Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21800/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21800/2022 promossa da:
p.iva Controparte_1
, rappresentata e difesa in via congiunta e disgiunta dall'Avv. Nicoletta Gagliano, del P.IVA_1
Foro di Torino, con studio in Borgaro Torinese (TO), Via Costituente 5, C.F. , C.F._1 presso il cui studio elegge domicilio e dall' Avv. Afrikah De Mattia, del Foro di Torino, con ivi studio al Corso Vittorio Emanuele II 158, C.F. C.F._2
ATTORE
contro
(p.iva ) in persona del titolare Sig. Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), con sede legale in Torino, Via G. Poggio n. 27 bis, CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Roberto Mordiglia (C.F. ) C.F._4 in Torino, Via Fabro n. 2, che la rappresenta e difende.
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento della spiegata opposizione, così provvedere:
In via preliminare,
- ci si oppone fin da ora alla richiesta di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 6840/2022, emesso al Tribunale di Torino, Giudice Dott. La Manna, in data 26/09/2022, pagina 1 di 7
- dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 6840/2022, emesso al
Tribunale di Torino, Giudice Dott. La Manna, in data 26/09/2022, all'esito del procedimento iscritto all'r.g. n. 16812/2022, per le ragioni tutte esposte in atto e conseguentemente revocare e/o annullare lo stesso, mandando assolta l'opponente da qualsiasi avversa domanda;
- inoltre, sempre in via principale, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna opponente per tutti i motivi esposti, accertare l'inadempimento e la violazione da parte
[...]
, P. IVA in persona del legale rappresentante OR Controparte_3 P.IVA_2
CF. , corrente in Torino Via G. Poggio 27 del contratto e più CP_2 C.F._3 precisamente degli articoli 14.4, 14.9, 17.4, 18 e 21, dichiarare risolto il contratto e conseguentemente condannare la , P. IVA in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante OR CF. , corrente in Torino Via G. CP_2 C.F._3
Poggio 27, al pagamento a titolo di penale della somma di Euro 975340,00 in forza dell'articolo 21.6 somma da cui dovranno scomputarsi gli importi di cui alla fattura 81 o, in subordine, laddove riconosciuti come dovuti, gli importi di cui alle fatture 81, 82 e 110.
- Con refusione di spese diritti ed onorari di causa.
Nel merito in via subordinata:
- ci si oppone fin da ora alla richiesta di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 6840/2022, emesso al Tribunale di Torino, Giudice Dott. La Manna, in data 26/09/2022, all'esito del procedimento iscritto all'r.g. n. 16812/2022 in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato.
- dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 6840/2022, emesso al
Tribunale di Torino, Giudice Dott. La Manna, in data 26/09/2022, all'esito del procedimento iscritto all'r.g. n. 16812/2022, per le ragioni tutte esposte in atto e conseguentemente revocare e/o annullare lo stesso, mandando assolta l'opponente da qualsiasi avversa domanda;
- accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna opponente per tutti i motivi esposti, accertare l'inadempimento e la violazione da parte , P. Controparte_3
IVA in persona del legale rappresentante OR CF. P.IVA_2 CP_2
, corrente in Torino Via G. Poggio 27 del contratto e più precisamente degli C.F._3 articoli 14.4, 14.9, 17.4, 18 e 21, dichiarare risolto il contratto e conseguentemente condannare la
, P. IVA in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante OR CF. , corrente in Torino Via G. Poggio 27, CP_2 C.F._3 al pagamento a titolo di penale della somma di Euro 975.340,00 in forza dell'articolo 21.6 somma da cui dovranno scomputarsi gli importi di cui alla fattura 81 o, in subordine, laddove riconosciuti come dovuti, gli importi di cui alle fatture 81, 82 e 110 del 30/06/2022 e del 31/07/2022.
In via istruttoria:
- Si chiede l'ammissione della prova per testimoni, con più ampia riserva di ulteriormente capitolare, dedurre, produrre, indicare testi ed ogni altra richiesta o diritto negli erigendi termini di cui all'art. 183, IV comma c.p.a.
pagina 2 di 7 Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e formulare richieste istruttore negli scritti difensivi prescritti dalla legge all'esito della trattazione.
- che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia ordinare alla , in Controparte_3 persona del legale rappresentante OR , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in CP_2 giudizio dei documenti relativi al rapporto intercorso tra la stessa e la società Controparte_4
(P.IV , con sede legale in Rho (MI) alla via M. Boiardo).
[...] P.IVA_3
L'esponente dichiara, altresì, di essere disposta ad anticipare le spese dell'esibizione, qualora necessario.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via preliminare/ pregiudiziale:
- concedersi ex art. 648 c.c., in tutto o limitatamente alle somme non contestate, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 6840/2022 del 24/09/2022 (R.G. 16812/2022), emesso dal
Tribunale Ordinario di Torino - Dott. La Manna - in data 24/09/2022 e notificato alla Parte_1
[...
il 03/10/2022, non risultando l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di facile e pronta soluzione.
Nel merito, in principalità:
- confermare il decreto ingiuntivo n. 6840/2022 del 24/09/2022 (R.G. 16812/2022), emesso dal
Tribunale Ordinario di Torino - Dott. La Manna - in data 24/09/2022 e notificato alla Parte_1
[...
il 03/10/2022;
- rigettare la domanda riconvenzionale avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto, mandando assolta la TT SA da qualsivoglia avversaria pretesa ed in particolare respingere la domanda di accertamento della risoluzione del contratto di sub- appalto per inadempimento della TT SA.
Nel merito, in subordine:
- confermare il decreto ingiuntivo n. 6840/2022 del 24/09/2022 (R.G. 16812/2022), emesso dal
Tribunale Ordinario di Torino - Dott. La Manna - in data 24/09/2022 e notificato alla Parte_1
[...
il 03/10/2022;
- accertare e dichiarare la nullità del patto di non concorrenza previsto all'art. 21 del contratto di subappalto del 13/03/2022 ai sensi dell'art. 1418 comma 2 c.c. per tutte le ragioni spiegate nel presente atto che quivi debbono intendersi integralmente richiamate e trascritte e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della clausola penale prevista all'art. 21 n. 6) del medesimo contratto di sub-appalto;
- rigettare la domanda riconvenzionale avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto, mandando assolta la TT SA da qualsivoglia avversaria pretesa. pagina 3 di 7 Nel merito, in ulteriore subordine:
- accertare e dichiarare che la TT SA è creditrice nei confronti della per Parte_1
l'importo di € 42.842,52, o altra veriore ritenuta di giustizia, in sorte capitale, oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso legale dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture azionate in sede monitoria al saldo, e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la a Parte_1 corrispondere alla TT SA l'importo di 42.842,52# in sorte capitale, ovvero la diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso legale dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture azionate in sede monitoria al saldo;
- nella denegata ipotesi di accertamento della risoluzione del contratto di sub-appalto del 13/03/2022 per inadempimento della TT SA e della validità e dell'applicazione della clausola penale prevista all'art. 21 n. 6) del predetto contratto, ridurre equamente ex art. 1384 c.c. l'importo della penale ed operare compensazione tra il credito azionato in via monitoria o quello diverso, maggiore o minore, accertando in corso di causa e la somma che verrà riconosciuta a titolo di penale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte convenuta Impresa Individuale ha notificato all'attore CP_2 Pt_1 [...]
il decreto ingiuntivo n. 6840/2022 emesso il 26/09/2022 dal Controparte_1
Tribunale di Torino per il pagamento della somma di € 42.842,52 oltre interessi.
Il titolo del credito è costituito delle fatture n. 81 e 82 del 30/06/2022 e n.109 del 31/07/2022 emesse per servizi di consegna ed installazione di prodotti elettronici ed elettrodomestici effettuati nei mesi di giugno e luglio 2022 nell'ambito del contratto di sub appalto di servizi intercorrente tra le parti.
2. Parte attrice ha proposto opposizione rappresentando che:
- le fatture non possiedono alcuna valenza probatoria in ordine all'esistenza del credito;
- le fatture numero 82 e 110 sono state emesse dalla ditta individuale in violazione dell'art. 18 CP_2
del contratto di sub appalto di servizi, in base al quale la fatturazione era subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della committente che non è stata concessa;
- parte convenuta ha violato il patto di non concorrenza di cui all'articolo 21 del contratto di sub appalto di servizi, in base al quale “l'appaltatore si impegna per tutta la vigenza del presente patto di non concorrenza ad astenersi a) ad avere rapporti diretti di qualunque natura con i distributori della committente b) attività imprenditoriale in proprio o per interposta persona concorrente a quella della committente qui sottoscrivente riguardo alla consegna di merci non deve essere svolta, direttamente, per le imprese per cui la committente è appaltatore”.
- la convenuta è obbligata a risarcire il danno recato con la sua condotta in base a quanto previsto dall'articolo 21.5 del contratto.
pagina 4 di 7 3. Impresa Individuale si è costituita contestando le allegazioni e le domande di CP_2 controparte chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che:
- le fatture oggetto della procedura monitoria non sono mai state contestate nel loro ammontare e l'opponente le ha regolarmente registrate e contabilizzate;
- il patto di non concorrenza post-contrattuale è affetto da insanabile nullità perché all'art. 21 n. 1) richiama impropriamente l'art. 2125 c.c., norma che disciplina il patto di non concorrenza esclusivamente nei rapporti di lavoro subordinato e non anche nei contratti di appalto;
- Il patto è altresì nullo perché indeterminato nell'oggetto, ricomprendendo esso “qualsivoglia attività di consegna e installazione di prodotti elettrici e di prodotti in genere”;
4. Con ordinanza del 03.03.2023 è stata disposta la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sono stati poi escussi due testimoni indicati dalla parte opposta, mentre la parte opponente ha più presenziato alle udienze né depositato le difese conclusive, avendo il difensore dismesso il mandato.
