Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1397/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANOLA BAZZINI ENRICA, con elezione di domicilio in Parma, Strada Garibaldi n. 22, presso e nello studio dell'avv. GIANOLA BAZZINI ENRICA;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BERALDI DOMENICO e dell'avv. VACCARI SIMONE, con elezione di domicilio in Parma, Viale
Dalla Chiesa n. 1/A, presso e nello studio dei predetti difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 26
Conclusioni per parte ricorrente: “Preso atto della intervenuta sentenza parziale di separazione, quanto allo “status”, definitivamente pronunciando, - “Affidare in via tra loro condivisa ad entrambi i genitori i figli minori e con collocazione prevalente dei Persona_1 Persona_2
minori presso la residenza materna, disponendo altresì che i genitori esercitino congiuntamente le decisioni di maggior interesse nell'interesse dei figli e disgiuntamente la gestione ordinaria, allorchè i figli permarranno con ciascuno di essi nei periodi stabiliti;
- Assegnare la casa coniugale/familiare, sita in Parma, Via Carducci, 26, alla signora in qualità di genitore Parte_1
prevalentemente collocatario dei due figli minori, presso cui essi manterranno anche la loro residenza anagrafica;
disponendo che il canone di locazione, attualmente pari ad € 1.900,00, mensili, oltre alle spese condominiali tutte, continuino ad essere a carico del marito, signor oneri che CP_1
quest'ultimo continuerà a versare direttamente al locatore, come già sta facendo;
- In ragione del più che significativo divario reddituale tra i coniugi, disporre a carico del signor Controparte_1
ed in favore della moglie signora un assegno di
[...] Parte_1 mantenimento mensile, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, dell'importo di € 8.000,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sull'account della moglie;
-
Quanto ai periodi di permanenza dei minori con i genitori, si aderisce a quanto consigliato dalla CTU, e precisamente: “1. Mese 1: il sig. si recherà a Parma almeno in due occasioni durante il mese CP_1
(infrasettimanale o week-end secondo disponibilità dei giorni liberi) compatibilmente con le trasferte e le possibilità offerte dalla dirigenza, tenendo con sé i bambini dall'orario di arrivo all'orario di ripartenza da definirsi di volta in volta con un preavviso di almeno una settimana e indicazione precisa di orari di arrivo e ripartenza.
2. Mese 2: i bambini si recheranno a LE (o presso la citta& di domicilio del padre) per un numero di giorni superiore a tre. L'organizzazione del viaggio, dell'eventuale accompagnamento da parte di una babysitter, della gestione dei tempi dei bambini
(reperimento di babysitter in loco) sarà a carico del padre.” - Dichiarare tenuto il signor CP_1
al versamento, a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori, di un Controparte_1 assegno mensile dell'importo complessivo di € 10.000,00 (€ 5.000,00 per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 05 di ogni mese sull'account della signora disponendo che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre, quale Pt_1
genitore collocatario dei minori;
oltre alle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di pagina 2 di 26 Parma, nella misura del 100%, qui riportandosi il contenuto del protocollo: “Spese che non necessitano preventivo accordo: spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal SSN, purché debitamente prescritte dal medico di base;
ticket sanitari;
tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio;
particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario corredo scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti) purché di costo unitario non superiore ad € 150,00; gite scolastiche che importino un costo non superiore ad € 150,00; lezioni private di sostegno scolastiche se consigliate ad entrambi i genitori dall'insegnante; corsi di ordinaria attività sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie;
baby sitting nei periodi di chiusura scolastica e/o malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non affidatario o parenti disponibili); corsi e centri estivi nonché soggiorni estivi organizzati dalla parrocchia o similari;
Spese che necessitano di preventivo accordo: imposte, tasse e rette per le scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario ed agonistico come ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali;
corsi privati per apprendimento di lingua straniera;
soggiorni all'estero; gite scolastiche del costo superiore ad € 150,00; vacanze studio o gite studio, sia estive che invernali. Si precisa altresì che il genitore che anticipa le spese avrà diritto al rimborso del 50% dall'altro genitore entro la prima scadenza successiva al contributo di mantenimento.” - Disporre che la detrazione fiscale ai fini Irpef delle spese straordinarie nonché la deducibilità per i figli a carico, venga operata da entrambi i genitori nella misura del 50 %; e che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o qualsiasi altro ente pubblico o privato, per spese scolastiche e/o sanitarie relative alle prole, vadano a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione quota di riparto delle spese straordinarie;
- Con vittoria di spese ed accessori del giudizio”;
Conclusioni per parte resistente: “Contrariis reiectis;
- voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: - con ogni e qualsivoglia prodromico accertamento e/o declaratoria del caso e di legge;
- in via preliminare / pregiudiziale: - previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, rimettere la causa in istruttoria e specificamente revocare o modificare l'ordinanza del 10.7.2023, disponendo l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 5.6.2023; - Nel merito, in via principale: - rigettare le domande avversarie per tutte le ragioni spiegate e, comunque, in quanto inammissibili, improcedibili, inaccoglibili, invalide e/o inefficaci e comunque prive di ogni pagina 3 di 26 fondamento, sia in fatto che in diritto, oltre che non provate;
- AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI: preso atto che la C.T.U. Dott.ssa Valentina Robuschi nella perizia dell'8.3.2004, a pagina 42, ha ritenuto che l'affidamento debba essere condiviso in quanto più rispondente all'interesse dei minori, - stabilire che i figli minori e siano affidati ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 Per_1
abitativa prevalente presso la madre, con assunzione di comune accordo tra i coniugi delle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, alla residenza e alla salute e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale da parte di ciascun genitore in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
- assegnare la casa coniugale posta in Parma (PR), Via Giosue' Carducci n.
26, alla Sig.ra ove vivrà con i figli minori i quali ivi manterranno la Parte_1
residenza anche anagrafica;
- disporre fin d'ora la collocazione presso il padre dei due figli minori nel caso in cui il permesso di soggiorno non venga rinnovato alla Sig.ra la Parte_1 quale se dovrà abbandonare l'Italia in forza di norme di legge non potrà portare con sé i figli minori, senza autorizzazione del padre;
- DIRITTO DI VISITA ORDINARIO: disporre il diritto di visita, come stabilito dalla C.T.U. Dott.ssa Valentina Robuschi nella perizia dell'8.3.2004, cioè che : OPZIONE A:
Calendario ordinario in corso di carriera calcistica del Sig. Mese 1: il sig. si CP_1 CP_1
recherà a Parma almeno in due occasioni durante il mese (infrasettimanale o week-end secondo disponibilità dei giorni liberi) compatibilmente con le trasferte e le possibilità offerte dalla dirigenza, tenendo con se i bambini dall'orario di arrivo all'orario di ripartenza da definirsi di volta in volta con un preavviso di almeno una settimana, se possibile, e indicazione precisa di orari di arrivo e ripartenza.
Mese 2: i bambini, fino alla scadenza del contratto per prestazioni calcistiche e comunque fino a giugno
2025, si recheranno a LE (o presso la città di domicilio del padre) per un numero di giorni superiore a tre. L'organizzazione del viaggio, dell'eventuale accompagnamento da parte di una babysitter, della gestione dei tempi dei bambini (reperimento di babysitter in loco) sarà a carico del padre. Si chiede si prevedere che i genitori si alterneranno negli accompagnamenti dei minori e specificamente che se un genitore accompagnerà i minori a LE (o presso la città di domicilio del padre) l'altro si occuperà di riaccompagnarli da LE (o presso la città di domicilio del padre) alla casa materna (come ora sta avvenendo). OPZIONE B: Calendario ordinario successivo al termine dei contratti con Club Calcistici: - Pur mantenendo il collocamento prevalente presso la madre, il padre vedrà i bambini a fine settimana alterni dal venerdì (quando recupererà i minori a scuola) al lunedì mattina (quando li accompagnerà a scuola), o in assenza di frequentazione scolastica dal venerdì
pagina 4 di 26 mattina al lunedì mattina (compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi attualmente non prevedibili), oltre a 1 pernotto a settimana quando questa termina con il fine settimana paterno, e 2 pernotti la settimana successiva. Lo scrivente, rispetto a quanto stabilito dalla C.T.U., chiede ulteriormente che i pernotti siano da concordarsi tra i genitori entro la fine di ogni mese per il mese a venire, e in caso di disaccordo prevarrà la richiesta del genitore che lavora rispetto a quella del genitore che non lavora. - DIRITTO DI VISITA STRAORDINARIO: disporre il diritto di visita, come stabilito dalla C.T.U. Dott.ssa Valentina Robuschi nella perizia dell'8.3.2004, pagine 43 e 44, cioè che: - dato atto che attualmente le vacanze natalizie e pasquali non possono essere programmate seguendo uno schema predeterminato, si mantiene l'organizzazione della proposta A anche durante tali periodi.
Quando il sig. potrà godere di maggiore prevedibilità organizzativa, i giorni di CP_1
vacanza saranno equamente suddivisi tra i genitori: i minori staranno dalla Vigilia di Natale al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. Gli anni pari i minori trascorreranno il primo da Natale al 30 gennaio con la mamma e dal 31 gennaio al 6 gennaio con il padre, e per gli anni dispari sarà il contrario. Stabilire espressamente che i genitori potranno recarsi in Nigeria per trascorrere il tempo con le famiglie di origine informandosi a vicenda della programmazione. - Durante l'estate, e in modo particolare durante le ferie che il sig. si CP_1
vedrà concesse dal club calcistico, i minori resteranno per tutto il periodo con il padre, il quale potrà recarsi in luogo di villeggiatura o in Nigeria, previo avviso alla madre di ogni spostamento, orari di viaggio, voli aerei e orari di rientro, come stabilito dalla C.T.U. Dott.ssa Valentina Robuschi nella perizia dell'8.3.2004 a pagina 44. La madre avrà a sua disposizione tre settimane di vacanze con i figli anche non consecutive, e godrà della medesima libertà di viaggi previo avviso al padre, come sopra.
Quando il sig. terminerà l'impegno calcistico, ciascun genitore trascorrerà con i figli tre CP_1
settimane di vacanze anche non consecutive. Si precisa che entro il 31 maggio di ogni anno i genitori dovranno comunicarsi i rispettivi programmi di ferie e in caso di disaccordo sui rispettivi periodi di vacanza la madre avrà diritto prioritario di scelta negli anni pari e il padre negli anni dispari.
ULTERIORI DISPOSIZIONI NELL'INTERESSE DEI MINORI DI CUI ALLA C.T.U.: disporre che:
- i genitori dovranno condividere le scelte per quanto riguarda le visite mediche specialistiche, favorendo la partecipazione di entrambi. In ogni caso i referti delle visite, compresi quelli del pediatra, dovranno essere messi a disposizione di entrambi. In caso di urgenza sanitaria e/o di accesso al Pronto
Soccorso è necessario avvisare tempestivamente l'altro genitore tramite telefonata o sms o email in pagina 5 di 26 mancanza di risposta. In caso di malattia sia il padre che la madre dovranno attenersi alle prescrizioni mediche nel corso dei turni di propria spettanza. - I documenti fiscali, sanitari, identitari dovranno essere messi a disposizione di entrambi i genitori, anche tramite fotocopie. -I viaggi oltre il comune di
Parma dovranno essere comunicati in anticipo all'altro genitore, che dovrà acconsentire per iscritto. I luoghi di villeggiatura dovranno essere altrettanto comunicati, con informazioni in merito alla struttura di alloggio e modalità di viaggio. - i minori hanno il diritto di parlare ogni giorno tramite videochiamata, come da sempre avviene. Le videochiamate giornaliere, pertanto, si mantengono con le stesse modalità ormai consolidate, e i genitori devono affiancare i bambini per aiutarli a mantenere l'attenzione sul dispositivo e migliorare la comunicazione con il genitore collegato. Le fasce orarie si suddividono in due momenti giornalieri: al mattino 08,00/08,30 e alla sera 20,00/20,30. Sarà il genitore non collocatario che contatterà il minore (questo per agevolare il sig. rispetto CP_1 all'imprevedibilità dei propri impegni). - in ogni caso stabilire che il diritto di visita del padre è prevalente su impegni dei figli e/o della madre, almeno fino alla fine della carriera calcistica;
-
MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI: stabilire che il Sig. Controparte_1 corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori la somma di € 3.000,00 al mese
(€ 1.500,00 per ogni figlio), riducendo quello previsto nell'ordinanza del 10.7.2023 in ragione del fatto che il Sig. da giugno 2025 sarà presumibilmente disoccupato;
- stabilire Controparte_1
che sono a carico del padre nella misura del 100% le spese scolastiche dei due figli minori della scuola pubblica che frequentano e che frequenteranno comprese le gite scolastiche senza pernottamento, il trasporto pubblico scolastico, mensa;
- stabilire che saranno a carico dai genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle minori, come segue: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per scuole medie e superiori e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e)
pagina 6 di 26 alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. - dare atto dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un contributo economico di qualsiasi natura e titolo per la Sig.ra revocando Parte_1 quello stabilito nell'ordinanza del 10.7.2023; - ordinare l'espunzione della memoria avversaria datata
26.6.2023 e dei documenti allegati e prodotti con detta memoria dal fascicolo della causa in oggetto e/o dichiararne l'inammissibilità; - in ogni caso, dichiarare che la Sig.ra Sig.ra Parte_1
è incorsa nelle decadenze di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c.. - con ogni e qualsivoglia
[...]
consequenziale declaratoria e/o pronuncia del caso e di legge;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.p.a., come per legge;
- IN RELAZIONE ALLA
PRONUNCIA DI DIVORZIO: - in via preliminare / pregiudiziale: - previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, rimettere la causa in istruttoria e specificamente revocare o modificare l'ordinanza del 10.7.2023, disponendo l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 5.6.2023; - Nel merito, in via principale: - rigettare le domande avversarie per tutte le ragioni spiegate e, comunque, in quanto inammissibili, improcedibili, inaccoglibili, invalide e/o inefficaci e comunque prive di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, oltre che non provate;
- accertato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente dall'udienza di comparizione dei coniugi del 5.7.2023 fino ad oggi e quindi la separazione dei coniugi si è protratta per oltre 12 mesi dall'udienza di comparizione del 5.7.2023. - accertato, altresì, che la sentenza parziale n. 1530/2023 pubblicata il 13.11.2023 emessa dal Tribunale di Parma è passata in giudicato come da certificato di passaggio in giudicato del 18.6.2024, - conseguentemente voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio / cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Orumba North ad Ajalli in Nigeria il 28.6.2017 tra Sig.ra Parte_1
e atto tradotto e trascritto nel Consolato Generale dell'Italia in
[...] Controparte_1
Lagos, registrato presso il Comune di Parma, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Parma di procedere alle annotazioni di sua competenza, alle seguenti condizioni: - AFFIDAMENTO
DEI FIGLI MINORI: preso atto che la C.T.U. Dott.ssa Valentina Robuschi nella perizia dell'8.3.2004,
a pagina 42, ha ritenuto che l'affidamento debba essere condiviso in quanto più rispondente pagina 7 di 26 all'interesse dei minori, - stabilire che i figli minori e siano affidati ad entrambi i Per_2 Per_1
genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, con assunzione di comune accordo tra i coniugi delle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, alla residenza e alla salute e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale da parte di ciascun genitore in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
- assegnare la casa coniugale posta in Parma (PR), Via
Giosue' Carducci n. 26, alla Sig.ra ove vivrà con i figli minori i quali ivi Parte_1
manterranno la residenza anche anagrafica;
- disporre fin d'ora la collocazione presso il padre dei due figli minori nel caso in cui il permesso di soggiorno non venga rinnovato alla Sig.ra Parte_1
la quale se dovrà abbandonare l'Italia in forza di norme di legge non potrà portare con sé i
[...]
figli minori, senza autorizzazione del padre;
- DIRITTO DI VISITA ORDINARIO: disporre il diritto di visita, come stabilito dalla C.T.U. Dott.ssa Valentina Robuschi nella perizia dell'8.3.2004, cioè che:
OPZIONE A: Calendario ordinario in corso di carriera calcistica del Sig. Mese 1: il sig. CP_1
si recherà a Parma almeno in due occasioni durante il mese (infrasettimanale o week-end CP_1
secondo disponibilità dei giorni liberi) compatibilmente con le trasferte e le possibilità offerte dalla dirigenza, tenendo con se i bambini dall'orario di arrivo all'orario di ripartenza da definirsi di volta in volta con un preavviso di almeno una settimana, se possibile, e indicazione precisa di orari di arrivo e ripartenza. Mese 2: i bambini, fino alla scadenza del contratto per prestazioni calcistiche e comunque fino a giugno 2025, si recheranno a LE (o presso la città di domicilio del padre) per un numero di giorni superiore a tre. L'organizzazione del viaggio, dell'eventuale accompagnamento da parte di una babysitter, della gestione dei tempi dei bambini (reperimento di babysitter in loco) sarà a carico del padre. Si chiede si prevedere che i genitori si alterneranno negli accompagnamenti dei minori e specificamente che se un genitore accompagnerà i minori a LE (o presso la città di domicilio del padre) l'altro si occuperà di riaccompagnarli da LE (o presso la città di domicilio del padre) alla casa materna (come ora sta avvenendo). OPZIONE B: Calendario ordinario successivo al termine dei contratti con Club Calcistici: - Pur mantenendo il collocamento prevalente presso la madre, il padre vedrà i bambini a fine settimana alterni dal venerdì (quando recupererà i minori a scuola) al lunedì mattina (quando li accompagnerà a scuola), o in assenza di frequentazione scolastica dal venerdì mattina al lunedì mattina (compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi attualmente non prevedibili), oltre a 1 pernotto a settimana quando questa termina con il fine settimana paterno, e 2 pernotti la settimana successiva. Lo scrivente, rispetto a quanto stabilito dalla C.T.U., chiede pagina 8 di 26 ulteriormente che i pernotti siano da concordarsi tra i genitori entro la fine di ogni mese per il mese a venire, e in caso di disaccordo prevarrà la richiesta del genitore che lavora rispetto a quella del genitore che non lavora. - DIRITTO DI VISITA STRAORDINARIO: disporre il diritto di visita, come stabilito dalla C.T.U. Dott.ssa Valentina Robuschi nella perizia dell'8.3.2004, pagine 43 e 44, cioè che: - dato atto che attualmente le vacanze natalizie e pasquali non possono essere programmate seguendo uno schema predeterminato, si mantiene l'organizzazione della proposta A anche durante tali periodi.
Quando il sig. potrà godere di maggiore prevedibilità organizzativa, i giorni di CP_1
vacanza saranno equamente suddivisi tra i genitori: i minori staranno dalla Vigilia di Natale al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. Gli anni pari i minori trascorreranno il primo da Natale al 30 gennaio con la mamma e dal 31 gennaio al 6 gennaio con il padre, e per gli anni dispari sarà il contrario. Stabilire espressamente che i genitori potranno recarsi in Nigeria per trascorrere il tempo con le famiglie di origine informandosi a vicenda della programmazione. - Durante l'estate, e in modo particolare durante le ferie che il sig. si CP_1
vedrà concesse dal club calcistico, i minori resteranno per tutto il periodo con il padre, il quale potrà recarsi in luogo di villeggiatura o in Nigeria, previo avviso alla madre di ogni spostamento, orari di viaggio, voli aerei e orari di rientro, come stabilito dalla C.T.U. Dott.ssa Valentina Robuschi nella perizia dell'8.3.2004 a pagina 44. La madre avrà a sua disposizione tre settimane di vacanze con i figli anche non consecutive, e godrà della medesima libertà di viaggi previo avviso al padre, come sopra.
Quando il sig. terminerà l'impegno calcistico, ciascun genitore trascorrerà con i figli tre CP_1
settimane di vacanze anche non consecutive. Si precisa che entro il 31 maggio di ogni anno i genitori dovranno comunicarsi i rispettivi programmi di ferie e in caso di disaccordo sui rispettivi periodi di vacanza la madre avrà diritto prioritario di scelta negli anni pari e il padre negli anni dispari.
ULTERIORI DISPOSIZIONI NELL'INTERESSE DEI MINORI DI CUI ALLA C.T.U.: disporre che:
- i genitori dovranno condividere le scelte per quanto riguarda le visite mediche specialistiche, favorendo la partecipazione di entrambi. In ogni caso i referti delle visite, compresi quelli del pediatra, dovranno essere messi a disposizione di entrambi. In caso di urgenza sanitaria e/o di accesso al Pronto
Soccorso è necessario avvisare tempestivamente l'altro genitore tramite telefonata o sms o email in mancanza di risposta. In caso di malattia sia il padre che la madre dovranno attenersi alle prescrizioni mediche nel corso dei turni di propria spettanza. - I documenti fiscali, sanitari, identitari dovranno essere messi a disposizione di entrambi i genitori, anche tramite fotocopie. -I viaggi oltre il comune di pagina 9 di 26 Parma dovranno essere comunicati in anticipo all'altro genitore, che dovrà acconsentire per iscritto. I luoghi di villeggiatura dovranno essere altrettanto comunicati, con informazioni in merito alla struttura di alloggio e modalità di viaggio. - i minori hanno il diritto di parlare ogni giorno tramite videochiamata, come da sempre avviene. Le videochiamate giornaliere, pertanto, si mantengono con le stesse modalità ormai consolidate, e i genitori devono affiancare i bambini per aiutarli a mantenere l'attenzione sul dispositivo e migliorare la comunicazione con il genitore collegato. Le fasce orarie si suddividono in due momenti giornalieri: al mattino 08,00/08,30 e alla sera 20,00/20,30. Sarà il genitore non collocatario che contatterà il minore (questo per agevolare il sig. rispetto CP_1 all'imprevedibilità dei propri impegni). - in ogni caso stabilire che il diritto di visita del padre è prevalente su impegni dei figli e/o della madre, almeno fino alla fine della carriera calcistica;
-
MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI: stabilire che il Sig. Controparte_1
corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori la somma di € 3.000,00 al mese
(€ 1.500,00 per ogni figlio), riducendo quello previsto nell'ordinanza del 10.7.2023 in ragione del fatto che il Sig. da giugno 2025 sarà presumibilmente disoccupato;
- stabilire Controparte_1
che sono a carico del padre nella misura del 100% le spese scolastiche dei due figli minori della scuola pubblica che frequentano e che frequenteranno comprese le gite scolastiche senza pernottamento, il trasporto pubblico scolastico, mensa;
- stabilire che saranno a carico dai genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle minori, come segue: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per scuole medie e superiori e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di pagina 10 di 26 istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. - dare atto dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un contributo economico di qualsiasi natura e titolo per la Sig.ra revocando Parte_1 quello stabilito nell'ordinanza del 10.7.2023; - ordinare l'espunzione della memoria avversaria datata
26.6.2023 e dei documenti allegati e prodotti con detta memoria dal fascicolo della causa in oggetto e/o dichiararne l'inammissibilità; - in ogni caso, dichiarare che la Sig.ra Sig.ra Parte_1
è incorsa nelle decadenze di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c.. - con ogni e qualsivoglia
[...]
consequenziale declaratoria e/o pronuncia del caso e di legge;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.p.a., come per legge”;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.4.2023 ha adito il Tribunale di Parma Parte_1
allegando che: in data 28.6.2017 aveva contratto matrimonio con dalla loro unione CP_1
erano nati i figli in data 24.12.2020, e il 13.10.2018; è affetta da disturbo Per_2 Per_1 Per_1
dello spettro autistico e richiede attenzioni e cure costanti, circostanza che le aveva precluso lo svolgimento di attività lavorativa;
il marito svolge l'attività di calciatore professionista e per la stagione
2021-2022 aveva percepito una retribuzione pari ad 1,1 milione di euro, oltre bonus;
aveva sempre garantito alla famiglia un elevato tenore di vita ed era solito donarle beni preziosi;
il padre si disinteressava dei figli, che aveva incontrato soltanto per mezza giornata negli ultimi tre mesi;
da circa un anno il marito aveva iniziato a frequentare pubblicamente altre donne. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale di Parma, pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, volesse affidarle in via esclusiva i minori, con collocazione in via prevalente di questi ultimi presso di lei, alla quale doveva essere assegnata la casa familiare. La ricorrente ha inoltre insistito affinché il resistente fosse tenuto a corrisponderle la somma mensile di euro 20.000,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché 17.000,00 per quello della moglie.
Con memoria del 5.6.2023 si è costituito in giudizio il resistente eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità della domanda di separazione per non essere il matrimonio stato trascritto in Italia, nonché per mancata produzione, unitamente al ricorso, della documentazione richiesta ex art. 473bis.12, c.p.c. Inoltre, il resistente ha eccepito la nullità della notifica del ricorso, per essere stato inviato ad un indirizzo pec a lui non riferibile, nonché la nullità della procura per essere stata conferita pagina 11 di 26 in lingua italiana, pur avendo la ricorrente dichiarato di comprenderla. Nel merito, il resistente ha allegato che: la madre aveva iniziato ad impedirgli di incontrare i figli;
si era anche opposta a che i minori si recassero con lui in Nigeria per incontrare i nonni, come erano soliti fare;
la sua carriera di calciatore professionista stava volgendo al termine e la , squadra che deteneva il suo CP_2
cartellino, lo aveva dato in prestito prima al Parma Calcio e successivamente al Benevento Calcio, squadra che militava in serie B, ma retrocessa;
egli si era sempre fatto carico del canone di locazione della casa familiare, pari a mensili euro 1.900,00, oltre a 500,00 euro mensili per spese condominiali;
per l'anno di imposta 2021 aveva percepito un reddito netto mensile pari ad euro 59.500,00; è proprietario di una autovettura marca Range Rover, nonché di un appartamento sito in Parma, per acquistare il quale aveva stipulato un mutuo per la somma di euro 339.000,00; in costanza di unione aveva donato alla moglie un immobile a Milano dal controvalore attuale di euro 500.000,00, per acquistare il quale aveva acceso un mutuo per la somma di euro 195.000,00; la crisi familiare era insorta quando si era rifiutato di trasferire la famiglia a Londra, come richiesto dalla moglie, che voleva condurre una vita mondana;
da quel momento la moglie aveva iniziato a minacciarlo, insultarlo e a rifiutarlo sessualmente;
la moglie non voleva imparare la lingua italiana, prendere la patente e occuparsi dei figli;
in costanza di unione la famiglia aveva un tenore di vita normale e in occasione delle vacanze la famiglia era solita fare ritorno in Nigeria;
la moglie aveva piena capacità lavorativa, anche specifica, perché in Nigeria svolgeva la professione di estetista e truccatrice;
era inoltre proprietaria dell'immobile di Milano, che ben avrebbe potuto mettere a rendita;
era stata la moglie ad intrattenere una relazione extraconiugale, mentre lui non la aveva mai tradita.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto che il Tribunale, laddove non avesse ritenuto fondate le eccezioni in rito, volesse addebitare la separazione alla moglie, prevedendo altresì l'affidamento condiviso dei minori, che avrebbero dovuto rimanere collocati in via prevalente presso la madre, alla quale doveva essere assegnata la casa familiare, con ampio diritto di visita del padre, compatibilmente con i suoi impegni. Il resistente ha inoltre richiesto che il proprio contributo al mantenimento dei minori fosse quantificato in euro 3.000,00, oltre al 100% delle spese scolastiche e il 50% delle ulteriori spese straordinarie. In via riconvenzionale, ha poi proposto domanda di scioglimento del matrimonio, rassegnando le medesime conclusioni riportate.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 10.7.2023, in via temporanea ed urgente, il giudice delegato ha disposto che i minori fossero affidati in via esclusiva alla madre, stante pagina 12 di 26 la lontananza del luogo di residenza del padre, nonché collocati in via prevalente presso di lei, alla quale era assegnata la casa familiare, stabilendo altresì che il padre vedesse i minori un giorno alla settimana, con possibilità di pernotto, fornendo indicazione del giorno con almeno una settimana di anticipo, oltre a tre settimane in estate e due nel corso delle vacanze natalizie. In punto di provvedimenti economici, ha previsto che il resistente fosse tenuto a corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 4.000,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché euro 400,00 per quello della moglie, fermo restando l'obbligo paterno di farsi carico in via integrale del canone di locazione della casa familiare.
Con sentenza non definitiva pubblicata in data 30.10.2023 il Tribunale di Parma ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Dato ingresso ad una CTU psicosociale sul nucleo familiare e istruita la causa mediante prova testimoniale, all'udienza del 16.1.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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Sulle reciproche domande di addebito della separazione
Nei loro atti introduttivi entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito della separazione al coniuge. Tali domande non sono state riprodotte in sede di precisazione delle conclusioni, né le parti hanno formulato istanze istruttorie sul punto o le hanno trattate nei loro atti, cosicché si devono ritenere rinunciate. Ed infatti, se è vero che, così come ribadito in più occasioni dalla Suprema Corte, la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda, è altresì vero che la condotta tenuta nell'arco di tutto il processo dalle parti è certamente sintomatica della loro volontà di rinunciare alle domande di addebito (v. Cass. sent. n.
12756/24).
Sulla domanda riconvenzionale di divorzio
In via riconvenzionale, parte convenuta ha proposto domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 28.6.2017 in Nigeria, atto successivamente registrato all'Anagrafe del Comune di
Parma. Tale facoltà è ora prevista dal disposto di cui all'art. 473bis.49, c.p.c., che legittima le parti a pagina 13 di 26 proporre, negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, anche la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse. Tale domanda diviene procedibile una volta decorso il termine previsto ex art. 3, L. 898/70, nonché previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione. In forza del disposto di cui all'art. 473bis.49, comma IV,
c.p.c., il giudice decide su entrambe le domande, nonché su quelle connesse, con unica sentenza, che contiene autonomi capi per le diverse domande.
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, non si procederà con sentenza non definitiva a decidere unicamente sulle domande accessorie a quella di separazione, rimettendo poi la causa sul ruolo del giudice istruttore per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ma il Collegio procederà in questa sede a definire integralmente la controversia.
Tanto premesso, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, tenuto conto che, dopo l'udienza di comparizione innanzi al Giudice delegato, avvenuta in data 5.7.2023, non
è intervenuta alcuna riconciliazione e, dalla condotta tenuta dalle parti nel corso di tutto il giudizio, emerge che la comunione materiale e spirituale non può più essere ricostituita. Inoltre, è stato rispettato il presupposto temporale di cui all'art. 3, comma III, lett. b, L. n. 898/70, poiché, con sentenza non definitiva, pubblicata in data 30.10.2023, passata in giudicato per mancata impugnazione, il Tribunale di Parma ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Sui profili attinenti alla responsabilità genitoriale
Come accennato, in corso di causa è stato dato ingresso ad una CTU psicosociale, che è addivenuta a risultanze integralmente condivise dalle parti e dalle quali il Collegio ritiene non vi siano ragioni per discostarsi.
In particolare, deve essere ripristinato l'affidamento condiviso dei minori in capo ad entrambi i genitori, i quali, in conformità alla previsione di cui all'art. 337 ter, comma III, c.c., dovranno assumere di comune accordo tutte le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione.
Ed infatti, trattasi del regime ordinario di gestione della responsabilità genitoriale, che può essere derogato solo laddove contrario all'interesse dei minori, eventualità che è stata esclusa dalla CTU. In particolare, la CTU ha riscontrato che nessuno dei genitori presenta un disturbo franco di personalità o esiti psichiatrici maggiori, condividendo un buon esame di realtà e il processamento cognitivo.
pagina 14 di 26 Entrambi si sono dimostrati idonei a farsi carico dei bisogni minori, seppur la madre rappresenti indubbiamente il genitore di riferimento per i minori, tenuto conto che questi vivono con lei ed incontrano il padre soltanto sporadicamente, complice l'occupazione lavorativa del padre, che attualmente svolge l'attività di calciatore professionista presso la . La grande distanza CP_2
esistente tra la residenza dei minori, che i genitori hanno deciso di mantenere a Parma, e quella del padre, impedisce che tra i minori e il padre vi sia un rapporto quotidiano, anche perché il padre ha tempi di lavoro non preventivabili. Tuttavia, all'esito dell'osservazione del nucleo, la CTU ha potuto riscontrare che i bambini riconoscono la figura paterna e sono comunque a lui affezionati. Dal canto suo, il padre ha un rapporto sereno, affettuoso e accudente con i propri figli.
Inoltre, la CTU ha riscontrato che, seppur le parti non abbiano coltivato un progetto di genitorialità condiviso, tenuto conto che si sono incontrati in sporadiche occasioni prima del matrimonio e dopo poco la sig.ra è rimasta incinta, al momento della disgregazione dell'unione, hanno saputo Pt_1
adeguatamente proteggere i minori dal conflitto. Anche il dialogo tra i genitori, inizialmente quasi assente, è andato via via ripristinandosi nel corso della CTU e, seppur sollecitati dalla CTU e dai rispettivi consulenti di parte, i genitori hanno saputo organizzare i tempi di visita tra il padre e i minori.
Peraltro, entrambi i genitori hanno dimostrato di conoscere le esigenze dei figli, i loro bisogni e le loro problematicità, posto che i ritardi evolutivi dei minori hanno richiesto continui interventi terapeutici, che i genitori hanno saputo correttamente individuare. Anche il criterio dell'accesso all'altro genitore risulta correttamente preservato, non ravvisandosi condotte di ostacolo da nessuna delle parti.
Per quanto attiene al collocamento in via prevalente dei minori, questo deve essere confermato presso la casa materna, che rimane il genitore di riferimento per i minori. Inoltre, i bambini sono radicati nel territorio di Parma, dove frequentano la scuola e sono seguiti da una rete di terapeuti di supporto. Ed infatti, entrambi i minori sono affetti da disturbo dello spettro autistico e necessitano cure costanti.
Inoltre, allo stato la madre non svolge attività lavorativa e si può quindi dedicare alla cura dei figli per tempi maggiori rispetto a quelli a disposizione del padre. Peraltro, il padre non ha una stabilità abitativa, in quanto il suo futuro dipenderà dalle sue prossime esigenze lavorative, essendo il contratto di lavoro con la in scadenza quest'anno. CP_2
Non può trovare accoglimento la domanda del resistente a che si preveda una modifica del collocamento dei minori qualora alla madre non venga rinnovato il permesso di soggiorno, tenuto conto che si tratta di un'eventualità che allo stato appare estremamente remota e, in ogni caso, qualsivoglia pagina 15 di 26 modifica di così grande portata allo stato di fatto dovrà essere vagliata dal Tribunale in seno ad un apposito procedimento di modifica delle condizioni della presente sentenza.
Alla madre deve quindi essere assegnata la casa familiare, condotta in locazione, sita in Parma, via
Carducci n. 26, in forza di quanto previsto ex art. 337 sexies, c.p.c.
Per quanto attiene al regime di visita tra il padre e i minori, le parti concordano a che sia data attuazione al calendario di cui alla CTU, che ha previsto che per il mese 1 il sig. si rechi a CP_1
Parma almeno in due occasioni durante il mese (infrasettimanale o week-end secondo disponibilità dei giorni liberi) compatibilmente con le trasferte e le possibilità offerte dalla dirigenza, tenendo con sé i bambini dall'orario di arrivo all'orario di ripartenza da definirsi di volta in volta con un preavviso di almeno una settimana e indicazione precisa di orari di arrivo e ripartenza;
mese 2: i bambini si recheranno a LE (o presso la città di domicilio del padre) per un numero di giorni superiore a tre.
L'organizzazione del viaggio, dell'eventuale accompagnamento da parte di una babysitter, della gestione dei tempi dei bambini (reperimento di babysitter in loco), anche con riferimento alle spese necessarie, sarà a carico del padre, che si è reso disponibile in tal senso. Laddove ad accompagnare i minori sia la madre, il padre si farà carico anche delle spese di viaggio della stessa.
Allo stato non è possibile prevedere un calendario successivo alla cessazione della carriera calcistica del padre, come prospettato dalla CTU, tenuto conto che tutto dipenderà dalla collocazione abitativa del padre. Anche con riferimento a tale aspetto, laddove le parti non raggiungano accordi in autonomia, sarà necessaria l'introduzione di separato procedimento di modifica.
Con riferimento alle vacanze natalizie e pasquali, deve condividersi con la CTU che ha previsto di mantenere l'organizzazione predetta, proprio a fronte della non prevedibilità degli impegni del padre.
Quando il sig. potrà godere di maggiore prevedibilità organizzativa, i giorni di vacanza CP_1
saranno equamente suddivisi tra i genitori: Vigilia di Natale/30 dicembre – 31 dicembre/6gennaio, ad anni alterni. Anni Pari Natale con la mamma e Capodanno con il padre, anni dispari il contrario.
Durante l'estate, e in modo particolare durante le ferie che il sig. si vedrà concesse dal club CP_1
calcistico, i minori resteranno per tutto il periodo con il padre. La madre avrà a sua disposizione tre settimane di vacanze con i figli anche non consecutive, e godrà della medesima libertà di viaggi previo avviso al padre, come sopra. Quando il sig. terminerà l'impegno calcistico, ciascun genitore CP_1
trascorrerà con i figli tre settimane di vacanze anche non consecutive. Si precisa che entro il 31 maggio di ogni anno i signori dovranno comunicarsi i rispettivi programmi di ferie.
pagina 16 di 26 Devono altresì essere confermate le due videochiamate giornaliere del padre ai figli. Le fasce orarie si suddividono in due momenti giornalieri: al mattino 08,00/08,30 e alla sera 20,00/20,30. Sarà il genitore non collocatario che contatterà i minori.
Parte resistente ha altresì richiesto che gli sia data autorizzazione a portare con sé i bambini in Nigeria per le vacanze estive, come la famiglia era solita fare. Stante il regime di affidamento condiviso, questa scelta deve necessariamente essere demandata all'accordo tra i genitori, potendo il Tribunale intervenire soltanto in caso di disaccordo tra le parti, nell'ambito di specifico procedimento.
Sul contributo paterno al mantenimento dei figli
Come accennato, e hanno rispettivamente quattro e sei anni di età. Ad entrambi è Per_2 Per_1
stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico e sono quindi bambini che richiedono una costante assistenza, tanto che, dopo la fine dell'orario scolastico, sono impegnati in varie attività finalizzate al contenimento del predetto disturbo.
In sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha chiesto che il contributo paterno al mantenimento dei minori sia quantificato in mensili euro 10.000,00 (5.000,00 per figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie, mentre il resistente ha chiesto che questo venga contenuto nella misura di euro 3.000,00 (1.500,00 per figlio), oltre al 100% delle spese scolastiche e il 50% delle altre spese straordinarie. Allo stato il contributo paterno al mantenimento dei figli è commisurato in complessivi euro 4.000,00 (2.000,00 per figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, si evidenzia che, in punto di quantificazione degli oneri di mantenimento dei genitori verso i figli, la previsione di cui all'art. 337, comma IV, c.c., dispone che ogni genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di unione e dai tempi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori.
Pertanto, al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, è necessario muovere dall'analisi della situazione economica delle parti.
I redditi a disposizione della sig.ra sono pressoché nulli, tenuto conto che ella non esercita Pt_1
attività lavorativa, se non con carattere del tutto saltuario. Ed infatti, ella ha prodotto buste paga per i mesi da gennaio a settembre 2024, dalle quali risulta che ella abbia svolto attività quale addetta ai servizi di pulizie per poche ore al mese, percependo una retribuzione netta mensile ricompresa tra i pagina 17 di 26 50,00 e i 70,00 euro (v. doc. n. 4, fascicolo ricorrente). Ella è inoltre proprietaria di un immobile sito in
Milano, acquistato con provvista proveniente dal resistente, che si fa carico delle rate del mutuo. Tale immobile non è stato messo a reddito dalla ricorrente (v. docc. nn. 16 e 17, fascicolo resistente).
Con riferimento al reddito a disposizione del resistente, dalla documentazione in atti risulta che per l'anno di imposta 2021 egli ha potuto beneficiare di un reddito netto mensile pari ad euro 56.577,75, per l'anno 2022 pari ad euro 85.055,75 e per l'anno 2023 pari ad euro 56.181,50 (calcolato avuto riguardo al reddito imponibile – imposta netta – addizionale regionale e comunale IRPEF dovuta, diviso 12 mensilità) (v. docc. nn. 9, 9bis, 9 ter e 23, fascicolo resistente). Egli inoltre è proprietario di un immobile sito in Parma, che non risulta sia produttivo di reddito (v. doc. n. 15, fascicolo resistente).
Per l'acquisto dell'immobile di Parma ha contratto un mutuo con rata mensile di euro 6.369,33, che estinguerà nel 2028, mentre il pagamento del prezzo della compravendita dell'immobile di Milano è avvenuto tramite accensione di mutuo con rata mensile di euro 3.700,00 (v. docc. nn. 14 e 17, fascicolo resistente). Ne deriva che il resistente ha comunque a disposizione una somma mensile netta pari ad euro 46.112,00.
Il resistente ha allegato altresì che il suo reddito subirà un azzeramento a far data dal giugno 2025, quando scadrà il suo contratto con la Tale circostanza non può essere presa in CP_2
considerazione in questa sede, non essendo allo stato verificabile, ma, così come accennato in precedenza, qualora si dovesse effettivamente verificare, potrebbe al più dar luogo ad una successiva modifica dei presenti provvedimenti.
Tanto premesso, alla luce della netta disparità che ricorre tra i redditi dei genitori, unitamente al fatto che è la madre a farsi carico, in via pressoché integrale, dell'accudimento dei figli e tenuto conto delle esigenze dei figli, che sono ancora in tenera età, il Collegio ritiene congruo confermare la quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei minori offerta in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti. Il padre dovrà quindi corrispondere alla madre mensili euro 4.000,00 (2.000,00 euro per figlio), oltre a farsi carico del 100% delle spese straordinarie nell'interesse dei minori. Tale contributo viene commisurato anche alla luce del fatto che il padre si fa carico integralmente del canone di locazione dell'immobile adibito a casa familiare, pari ad euro 1.900,00 mensili, oltre alle spese condominiali, che ammontano ad euro 500,00 mensili. Di tale contributo non si può non tener conto in sede di quantificazione degli oneri paterni al mantenimento dei minori, poiché la Suprema
Corte ammette che il dovere dei genitori di partecipare proporzionalmente al mantenimento dei figli pagina 18 di 26 può essere soddisfatto anche mediante dazioni differenti rispetto al riconoscimento di un assegno nei confronti del genitore economicamente più debole (v. Cass. sent. n. 25420/15).
Sul mantenimento del coniuge
Parte ricorrente ha altresì insistito affinché le sia riconosciuto un contributo al suo mantenimento pari alla somma mensile di euro 8.000,00, contributo che in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti è stato quantificato nella misura di euro 400,00.
In punto di diritto si osserva che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156, c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Ne deriva che al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile. L'assegno riconosciuto in sede di separazione al coniuge economicamente più debole mira quindi a permettergli di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di unione e l'entità di tale contributo deve essere determinata in relazione alle sostanze e ai redditi dell'obbligato. Pertanto, i presupposti che devono concorrere affinché il giudice riconosca l'assegno di mantenimento sono: la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente l'assegno; l'assenza di adeguati redditi propri in capo al coniuge richiedente l'assegno idonei a pagina 19 di 26 mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di unione;
la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi, nel senso che il coniuge obbligato alla corresponsione deve godere di redditi superiori a quelli del beneficiario.
Ciò posto, si osserva che la ricorrente nulla ha provato, né si è offerta di provare, con riferimento al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di unione, che può quindi essere ricostruito soltanto facendo riferimento alle rispettive risorse a disposizione dei coniugi, tenuto conto che la giurisprudenza ammette che il tenore di vita da prendere a riferimento possa essere anche quello soltanto potenziale, vale a dire quello che le risorse a disposizione della famiglia avrebbe permesso di raggiungere (v., ex plurimis, Cass. sent. n. 12196/17).
Come rilevato in precedenza, in costanza di unione il tenore di vita della famiglia è sempre stato sostenuto unicamente dal resistente, poiché la ricorrente non ha mai svolto attività lavorativa. I redditi del resistente, così come già ricostruiti, certamente avrebbero permesso alla famiglia di raggiungere un tenore di vita estremamente elevato.
È indubbio che la ricorrente non disponga di risorse adeguate a mantenere inalterato tale tenore di vita, tenuto conto che non svolge attività lavorativa, fatta eccezione per quelle poche ore come addetta alle pulizie, e non ha a sua disposizione altri beni, salvo l'immobile di Milano, acquistato con provvista del marito, che attualmente non è produttivo di reddito.
