TRIB
Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2024, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
N. 5267/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
10/05/2024 da
1) Parte_1
Nato il 10/01/1969 a MONTERONI DI LECCE (LE) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N.240 20031 CESATE ITALIA con l'Avv. PIURI MANUELA CARLA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Parte_2
Nata il 09/01/1972 a RHO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.4 20017 RHO ITALIA con l'Avv. TREVISIOL ROBERTA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore con i seguenti figli: nato il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 10/05/2024, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del
Tribunale di Milano n. 8901/2019 pubblicata in data 7/09/2018; in particolare, dando atto della sopraggiunta indipendenza economica del figlio, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte come di seguito riportate: - dichiarare la cessazione in capo al Sig. dell'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
economico a favore del figlio , figlio ultra maggiorenne e indipendente economicamente, a Persona_2
partire dal mese di maggio 2024;
− spese legali compensate
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Controparte_1 Parte_2 delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 8901/2019 pubblicata in data
7/09/2018:
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 18/06/2024
Il Giudice rel. est
Dott.ssa Fulvia De Luca Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
10/05/2024 da
1) Parte_1
Nato il 10/01/1969 a MONTERONI DI LECCE (LE) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N.240 20031 CESATE ITALIA con l'Avv. PIURI MANUELA CARLA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Parte_2
Nata il 09/01/1972 a RHO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.4 20017 RHO ITALIA con l'Avv. TREVISIOL ROBERTA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore con i seguenti figli: nato il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 10/05/2024, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del
Tribunale di Milano n. 8901/2019 pubblicata in data 7/09/2018; in particolare, dando atto della sopraggiunta indipendenza economica del figlio, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte come di seguito riportate: - dichiarare la cessazione in capo al Sig. dell'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
economico a favore del figlio , figlio ultra maggiorenne e indipendente economicamente, a Persona_2
partire dal mese di maggio 2024;
− spese legali compensate
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Controparte_1 Parte_2 delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 8901/2019 pubblicata in data
7/09/2018:
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 18/06/2024
Il Giudice rel. est
Dott.ssa Fulvia De Luca Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni