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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/09/2025, n. 7809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7809 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 11337/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza dell' 11/02/2025 previa assegnazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c.
TRA in persona del Sindaco quale legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Vincenzo Gioiello, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato, in alla Via Celle n. 2, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello. Pt_1
- APPELLANTE
E
, ( ) nato a [...] giorno 16/08/1970, Controparte_1 CodiceFiscale_1 Pt_1 elettivamente domiciliato in alla via Campi Flegrei n.28, presso lo studio dell'avv. Pt_1
Emiliano Maddaluno, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado.
- APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 35835/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli. dep.ta il 3.12.2021 (r.g. n. 13945/2021), non notificata.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Controparte_1 [...] al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni occorsi in occasione del sinistro Parte_1 per cui è causa.
Allo scopo l'attore deduceva che in data 10/10/2015, alle ore 20.30/21 circa, mentre si trovava in alla via Umberto Saba, all'altezza del civico n. 97, nello scendere le scale, rovinava al suolo Pt_1
a causa del dissesto del manto stradale dovuto alla cattiva manutenzione della suddetta via, onde era presente una buca non visibile e non segnalata;
a seguito della caduta riportava gravi lesioni personali.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto della domanda in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto.
Disposta la comparizione delle parti, ammessa ed espletata prova testimoniale, il Giudice di Pace di
Napoli, con sentenza 35835/2021, accoglieva la domanda attorea motivando che: “L'inchiesta orale ha confermato le circostanze di tempo e di luogo dedotte nell'atto introduttivo del giudizio” e “D'altra parte nulla
è stato dimostrato da parte convenuta a fondamento delle eccezioni formulate e della contestazione della domanda”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il indicando quali motivi di Parte_1 gravame l'errore nella valutazione delle prove assunte e nella liquidazione del danno da parte del
Giudice di primo grado.
In ordine al primo motivo di impugnazione, specificamente, l'appellante contestava la credibilità e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste escusso, evidenziandone gli aspetti di inverosimiglianza;
sosteneva, inoltre, che il comportamento colposo tenuto dal danneggiato in occasione del sinistro integrasse il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e l'evento lesivo, con conseguente esclusione della responsabilità del In via Pt_1 degradata, eccepiva che il suddetto comportamento dell'appellato potesse in ogni caso determinare il concorso colposo di cui all'art. 1227 comma 1 c.c., avendo quanto meno contribuito a cagionare il danno occorso.
2 In ordine al secondo motivo, l'appellante deduceva la mancata allegazione da parte dell'attore in primo grado degli elementi riferibili ai postumi derivanti dal sinistro, che avrebbe dovuto indurre il giudice di Pace a respingere la richiesta di liquidazione del danno da invalidità permanente al pari della voce di danno morale.
Costituitasi in giudizio, concludeva per il rigetto della domanda di appello in Controparte_1 quanto inammissibile, improponibile ed infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, l'appellato eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., per assenza di ragionevole probabilità del suo accoglimento e per difetto di specifica indicazione delle parti della sentenza appellate e dei relativi motivi di gravame. Nel merito, negava la censurabilità del percorso logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure.
Cosi ricostruiti i termini essenziali della vicenda, il Tribunale ritiene che l'appello proposto dal sia oltre che tempestivo ed ammissibile anche fondato nel merito. Parte_1
L'ammissibilità del gravame alla luce dei parametri imposti dall'art. 342 c.p.c. è resa evidente dall'indicazione, presente alla pag. 10 dell'atto di citazione in appello, delle specifiche ragioni per le quali l'appellante ha domandato la riforma della sentenza di primo grado, oltre che delle parti della stessa investite da tale domanda. Quanto alla censura fondata sull'art. 348 bis c.p.c., la stessa è superata dalla stessa fondatezza dell'appello.
Passando al merito il Tribunale osserva in via preliminare che la pretesa di risarcimento danni avanzata nei riguardi del nei termini in cui è stata prospettata (omessa Parte_1 adeguata custodia della pubblica strada luogo dell'evento lesivo) va inquadrata nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c.
Com'è noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Tale responsabilità prescinde, dunque, dall'accertamento del carattere colposo dell'attività
o del comportamento del custode. (cfr. ex multiis, Cass. Civ. SS.UU. n. 20943/2022).
Orbene, affinché la fattispecie di responsabilità oggettiva contemplata dall'art. 2051 c.c. possa trovare applicazione, è sufficiente, ma altresì necessario, che il danneggiato dimostri, secondo il
3 criterio probatorio del “più probabile che non” (Cass., Sez. Un. n. 581/2008), il verificarsi dell'evento dannoso, oltre che la sussistenza del rapporto di causalità tra lo stesso ed il bene in custodia.
Nel caso di specie, l'estrema genericità delle dichiarazioni rese dal teste nel corso dell'istruttoria svoltasi nel primo grado di giudizio incidendo sulla stessa credibilità ed attendibilità delle medesime impedisce di ritenere sufficientemente provata la circostanza che l'evento dannoso, costituito dalla caduta dell'attore in corrispondenza della buca, si sia effettivamente verificato e che sia accaduto con le modalità descritte dall'attore nei propri scritti difensivi.
È d'uopo premettere che la credibilità e l'attendibilità del teste vanno apprezzata dal giudice di merito in base ad elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza delle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti.
In proposito, si osserva che la dinamica cui ha fatto genericamente riferimento l'attore nel proprio atto di citazione (“l'istante, nello scendere le scale, cadeva a terra a causa del dissesto del manto stradale”) non ha trovato precisazione, né completo riscontro, nel contenuto della dichiarazione testimoniale resa da , rilevatasi altrettanto generica e scarsamente circostanziata;
Testimone_1
l'audizione di quest'ultimo, invero, non ha consentito di chiarire il collegamento fattuale tra l'attività di discesa delle scale menzionata dall'attore (cui il teste non ha fatto neppure riferimento) e la caduta di quest'ultimo, asseritamente avvenuta in corrispondenza di una buca posizionata sulla pavimentazione, ad una certa distanza dagli scalini (cfr. produzione fotografica di parte appellata, rappresentante il luogo della caduta).
Il teste ha, poi, riferito che il dissesto in questione era determinato dalla mancanza di cubetti di porfido, pur avendo ripetutamente affermato che lo stesso appariva invisibile in quanto coperto da fogliame, cartacce e muschio;
inoltre, come evidenziato da parte appellante, dalle risultanze fotografiche si evince che la pavimentazione della strada indicata come luogo del sinistro è costituita da mattoncini di colore chiaro e non da cubetti di porfido.
Dai rilievi fotografici presenti in atti, poi, non emerge la presenza di alberi con foglie che avrebbero potuto ricoprire e rendere invisibile la buca.
A minare la credibilità del teste contribuisce la circostanza di aver riferito di non essersi mai reso conto dell'esistenza del dissesto, che dal materiale fotografico appare evidente, pur avendo percorso svariate volte quella strada in quanto ivi residente (“Noi abbiamo percorso altre volte quella strada;
dove non abbiamo notato la presenza della buca”).
In definitiva, la descrizione dello stato dei luoghi operata dal teste risulta complessivamente generica, carente di precisione e completezza ed in parte contraddittoria. Inoltre, nella valutazione
4 dell'attendibilità del dichiarante non può non considerarsi la sua vicinanza alla parte attrice, essendo egli nipote dell'attore . Controparte_1
Si osserva che lo stesso appellato nella comparsa di costituzione in appello non ha messo in evidenza alcun aspetto tale da far ritenere che le censure del relative all'attendibilità delle Pt_1 dichiarazioni testimoniali possano essere superate da una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Sulla scorta di tali considerazioni, deve ritenersi che il Giudice di Pace di Napoli abbia errato nel considerare provato il verificarsi dell'evento dannoso, stante la carenza di credibilità ed attendibilità dell'unica fonte di prova assunta, non potendosi ritenere dimostrata la concreta dinamica e lo stesso verificarsi dell'evento dannoso descritto nell'atto di citazione.
La sentenza appellata deve, pertanto, essere riformata, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento per lesioni avanzata dall'appellato nel giudizio di primo grado. All'accoglimento del primo motivo di appello, inerente all'an debeatur, consegue il necessario assorbimento del secondo motivo di impugnazione relativo all'errata liquidazione del danno risarcibile.
Le spese di questo grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. L'integrale accoglimento dell'appello determina, altresì, la necessità di una diversa regolamentazione della spese rispetto a quella intervenuta all'esito del primo grado di giudizio, con conseguente nuova e separata liquidazione delle stesse, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione” Cass. Sez. 3, 12/04/2018, n. 9064.).
Si applicano i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. tenuto conto dei valori minimi, stante l'esigua complessità delle questioni di diritto affrontate e tenuto conto dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) accoglie l'appello ed in riforma della gravata sentenza n. 35835/2021 emessa dal Giudice di Pace di n data 3.12.2021 rigetta la domanda proposta nel giudizio di primo grado da Pt_1 CP_1 nei confronti del
[...] Parte_1
5 2) condanna al pagamento in favore delle spese del Controparte_1 Parte_1 doppio grado di giudizio che vengono così liquidate: per il primo grado euro 633,00 a titolo di compenso;
ed in euro 174,00 per esborsi ed euro 1.458,00 per compenso in relazione al giudizio d'appello, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%,.
Napoli, 5.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valentina Pennarola, m.o.t. nominata con d.m. 22.10.2024.
6
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 11337/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza dell' 11/02/2025 previa assegnazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c.
TRA in persona del Sindaco quale legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Vincenzo Gioiello, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato, in alla Via Celle n. 2, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello. Pt_1
- APPELLANTE
E
, ( ) nato a [...] giorno 16/08/1970, Controparte_1 CodiceFiscale_1 Pt_1 elettivamente domiciliato in alla via Campi Flegrei n.28, presso lo studio dell'avv. Pt_1
Emiliano Maddaluno, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado.
- APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 35835/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli. dep.ta il 3.12.2021 (r.g. n. 13945/2021), non notificata.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Controparte_1 [...] al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni occorsi in occasione del sinistro Parte_1 per cui è causa.
Allo scopo l'attore deduceva che in data 10/10/2015, alle ore 20.30/21 circa, mentre si trovava in alla via Umberto Saba, all'altezza del civico n. 97, nello scendere le scale, rovinava al suolo Pt_1
a causa del dissesto del manto stradale dovuto alla cattiva manutenzione della suddetta via, onde era presente una buca non visibile e non segnalata;
a seguito della caduta riportava gravi lesioni personali.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto della domanda in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto.
Disposta la comparizione delle parti, ammessa ed espletata prova testimoniale, il Giudice di Pace di
Napoli, con sentenza 35835/2021, accoglieva la domanda attorea motivando che: “L'inchiesta orale ha confermato le circostanze di tempo e di luogo dedotte nell'atto introduttivo del giudizio” e “D'altra parte nulla
è stato dimostrato da parte convenuta a fondamento delle eccezioni formulate e della contestazione della domanda”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il indicando quali motivi di Parte_1 gravame l'errore nella valutazione delle prove assunte e nella liquidazione del danno da parte del
Giudice di primo grado.
In ordine al primo motivo di impugnazione, specificamente, l'appellante contestava la credibilità e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste escusso, evidenziandone gli aspetti di inverosimiglianza;
sosteneva, inoltre, che il comportamento colposo tenuto dal danneggiato in occasione del sinistro integrasse il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e l'evento lesivo, con conseguente esclusione della responsabilità del In via Pt_1 degradata, eccepiva che il suddetto comportamento dell'appellato potesse in ogni caso determinare il concorso colposo di cui all'art. 1227 comma 1 c.c., avendo quanto meno contribuito a cagionare il danno occorso.
2 In ordine al secondo motivo, l'appellante deduceva la mancata allegazione da parte dell'attore in primo grado degli elementi riferibili ai postumi derivanti dal sinistro, che avrebbe dovuto indurre il giudice di Pace a respingere la richiesta di liquidazione del danno da invalidità permanente al pari della voce di danno morale.
Costituitasi in giudizio, concludeva per il rigetto della domanda di appello in Controparte_1 quanto inammissibile, improponibile ed infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, l'appellato eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., per assenza di ragionevole probabilità del suo accoglimento e per difetto di specifica indicazione delle parti della sentenza appellate e dei relativi motivi di gravame. Nel merito, negava la censurabilità del percorso logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure.
Cosi ricostruiti i termini essenziali della vicenda, il Tribunale ritiene che l'appello proposto dal sia oltre che tempestivo ed ammissibile anche fondato nel merito. Parte_1
L'ammissibilità del gravame alla luce dei parametri imposti dall'art. 342 c.p.c. è resa evidente dall'indicazione, presente alla pag. 10 dell'atto di citazione in appello, delle specifiche ragioni per le quali l'appellante ha domandato la riforma della sentenza di primo grado, oltre che delle parti della stessa investite da tale domanda. Quanto alla censura fondata sull'art. 348 bis c.p.c., la stessa è superata dalla stessa fondatezza dell'appello.
Passando al merito il Tribunale osserva in via preliminare che la pretesa di risarcimento danni avanzata nei riguardi del nei termini in cui è stata prospettata (omessa Parte_1 adeguata custodia della pubblica strada luogo dell'evento lesivo) va inquadrata nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c.
Com'è noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Tale responsabilità prescinde, dunque, dall'accertamento del carattere colposo dell'attività
o del comportamento del custode. (cfr. ex multiis, Cass. Civ. SS.UU. n. 20943/2022).
Orbene, affinché la fattispecie di responsabilità oggettiva contemplata dall'art. 2051 c.c. possa trovare applicazione, è sufficiente, ma altresì necessario, che il danneggiato dimostri, secondo il
3 criterio probatorio del “più probabile che non” (Cass., Sez. Un. n. 581/2008), il verificarsi dell'evento dannoso, oltre che la sussistenza del rapporto di causalità tra lo stesso ed il bene in custodia.
