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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/07/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 407/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 20.05.2025, vertente
TRA
(già già Parte_1 Parte_2 Parte_2
in persona del Procuratore dott. , rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] Parte_3
Paolo Bonalume con studio in Milano Corso Magenta n. 84, in forza di procura allegata all'atto introduttivo di primo grado.
APPELLANTE
E in persona del direttore Controparte_1 generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , Corto CP_1
Trento e Trieste n. 97 presso e nello studio dell'avv. Quirino Ciccocioppo il quale la rappresenta e difende in forza di procura del 2.09.2021 allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 576/2023 del Tribunale di
Lanciano, pubblicata il 17/10/2023 – Cessione dei crediti.
Conclusioni delle parti Per l' appellante:
“Voglia la Corte d'Appello dell'Aquila, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 576/23 pubblicata dal Tribunale di Chieti il 17.10.23 nel giudizio
RG 842/21 tra – nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
– e e
[...] Controparte_2 non notificata, limitatamente alla pronuncia con la quale il Tribunale ha dichiarato “la intervenuta estinzione dell'azione relativa ai summenzionati crediti”, ossia in relazione ai crediti per complessivi € 1.333.146,37 per sorte capitale oltre ai relativi interessi e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 portati dalle seguenti fatture emesso da CP_3 nn. 1/2 , 2/2 , 4/2 , 5/2 e 177/2 e 168/2, quanto a quest'ultima ad eccezione dell'importo di
€ 916,82, per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente atto.”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di L'Aquila, sezione Civile, disattesa ogni istanza contraria:
IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'atto di citazione in appello inammissibile per la carenza di legittimazione attiva della C.F. , in quanto non ha Controparte_4 P.IVA_1 interesse ad agire poiché i crediti oggetto di appello sono stati retrocessi alla società
CP_3
IN VIA PRINCIPALE dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'atto di citazione in appello avverso la sentenza parziale n. 576/2023 del Tribunale di Chieti, sezione civile, R.G.
842/2021, Giudice dott. Gianluca FALCO, perché il motivo d'appello è pretestuoso, illogico
e infondato;
Con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio e richiesta di condanna della l pagamento del doppio del contributo unificato in quanto a parere Parte_1 dell'appellata alla causa in corso si applica la disciplina dell'art. 13 comma 1 -quater del
DPR 115/2002.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza non definitiva –resa nel corso del giudizio di primo grado n.
842/2021 promosso da contro Parte_1 Controparte_5
(onde sentirla condannare al pagamento dei crediti, come quantificati, di cui
[...] era divenuta cessionaria e relativi a diciassette società che avevano eseguito prestazioni di Parte fornitura e servizi in favore della citata in via principale a titolo contrattuale e in via subordinata come indennizzo ex art. 2041 c.c., con vittoria di spese di lite), giudizio Parte dell'ambito del quale la convenuta si era costituita sollevando una serie di eccezioni (quali la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, il difetto di prova dei crediti, l'invalidità delle cessioni di credito operate in favore dell'attrice, la mancanza di notifica della cessione dei crediti, la non debenza dei chiesti interessi di mora e anatocistici, l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi alle fatture emesse dalle cedenti e la errata quantificazione dei crediti vantati) eccezioni di cui aveva chiesto l'accoglimento, oltre al rigetto, nel merito, della domanda attrice- il Tribunale di Chieti così statuiva: “DICHIARA la inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. DICHIARA l'inammissibilità, per tardività, della istanza della convenuta di chiamata in causa del terzo. DICHIARA per effetto della sopravvenuta adesione di parte attrice alla eccezione della convenuta di incompetenza territoriale del
Tribunale adito - in relazione alla domanda relativa al pagamento dei crediti ceduti alla prima dalla - la sussistenza della competenza territoriale dei Tribunali di L'Aquila e CP_6 di Pescara, rispettivamente per le fatture della predetta società, relative alle prestazioni dell'annualità 2019 e per le fatture della medesima, relative alle prestazioni di assistenza
Covid 19. DICHIARA la intervenuta rinuncia di parte attrice alla domanda di pagamento dei crediti azionati per sorte capitale per complessivi €. 1.333.146,37 – e relativi interessi e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 – portati dalle seguenti fatture: nn. 1/2, 2/2, 4/2,
5/2, 177/2 e 168/e, quanto a quest'ultima, ad eccezione dell'importo di €. 916,82. DICHIARA la intervenuta estinzione dell'azione relativa ai summenzionati crediti. RIMETTE la causa in istruttoria per l'espletamento di una CTU contabile, per le causali di cui in motivazione.
