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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/10/2025, n. 3731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3731 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 53/2022, tra
, nella qualità di cui in atti e in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. LOREDANA BASILE (CF:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._1 atti
PARTE ATTRICE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ELPIDIO CAPASSO (CF:
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._2 atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la (anche solo: Parte_1 Parte
, nella qualità indicata in atti, ha adito l'intestato Tribunale, convenendo innanzi allo stesso il , al fine di sentire accolte le seguenti Controparte_1 domande:
2. Parte attrice deduce: A) di essere creditrice nei confronti della controparte A1) della somma di euro 36.161,58 per sorta capitale;
A2) dell'ulteriore somma di euro 2.954,48 per interessi di mora maturati rispetto a diversi crediti rispetto a quelli di cui sopra (derivanti da fattura n. 90001899, emessa a seguito di cessioni per crediti per sorta capitale da parte di ); nonché degli interessi di mora ed anatocistici CP_2 sulle predette somme;
B) che tali crediti traggono origine, quanto a quello di cui alla lett. A1), dalla fornitura erogata da come documentato dalle CP_3 Parte fatture in atti;
crediti successivamente ceduti, appunto, alla (cessione n. 38889 del 7.7.2021, notificata in data 8.7.2021; cessione n. 39120 del 30.9.2021, notificata il 5.10.2021); quanto a quello di cui alla lett. A2), da somme maturate a titolo di interessi di mora in relazione a crediti creduti da , giusta atto di cessione CP_2 del 22.12.2015, notificato in data 19.1.2016.
3. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., a seguito di interlocuzione sui profili di cui al provvedimento dell'1.12.2022 (sui quali vedi quanto dedotto da parte attrice all'udienza del 16.2.2023), la causa, ritenuta matura per la decisione, atteso il suo rilievo documentale, veniva rinviata per la p.c. all'udienza del 21.10.2024 (ordinanza del 14.3.2023).
4. In data 4.10.2024, si costituiva il , rilevando: I) Controparte_1
l'inammissibilità (improcedibilità o infondatezza della domanda) stante l'assenza di un titolo;
II) illegittimità della cessione dei crediti, per violazione della disciplina sulla contabilità pubblica e di quella recata dal Codice dei contratti.
5. Ha concluso per il rigetto della domanda.
6. All'udienza del 21.10.2024, innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024) parte attrice chiedeva assegnarsi la causa in decisione;
il GI, disponeva un rinvio in prosieguo all'udienza dell'8.5.2025 (celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.) all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
7. Negli scritti conclusionali, le parti si riportavano ai rispettivi asserti, ulteriormente affinandoli, e concludendo in conformità.
8. La domanda va accolta per quanto si va a dire.
9. Preliminarmente, ed ai soli fini della verifica della legittimazione attiva di parte attrice, deve osservarsi quanto segue.
10. Appare inconferente il richiamo, da un lato, alla disciplina di cui agli artt. 69 e 70, r.d. 2440/1923 e, dall'altro lato, a quella recata dalla disciplina in materia di contratti pubblici.
Quanto al primo profilo. è costante nella giurisprudenza l'affermazione secondo cui la disciplina specialistica sopra ricordata “riguarda le sole amministrazioni statali e non si applica alle cessioni dei crediti vantati nei confronti degli enti locali, in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti e come tale insuscettibile di applicazione analogica, perché di carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti” (Trib. Lodi, 10.10.2023, n. 893; Trib. Catanzaro, 30.5.2023, n. 858).
Invero, una simile affermazione si ritrova anche nella giurisprudenza di legittimità, che ha precisato che “in tema di cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999, non trova applicazione l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni” (Cass. 15.10.2020, n. 22315).
Relativamente alla disciplina in materia di contratti pubblici, oltre alla normativa ancora anteriore (che qui non rileva e sulla cui successione è utile quanto può leggersi, da ultimo, in Cass. 14.3.2024, n. 6934), la disciplina richiamata (ed in specie l'art. 115 del d.p.r. n. 554/2019) è stata successivamente abrogata, per essere trasfusa dapprima nel d.lgs. n. 163/2006 (vecchio Codice dei contratti pubblici) e poi nel d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice appalti) e, infine, nel d.lgs. n. 36/2023, il cui art. 6 (similmente alle disposizioni previgenti, prima richiamate) stabilisce che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Agli atti risulta la rituale notifica a mezzo PEC delle cessioni in questione.
In definitiva, da un lato, deve escludersi che, ai fini dell'efficacia ed opponibilità delle cessioni dei crediti, fosse necessaria l'accettazione da parte dell'Ente convenuto (non potendosi applicare la normativa recata dal regolamento della contabilità di Stato) e, dall'altro, deve rilevarsi la rituale comunicazione delle cessioni avvenute, ai sensi della disciplina in tema di contratti pubblici (sopra richiamata).
Infine, appare del tutto inconferente il richiamo alla normativa in materia di contabilità pubblica, siccome tale disciplina afferisce alla corretta gestione finanziaria da parte dell'Ente locale e la relativa (eventuale) violazione non può certo incidere, per quanto appresso si dirà, sulla vincolatività delle obbligazioni contratte dallo stesso.
11. Nel merito, come si diceva, la domanda è fondata e va accolta.
12. È emerso dagli atti di causa che il rapporto intercorrente tra CP_3
e il era regolato in “regime di salvaguardia”, onde Controparte_1 devono ritenersi del tutto superate (oltre che erroneamente riferite al CP_4
) le deduzioni di cui al provvedimento dell'1.12.2022.
[...]
13. Invero, va osservato che il c.d. regime di salvaguardia si caratterizza per ciò, che il rapporto che viene a costituirsi opera ex lege (in questo senso in giurisprudenza v. Trib. Bologna, 19.3.2020, n. 531); più in dettaglio, il d.l. n. 73/2007 (conv. in l. n. 125/2007), all'art. 1, comma 2, prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (…)”; in definitiva, siccome, nel periodo di riferimento, la assicurava la fornitura in regime di salvaguardia in CP_3 favore dell'odierno convenuto, deve ritenersi provata l'esistenza di un rapporto contrattuale (sorto ex lege) tra la cessionaria e il . Controparte_1
14. Premesso quanto sopra, va evidenziato che parte attrice, da un lato, ha dimostrato la propria legittimazione attiva rispetto al pacchetto di crediti ceduto;
dall'altro lato, ha dato prova che il rapporto contrattuale è sorto ex lege.
15. Deve darsi continuità al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” [da ultimo Cass. 2.9.2024, n. 23479].
16. Ricordato, quindi, che il rapporto contrattuale in esame è sorto ex lege, è emersa dagli atti l'avvenuta scadenza delle fatture e, inoltre, è stato allegato l'inadempimento della controparte;
laddove il , dal canto Controparte_1 suo, non ha dato prova della sussistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
17. Ne consegue che la domanda va accolta, relativamente all'importo di euro 36.161,58 a titolo di sorta capitale.
18. In merito a tale somma sono dovuti gli interessi ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002.
Devono, in specie, ritenersi sussistenti le condizioni di applicabilità alla fattispecie in esame degli interessi moratori al tasso ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Ed invero, la normativa de qua, introdotta nell'ordinamento giuridico in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, riguarda “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1), intendendosi per “transazione commerciale” “i contratti, comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2).
Dalla definizione di transazione commerciale fornita dal legislatore deve desumersi che la previsione normativa si applica anche alle pubbliche amministrazioni – dunque, anche agli enti locali - in tutti i casi in cui venga in rilievo il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali.
La normativa richiamata prevede, infatti, che il mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali comporta la decorrenza automatica - ossia senza necessità di previa costituzione in mora - degli interessi moratori. Detta disciplina prevede: a) la corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3 D. Lgs. 231/2002); b) l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6 c. 1 D. Lgs. 231/2002); c) l'obbligo di pagare un importo forfettario pari a 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002).
Con il d.lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, interessi di mora dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento. In punto di maturazione degli interessi di mora, dunque, di loro decorrenza la Corte di legittimità ha precisato che
“nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. 31.5.2019, n. 14911).
Da ciò consegue che legittima, nel caso che occupa, deve ritenersi anche la richiesta avente ad oggetto il pagamento di detti interessi, i quali devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura azionata, al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento e sino all'effettiva corresponsione.
Il rientra nel novero delle Pubbliche Amministrazioni e Controparte_1 non vi è dubbio che quella in esame sia stata una transazione commerciale.
19. Parimenti, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata da parte attrice di condanna al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. ai cui sensi “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Di conseguenza, spettano alla parte attrice gli interessi anatocistici dalla domanda giudiziale e, dunque, dalla notifica dell'atto di citazione, sugli interessi risultanti a tale data e già scaduti da 6 mesi.
20. E ancora deve essere riconosciuta a parte attrice la spettanza dell'ulteriore somma di euro 2.954,48 a titolo di interessi di mora già maturati nei confronti dei cedenti e oggetto di cessione (come da documentazione in atti mai specificamente Parte contestata) alla
Anche su tali somme vanno riconosciuti gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
21. In definitiva, il va condannato al pagamento: a) Controparte_1 della somma di euro 36.161,58 a titolo di sorta capitale;
b) degli interessi moratori ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002, con la decorrenza indicata sopra (par. 18), nonché gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; c) la somma di euro 2.954,48 a titolo di interessi di mora già maturati rispetto al distinto credito sopra indicato, nonché, su tale somma, gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
22. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, le stesse vanno liquidate in complessivi euro 5.810,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 53/2022, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, CONDANNA il al pagamento, in favore della controparte, della Controparte_1 somma di euro 36.161,58 a titolo di capitale oltre agli interessi di mora ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza del termine di pagamento delle singole fatture al saldo, nonché gli interessi anatocistici come determinati in parte motiva (par. 15 e 19);
b) CONDANNA il al pagamento, in favore della Controparte_1 controparte, dell'ulteriore importo di euro 2.954,48 per le causali sopra indicate, oltre interessi nella misura e con la decorrenza indicati in parte motiva (par. 20, da leggersi in relazione al par. 19);
c) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore della controparte, nella misura complessiva di euro 5.810,00, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 28.10.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 53/2022, tra
, nella qualità di cui in atti e in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. LOREDANA BASILE (CF:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._1 atti
PARTE ATTRICE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ELPIDIO CAPASSO (CF:
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._2 atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la (anche solo: Parte_1 Parte
, nella qualità indicata in atti, ha adito l'intestato Tribunale, convenendo innanzi allo stesso il , al fine di sentire accolte le seguenti Controparte_1 domande:
2. Parte attrice deduce: A) di essere creditrice nei confronti della controparte A1) della somma di euro 36.161,58 per sorta capitale;
A2) dell'ulteriore somma di euro 2.954,48 per interessi di mora maturati rispetto a diversi crediti rispetto a quelli di cui sopra (derivanti da fattura n. 90001899, emessa a seguito di cessioni per crediti per sorta capitale da parte di ); nonché degli interessi di mora ed anatocistici CP_2 sulle predette somme;
B) che tali crediti traggono origine, quanto a quello di cui alla lett. A1), dalla fornitura erogata da come documentato dalle CP_3 Parte fatture in atti;
crediti successivamente ceduti, appunto, alla (cessione n. 38889 del 7.7.2021, notificata in data 8.7.2021; cessione n. 39120 del 30.9.2021, notificata il 5.10.2021); quanto a quello di cui alla lett. A2), da somme maturate a titolo di interessi di mora in relazione a crediti creduti da , giusta atto di cessione CP_2 del 22.12.2015, notificato in data 19.1.2016.
3. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., a seguito di interlocuzione sui profili di cui al provvedimento dell'1.12.2022 (sui quali vedi quanto dedotto da parte attrice all'udienza del 16.2.2023), la causa, ritenuta matura per la decisione, atteso il suo rilievo documentale, veniva rinviata per la p.c. all'udienza del 21.10.2024 (ordinanza del 14.3.2023).
4. In data 4.10.2024, si costituiva il , rilevando: I) Controparte_1
l'inammissibilità (improcedibilità o infondatezza della domanda) stante l'assenza di un titolo;
II) illegittimità della cessione dei crediti, per violazione della disciplina sulla contabilità pubblica e di quella recata dal Codice dei contratti.
