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4 gennaio 2024
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1 gennaio 2026
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20 febbraio 2026
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Art. 47-ter. (( (Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione). )) (( 1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare e' proposta innanzi al giudice monocratico.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.)) ((52)) --------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare e' proposta innanzi al giudice monocratico.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.)) ((52)) --------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
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- 1. Il principio di non discriminazione tra i sessi e norme e tutela della maternità e della prole nell’ambito dell’esecuzione penale. Commento all’ordinanza del…Chiara Gallo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 quinquies comma 7 OP (detenzione domiciliare speciale) che prevede la possibilità di accesso alla misura per il padre di figli di età inferiore a 10 anni solo in caso nel caso in cui la madre sia deceduta o impossibilitata e non vi sia modo di affidare la prole ad altri che al padre. 1. L'art. 47 quinquies OP e le norme a tutela del rapporto genitori figli. Brevi cenni L'art. 47 quinquies OP, rubricato detenzione domiciliare speciale, disciplina l'accesso ad una forma di detenzione domiciliare per le madri di figli di età inferiore a 10 anni e si inserisce nell'ambito di una serie …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 750Provvedimento: […] Va applicato al caso dedotto l'art. 47 ter Codice del processo tributario il quale così recita:” 1.Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. […]Leggi di più...
- sentenza in forma semplificata·
- impugnazione intimazione di pagamento·
- giurisdizione tributaria·
- art. 19 d.lgs. 546/1992·
- omessa notifica cartelle esattoriali·
- art. 50 d.p.r. 602/1973·
- compensazione spese·
- cristallizzazione pretesa impositiva·
- decadenza e prescrizione pretese impositive·
- art. 47 ter d.lgs. 546/1992