Spese al definitivo.”
1.1 Il Tribunale in primo luogo dichiarava l'inammissibilità, per tardività, sia della eccezione della convenuta di prescrizione dei diritti di credito rivendicati dalla controparte (trattandosi di eccezione in senso stretto), sia dell'istanza della stessa di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, essendosi costituita tale parte oltre il termine ex lege previsto, richiamando all'uopo la diversa disciplina prevista per il rinvio della prima udienza operato d'ufficio dalla Cancelleria ovvero dal Giudice Istruttore.
1.2 Il Tribunale rilevava altresì che parte attrice, in sede di comparsa conclusionale, aveva dichiarato di rimettersi alla decisione del Tribunale in ordine alla dedotta incompetenza territoriale e comunque, dichiarava – con esclusivo riferimento al giudizio – di aderire a tale eccezione ex adverso formulata, mentre la convenuta, nella medesima sede, aveva insistito per il suo accoglimento per ritenuta competenza territoriale dei Tribunali di L'Aquila e
Pescara: con la conseguenza che l'adesione di parte attrice a tale eccezione, in quanto avvenuta prima della decisione, era vincolante per il Giudice. 1.4 Inoltre, il Tribunale sottolineava come la , in sede di udienza di precisazione Pt_1 delle conclusioni e nella successiva comparsa conclusionale, aveva dichiarato di avere, nelle more del giudizio, retrocesso alla RI cedente i crediti azionati per sorte CP_3 capitale per complessivi €. 1.333.146,37, oltre interessi, portati dalle fatture da essa indicate, per cui era venuta meno la sua legittimazione al pagamento di tali crediti e in relazione ad essi aveva chiesto al Tribunale di non pronunciarsi.
Riteneva pertanto il giudice di prime cure che tale deduzione processuale valeva come rinuncia della parte attrice alla domanda di pagamento dei predetti crediti, evidenziando all'uopo la differenza tra la rinuncia alla domanda e la rinuncia agli atti esecutivi.
1.5 Nel merito, alla luce delle residue pretese patrimoniali della , come CP_7 perimetrate nell'udienza di precisazione delle conclusioni in virtù della retrocessione dei crediti alla RI , il Tribunale riteneva imprescindibile la nomina di un CTU CP_3 contabile al fine di rideterminare gli importi, anche a titolo di interessi, eventualmente maturati in favore dell'attrice, rimettendo a tal fine la causa in istruttoria.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello “in via cautelativa” la Parte_1 chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza limitatamente alla pronuncia con la quale il
Tribunale di Chieti ha dichiarato “la intervenuta estinzione dell'azione relativa ai summenzionati crediti”, ossia quelli oggetto della retrocessione alla RI , sulla CP_3 base di un'unica doglianza.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata Controparte_8 chiedendo il rigetto del gravame.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del giorno 1.10.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il Collegio ha rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 20.05.2025, concedendo i termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto a precisare le conclusioni e a depositare gli scritti conclusionali nei termini prescritti.
Come detto, anche l'udienza del 20.05.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
22.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L'appello non è meritevole di accoglimento.
5.1. Con l'unico motivo di gravame parte appellante sostiene che, sebbene ritenga che il giudice con la pronuncia impugnata abbia inteso dire che l'unico soggetto legittimato al pagamento dei crediti sia per avere l'attrice riceduto i crediti a CP_3 CP_3
e per non essere parte del giudizio, tuttavia in via prudenziale è necessario CP_3
Parte proporre appello per denunciare che: - non ha rinunciato all'azione ma esclusivamente agli atti del giudizio, pur confermando di non essere più titolare dei crediti;
- non vi è stata Parte alcuna rinuncia all'azione, in considerazione del fatto che si è limitata a dichiarare di non essere più titolare dei crediti e dato atto di proseguire il giudizio in relazione agli ulteriori crediti oggetto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
- quale soggetto CP_3
Parte titolare dei crediti, rimane naturalmente legittimato ad agire nei confronti della al fine di ottenere il pagamento dei medesimi crediti, mediante un nuovo giudizio.
