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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/12/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 39/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
OV ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
IA RA e DE SA LA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Roma, Largo Toniolo 6;
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_1 P.IVA_1
OL VA e ZI OR, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«- NEL MERITO: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione anticipata flessibile con decorrenza da gennaio 2024, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, con condanna CP_ dell al versamento del rateo di gennaio 2024 oltre accessri di legge;
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari».
Per la parte convenuta:
«Disattesa ogni contraria istanza, eccezione, allegazione, argomentazione, richiesta:
respingere integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre oneri previsti come per legge».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.1.2025, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di accertare il suo diritto alla pensione anticipata flessibile con decorrenza da gennaio 2024 e, per l'effetto, condannare al versamento in suo favore CP_1 del rateo di gennaio 2024 oltre accessori di legge.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito del vano esperimento del tentativo di risoluzione in via amministrativa della vertenza, la causa è stata rinviata per discussione, stante la natura documentale della stessa.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
Pag. 2 di 6 5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Risultano accertate, in quanto documentali o comunque incontestate tra le parti, le seguenti circostanze fattuali:
- il ricorrente è titolare di una posizione contributiva di complessivi 41 anni di contribuzione, cumulando quanto versato negli anni al Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti e alla Gestione Fondo Elettrici (docc.
1-2 ricorrente);
- in data 20.10.2023, il ricorrente ha presentato a domanda di CP_1
pensione anticipata c.d. “quota 103” di cui all'art. 14 co. 1 d.l. 4/2019
(doc. 3 ricorrente);
- in riscontro della richiesta, ha comunicato al ricorrente che, sulla CP_1 base della sua posizione contributiva, avrebbe potuto essere richiesta solamente una pensione in cumulo e di precisare se intendesse quindi avvalersi della facoltà di cumulo (doc. 4 ricorrente);
- con nota del 9.1.2024, il ricorrente ha comunicato, tramite il Patronato
la volontà di conseguire la pensione c.d. “quota 103” sommando le CP_2 contribuzioni esistenti presso le due gestioni (doc. 6 ricorrente);
- con nota del giorno successivo, ha preannunciato il rigetto della CP_1
domanda per “errore di prodotto” (doc. 7 ricorrente);
- il ricorrente ha successivamente ripresentato domanda di pensione “quota
103” indicando specificamente di volersi avvalere del cumulo;
la domanda
è stata accolta con decorrenza da febbraio 2024.
7. L'oggetto della presente controversia è dunque limitato alla sola mensilità di gennaio 2024, dato che tutte le mensilità successive sono state erogate sulla base della seconda domanda.
8. Non è contestato che, mediante il cumulo delle contribuzioni versate nelle due gestioni, il ricorrente avesse astrattamente diritto di conseguire la pensione “quota
103 anche a decorrere dal gennaio 2024.
Pag. 3 di 6 9. Secondo tuttavia, il cumulo delle contribuzioni deve necessariamente CP_1
essere oggetto di specifica opzione da parte del richiedente: in assenza di tale scelta esplicita, la pensione in cumulo non può essere liquidata d'ufficio, pur sussistendone i presupposti.
10. In merito al trattamento pensionistico per cui è causa, l'art. 14 co. 2 d.l. 4/2019 dispone quanto segue:
«Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall in base alle CP_1 disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n.
228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6
e 7».
11. Risulta dunque corretta la ricostruzione interpretativa prospettata da dato CP_1
che la norma, utilizzando il lemma «facoltà», prevede in modo inequivocabile che il cumulo sia oggetto di una libera scelta rimessa esclusivamente alla volontà del richiedente, che non può essere supplita dall'intervento officioso dell'ente previdenziale.
12. Tuttavia, risulta dirimente che, nel caso di specie, tale opzione sia stata manifestata dal ricorrente: in particolare, a seguito dell'interpello di del CP_1
3.1.2024, nel quale si chiedeva al ricorrente di «specificare se la domanda come presentata è da intendersi domanda di Pensione Anticipata Flessibile in Cumulo»
(doc. 4 ricorrente), il Patronato ha risposto quanto segue (doc. 6 ricorrente):
«specifichiamo che la domanda presentata in data 20/10/2023 per l'assistito in oggetto è da intendersi come domanda di pensione anticipata flessibile in cumulo».
13. Attraverso il Patronato mandatario, dunque, il ricorrente ha espresso in modo univoco il suo intento di avvalersi del cumulo delle contribuzioni versate nelle
Pag. 4 di 6 diverse gestioni, così esercitando la facoltà riconosciutagli dall'art. 14 co. 2 d.l.
4/2019.
14. Né può ritenersi che tale opzione sia stata trasmessa tardivamente, dato che la precisazione è intervenuta prima della conclusione del procedimento e solo successivamente a essa l' ha comunicato di avere deliberato il rigetto della CP_3 domanda.
15. Del resto, se avesse davvero ritenuto che la facoltà di avvalersi del cumulo CP_1
dovesse inderogabilmente essere comunicata nella iniziale domanda di pensione, risulterebbe del tutto inspiegabile il fatto che lo stesso Ente abbia interpellato il richiedente per sollecitarlo a chiarire se intendesse o meno cumulare le contribuzioni.
16. Al contrario, tale sollecitazione appare conforme alle prassi operative consolidate dello stesso e, in particolare, a quanto disposto dalla Circolare CP_3 CP_1
289/1991, § 10 (doc. 12 ricorrente):
«È necessario, in primo luogo, tener presente che la domanda dell'assicurato è assunta, dal nostro ordinamento previdenziale, a elemento condizionante del diritto a pensione, il che comporta la rilevanza del suo contenuto agli effetti del conseguimento della prestazione assicurativa. Pertanto, se l'assicurato manifesta la volontà di conseguire una prestazione piuttosto che un'altra, l deve prendere atto di tale manifestazione di volontà ed CP_3 adeguare ad essa il proprio comportamento….
Detto questo, va subito precisato che l'obbligo di attenersi alla richiesta dell'assicurato non esclude - ed anzi conferma - che, nel caso in cui la domanda di pensione sia stata formulata in termini equivoci o comunque si presti ad essere variamente interpretata,
l è tenuto ad interpellare l'interessato invitandolo a manifestare chiaramente la CP_3 propria volontà prospettandogli, se del caso, le conseguenze della propria scelta».
17. Conseguentemente, non avrebbe dovuto rigettare la domanda di pensione, CP_1
dato che, ignorando la successiva manifestazione di volontà espressa dal richiedente, l' non ha solo disatteso le indicazioni della Circolare, ma CP_3 anche patentemente contraddetto il proprio contegno immediatamente precedente. Proprio dalla richiesta di chiarimenti risulta infatti che stesso CP_1
Pag. 5 di 6 ritenesse sussistenti ambiguità interpretative nella domanda dell'interessato, che giustificavano l'interpello dello stesso in merito al significato che aveva voluto attribuire alla richiesta di pensione.
18.
Per questi motivi
, deve essere condannato a erogare al ricorrente il rateo di CP_1
pensione di gennaio 2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M- 55/2014 per le cause di previdenza di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 (scaglione in cui si inserisce il controvalore economico del singolo rateo mensile richiesto, così come dichiarato dal ricorrente in sede di iscrizione a ruolo) e tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
20. Si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di del rateo di CP_1 Parte_1
pensione anticipata flessibile di gennaio 2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di CP_1 Parte_1
lite, che liquida in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, 02/12/2025
Il giudice
Matteo OV ES
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
OV ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
IA RA e DE SA LA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Roma, Largo Toniolo 6;
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_1 P.IVA_1
OL VA e ZI OR, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«- NEL MERITO: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione anticipata flessibile con decorrenza da gennaio 2024, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, con condanna CP_ dell al versamento del rateo di gennaio 2024 oltre accessri di legge;
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari».
Per la parte convenuta:
«Disattesa ogni contraria istanza, eccezione, allegazione, argomentazione, richiesta:
respingere integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre oneri previsti come per legge».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.1.2025, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di accertare il suo diritto alla pensione anticipata flessibile con decorrenza da gennaio 2024 e, per l'effetto, condannare al versamento in suo favore CP_1 del rateo di gennaio 2024 oltre accessori di legge.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito del vano esperimento del tentativo di risoluzione in via amministrativa della vertenza, la causa è stata rinviata per discussione, stante la natura documentale della stessa.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
Pag. 2 di 6 5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Risultano accertate, in quanto documentali o comunque incontestate tra le parti, le seguenti circostanze fattuali:
- il ricorrente è titolare di una posizione contributiva di complessivi 41 anni di contribuzione, cumulando quanto versato negli anni al Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti e alla Gestione Fondo Elettrici (docc.
1-2 ricorrente);
- in data 20.10.2023, il ricorrente ha presentato a domanda di CP_1
pensione anticipata c.d. “quota 103” di cui all'art. 14 co. 1 d.l. 4/2019
(doc. 3 ricorrente);
- in riscontro della richiesta, ha comunicato al ricorrente che, sulla CP_1 base della sua posizione contributiva, avrebbe potuto essere richiesta solamente una pensione in cumulo e di precisare se intendesse quindi avvalersi della facoltà di cumulo (doc. 4 ricorrente);
- con nota del 9.1.2024, il ricorrente ha comunicato, tramite il Patronato
la volontà di conseguire la pensione c.d. “quota 103” sommando le CP_2 contribuzioni esistenti presso le due gestioni (doc. 6 ricorrente);
- con nota del giorno successivo, ha preannunciato il rigetto della CP_1
domanda per “errore di prodotto” (doc. 7 ricorrente);
- il ricorrente ha successivamente ripresentato domanda di pensione “quota
103” indicando specificamente di volersi avvalere del cumulo;
la domanda
è stata accolta con decorrenza da febbraio 2024.
7. L'oggetto della presente controversia è dunque limitato alla sola mensilità di gennaio 2024, dato che tutte le mensilità successive sono state erogate sulla base della seconda domanda.