Il resistente ha dedotto che nulla sarebbe dovuto alla moglie a titolo di assegno di mantenimento, perché il suo stato di disoccupazione sarebbe volontario, ben potendo ella svolgere attività lavorativa quando i bambini sono a scuola, anche di natura qualificata, avendo la stessa una pregressa esperienza lavorativa in Nigeria come commessa, estetista e truccatrice. Tale circostanza non rileva nel giudizio relativo all'an debeatur dell'assegno di mantenimento, ma potrebbe al più essere presa in considerazione al momento della determinazione del quantum dell'assegno, laddove si dovesse dimostrare che con la propria capacità lavorativa la ricorrente potrebbe aspirare a mantenere inalterato il proprio tenore di vita. Difatti, la Suprema Corte si è espressa nel senso che l'attitudine al lavoro proficuo del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e pagina 20 di 26 con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (v. Cass. sent. n. 5817/18; conf. Cass. ord. n.
24049/21).
Nel caso che ci occupa occorre considerare che, nonostante la giovane età della ricorrente, che ha 33 anni, e il suo buono stato di salute, ella non possiede una capacità lavorativa tale da permetterle di mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di unione. Ed infatti, la ricorrente, pur avendo conseguito la laurea in Nigeria, non ha un titolo di studio spendibile in Italia. Inoltre, ha scarsa conoscenza della lingua italiana, nonostante sia residente in Italia stabilmente dal 2018, così come dimostra il fatto che soltanto in costanza di causa ella si è iscritta per la prima volta ad un corso di lingua, conseguendo l'attestato A1. Si aggiunga che, sempre in corso di causa, la stessa risulta aver richiesto di partecipare ad un corso per il conseguimento della patente di guida (v. docc. nn. 6 e 7, fascicolo ricorrente). Pertanto, si deve ritenere che ella possegga unicamente capacità lavorativa generica, che peraltro potrebbe spendere per poche ore al giorno, essendo impegnata nella cura dei figli, una volta che questi escono da scuola. Da ultimo si rileva che, nemmeno laddove la ricorrente mettesse a frutto l'appartamento di Milano, potrebbe recuperare l'enorme divario economico che sussiste con il coniuge, né certamente con i soli canoni di locazione potrebbe aspirare a mantenere inalterato il tenore di vita.
Pertanto, alla luce della grandissima disparità economica che sussiste tra i coniugi e della impossibilità della ricorrente a mantenere inalterato il tenore di vita con redditi propri, deve essere riconosciuto alla ricorrente un assegno di mantenimento. Nella quantificazione dello stesso si deve tenere in considerazione che comunque il resistente ha sostenuto integralmente il canone di locazione della casa familiare, circostanza che rileva in ragione della previsione di cui all'art. 337 sexies, comma II, c.c.
Tanto premesso, alla luce del potenziale tenore di vita goduto in costanza di unione, il Collegio ritiene congruo riconoscere alla ricorrente un assegno di mantenimento della misura di euro 3.000,00 mensili.
Tale contributo avrà decorrenza dalla data della domanda e sino alla presente pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Sull'assegno di divorzio
A far data dallo scioglimento del matrimonio, il coniuge economicamente più debole potrebbe aver diritto ad un assegno divorzile.
pagina 21 di 26 Trattandosi di una reconventio reconventionis, perché conseguente alla domanda riconvenzionale di divorzio proposta dal resistente, la ricorrente avrebbe dovuto proporla entro il termine decadenziale di cui all'art. 473bis.17, comma I, c.p.c., vale a dire con memoria depositata entro venti giorni dall'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, memoria che parte ricorrente non ha nemmeno depositato.
Né, come pure allegato dalla ricorrente, tale domanda può essere considerata ricompresa in quella di mantenimento avanzata in sede di ricorso introduttivo, poiché il contributo dovuto al coniuge economicamente debole in seno alla separazione è posta economica del tutto differente rispetto all'assegno divorzile. Peraltro, come già evidenziato, non merita accoglimento la tesi di parte ricorrente, in relazione alla quale la domanda tesa ad ottenere un assegno divorzile potrebbe essere proposta dalla parte anche in un momento successivo, quando, definito il giudizio di separazione, la causa sia stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria sulla domanda di divorzio. Ed infatti, nel caso di cumulo di domanda di separazione e divorzio, il collegio di norma definirà con un'unica sentenza sia le domande accessorie a quella di separazione, che quella di divorzio e le relative domande conseguenti. Quand'anche poi il collegio dovesse optare per il ricorso ad una sentenza non definitiva, con conseguente prosecuzione dell'istruttoria, in ogni caso alle parti sarebbe precluso il deposito di atti nuovi, essendo il loro potere di proporre domande consumatosi con il deposito degli atti introduttivi e delle conseguenti memorie.
Pertanto, in assenza di domanda di parte, è precluso al Collegio valutare la ricorrenza dei presupposti per riconoscere alla ricorrente un assegno divorzile.
Sulle spese di lite
A fronte dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente in tema di contributo paterno al mantenimento dei minori, nonché assegno di mantenimento, seppur in misura inferiore rispetto alle pretese, ricorrono i presupposti per disporre una parziale compensazione delle spese di lite. In particolare, le spese di lite, liquidate in euro 7.616,00, devono essere poste a carico del resistente nella misura di 2/3 e compensate per il restante 1/3.
Le spese per la CTU devono essere poste in via definitiva a carico del resistente.
pagina 22 di 26
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti e dal PM nella controversia civile n. 1397/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e , matrimonio celebrato in data
[...] Controparte_1
28/06/2017;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale Anagrafe del Comune di Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dispone che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, i quali potranno autonomamente assumere decisioni in merito alle questioni di ordinaria amministrazione nell'interesse dei figli;
4. Conferma il collocamento dei minori in via prevalente presso la madre;
5. Conferma l'assegnazione della casa familiare, sita in Parma, via Carducci n. 26 a
; Pt_1 Parte_1
6. Dispone che il padre possa tenere con sé i figli nei tempi meglio indicati in parte motiva;
7. Conferma il contributo paterno al mantenimento dei minori nella misura di euro
4.000,00 (2.000,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie così elencate: spese straordinarie extra assegno, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare: Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva
(lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal pagina 23 di 26 SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN; cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia,
pagina 24 di 26 naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
8. Dichiara obbligato a corrispondere a Controparte_1 [...]
a titolo di mantenimento, l'importo mensile di € 3.000,00, Parte_1
rivalutabile annualmente secondo indici istat, con decorrenza dalla data della domanda e sino alla presente pronuncia;
9. Liquida le spese di lite in complessivi euro 7.616,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie, e le compensa nella misura di 1/3, condannando Controparte_1
al pagamento in favore di degli
[...] Parte_1
ulteriori 2/3;
10. Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a . Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione I civile del Tribunale di Parma il 18.3.2025.
La Giudice rel. est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela Casalini Dott. Simone Medioli Devoto
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