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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5821/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5821/2022 tra
Parte_1
Ricorrente
e
Controparte_1
Resistente
Oggi 31 marzo 2025 ad ore 15,06 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per nessuno è comparso. Parte_1
Per l'avv. SVEVA STANCATI ed Controparte_1 il dott. MARCO BELLUCCI i quali precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, procedono alla discussione della causa ed insistono per il rigetto del ricorso.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429
c.p.c..
Alle ore 19,59, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 31 Marzo 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 5821/2022 R.G. promossa da:
(C.F.: , nato a il [...], in [...] e quale Parte_1 C.F._1 CP_1 titolare dell'omonima Azienda Agricola (P.I.: ), corrente in , alla Via P.IVA_1 CP_1
Oberdan n. 27, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Valentini, presso lo studio del quale, in , alla Via XX Settembre n. 86, elegge domicilio, giusta delega apposta a margine CP_1 del ricorso, numero di fax 075.9372318, posta elettronica certificata
Email_1
- Ricorrente
Contro
:
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Dirigente Dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_2 C.F._2 stesso , via Palermo n° 106, indirizzo pec: Controparte_1
, rappresentato e difeso dai funzionari incaricati ai sensi Email_2 dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da delega con atto separato.
-Resistente
Conclusioni parte ricorrente: “In via principale
- Previo accertamento circa la non debenza degli importi richiesti, annullare
l'impugnata ordinanza ingiunzione n. 405 del 18.10.2022, notificata il 25.11.2022;
In via subordinata
pagina 2 di 10 - Previo accertamento circa la corrispondenza delle ore effettivamente lavorate con quelle denunciate nel Libro Unico del Lavoro, l'impugnata ordinanza ingiunzione n. 405 del
18.10.2022, notificata il 25.11.2022;
In via ulteriormente subordinata
- Rideterminare l'effettivo ammontare di quanto dovuto a titolo di sanzioni;
”.
Conclusioni parte resistente: “Voglia … rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, CP_
- dichiarare inammissibile la domanda di sospensione dell'avviso di addebito n.
38020210000205602000 impropriamente richiesta al giudice adito;
- ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 405 del 18.10.2022 resa nei confronti di e gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni Parte_1 mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
oggetto: Ricorso ex art. art. 6 del D. Lgs. 150/2011 e 22 L. 689/1981 – Opposizione ad
Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con ricorso depositato il 25.11.2022, , in proprio e quale titolare dell'omonima Parte_1
Azienda Agricola, ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione dell
[...]
di n. 405 del 18.10.2022 chiedendone, in via cautelare, la Controparte_1 CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva, unitamente all'avviso di addebito n.
38020210000205602000 dell e, nel merito, di accertare e dichiarare la nullità o CP_4 annullabilità dell'O.I. opposta o, in subordine, di rideterminarne l'importo.
Deduce il ricorrente che in esito al verbale ispettivo n. PG0002/2019-566-01 del 13.12.19, era CP_ stato emanato, oltre all'Ordinanza opposta, l'avviso di addebito avente ad oggetto l'accertamento delle differenze retributive conseguenti all'accertamento di cui chiedeva la sospensione.
Quanto poi alla Ordinanza di Ingiunzione, con riferimento alla violazione di cui al punto n. 1) per la registrazione, sul LUL di ore di lavoro inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte, deduceva di avere erroneamente compilato il LUL relativo al lavoratore Per_1 accorpando settimanalmente e in singole giornate, le ore effettivamente lavorate, anziché registrare giornalmente le singole ore prestate dal lavoratore.
pagina 3 di 10 Infatti, dovendo denunciare trimestralmente, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. a) della L. n. 1412 del
1964, il numero di giornate effettuate dal bracciante agricolo, che aveva peraltro effettuato la prestazione lavorativa per poche ore al giorno nell'arco della settimana, aveva ritenuto di procedere ad una concentrazione delle ore, accorpandole in corrispondenti singole giornate lavorative, senza tuttavia ridurre il monte ore complessivo delle ore effettivamente lavorate, non avendo dunque registrato sul LUL un numero di ore di lavoro inferiore rispetto a quelle effettivamente svolte, così difettando il presupposto per l'applicazione della sanzione comminata.
Quanto all'ulteriore sanzione, applicata per aver corrisposto ai lavoratori e Per_1 [...]
nei mesi luglio 2018-gennaio 2019, il pagamento in contanti della retribuzione, in Persona_2 violazione dell'obbligo di tracciabilità delle retribuzioni, riteneva non sussistente la violazione perché tale obbligo era entrato in vigore solo nel dicembre 2018 e, peraltro l'ammontare complessivo della sanzione applicata doveva ritenersi errato, perché calcolato con riferimento sia al singolo lavoratore che per ogni mese.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che contestava in toto il contenuto del ricorso e concludeva per l'integrale rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti ed alle prove testimoniali esperite, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
DIRITTO
L'opposizione non è fondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
CP_ La richiesta di sospensione dell'avviso di addebito n. 38020210000205602000 è inammissibile in quanto, pur originato l'avviso dal medesimo verbale di accertamento n. C PG0002/2019-566-01 del 13.12.19, l è carente di legittimazione passiva e dunque a contraddire sulla specifica domanda, essendo stato l'avviso emanato dall non CP_4 chiamato in giudizio.
