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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/10/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO Sezione Civile in persona del Giudice, dott.ssa SI OD, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3187 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili posta in deliberazione all'udienza dell'1.07.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
TRA
(P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
AO TI elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in
Ascoli Piceno, via Pretoriana n. 39, come da procura in calce all'atto introduttivo;
Attrice
E
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio
LI, TO AC e NO ST, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in S. Nicolò a Tordino di Teramo, via B.
Croce n. 6, giusta procura in calce AL comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
Oggetto: contratto di somministrazione – risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'1.07.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio (ora per sentir Controparte_2 Controparte_1
accertare e dichiarare la sua responsabilità contrattuale o extracontrattuale, con conseguente condanna al pagamento della somma di €23.555,67 oltre ad
€.6.000,00 quale indennizzo automatico, a titolo di risarcimento del danno patito a seguito della mancata erogazione di energia elettrica nei giorni di martedì 17 gennaio 2017, mercoledì 18 gennaio 2017 e giovedì 19 gennaio 2017.
A fondamento della propria domanda, la parte attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- di essere una società operante nella lavorazione della carne e derivati con vendita al pubblico sia presso la sede operativa di Via Metella Nuova di
SARO che nel punto vendita di SADI AL RA, via
Marconi n. 67;
- che, nei giorni 16, 17, 18 e 19 gennaio 2017, si era verificata una prolungata interruzione dell'energia elettrica su gran parte del territorio regionale, ivi compresa la zona ove l'attrice esplica la propria attività;
- che, a causa di detta interruzione, l'attrice, stante l'ammaloramento delle carni e dei derivati, aveva subito danni per complessivi €23.555,67, ottenuti dAL sommatoria dei danni riscontrati nelle varie sedi e nello specifico: 1) presso la sede di SADI, i danni documentati ammontavano ad €7.288,30; 2) nella sede di SARO, i danni patiti ammontavano ad €16.267,32;
- che l' a seguito di richiesta risarcitoria legale stragiudiziale per la CP_2
sede di SADI AL RA, aveva provveduto a rimborsare al venditore di energia elettrica della società attrice la somma di €750,00, mentre, per la sede di SARO, la società convenuta si era limitata a rispondere che avrebbe indennizzato un'ulteriore somma, qualora la durata dell'interruzione avesse superato quella considerata dall' CP_3
2 Si è costituita in giudizio E (già , Controparte_1 Controparte_2 la quale ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo essa alcun rapporto contrattuale con l'attore e nel merito:
- che, tra il 15 e il 24 gennaio 2017 le aree regionali e, segnatamente, la provincia di Teramo, erano state colpite da un'eccezionale ondata di precipitazioni nevose (i.e. 20 milioni di tonnellate di neve caduta al suolo) nell'arco di uno strettissimo spazio temporale (in particolare, soltanto tra il
15 e 28 gennaio 2017 si era registrato un accumulo di neve straordinario ed eccezionale, ben oltre la media stagionale), che determinarono significativi blocchi della circolazione stradale, nonché guasti a linee elettriche, telefoniche, nonchè a condutture idriche e del gas;
- che, inoltre, in data 18 gennaio 2017, si era verificata una grave attività sismica che aveva rallentato lo svolgimento delle attività funzionali al ripristino del servizio elettrico, circostanze queste idonee a configurare una causa di forza maggiore, idonea ad escludere la sua responsabilità per i fatti lamentati dall'attrice;
- che la società attrice era titolare di due linee: 1) una sita in via Metella
Nuova sn (SA RO) – n. POD IT001E00229740), linea alimentata dAL Cabina “CEN. Carne 024020” a sua volta alimentata dAL linea MT
“ZI NERETO 58104”, la quale aveva subito una interruzione durata dalle ore 5:37 del 17 gennaio 2017 e per i successivi 3 giorni, causata dAL rottura di conduttori della cennata linea MT su altre tratte della stessa linea;
2) la seconda, sita in Viale Marconi g. 55 (SADI AL Vib.) –
n. POD IT001E04218579, utenza alimentata dAL linea di Bassa Tensione in uscita dAL cabina denominata G. GAS MAG 021851 a sua volta alimentata dAL linea MT denominata “PAOLANTONI 58109”, la quale aveva subito un'interruzione il 17 gennaio 2017 durata 1 giorno, 21 ore e
21 secondi, causata della rottura dei conduttori della cennata linea MT per il sovraccarico meccanico dovuto al formarsi di manicotti di ghiaccio
(circostanza fortuita e non prevedibile) sugli stessi;
3 - che il danno lamentato da parte attrice era rimasto privo di prova e che, comunque, la società aveva ricevuto un indennizzo “automatico” che prescinde da qualunque responsabilità del fornitore o distributore che gli era stato corrisposto dAL società di vendita, senza necessità di alcuna richiesta, mediante accredito nella propria bolletta.
