Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Concetta Pappalardo Consigliere
Dott. Simona Lo Iacono Consigliere rel. est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1705/2022 R.G.F.A., avente ad oggetto: “appello avverso sentenza di separazione personale”
promossa da
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F.: , ed elettivamente domiciliato in C.F._1
Catania, Viale Vittorio Veneto n. 131 presso lo studio dell'Avv. Elena Cassella (Cod. Fisc.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._2
Appellante
Contro
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
), ivi residente in [...], elettivamente C.F._3
1
Guerci (cod. fisc. dalla quale è rappresentata e difesa, CodiceFiscale_4 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Tommaso Serra ( ), CodiceFiscale_5
come da procura in atti.
Appellata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.12.2022 proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 2171/2022 del 3 novembre 2022, pubblicata il 14 novembre 2022, con cui il Tribunale di Siracusa - decidendo sulla separazione personale di esso appellante da
- aveva pronunciato l'addebito a suo carico, aveva rigettato la Controparte_1
domanda di addebito da lui proposta nei confronti della moglie, aveva affidato i tre figli a entrambi i genitori collocandoli presso la madre e regolando il suo diritto di visita, lo aveva obbligato al versamento dell'assegno mensile di E. 2750,00 per il mantenimento di moglie e figli, e aveva dichiarato che la aveva il diritto di percepire, da CP_1 sola e senza il consenso del marito, l'indennità mensile di accompagnamento per i due figli e . Per_1 Persona_2
Con il primo motivo di gravame si doleva del rigetto della domanda di addebito da lui formulata. Esponeva infatti che sin dal ricorso egli aveva rappresentato di aver scoperto l'infedeltà della moglie nell'anno 2016, dopo aver trovato casualmente messaggi telefonici scambiati con tale musicista incontrato grazie al lavoro da Persona_3
blogger svolto dalla coniuge, e che tale avvenimento aveva determinato una seria e irreversibile compromissione dell'affectio coniugalis, tale da rendere intollerabile il prosieguo della convivenza matrimoniale. Rappresentava che le prove da lui portate a supporto della propria richiesta (screen shot e video dei messaggi whatsapp, scambiati tra la e il nel novembre 2016; audio whatsapp, ritualmente trascritti e CP_1 Per_3
depositati in giudizio) non erano state contestate dalla controparte. Specificava altresì che dalle chat prodotte egli aveva scoperto anche un antecedente tradimento della moglie, avvenuto nel 2013, e che – pertanto – la motivazione data dal Tribunale per escludere il nesso causale tra tali contegni e la fine del rapporto coniugale ( un viaggio alle Maldive per una vacanza e il prosieguo della convivenza coniugale sino alla lite del
2 09.07.2017, allorchè la aveva letto il messaggio di auguri mandato al marito CP_1
da una sua collega) era errata poiché il viaggio alle Maldive non poteva essere inteso come indice del mantenimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, non avendo dimostrato la l'inefficacia causale del tradimento da lei commesso CP_1
sulla relazione coniugale.
Del pari con il secondo motivo di appello si doleva dell'accoglimento della domanda di addebito avanzata dalla moglie, atteso che era sfornita di prova e che le testimonianze escusse sui fatti di causa non erano attendibili. In particolare faceva rilevare che la deposizione della baby-sitter cingalese era inficiata dal fatto che la stessa non comprendeva bene l'italiano, e che per riferire sulle circostanze indicate nei capitoli di prova formulati dalla aveva avuto bisogno dell'ausilio di un interprete. In CP_1
ogni caso, poi, anche a voler dare credito alle parole della e delle testimoni, CP_1
il Tribunale aveva comunque errato nel non escludere il chiesto addebito della separazione a carico di esso appellante circa la sussistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto.
Con il terzo motivo di gravame si doleva poi del fatto che il Tribunale aveva posto a suo carico un assegno di mantenimento a favore della moglie. Rappresentava infatti che durante la permanenza del nucleo familiare a Dubai la moglie aveva lavorato in modo molto intenso e che tutt'ora lavorava, per come era evincibile dalla sua attività su internet e sui suoi profili social. In relazione a ciò evidenziava di avere ampiamente documentato l'attività di sponsorizzazione e la partecipazione della moglie ad eventi mondani (quali, Milano Fashion Week, Expo Dubai 2020, tenutosi nel 2021, Taormina
Film Festival, Mostra del Cinema di Venezia ecc.) dai quali aveva tratto ingenti guadagni. Inoltre rappresentava che la stessa, come dimostrato dall'indagine contabile espletata dal CTU in sede di prime cure, con gli assegni di accompagnamento e con l'importo mensilmente versatole da esso appellante aveva redditi mensili di E.