Quanto poi alla contestata violazione dell'art. 1, comma 910, della Legge 205/17, per aver corrisposto ai lavoratori e la retribuzione in contanti e non con Persona_2 Per_1 strumenti tracciabili, per i mesi da luglio 2018 a gennaio 2019 (quest'ultima mensilità riferita a solo ), la circostanza è stata ammessa dallo stesso ricorrente con le dichiarazioni, Per_1 di valore sicuramente confessorio, rese agli accertatori in corso di accertamento e la cui verbalizzazione,, di valore fidefacente è stata versata in atti : “…gli ho corrisposto retribuzioni
pagina 4 di 10 in contanti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 ... Riguardo invece la sig.ra
le ho corrisposto retribuzioni, per tutto il periodo lavorato, sempre in Parte_2 contanti, come da prospetti paga elaborati…”.
Sul valore di tali dichiarazioni dirimente appare l'arresto della S.C., Cass, Civ.,
Sez. Lavoro, Sentenza n. 3975 del 20/03/2001, per il quale: “La confessione stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta fa piena prova contro colui che l'ha fatta, così come quella giudiziale (artt. 2733 e 2735 cod. civ.), Cass, Civ., Sez. L, Sentenza n. 3975 del 20/03/2001e quindi rende inammissibile la prova testimoniale diretta a contrastare le risultanze della confessione.”.
Tale orientamento è riferito al valore delle dichiarazioni rese dalla parte datoriale agli ispettori CP_ (dell' , qualificate come dichiarazioni confessorie rese in sede stragiudiziale.
C La necessità per l di provare la corresponsione delle retribuzioni in contanti si potrebbe casomai porre per quanto riguarda la retribuzione di Gennaio 2019, in relazione alle quali la medesima parte ha prodotto i bonifici di pagamento dello “stipendio gennaio 2019”.
Ma in questo caso la circostanza deve ritenersi di nuovo inconfutabilmente provata dalla discrasia esistente tra l'importo del bonifico del lavoratore in atti e la somma che Per_1 emerge dal LUL/busta paga dello stesso lavoratore.
In dettaglio la somma indicata nella busta paga ammonta ad euro 862,69 mentre con il bonifico è stata corrisposta la somma di euro 649,69, segno evidente che la differenza è stata corrisposta in contanti, avendo peraltro escluso, lo studio di consulenza del lavoro, la presenza di quietanze di pagamento.
Né l'applicazione della sanzione può ritenersi esclusa, come sostiene la parte ricorrente, dalla dedotta ritardata entrata in vigore della norma, la cui operatività decorre in ogni caso dal 1° luglio 2018 (e non successivamente), come si apprende dal testo stesso dell'art. 1, comma 910, della Legge n. 205/2017: “910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi …..”.
Le Legge n. 205/2017, salve le eccezioni ivi espressamente indicate, è infatti entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, mentre il comma 910 della medesima Legge a decorrere dal 1° luglio
2018, anche se effettivamente il successivo comma n. 914 sembrerebbe introdurre - ma solo apparentemente - una deroga in tal senso: “914. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori pagina 5 di 10 di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società una convenzione con la quale sono individuati gli Controparte_6 strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e 912. Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. …”.
Ma non può non rilevarsi che il 180° giorno dall'entrata in vigore della legge n. 205/2017, corrisponde appunto al 1° luglio 2018.
In pratica il comma 914 stabilisce, oltre a predisporre misure di informazione e di corretta attuazione delle misure di cui al comma 910, i motivi per i quali la disciplina doveva essere applicata a decorrere dal 180° giorno dall'entrata in vigore della Legge n. 205/2017.
Per tali motivi la violazione deve essere ritenuta sussistente, sebbene non risulti agevole comprendere la modalità di calcolo della sanzione che, come emerge dall'O.I. opposta è stata così individuata: “b) € 8.000,00 (pari a euro 1.000,00 per n. 8 mensilità) quanto al punto
2)”.
La resistente sul punto, pur precisando che: “… in ordine alla modalità di calcolo della sanzione, in assenza di specifica di legge, si chiarisce che la nota INL n. 5828 del 2018 citata dal ricorrente calcola le mensilità e non il numero dei lavoratori solo quando le violazioni sono riferite alle stesse mensilità” continua a ribadire che le mensilità oggetto di sanzione sarebbero 8, mentre la parte ricorrente ne indica 6 (escludendo in tal modo dal conteggio il mese di gennaio 2019 per le ragioni dedotte sopra) ed infine questo giudicante ne conta 7.
Quanto precede, nonostante la chiara modalità di calcolo suggerito dalla nota INL n. 5828 del 2018: “Tuttavia in relazione alla consumazione dell'illecito, il riferimento all'erogazione della retribuzione – che per lo più avviene a cadenza mensile – comporta l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito. A titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro 1666,66x3 = euro 5.000. Per quanto sopra chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo
(tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.”.
L'anomalia sembra essere frutto di una serie di errori maturati sin dal verbale di accertamento che aveva applicato in origine una sanzione molto più elevata: “Pertanto, nella fattispecie in esame, la sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 16 della
pagina 6 di 10 Legge 689/81 è pari ad euro 21.666,71”applicando verosimilmente la sanzione ridotta di €
1.666,66 per ciascuno dei 13 pagamenti mensili non tracciabili erogati e pari a 12 mensilità nel 2018 (6 mensilità per due persone) oltre a quella del mese di gennaio 2019 (per il solo
). Per_1
Non rimane pertanto altra via che ridurre l'importo di tale sanzione alla somma di €. 7.000,00
(corrispondenti ad € 1.000,00 per ciascuna delle 7 mensilità), pur dovendo dare atto alla parte resistente di aver già sensibilmente ridotto l'entità della sanzione che, ove calcolata con il criterio richiamato nel verbale di cui all'art. 16 della legge 689/81, avrebbe avuto un importo notevolmente superiore e pari ad € 11.666,62, pur se calcolato sulle sole 7 mensilità dovute, rispetto agli 8.000,00 euro dell'ordinanza di ingiunzione.
La riduzione della somma può essere disposta dal giudice ai sensi dell'art. 6, comma 12, del
D.Lgs. 150/2011 che stabilisce: “Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.” con la precisazione che, considerato che la resistente Amministrazione, seppure in modo errato, aveva già provveduto alla riduzione della sanzione applicata in origine,
l'ulteriore riduzione non potrà aver effetti di particolare rilievo sulla determinazione delle spese di lite.
Ciò detto rimane a questo punto da affrontare la violazione di cui al punto n. 1) dell'Ordinanza di ingiunzione: “1) Art. 39 commi 1, 2 e 7 DL 112/08 conv. in L. 133/08 mod. da ultimo dal D. Lgs. 151/15 - punto 1) della diffida di cui al verbale di accertamento, per aver registrato sul LUL, in relazione al lavoratore (Moldavia 23/03/95) ore di lavoro Per_1 inferiore rispetto a quelle effettivamente svolte, nel periodo 2015-2018 come meglio specificato nelle Risultanze dell'accertamento (sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 6.000,00 ex art. 39 comma 7 medesimo D. Lgs.)”.
Le registrazioni sul LUL sono in ogni caso errate, come ammette anche la parte ricorrente, ma si rende necessario verificare la sussistenza della contestata registrazione di ore in misura inferiore rispetto a quelle effettivamente lavorate.
Deduce il ricorrente che tale errore materiale non avrebbe determinato alcuna omissione nel conteggio delle ore, quanto piuttosto una diversa registrazione delle stesse nell'arco della settimana, senza aver generato alcun effetto elusivo in termini di differente trattamento retributivo, previdenziale e fiscale.
pagina 7 di 10 Aggiunge inoltre, all'esito dell'istruttoria, che la circostanza rappresentata avrebbe trovato conferma nelle dichiarazioni del teste di parte ricorrente il quale, pur non potendo TE riferire nulla circa l'orario svoto dal , affermava di non averlo mai incontrato presso Per_1
l'azienda Parte_1
Precisava tuttavia il teste predetto che il nel periodo 2017-2018 “circa” aveva lavorato Per_1 presso l'azienda ricorrente, part time, dalle 6,00 alle 10,00 della mattina senza essere più preciso sull'estensione temporale di tale collaborazione.
Anche gli ulteriori testi di parte ricorrente e , quotidianamente Testimone_2 Testimone_3 presenti presso l'azienda dell'esponente, ad orari fissi e diversi per ciascuno, dichiaravano di aver visto soltanto sporadicamente il lavoratore presso i locali dell'impresa.
C Dunque, la tesi dell doveva ritenersi infondata, anche perché basata su documenti di trasporto sottoscritti dal in giornate ed ore (tutte all'alba) nelle quali, dal libro unico del Per_1 lavoro, non risultava in forza presso la datrice di lavoro ed inoltre, nelle ore indicate nelle bolle di trasporto, il lavoratore, secondo le richiamate dichiarazioni testimoniali, sarebbe stato in forza presso altro datore di lavoro, cosicché il numero di ore registrate doveva ritenersi corretto almeno nel loro complessivo ammontare, con la sola differenza, che, anziché essere annotate ogni giorno, erano state erroneamente accorpate e registrate riepilogativamente ogni settimana.
Quindi la fattispecie sanzionatoria consistente nell'aver posto in essere “…differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali…” in favore del lavoratore ex art. 39, Commi I, II e
VII, D.L. 25.06.2008, n. 112, non sarebbe stata integrata in alcun modo.
Nonostante ciò, va detto che le prove testi indotte dalla parte ricorrente non si sono rivelate idonee a confutare le risultanze dell'accertamento e, peraltro, la tesi della registrazione cumulativa delle ore lavorate dal e dunque dell'errore commesso dal ricorrente, non Per_1 sembra essere stata mai ipotizzata nel corso dell'accertamento.
Del resto non si comprende perché il , mentre era dipendente di un terzo, avrebbe Per_1 firmato le bolle versate in atti, né si comprende come avendo lavorato solo poche ore al giorno presso il perché testi e sistematicamente presenti in Parte_1 Tes_2 Parte_1 azienda, avrebbero affermato aver visto solo sporadicamente il lavoratore presso i locali dell'impresa, se si tiene conto che la prestazione lavorativa oggetto di accorpamento orario doveva essere spalmata su parecchi giorni la settimana e, nonostante ciò, i predetti lo avrebbero visto solo sporadicamente.
pagina 8 di 10 In sintesi, se la tesi attore tende a dimostrare che le ore lavorative erano state accorpate, è giocoforza che il doveva aver lavorato, seppure per poche ore, per molti più giorni di Per_1 quelli effettivamente registrati a LUL, con la conseguenza che i testi predetti avrebbero avuto maggiori occasioni di incontrarlo, cosicché non appare convincente la loro testimonianza.
Quanto poi al teste pur essedo verosimile che nel periodo 2017-2018 “circa” aveva TE instaurato un rapporto di lavoro con il , deve tuttavia evidenziarsi che la sanzione è stata Per_1 applicata per il periodo settembre 2015 -dicembre 2018: “… nel periodo 2017-2018 circa ha lavorato presso la mia azienda part time dalle 6,00 alle 10,00 della mattina.”.
E, del resto, lo stesso ha dichiarato di non saper riferire nulla circa l'orario svolto dal TE
, come del resto il teste che, a differenza di quanto sostiene la parte Per_1 Testimone_3 ricorrente, ha affermato: “frequento assiduamente il laboratorio di mio fratello… posso riferire che il era perlopiù presente… non so riferire circa la durata dell'orario di lavoro…”. Per_1
Dunque, nulla poteva riferire sul suo orario di lavoro, al pari della teste che a su volta Tes_2 dichiarava “…non so dire nulla circa le ore giornaliere lavorate…”.
Inconferente poi la dichiarazione riferita alla conversazione intervenuta tra il e il Per_1 alla quale la teste vrebbe appreso che: “la registrazione delle ore veniva Parte_1 Tes_2 raggruppata in singole giornate, anziché registrarle giornalmente…”, circostanza “evinta” dal tenore della conversazione e non dal contenuto espresso della stessa e che inoltre le era stata riferita anche dal medesimo ricorrente.
E ciò malgrado tale circostanza non fosse stata mai riferita dal ricorrente anche agli accertatori né, tantomeno dal lavoratore e dagli altri soggetti sentiti nel corso Per_1 dell'accertamento.
Per contro il teste di parte resistente , dichiarava: “…Ricordo che mi ha Tes_4 Per_1 raccontato che lavorava praticamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì…ricordo perfettamente il periodo, dal settembre 2015 a fine anno 2018…”.
C In definitiva sintesi, l ha sicuramente documentato che, come emerge dal verbale di accertamento, il lavoratore aveva sicuramente lavorato anche in giorni diversi rispetto a quelli effettivamente registrati nel LUL, come emerge del resto dai numerosissimi documenti di trasposto in atti e, pertanto, ha pienamente assolto l'obbligo impostogli dall'art. 6, comma
11 del D. Lgs. 150/2011 circa l'onere della prova.
pagina 9 di 10 Ciononostante, la parte ricorrente non ha prodotto in udienza idonea prova contraria a confutazione di quanto ex adverso documentato, essendo risultata l'avversa prova testi frutto di mere supposizioni e/o valutazioni dei testi.
Il ricorso pertanto deve essere in larga parte rigettato, sebbene la riduzione della sanzione applicata imponga una parziale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe:
- dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente di sospensione dell'avviso di addebito CP_ n. 38020210000205602000;
- rigetta per il resto il ricorso e per l'effetto conferma l'Ordinanza di ingiunzione n. 405 del
18.10.2022, emessa dall nei confronti di Controparte_1 [...] riducendone tuttavia l'importo complessivo ad € 7.500,00, oltre € 18,10 per spese di Parte_1 notifica;
- compensa parzialmente le spese di lite tra le parti in causa in ragione di 1/2 e condanna la parte ricorrente al pagamento della residua metà in favore della parte resistente, che qui si liquida in €. 1.600,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14,
IVA e CAP come per legge, al netto della già operata la decurtazione di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
Perugia, 31 Marzo 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5821/2022 tra
Parte_1
Ricorrente
e
Controparte_1
Resistente
Oggi 31 marzo 2025 ad ore 15,06 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per nessuno è comparso. Parte_1
Per l'avv. SVEVA STANCATI ed Controparte_1 il dott. MARCO BELLUCCI i quali precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, procedono alla discussione della causa ed insistono per il rigetto del ricorso.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429
c.p.c..