La causa è stata istruita, da Giudice precedente assegnatario, esclusivamente con le produzioni documentali delle parti;
a seguito dell'assegnazione AL scrivente
Giudice, la stessa ha subito diversi rinvii d'ufficio in parte per esigenze organizzative di ruolo, in parte durante l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità. Giunta all'udienza del 1.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Preliminarmente, dev'essere rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità passiva del rapporto dedotto in causa) della società convenuta in ragione dell'insussistenza di un rapporto contrattuale fra la società e la società convenuta. Pt_1 Parte_1
A tal fine, va osservato che, sebbene effettivamente il contratto di somministrazione di energia elettrica non intercorra tra e la E- Parte_1
Distribuzione s.p.a., bensì tra la prima e il fornitore Repower Vendita Italia s.p.a., ciò non esclude che siano ravvisabili obblighi (anche) di natura contrattuale in capo AL nei confronti dell'odierna attrice e che, pertanto, Controparte_2
la società convenuta possa essere chiamata a rispondere verso quest'ultima a titolo di responsabilità contrattuale.
Occorre infatti considerare, come d'altronde evidenziato anche dAL convenuta, che, a seguito della liberalizzazione stabilita con il d.lgs. n. 79/1999, il mercato interno dell'energia elettrica si caratterizza per una peculiare struttura a filiera, nella quale intervengono, su più livelli e con diversi ruoli, una pluralità di soggetti, in particolare: 1) il gestore dell'unica rete nazionale ad alta tensione, che gestisce l'attività di trasmissione e dispacciamento della corrente elettrica;
2) le imprese di distribuzione, concessionarie del servizio di trasporto dell'energia
4 elettrica sul territorio nazionale, cui è demandato, per l'appunto, il trasporto di energia presso i clienti, oltre AL lettura dei contatori e AL riparazione dei guasti presso le linee;
3) i fornitori o società venditrici di energia, che gestiscono la vendita al dettaglio di energia con i consumatori o utenti finali.
Mentre l'attività di distribuzione viene svolta sulla base di concessioni di natura pubblicistica, i rapporti tra le imprese di distribuzione e le società venditrici e tra queste ultime e i clienti finali sono governati da contratti di diritto privato: un contratto di trasporto di energia elettrica e un contratto di fornitura di energia
(che ha natura di somministrazione).
Peraltro, sebbene tali contratti siano formalmente distinti, da un punto di vista funzionale può ravvisarsi tra i medesimi un collegamento negoziale, tale che, pur non essendo il cliente finale la controparte della questi Controparte_2 può comunque invocare, in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trasporto di energia elettrica e AL riparazione dei guasti della linea, il regime di responsabilità di cui all'art. 1218 c.c.
Ciò posto, va in ogni caso evidenziato che, quand'anche volesse aderirsi AL tesi della convenuta dell'impossibilità di configurare pregressi obblighi in capo al soggetto distributore e, dunque, una sua responsabilità da inadempimento nei confronti del cliente finale, ciò non comporterebbe comunque la declaratoria del difetto di titolarità del rapporto controverso in capo AL Controparte_2
Infatti, la in via subordinata, invoca altresì una responsabilità Parte_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in ulteriore subordine, dell'art. 2043 c.c. Pertanto, la sarebbe comunque titolata a stare in giudizio se non altro a Controparte_2
titolo extracontrattuale, non essendo revocabile in dubbio – né d'altronde contestato dAL stessa convenuta – che essa rivesta la qualità di soggetto custode delle linee elettriche che servono la zona ove è ubicato lo stabilimento industriale della parte attrice.
Per tali motivi, l'eccezione preliminare va respinta.
2. Passando al merito della causa, ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata per i motivi che seguono.
5 A tal fine, giova innanzitutto ricostruire, seppur sinteticamente, la vicenda per cui
è causa, AL luce delle allegazioni di entrambe le parti.
2.1 La società attrice si duole di aver patito ingenti danni a causa della prolungata mancata erogazione di energia elettrica che ha interessato anche i comuni di
SADI AL RA (TE) e di SARO (TE) nei giorni 17, 18 e 19 gennaio 2017, a seguito delle nevicate che colpirono la regione Abruzzo. Ad avviso della parte attrice, responsabile di tali danni sarebbe Controparte_2
per non aver agito con l'adeguata diligenza. Dal suo canto, la convenuta ha dedotto che i predetti eventi e le conseguenze dannose subite dall'attrice non sarebbero in alcun modo ad essa imputabili, in quanto, nel periodo compreso tra il 15 e il 28 gennaio 2017, si era notoriamente verificata un'eccezionale ondata di precipitazioni nevose lungo tutto l'Appennino centrale, che aveva colpito in particolare la Regione Abruzzo, compresa la provincia di Teramo;
a tali fenomeni atmosferici, che avevano comportato il blocco di tutta la circolazione e delle comunicazioni, si era combinata, in data 18 gennaio 2017, anche un'intensa attività sismica, sfociata nella valanga che aveva colpito, in modo particolare, la vicina località di Rigopiano d'Abruzzo.
Il combinarsi di questi due fenomeni avrebbe dunque cagionato, prima,
l'interruzione delle linee elettriche e, poi, una seria difficoltà nel ripristino delle stesse, cosicché, ad avviso della convenuta, alcuna responsabilità – né da inadempimento né per violazione degli obblighi di custodia – per i danni subiti dAL potrebbe imputarsi AL Parte_1 Controparte_2
2.2 Ora, gli eventi atmosferici allegati da parte convenuta (blackout di circa dieci giorni verificatosi nel gennaio 2017), oltre a non essere stati espressamente contestati dAL società attrice, costituiscono un fatto notorio. In particolare, costituisce fatto noto che, nel periodo in questione, si siano verificate interruzioni e disservizi del servizio di somministrazione di energia elettrica in coincidenza con il verificarsi di copiose precipitazioni nevose e di concomitanti eventi sismici, che hanno colpito le zone appenniniche dell'Italia centrale, tanto da
6 comportare la prosecuzione dello stato di emergenza già dichiarato a seguito degli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre 2016.
Osserva il giudicante che tali fatti costituiscono, effettivamente, fenomeni naturali eccezionali idonei ad integrare un'ipotesi di cd. forza maggiore.
Come noto, infatti, può ravvisarsi forza maggiore (o caso fortuito, a seconda del tipo di fenomeno) in presenza di “un evento meteorologico, anche di notevole intensità, solo ove questo risulti provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo, come obiettiva inverosimiglianza dell'evento ed il secondo come una sensibile deviazione dAL normale frequenza statistica, atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione. Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base AL comune esperienza” (cfr. da ultimo Cass. civ., sentenza n. 5422 del 26.2.2021).
Secondo la citata giurisprudenza, inoltre, la valutazione di imprevedibilità dell'evento deve essere condotta in base ad un criterio ex ante e di stampo oggettivo, mentre quella di eccezionalità deve essere effettuata sulla scorta del principio della regolarità causale, nel senso che deve trattarsi di una sensibile deviazione rispetto ad una normale frequenza statistica.
In applicazione di detti criteri, nel caso di specie deve addivenirsi ad una valutazione in termini sia di eccezionalità che di imprevedibilità degli eventi naturali verificatisi, poiché: 1) rappresenta una sensibile deviazione rispetto all'id quod plerumque accidit il combinarsi di più fenomeni atmosferici di rilevantissima entità, ovvero di neve e ghiaccio che, sovrapponendosi ad una contestuale attività sismica, sfocino poi anche in valanghe;
2) in base ad una valutazione ex ante e obiettiva, non può dirsi ragionevolmente prevedibile che fenomeni di tal fatta si verifichino congiuntamente;
peraltro, già il terremoto, di per sé, è evento di portata straordinaria, pur non essendo ormai, in Italia,
7 statisticamente così raro a causa della notevole estensione delle aree sismiche presenti su tutto il territorio.
A ciò si aggiunga, inoltre, che le nevicate del centro Italia di gennaio 2017 giorni furono considerate dagli esperti – e ciò non è contestato da parte attrice – tra i fenomeni nevosi più intensi registrati negli ultimi cento anni nella zona appenninica (v. doc. 1 di parte convenuta), il che sarebbe di per sé sufficiente a qualificare gli eventi in questione come sensibile alterazione dell'ordinaria frequenza statistica.
Tale valutazione di eccezionalità e imprevedibilità, d'altronde, è ampiamente riscontrata dAL circostanza che il 1° febbraio 2017, con ordinanza n. 436 pubblicata in Gazzetta ufficiale, lo stato di emergenza nazionale, dichiarato l'anno precedente in relazione al noto sisma del centro Italia del 2016, fu esteso anche ai fenomeni di gennaio 2017.
2.3 Ciò posto, le allegazioni di parte convenuta, i documenti dAL medesima versati in atti e altresì l'esatta coincidenza delle date – quella in cui si sono verificati gli eventi atmosferici causativi dello stato emergenziale e quella in cui la ha riscontrato l'assenza di corrente – sono elementi Parte_1 sufficienti a integrare la prova del fatto che, al pari di tutte le altre linee elettriche della Regione, specie quelle del teramano, anche la linea che passa per lo stabilimento dell'attrice sia stata danneggiata proprio dalle copiosissime nevicate e dalle connesse valanghe derivate dAL contemporanea attività sismica.
In particolare, è stata prodotta dAL parte convenuta una relazione tecnico- scientifica (doc. 1) dAL quale emerge che gli eccezionali eventi meteorologici e sismici verificatisi in Abruzzo a partire dal 16 gennaio 2017 sono stati la causa dei disservizi alle linee elettriche (danneggiate soprattutto dal formarsi dei cc.dd.
“manicotti di ghiaccio”) ed altresì delle successive difficoltà riscontrate dal distributore locale nel ripristinarne il regolare funzionamento.
Peraltro, la relazione evidenzia, ricostruendo in modo logico e puntuale l'andamento degli eventi e delle interruzioni, che tra le aree maggiormente
8 impattate nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 2017 rientra proprio la provincia e la città di Teramo, ove sono ubicati la sede e lo stabilimento di parte attrice.
Inoltre, al momento dell'interruzione della fornitura, la linea di distribuzione non presentava difetti di manutenzione, con la conseguenza che l'interruzione può effettivamente attribuirsi all'assoluta eccezionalità della situazione meteorologica determinatasi in quei giorni (cfr. parere pro veritate di cui al doc. 3 fascicolo di
. A tutto ciò va ad aggiungersi il fatto che le vie per Controparte_2
raggiungere gli impianti nella zona, per diversi giorni, erano impraticabili e che, allo stesso tempo, gli interventi da effettuare erano numerosissimi.
3. In definitiva, dunque, può ritenersi provato che l'interruzione di corrente lamentata dAL parte attrice dal 16.1.2017 al 19.1.2017, sia stato cagionato da fenomeni naturali eccezionali, con conseguente esonero da responsabilità in capo AL per impossibilità non imputabile della prestazione Controparte_2
(cfr. in fattispecie analoghe, Tribunale di Teramo, n. 153/2021 del 16/02/2021; n.
925/2023 e 997/2025).
Va altresì evidenziato che AL medesima conclusione si giungerebbe anche riconducendo, a monte, la fattispecie in questione al regime della responsabilità aquiliana – invocato in via subordinata – anziché a quello della responsabilità da inadempimento. Ed invero, anche facendo applicazione dell'art. 2051 c.c. (o dell'art. 2043 c.c.), accertata la ricorrenza nel caso di specie di un'ipotesi di forza maggiore, si sarebbe comunque pervenuti al rigetto della domanda risarcitoria, stante l'impossibilità di ricondurre causalmente ad una qualche condotta della società convenuta l'evento verificatosi e le connesse conseguenze dannose subite dall'attrice (cfr. in tal senso Trib. Roma sentenza n. 7439/2021 pubbl. il
27/04/2021).
3.1 Del pari, va disattesa la domanda di corresponsione dell'indennizzo automatico, quantificato dall'attrice nella misura massima di €.6.000,00 per due ordini di ragioni:
a) in primo luogo, perché la quantificazione operata dall'attrice è del tutto generica;
9 b) in secondo luogo, perché la parte convenuta ha dedotto che, in base AL normativa regolatoria, l'utente ha ricevuto – con riferimento AL sola interruzione che ha coinvolto l'utenza n. POD IT001E04218579 (e non anche per la seconda utenza vista la brevità dell'interruzione) - un indennizzo automatico di
€.750,00, circostanza, questa, non espressamente contestata dall'attrice nella prima difesa utile.
