CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 217/2023 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANGELA MARIA LAGANA', giusta Pt_1 procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DANILO ROMANO, CP_1 giusta procura in atti;
- appellato
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_2
De Cesare, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il in epigrafe introduceva azione di CP_1 accertamento negativo, per l'annullamento del carico contributivo sotteso al ruolo portato dagli avvisi di addebito ivi indicati, del complessivo importo di € 8.543,14, chiedendo che venisse dichiarato estinto il detto credito, per intervenuta prescrizione, atteso che, l'istanza di annullamento in autotutela, avanzata all'ente impositore, in data 22 aprile 2020, era rimasta inevasa.
Nella resistenza di , il primo giudice riteneva sussistente l'interesse ad Parte_2 agire e ammissibile l'opposizione avvero l'estratto di ruolo, così statuendo :
1) Estromette dal giudizio la CP_3
2) Dichiara prescritto il credito contributivo portato dagli avvisi di addebito opposti;
3) Dichiara che l' e per esso non hanno più il diritto di riscuotere i Pt_1 Controparte_2 crediti in essa indicati;
4) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €. Pt_1
1.305,50, per onorari, €. 43,00 per spese, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Contr 5) Compensa le spese di lite tra il ricorrente ed
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di con Controparte_5 compensazione delle spese di lite;
Propone appello l' insistendo per l'inammissibilità ex lege della domanda per carenza Pt_1 dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, anche alla luce della pronuncia di SSUU n.
26283/2023.
Si è costituito il che ha resistito al gravame deducendo l'inapplicabilità al caso concreto CP_1 dell'art. 3 bis cit., ritenendo che detta norma si riferirebbe “alle sole ipotesi dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, ovvero della cartella non notificata o invalidamente notificata, laddove nella fattispecie, si controverte di cartelle di pagamento validamente notificati ( l'appellato non ha mai contestato la notificazione delle stesse) e di fatti estintivi successivi ...quando il legislatore parla di impugnabilità diretta “del ruolo o della cartella invalidamente notificata” non può che far riferimento alla impugnazione della pretesa creditoria nel merito, cioè alla impugnazione di tipo
“recuperatorio” e, quindi, al diritto del debitore di contestare il ruolo formato dalla pubblica amministrazione e incorporato nella cartella non ritualmente notificata”.
Si è costituita che ha proposto “appello incidentale” proponendo Controparte_2
i medesimi motivi proposti con l'appello principale.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine dell'8 luglio 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si esamineranno congiuntamente l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Pt_1 proposto da , avendo ad oggetto i medesimi profili giuridici, sottolineando che Controparte_2 il Giudice di prime cure ha esplicitamente riconosciuto la legittimazione passiva dell' e sul CP_2 punto non è stato proposto appello incidentale.
Gli appelli vanno accolto in forza dell'incidenza della sopravvenuta normativa introdotta in tema di impugnabilità dei ruoli alla stregua dell' interpretazione che ne è stata data dalle SS.UU. del
06/09/2022, n.26283. L'art.. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n.
215/21,.novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Al riguardo, con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è affermato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti. A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue:
“15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. CP_1 tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n.
167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.
- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.-
Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si
è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n.
619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione”.
Il ricorrente/odierno appellato, non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo.
Ciò posto, avuto riguardo ai profili interpretativi che l'appellato ha illustrato nel proprio atto di costituzione in questo grado di giudizio essi non si palesano assistiti da pregio.
Come ribadito dalla Suprema Corte sent. 26283/2022 l'estratto di ruolo ha natura di “mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” precisando, immediatamente dopo: “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è
l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”.
Ciò posto, le argomentazioni rassegnate dall'appellato, secondo cui nella fattispecie in esame si controverteva di cartelle di pagamento validamente notificate e di fatti estintivi successivi, divengono recessive a fronte delle considerazioni che la Suprema Corte ha avuto cura di porre in rilievo, secondo cui il debitore “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”.
Posto che a fondamento della domanda il ricorrente aveva posto le risultanze dell'estratto di ruolo, la domanda non può qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, posto che per potersi esperire un tale rimedio è necessaria “la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione”, natura che l'estratto di ruolo non ha, sostanziandosi in un mero elaborato informatico, carente di valore impositivo.
La prospettazione alternativa rassegnata, cioè la proposizione di un'azione di mero accertamento negativo del credito svincolata da una minaccia di esecuzione forzata, deve essere scrutinata sotto il profilo dell'interesse ad agire, che è il tema di indagine imposto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021, - la cui efficacia precettiva limitata alla tutela recuperatoria, quale sostenuta dell'appellato, non è asseverabile nell'insussistenza di indicatori normativi in tal senso.
Anche in punto di interesse ad agire la Suprema Corte ha operato un'accurata disamina, evidenziando che esso, “condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
“Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, p.33; Corte
EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
“Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un.,
n. 15144/11)”.
Escluso che la domanda proposta dal possa esser qualificata come opposizione CP_1 all'esecuzione, difettando la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto prodromico all'esecuzione forzata, e, per espressa disposizione normativa, essendo escluso l'interesse ad agire a proporre ad libitum azione di accertamento negativo, i motivi di resistenza frapposti dal sono infondati. Per tutti i motivi esposti, l'appello è meritevole di accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire. La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Pt_1 CP_6 [...]
e sull'appello incidentale proposto da quest'ultima contro e Controparte_2 CP_1
avverso la sentenza n. 417/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data 7 aprile Pt_1
2023 , dichiara inammissibile l'originario ricorso;
spese dei due gradi compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 217/2023 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANGELA MARIA LAGANA', giusta Pt_1 procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DANILO ROMANO, CP_1 giusta procura in atti;
- appellato
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_2
De Cesare, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il in epigrafe introduceva azione di CP_1 accertamento negativo, per l'annullamento del carico contributivo sotteso al ruolo portato dagli avvisi di addebito ivi indicati, del complessivo importo di € 8.543,14, chiedendo che venisse dichiarato estinto il detto credito, per intervenuta prescrizione, atteso che, l'istanza di annullamento in autotutela, avanzata all'ente impositore, in data 22 aprile 2020, era rimasta inevasa.
Nella resistenza di , il primo giudice riteneva sussistente l'interesse ad Parte_2 agire e ammissibile l'opposizione avvero l'estratto di ruolo, così statuendo :
1) Estromette dal giudizio la CP_3
2) Dichiara prescritto il credito contributivo portato dagli avvisi di addebito opposti;
3) Dichiara che l' e per esso non hanno più il diritto di riscuotere i Pt_1 Controparte_2 crediti in essa indicati;
4) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €. Pt_1
1.305,50, per onorari, €. 43,00 per spese, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Contr 5) Compensa le spese di lite tra il ricorrente ed
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di con Controparte_5 compensazione delle spese di lite;
Propone appello l' insistendo per l'inammissibilità ex lege della domanda per carenza Pt_1 dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, anche alla luce della pronuncia di SSUU n.
26283/2023.
Si è costituito il che ha resistito al gravame deducendo l'inapplicabilità al caso concreto CP_1 dell'art. 3 bis cit., ritenendo che detta norma si riferirebbe “alle sole ipotesi dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, ovvero della cartella non notificata o invalidamente notificata, laddove nella fattispecie, si controverte di cartelle di pagamento validamente notificati ( l'appellato non ha mai contestato la notificazione delle stesse) e di fatti estintivi successivi ...quando il legislatore parla di impugnabilità diretta “del ruolo o della cartella invalidamente notificata” non può che far riferimento alla impugnazione della pretesa creditoria nel merito, cioè alla impugnazione di tipo
“recuperatorio” e, quindi, al diritto del debitore di contestare il ruolo formato dalla pubblica amministrazione e incorporato nella cartella non ritualmente notificata”.
Si è costituita che ha proposto “appello incidentale” proponendo Controparte_2
i medesimi motivi proposti con l'appello principale.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine dell'8 luglio 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si esamineranno congiuntamente l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Pt_1 proposto da , avendo ad oggetto i medesimi profili giuridici, sottolineando che Controparte_2 il Giudice di prime cure ha esplicitamente riconosciuto la legittimazione passiva dell' e sul CP_2 punto non è stato proposto appello incidentale.
Gli appelli vanno accolto in forza dell'incidenza della sopravvenuta normativa introdotta in tema di impugnabilità dei ruoli alla stregua dell' interpretazione che ne è stata data dalle SS.UU. del
06/09/2022, n.26283. L'art.. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n.
215/21,.novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Al riguardo, con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è affermato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti. A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue:
“15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. CP_1 tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n.
167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.
- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.-
Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si
è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n.
619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione”.
Il ricorrente/odierno appellato, non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo.
Ciò posto, avuto riguardo ai profili interpretativi che l'appellato ha illustrato nel proprio atto di costituzione in questo grado di giudizio essi non si palesano assistiti da pregio.
Come ribadito dalla Suprema Corte sent. 26283/2022 l'estratto di ruolo ha natura di “mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” precisando, immediatamente dopo: “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è
l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”.
Ciò posto, le argomentazioni rassegnate dall'appellato, secondo cui nella fattispecie in esame si controverteva di cartelle di pagamento validamente notificate e di fatti estintivi successivi, divengono recessive a fronte delle considerazioni che la Suprema Corte ha avuto cura di porre in rilievo, secondo cui il debitore “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”.
Posto che a fondamento della domanda il ricorrente aveva posto le risultanze dell'estratto di ruolo, la domanda non può qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, posto che per potersi esperire un tale rimedio è necessaria “la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione”, natura che l'estratto di ruolo non ha, sostanziandosi in un mero elaborato informatico, carente di valore impositivo.
La prospettazione alternativa rassegnata, cioè la proposizione di un'azione di mero accertamento negativo del credito svincolata da una minaccia di esecuzione forzata, deve essere scrutinata sotto il profilo dell'interesse ad agire, che è il tema di indagine imposto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021, - la cui efficacia precettiva limitata alla tutela recuperatoria, quale sostenuta dell'appellato, non è asseverabile nell'insussistenza di indicatori normativi in tal senso.
Anche in punto di interesse ad agire la Suprema Corte ha operato un'accurata disamina, evidenziando che esso, “condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
“Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, p.33; Corte
EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
“Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un.,
n. 15144/11)”.
Escluso che la domanda proposta dal possa esser qualificata come opposizione CP_1 all'esecuzione, difettando la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto prodromico all'esecuzione forzata, e, per espressa disposizione normativa, essendo escluso l'interesse ad agire a proporre ad libitum azione di accertamento negativo, i motivi di resistenza frapposti dal sono infondati. Per tutti i motivi esposti, l'appello è meritevole di accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire. La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Pt_1 CP_6 [...]
e sull'appello incidentale proposto da quest'ultima contro e Controparte_2 CP_1
avverso la sentenza n. 417/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data 7 aprile Pt_1
2023 , dichiara inammissibile l'originario ricorso;
spese dei due gradi compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)