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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 183/2025 P.U. sub/1 R.R.D.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
AN AP
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ARTT. 67 e segg. CCII . letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e segg. CCII depositato in data 7 luglio 2025 nell'interesse del sig. CF CP_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 31, per la proposizione ai creditori di un piano di ristrutturazione dei debiti con l'ausilio del gestore della crisi, dott.ssa ; Persona_1 richiamato il precedente provvedimento di ammissibilità del piano a firma del presente Tribunale in data 08.10.2025; letta la relazione presentata dal gestore della crisi ai sensi dell'art. 70 CCII in data 2 dicembre
2025; esaminate le doglianze presentate al piano di ristrutturazione a cura di CP_2 CP_3
e della sig.ra ;
[...] CP_4 Controparte_5 vista la comunicazione di cessione del credito da parte di in favore di CP_6 Parte_1 ritenuto, quindi, condivisibile quanto ricostruito dal gestore della crisi, ed in particolare:
Con riferimento alle contestazioni di CP_2 osservato che le stesse afferiscono il difetto di meritevolezza in capo al debitore;
viste le ragioni del sovraindebitamento del ricorrente e avuto riguardo alle modifiche apportate sul punto dal Codice della crisi, che intende il requisito di meritevolezza come mancanza di malafede, colpa grave o frode nell'aver creato la propria situazione di sovraindebitamento (art. 67
CCII); il giudice non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindebitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede,
o da un suo comportamento fraudolento;
PROC. N. 183/2025 P.U. sub/1 R.R.D.
considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa necessitano che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra- indebitamento in maniera negligente, in malafede o al fine di frodare i creditori;
ribadito che il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento né dolosamente né colposamente così come già confermato da questo Tribunale in sede di decreto di ammissibilità ex art 67 CCII;
Con riferimento alle contestazioni di CP_3 ritenuto che il credito di si riferisce a decreto ingiuntivo non opposto, già definitivo, CP_3
n. 1849/2022 - RG 6239/2022, emesso dal Tribunale di Lecce in favore della società CA spa contro il quale, ancorchè sia stata presentata querela denuncia in data 27 novembre 2025 contro ignoti, non risulta proposta alcuna opposizione o altra tipologia di azione;
osservato, inoltre, che tale credito risultava già inserito nel piano di ristrutturazione tra la massa passiva chirografaria in favore del dante causa CA RE da parte del Gestore della Crisi nella propria relazione particolareggiata in data 07 maggio 2025; osservato che la finalità del procedimento di sovraindebitamento è quella di risanare la posizione del ricorrente nei confronti di tutti i creditori per consentirne l'esdebitazione; ritenuto quindi di dover confermare quanto affermato dal Gestore della Crisi in relazione all'opportunità di inserire il suddetto credito tra i creditori chirografari;
Con riferimento alle contestazioni di CP_4 osservato che le stesse afferiscono al difetto di meritevolezza in capo al debitore nonché alla lesione, da parte del ricorrente, dell'obbligo di fornire corrette informazioni ai soggetti finanziatori circa il proprio complessivo impegno finanziario all'epoca dell'erogazione del finanziamento;
ritenuto di dover confermare quanto osservato dal gestore nella propria relazione ex art. 70 CCII circa l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato e la possibilità dell'istituto di ottenere opportuna istruttoria CRIF al fine di conoscere l'esposizione del richiedente verso altre finanziarie;
Con riferimento alle contestazioni di Controparte_5 relativamente al difetto di meritevolezza in capo al debitore si richiamano le considerazioni già sopra esposte sul punto;
osservata l'ulteriore contestazione relativa all'iniquità del piano per non aver distinto i crediti locativi da quelli finanziari nonostante la meritevolezza dei primi e ritenuto di confermare le considerazioni espresse dal Gestore della Crisi poiché i crediti locativi sono stati correttamente identificati nella categoria dei chirografari e, rispetto a tali crediti, non vi sono differenziazioni di trattamento;
PROC. N. 183/2025 P.U. sub/1 R.R.D.
relativamente alle ulteriori contestazioni, va detto che la documentazione al vaglio del Tribunale
è stata già oggetto di disamina e che ogni contestazione afferente la mancanza di prova circa la consistenza patrimoniale del richiedente deve ritenersi superata, così come la possibile intestazione fittizia dei beni in capo al coniuge;
ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e volto ad ottenere un soddisfacimento superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa di liquidazione controllata;
rilevato che il debitore presenta pertanto una esposizione debitoria pari ad € 108.207,98; rilevato che il ricorrente propone un piano di pagamento in favore dei creditori che prevede la soddisfazione integrale dei crediti in prededuzione e dei creditori privilegiati e nella misura del
15% dei creditori chirografari attraverso un piano di pagamento in 4 anni e 3 mesi con rata mensile di € 400,00; rilevato quindi che il piano proposto rappresenta un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato;
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._1 residente in [...], come esposto nella relazione presentata dalla dott.ssa professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli Persona_1 organismi di composizione della crisi, dispone che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà; dispone più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità PROC. N. 183/2025 P.U. sub/1 R.R.D.
dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone
l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di
Lecce a cura del Gestore della crisi e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante); dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC; dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.
