TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 2972 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
. in persona Parte_1 CP_1
del legale rappresentante pro tempore, P. IVA/C. F. rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Roberta Colamesta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Avvocato in Monte San Biagio (LT), viale Europa n. 124
APPELLANTE
E
, , rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla P_ C.F._1 comparsa di risposta, dall'Avv. Raffaele Gagliardi e dall'avv. Peppino Faiola ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Avvocato Faiola in Fondi (LT), via Cavour n. 60/62,
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale di
[...] CP_1
Latina, la sig.ra , per sentir riformare la sentenza n. 60/2023, giudizio rg 266/2021, P_ resa dal Giudice di Pace di Fondi e, precisamente, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1.
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2. IN VIA PRELIMINARE, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 60/2023 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Fondi, Sezione Civile, Giudice di
Pace Avv. Giovanni Pesce, nella causa promossa dalla sig.ra
contro
P_ [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, depositata in Cancelleria in data 15.03.2023, comunicata a mezzo p.e.c. in data
20.03.2023 dalla Cancelleria ai procuratori costituiti, e notificata a mezzo p.e.c. dall'Avv. Peppino
Faiola al sottoscritto procuratore in data 16.05.2023, relativa alla causa civile n. 266/2021 R.G., accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “in via preliminare: accertare
e dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate dalla parte attrice sig.ra nei P_
confronti della società per Controparte_3
difetto di legittimazione passiva;
3. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 60/2023 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Fondi, Sezione Civile, Giudice di Pace Avv. Giovanni
Pesce, nella causa promossa dalla sig.ra
contro
P_ [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, depositata Controparte_3
in Cancelleria in data 15.03.2023, comunicata a mezzo p.e.c. in data 20.03.2023 dalla Cancelleria ai procuratori costituiti, e notificata a mezzo p.e.c. dall'Avv. Peppino Faiola al sottoscritto procuratore in data 16.05.2023, relativa alla causa civile n. 266/2021 R.G., accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Nel merito, senza rinuncia alla sopra sollevata eccezione preliminare, rigettare le domande avanzate da parte attrice sig.ra nei P_
confronti della società in Controparte_3
quanto inammissibili, nonché infondate in fatto ed in diritto e dichiarare che la parte convenuta,
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore sig. nessuna somma e a nessun titolo è Controparte_3 tenuta a corrispondere alla sig.ra per l'annullamento del viaggio turistico Mistral P_
Tour Internazionale S.r.l. “Giappone in libertà: Giappone Millenario”, pratica n. 817037, stipulato con il tour operator Mistral Tour Internazionale S.r.l.”.
4. CONDANNARE in ogni caso l'appellata al pagamento delle spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
5. IN VIA SUBORDINATA compensare le spese di lite relative al primo grado di giudizio o, in via ulteriormente gradata, ridurre l'importo liquidato in primo grado tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le controversie di valore fino all'importo di € 1.100,00 di complessità media”.
Parte attrice impugnava e contestava: i) il capo della sentenza nel quale il Giudice di Pace di Fondi aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla appellante nel primo grado di giudizio, erroneamente qualificandola quale eccezione in punto di carenza di titolarità passiva ii) il capo della sentenza nel quale il Giudice di Pace aveva dichiarato fondata la pretesa attorea, erroneamente ritenendo che la “comunicazione di conferma di pacchetto/servizio turistico” non avesse assolto pienamente a tutte le prescrizioni di informazione e trasparenza del pacchetto turistico offerto prescritte dal Codice del Turismo e, quindi, non fosse applicabile la disciplina ivi prevista per l'annullamento del viaggio non imputabile all'organizzatore e, comunque, non avesse specificato i costi di annullamento e precisato il ruolo di intermediario e venditore del pacchetto della . anziché Parte_1 CP_1
di organizzatore/tour operator, al quale indirizzare eventuali comunicazioni di recesso iii) il capo della sentenza nel quale il Giudice di Pace aveva dichiarato la validità e tempestività del recesso operato via whatsapp in data 21.12.2019, da considerarsi idoneo ad assolvere l'onere di forma scritta, stante la non ancora intervenuta conclusione del contratto con il tour operator organizzatore, avvenuta solamente il 23.12.2019 con la creazione del preventivo n. 817037 contenente le specifiche di cui all'art. 34 del Codice del Turismo iv) il capo della sentenza nel quale il Giudice di
Pace aveva condannato la società convenuta al pagamento delle spese di lite atteso che, alla luce del comportamento della la Controparte_3 quale non aveva incamerato le somme oggetto dell'azione di ripetizione dell'indebito, il Giudice avrebbe dovuto quantomeno compensare le spese di lite, anche in considerazione della soccombenza reciproca delle parti, comunque ritenute eccessive in ragione del valore della causa
(non superiore ad euro 1.100,00).
Chiedeva, in via preliminare, volersi disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata dalla quale sarebbe potuto derivare un grave ed irreparabile danno per la parte convenuta.
A sostegno di quanto esposto, l'appellante rappresentava che il ruolo ricoperto dalla
[...]
era quello di mediatore ovvero mero Controparte_3
agente di viaggio, il cui compito era quello di promuovere pacchetti turistici dei tour operators, nel caso specifico tour operator Mistral Tour Internazionale S.r.l., occupandosi dell'assicurazione di viaggio e della burocrazia connessa, fornendo informazioni pratiche sulle destinazioni e assistenza durante in viaggio, senza avere alcuna incidenza e alcun potere contrattuale sul pacchetto turistico acquistato dall'attrice, tanto meno sulla previsione delle clausole, eventualmente vessatorie, previste nel contratto di viaggio pratica n. 817037, in caso di annullamento del viaggio stesso.
Affermava altresì che, nel caso di specie, la Controparte_3
per il suo ruolo di intermediario, si era limitata ad eseguire quanto richiesto
[...]
dalla sig.ra e offerto dal tour operator ed a rimborsare alla sig.ra il P_ P_
residuo della somma versata a titolo di acconto scorporata della penale di annullamento dovuta alla
Mistral Tour Internazionale S.r.l. oltre che a versare a quest'ultima la penale dovuta dall'attrice. L'appellante affermava che la Controparte_3
al momento della sottoscrizione della “comunicazione di conferma di pacchetto/servizio
[...] turistico” del 20.12.2019, aveva assolto pienamente agli obblighi previsti agli artt. 34 e 51 bis del
Codice del Turismo, consegnando alla sig.ra il pertinente opuscolo/modulo P_
informativo standard di Mistral Tour Internazionale S.r.l., accettato e confermato dalla sig.ra P_
, come risulta dalla voce “Annotazioni: ITINERARIO COME DA PROGRAMMA
[...]
CONSEGNATO MISTRAL GIAPPONE IN LIBERTA' SU MISURA” e che nella medesima comunicazione di conferma la sig.ra aveva dichiarato di essere a conoscenza delle condizioni P_ generali del contratto pacchetto turistico ai sensi dell' art. 1341, comma 1, c.c. accettando con la sottoscrizione del contratto la clausola in essa riportata secondo cui “Alle persone sopra elencate si ribadisce che il contratto è disciplinato dalle condizioni precedentemente sottoscritte, nonché dai depliant, opuscoli, sito/i web dell'organizzatore e qualsivoglia altra documentazione illustrativa del pacchetto turistico fin qui fornita;
di conseguenza, se ne presume la conoscenza ai sensi dell'art. 1341 comma 1 del codice civile. Le parti non potranno reciprocamente contestare la mancata conoscenza delle informazioni scambiate. Il contratto è altresì disciplinato dalla CCV ratificata e resa esecutiva con la legge n. 1084/1977 nonché dal Codice del Turismo.”.
Pertanto, la sosteneva di Controparte_3
aver assolto pienamente agli obblighi di informazione e trasparenza imposti dalla legge, mantenendo ben scissi il suo ruolo di agente di viaggio e quello del tour operator, e che la
“comunicazione di conferma di pacchetto/servizio turistico” sottoscritta conteneva tutti gli elementi previsti dalla legge in merito al contenuto necessario del contratto ivi compresi i costi di annullamento.
Proseguiva l'appellante affermando di aver inoltrato al tour operator la richiesta di conferma di viaggio lo stesso 20.12.2019 e che la Mistral la aveva lavorata ed autorizzata il 23.12. 2019.
Inoltre, che il recesso era stato esercitato dalla sig.ra in maniera del tutto irrituale, atteso che P_ alla luce dell'art. 10 delle “condizioni generali di partecipazione - contratto di vendita di pacchetti turistici”, la validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso era subordinata all'adozione della forma scritta ricevuta da Mistral Tour prima della partenza mentre la sig.ra P_ si era limitata ad inviare un messaggio Whatsapp di sabato, durante la chiusura dell'agenzia per le festività natalizie, peraltro alla agenzia anziché alla Mistral Tour Internazionale S.r.l., che il lunedì provvedeva alla elaborazione della pratica. Affermava l'agenzia di aver restituito, a seguito dei conteggi eseguiti dalla Mistral Tour
Internazionale S.r.l., alla sig.ra la somma di € 827,00 (su complessivi € 1.800,00 versati a P_
titolo di acconto) al netto della penale di annullamento calcolata e richiesta da Mistral Tour
Internazionale S.r.l. pari ad € 733,56 e della somma di € 220,00 (€ 55,00 per ciascun partecipante) versata a titolo di “assicurazione integrativa”, quale compenso per l'assistenza offerta dall'agenzia di viaggi del viaggio, ed Controparte_4 alla Mistral Tour Internazionale S.r.l., a mezzo bonifico bancario, la somma di € 702,91, ovvero l'importo della penale dovuta dalla sig.ra scorporata dell'importo di € 30,65 quale P_
commissione riconosciuta dal tour operator.
Si costituiva la sig.ra , chiedendo la conferma della sentenza di prime cure e la P_ condanna dell'appellante alle spese del giudizio di impugnazione.
L'appellata insisteva per il riconoscimento della legittimazione passiva della
[...]
in quanto, in sede di acquisto del programma Controparte_3
“Giappone in Libertà” in data 20.12.2019, aveva consegnato alla sig.ra unicamente il modulo P_
di conferma di pacchetto/servizio turistico, in cui era possibile leggere il riferimento al “presente contratto di compravendita di pacchetto o servizio/turistico”, mai fornito, e che dall'esame di tale modulo, prodotto quale all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, poteva rinvenirsi esclusivamente un generico rimando agli opuscoli e ai depliant di Mistral Tour, senza alcun riferimento (ad eccezione della privacy) alle informazioni obbligatorie di cui all'art. 34
Codice del Turismo. Il modulo, quindi, ad avviso della appellata, non recava le informazioni relative alle spese amministrative e di gestione delle pratiche;
ai costi aggiuntivi;
a facoltà e modalità di recesso;
a spese di recesso e penali;
nonché alla previsione di eventuali polizze assicurative, né la doppia e specifica sottoscrizione che, ai sensi dell'art. 1342 c.c., esigono necessariamente le clausole vessatorie, quali indubbiamente avrebbero dovuto essere ritenute quelle in virtù della quali era stato trattenuto l'importo di € 756,00.
Dall'inadempimento degli obblighi informativi discendeva, ad avviso della appellata, la previsione di cui all'art. 51 bis d.lgs 79/2011, in base al quale “il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione al contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma dell'art. 34, il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte II o parte del III del presente codice” e, quindi, la legittimazione passiva della agenzia.
In merito alle somme oggetto di domanda di ripetizione, l'appellata deduceva che la disciplina dell'annullamento non era stata oggetto di trattativa e di specifica ed espressa sottoscrizione, e che in quanto clausola vessatoria ex art. 33 Cod. Consumo, avrebbe dovuto ritenersi nulla ai sensi dell'art. 36 del medesimo d.lgs 206/2005, e comunque illegittima anche se considerata spesa standard per il recesso, quale spesa addebita irragionevole ai sensi dell'art. 41 Cod. Turismo;
con conseguente diritto della sig.ra al rimborso dell'importo di € 753,00 ingiustamente trattenute P_ dalla a titolo di penale d'annullamento Controparte_3
La sig.ra chiedeva, comunque, la ripetizione dell'importo di € 220,00 per le coperture P_
assicurative, che ad avviso della appellata non erano in realtà mai state stipulate, che comunque non erano state provate ed anzi erano state disconosciute dalla Mistral Tour nella comunicazione del
02.12.2021.
In ordine alle modalità del recesso, la sig.ra sosteneva la validità della comunicazione via P_
Whatsapp, costituente forma di comunicazione scritta (confermata nel contenuto dalla agenzia) come tale idonea a soddisfare il requisito di forma richiesta dalle condizioni generali Mistral, e la correttezza della trasmissione eseguita all'intermediaria, con la quale era stata eseguita la prenotazione, e richiamava l'art. 44 del Codice del Turismo che prevede quanto segue: “
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.
3. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l'organizzatore.”
Affermava poi l'appellata che l'immediata e diligente trasmissione alla Mistral del recesso della sig.ra avrebbe impedito il perfezionamento della pratica e la conferma del pacchetto turistico P_
intervenute solo il 23.12.2019, quindi successivamente alla ricezione della comunicazione di recesso della appellata.
Alla prima udienza di comparizione del 31.10.2023 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Fondi R.G. n. 266/2021 e rinviato il giudizio per conclusioni all'udienza del 14.03.2024. Nella medesima udienza veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, con spese al merito.
All'udienza del 14.03.2024 il presente procedimento veniva rinviato all'udienza del 08.10.2024 all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.. Ciò premesso, occorre verificare la completezza, o meno, delle informazioni rese dall'agenzia di viaggio rispetto a quelle prescritte dall'articolo 34 Dlgs 79/2011 (Codice del Turismo) anche ai fini della valutazione circa la applicabilità, o meno, dell'art. 51 bis Dlgs 79/2011, e delle spese standard per il recesso di cui all'art. 41 del medesimo Dlgs 79/2011.
A tal fine, risulta indispensabile l'esame del contenuto della “comunicazione di conferma di pacchetto/servizio turistico” sottoscritta dalla sig.ra il 20.12.2019 presso l'agenzia P_
Detto documento, seppure richiamato dalle parti a più riprese, Controparte_3 non è presente nel fascicolo dell'appello, non essendo stato prodotto dalla parte appellante il proprio fascicolo di parte. Né il documento è rinvenibile nel fascicolo della parte appellata, prodotto con la memoria di costituzione.
Secondo un consolidato principio espresso dalla Corte di Cassazione, nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa - di norma - la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte (v.
Cass. 12 aprile 2006, n. 8528); pertanto, nel caso in cui la critica mossa all'accertamento compiuto nella sentenza impugnata venga ad essere fondata sulla prova documentale di un fatto, omesso od erroneamente apprezzato dal primo Giudice, ne segue che l'appellante che impugna la decisione, facendo valere quel fatto, è tenuto ad assicurare -nel materiale sottoposto al riesame del Giudice del gravame- anche il mezzo di prova di quel fatto, non venendo pertanto in questione alcuna inversione probatoria. “L'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che
l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una “revisio” fondata sulla denunzia di specifici “vizi” di ingiustizia
o nullità della sentenza impugnata: ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà , ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare (cfr.
Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005, più recentemente, Corte di Cassazione, III sezione civile, ordinanza n. 23658 del 9.10.2017).
Le stesse Sezioni Unite hanno, poi, osservato che, per quanto riguarda specificamente le prove documentali materializzate nelle produzioni di parte, nei casi in cui il giudice di appello, per l'inerzia della parte interessata e tenuta alla relativa allegazione, non sia stato in grado di riesaminarle, le stesse, ancorché non materialmente più presenti in atti, continuano tuttavia a spiegare la loro efficacia, nel senso loro attribuito nella sentenza emessa dal primo giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata per fatto ascrivibile all'appellante.
Non risultando possibile a questo Giudice di appello di valutare nel merito il contenuto della
“comunicazione di conferma di pacchetto/servizio turistico” sottoscritta dalla sig.ra il P_
20.12.2019 diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure per il motivo descritto, non si potrà che ritenere che la stessa fosse mancante di tutte le informazioni di cui all'art. 37 del Codice del Turismo, ad eccezione della informativa privacy, e che difettasse della doppia sottoscrizione, per espressa accettazione ex art. 1341 cc della clausola relativa alla penale in caso di recesso, nonché di qualsivoglia riferimento alle spese relative all'acquisto di polizza assicurativa ovvero di assistenza e della consegna delle condizioni generali, schede tecniche, depliant e/o catalogo.
Ne consegue che deve ritenersi applicabile, alla fattispecie, l'art. 51bis del Dlgs 79/2011, in mancanza di prova di consegna di un modulo informativo standard con le informazioni previste dall'allegato A al Codice del Turismo, e che quindi sussiste la legittimazione passiva della Controparte_3
in quanto da considerarsi, nel caso di specie, organizzatore del viaggio.
[...]
Deriva da quanto precede che anche il recesso sia stato esercitato nei confronti di soggetto legittimato a riceverlo, sebbene in giorno/data festivi ma comunque prima della conclusione del contratto, intervenuta solamente il successivo 23.12.2019.
Circa la validità legale della comunicazione via whatsapp, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il requisito della comunicazione per iscritto può ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità (cfr. Corte di Cassazione, sentenza
29753/2017),
La Corte di Cassazione ha riconosciuto che "lo "short message service" ("SMS") - a cui la comunicazione Whatsapp è assimilabile - contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. 5141/20119; nello stesso senso, Cass. ordinanza n. 19155/2019). In tale contesto, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass.3680/2019) Nel caso di specie, il whatsapp ha assolto all'onere della forma scritta, trattandosi di documento informatico dattiloscritto che la parte ha trasmesso alla agenzia ed il relativo contenuto non CP_3
è stato disconosciuto dalla parte convenuta in primo grado.
Invero, della comunicazione via Whatsapp del 21.12.2019 l'attrice in primo grado ha fornito prova presuntiva di ricezione (mediante la schermata riportante la data di lettura del messaggio) – documento presente agli atti dell'appello - e detta ricezione non è stata contestata dalla convenuta in primo grado.
Ne consegue che nel caso di specie può ritenersi dimostrata la conoscenza, da parte della
[...]
della comunicazione di recesso in data 21.12.2019, quindi prima della Controparte_3
effettiva conclusione del contratto, con la conseguenza che tutti gli importi versati dalla sig.ra P_
avrebbero dovuto essere restituiti alla medesima dalla
[...] Controparte_5
dovuto comunicare alla Mistral Tour Internazionale S.r.l. la revoca della Parte_2
proposta contrattuale impendendo così l'emissione, da parte di quest'ultima, della conferma di viaggio e, quindi, la conclusione del contratto.
Quanto precede è sufficiente a confermare la pronuncia del Giudice di primo grado, che ha correttamente ordinato alla la restituzione di tutti gli importi Controparte_3
versati dalla sig.ra con la richiesta di prenotazione. P_
In ogni caso, anche volendo prescindere da quanto sopra, e quindi anche laddove si ritenesse che il recesso non sia stato esercitato tempestivamente o comunque nelle forme corrette, giova evidenziare che la penale di recesso non sarebbe stata legittimamente applicabile.
Invero, in considerazione della mancata prova circa l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 34, tra i quali figura anche la previsione di costi fissi per il recesso di cui all'art. 41 n. 2 del
Dlgs. 79/2011, nonché della doppia sottoscrizione della penale, consegue che nel caso di specie non sarebbe stata legittima l'applicazione di una penale calcolata in percentuale rispetto al costo complessivo del viaggio, potendosi invece solamente applicare i commi 1 e 3 dell'art. 41 del Dlgs.
79/2011.
Pertanto, l'importo di € 953,00 che il Giudice di prime cure riconosce come indebitamente trattenuto ex art. 2033 c.c. dalla a danno della sig.ra Controparte_3 P_
rappresenta un indebito oggettivo che deve essere restituito.
Per i motivi esposti la domanda, quindi, non può trovare accoglimento. Infine, in merito alle spese di lite, giova osservare come il Giudice di Pace abbia correttamente applicato l'art. 92 cpc non essendovi soccombenza reciproca ovvero assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Le spese di lite, anche relative alla fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello di Parte_1
nei confronti di e conferma la sentenza n. 60/2023, giudizio rg 266/2021, CP_1 P_
resa dal Giudice di Pace di Fondi;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in €
600,00, oltre IVA, spese generali e CPA, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Latina, 13.1.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)