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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/11/2025, n. 4736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4736 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile in I° grado n. 7615/24 R.G.;
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Martino D'Onofrio; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(CF: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa congiuntamente e distintamente, dall'avv. Adelina Bianco e dall'avv. Enrica
Carpinelli;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter cpc.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 281-decies c.p.c., la sig.ra ricorreva in giudizio avverso Parte_1 Controparte_1
dichiarando di essere cointestataria unitamente alla defunta madre
[...] Persona_1 deceduta in data 04.12.2020, dei seguenti buoni fruttiferi: n. 000.187 di Lire 1.000.000, emesso il
21/10/1986, serie Q/P; n. 000.237 di Lire 1.000,00, emesso il 23/12/1986, serie Q;
n. 007.298 di
Lire 1.000,00, emesso il 10/09/1985, serie O;
n. 000.170 di lire 1.000,00, emesso il 21/03/1988, serie Q;
n. 000.398 di Lire 1.000,00, emesso il 06/07/1987, serie Q;
n. 000.268 di Lire 1.000,00 emesso il 25/07/1988, serie Q;
n. 000.153 di Lire 1.000,00, emesso il 01/09/1986, serie Q;
n.
000.212 di Lire 1.000,00, emesso il 25/05/1988, serie Q;
n. 04.199.551 di Lire 1.000,00, emesso il
22/03/1996, serie R.
1 Nonostante diversi solleciti tesi ad ottenere il rimborso dei buoni oggetto di causa, la resistente
Società avrebbe sempre negato il rimborso delle somme spettanti alla ricorrente, adducendo che spettava la quietanza congiunta di tutti i coeredi, pertanto, ritenendo illegittimo il rifiuto chiedeva al
Tribunale adito di: “1) In via principale accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1 al rimborso totale dei buoni fruttiferi postali indicati in premessa di cui la ricorrente è cointestarla in uno alla defunta madre sig.ra deceduta in data 04.12.2020 e per Persona_1
l'effetto condannare la resistente al pagamento di €53.292,79 quale valore di rimborso del capitale ed interessi maturati dei detti titoli, oltre interessi maturati e maturandi dalla data della domanda sino al soddisfo;
In via subordinata, e solo in caso di contestazione, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al rimborso parziale dei buoni fruttiferi postali per la propria quota pari Parte_1 al 50% e per l'effetto condannare la resistente al pagamento di € 26.646,39, quale valore al 50 % calcolato dalle simulazioni di rimborso del capitale ed interessi maturati dei detti titoli, oltre interessi maturati e maturandi dalla data della domanda sino al soddisfo;
Condannare, altresì, la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, CNAP e spese generali
15%, come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Con comparsa depositata in data 24.03.2025 si costituiva la quale evidenziava Controparte_1 che in data 18.03.2025 la sig.ra aveva riscosso le somme relative ai buoni fruttiferi postali, Pt_1 oggetto della domanda, presso l'ufficio postale di Battipaglia 2, come da moduli di ricevuta rimborso versati in atti, con conseguente cessazione della materia del contendere. Precisava la resistente che ciò era stato possibile in considerazione della mutata normativa e degli orientamenti del Supremo Collegio e di questo Tribunale (tra gli altri, ordinanza nel proc. Rg n. 3333/2022 e n.
9019/2017), intervenuti successivamente all'anno 2022. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 24.11.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti davano atto della cessazione della materia del contendere. Parte attrice chiedeva la condanna della resistente al pagamento in proprio favore delle spese di lite, avendo, , proceduto al rimborso dei buoni CP_1 solo dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il Giudice decideva la causa ex art. 281-sexies c.p.c.
Ciò posto, in punto di diritto va osservato che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario
2 davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da dichiarare qualora non si possa dar luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Sulla base delle deduzioni delle parti e della documentazione dalle stesse allegata, sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese di lite seguono il criterio della c.d. “soccombenza virtuale” della resistente e sono liquidate in dispositivo, con. attribuzione in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario. Va osservato, infatti, che quanto meno a partire dalla data della diffida e messa in mora del 7.3.2023
l'orientamento giurisprudenziale invocato alla resistente si era ampiamente consolidato e che non vi
è prova documentale degli inviti del direttore a recarsi presso l'Ufficio Postale per ottenere il rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali, ai quali la ricorrente non avrebbe risposto.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nei giudizi riuniti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
2) condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si quantificano in complessivi € 518,00 per esborsi ed €.1.000,00 per compenso, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Martino D'Onofrio, dichiaratosi antistatario.