4000,00. A tali contributi dovevano essere aggiunte le entrate che i due figli disabili percepivano in virtù della “legge Crocetta”, pari a circa €. 1.200,00 cadauno mensili.
Con il quarto motivo di gravame evidenziava poi che anche l'importo dell'assegno disposto in favore dei figli (due dei quali affetti da disabilità) andava rivisto. E, infatti, deduceva di avere ormai fatto rientro in Italia e di percepire una retribuzione ridotta
3 rispetto a quella goduta quando risiedeva a Dubai, ossia - per come evidenziato anche nella relazione redatta dal CTU dott. del 25.09.2019, in atti - € Persona_4
36.668,00 annui, e non € 48.005,00 come erroneamente indicato in sentenza. Pertanto attualmente egli aveva a disposizione la somma mensile pari a poco più di € 3.000,00, di talchè la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori andava rideterminata nella somma mensile di euro 1.200,00 o comunque, in subordine, qualora la Corte avesse denegato l'assegno in favore della moglie, in misura non superiore ad E. 2000,00. Lamentava inoltre che la moglie, a seguito della separazione, aveva prelevato a più riprese dai due libretti postali destinati a incamerare gli assegni di accompagnamento dei figli disabili somme per un totale di € 67.600,00 dal mese di giugno 2018 al mese di aprile 2021.
Indi si doleva anche della statuizione del primo giudice in ordine alle spese di lite e insisteva per la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Si costituiva che eccepiva la inammissibilità del primo motivo di Controparte_1 gravame e faceva rilevare che l'appellante aveva censurato la decisione di primo grado solo ed esclusivamente nella parte in cui era stato ritenuto che “non vi sia prova del determinismo causale delle condotte imputate alla sulla crisi coniugale, dato CP_1
che è pacifico che dopo tali fatti la coppia si è recata insieme in viaggio alle Maldive per una vacanza e che la convivenza coniugale è proseguita senza scossoni sino alla lite del 09.07.2017, allorchè la ha letto il messaggio di auguri mandato al CP_1 marito dalla sua collega”.
Faceva quindi rilevare che il aveva omesso di impugnare la sentenza nella Parte_1
parte in cui il primo giudice aveva statuito che la documentazione dallo stesso prodotta non costituiva prova alcuna dell'asserita infedeltà della moglie, decisione su cui era quindi sceso il giudicato.
In ogni caso, nel merito, rilevava che la domanda era comunque infondata atteso che il viaggio alle Maldive nei mesi successivi alla crisi era stato caratterizzato da affetto reciproco come dimostrato dai messaggi d'amore scambiati dalla coppia e prodotti in atti. Inoltre evidenziava come pochi mesi dopo tali circostanze il aveva Parte_1 inviato per email alla consorte il “testamento” da lui scritto in suo favore per metterla al corrente delle varie disponibilità e delle procedure in caso di sua morte.
4 Quanto al secondo motivo di gravame, con il quale il si doleva Parte_1 dell'accoglimento della domanda di addebito avanzata dalla moglie, evidenziava che la infedeltà del marito era resa palese sia dai messaggi prodotti sia dalle testimonianze.
In relazione poi al terzo motivo di gravame evidenziava che la sua attività da blogger aveva sempre costituito un hobby del quale peraltro il marito era un sostenitore e non una attività lavorativa. Evidenziava infatti di avere aperto un Blog di eventi, che, in poco tempo, aveva acquisito popolarità sui socials, per cui giungevano richieste di collaborazioni da alcune aziende. La notorietà inaspettata del Blog l'aveva spinta a proseguire tale attività con l'aiuto economico del marito, che ne sosteneva annualmente i costi pari a circa €. 3.700,00 all'anno. Tuttavia tale impegno era riferibile solo al periodo in cui la famiglia viveva a Dubai, mentre dal giugno 2019 ella viveva a Siracusa e la licenza pagatale negli Emirati arabi dal marito era stata revocata.
