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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 538/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
MO ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1075/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12721/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
1 e pubblicata il 04/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023-3T-007406 REGISTRO 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023-3T-007415 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6438/2025 depositato il
28/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti avvisi di liquidazione n. 2023/3T/007406/000/001/001 e n. 2023/3T/007415/000/001/001, notificati in data 19 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli – Ufficio Territoriale Napoli 3 – recuperava nei confronti della contribuente Ricorrente_1 l'imposta di registro relativa a due contratti di locazione per l'anno d'imposta 2023, nei quali era stata esercitata l'opzione per il regime della cedolare secca.
La motivazione degli atti impositivi era fondata sull'assunto che la contribuente non fosse proprietaria degli immobili locati e, dunque, non potesse beneficiare del regime agevolativo.
Avverso tali atti la sig.ra Ricorrente_1 proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli (R.G.R. 5898/2024), deducendo in via preliminare la nullità degli avvisi per difetto di delega alla sottoscrizione, poiché gli stessi risultavano firmati dalla funzionaria dott.ssa Nominativo_1 senza indicazione o prova della delega conferita dal Direttore Provinciale dott. Nominativo_2, in violazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/1973.
Nel merito, la ricorrente deduceva la violazione dell'art. 7, comma 1, della Legge 212/2000, per difetto assoluto di motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, assumendo di essere titolare dei diritti di proprietà sull'immobile e quindi legittimata ad avvalersi del regime della cedolare secca. A sostegno di ciò, produceva la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 3284 del
24 gennaio 2024, che aveva dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria tra la ricorrente e gli altri coeredi, riconoscendo alla prima la titolarità dei due terzi dell'immobile e imponendole di liquidare il residuo terzo agli altri eredi, con conseguente futura proprietà esclusiva.
L'Ufficio, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, rilevando che la sentenza civile era successiva alla registrazione dei contratti e non risultava trascritta, e che, pertanto, non sussisteva titolo opponibile all'Amministrazione.
Con sentenza n. 12721/2024 del 11 luglio 2024, depositata il 4 settembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo non provata la titolarità del bene e affermando che la sentenza civile prodotta non avesse valore dichiarativo ma costitutivo del diritto. La decisione, tuttavia, ometteva del tutto di pronunciarsi sul motivo preliminare relativo al vizio di delega alla sottoscrizione degli avvisi.
Avverso detta sentenza la contribuente ha proposto appello, notificato il 21 gennaio 2025 e depositato il 10 febbraio 2025. Con esso ha censurato, in primo luogo, l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sul vizio di delega, ribadendo che la funzionaria Nominativo_1 non era legittimata a sottoscrivere gli avvisi e che l'Ufficio non aveva mai fornito prova della delega.
In via subordinata, la sig.ra Ricorrente_1 ha riproposto tutte le censure di merito non esaminate o disattese in primo grado, sostenendo che il giudice avesse violato l'art. 115 c.p.c. per avere ritenuto non provata l'identità dei beni oggetto dei contratti con quelli attribuiti dalla sentenza di Nocera, circostanza mai contestata dall'Ufficio; che avesse travisato la natura della pronuncia civile, la quale aveva valore dichiarativo e attestava una situazione giuridica già esistente sin dal 1988; e che, infine, gli avvisi risultassero privi di motivazione e carenti sotto il profilo del contraddittorio endoprocedimentale. Con memoria depositata il 16 luglio 2025, l'appellante insisteva in particolare sull'eccezione preliminare di difetto di delega, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. V, ord. 18 luglio 2025,
n. 20095), secondo cui la mancata prova della delega di firma comporta la nullità dell'atto per violazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/1973.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi anche nel giudizio di secondo grado, con controdeduzioni depositate il 26 febbraio 2025, chiede il rigetto dell'appello, ribadendo la legittimità degli atti e la correttezza della sentenza impugnata, ma senza produrre alcuna delega attestante la legittimazione della funzionaria sottoscrittrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Corte ritiene di dover esaminare anzitutto il motivo principale concernente la violazione dell'art. 42 del
D.P.R. 600/1973 per difetto di delega alla sottoscrizione degli avvisi impugnati. Dalla lettura degli atti emerge che la contribuente aveva sollevato tale eccezione sin dal primo grado di giudizio e che il giudice di prime cure ha omesso del tutto di pronunciarsi sul punto, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
Nel merito, la censura è fondata. L'Amministrazione finanziaria non ha mai fornito la prova dell'esistenza di una delega formale rilasciata dal Direttore Provinciale, dott. Nominativo_2 , alla funzionaria dott.ssa Nominativo_1, che risulta aver sottoscritto gli avvisi di liquidazione oggetto di causa. La sola indicazione della qualifica di “Capo Team” non è sufficiente a integrare la prova del potere di firma, che deve risultare da un atto scritto e specifico.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che “la delega alla sottoscrizione deve essere specificamente provata dall'Amministrazione finanziaria in caso di contestazione da parte del contribuente;
la mancanza di prova della delega comporta la nullità dell'atto per violazione dell'art. 42, commi
1 e 3, del D.P.R. 600/1973” (Cass., Sez. V, ord. 18 luglio 2025, n. 20095). Analogamente, è stato precisato che “l'assenza in atti di mezzi di prova della preesistenza della delega impedisce al giudice di ritenere validamente provato il potere di firma, con conseguente nullità dell'avviso” (Cass. civ., Sez. V, ord. 18 luglio
2025, n. 20095).
