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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/10/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 938 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. PRACUCCI SILVIA;
matrimonio celebrato in RONCOFREDDO il 15/05/2010 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
PIANO GENITORIALE ED OBBLIGHI DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE 1) i coniugi vivranno separati, garantendosi il reciproco rispetto e la massima collaborazione nella gestione, cura, educazione e mantenimento della figlia minore
Per_1
2) la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione abitativa prevalente ed indirizzo di residenza presso la madre a Sogliano al Rubicone (FC), in via delle Gardenie n. 1;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla figlia minore ed inerenti alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà invece, separatamente, la potestà in ordine alle decisioni riguardanti questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di permanenza della figlia presso di sé;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati, dal sabato Per_1 mattina (o nel caso in cui, nei prossimi anni, fosse prevista la frequenza scolastica, dal venerdì sera) e sino al lunedì mattina, quando curerà di accompagnarla a scuola, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale, con pernotto, da concordare con la moglie con congruo anticipo;
nelle settimane in cui non avrà la figlia con sé nel week-end, il padre la terrà presso di sé per due pomeriggi a settimana, con successivo pernotto, da concordarsi tra i genitori con congruo anticipo;
5) quanto ai periodi delle vacanze estive e di sospensione delle attività scolastiche, ogni genitore avrà diritto di trascorrere con la figlia minore fino a due settimane, anche non consecutive;
durante le vacanze Natalizie, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la figlia minore sette giorni consecutivi, corrispondenti ai segmenti
2 temporali del 23-30 dicembre e del 31 dicembre-6 gennaio, alternando di anno in anno il rispettivo segmento;
durante le vacanze pasquali, i genitori trascorreranno con segmenti temporali di tre giorni continuativi (da venerdì Santo al giorno di Per_1
Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche) invertendo di anno in anno il relativo segmento temporale;
6) ciascun genitore avrà diritto, ad anni alterni, di trascorrere insieme alla figlia minore il giorno del suo compleanno, ferma restando la possibilità, se gradita ai genitori ed alla figlia, di trascorrerlo insieme;
7) durante le vacanze trascorse dalla figlia fuori casa con uno dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile e comunicare prima della partenza il luogo di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, che avrà il diritto di ricevere notizie e, possibilmente ogni giorno, di comunicare con Per_1
8) le vacanze di ciascun genitore fuori dal territorio nazionale saranno consentite, ferme restando le attenzioni di cui al punto precedente: a tale scopo, i coniugi si concedono fin d'ora l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per la figlia minore, da utilizzarsi per ragioni di studio o di turismo;
9) il genitore che chieda un cambio di programma rispetto all'assetto declinato nei punti precedenti è responsabile di qualsiasi onere e spesa sostenuto in più dall'altro in conseguenza a detta variazione, e si impegna a farsene carico;
10) in caso di malattia della figlia durante i giorni stabiliti per ciascun genitore, l'altro potrà farle visita presso la casa del primo, previo accordo telefonico: a questo proposito si ribadisce l'impegno, in capo a ciascuno, di fornire all'altro, tempestivamente, tutte le informazioni relative alla sua salute ed alle terapie alle quali debba eventualmente essere sottoposta e comunque a concordare con l'altro tutte le decisioni di natura sanitaria inerenti, a titolo esemplificativo, percorsi terapeutici o psicoterapeutici, interventi chirurgici e/o odontoiatrici, terapie farmacologiche anche legate all'utilizzo di medicine alternative (ad esempio omeopatia e naturopatia);
11) i genitori avranno cura affinché la figlia minor e conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti del ramo paterno e con quelli del ramo materno;
12) i genitori si impegnano a non interferire nelle rispettive vite private e si danno atto che le loro nuove relazioni sentimentali/matrimoniali non dovranno in alcun modo nuocere alla crescita della figlia, vincolandosi altresì ad osservare gradualità nelle eventuali permanenze della stessa presso o con i rispettivi nuovi compagni e/o compagne;
13) il signor contribuirà al mantenimento di mediante la corresponsione, Pt_1 Per_1 alla moglie, di un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese sul c/c bancario intestato alla signora la signora percepirà inoltre, CP_1 CP_1 per intero, l'assegno unico ed universale per la figlia a carico;
oltre a ciò, il signor provvederà altresì a rimborsare alla signora il 50% delle spese Pt_1 CP_1
3 straordinarie mediche, scolastiche e ricreative sostenute per la minore, da concordare o meno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì, oltre che alla metà degli importi spesi dalla stessa per l'allergologo (oggi dott. di Per_2
Ravenna), per le cure dentistiche e odontoiatriche (oggi affidate al dott. di CP_2
Bivio Montegelli) e per tutte le spese e cure prescritte dalla pediatra della minore (oggi dott.ssa di Cesena): dette spese sono da considerarsi già ora per Persona_3 allora autorizzate;
14) sempre in tema di spese straordinarie e in deroga al Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì, i coniugi prestano inoltre espressa autorizzazione a che Per_1 continui a frequentare il corso di danza, impegnandosi sin d'ora a sostenerne i costi in misura paritaria: impegno, che gli stessi intendono assumere, ora per allora, anche nella eventualità in cui, nel corso degli anni, si dedichi ad altre attività Per_1 sportive o ricreative, di cui pertanto essi assumono l'onere di sostenere i costi per l'iscrizione annuale, la retta, l'acquisto delle attrezzature o delle dotazioni necessarie;
15) i coniugi, inoltre, si impegnano a concordare le scelte inerenti l'acquisto di ciclomotore, motociclo o autovettura per stabilendo ora per allora che le spese Per_1 relative al corso di guida per l'acquisizione delle relative patenti, all'acquisto del/i mezzo/o e al suo mantenimento per quanto concerne bollo ed assicurazione saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno;
QUESTIONI ECONOMICHE E PATRIMONIALI RELATIVE ALLE PARTI 17) i coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare a richieste reciproche di assegno di mantenimento o divorzile, ma sempre a causa della loro separazione e della successiva declaratoria della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, intendono definire le questioni economiche tra loro pendenti come segue:
- quanto all'autovettura acquistata dalla coppia col denaro del padre della signora essa, come precisato al precedente punto h) della narrativa, è rimasta CP_1 nella esclusiva disponibilità del signor , che ha già restituito al padre della Pt_1 signora l'importo dallo stesso anticipato per l'acquisto, pari ad euro CP_1
14.400,00;
- la signora ha già restituito al marito la somma di €. 2.200,00, CP_1 corrispondenti all'importo differenziale dallo stesso versato a titolo di caparra per l'immobile acquistato in comproprietà tra i coniugi;
18) a fronte della avvenuta estinzione del contratto di mutuo, i coniugi hanno inoltre provveduto a disdettare il contratto di Assicurazione in caso di morte, la cui liquidazione di premio è stata trattenuta integralmente, per accordo delle parti, dalla signora rinunciando, il signor , a qualsivoglia pretesa in merito;
CP_1 Pt_1
19) le spese del presente giudizio saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno. ORDINA
4 che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RONCOFREDDO (atto n. 8, P. II, S. A, Ufficio 1, Anno 2010). PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 17/10/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5 N. R.G. 938/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 938/2024 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. PRACUCCI SILVIA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. PRACUCCI SILVIA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 27/05/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
6 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 17/10/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
7
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. PRACUCCI SILVIA;
matrimonio celebrato in RONCOFREDDO il 15/05/2010 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
PIANO GENITORIALE ED OBBLIGHI DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE 1) i coniugi vivranno separati, garantendosi il reciproco rispetto e la massima collaborazione nella gestione, cura, educazione e mantenimento della figlia minore
Per_1
2) la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione abitativa prevalente ed indirizzo di residenza presso la madre a Sogliano al Rubicone (FC), in via delle Gardenie n. 1;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla figlia minore ed inerenti alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà invece, separatamente, la potestà in ordine alle decisioni riguardanti questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di permanenza della figlia presso di sé;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati, dal sabato Per_1 mattina (o nel caso in cui, nei prossimi anni, fosse prevista la frequenza scolastica, dal venerdì sera) e sino al lunedì mattina, quando curerà di accompagnarla a scuola, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale, con pernotto, da concordare con la moglie con congruo anticipo;
nelle settimane in cui non avrà la figlia con sé nel week-end, il padre la terrà presso di sé per due pomeriggi a settimana, con successivo pernotto, da concordarsi tra i genitori con congruo anticipo;
5) quanto ai periodi delle vacanze estive e di sospensione delle attività scolastiche, ogni genitore avrà diritto di trascorrere con la figlia minore fino a due settimane, anche non consecutive;
durante le vacanze Natalizie, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la figlia minore sette giorni consecutivi, corrispondenti ai segmenti
2 temporali del 23-30 dicembre e del 31 dicembre-6 gennaio, alternando di anno in anno il rispettivo segmento;
durante le vacanze pasquali, i genitori trascorreranno con segmenti temporali di tre giorni continuativi (da venerdì Santo al giorno di Per_1
Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche) invertendo di anno in anno il relativo segmento temporale;
6) ciascun genitore avrà diritto, ad anni alterni, di trascorrere insieme alla figlia minore il giorno del suo compleanno, ferma restando la possibilità, se gradita ai genitori ed alla figlia, di trascorrerlo insieme;
7) durante le vacanze trascorse dalla figlia fuori casa con uno dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile e comunicare prima della partenza il luogo di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, che avrà il diritto di ricevere notizie e, possibilmente ogni giorno, di comunicare con Per_1
8) le vacanze di ciascun genitore fuori dal territorio nazionale saranno consentite, ferme restando le attenzioni di cui al punto precedente: a tale scopo, i coniugi si concedono fin d'ora l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per la figlia minore, da utilizzarsi per ragioni di studio o di turismo;
9) il genitore che chieda un cambio di programma rispetto all'assetto declinato nei punti precedenti è responsabile di qualsiasi onere e spesa sostenuto in più dall'altro in conseguenza a detta variazione, e si impegna a farsene carico;
10) in caso di malattia della figlia durante i giorni stabiliti per ciascun genitore, l'altro potrà farle visita presso la casa del primo, previo accordo telefonico: a questo proposito si ribadisce l'impegno, in capo a ciascuno, di fornire all'altro, tempestivamente, tutte le informazioni relative alla sua salute ed alle terapie alle quali debba eventualmente essere sottoposta e comunque a concordare con l'altro tutte le decisioni di natura sanitaria inerenti, a titolo esemplificativo, percorsi terapeutici o psicoterapeutici, interventi chirurgici e/o odontoiatrici, terapie farmacologiche anche legate all'utilizzo di medicine alternative (ad esempio omeopatia e naturopatia);
11) i genitori avranno cura affinché la figlia minor e conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti del ramo paterno e con quelli del ramo materno;
12) i genitori si impegnano a non interferire nelle rispettive vite private e si danno atto che le loro nuove relazioni sentimentali/matrimoniali non dovranno in alcun modo nuocere alla crescita della figlia, vincolandosi altresì ad osservare gradualità nelle eventuali permanenze della stessa presso o con i rispettivi nuovi compagni e/o compagne;
13) il signor contribuirà al mantenimento di mediante la corresponsione, Pt_1 Per_1 alla moglie, di un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese sul c/c bancario intestato alla signora la signora percepirà inoltre, CP_1 CP_1 per intero, l'assegno unico ed universale per la figlia a carico;
oltre a ciò, il signor provvederà altresì a rimborsare alla signora il 50% delle spese Pt_1 CP_1
3 straordinarie mediche, scolastiche e ricreative sostenute per la minore, da concordare o meno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì, oltre che alla metà degli importi spesi dalla stessa per l'allergologo (oggi dott. di Per_2
Ravenna), per le cure dentistiche e odontoiatriche (oggi affidate al dott. di CP_2
Bivio Montegelli) e per tutte le spese e cure prescritte dalla pediatra della minore (oggi dott.ssa di Cesena): dette spese sono da considerarsi già ora per Persona_3 allora autorizzate;
14) sempre in tema di spese straordinarie e in deroga al Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì, i coniugi prestano inoltre espressa autorizzazione a che Per_1 continui a frequentare il corso di danza, impegnandosi sin d'ora a sostenerne i costi in misura paritaria: impegno, che gli stessi intendono assumere, ora per allora, anche nella eventualità in cui, nel corso degli anni, si dedichi ad altre attività Per_1 sportive o ricreative, di cui pertanto essi assumono l'onere di sostenere i costi per l'iscrizione annuale, la retta, l'acquisto delle attrezzature o delle dotazioni necessarie;
15) i coniugi, inoltre, si impegnano a concordare le scelte inerenti l'acquisto di ciclomotore, motociclo o autovettura per stabilendo ora per allora che le spese Per_1 relative al corso di guida per l'acquisizione delle relative patenti, all'acquisto del/i mezzo/o e al suo mantenimento per quanto concerne bollo ed assicurazione saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno;
QUESTIONI ECONOMICHE E PATRIMONIALI RELATIVE ALLE PARTI 17) i coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare a richieste reciproche di assegno di mantenimento o divorzile, ma sempre a causa della loro separazione e della successiva declaratoria della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, intendono definire le questioni economiche tra loro pendenti come segue:
- quanto all'autovettura acquistata dalla coppia col denaro del padre della signora essa, come precisato al precedente punto h) della narrativa, è rimasta CP_1 nella esclusiva disponibilità del signor , che ha già restituito al padre della Pt_1 signora l'importo dallo stesso anticipato per l'acquisto, pari ad euro CP_1
14.400,00;
- la signora ha già restituito al marito la somma di €. 2.200,00, CP_1 corrispondenti all'importo differenziale dallo stesso versato a titolo di caparra per l'immobile acquistato in comproprietà tra i coniugi;
18) a fronte della avvenuta estinzione del contratto di mutuo, i coniugi hanno inoltre provveduto a disdettare il contratto di Assicurazione in caso di morte, la cui liquidazione di premio è stata trattenuta integralmente, per accordo delle parti, dalla signora rinunciando, il signor , a qualsivoglia pretesa in merito;
CP_1 Pt_1
19) le spese del presente giudizio saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno. ORDINA
4 che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RONCOFREDDO (atto n. 8, P. II, S. A, Ufficio 1, Anno 2010). PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 17/10/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5 N. R.G. 938/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 938/2024 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. PRACUCCI SILVIA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. PRACUCCI SILVIA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 27/05/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
6 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 17/10/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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