Alle ore 19,59, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 31 Marzo 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 5821/2022 R.G. promossa da:
(C.F.: , nato a il [...], in [...] e quale Parte_1 C.F._1 CP_1 titolare dell'omonima Azienda Agricola (P.I.: ), corrente in , alla Via P.IVA_1 CP_1
Oberdan n. 27, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Valentini, presso lo studio del quale, in , alla Via XX Settembre n. 86, elegge domicilio, giusta delega apposta a margine CP_1 del ricorso, numero di fax 075.9372318, posta elettronica certificata
Email_1
- Ricorrente
Contro
:
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Dirigente Dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_2 C.F._2 stesso , via Palermo n° 106, indirizzo pec: Controparte_1
, rappresentato e difeso dai funzionari incaricati ai sensi Email_2 dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da delega con atto separato.
-Resistente
Conclusioni parte ricorrente: “In via principale
- Previo accertamento circa la non debenza degli importi richiesti, annullare
l'impugnata ordinanza ingiunzione n. 405 del 18.10.2022, notificata il 25.11.2022;
In via subordinata
pagina 2 di 10 - Previo accertamento circa la corrispondenza delle ore effettivamente lavorate con quelle denunciate nel Libro Unico del Lavoro, l'impugnata ordinanza ingiunzione n. 405 del
18.10.2022, notificata il 25.11.2022;
In via ulteriormente subordinata
- Rideterminare l'effettivo ammontare di quanto dovuto a titolo di sanzioni;
”.
Conclusioni parte resistente: “Voglia … rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, CP_
- dichiarare inammissibile la domanda di sospensione dell'avviso di addebito n.
38020210000205602000 impropriamente richiesta al giudice adito;
- ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 405 del 18.10.2022 resa nei confronti di e gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni Parte_1 mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
oggetto: Ricorso ex art. art. 6 del D. Lgs. 150/2011 e 22 L. 689/1981 – Opposizione ad
Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con ricorso depositato il 25.11.2022, , in proprio e quale titolare dell'omonima Parte_1
Azienda Agricola, ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione dell
[...]
di n. 405 del 18.10.2022 chiedendone, in via cautelare, la Controparte_1 CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva, unitamente all'avviso di addebito n.
38020210000205602000 dell e, nel merito, di accertare e dichiarare la nullità o CP_4 annullabilità dell'O.I. opposta o, in subordine, di rideterminarne l'importo.
Deduce il ricorrente che in esito al verbale ispettivo n. PG0002/2019-566-01 del 13.12.19, era CP_ stato emanato, oltre all'Ordinanza opposta, l'avviso di addebito avente ad oggetto l'accertamento delle differenze retributive conseguenti all'accertamento di cui chiedeva la sospensione.
Quanto poi alla Ordinanza di Ingiunzione, con riferimento alla violazione di cui al punto n. 1) per la registrazione, sul LUL di ore di lavoro inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte, deduceva di avere erroneamente compilato il LUL relativo al lavoratore Per_1 accorpando settimanalmente e in singole giornate, le ore effettivamente lavorate, anziché registrare giornalmente le singole ore prestate dal lavoratore.
pagina 3 di 10 Infatti, dovendo denunciare trimestralmente, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. a) della L. n. 1412 del
1964, il numero di giornate effettuate dal bracciante agricolo, che aveva peraltro effettuato la prestazione lavorativa per poche ore al giorno nell'arco della settimana, aveva ritenuto di procedere ad una concentrazione delle ore, accorpandole in corrispondenti singole giornate lavorative, senza tuttavia ridurre il monte ore complessivo delle ore effettivamente lavorate, non avendo dunque registrato sul LUL un numero di ore di lavoro inferiore rispetto a quelle effettivamente svolte, così difettando il presupposto per l'applicazione della sanzione comminata.
Quanto all'ulteriore sanzione, applicata per aver corrisposto ai lavoratori e Per_1 [...]
nei mesi luglio 2018-gennaio 2019, il pagamento in contanti della retribuzione, in Persona_2 violazione dell'obbligo di tracciabilità delle retribuzioni, riteneva non sussistente la violazione perché tale obbligo era entrato in vigore solo nel dicembre 2018 e, peraltro l'ammontare complessivo della sanzione applicata doveva ritenersi errato, perché calcolato con riferimento sia al singolo lavoratore che per ogni mese.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che contestava in toto il contenuto del ricorso e concludeva per l'integrale rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti ed alle prove testimoniali esperite, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
DIRITTO
L'opposizione non è fondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
CP_ La richiesta di sospensione dell'avviso di addebito n. 38020210000205602000 è inammissibile in quanto, pur originato l'avviso dal medesimo verbale di accertamento n. C PG0002/2019-566-01 del 13.12.19, l è carente di legittimazione passiva e dunque a contraddire sulla specifica domanda, essendo stato l'avviso emanato dall non CP_4 chiamato in giudizio.
