Sentenza 18 ottobre 1976
Massime • 1
L'art 342 cod proc civ non richiede un'indicazione rigorosa dei motivi di appello, ne formule speciali, bensi soltanto che al giudice dell'impugnazione siano indicate, anche sommariamente, le ragioni o i profili di fatto e di diritto su cui il gravame si fonda, in guisa da precisare sia le questioni delle quali si intende ottenere il riesame sia l'oggetto ed i limiti del giudizio di appello. Si deve ritenere soddisfatta l'esigenza della specificita dei motivi, richiesta dalla norma suddetta, se risulta che il gravame investe tutta la decisione impugnata, nella valutazione dei fatti e delle conseguenze giuridiche - che si denunciano errate nel complesso - si da non esservi incertezza assoluta sul limite sulla portata del richiesto riesame. ( V 748/75, mass n 374100).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/1976, n. 3563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3563 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 1976 |
Testo completo
L'art 342 cod proc civ non richiede un'indicazione rigorosa dei motivi di appello, ne formule speciali, bensi soltanto che al giudice dell'impugnazione siano indicate, anche sommariamente, le ragioni o i profili di fatto e di diritto su cui il gravame si fonda, in guisa da precisare sia le questioni delle quali si intende ottenere il riesame sia l'oggetto ed i limiti del giudizio di appello. Si deve ritenere soddisfatta l'esigenza della specificita dei motivi, richiesta dalla norma suddetta, se risulta che il gravame investe tutta la decisione impugnata, nella valutazione dei fatti e delle conseguenze giuridiche - che si denunciano errate nel complesso - si da non esservi incertezza assoluta sul limite sulla portata del richiesto riesame. ( V 748/75, mass n 374100).*