5.2. Rileva il Collegio che, come evincibile dal provvedimento impugnato, il Tribunale di
Chieti, alla luce di quanto dichiarato dalla stessa in sede di precisazione delle Pt_1 conclusioni e successiva comparsa conclusionale con riferimento alla retrocessione dei crediti ivi specificati alla RI cedente , ha rilevato la intervenuta rinuncia di CP_3 parte attrice alla domanda di pagamento di tali crediti e, per l'effetto, ha dichiarato l'intervenuta estinzione dell'azione relativa agli stessi. Parte 5.3. Nella specie, dunque, non ha rinunciato all'azione, ma ha rinunciato alla domanda di pagamento dei crediti de quo, cui è conseguita l'estinzione dell'azione con riferimento a tale domanda.
5.4. Si tratta di fattispecie di diversa portata, con riferimento alle quali la stessa Suprema
Corte è intervenuta per chiarirne il significato con particolare riguardo alle locuzioni di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda (Cass. 7883/2023) affermando che “Se le prime tre espressioni hanno, peraltro, un significato tendenzialmente univoco – essendo la rinuncia agli atti disciplinata dal diritto positivo nell'art. 306 c.p.c., la rinuncia all'azione da tempo conosciuta nella prassi giudiziale, tutte le volte che la parte ritenga, con effetto preclusivo per il futuro, di non proseguire nell'azione, avendola riconosciuta come infondata
e, dunque, consistendo in un negozio di diritto sostanziale ad effetti abdicativi posto in essere in forme processuali, laddove la rinuncia al diritto è atto abdicativo rispetto ad una posizione soggettiva già presente nel proprio patrimonio e non sub iudice – l'espressione rinuncia alla domanda viene a volte utilizzata nel suo significato proprio di rinuncia ad uno
o più capi della domanda (o alla loro estensione: Corte di Cassazione - ad esempio, nella domanda risarcitoria non si insiste più per alcune voci), riducendo l'oggetto del giudizio ed il thema decidendum, ed a volte, invece, impropriamente intesa come sinonimo di rinuncia all'azione ad effetti abdicativi.” Ma la rinuncia ad una domanda, o a suoi singoli capi, come ha precisato la Suprema Corte, costituisce l'espressione della facoltà della parte ed autonomamente del difensore, nell'esercizio del suo munus tecnico, di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, onde si inquadra nell'ambito della previsione dell'art. 183 c.p.c.
e non produce affatto gli effetti abdicativi détti, limitandosi ad esprimere una strategia processuale, senza disporre del diritto.
Peraltro, come recentemente statuito dalle SSUU della Suprema Corte (Sent. n. 3453 del
7.2.2024) tale rinuncia (alla domanda o ai suoi singoli capi) può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti, essendo ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica. (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737)
Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni.
Nel caso di specie, parte appellante in sede di precisazione delle conclusioni e nella successiva comparsa conclusionale ha dichiarato di avere “- nelle more del giudizio - retrocesso alla RI cedente i crediti azionati per sorte capitale per complessivi CP_3
€. 1.333.146,37 – e relativi interessi e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 - portati dalle seguenti fatture: nn. 1/2, 2/2, 4/2, 5/2, 177/2 e 168/2, quanto a quest'ultima ad eccezione dell'importo di €. 916,82” deducendo pertanto che “a fronte di tale retrocessione Parte è, dunque, venuta meno la legittimazione di al pagamento di tali crediti, di conseguenza, in relazione a tali crediti il Tribunale non dovrà pronunciarsi, proprio in quanto Parte non è il soggetto legittimato a richiederne il pagamento e contraddirvi”.
Dunque, parte appellante ha rinunciato alla domanda di pagamento dei crediti nel senso sopra specificato, e la conseguenza a tale rinuncia è quella correttamente individuata dal
Tribunale di Chieti, e cioè l'estinzione dell'azione ad essa riferita (cfr. Cass. Civ. Sez. III
Sent. n. 33761 del 19.12.2019; Cass. Sent. 23749 del 12.10.2011), senza tuttavia effetto preclusivo della futura proposizione dell'azione da parte del soggetto titolare del relativo diritto. L'appello, pertanto, va integralmente rigettato.
6. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione delle cause di valore indeterminabile – complessità bassa, e con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione.
7. Consegue inoltre, trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 6.946,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3.06.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 407/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 20.05.2025, vertente
TRA
(già già Parte_1 Parte_2 Parte_2
in persona del Procuratore dott. , rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] Parte_3
Paolo Bonalume con studio in Milano Corso Magenta n. 84, in forza di procura allegata all'atto introduttivo di primo grado.
APPELLANTE
E in persona del direttore Controparte_1 generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , Corto CP_1
Trento e Trieste n. 97 presso e nello studio dell'avv. Quirino Ciccocioppo il quale la rappresenta e difende in forza di procura del 2.09.2021 allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 576/2023 del Tribunale di
Lanciano, pubblicata il 17/10/2023 – Cessione dei crediti.
Conclusioni delle parti Per l' appellante:
“Voglia la Corte d'Appello dell'Aquila, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 576/23 pubblicata dal Tribunale di Chieti il 17.10.23 nel giudizio
RG 842/21 tra – nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
– e e
[...] Controparte_2 non notificata, limitatamente alla pronuncia con la quale il Tribunale ha dichiarato “la intervenuta estinzione dell'azione relativa ai summenzionati crediti”, ossia in relazione ai crediti per complessivi € 1.333.146,37 per sorte capitale oltre ai relativi interessi e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 portati dalle seguenti fatture emesso da CP_3 nn. 1/2 , 2/2 , 4/2 , 5/2 e 177/2 e 168/2, quanto a quest'ultima ad eccezione dell'importo di
€ 916,82, per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente atto.”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di L'Aquila, sezione Civile, disattesa ogni istanza contraria:
IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'atto di citazione in appello inammissibile per la carenza di legittimazione attiva della C.F. , in quanto non ha Controparte_4 P.IVA_1 interesse ad agire poiché i crediti oggetto di appello sono stati retrocessi alla società
CP_3
IN VIA PRINCIPALE dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'atto di citazione in appello avverso la sentenza parziale n. 576/2023 del Tribunale di Chieti, sezione civile, R.G.
842/2021, Giudice dott. Gianluca FALCO, perché il motivo d'appello è pretestuoso, illogico
e infondato;
Con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio e richiesta di condanna della l pagamento del doppio del contributo unificato in quanto a parere Parte_1 dell'appellata alla causa in corso si applica la disciplina dell'art. 13 comma 1 -quater del
DPR 115/2002.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza non definitiva –resa nel corso del giudizio di primo grado n.
842/2021 promosso da contro Parte_1 Controparte_5
(onde sentirla condannare al pagamento dei crediti, come quantificati, di cui
[...] era divenuta cessionaria e relativi a diciassette società che avevano eseguito prestazioni di Parte fornitura e servizi in favore della citata in via principale a titolo contrattuale e in via subordinata come indennizzo ex art. 2041 c.c., con vittoria di spese di lite), giudizio Parte dell'ambito del quale la convenuta si era costituita sollevando una serie di eccezioni (quali la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, il difetto di prova dei crediti, l'invalidità delle cessioni di credito operate in favore dell'attrice, la mancanza di notifica della cessione dei crediti, la non debenza dei chiesti interessi di mora e anatocistici, l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi alle fatture emesse dalle cedenti e la errata quantificazione dei crediti vantati) eccezioni di cui aveva chiesto l'accoglimento, oltre al rigetto, nel merito, della domanda attrice- il Tribunale di Chieti così statuiva: “DICHIARA la inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. DICHIARA l'inammissibilità, per tardività, della istanza della convenuta di chiamata in causa del terzo. DICHIARA per effetto della sopravvenuta adesione di parte attrice alla eccezione della convenuta di incompetenza territoriale del
Tribunale adito - in relazione alla domanda relativa al pagamento dei crediti ceduti alla prima dalla - la sussistenza della competenza territoriale dei Tribunali di L'Aquila e CP_6 di Pescara, rispettivamente per le fatture della predetta società, relative alle prestazioni dell'annualità 2019 e per le fatture della medesima, relative alle prestazioni di assistenza
Covid 19. DICHIARA la intervenuta rinuncia di parte attrice alla domanda di pagamento dei crediti azionati per sorte capitale per complessivi €. 1.333.146,37 – e relativi interessi e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 – portati dalle seguenti fatture: nn. 1/2, 2/2, 4/2,
5/2, 177/2 e 168/e, quanto a quest'ultima, ad eccezione dell'importo di €. 916,82. DICHIARA la intervenuta estinzione dell'azione relativa ai summenzionati crediti. RIMETTE la causa in istruttoria per l'espletamento di una CTU contabile, per le causali di cui in motivazione.
Spese al definitivo.”
1.1 Il Tribunale in primo luogo dichiarava l'inammissibilità, per tardività, sia della eccezione della convenuta di prescrizione dei diritti di credito rivendicati dalla controparte (trattandosi di eccezione in senso stretto), sia dell'istanza della stessa di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, essendosi costituita tale parte oltre il termine ex lege previsto, richiamando all'uopo la diversa disciplina prevista per il rinvio della prima udienza operato d'ufficio dalla Cancelleria ovvero dal Giudice Istruttore.
1.2 Il Tribunale rilevava altresì che parte attrice, in sede di comparsa conclusionale, aveva dichiarato di rimettersi alla decisione del Tribunale in ordine alla dedotta incompetenza territoriale e comunque, dichiarava – con esclusivo riferimento al giudizio – di aderire a tale eccezione ex adverso formulata, mentre la convenuta, nella medesima sede, aveva insistito per il suo accoglimento per ritenuta competenza territoriale dei Tribunali di L'Aquila e
Pescara: con la conseguenza che l'adesione di parte attrice a tale eccezione, in quanto avvenuta prima della decisione, era vincolante per il Giudice. 1.4 Inoltre, il Tribunale sottolineava come la , in sede di udienza di precisazione Pt_1 delle conclusioni e nella successiva comparsa conclusionale, aveva dichiarato di avere, nelle more del giudizio, retrocesso alla RI cedente i crediti azionati per sorte CP_3 capitale per complessivi €. 1.333.146,37, oltre interessi, portati dalle fatture da essa indicate, per cui era venuta meno la sua legittimazione al pagamento di tali crediti e in relazione ad essi aveva chiesto al Tribunale di non pronunciarsi.
Riteneva pertanto il giudice di prime cure che tale deduzione processuale valeva come rinuncia della parte attrice alla domanda di pagamento dei predetti crediti, evidenziando all'uopo la differenza tra la rinuncia alla domanda e la rinuncia agli atti esecutivi.
1.5 Nel merito, alla luce delle residue pretese patrimoniali della , come CP_7 perimetrate nell'udienza di precisazione delle conclusioni in virtù della retrocessione dei crediti alla RI , il Tribunale riteneva imprescindibile la nomina di un CTU CP_3 contabile al fine di rideterminare gli importi, anche a titolo di interessi, eventualmente maturati in favore dell'attrice, rimettendo a tal fine la causa in istruttoria.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello “in via cautelativa” la Parte_1 chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza limitatamente alla pronuncia con la quale il
Tribunale di Chieti ha dichiarato “la intervenuta estinzione dell'azione relativa ai summenzionati crediti”, ossia quelli oggetto della retrocessione alla RI , sulla CP_3 base di un'unica doglianza.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata Controparte_8 chiedendo il rigetto del gravame.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del giorno 1.10.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il Collegio ha rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 20.05.2025, concedendo i termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto a precisare le conclusioni e a depositare gli scritti conclusionali nei termini prescritti.
Come detto, anche l'udienza del 20.05.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
22.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L'appello non è meritevole di accoglimento.
5.1. Con l'unico motivo di gravame parte appellante sostiene che, sebbene ritenga che il giudice con la pronuncia impugnata abbia inteso dire che l'unico soggetto legittimato al pagamento dei crediti sia per avere l'attrice riceduto i crediti a CP_3 CP_3
e per non essere parte del giudizio, tuttavia in via prudenziale è necessario CP_3
Parte proporre appello per denunciare che: - non ha rinunciato all'azione ma esclusivamente agli atti del giudizio, pur confermando di non essere più titolare dei crediti;
- non vi è stata Parte alcuna rinuncia all'azione, in considerazione del fatto che si è limitata a dichiarare di non essere più titolare dei crediti e dato atto di proseguire il giudizio in relazione agli ulteriori crediti oggetto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
- quale soggetto CP_3
Parte titolare dei crediti, rimane naturalmente legittimato ad agire nei confronti della al fine di ottenere il pagamento dei medesimi crediti, mediante un nuovo giudizio.