In applicazione di tali principi, deve ritenersi che, nel caso in esame, la mancanza di prova della delega renda nulli gli avvisi di liquidazione impugnati, in quanto sottoscritti da soggetto non legittimato, con conseguente violazione dell'art. 42 citato.
L'accoglimento di tale motivo assorbe ogni altra censura dedotta dall'appellante. Restano pertanto assorbiti i motivi concernenti l'asserita carenza di motivazione degli atti, la violazione del principio di contraddittorio, la qualificazione della sentenza civile di Nocera Inferiore, la titolarità della proprietà sull'immobile,
l'applicabilità del regime della cedolare secca e le questioni inerenti alle sanzioni irrogate.
Poiché la nullità dell'atto per difetto di delega incide sulla validità stessa della pretesa impositiva, la controversia deve essere definita sulla base di tale ragione, ritenuta “più liquida” ai sensi del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
Per tali motivi, l'appello va accolto, con conseguente annullamento degli avvisi di liquidazione impugnati.
L'accoglimento dell'appello sulla base di questioni pregiudiziali giustifica la compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del contribuente, e per l'effetto l'originario ricorso. Spese e competenze dell'intero giudizio compensate
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
MO ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1075/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12721/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
1 e pubblicata il 04/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023-3T-007406 REGISTRO 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023-3T-007415 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6438/2025 depositato il
28/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti avvisi di liquidazione n. 2023/3T/007406/000/001/001 e n. 2023/3T/007415/000/001/001, notificati in data 19 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli – Ufficio Territoriale Napoli 3 – recuperava nei confronti della contribuente Ricorrente_1 l'imposta di registro relativa a due contratti di locazione per l'anno d'imposta 2023, nei quali era stata esercitata l'opzione per il regime della cedolare secca.
La motivazione degli atti impositivi era fondata sull'assunto che la contribuente non fosse proprietaria degli immobili locati e, dunque, non potesse beneficiare del regime agevolativo.
Avverso tali atti la sig.ra Ricorrente_1 proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli (R.G.R. 5898/2024), deducendo in via preliminare la nullità degli avvisi per difetto di delega alla sottoscrizione, poiché gli stessi risultavano firmati dalla funzionaria dott.ssa Nominativo_1 senza indicazione o prova della delega conferita dal Direttore Provinciale dott. Nominativo_2, in violazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/1973.
Nel merito, la ricorrente deduceva la violazione dell'art. 7, comma 1, della Legge 212/2000, per difetto assoluto di motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, assumendo di essere titolare dei diritti di proprietà sull'immobile e quindi legittimata ad avvalersi del regime della cedolare secca. A sostegno di ciò, produceva la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 3284 del
24 gennaio 2024, che aveva dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria tra la ricorrente e gli altri coeredi, riconoscendo alla prima la titolarità dei due terzi dell'immobile e imponendole di liquidare il residuo terzo agli altri eredi, con conseguente futura proprietà esclusiva.
L'Ufficio, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, rilevando che la sentenza civile era successiva alla registrazione dei contratti e non risultava trascritta, e che, pertanto, non sussisteva titolo opponibile all'Amministrazione.
Con sentenza n. 12721/2024 del 11 luglio 2024, depositata il 4 settembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo non provata la titolarità del bene e affermando che la sentenza civile prodotta non avesse valore dichiarativo ma costitutivo del diritto. La decisione, tuttavia, ometteva del tutto di pronunciarsi sul motivo preliminare relativo al vizio di delega alla sottoscrizione degli avvisi.
Avverso detta sentenza la contribuente ha proposto appello, notificato il 21 gennaio 2025 e depositato il 10 febbraio 2025. Con esso ha censurato, in primo luogo, l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sul vizio di delega, ribadendo che la funzionaria Nominativo_1 non era legittimata a sottoscrivere gli avvisi e che l'Ufficio non aveva mai fornito prova della delega.
In via subordinata, la sig.ra Ricorrente_1 ha riproposto tutte le censure di merito non esaminate o disattese in primo grado, sostenendo che il giudice avesse violato l'art. 115 c.p.c. per avere ritenuto non provata l'identità dei beni oggetto dei contratti con quelli attribuiti dalla sentenza di Nocera, circostanza mai contestata dall'Ufficio; che avesse travisato la natura della pronuncia civile, la quale aveva valore dichiarativo e attestava una situazione giuridica già esistente sin dal 1988; e che, infine, gli avvisi risultassero privi di motivazione e carenti sotto il profilo del contraddittorio endoprocedimentale. Con memoria depositata il 16 luglio 2025, l'appellante insisteva in particolare sull'eccezione preliminare di difetto di delega, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. V, ord. 18 luglio 2025,
n. 20095), secondo cui la mancata prova della delega di firma comporta la nullità dell'atto per violazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/1973.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi anche nel giudizio di secondo grado, con controdeduzioni depositate il 26 febbraio 2025, chiede il rigetto dell'appello, ribadendo la legittimità degli atti e la correttezza della sentenza impugnata, ma senza produrre alcuna delega attestante la legittimazione della funzionaria sottoscrittrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Corte ritiene di dover esaminare anzitutto il motivo principale concernente la violazione dell'art. 42 del
D.P.R. 600/1973 per difetto di delega alla sottoscrizione degli avvisi impugnati. Dalla lettura degli atti emerge che la contribuente aveva sollevato tale eccezione sin dal primo grado di giudizio e che il giudice di prime cure ha omesso del tutto di pronunciarsi sul punto, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
Nel merito, la censura è fondata. L'Amministrazione finanziaria non ha mai fornito la prova dell'esistenza di una delega formale rilasciata dal Direttore Provinciale, dott. Nominativo_2 , alla funzionaria dott.ssa Nominativo_1, che risulta aver sottoscritto gli avvisi di liquidazione oggetto di causa. La sola indicazione della qualifica di “Capo Team” non è sufficiente a integrare la prova del potere di firma, che deve risultare da un atto scritto e specifico.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che “la delega alla sottoscrizione deve essere specificamente provata dall'Amministrazione finanziaria in caso di contestazione da parte del contribuente;
la mancanza di prova della delega comporta la nullità dell'atto per violazione dell'art. 42, commi
1 e 3, del D.P.R. 600/1973” (Cass., Sez. V, ord. 18 luglio 2025, n. 20095). Analogamente, è stato precisato che “l'assenza in atti di mezzi di prova della preesistenza della delega impedisce al giudice di ritenere validamente provato il potere di firma, con conseguente nullità dell'avviso” (Cass. civ., Sez. V, ord. 18 luglio
2025, n. 20095).
In applicazione di tali principi, deve ritenersi che, nel caso in esame, la mancanza di prova della delega renda nulli gli avvisi di liquidazione impugnati, in quanto sottoscritti da soggetto non legittimato, con conseguente violazione dell'art. 42 citato.
L'accoglimento di tale motivo assorbe ogni altra censura dedotta dall'appellante. Restano pertanto assorbiti i motivi concernenti l'asserita carenza di motivazione degli atti, la violazione del principio di contraddittorio, la qualificazione della sentenza civile di Nocera Inferiore, la titolarità della proprietà sull'immobile,
l'applicabilità del regime della cedolare secca e le questioni inerenti alle sanzioni irrogate.
Poiché la nullità dell'atto per difetto di delega incide sulla validità stessa della pretesa impositiva, la controversia deve essere definita sulla base di tale ragione, ritenuta “più liquida” ai sensi del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
Per tali motivi, l'appello va accolto, con conseguente annullamento degli avvisi di liquidazione impugnati.
L'accoglimento dell'appello sulla base di questioni pregiudiziali giustifica la compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del contribuente, e per l'effetto l'originario ricorso. Spese e competenze dell'intero giudizio compensate