4. Le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dAL Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i. in considerazione della complessità ed entità delle questioni trattate e dell'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che liquida in €.3.756,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Teramo, 24 ottobre 2025
Il Giudice
SI OD
10
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3187 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili posta in deliberazione all'udienza dell'1.07.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
TRA
(P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
AO TI elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in
Ascoli Piceno, via Pretoriana n. 39, come da procura in calce all'atto introduttivo;
Attrice
E
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio
LI, TO AC e NO ST, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in S. Nicolò a Tordino di Teramo, via B.
Croce n. 6, giusta procura in calce AL comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
Oggetto: contratto di somministrazione – risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'1.07.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio (ora per sentir Controparte_2 Controparte_1
accertare e dichiarare la sua responsabilità contrattuale o extracontrattuale, con conseguente condanna al pagamento della somma di €23.555,67 oltre ad
€.6.000,00 quale indennizzo automatico, a titolo di risarcimento del danno patito a seguito della mancata erogazione di energia elettrica nei giorni di martedì 17 gennaio 2017, mercoledì 18 gennaio 2017 e giovedì 19 gennaio 2017.
A fondamento della propria domanda, la parte attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- di essere una società operante nella lavorazione della carne e derivati con vendita al pubblico sia presso la sede operativa di Via Metella Nuova di
SARO che nel punto vendita di SADI AL RA, via
Marconi n. 67;
- che, nei giorni 16, 17, 18 e 19 gennaio 2017, si era verificata una prolungata interruzione dell'energia elettrica su gran parte del territorio regionale, ivi compresa la zona ove l'attrice esplica la propria attività;
- che, a causa di detta interruzione, l'attrice, stante l'ammaloramento delle carni e dei derivati, aveva subito danni per complessivi €23.555,67, ottenuti dAL sommatoria dei danni riscontrati nelle varie sedi e nello specifico: 1) presso la sede di SADI, i danni documentati ammontavano ad €7.288,30; 2) nella sede di SARO, i danni patiti ammontavano ad €16.267,32;
- che l' a seguito di richiesta risarcitoria legale stragiudiziale per la CP_2
sede di SADI AL RA, aveva provveduto a rimborsare al venditore di energia elettrica della società attrice la somma di €750,00, mentre, per la sede di SARO, la società convenuta si era limitata a rispondere che avrebbe indennizzato un'ulteriore somma, qualora la durata dell'interruzione avesse superato quella considerata dall' CP_3
2 Si è costituita in giudizio E (già , Controparte_1 Controparte_2 la quale ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo essa alcun rapporto contrattuale con l'attore e nel merito:
- che, tra il 15 e il 24 gennaio 2017 le aree regionali e, segnatamente, la provincia di Teramo, erano state colpite da un'eccezionale ondata di precipitazioni nevose (i.e. 20 milioni di tonnellate di neve caduta al suolo) nell'arco di uno strettissimo spazio temporale (in particolare, soltanto tra il
15 e 28 gennaio 2017 si era registrato un accumulo di neve straordinario ed eccezionale, ben oltre la media stagionale), che determinarono significativi blocchi della circolazione stradale, nonché guasti a linee elettriche, telefoniche, nonchè a condutture idriche e del gas;
- che, inoltre, in data 18 gennaio 2017, si era verificata una grave attività sismica che aveva rallentato lo svolgimento delle attività funzionali al ripristino del servizio elettrico, circostanze queste idonee a configurare una causa di forza maggiore, idonea ad escludere la sua responsabilità per i fatti lamentati dall'attrice;
- che la società attrice era titolare di due linee: 1) una sita in via Metella
Nuova sn (SA RO) – n. POD IT001E00229740), linea alimentata dAL Cabina “CEN. Carne 024020” a sua volta alimentata dAL linea MT
“ZI NERETO 58104”, la quale aveva subito una interruzione durata dalle ore 5:37 del 17 gennaio 2017 e per i successivi 3 giorni, causata dAL rottura di conduttori della cennata linea MT su altre tratte della stessa linea;
2) la seconda, sita in Viale Marconi g. 55 (SADI AL Vib.) –
n. POD IT001E04218579, utenza alimentata dAL linea di Bassa Tensione in uscita dAL cabina denominata G. GAS MAG 021851 a sua volta alimentata dAL linea MT denominata “PAOLANTONI 58109”, la quale aveva subito un'interruzione il 17 gennaio 2017 durata 1 giorno, 21 ore e
21 secondi, causata della rottura dei conduttori della cennata linea MT per il sovraccarico meccanico dovuto al formarsi di manicotti di ghiaccio
(circostanza fortuita e non prevedibile) sugli stessi;
3 - che il danno lamentato da parte attrice era rimasto privo di prova e che, comunque, la società aveva ricevuto un indennizzo “automatico” che prescinde da qualunque responsabilità del fornitore o distributore che gli era stato corrisposto dAL società di vendita, senza necessità di alcuna richiesta, mediante accredito nella propria bolletta.
La causa è stata istruita, da Giudice precedente assegnatario, esclusivamente con le produzioni documentali delle parti;
a seguito dell'assegnazione AL scrivente
Giudice, la stessa ha subito diversi rinvii d'ufficio in parte per esigenze organizzative di ruolo, in parte durante l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità. Giunta all'udienza del 1.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Preliminarmente, dev'essere rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità passiva del rapporto dedotto in causa) della società convenuta in ragione dell'insussistenza di un rapporto contrattuale fra la società e la società convenuta. Pt_1 Parte_1
A tal fine, va osservato che, sebbene effettivamente il contratto di somministrazione di energia elettrica non intercorra tra e la E- Parte_1
Distribuzione s.p.a., bensì tra la prima e il fornitore Repower Vendita Italia s.p.a., ciò non esclude che siano ravvisabili obblighi (anche) di natura contrattuale in capo AL nei confronti dell'odierna attrice e che, pertanto, Controparte_2
la società convenuta possa essere chiamata a rispondere verso quest'ultima a titolo di responsabilità contrattuale.
Occorre infatti considerare, come d'altronde evidenziato anche dAL convenuta, che, a seguito della liberalizzazione stabilita con il d.lgs. n. 79/1999, il mercato interno dell'energia elettrica si caratterizza per una peculiare struttura a filiera, nella quale intervengono, su più livelli e con diversi ruoli, una pluralità di soggetti, in particolare: 1) il gestore dell'unica rete nazionale ad alta tensione, che gestisce l'attività di trasmissione e dispacciamento della corrente elettrica;
2) le imprese di distribuzione, concessionarie del servizio di trasporto dell'energia
4 elettrica sul territorio nazionale, cui è demandato, per l'appunto, il trasporto di energia presso i clienti, oltre AL lettura dei contatori e AL riparazione dei guasti presso le linee;
3) i fornitori o società venditrici di energia, che gestiscono la vendita al dettaglio di energia con i consumatori o utenti finali.
Mentre l'attività di distribuzione viene svolta sulla base di concessioni di natura pubblicistica, i rapporti tra le imprese di distribuzione e le società venditrici e tra queste ultime e i clienti finali sono governati da contratti di diritto privato: un contratto di trasporto di energia elettrica e un contratto di fornitura di energia
(che ha natura di somministrazione).
Peraltro, sebbene tali contratti siano formalmente distinti, da un punto di vista funzionale può ravvisarsi tra i medesimi un collegamento negoziale, tale che, pur non essendo il cliente finale la controparte della questi Controparte_2 può comunque invocare, in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trasporto di energia elettrica e AL riparazione dei guasti della linea, il regime di responsabilità di cui all'art. 1218 c.c.
Ciò posto, va in ogni caso evidenziato che, quand'anche volesse aderirsi AL tesi della convenuta dell'impossibilità di configurare pregressi obblighi in capo al soggetto distributore e, dunque, una sua responsabilità da inadempimento nei confronti del cliente finale, ciò non comporterebbe comunque la declaratoria del difetto di titolarità del rapporto controverso in capo AL Controparte_2
Infatti, la in via subordinata, invoca altresì una responsabilità Parte_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in ulteriore subordine, dell'art. 2043 c.c. Pertanto, la sarebbe comunque titolata a stare in giudizio se non altro a Controparte_2
titolo extracontrattuale, non essendo revocabile in dubbio – né d'altronde contestato dAL stessa convenuta – che essa rivesta la qualità di soggetto custode delle linee elettriche che servono la zona ove è ubicato lo stabilimento industriale della parte attrice.
Per tali motivi, l'eccezione preliminare va respinta.
2. Passando al merito della causa, ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata per i motivi che seguono.
5 A tal fine, giova innanzitutto ricostruire, seppur sinteticamente, la vicenda per cui
è causa, AL luce delle allegazioni di entrambe le parti.