5.2. Rileva il Collegio che, come evincibile dal provvedimento impugnato, il Tribunale di
Chieti, alla luce di quanto dichiarato dalla stessa in sede di precisazione delle Pt_1 conclusioni e successiva comparsa conclusionale con riferimento alla retrocessione dei crediti ivi specificati alla RI cedente , ha rilevato la intervenuta rinuncia di CP_3 parte attrice alla domanda di pagamento di tali crediti e, per l'effetto, ha dichiarato l'intervenuta estinzione dell'azione relativa agli stessi. Parte 5.3. Nella specie, dunque, non ha rinunciato all'azione, ma ha rinunciato alla domanda di pagamento dei crediti de quo, cui è conseguita l'estinzione dell'azione con riferimento a tale domanda.
5.4. Si tratta di fattispecie di diversa portata, con riferimento alle quali la stessa Suprema
Corte è intervenuta per chiarirne il significato con particolare riguardo alle locuzioni di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda (Cass. 7883/2023) affermando che “Se le prime tre espressioni hanno, peraltro, un significato tendenzialmente univoco – essendo la rinuncia agli atti disciplinata dal diritto positivo nell'art. 306 c.p.c., la rinuncia all'azione da tempo conosciuta nella prassi giudiziale, tutte le volte che la parte ritenga, con effetto preclusivo per il futuro, di non proseguire nell'azione, avendola riconosciuta come infondata
e, dunque, consistendo in un negozio di diritto sostanziale ad effetti abdicativi posto in essere in forme processuali, laddove la rinuncia al diritto è atto abdicativo rispetto ad una posizione soggettiva già presente nel proprio patrimonio e non sub iudice – l'espressione rinuncia alla domanda viene a volte utilizzata nel suo significato proprio di rinuncia ad uno
o più capi della domanda (o alla loro estensione: Corte di Cassazione - ad esempio, nella domanda risarcitoria non si insiste più per alcune voci), riducendo l'oggetto del giudizio ed il thema decidendum, ed a volte, invece, impropriamente intesa come sinonimo di rinuncia all'azione ad effetti abdicativi.” Ma la rinuncia ad una domanda, o a suoi singoli capi, come ha precisato la Suprema Corte, costituisce l'espressione della facoltà della parte ed autonomamente del difensore, nell'esercizio del suo munus tecnico, di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, onde si inquadra nell'ambito della previsione dell'art. 183 c.p.c.
e non produce affatto gli effetti abdicativi détti, limitandosi ad esprimere una strategia processuale, senza disporre del diritto.
Peraltro, come recentemente statuito dalle SSUU della Suprema Corte (Sent. n. 3453 del
7.2.2024) tale rinuncia (alla domanda o ai suoi singoli capi) può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti, essendo ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica. (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737)
Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni.
Nel caso di specie, parte appellante in sede di precisazione delle conclusioni e nella successiva comparsa conclusionale ha dichiarato di avere “- nelle more del giudizio - retrocesso alla RI cedente i crediti azionati per sorte capitale per complessivi CP_3
€. 1.333.146,37 – e relativi interessi e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 - portati dalle seguenti fatture: nn. 1/2, 2/2, 4/2, 5/2, 177/2 e 168/2, quanto a quest'ultima ad eccezione dell'importo di €. 916,82” deducendo pertanto che “a fronte di tale retrocessione Parte è, dunque, venuta meno la legittimazione di al pagamento di tali crediti, di conseguenza, in relazione a tali crediti il Tribunale non dovrà pronunciarsi, proprio in quanto Parte non è il soggetto legittimato a richiederne il pagamento e contraddirvi”.
Dunque, parte appellante ha rinunciato alla domanda di pagamento dei crediti nel senso sopra specificato, e la conseguenza a tale rinuncia è quella correttamente individuata dal
Tribunale di Chieti, e cioè l'estinzione dell'azione ad essa riferita (cfr. Cass. Civ. Sez. III
Sent. n. 33761 del 19.12.2019; Cass. Sent. 23749 del 12.10.2011), senza tuttavia effetto preclusivo della futura proposizione dell'azione da parte del soggetto titolare del relativo diritto. L'appello, pertanto, va integralmente rigettato.
6. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione delle cause di valore indeterminabile – complessità bassa, e con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione.
7. Consegue inoltre, trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 6.946,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3.06.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)