Fatto rientro in Italia, essa appellata si era quindi iscritta presso il CPI in cerca di occupazione ma con esito negativo. Quanto all'importo dell'assegno, faceva altresì rilevare che il marito era un ITC (International Technical Consultant) ovvero una figura professionale dirigenziale, con un contratto annuo, il cui ammontare netto era pari ad almeno €.61.248,00 importo che egli percepiva anche in smart working. Inoltre egli aveva sempre goduto anche di ulteriori benefit aziendali, pari a migliaia di euro mensili, e del rimborso integrale di tutte le spese quando si recava fuori. Oltre a ciò egli continuava a detenere l'immobile acquistato a Dubai per il quale pagava una rata di mutuo mensile pari ad €.2.663,00, interamente “compensata” dal canone che egli riceveva dalla locazione dello stesso. A riprova delle floride condizioni economiche dell'appellante, deduceva anche che lo stesso aveva acquistato recentemente un immobile in Siracusa per il prezzo di €. 111.500,00, di cui €. 61.500,00 erano stati versati con mezzi personali ed €. 50.000,00 con un mutuo ipotecario. Del resto lo stesso
, all'udienza del 14/10/2019, aveva dichiarato al Giudice di avere una Parte_1 disponibilità mensile di €.5.000,00 (senza peraltro considerare le mensilità aggiuntive
13^ e 14^).
Quanto all'ultimo motivo di gravame evidenziava l'entità delle spese sostenute per i due figli disabili e metteva in rilievo che i bambini necessitavano di assistenza h24 tanto che non bastava una sola persona per prendersi cura di loro, di talchè le somme fruite a
5 titolo di accompagnamento erano interamente assorbite dalle spese della babysitter, che da sempre l'aveva coadiuvata nella loro assistenza.
Ribadita la correttezza della statuizione impugnata anche in ordine alle spese di lite, chiedeva la conferma della stessa.
Il P.G. concludeva per il rigetto del gravame.
Rigettata la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la Corte all'udienza del 20.2.2025 poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto deve dirsi che l'appello merita rigetto, per come sotto si dirà.
E, invero, quanto al primo motivo di gravame, deve innanzi tutto dirsi come la prospettazione attorea – che vorrebbe ricondurre la causa della separazione a una infedeltà della moglie verificatasi nel 2016 (antecedente quindi alla infedeltà del marito verificatasi nel 2017) – non sia supportata da prova idonea.
In tema va innanzi tutto detto che non ogni atto di infedelta' coniugale produce l'addebito della separazione essendo necessario accertare se l'infedeltà matrimoniale commessa sia la causa della separazione, o viceversa se l'infedeltà matrimoniale sia soltanto la conseguenza di un rapporto già compromesso a tal punto da rendere intollerabile la futura convivenza e collaborazione. In tema la giurisprudenza ha sempre rilevato infatti (cfr: tra le più risalenti Cass. n. 17741/2013) che “l'infedeltà di un coniuge può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione solo quando sia stata la causa della frattura del rapporto coniugale e non quando risulti che essa non abbia avuto incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza tra i coniugi, come quando si accerti una rottura tra i coniugi già esistente prima del tradimento, e quindi, una situazione autonoma ed indipendente dalla successiva violazione al dovere di fedeltà tra i coniugi”.
Ora, anche a voler ritenere ammissibile il primo motivo di gravame (atteso che l'appellante, pur non avendo dedotto alcunchè sulla statuizione del Tribunale che ha accertato che le sue allegazioni erano state tempestivamente contestate dalla controparte, ha comunque formulato un ampio motivo di gravame e atteso che – in ogni caso – la motivazione del Tribunale non si è basata solo su tale elemento ma è entrata nel merito della domanda di addebito dallo stesso formulata), deve rilevarsi
6 come non emerga alcuna prova in atti che la presunta infedeltà della (da CP_1 collocare nell'anno 2016) sia stata la causa della cessazione dell'affectio tra le parti.
In particolare nessuna dimostrazione è stata fornita su quanto prospettato dal Parte_1
con il suo ricorso ex art. 706 c.p.c. depositato il 05.06.2018 e cioè che la vita coniugale era divenuta intollerabile nel 2016, allorchè egli aveva rintracciato sul telefono cellulare della moglie dei messaggi, che la stessa aveva scambiato con un uomo, il cui contenuto evidenziava che vi era una relazione sentimentale in corso tra i due.
Tale deduzione infatti è stata del tutto contraddetta dalla prospettazione e dalle prove allegate dalla la quale - costituendosi in sede di prime cure - ha negato di CP_1
avere intrattenuto una relazione con un altro uomo e ha dedotto sia di avere chiarito con il coniuge la questione dei messaggi telefonici verificatasi nel 2016, sia - successivamente a tale episodio – di avere fatto un viaggio alle Maldive quale nuova luna di miele.
Ora, il viaggio alle Maldive deve portare ad escludere che la convivenza fosse divenuta intollerabile, così come prospettato dall'appellante, poiché è un evento piacevole, in tutta evidenza legato alla condivisione. Ne fanno fede peraltro i messaggi affettuosi scambiati dalle parti e versati in atti che offrono pena prova del fatto che la crisi fosse stata superata (la quindi, a differenza di quanto dedotto dall'appellante, ha CP_1 certamente fornito la dimostrazione della inefficienza causale dell'episodio del 2016 sulla tenuta dell'unione).
Per sostenere il contrario l'appellante avrebbe dovuto dunque dimostrare con particolare rigore che – nonostante tale viaggio – la convivenza fosse divenuta assolutamente insostenibile in quanto comunque guastata dalla scoperta dei messaggi scambiati dalla moglie con un terzo soggetto. Il avrebbe cioè dovuto provare Parte_1
che la crisi perdurava ed era quindi antecedente alla sua relazione extraconiugale del
2017 nonostante il viaggio alle Maldive.
Una simile dimostrazione però non è stata né offerta né minimamente allegata, anzi emerge altresì dagli atti che – oltre al viaggio – il ha anche comunicato alla Parte_1
moglie le proprie volontà testamentarie in suo favore, un altro atto che denota fiducia e
7 unione materiale e spirituale tra i coniugi, con esclusione di una crisi in atto o della intollerabilità della convivenza.
Anche a voler ritenere quindi che l'episodio del 2016 afferisse a una presunta relazione extraconiugale della appellata con un terzo soggetto, non vi è alcun elemento per ritenere che esso abbia avuto efficienza causale sulla rottura della unione.
Di contro emergono tutti gli elementi per ritenere che il clima di serenità di coppia si sia invece bruscamente dissolto la notte del 9.7.2017 allorché, per come prospettato dalla , allo scoccare della mezzanotte, era giunto sul telefono cellulare del CP_1
un messaggio di auguri di buon compleanno, particolarmente affettuoso, da Parte_1
parte di una sua collega di lavoro di origine turca.
Passando all'esame del secondo motivo di gravame va infatti detto che l'appellata ha pienamente assolto al proprio onere probatorio dimostrando la sussistenza della relazione extraconiugale del coniuge.
Emerge infatti dal fascicolo di primo grado che la con le note del CP_1
23.10.2018, ha allegato (cfr: All. 3) i messaggi intercorsi tra il e una collega di Parte_1 origine turca il cui tenore è inequivocabile (“ Mi sei mancata. Sei libera per Pt_1
parlare? Ora? Stavo andando a comprare pizza. Spero tu ti possa riposare stasera. Non pensare a nulla e rilassati. Ti auguro un dolce riposo e ti scrivo domattina. Mia cara amata ti penso. - EC: sono con un'amica. Parlando e parlando a casa verso Tes_1
mezzanotte - Va bene divertiti stasera. Scrivimi se vuoi parlare. Ho la Pt_1
vibrazione sul cellulare. Vado a letto ora. Dille quanto ti amo. 5 minuti e sono a letto -
EC: Le ho detto che mi ami tantissimo ….).
Oltre a ciò l'appellata ha altresì dimostrato che proprio a causa di tale fatto l'unione coniugale è cessata. Ne fanno fede le testimonianze escusse e in particolare le dichiarazioni rese dai testi (madre della ) e Testimone_2 CP_1
(baby sitter dei figli della coppia, con loro convivente, Testimone_3 escussa con l'ausilio di un interprete).
Tali testi hanno confermato che la notte del 9.7.2017 si trovavano nella stessa casa dei coniugi e che li hanno sentiti litigare animatamente in merito al Controparte_2
8 messaggio di auguri inviatogli da una collega turca del . Hanno anche riferito Parte_1
che nel corso di tale litigio il aveva confessato alla moglie che la suddetta Parte_1 collega era “la sua amante”, che non amava più la e che voleva separarsi da CP_1
lei.
Non appare alla Corte che la deposizione della baby sitter sia carente di attendibilità per il solo fatto che la stessa parlasse poco la lingua italiana, poiché - a precisazione della domanda posta dal giudice - la stessa ha affermato in modo chiaro di avere compreso il contenuto della lite tra le parti, pur svoltasi in lingua italiana, in quanto conviveva con loro da otto anni ed era in grado di comprendere “piccole cose ma non grandi storie”, con ciò intendendo riferirsi a frasi non particolarmente complesse (qual è la superiore dichiarazione confessoria resa dal alla moglie, dalla stessa udita e Parte_1
correttamente compresa). Peraltro tale andamento dei fatti è confermato dalla concorde dichiarazione dell'altra teste e non appare quindi dubbio.
A partire da tale litigio le prove in atti fanno poi emergere una graduale dissoluzione della armonia familiare.
La teste , infatti, ha confermato la circostanza n. 25 della II^ Testimone_2
memoria ex art. 183, VI comma, della ovvero che, rientrati a Dubai, dopo le CP_1 ferie estive dell'anno 2018, il marito in più occasioni ha appellato la moglie con parole offensive, l'ha minacciata di farle revocare il visto di soggiorno e ha riferito che ciò era avvenuto in sua presenza.
La teste ha, altresì, confermato che il aveva minacciato la moglie di Tes_4 Parte_1
provocare la revoca del visto e che egli, dopo quella occasione della vacanza, ha più volte ripetuto alla moglie di avere avuto una relazione con la donna di nazionalità turca.
Ne deriva che il primo giudice ha correttamente valutato i fatti di causa anche in relazione alla domanda di addebito formulata dalla nei confronti del marito, di CP_1
talchè anche tale motivo di gravame merita ampio rigetto.
Passando al terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha dedotto la erroneità della decisione nella parte in cui ha concesso alla appellata un assegno di mantenimento, deve dirsi che anche tale motivo merita rigetto.
9 E, invero, non vi è prova in atti di redditi percepiti dalla appellata, nonostante sia certamente corrispondente a verità che ella durante la permanenza a Dubai abbia avviato una attività in rete a supporto di eventi. Manca del tutto infatti la dimostrazione che siffatta occupazione le offra attualmente entrate regolari o quantificabili, né si può desumere tale prova dalle allegate schermate tratte dai social, assolutamente inidonee a fondare la convinzione, anche in via presuntiva, che tale attività sia oggettivamente redditizia. E nemmeno si può ritenere che gli assegni di E. 1200,00 cadauno destinati ai figli disabili siano redditi propri, poiché essi sono destinati in tutta evidenza a una precipua finalità di sostegno nei confronti di due soggetti che patiscono peraltro una minorità gravissima, e che quindi necessitano di assistenza e cure.
Sussiste quindi certamente uno squilibrio profondo tra la condizione economica della appellata – allo stato priva di una attività lavorativa - e quella dell'appellante, di talchè non pare dubbio che la prima debba percepire dal marito redditi adeguati ex art 156 c.c.
Quanto alla nozione di “adeguatezza” dei redditi, essa va intesa come possibilità di conservare un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (Cass. civ., Sez VI, 10 giugno 2014, n. 13026), tenore che è incontestato che sia sempre stato assai alto. Inoltre va sempre rammentato che con la separazione personale dei coniugi i diritti e i doveri reciproci sanciti dall'art. 143 c.c. non vengono meno, ma continuano a sussistere, di talchè è più che evidente che – in virtù della persistente solidarietà familiare – l'assegno di mantenimento debba tendere a garantire al coniuge più debole la possibilità di continuare a svolgere una vita dignitosa.
