzi questo Tribunale nel cui circondario ha sede la società attrice, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. Venendo al merito della questione, si evidenzia, innanzitutto, che é circostanza pacifica tra le parti che le lamiere difettose oggetto del procedimento n. 5063/2017 R.G., definito con sentenza n. 63/2022 del Tribunale di Cosenza, siano state prodotte dalla dalla medesima fornite alla CP_1 [...]
prima che quest'ultima le vendesse al sig. . Parte_1 Parte_2 Orbene, nel corso della suddetta causa, nella quale la medesima quale convenuta, si è CP_1 costituita, il Tribunale di Cosenza - per come chiarito dal CTU nominato, ing. all'esito delle Persona_1 indagini peritali svolte nell'evidente contraddittorio con la convenuta , costituita in giudizio e ad CP_1 essa opponibili- ha acclarato, decisione non sindacabile in questo giudizio, che un errore tecnico nelle fasi di realizzazione delle lamiere oppure un difetto insito nelle vernici impiegate, possono determinare vizi occulti nella fase di produzione di cui l'utente finale non può avere contezza al momento dell'acquisto; dunque, “alla luce del materiale probatorio acquisito e degli accertamenti precisi, dettagliati e documentati svolti dal perito [..]”, è emerso “che la partita di pannelli di copertura coibentata venduta dalla ditta al e prodotta da fosse affetta da Parte_4 Pt_2 CP_1 vizi occulti che ne hanno determinato il progressivo scolorimento, con prevedibili problematiche legate all'insorgenza di fenomeni di corrosione e ricaduta estetica sull'immobile che si presenta con tetto scolorito e non uniformemente cromato”; pertanto, il Tribunale - in applicazione della disciplina di cui al D. L. vo 206/ 2005 T.U. Consumo (art. 128 e ss) secondo cui il soggetto contrattualmente obbligato nei confronti del consumatore è il venditore finale e non il produttore - ha accolto la domanda del consumatore acquirente ed ha dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita Parte_2 intervenuto tra questi e la condannando l'odierna attrice alla restituzione, in Parte_1 favore di , della somma di euro 3.500,00, oltre interessi legali dal momento della Parte_2 consegna dei pannelli (17 luglio 2009) al saldo;
la è stata altresì condannata al Parte_1 pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate in euro 264,00 per esborsi ed pagina 4 di 6 euro 2.430,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IV come per legge;
nonché al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato decreto. Tale essendo l'esito del giudizio iscritto al n. 5063/2017 R.G., occorre, a questo punto, nella specie valutare la fondatezza dell'azione di regresso esercitata dalla venditrice nei Parte_1 confronti della ditta produttrice CP_1 La disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli art. 1519 bis e ss. c.c., oggi sostituita dagli art. 128 e ss. D.lgs. n. 206 del 2005, prevede che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, essendo responsabile in caso di difetto di conformità e, in tale ipotesi, dovendo provvedere al ripristino, senza spese per il consumatore, della conformità del bene, potendo agire in regresso verso il produttore o precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o qualsiasi altro intermediario (Tribunale Lamezia Terme sez. I, 13/01/2021, n.14). Nel dettaglio, l'art. 131 D.Lgs. 206/2005, al comma 1, nel testo vigente ratione temporis, applicabile al caso di specie, posto che le modifiche introdotte con il D. Lgs. N. 170 del 4.11.2021 si applicano ai contratti conclusi successivamente alla data del I gennaio 2022, risalendo il contratto intervenuto con il con il consumatore all'anno 2009) prevede che il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, come nel caso di specie, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, n. 5140; Tribunale Di Pesaro, Sentenza n. 335/2024 del 04-04- 2024). A tal proposito, questo Giudice – contrariamente a quanto sostenuto insistentemente dall'azienda produttrice convenuta – ritiene che, la scelta della di restare contumace nel Parte_1 giudizio n. 5063/2017 R.G. incardinato dal sig. e definito con sentenza n. 63/2022 non Parte_2 possa tradursi in una rinuncia dell'odierna attrice a rivalersi, nei confronti della unica CP_1 responsabile dei vizi occulti di cui le lamiere (dalla medesima prodotte) sono risultate affette. Ancor più, si evidenzia che, in ordine ai presupposti necessari per il valido esperimento dell'azione di regresso, la Corte di Cassazione, ribaltando l'orientamento seguito dai giudici di merito, ha chiarito che