3 Così deciso in Salerno, in data 24.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile in I° grado n. 7615/24 R.G.;
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Martino D'Onofrio; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(CF: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa congiuntamente e distintamente, dall'avv. Adelina Bianco e dall'avv. Enrica
Carpinelli;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter cpc.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 281-decies c.p.c., la sig.ra ricorreva in giudizio avverso Parte_1 Controparte_1
dichiarando di essere cointestataria unitamente alla defunta madre
[...] Persona_1 deceduta in data 04.12.2020, dei seguenti buoni fruttiferi: n. 000.187 di Lire 1.000.000, emesso il
21/10/1986, serie Q/P; n. 000.237 di Lire 1.000,00, emesso il 23/12/1986, serie Q;
n. 007.298 di
Lire 1.000,00, emesso il 10/09/1985, serie O;
n. 000.170 di lire 1.000,00, emesso il 21/03/1988, serie Q;
n. 000.398 di Lire 1.000,00, emesso il 06/07/1987, serie Q;
n. 000.268 di Lire 1.000,00 emesso il 25/07/1988, serie Q;
n. 000.153 di Lire 1.000,00, emesso il 01/09/1986, serie Q;
n.
000.212 di Lire 1.000,00, emesso il 25/05/1988, serie Q;
n. 04.199.551 di Lire 1.000,00, emesso il
22/03/1996, serie R.
1 Nonostante diversi solleciti tesi ad ottenere il rimborso dei buoni oggetto di causa, la resistente
Società avrebbe sempre negato il rimborso delle somme spettanti alla ricorrente, adducendo che spettava la quietanza congiunta di tutti i coeredi, pertanto, ritenendo illegittimo il rifiuto chiedeva al
Tribunale adito di: “1) In via principale accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1 al rimborso totale dei buoni fruttiferi postali indicati in premessa di cui la ricorrente è cointestarla in uno alla defunta madre sig.ra deceduta in data 04.12.2020 e per Persona_1
l'effetto condannare la resistente al pagamento di €53.292,79 quale valore di rimborso del capitale ed interessi maturati dei detti titoli, oltre interessi maturati e maturandi dalla data della domanda sino al soddisfo;
In via subordinata, e solo in caso di contestazione, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al rimborso parziale dei buoni fruttiferi postali per la propria quota pari Parte_1 al 50% e per l'effetto condannare la resistente al pagamento di € 26.646,39, quale valore al 50 % calcolato dalle simulazioni di rimborso del capitale ed interessi maturati dei detti titoli, oltre interessi maturati e maturandi dalla data della domanda sino al soddisfo;
Condannare, altresì, la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, CNAP e spese generali
15%, come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Con comparsa depositata in data 24.03.2025 si costituiva la quale evidenziava Controparte_1 che in data 18.03.2025 la sig.ra aveva riscosso le somme relative ai buoni fruttiferi postali, Pt_1 oggetto della domanda, presso l'ufficio postale di Battipaglia 2, come da moduli di ricevuta rimborso versati in atti, con conseguente cessazione della materia del contendere. Precisava la resistente che ciò era stato possibile in considerazione della mutata normativa e degli orientamenti del Supremo Collegio e di questo Tribunale (tra gli altri, ordinanza nel proc. Rg n. 3333/2022 e n.
9019/2017), intervenuti successivamente all'anno 2022. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 24.11.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti davano atto della cessazione della materia del contendere. Parte attrice chiedeva la condanna della resistente al pagamento in proprio favore delle spese di lite, avendo, , proceduto al rimborso dei buoni CP_1 solo dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il Giudice decideva la causa ex art. 281-sexies c.p.c.
Ciò posto, in punto di diritto va osservato che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario
2 davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da dichiarare qualora non si possa dar luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Sulla base delle deduzioni delle parti e della documentazione dalle stesse allegata, sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese di lite seguono il criterio della c.d. “soccombenza virtuale” della resistente e sono liquidate in dispositivo, con. attribuzione in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario. Va osservato, infatti, che quanto meno a partire dalla data della diffida e messa in mora del 7.3.2023
l'orientamento giurisprudenziale invocato alla resistente si era ampiamente consolidato e che non vi
è prova documentale degli inviti del direttore a recarsi presso l'Ufficio Postale per ottenere il rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali, ai quali la ricorrente non avrebbe risposto.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nei giudizi riuniti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
2) condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si quantificano in complessivi € 518,00 per esborsi ed €.1.000,00 per compenso, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Martino D'Onofrio, dichiaratosi antistatario.
3 Così deciso in Salerno, in data 24.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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