5. Ha concluso per il rigetto della domanda.
6. All'udienza del 21.10.2024, innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024) parte attrice chiedeva assegnarsi la causa in decisione;
il GI, disponeva un rinvio in prosieguo all'udienza dell'8.5.2025 (celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.) all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
7. Negli scritti conclusionali, le parti si riportavano ai rispettivi asserti, ulteriormente affinandoli, e concludendo in conformità.
8. La domanda va accolta per quanto si va a dire.
9. Preliminarmente, ed ai soli fini della verifica della legittimazione attiva di parte attrice, deve osservarsi quanto segue.
10. Appare inconferente il richiamo, da un lato, alla disciplina di cui agli artt. 69 e 70, r.d. 2440/1923 e, dall'altro lato, a quella recata dalla disciplina in materia di contratti pubblici.
Quanto al primo profilo. è costante nella giurisprudenza l'affermazione secondo cui la disciplina specialistica sopra ricordata “riguarda le sole amministrazioni statali e non si applica alle cessioni dei crediti vantati nei confronti degli enti locali, in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti e come tale insuscettibile di applicazione analogica, perché di carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti” (Trib. Lodi, 10.10.2023, n. 893; Trib. Catanzaro, 30.5.2023, n. 858).
Invero, una simile affermazione si ritrova anche nella giurisprudenza di legittimità, che ha precisato che “in tema di cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999, non trova applicazione l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni” (Cass. 15.10.2020, n. 22315).
Relativamente alla disciplina in materia di contratti pubblici, oltre alla normativa ancora anteriore (che qui non rileva e sulla cui successione è utile quanto può leggersi, da ultimo, in Cass. 14.3.2024, n. 6934), la disciplina richiamata (ed in specie l'art. 115 del d.p.r. n. 554/2019) è stata successivamente abrogata, per essere trasfusa dapprima nel d.lgs. n. 163/2006 (vecchio Codice dei contratti pubblici) e poi nel d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice appalti) e, infine, nel d.lgs. n. 36/2023, il cui art. 6 (similmente alle disposizioni previgenti, prima richiamate) stabilisce che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Agli atti risulta la rituale notifica a mezzo PEC delle cessioni in questione.
In definitiva, da un lato, deve escludersi che, ai fini dell'efficacia ed opponibilità delle cessioni dei crediti, fosse necessaria l'accettazione da parte dell'Ente convenuto (non potendosi applicare la normativa recata dal regolamento della contabilità di Stato) e, dall'altro, deve rilevarsi la rituale comunicazione delle cessioni avvenute, ai sensi della disciplina in tema di contratti pubblici (sopra richiamata).
Infine, appare del tutto inconferente il richiamo alla normativa in materia di contabilità pubblica, siccome tale disciplina afferisce alla corretta gestione finanziaria da parte dell'Ente locale e la relativa (eventuale) violazione non può certo incidere, per quanto appresso si dirà, sulla vincolatività delle obbligazioni contratte dallo stesso.
11. Nel merito, come si diceva, la domanda è fondata e va accolta.
12. È emerso dagli atti di causa che il rapporto intercorrente tra CP_3
e il era regolato in “regime di salvaguardia”, onde Controparte_1 devono ritenersi del tutto superate (oltre che erroneamente riferite al CP_4
) le deduzioni di cui al provvedimento dell'1.12.2022.
[...]
13. Invero, va osservato che il c.d. regime di salvaguardia si caratterizza per ciò, che il rapporto che viene a costituirsi opera ex lege (in questo senso in giurisprudenza v. Trib. Bologna, 19.3.2020, n. 531); più in dettaglio, il d.l. n. 73/2007 (conv. in l. n. 125/2007), all'art. 1, comma 2, prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (…)”; in definitiva, siccome, nel periodo di riferimento, la assicurava la fornitura in regime di salvaguardia in CP_3 favore dell'odierno convenuto, deve ritenersi provata l'esistenza di un rapporto contrattuale (sorto ex lege) tra la cessionaria e il . Controparte_1
14. Premesso quanto sopra, va evidenziato che parte attrice, da un lato, ha dimostrato la propria legittimazione attiva rispetto al pacchetto di crediti ceduto;
dall'altro lato, ha dato prova che il rapporto contrattuale è sorto ex lege.