Lecce, 09.12.2025 Il Giudice Delegato
Dott.ssa AN AP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
AN AP
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ARTT. 67 e segg. CCII . letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e segg. CCII depositato in data 7 luglio 2025 nell'interesse del sig. CF CP_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 31, per la proposizione ai creditori di un piano di ristrutturazione dei debiti con l'ausilio del gestore della crisi, dott.ssa ; Persona_1 richiamato il precedente provvedimento di ammissibilità del piano a firma del presente Tribunale in data 08.10.2025; letta la relazione presentata dal gestore della crisi ai sensi dell'art. 70 CCII in data 2 dicembre
2025; esaminate le doglianze presentate al piano di ristrutturazione a cura di CP_2 CP_3
e della sig.ra ;
[...] CP_4 Controparte_5 vista la comunicazione di cessione del credito da parte di in favore di CP_6 Parte_1 ritenuto, quindi, condivisibile quanto ricostruito dal gestore della crisi, ed in particolare:
Con riferimento alle contestazioni di CP_2 osservato che le stesse afferiscono il difetto di meritevolezza in capo al debitore;
viste le ragioni del sovraindebitamento del ricorrente e avuto riguardo alle modifiche apportate sul punto dal Codice della crisi, che intende il requisito di meritevolezza come mancanza di malafede, colpa grave o frode nell'aver creato la propria situazione di sovraindebitamento (art. 67
CCII); il giudice non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindebitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede,
o da un suo comportamento fraudolento;
PROC. N. 183/2025 P.U. sub/1 R.R.D.
considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa necessitano che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra- indebitamento in maniera negligente, in malafede o al fine di frodare i creditori;
ribadito che il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento né dolosamente né colposamente così come già confermato da questo Tribunale in sede di decreto di ammissibilità ex art 67 CCII;
Con riferimento alle contestazioni di CP_3 ritenuto che il credito di si riferisce a decreto ingiuntivo non opposto, già definitivo, CP_3
n. 1849/2022 - RG 6239/2022, emesso dal Tribunale di Lecce in favore della società CA spa contro il quale, ancorchè sia stata presentata querela denuncia in data 27 novembre 2025 contro ignoti, non risulta proposta alcuna opposizione o altra tipologia di azione;
osservato, inoltre, che tale credito risultava già inserito nel piano di ristrutturazione tra la massa passiva chirografaria in favore del dante causa CA RE da parte del Gestore della Crisi nella propria relazione particolareggiata in data 07 maggio 2025; osservato che la finalità del procedimento di sovraindebitamento è quella di risanare la posizione del ricorrente nei confronti di tutti i creditori per consentirne l'esdebitazione; ritenuto quindi di dover confermare quanto affermato dal Gestore della Crisi in relazione all'opportunità di inserire il suddetto credito tra i creditori chirografari;
Con riferimento alle contestazioni di CP_4 osservato che le stesse afferiscono al difetto di meritevolezza in capo al debitore nonché alla lesione, da parte del ricorrente, dell'obbligo di fornire corrette informazioni ai soggetti finanziatori circa il proprio complessivo impegno finanziario all'epoca dell'erogazione del finanziamento;
ritenuto di dover confermare quanto osservato dal gestore nella propria relazione ex art. 70 CCII circa l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato e la possibilità dell'istituto di ottenere opportuna istruttoria CRIF al fine di conoscere l'esposizione del richiedente verso altre finanziarie;
Con riferimento alle contestazioni di Controparte_5 relativamente al difetto di meritevolezza in capo al debitore si richiamano le considerazioni già sopra esposte sul punto;
osservata l'ulteriore contestazione relativa all'iniquità del piano per non aver distinto i crediti locativi da quelli finanziari nonostante la meritevolezza dei primi e ritenuto di confermare le considerazioni espresse dal Gestore della Crisi poiché i crediti locativi sono stati correttamente identificati nella categoria dei chirografari e, rispetto a tali crediti, non vi sono differenziazioni di trattamento;
PROC. N. 183/2025 P.U. sub/1 R.R.D.
relativamente alle ulteriori contestazioni, va detto che la documentazione al vaglio del Tribunale
è stata già oggetto di disamina e che ogni contestazione afferente la mancanza di prova circa la consistenza patrimoniale del richiedente deve ritenersi superata, così come la possibile intestazione fittizia dei beni in capo al coniuge;
ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e volto ad ottenere un soddisfacimento superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa di liquidazione controllata;
rilevato che il debitore presenta pertanto una esposizione debitoria pari ad € 108.207,98; rilevato che il ricorrente propone un piano di pagamento in favore dei creditori che prevede la soddisfazione integrale dei crediti in prededuzione e dei creditori privilegiati e nella misura del
15% dei creditori chirografari attraverso un piano di pagamento in 4 anni e 3 mesi con rata mensile di € 400,00; rilevato quindi che il piano proposto rappresenta un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato;
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._1 residente in [...], come esposto nella relazione presentata dalla dott.ssa professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli Persona_1 organismi di composizione della crisi, dispone che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà; dispone più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità PROC. N. 183/2025 P.U. sub/1 R.R.D.
dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone
l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di
Lecce a cura del Gestore della crisi e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante); dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC; dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.
Lecce, 09.12.2025 Il Giudice Delegato
Dott.ssa AN AP