Quanto poi alla contestata violazione dell'art. 1, comma 910, della Legge 205/17, per aver corrisposto ai lavoratori e la retribuzione in contanti e non con Persona_2 Per_1 strumenti tracciabili, per i mesi da luglio 2018 a gennaio 2019 (quest'ultima mensilità riferita a solo ), la circostanza è stata ammessa dallo stesso ricorrente con le dichiarazioni, Per_1 di valore sicuramente confessorio, rese agli accertatori in corso di accertamento e la cui verbalizzazione,, di valore fidefacente è stata versata in atti : “…gli ho corrisposto retribuzioni
pagina 4 di 10 in contanti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 ... Riguardo invece la sig.ra
le ho corrisposto retribuzioni, per tutto il periodo lavorato, sempre in Parte_2 contanti, come da prospetti paga elaborati…”.
Sul valore di tali dichiarazioni dirimente appare l'arresto della S.C., Cass, Civ.,
Sez. Lavoro, Sentenza n. 3975 del 20/03/2001, per il quale: “La confessione stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta fa piena prova contro colui che l'ha fatta, così come quella giudiziale (artt. 2733 e 2735 cod. civ.), Cass, Civ., Sez. L, Sentenza n. 3975 del 20/03/2001e quindi rende inammissibile la prova testimoniale diretta a contrastare le risultanze della confessione.”.
Tale orientamento è riferito al valore delle dichiarazioni rese dalla parte datoriale agli ispettori CP_ (dell' , qualificate come dichiarazioni confessorie rese in sede stragiudiziale.
C La necessità per l di provare la corresponsione delle retribuzioni in contanti si potrebbe casomai porre per quanto riguarda la retribuzione di Gennaio 2019, in relazione alle quali la medesima parte ha prodotto i bonifici di pagamento dello “stipendio gennaio 2019”.
Ma in questo caso la circostanza deve ritenersi di nuovo inconfutabilmente provata dalla discrasia esistente tra l'importo del bonifico del lavoratore in atti e la somma che Per_1 emerge dal LUL/busta paga dello stesso lavoratore.
In dettaglio la somma indicata nella busta paga ammonta ad euro 862,69 mentre con il bonifico è stata corrisposta la somma di euro 649,69, segno evidente che la differenza è stata corrisposta in contanti, avendo peraltro escluso, lo studio di consulenza del lavoro, la presenza di quietanze di pagamento.
Né l'applicazione della sanzione può ritenersi esclusa, come sostiene la parte ricorrente, dalla dedotta ritardata entrata in vigore della norma, la cui operatività decorre in ogni caso dal 1° luglio 2018 (e non successivamente), come si apprende dal testo stesso dell'art. 1, comma 910, della Legge n. 205/2017: “910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi …..”.
Le Legge n. 205/2017, salve le eccezioni ivi espressamente indicate, è infatti entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, mentre il comma 910 della medesima Legge a decorrere dal 1° luglio
2018, anche se effettivamente il successivo comma n. 914 sembrerebbe introdurre - ma solo apparentemente - una deroga in tal senso: “914. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori pagina 5 di 10 di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società una convenzione con la quale sono individuati gli Controparte_6 strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e 912. Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. …”.
Ma non può non rilevarsi che il 180° giorno dall'entrata in vigore della legge n. 205/2017, corrisponde appunto al 1° luglio 2018.
In pratica il comma 914 stabilisce, oltre a predisporre misure di informazione e di corretta attuazione delle misure di cui al comma 910, i motivi per i quali la disciplina doveva essere applicata a decorrere dal 180° giorno dall'entrata in vigore della Legge n. 205/2017.
Per tali motivi la violazione deve essere ritenuta sussistente, sebbene non risulti agevole comprendere la modalità di calcolo della sanzione che, come emerge dall'O.I. opposta è stata così individuata: “b) € 8.000,00 (pari a euro 1.000,00 per n. 8 mensilità) quanto al punto
2)”.
La resistente sul punto, pur precisando che: “… in ordine alla modalità di calcolo della sanzione, in assenza di specifica di legge, si chiarisce che la nota INL n. 5828 del 2018 citata dal ricorrente calcola le mensilità e non il numero dei lavoratori solo quando le violazioni sono riferite alle stesse mensilità” continua a ribadire che le mensilità oggetto di sanzione sarebbero 8, mentre la parte ricorrente ne indica 6 (escludendo in tal modo dal conteggio il mese di gennaio 2019 per le ragioni dedotte sopra) ed infine questo giudicante ne conta 7.
Quanto precede, nonostante la chiara modalità di calcolo suggerito dalla nota INL n. 5828 del 2018: “Tuttavia in relazione alla consumazione dell'illecito, il riferimento all'erogazione della retribuzione – che per lo più avviene a cadenza mensile – comporta l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito. A titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro 1666,66x3 = euro 5.000. Per quanto sopra chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo
(tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.”.
L'anomalia sembra essere frutto di una serie di errori maturati sin dal verbale di accertamento che aveva applicato in origine una sanzione molto più elevata: “Pertanto, nella fattispecie in esame, la sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 16 della
pagina 6 di 10 Legge 689/81 è pari ad euro 21.666,71”applicando verosimilmente la sanzione ridotta di €
1.666,66 per ciascuno dei 13 pagamenti mensili non tracciabili erogati e pari a 12 mensilità nel 2018 (6 mensilità per due persone) oltre a quella del mese di gennaio 2019 (per il solo
). Per_1
Non rimane pertanto altra via che ridurre l'importo di tale sanzione alla somma di €. 7.000,00
(corrispondenti ad € 1.000,00 per ciascuna delle 7 mensilità), pur dovendo dare atto alla parte resistente di aver già sensibilmente ridotto l'entità della sanzione che, ove calcolata con il criterio richiamato nel verbale di cui all'art. 16 della legge 689/81, avrebbe avuto un importo notevolmente superiore e pari ad € 11.666,62, pur se calcolato sulle sole 7 mensilità dovute, rispetto agli 8.000,00 euro dell'ordinanza di ingiunzione.
La riduzione della somma può essere disposta dal giudice ai sensi dell'art. 6, comma 12, del
D.Lgs. 150/2011 che stabilisce: “Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.” con la precisazione che, considerato che la resistente Amministrazione, seppure in modo errato, aveva già provveduto alla riduzione della sanzione applicata in origine,
l'ulteriore riduzione non potrà aver effetti di particolare rilievo sulla determinazione delle spese di lite.
Ciò detto rimane a questo punto da affrontare la violazione di cui al punto n. 1) dell'Ordinanza di ingiunzione: “1) Art. 39 commi 1, 2 e 7 DL 112/08 conv. in L. 133/08 mod. da ultimo dal D. Lgs. 151/15 - punto 1) della diffida di cui al verbale di accertamento, per aver registrato sul LUL, in relazione al lavoratore (Moldavia 23/03/95) ore di lavoro Per_1 inferiore rispetto a quelle effettivamente svolte, nel periodo 2015-2018 come meglio specificato nelle Risultanze dell'accertamento (sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 6.000,00 ex art. 39 comma 7 medesimo D. Lgs.)”.
Le registrazioni sul LUL sono in ogni caso errate, come ammette anche la parte ricorrente, ma si rende necessario verificare la sussistenza della contestata registrazione di ore in misura inferiore rispetto a quelle effettivamente lavorate.
Deduce il ricorrente che tale errore materiale non avrebbe determinato alcuna omissione nel conteggio delle ore, quanto piuttosto una diversa registrazione delle stesse nell'arco della settimana, senza aver generato alcun effetto elusivo in termini di differente trattamento retributivo, previdenziale e fiscale.
pagina 7 di 10 Aggiunge inoltre, all'esito dell'istruttoria, che la circostanza rappresentata avrebbe trovato conferma nelle dichiarazioni del teste di parte ricorrente il quale, pur non potendo TE riferire nulla circa l'orario svoto dal , affermava di non averlo mai incontrato presso Per_1
l'azienda Parte_1
Precisava tuttavia il teste predetto che il nel periodo 2017-2018 “circa” aveva lavorato Per_1 presso l'azienda ricorrente, part time, dalle 6,00 alle 10,00 della mattina senza essere più preciso sull'estensione temporale di tale collaborazione.
Anche gli ulteriori testi di parte ricorrente e , quotidianamente Testimone_2 Testimone_3 presenti presso l'azienda dell'esponente, ad orari fissi e diversi per ciascuno, dichiaravano di aver visto soltanto sporadicamente il lavoratore presso i locali dell'impresa.
C Dunque, la tesi dell doveva ritenersi infondata, anche perché basata su documenti di trasporto sottoscritti dal in giornate ed ore (tutte all'alba) nelle quali, dal libro unico del Per_1 lavoro, non risultava in forza presso la datrice di lavoro ed inoltre, nelle ore indicate nelle bolle di trasporto, il lavoratore, secondo le richiamate dichiarazioni testimoniali, sarebbe stato in forza presso altro datore di lavoro, cosicché il numero di ore registrate doveva ritenersi corretto almeno nel loro complessivo ammontare, con la sola differenza, che, anziché essere annotate ogni giorno, erano state erroneamente accorpate e registrate riepilogativamente ogni settimana.
