Articolo 26 della Legge 16 agosto 1962, n. 1291
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 settembre 1962
Art. 26.
Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199 , che prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato possono essere trasferiti, a loro domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti carriere dei servizi centrali della stessa Ragioneria generale dello Stato o delle Ragionerie provinciali dello Stato, presso cui sono addetti.
Le domande devono essere presentate a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il trasferimento ha effetto dalla data medesima.
Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'alimentazione che prestino servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i servizi di cui al precedente comma, che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento indicati allo stesso primo comma possono presentare la domanda ivi prevista entro 60 giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del, loro inquadramento nei ruoli ad esaurimento predetti.
Il collocamento nei ruoli del personale dipendenti dalla, Ragioneria generale dello Stato degli impiegati di cui al presente articolo, ove occorra, e', disposto anche in soprannumero da riassorbirsi in ragione della meta' delle successive vacanze.
In corrispondenza, dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.
Gli impiegati trasferiti conservando la anzianita' di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianita' nella qualifica gia' ricoperta. Al fine del computo dell'anzianita' richiesta per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall' articolo 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199 , si applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo.
Entrata in vigore il 1 settembre 1962