“l'azione del venditore finale nei confronti del produttore non possa essere subordinata all'avvenuto adempimento da parte del primo di tutti i rimedi di tutela esperiti dal consumatore, poiché si andrebbe a configurare uno squilibrio tra il venditore finale, gravato da un onere eccessivo e quella del produttore a vantaggio del quale si verrebbe a creare una vera e propria posizione situazione di privilegio, pur essendo egli il vero responsabile del difetto del bene” (Cassazione civile sez. III, 23/03/2021, n. 8164). In particolare, nelle medesima pronuncia, i giudici di legittimità hanno precisato che l'art. 131, comma 2, d.lgs. n. 206/2005 individua, più esattamente, nell'adempimento, da parte del venditore, dei rimedi di tutela esperiti dal consumatore, il momento iniziale, a partire dal quale decorre il termine annuale di prescrizione dell'azione di regresso e non già il suo presupposto. A sostegno di detta interpretazione, la Corte ha richiamato il principio generale riguardante la relazione intercorrente fra l'adempimento dell'obbligazione, da parte di uno dei condebitori solidali ex art 1299 c.c., e la proposizione dell'azione di regresso. Più in dettaglio, ai sensi dell'art. 1299 c.c., il singolo condebitore solidale, ove convenuto in giudizio dall'unico creditore, può promuovere l'azione di regresso, nei confronti degli altri coobbligati, anche prima di aver adempiuto la propria obbligazione, fermo restando che, ove poi la sua domanda venga accolta, il provvedimento non potrà essere eseguito, se prima egli non abbia adempiuto, nei confronti del creditore principale.
pagina 5 di 6 Ne consegue, dunque, che, se il diritto di regresso in capo al venditore non è condizionato al previo esperimento di tutti i rimedi di tutela riconosciuti al consumatore e sussiste anche prima che lo stesso abbia adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell'utente finale, a fortiori, nel caso di specie, in cui l'odierna attrice ha dato prova – mediante allegazione di ricevute di pagamento non contestate -di aver già restituito al sig. le somme precettate e dovute in ragione dell'intervenuta Parte_2 dichiarazione giudiziale di risoluzione contrattuale per vizi di conformità dei beni compravenduti imputabili all'azienda produttrice, non può dubitarsi della fondatezza dell'azione di rivalsa qui spiegata dall'attrice nei confronti della ditta responsabile. Tuttavia, questo Giudice ritiene che la domanda formulata dalla non possa Parte_1 integralmente accogliersi nel quantum preteso. In particolare, si ritiene che l'azione di regresso vada limitata all'importo corrisposto dalla ditta al Sig. , a seguito di atto di precetto per un importo pari ad € Parte_1 Parte_2 3.901,36, di cui € 3.500,00 per sorte capitale (quantificato nella sentenza 63/2022 quale importo congruo che la convenuta è stata condannata a restituire all'attore in ragione Parte_1 dei vizi occulti denunciati) ed € 401, 36 per interessi dal 17.9.2009 (come da sentenza n. 63/2022) al 9.2.2022 (cfr. i bonifici effettuati dalla in favore del Sig. in Parte_1 Parte_2 data 18.3.2022 per euro 1301,36, in data 19.4.2023 per euro 1.300,00 e in data 21.4.2022 per euro 1.300,00), non potendo il diritto di rivalsa estendersi altresì alle spese processuali, alle competenze di precetto ed a tutti gli altri oneri successivi ed occorrendi, oltre che alle competenze e spese liquidate al CTU, dal momento che siffatti pagamenti non possono ricondursi nell'alveo di cui all'art. 131 del codice al consumo vigente ratione temporis e posti dunque a carico della ditta produttrice. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano in dispositivo in ragione del decisum (scaglione 1.101,00-5.200,00) per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, applicando i valori minimi della tariffa.
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente, per le ragioni e nei limiti di cui in parte motiva, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta in persona del l.r.p.t. a CP_1 rimborsare, ai sensi dell'art. 131 codice del consumo, applicabile ratione temporis, in favore della società attrice in persona del suo l.r.p.t., l'importo complessivo Parte_1 di € 3.901,36;
- Condanna, altresì, la convenuta in persona del l.r.p.t. alla rifusione in favore CP_1 dell'attrice in persona del suo l.r.p.t. delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in complessivi euro 1.278,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IV ed oltre euro 264,00 per spese per C.U. e bollo. Cosenza, 2 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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