8. Non è contestato che, mediante il cumulo delle contribuzioni versate nelle due gestioni, il ricorrente avesse astrattamente diritto di conseguire la pensione “quota
103 anche a decorrere dal gennaio 2024.
Pag. 3 di 6 9. Secondo tuttavia, il cumulo delle contribuzioni deve necessariamente CP_1
essere oggetto di specifica opzione da parte del richiedente: in assenza di tale scelta esplicita, la pensione in cumulo non può essere liquidata d'ufficio, pur sussistendone i presupposti.
10. In merito al trattamento pensionistico per cui è causa, l'art. 14 co. 2 d.l. 4/2019 dispone quanto segue:
«Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall in base alle CP_1 disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n.
228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6
e 7».
11. Risulta dunque corretta la ricostruzione interpretativa prospettata da dato CP_1
che la norma, utilizzando il lemma «facoltà», prevede in modo inequivocabile che il cumulo sia oggetto di una libera scelta rimessa esclusivamente alla volontà del richiedente, che non può essere supplita dall'intervento officioso dell'ente previdenziale.
12. Tuttavia, risulta dirimente che, nel caso di specie, tale opzione sia stata manifestata dal ricorrente: in particolare, a seguito dell'interpello di del CP_1
3.1.2024, nel quale si chiedeva al ricorrente di «specificare se la domanda come presentata è da intendersi domanda di Pensione Anticipata Flessibile in Cumulo»
(doc. 4 ricorrente), il Patronato ha risposto quanto segue (doc. 6 ricorrente):
«specifichiamo che la domanda presentata in data 20/10/2023 per l'assistito in oggetto è da intendersi come domanda di pensione anticipata flessibile in cumulo».
13. Attraverso il Patronato mandatario, dunque, il ricorrente ha espresso in modo univoco il suo intento di avvalersi del cumulo delle contribuzioni versate nelle
Pag. 4 di 6 diverse gestioni, così esercitando la facoltà riconosciutagli dall'art. 14 co. 2 d.l.
4/2019.
14. Né può ritenersi che tale opzione sia stata trasmessa tardivamente, dato che la precisazione è intervenuta prima della conclusione del procedimento e solo successivamente a essa l' ha comunicato di avere deliberato il rigetto della CP_3 domanda.
15. Del resto, se avesse davvero ritenuto che la facoltà di avvalersi del cumulo CP_1
dovesse inderogabilmente essere comunicata nella iniziale domanda di pensione, risulterebbe del tutto inspiegabile il fatto che lo stesso Ente abbia interpellato il richiedente per sollecitarlo a chiarire se intendesse o meno cumulare le contribuzioni.
16. Al contrario, tale sollecitazione appare conforme alle prassi operative consolidate dello stesso e, in particolare, a quanto disposto dalla Circolare CP_3 CP_1
289/1991, § 10 (doc. 12 ricorrente):
«È necessario, in primo luogo, tener presente che la domanda dell'assicurato è assunta, dal nostro ordinamento previdenziale, a elemento condizionante del diritto a pensione, il che comporta la rilevanza del suo contenuto agli effetti del conseguimento della prestazione assicurativa. Pertanto, se l'assicurato manifesta la volontà di conseguire una prestazione piuttosto che un'altra, l deve prendere atto di tale manifestazione di volontà ed CP_3 adeguare ad essa il proprio comportamento….
Detto questo, va subito precisato che l'obbligo di attenersi alla richiesta dell'assicurato non esclude - ed anzi conferma - che, nel caso in cui la domanda di pensione sia stata formulata in termini equivoci o comunque si presti ad essere variamente interpretata,
l è tenuto ad interpellare l'interessato invitandolo a manifestare chiaramente la CP_3 propria volontà prospettandogli, se del caso, le conseguenze della propria scelta».
17. Conseguentemente, non avrebbe dovuto rigettare la domanda di pensione, CP_1
dato che, ignorando la successiva manifestazione di volontà espressa dal richiedente, l' non ha solo disatteso le indicazioni della Circolare, ma CP_3 anche patentemente contraddetto il proprio contegno immediatamente precedente. Proprio dalla richiesta di chiarimenti risulta infatti che stesso CP_1
Pag. 5 di 6 ritenesse sussistenti ambiguità interpretative nella domanda dell'interessato, che giustificavano l'interpello dello stesso in merito al significato che aveva voluto attribuire alla richiesta di pensione.
18.
Per questi motivi
, deve essere condannato a erogare al ricorrente il rateo di CP_1
pensione di gennaio 2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M- 55/2014 per le cause di previdenza di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 (scaglione in cui si inserisce il controvalore economico del singolo rateo mensile richiesto, così come dichiarato dal ricorrente in sede di iscrizione a ruolo) e tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
20. Si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di del rateo di CP_1 Parte_1
pensione anticipata flessibile di gennaio 2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di CP_1 Parte_1
lite, che liquida in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, 02/12/2025
Il giudice
Matteo OV ES
Pag. 6 di 6