Inoltre, va rimarcato che non vi è alcuna prova in atti che la appellata abbia prelevato a più riprese dai due libretti postali destinati a incamerare gli assegni di accompagnamento dei figli disabili somme per un totale di € 67.600,00 dal mese di giugno 2018 al mese di aprile 2021. E, invero, è lo stesso ad avere prodotto il Parte_1
decreto di archiviazione del GUP di Siracusa per siffatte circostanze. Né è stata offerta prova che la stessa abbia omesso di reinserirsi nel mondo del lavoro, emergendo invece dagli atti che la si è iscritta presso il CPI in cerca di occupazione. CP_1
10 Alla stregua di tali principi non appare dubbio – anche per quanto sotto si dirà in riferimento al quarto motivo di gravame – che l'assegno in favore della appellata sia stato correttamente previsto e correttamente quantificato.
Passando al quarto motivo di appello, con il quale l'appellante ha chiesto che l'importo dell'assegno disposto in favore dei figli venga ridimensionato, anche tale assunto va respinto.
E, invero, va rilevato che il primo giudice aveva quantificato il mantenimento per la moglie e per i figli prendendo in considerazione, quale reddito annuo del , Parte_1
l'importo di € 48.668,00, reddito ampiamente contestato dal che, in seno al Parte_1 proprio atto di appello, aveva invece dedotto di godere di un reddito inferiore pari a €
36.668,00.
Tuttavia tale asserzione è sconfessata dalle produzioni documentali effettuate dal medesimo appellante che - su ordine della Corte - ha depositato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (2024, 2023 e 2022).
Ebbene, detta produzione fuga ogni dubbio circa l'infondatezza dell'appello proposto dal , atteso che da detti atti emergono redditi di gran lunga superiori rispetto a Parte_1
quelli presi in considerazione dal Tribunale per determinare la misura del contributo al mantenimento dei figli e della moglie.
L'esame delle dichiarazioni, infatti, acclara che l'appellante o ha percepito i seguenti redditi:
- Mod. 730/2022 (anno di imposta 2021): reddito complessivo €.137.639,00 che, detratta l'imposta netta di €. 47.660,00, l'addizionale regionale di €. 1.582,00 e quella comunale di €. 1.029,00, determina un reddito netto annuo di €. 87.368,00, ovvero
€.7.280,00 mensili;
- Mod. 730/2023 (anno di imposta 2022): reddito complessivo €.134.010,00 che, detratta l'imposta netta di €. 45.982,00, l'addizionale regionale di €. 1.537,00 e quella comunale di €. 1.000,00, determina un reddito netto annuo di €. 85.491,00, ovvero
€.7.124,00 mensili;
11 - Mod. 730/2024 (anno di imposta 2023): reddito complessivo €.132.374,00 che, detratta l'imposta netta di €. 45.477,00, l'addizionale regionale di €. 1.517,00 e quella comunale di €. 987,00, determina un reddito netto annuo di €. 84.393,00, ovvero
€.7.032,00 mensili.
Quindi i redditi netti dell'appellante sono più del doppio di quelli dallo stesso indicati nei propri atti difensivi, ovvero €. 36.668,00 annui.
Oltre a ciò si deve anche evidenziare che l'appellata, in seno alle note del 15.01.2024, ha fatto rilevare come - dopo la celebrazione dell'udienza del 27.04.2023, sono intervenuti i seguenti fatti nuovi:
1) il mutuo ipotecario gravante sull'immobile acquistato dal Dott. a Parte_1
Dubai, nel lontano 2013, è stato estinto, essendo stato stipulato per la durata di
10 anni, scaduto nell'estate dell'anno 2023;
2) l'appellante, pertanto, non sostiene più il costo mensile delle rate del mutuo suddetto di € 2.663,00.
Ne deriva che la situazione economica dell'appellante è ulteriormente migliorata e che è più che capiente e idonea a sostenere gli esborsi legati al mantenimento della moglie e dei figli per come statuiti nella decisione impugnata.
Dal rigetto di tutti i motivi d'appello segue che anche la statuizione sulle spese effettuate dal primo giudice va ribadita.
Le spese di questo grado di lite seguono la soccombenza del e si liquidano da Parte_1
dispositivo (valore indeterminabile/medio, parametri minimi, fase di studio, introduttiva, decisionale).
Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico del soccombente ex art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente decidendo,
12 rigetta l'appello e condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1
liquida in favore di in E. 4236,00 oltre rimborso forfettario, i.v.a Controparte_1
e c.p.a.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico del soccombente ex art. 13 comma 1-quater DPR
115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Simona Lo Iacono Dott. Massimo Escher
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