Quindi la fattispecie sanzionatoria consistente nell'aver posto in essere “…differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali…” in favore del lavoratore ex art. 39, Commi I, II e
VII, D.L. 25.06.2008, n. 112, non sarebbe stata integrata in alcun modo.
Nonostante ciò, va detto che le prove testi indotte dalla parte ricorrente non si sono rivelate idonee a confutare le risultanze dell'accertamento e, peraltro, la tesi della registrazione cumulativa delle ore lavorate dal e dunque dell'errore commesso dal ricorrente, non Per_1 sembra essere stata mai ipotizzata nel corso dell'accertamento.
Del resto non si comprende perché il , mentre era dipendente di un terzo, avrebbe Per_1 firmato le bolle versate in atti, né si comprende come avendo lavorato solo poche ore al giorno presso il perché testi e sistematicamente presenti in Parte_1 Tes_2 Parte_1 azienda, avrebbero affermato aver visto solo sporadicamente il lavoratore presso i locali dell'impresa, se si tiene conto che la prestazione lavorativa oggetto di accorpamento orario doveva essere spalmata su parecchi giorni la settimana e, nonostante ciò, i predetti lo avrebbero visto solo sporadicamente.
pagina 8 di 10 In sintesi, se la tesi attore tende a dimostrare che le ore lavorative erano state accorpate, è giocoforza che il doveva aver lavorato, seppure per poche ore, per molti più giorni di Per_1 quelli effettivamente registrati a LUL, con la conseguenza che i testi predetti avrebbero avuto maggiori occasioni di incontrarlo, cosicché non appare convincente la loro testimonianza.
Quanto poi al teste pur essedo verosimile che nel periodo 2017-2018 “circa” aveva TE instaurato un rapporto di lavoro con il , deve tuttavia evidenziarsi che la sanzione è stata Per_1 applicata per il periodo settembre 2015 -dicembre 2018: “… nel periodo 2017-2018 circa ha lavorato presso la mia azienda part time dalle 6,00 alle 10,00 della mattina.”.
E, del resto, lo stesso ha dichiarato di non saper riferire nulla circa l'orario svolto dal TE
, come del resto il teste che, a differenza di quanto sostiene la parte Per_1 Testimone_3 ricorrente, ha affermato: “frequento assiduamente il laboratorio di mio fratello… posso riferire che il era perlopiù presente… non so riferire circa la durata dell'orario di lavoro…”. Per_1
Dunque, nulla poteva riferire sul suo orario di lavoro, al pari della teste che a su volta Tes_2 dichiarava “…non so dire nulla circa le ore giornaliere lavorate…”.
Inconferente poi la dichiarazione riferita alla conversazione intervenuta tra il e il Per_1 alla quale la teste vrebbe appreso che: “la registrazione delle ore veniva Parte_1 Tes_2 raggruppata in singole giornate, anziché registrarle giornalmente…”, circostanza “evinta” dal tenore della conversazione e non dal contenuto espresso della stessa e che inoltre le era stata riferita anche dal medesimo ricorrente.
E ciò malgrado tale circostanza non fosse stata mai riferita dal ricorrente anche agli accertatori né, tantomeno dal lavoratore e dagli altri soggetti sentiti nel corso Per_1 dell'accertamento.
Per contro il teste di parte resistente , dichiarava: “…Ricordo che mi ha Tes_4 Per_1 raccontato che lavorava praticamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì…ricordo perfettamente il periodo, dal settembre 2015 a fine anno 2018…”.
C In definitiva sintesi, l ha sicuramente documentato che, come emerge dal verbale di accertamento, il lavoratore aveva sicuramente lavorato anche in giorni diversi rispetto a quelli effettivamente registrati nel LUL, come emerge del resto dai numerosissimi documenti di trasposto in atti e, pertanto, ha pienamente assolto l'obbligo impostogli dall'art. 6, comma
11 del D. Lgs. 150/2011 circa l'onere della prova.
pagina 9 di 10 Ciononostante, la parte ricorrente non ha prodotto in udienza idonea prova contraria a confutazione di quanto ex adverso documentato, essendo risultata l'avversa prova testi frutto di mere supposizioni e/o valutazioni dei testi.
Il ricorso pertanto deve essere in larga parte rigettato, sebbene la riduzione della sanzione applicata imponga una parziale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe:
- dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente di sospensione dell'avviso di addebito CP_ n. 38020210000205602000;
- rigetta per il resto il ricorso e per l'effetto conferma l'Ordinanza di ingiunzione n. 405 del
18.10.2022, emessa dall nei confronti di Controparte_1 [...] riducendone tuttavia l'importo complessivo ad € 7.500,00, oltre € 18,10 per spese di Parte_1 notifica;
- compensa parzialmente le spese di lite tra le parti in causa in ragione di 1/2 e condanna la parte ricorrente al pagamento della residua metà in favore della parte resistente, che qui si liquida in €. 1.600,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14,
IVA e CAP come per legge, al netto della già operata la decurtazione di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
Perugia, 31 Marzo 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
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