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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 722/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CUSANI FLAVIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4314/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005976961/000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005976961/000 TARI 2017
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130018273310000 TARI 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180015324006000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 508/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 20.10.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione a due cartellae di pagamento notificate in data 26.07.2013 e 11.10.2018 per omesso pagamento della tassa rifiuti del
Comune di Pontelatone anni 2012 e 2017, deducendo a motivi l'omessa notifica deglia atti prodromici e la prescrizione quinquennale del tributo ex art. 2948 n. 4 c.c.
Si costituiva in giudizio l'ADER, la quale produceva la prova della notifica delle cartelle di pagamento alle date indicate, la prima con consegna nelle mani di esso contribuente destinatario, la seconda per compiuta giacenza, oltre a provare la notifica di altre due asserite precedenti intimazioni di pagamento relative agli stessi tributi avvenute in data 12.12.2017 e 15.11.2019.
All'esito dell'udienza, la Corte decideva il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Invero, seppure si dovessero ritenere provate le noifiche di due precedenti intimazioni di pagamento (che comunque non sono state prodotte, per cui non è possibile riferirle agli stessi tributi oggetto di giudizio), esse risulatano avvenute in data 12.12.2017 e 15.11.2019, per cui da queste ultime date fino alla data di notifica dell'atto impugnato, risultano essere trascorsi ben più di cinque anni previsti per la prescrizione dall'art. 2948 n. 4 c.c. e ciò anche tenendo conto degli 85 giorni di sospensione della prescrizione di cui alla normativa emergenziale covid.
I tributi risultano dunque estinti per prescrizione sopravvenuta, per mancata prova di atti interruttivi intermedi.
Considerato che la prescrizione non può essere rilevata di ufficio dagli enti impositori, nè dai concessionari per la riscossione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CUSANI FLAVIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4314/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005976961/000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005976961/000 TARI 2017
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130018273310000 TARI 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180015324006000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 508/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 20.10.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione a due cartellae di pagamento notificate in data 26.07.2013 e 11.10.2018 per omesso pagamento della tassa rifiuti del
Comune di Pontelatone anni 2012 e 2017, deducendo a motivi l'omessa notifica deglia atti prodromici e la prescrizione quinquennale del tributo ex art. 2948 n. 4 c.c.
Si costituiva in giudizio l'ADER, la quale produceva la prova della notifica delle cartelle di pagamento alle date indicate, la prima con consegna nelle mani di esso contribuente destinatario, la seconda per compiuta giacenza, oltre a provare la notifica di altre due asserite precedenti intimazioni di pagamento relative agli stessi tributi avvenute in data 12.12.2017 e 15.11.2019.
All'esito dell'udienza, la Corte decideva il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Invero, seppure si dovessero ritenere provate le noifiche di due precedenti intimazioni di pagamento (che comunque non sono state prodotte, per cui non è possibile riferirle agli stessi tributi oggetto di giudizio), esse risulatano avvenute in data 12.12.2017 e 15.11.2019, per cui da queste ultime date fino alla data di notifica dell'atto impugnato, risultano essere trascorsi ben più di cinque anni previsti per la prescrizione dall'art. 2948 n. 4 c.c. e ciò anche tenendo conto degli 85 giorni di sospensione della prescrizione di cui alla normativa emergenziale covid.
I tributi risultano dunque estinti per prescrizione sopravvenuta, per mancata prova di atti interruttivi intermedi.
Considerato che la prescrizione non può essere rilevata di ufficio dagli enti impositori, nè dai concessionari per la riscossione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.