Con ordinanza del 12/02/2025 la causa è stata trattenuta a decisione e sono stati assegnati alle parti i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
5. L'opposizione presentata dall'attore è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Le fatture oggetto della procedura monitoria n. 81-82 del 30/06/2022 scadute il 15/08/2022 e la fattura n. 109 del 31/07/2022 scaduta il 15/09/2022 entrambe emesse dalla società per i servizi resi a CP_2
giugno e luglio 2022 (cfr. doc. 02 del fascicolo monitorio), non sono mai state contestate nel loro ammontare e dai documenti allegati dalla convenuta risulta che l'opponente le ha regolarmente registrate e contabilizzate.
Le fatture sono state espressamente autorizzate dall'opponente via mail (cfr. doc. 02 del fascicolo monitorio) infatti, in tale comunicazione telematica avente ad oggetto “Dati fatturazione” la
[...]
in persona della Sig.ra indicava i dati di fatturazione che sono stati Parte_1 Persona_1
puntualmente riportati nelle fatture n. 81 e 82 emesse dalla in data 30/06/202. Nello scambio di CP_2 corrispondenza avvenuto in data 20/07/2022, a fronte del sollecito di pagamento formulato dall'opposta in ordine alle fatture emesse l'opponente così replicava “La fattura nr. 81 sarà quietanziata a scadenza ossia a 45 gg dt fm come previsto dal contratto stipulato in data 13.03.2022” (cfr. doc. 02 del fascicolo monitorio). Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alla fattura n. 82 emessa in pari data pagina 5 di 7 dall'opposta. Si rileva altresì che per quanto riguarda la fattura sub 109 non risulta contestato l'avvenuto svolgimento del servizio appaltato ed appaiono applicate le tariffe utilizzate in precedenza;
sul punto parte opposta ha provato che la controparte ha omesso di fornirle gli importi da fatturare, nonostante sia stata reiteratamente sollecitata in tal senso (cfr. doc. 2 di parte opponente).
Dunque il credito azionato in sede monitoria appare provato e l'opposizione deve essere respinta.
6. La domanda riconvenzionale presentata dall'opponente è infondata e deve essere rigettata innanzitutto perché il patto di non concorrenza appare nullo. L'art. 21 n. 1) richiama impropriamente l'art. 2125 c.c., norma che, come noto, disciplina il patto di non concorrenza esclusivamente nei rapporti di lavoro subordinato e non anche nei contratti di appalto. L'art. 2125 c.c. infatti predispone che: “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”.
Si ritiene però che il mero richiamo errato non implichi la nullità del patto.
Il patto risulta invece nullo perché indeterminato nell'oggetto, ricomprendendo esso “qualsivoglia attività di consegna e installazione di prodotti elettrici e di prodotti in genere”.
Va infatti osservato che, poiché l'opposta svolge attività di trasporto per conto terzi, inibendole la possibilità di consegnare qualunque tipo di prodotto, le verrebbe, di fatto, impedito lo svolgimento stesso della propria attività con qualsiasi altro cliente e/o committente anche in relazione a prodotti che non sono oggetto dell'attività della Pt_1
Poiché la clausola è nulla ne consegue, per l'effetto, il rigetto della pretesa risarcitoria oggetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, così come l'applicazione della clausola penale.
Per completezza va osservato che manca la prova che la convenuta abbia svolto attività di concorrenza:
l'opponente ha documentato che la convenuta opposta aveva inviato alla in data 01/07/22 la Pt_1
prima lettera di recesso a circa un'ora di distanza dalla comunicazione inviata alla dalla Pt_1
, committente, con cui la distributrice sospendeva gli affidamenti. CP_4
Poiché il contratto di subappalto si fondava in parte rilevante sui prodotti , il recesso del CP_4
subappaltatore è verosimilmente conseguenza della perdita della commessa, ma non costituisce di per sé prova di attività di concorrenza, che ha negato e che non ha provato. CP_2 Pt_1
pagina 6 di 7 Quanto all'assunzione dell'impiegata Celano, parte ha allegato che si è trattato di Pt_1 un'assunzione su invito di e la controparte non l'ha contestato. Pt_1
Dunque la domanda riconvenzionale appare infondata.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri aggiornati e delle effettive attività svolte: lo scaglione è quello tra € 26.001 a € 52.000 nei valori medi per la prima, la seconda, la terza fase e nei minimi per la quarta fase, visto che la parte opponente non ha precisato né depositato le memorie conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 6840/2022 emesso il 26.09.2022 dal Tribunale di Torino;
rigetta le domande proposte da e Controparte_1 Controparte_1
condanna a rimborsare in favore di Impresa Controparte_1
Individuale le spese di giudizio, che liquida in € 6164 per compensi, oltre rimborso CP_2
forfettario al 15% oltre IV e contributi previdenziali come per legge.
Torino, 4 giugno 2025.
La Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
pagina 7 di 7