Nel caso di specie, l'estrema genericità delle dichiarazioni rese dal teste nel corso dell'istruttoria svoltasi nel primo grado di giudizio incidendo sulla stessa credibilità ed attendibilità delle medesime impedisce di ritenere sufficientemente provata la circostanza che l'evento dannoso, costituito dalla caduta dell'attore in corrispondenza della buca, si sia effettivamente verificato e che sia accaduto con le modalità descritte dall'attore nei propri scritti difensivi.
È d'uopo premettere che la credibilità e l'attendibilità del teste vanno apprezzata dal giudice di merito in base ad elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza delle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti.
In proposito, si osserva che la dinamica cui ha fatto genericamente riferimento l'attore nel proprio atto di citazione (“l'istante, nello scendere le scale, cadeva a terra a causa del dissesto del manto stradale”) non ha trovato precisazione, né completo riscontro, nel contenuto della dichiarazione testimoniale resa da , rilevatasi altrettanto generica e scarsamente circostanziata;
Testimone_1
l'audizione di quest'ultimo, invero, non ha consentito di chiarire il collegamento fattuale tra l'attività di discesa delle scale menzionata dall'attore (cui il teste non ha fatto neppure riferimento) e la caduta di quest'ultimo, asseritamente avvenuta in corrispondenza di una buca posizionata sulla pavimentazione, ad una certa distanza dagli scalini (cfr. produzione fotografica di parte appellata, rappresentante il luogo della caduta).
Il teste ha, poi, riferito che il dissesto in questione era determinato dalla mancanza di cubetti di porfido, pur avendo ripetutamente affermato che lo stesso appariva invisibile in quanto coperto da fogliame, cartacce e muschio;
inoltre, come evidenziato da parte appellante, dalle risultanze fotografiche si evince che la pavimentazione della strada indicata come luogo del sinistro è costituita da mattoncini di colore chiaro e non da cubetti di porfido.
Dai rilievi fotografici presenti in atti, poi, non emerge la presenza di alberi con foglie che avrebbero potuto ricoprire e rendere invisibile la buca.
A minare la credibilità del teste contribuisce la circostanza di aver riferito di non essersi mai reso conto dell'esistenza del dissesto, che dal materiale fotografico appare evidente, pur avendo percorso svariate volte quella strada in quanto ivi residente (“Noi abbiamo percorso altre volte quella strada;
dove non abbiamo notato la presenza della buca”).
In definitiva, la descrizione dello stato dei luoghi operata dal teste risulta complessivamente generica, carente di precisione e completezza ed in parte contraddittoria. Inoltre, nella valutazione
4 dell'attendibilità del dichiarante non può non considerarsi la sua vicinanza alla parte attrice, essendo egli nipote dell'attore . Controparte_1
Si osserva che lo stesso appellato nella comparsa di costituzione in appello non ha messo in evidenza alcun aspetto tale da far ritenere che le censure del relative all'attendibilità delle Pt_1 dichiarazioni testimoniali possano essere superate da una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Sulla scorta di tali considerazioni, deve ritenersi che il Giudice di Pace di Napoli abbia errato nel considerare provato il verificarsi dell'evento dannoso, stante la carenza di credibilità ed attendibilità dell'unica fonte di prova assunta, non potendosi ritenere dimostrata la concreta dinamica e lo stesso verificarsi dell'evento dannoso descritto nell'atto di citazione.
La sentenza appellata deve, pertanto, essere riformata, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento per lesioni avanzata dall'appellato nel giudizio di primo grado. All'accoglimento del primo motivo di appello, inerente all'an debeatur, consegue il necessario assorbimento del secondo motivo di impugnazione relativo all'errata liquidazione del danno risarcibile.
Le spese di questo grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. L'integrale accoglimento dell'appello determina, altresì, la necessità di una diversa regolamentazione della spese rispetto a quella intervenuta all'esito del primo grado di giudizio, con conseguente nuova e separata liquidazione delle stesse, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione” Cass. Sez. 3, 12/04/2018, n. 9064.).
Si applicano i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. tenuto conto dei valori minimi, stante l'esigua complessità delle questioni di diritto affrontate e tenuto conto dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) accoglie l'appello ed in riforma della gravata sentenza n. 35835/2021 emessa dal Giudice di Pace di n data 3.12.2021 rigetta la domanda proposta nel giudizio di primo grado da Pt_1 CP_1 nei confronti del
[...] Parte_1
5 2) condanna al pagamento in favore delle spese del Controparte_1 Parte_1 doppio grado di giudizio che vengono così liquidate: per il primo grado euro 633,00 a titolo di compenso;
ed in euro 174,00 per esborsi ed euro 1.458,00 per compenso in relazione al giudizio d'appello, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%,.
Napoli, 5.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valentina Pennarola, m.o.t. nominata con d.m. 22.10.2024.
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