2.1 La società attrice si duole di aver patito ingenti danni a causa della prolungata mancata erogazione di energia elettrica che ha interessato anche i comuni di
SADI AL RA (TE) e di SARO (TE) nei giorni 17, 18 e 19 gennaio 2017, a seguito delle nevicate che colpirono la regione Abruzzo. Ad avviso della parte attrice, responsabile di tali danni sarebbe Controparte_2
per non aver agito con l'adeguata diligenza. Dal suo canto, la convenuta ha dedotto che i predetti eventi e le conseguenze dannose subite dall'attrice non sarebbero in alcun modo ad essa imputabili, in quanto, nel periodo compreso tra il 15 e il 28 gennaio 2017, si era notoriamente verificata un'eccezionale ondata di precipitazioni nevose lungo tutto l'Appennino centrale, che aveva colpito in particolare la Regione Abruzzo, compresa la provincia di Teramo;
a tali fenomeni atmosferici, che avevano comportato il blocco di tutta la circolazione e delle comunicazioni, si era combinata, in data 18 gennaio 2017, anche un'intensa attività sismica, sfociata nella valanga che aveva colpito, in modo particolare, la vicina località di Rigopiano d'Abruzzo.
Il combinarsi di questi due fenomeni avrebbe dunque cagionato, prima,
l'interruzione delle linee elettriche e, poi, una seria difficoltà nel ripristino delle stesse, cosicché, ad avviso della convenuta, alcuna responsabilità – né da inadempimento né per violazione degli obblighi di custodia – per i danni subiti dAL potrebbe imputarsi AL Parte_1 Controparte_2
2.2 Ora, gli eventi atmosferici allegati da parte convenuta (blackout di circa dieci giorni verificatosi nel gennaio 2017), oltre a non essere stati espressamente contestati dAL società attrice, costituiscono un fatto notorio. In particolare, costituisce fatto noto che, nel periodo in questione, si siano verificate interruzioni e disservizi del servizio di somministrazione di energia elettrica in coincidenza con il verificarsi di copiose precipitazioni nevose e di concomitanti eventi sismici, che hanno colpito le zone appenniniche dell'Italia centrale, tanto da
6 comportare la prosecuzione dello stato di emergenza già dichiarato a seguito degli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre 2016.
Osserva il giudicante che tali fatti costituiscono, effettivamente, fenomeni naturali eccezionali idonei ad integrare un'ipotesi di cd. forza maggiore.
Come noto, infatti, può ravvisarsi forza maggiore (o caso fortuito, a seconda del tipo di fenomeno) in presenza di “un evento meteorologico, anche di notevole intensità, solo ove questo risulti provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo, come obiettiva inverosimiglianza dell'evento ed il secondo come una sensibile deviazione dAL normale frequenza statistica, atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione. Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base AL comune esperienza” (cfr. da ultimo Cass. civ., sentenza n. 5422 del 26.2.2021).
Secondo la citata giurisprudenza, inoltre, la valutazione di imprevedibilità dell'evento deve essere condotta in base ad un criterio ex ante e di stampo oggettivo, mentre quella di eccezionalità deve essere effettuata sulla scorta del principio della regolarità causale, nel senso che deve trattarsi di una sensibile deviazione rispetto ad una normale frequenza statistica.
In applicazione di detti criteri, nel caso di specie deve addivenirsi ad una valutazione in termini sia di eccezionalità che di imprevedibilità degli eventi naturali verificatisi, poiché: 1) rappresenta una sensibile deviazione rispetto all'id quod plerumque accidit il combinarsi di più fenomeni atmosferici di rilevantissima entità, ovvero di neve e ghiaccio che, sovrapponendosi ad una contestuale attività sismica, sfocino poi anche in valanghe;
2) in base ad una valutazione ex ante e obiettiva, non può dirsi ragionevolmente prevedibile che fenomeni di tal fatta si verifichino congiuntamente;
peraltro, già il terremoto, di per sé, è evento di portata straordinaria, pur non essendo ormai, in Italia,
7 statisticamente così raro a causa della notevole estensione delle aree sismiche presenti su tutto il territorio.
A ciò si aggiunga, inoltre, che le nevicate del centro Italia di gennaio 2017 giorni furono considerate dagli esperti – e ciò non è contestato da parte attrice – tra i fenomeni nevosi più intensi registrati negli ultimi cento anni nella zona appenninica (v. doc. 1 di parte convenuta), il che sarebbe di per sé sufficiente a qualificare gli eventi in questione come sensibile alterazione dell'ordinaria frequenza statistica.