15. Deve darsi continuità al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” [da ultimo Cass. 2.9.2024, n. 23479].
16. Ricordato, quindi, che il rapporto contrattuale in esame è sorto ex lege, è emersa dagli atti l'avvenuta scadenza delle fatture e, inoltre, è stato allegato l'inadempimento della controparte;
laddove il , dal canto Controparte_1 suo, non ha dato prova della sussistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
17. Ne consegue che la domanda va accolta, relativamente all'importo di euro 36.161,58 a titolo di sorta capitale.
18. In merito a tale somma sono dovuti gli interessi ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002.
Devono, in specie, ritenersi sussistenti le condizioni di applicabilità alla fattispecie in esame degli interessi moratori al tasso ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Ed invero, la normativa de qua, introdotta nell'ordinamento giuridico in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, riguarda “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1), intendendosi per “transazione commerciale” “i contratti, comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2).
Dalla definizione di transazione commerciale fornita dal legislatore deve desumersi che la previsione normativa si applica anche alle pubbliche amministrazioni – dunque, anche agli enti locali - in tutti i casi in cui venga in rilievo il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali.
La normativa richiamata prevede, infatti, che il mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali comporta la decorrenza automatica - ossia senza necessità di previa costituzione in mora - degli interessi moratori. Detta disciplina prevede: a) la corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3 D. Lgs. 231/2002); b) l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6 c. 1 D. Lgs. 231/2002); c) l'obbligo di pagare un importo forfettario pari a 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002).
Con il d.lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, interessi di mora dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento. In punto di maturazione degli interessi di mora, dunque, di loro decorrenza la Corte di legittimità ha precisato che
“nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. 31.5.2019, n. 14911).
Da ciò consegue che legittima, nel caso che occupa, deve ritenersi anche la richiesta avente ad oggetto il pagamento di detti interessi, i quali devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura azionata, al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento e sino all'effettiva corresponsione.
Il rientra nel novero delle Pubbliche Amministrazioni e Controparte_1 non vi è dubbio che quella in esame sia stata una transazione commerciale.
19. Parimenti, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata da parte attrice di condanna al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. ai cui sensi “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Di conseguenza, spettano alla parte attrice gli interessi anatocistici dalla domanda giudiziale e, dunque, dalla notifica dell'atto di citazione, sugli interessi risultanti a tale data e già scaduti da 6 mesi.
20. E ancora deve essere riconosciuta a parte attrice la spettanza dell'ulteriore somma di euro 2.954,48 a titolo di interessi di mora già maturati nei confronti dei cedenti e oggetto di cessione (come da documentazione in atti mai specificamente Parte contestata) alla
Anche su tali somme vanno riconosciuti gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
21. In definitiva, il va condannato al pagamento: a) Controparte_1 della somma di euro 36.161,58 a titolo di sorta capitale;
b) degli interessi moratori ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002, con la decorrenza indicata sopra (par. 18), nonché gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; c) la somma di euro 2.954,48 a titolo di interessi di mora già maturati rispetto al distinto credito sopra indicato, nonché, su tale somma, gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
22. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, le stesse vanno liquidate in complessivi euro 5.810,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 53/2022, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, CONDANNA il al pagamento, in favore della controparte, della Controparte_1 somma di euro 36.161,58 a titolo di capitale oltre agli interessi di mora ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza del termine di pagamento delle singole fatture al saldo, nonché gli interessi anatocistici come determinati in parte motiva (par. 15 e 19);
b) CONDANNA il al pagamento, in favore della Controparte_1 controparte, dell'ulteriore importo di euro 2.954,48 per le causali sopra indicate, oltre interessi nella misura e con la decorrenza indicati in parte motiva (par. 20, da leggersi in relazione al par. 19);
c) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore della controparte, nella misura complessiva di euro 5.810,00, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 28.10.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta