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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 15511 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 instaurato dai ricorrenti:
nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PELLEGRINI FRANCESCA giusta procura speciale in atti;
E
, nato a [...] il [...], con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. CAIAZZO SALVATORE giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso congiunto depositato in data 6/12/2024 con cui e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
all'intestato Tribunale di voler modificare le statuizioni di cui al decreto del
Tribunale di Roma n. 7563 del 20/6/2022 afferente l'affidamento e il mantenimento dei figli minori (6/10/2017) e (11/9/2019) alle Per_1 Per_2
condizioni di seguito indicate:
“1. I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'immobile sito in Roma, via Antonio Tempesta 254. I genitori assumeranno insieme tutte le decisioni riguardanti i figli occupandosi fattivamente della loro educazione ed istruzione. Eserciteranno dunque la responsabilità genitoriale disgiuntamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute delle minori dovranno invece essere assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale, e delle aspirazioni degli stessi.
2. Il Sig. terrà i figli il martedì e il giovedì di tutte le settimane CP_1
con rientro tra le 21 e le 21:30 dopo aver cenato con i bambini e, in alternanza settimanale con la madre, dal venerdì alla domenica (con pernotto venerdì e sabato) e con rientro la domenica sera tra le 21 e le 21:30 dopo aver cenato con i bambini. Resta inteso che, se i bambini chiedono di poter dormire con il padre, il martedì o la domenica, i genitori si accorderanno in tal senso;
pertanto, provvederà il padre ad accompagnarli a scuola all'indomani dove poi andrà la madre a riprenderli all'uscita. Per le vacanze natalizie i genitori si alterneranno negli anni le sole giornate del 24, 25, 31
dicembre, 1° ed il 6 gennaio, in modo tale che i figli possano trascorrere con 3
un genitore la Vigilia di Natale, il 31 dicembre e il 06 gennaio e con l'altro il 25 dicembre e il 1° gennaio. Per le vacanze pasquali varrà lo stesso principio di alternanza per quanto riguarda i giorni di Pasqua e Pasquetta.
È comunque facoltà dei genitori concordare una diversa turnazione. Resta
inteso che durante il periodo di interruzione scolastica il padre prenderà i figli anziché all'uscita di scuola, nel corso della mattinata. Durante le vacanze estive, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con i figli almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà
essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. I genitori trascorreranno con i figli altresì -
ad anni alterni - le festività annuali come da calendario, civili e religiose. I
figli staranno con il padre nel giorno del suo compleanno e per la Festa del
Papà; con la madre nel giorno del suo compleanno e per la Festa della
Mamma.
3. Il Sig. continuerà a corrispondere mensilmente, a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di
€ 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00), ossia € 275,00 per ciascun figlio.
Detta somma si intende comprensiva del 50% dell'assegno unico di spettanza del sig. ove percepito dalla sig.ra A tal proposito il CP_1 Pt_1
sig. rinuncia sin da ora a percepire l'assegno unico di sua CP_1
spettanza a favore della sig.ra che pertanto lo percepirà nella misura Pt_1
del 100% ed entrambe le parti si danno reciprocamente atto di aver presentato domanda per accedere al sostegno familiare. L'importo del contributo al mantenimento dei figli dovrà essere corrisposto in unica 4
soluzione presso il domicilio della madre entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese solare e sarà rivalutato di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT.
4. Ciascun genitore provvederà, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie per i figli, a titolo esemplificativo e non esaustivo mediche - sanitarie, sportive, scolastiche, di natura ludica –
parascolastica e obbligatorie, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di
Roma con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, che le parti dichiarano di aver letto ed accettato e da intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto. In ordine alle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, questi ultimi precisano che il genitore che non accordi sulla spesa straordinaria debba ben motivare il rifiuto, non bastando il mero diniego, e che l'omesso riscontro alle richieste dell'altro genitore relative a spese straordinarie avanzate anche a mezzo e-mail, trascorso il termine di dieci giorni, sia da considerarsi come assenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie e che ha esibito idonea documentazione è dovuto entro 15 giorni dalla richiesta di rimborso, salva eventuale compensazione che i genitori potranno comunque effettuare.
5. Spese e compensi compensate”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
5
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 15511/2024
R.G.V.G., dispone la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale
di Roma n. 7563/2022 nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione,
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/12/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi