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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/10/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 697/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott. Michele Basta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 697/2025 promossa da:
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Vicoforte (CN), via Don Luca Lobera 1, elettivamente domiciliata in Mondovì, Via Matteotti, 5, presso lo studio dell'avv. Paolo Adriano (c.f. , C.F._2 pec: ), che la rappresenta e difende, Email_1
PARTE RICORRENTE Contro
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Mondovì (CN), via Monviso 11
CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cuneo,
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“voglia
- dichiarare l'interdizione della sig.ra , c.f. , nata CP_1 C.F._3
a Milano il 05/01/1940, residente in [...]
1 - nominare quale tutore provvisorio, ex art 405 c.c., della sig.ra , il sig. CP_1
, come sopra generalizzato (cfr. doc. 6), affinché, senza ritardo, CP_2
provveda, in nome e per conto del medesimo:
- alla gestione delle pratiche pendenti, alla riscossione ed all'amministrazione di eventuali fonti di reddito, al fine di procedere al compimento delle attività necessarie al pagamento di tutto quanto necessario a titolo di rette, spese, imposte ed altro, con espressa autorizzazione ad operare sui conti correnti e/o alla gestione dei titoli depositati intestati all'amministrando;
- alla presentazione di istanze a uffici postali, banche e uffici pubblici in genere onde richiedere assistenza anche sanitaria ed eventuali sussidi ai quali l'esponente possa aver titolo;
- a tutte le attività idonee a tutela della persona e del patrimonio della sig.ra CP_1
,
[...]
nonché voglia nominare quale tutore della sig.ra , il sig. , CP_1 CP_2
come sopra generalizzato, affinché – nel mero interesse della sig.ra - CP_1
possa provvedere, in nome e per conto della stessa al compimento di tutte le pratiche fiscali, previdenziali e sanitarie – anche non ricomprese nelle istanze precedenti.
Con il favore delle spese legali in caso di opposizione.”.
Per il Pubblico Ministero intervenuto:
“visto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.3.2025 , figlia della sig.ra , c.f. Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Monviso 11, assumendo che questa fosse in condizioni di infermità fisica e mentale tali da renderlo totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, ha chiesto al
Tribunale di dichiararne l'interdizione.
Instaurato il contraddittorio, la parte convenuta non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 5.6.2025 avanti il GOT delegato dott. Lorenzo Labate, si procedeva all'esame di . CP_1
Indi, il 16.9.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2 Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, si impone l'accoglimento della domanda di interdizione proposta nei confronti di CP_1
La documentazione prodotta dalla parte ricorrente attesta infatti che è CP_1 affetta da “un disturbo neurocognitivo maggiore di grado moderato-severo su base neurodegenerativa, possibile spettro Alzheimer” e conseguente valutazione di
“invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana” (cfr. doc.4 fasc. ricorrente).
Il quadro emerso dai documenti richiamati appare totalmente confermato dall'esito dell'esame esperito in udienza che è risultato sfavorevole all'interdicenda (cfr. verbale esame dell'interdicenda del 5.6.2025: “Il Giudice chiede all'interdicenda come si chiami e la stessa non risponde;
le persone presenti a richiesta del Giudice, formulano la medesima domanda e la sig.ra dice: “Forse ”. Il Giudice CP_1 CP_1 chiede all'interdicenda se riesca a sentirlo ma la stessa non risponde. Il Giudice chiede alla interdicenda se ha dei figli la stessa risponde: “ ” poi dice Per_1
“Adesso non ne ho”. Il Giudice dà atto che l'interdicenda quando risponde alle domande e, a volte anche in via autonoma, pronuncia parole che non hanno attinenza con la frase pronunciata. Il Giudice chiede all'interdicenda che giorno della settimana sia quello odierno e la stessa risponde: “Dovrei togliere”, poi guarda qualcuno e dice “adesso arriva la figlia” e poi aggiunge “adesso arriva il postino con le bistecche”. giudice chiede all'interdicenda se abbia lavorato in passato e la stessa risponde: Quello sì, poi le viene ripetuta la domanda per il tramite della sig.ra
e la sig.ra dice: Adesso basta. Pt_2 CP_1
Il Giudice, sempre tramite la sig.ra chiede all'intedicenda dove è nata e la Pt_2
Sig.ra risponde “a Milano”, le viene chiesto quando e la stessa risponde: “ero CP_1 proprio in pace, per me è uguale all'olio”.
Il Giudice dà atto che la interdicenda non è in grado di rispondere ad alcuna domanda ed il quado cognitivo emerso appare coerente con la patologia diagnosticata come in atti e con quanto riferito dalla ricorrente all'udienza di ieri.”.
Le evidenziate risultanze non lasciano adito a dubbi interpretativi e consentono di affermare che allo stato evidenzia una infermità psico-fisica tale da CP_1
3 comportare una effettiva totale riduzione della capacità di provvedere ai propri interessi e pertanto necessita di protezione giuridica.
Deve inoltre ritenersi che la forma di tutela massima sia quella maggiormente conforme alle esigenze ed alle condizioni di , atteso, da un lato, che la CP_1
condizione psicopatologica di cui è affetta la pone in condizione di grave debolezza psichica con possibilità di circonvenzione, dall'altro, che il quadro psicopatologico comporta l'insufficienza della misura dell'amministrazione di sostegno essendo impensabile di poter ottenere dall'interessato una qualsivoglia forma di collaborazione.
La nomina del tutore compete al Giudice Tutelare.
Nulla per le spese, stante la mancata opposizione da parte della convenuta, rimasta contumace nel presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, respinta ogni diversa istanza, in contumacia della parte convenuta,
dichiara l'interdizione di , c.f. , nata a [...] il CP_1 C.F._3
05/01/1940, residente in [...];
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di nascita di;
CP_1
manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente sentenza sull'apposito registro, per la comunicazione alla parte ricorrente e all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Milano, nonché per ogni altro adempimento di rito;
nulla per le spese.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di consiglio del 18.9.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Michele Basta
Il Presidente
4 Dott.ssa Roberta Bonaudi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott. Michele Basta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 697/2025 promossa da:
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Vicoforte (CN), via Don Luca Lobera 1, elettivamente domiciliata in Mondovì, Via Matteotti, 5, presso lo studio dell'avv. Paolo Adriano (c.f. , C.F._2 pec: ), che la rappresenta e difende, Email_1
PARTE RICORRENTE Contro
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Mondovì (CN), via Monviso 11
CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cuneo,
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“voglia
- dichiarare l'interdizione della sig.ra , c.f. , nata CP_1 C.F._3
a Milano il 05/01/1940, residente in [...]
1 - nominare quale tutore provvisorio, ex art 405 c.c., della sig.ra , il sig. CP_1
, come sopra generalizzato (cfr. doc. 6), affinché, senza ritardo, CP_2
provveda, in nome e per conto del medesimo:
- alla gestione delle pratiche pendenti, alla riscossione ed all'amministrazione di eventuali fonti di reddito, al fine di procedere al compimento delle attività necessarie al pagamento di tutto quanto necessario a titolo di rette, spese, imposte ed altro, con espressa autorizzazione ad operare sui conti correnti e/o alla gestione dei titoli depositati intestati all'amministrando;
- alla presentazione di istanze a uffici postali, banche e uffici pubblici in genere onde richiedere assistenza anche sanitaria ed eventuali sussidi ai quali l'esponente possa aver titolo;
- a tutte le attività idonee a tutela della persona e del patrimonio della sig.ra CP_1
,
[...]
nonché voglia nominare quale tutore della sig.ra , il sig. , CP_1 CP_2
come sopra generalizzato, affinché – nel mero interesse della sig.ra - CP_1
possa provvedere, in nome e per conto della stessa al compimento di tutte le pratiche fiscali, previdenziali e sanitarie – anche non ricomprese nelle istanze precedenti.
Con il favore delle spese legali in caso di opposizione.”.
Per il Pubblico Ministero intervenuto:
“visto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.3.2025 , figlia della sig.ra , c.f. Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Monviso 11, assumendo che questa fosse in condizioni di infermità fisica e mentale tali da renderlo totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, ha chiesto al
Tribunale di dichiararne l'interdizione.
Instaurato il contraddittorio, la parte convenuta non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 5.6.2025 avanti il GOT delegato dott. Lorenzo Labate, si procedeva all'esame di . CP_1
Indi, il 16.9.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2 Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, si impone l'accoglimento della domanda di interdizione proposta nei confronti di CP_1
La documentazione prodotta dalla parte ricorrente attesta infatti che è CP_1 affetta da “un disturbo neurocognitivo maggiore di grado moderato-severo su base neurodegenerativa, possibile spettro Alzheimer” e conseguente valutazione di
“invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana” (cfr. doc.4 fasc. ricorrente).
Il quadro emerso dai documenti richiamati appare totalmente confermato dall'esito dell'esame esperito in udienza che è risultato sfavorevole all'interdicenda (cfr. verbale esame dell'interdicenda del 5.6.2025: “Il Giudice chiede all'interdicenda come si chiami e la stessa non risponde;
le persone presenti a richiesta del Giudice, formulano la medesima domanda e la sig.ra dice: “Forse ”. Il Giudice CP_1 CP_1 chiede all'interdicenda se riesca a sentirlo ma la stessa non risponde. Il Giudice chiede alla interdicenda se ha dei figli la stessa risponde: “ ” poi dice Per_1
“Adesso non ne ho”. Il Giudice dà atto che l'interdicenda quando risponde alle domande e, a volte anche in via autonoma, pronuncia parole che non hanno attinenza con la frase pronunciata. Il Giudice chiede all'interdicenda che giorno della settimana sia quello odierno e la stessa risponde: “Dovrei togliere”, poi guarda qualcuno e dice “adesso arriva la figlia” e poi aggiunge “adesso arriva il postino con le bistecche”. giudice chiede all'interdicenda se abbia lavorato in passato e la stessa risponde: Quello sì, poi le viene ripetuta la domanda per il tramite della sig.ra
e la sig.ra dice: Adesso basta. Pt_2 CP_1
Il Giudice, sempre tramite la sig.ra chiede all'intedicenda dove è nata e la Pt_2
Sig.ra risponde “a Milano”, le viene chiesto quando e la stessa risponde: “ero CP_1 proprio in pace, per me è uguale all'olio”.
Il Giudice dà atto che la interdicenda non è in grado di rispondere ad alcuna domanda ed il quado cognitivo emerso appare coerente con la patologia diagnosticata come in atti e con quanto riferito dalla ricorrente all'udienza di ieri.”.
Le evidenziate risultanze non lasciano adito a dubbi interpretativi e consentono di affermare che allo stato evidenzia una infermità psico-fisica tale da CP_1
3 comportare una effettiva totale riduzione della capacità di provvedere ai propri interessi e pertanto necessita di protezione giuridica.
Deve inoltre ritenersi che la forma di tutela massima sia quella maggiormente conforme alle esigenze ed alle condizioni di , atteso, da un lato, che la CP_1
condizione psicopatologica di cui è affetta la pone in condizione di grave debolezza psichica con possibilità di circonvenzione, dall'altro, che il quadro psicopatologico comporta l'insufficienza della misura dell'amministrazione di sostegno essendo impensabile di poter ottenere dall'interessato una qualsivoglia forma di collaborazione.
La nomina del tutore compete al Giudice Tutelare.
Nulla per le spese, stante la mancata opposizione da parte della convenuta, rimasta contumace nel presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, respinta ogni diversa istanza, in contumacia della parte convenuta,
dichiara l'interdizione di , c.f. , nata a [...] il CP_1 C.F._3
05/01/1940, residente in [...];
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di nascita di;
CP_1
manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente sentenza sull'apposito registro, per la comunicazione alla parte ricorrente e all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Milano, nonché per ogni altro adempimento di rito;
nulla per le spese.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di consiglio del 18.9.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Michele Basta
Il Presidente
4 Dott.ssa Roberta Bonaudi
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