Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 722
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del tributo

    La Corte ha ritenuto che, anche considerando eventuali intimazioni di pagamento precedenti, dalla data delle stesse alla notifica dell'atto impugnato siano trascorsi più di cinque anni, senza prova di atti interruttivi intermedi, con conseguente estinzione del debito per prescrizione.

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    La Corte ha ritenuto che, anche considerando eventuali intimazioni di pagamento precedenti, dalla data delle stesse alla notifica dell'atto impugnato siano trascorsi più di cinque anni, senza prova di atti interruttivi intermedi, con conseguente estinzione del debito per prescrizione.

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    La Corte ha ritenuto che, anche considerando eventuali intimazioni di pagamento precedenti, dalla data delle stesse alla notifica dell'atto impugnato siano trascorsi più di cinque anni, senza prova di atti interruttivi intermedi, con conseguente estinzione del debito per prescrizione.

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    La Corte ha ritenuto che, anche considerando eventuali intimazioni di pagamento precedenti, dalla data delle stesse alla notifica dell'atto impugnato siano trascorsi più di cinque anni, senza prova di atti interruttivi intermedi, con conseguente estinzione del debito per prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 722
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 722
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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