Tale valutazione di eccezionalità e imprevedibilità, d'altronde, è ampiamente riscontrata dAL circostanza che il 1° febbraio 2017, con ordinanza n. 436 pubblicata in Gazzetta ufficiale, lo stato di emergenza nazionale, dichiarato l'anno precedente in relazione al noto sisma del centro Italia del 2016, fu esteso anche ai fenomeni di gennaio 2017.
2.3 Ciò posto, le allegazioni di parte convenuta, i documenti dAL medesima versati in atti e altresì l'esatta coincidenza delle date – quella in cui si sono verificati gli eventi atmosferici causativi dello stato emergenziale e quella in cui la ha riscontrato l'assenza di corrente – sono elementi Parte_1 sufficienti a integrare la prova del fatto che, al pari di tutte le altre linee elettriche della Regione, specie quelle del teramano, anche la linea che passa per lo stabilimento dell'attrice sia stata danneggiata proprio dalle copiosissime nevicate e dalle connesse valanghe derivate dAL contemporanea attività sismica.
In particolare, è stata prodotta dAL parte convenuta una relazione tecnico- scientifica (doc. 1) dAL quale emerge che gli eccezionali eventi meteorologici e sismici verificatisi in Abruzzo a partire dal 16 gennaio 2017 sono stati la causa dei disservizi alle linee elettriche (danneggiate soprattutto dal formarsi dei cc.dd.
“manicotti di ghiaccio”) ed altresì delle successive difficoltà riscontrate dal distributore locale nel ripristinarne il regolare funzionamento.
Peraltro, la relazione evidenzia, ricostruendo in modo logico e puntuale l'andamento degli eventi e delle interruzioni, che tra le aree maggiormente
8 impattate nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 2017 rientra proprio la provincia e la città di Teramo, ove sono ubicati la sede e lo stabilimento di parte attrice.
Inoltre, al momento dell'interruzione della fornitura, la linea di distribuzione non presentava difetti di manutenzione, con la conseguenza che l'interruzione può effettivamente attribuirsi all'assoluta eccezionalità della situazione meteorologica determinatasi in quei giorni (cfr. parere pro veritate di cui al doc. 3 fascicolo di
. A tutto ciò va ad aggiungersi il fatto che le vie per Controparte_2
raggiungere gli impianti nella zona, per diversi giorni, erano impraticabili e che, allo stesso tempo, gli interventi da effettuare erano numerosissimi.
3. In definitiva, dunque, può ritenersi provato che l'interruzione di corrente lamentata dAL parte attrice dal 16.1.2017 al 19.1.2017, sia stato cagionato da fenomeni naturali eccezionali, con conseguente esonero da responsabilità in capo AL per impossibilità non imputabile della prestazione Controparte_2
(cfr. in fattispecie analoghe, Tribunale di Teramo, n. 153/2021 del 16/02/2021; n.
925/2023 e 997/2025).
Va altresì evidenziato che AL medesima conclusione si giungerebbe anche riconducendo, a monte, la fattispecie in questione al regime della responsabilità aquiliana – invocato in via subordinata – anziché a quello della responsabilità da inadempimento. Ed invero, anche facendo applicazione dell'art. 2051 c.c. (o dell'art. 2043 c.c.), accertata la ricorrenza nel caso di specie di un'ipotesi di forza maggiore, si sarebbe comunque pervenuti al rigetto della domanda risarcitoria, stante l'impossibilità di ricondurre causalmente ad una qualche condotta della società convenuta l'evento verificatosi e le connesse conseguenze dannose subite dall'attrice (cfr. in tal senso Trib. Roma sentenza n. 7439/2021 pubbl. il
27/04/2021).
3.1 Del pari, va disattesa la domanda di corresponsione dell'indennizzo automatico, quantificato dall'attrice nella misura massima di €.6.000,00 per due ordini di ragioni:
a) in primo luogo, perché la quantificazione operata dall'attrice è del tutto generica;
9 b) in secondo luogo, perché la parte convenuta ha dedotto che, in base AL normativa regolatoria, l'utente ha ricevuto – con riferimento AL sola interruzione che ha coinvolto l'utenza n. POD IT001E04218579 (e non anche per la seconda utenza vista la brevità dell'interruzione) - un indennizzo automatico di
€.750,00, circostanza, questa, non espressamente contestata dall'attrice nella prima difesa utile.
4. Le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dAL Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i. in considerazione della complessità ed entità delle questioni trattate e dell'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che liquida in €.3.756,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Teramo, 24 ottobre 2025
Il Giudice
SI OD
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