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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 6945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6945 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale di Napoli
II sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in persona della dott.ssa Maria Tuccillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel RGN. 25172/2015
TRA in persona dell'amministratore unico , rappresentata e difesa in Parte_1 Controparte_1 forza di procura a margine dell'atto di citazione dall'avv.ti Stefano di Leo e Maria Rosaria La
Rosa elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Via Vittoria Colonna 15,
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura a CP_2 margine della comparsa di risposta dall'Avv Lorenzo Cardone , (CF. ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montesilvano al viale Europa 79
CONVENUTO
E
, rapp.to e difeso giusta mandato a margine della comparsa di Controparte_3 costituzione dall'avv. Antonio Izzo presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli alla Via Tino
Di Camiano n. 6
Terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI : Le parti concludevano come da note scritte per l'udienza cartolare del
21.02.2015
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , l'attrice conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale delle imprese di Napoli la convenuta, deducendo quanto segue :
- l'istante è una società che opera sin dal 1920 attività commerciale nel campo della telefonia , delle tecnologia di comunicazione e delle relative infrastrutture e la quasi
SENTENZA 1 totalità delle soluzione offerte ai propri clienti riguarda locazioni operative pluriennali di impianti e/o prodotti della;
CP_4
- nel settembre del 2010 la società convenuta che operava nel medesimo settore nel territorio di Roma apriva una filiale operativa su Napoli e in tale periodo alcuni dipendenti aventi un ruolo chiave nell'azienda rassegnavano all'improvviso le dimissioni e passavano alle dipendenze della convenuta;
- nel 2012 amministratore dell'attrice sporgeva denuncia presso la Controparte_1
Procura della Repubblica nei confronti della convenuta e alcuni dei suoi dipendenti per il reato di cui all'art 513 e 513 bis cp.c. ;
- A seguito dell'attività di concorrenza sleale posta in esser dalla convenuta l'istante subiva un danno patrimoniale di euro 193.215,00 .
- Tanto premesso domandava, previo accertamento della concorrenza sleale ex art 2598 2
e 3 co cc., condannarsi la convenuta al pagamento dei danni patrimoniali in conseguenza della stessa pari ad euro 193.215,00 oltre un ulteriore somma da stabilirsi per il danno morale con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione la quale in via preliminare CP_2 eccepiva l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale delle imprese , nel merito contestava la domanda deducendone l'infondatezza e domandava lo spostamento dell'udienza per la chiamata in causa del terzo . Controparte_3
Ciò posto, domandava dichiararsi l'incompetenza per materia del Tribunale delle imprese e nel merito il rigetto della domanda e in caso di accoglimento della domanda attorea spiegava domanda di manleva nei confronti del terzo .
Il gi dott. , autorizzava la chiamata in causa del terzo , che si CP_5 Controparte_3 costituiva con comparsa di costituzione, eccependo l'incompetenza per materia del Tribunale delle imprese,, deducendo l'inammissibilità e infondatezza della domanda di manleva e ne chiedeva il rigetto .
Dichiarata l'incompetenza per materia del Tribunale delle imprese, con ricorso in riassunzione notificato dalla in data 28.9.15, il giudizio veniva riassunto dinanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli seconda sezione civile .
La causa era istruita con deposito di documenti, assunzione di prova orale e consulenza tecnica di ufficio .
In data 5.06.2025 la causa era assegnata alla scrivente, che in data 13.,02.2024 disponeva la comparizione personale delle parti , formulando a verbale proposta di conciliazione ex art 185 bis cp.c. , che non veniva accettata.
SENTENZA 2 In data 28.02.2025 la causa era riservata in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 cp.c.
Tanto premesso, passando all'esame del merito della domanda, alla luce della documentazione agli atti e delle risultanze della prova orale espletata, la stessa è da ritenersi infondata e va pertanto rigettata .
Ed invero, posto che risulta provato, in quanto non contestato, che le due società esercitavano all'epoca dei fatti per cui è causa attività di impresa nel medesimo ambito e nel medesimo territorio ( Napoli) , puo' ravvisarsi un rapporto di concorrenza tra le stesse, e la fattispecie in esame puo' agevolmente ricondursi nell'ambito di applicazione dell'art 2598 c.c invocato dall'attrice .
E' da ritenersi consolidato, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, il principio secondo cui l'illecito concorrenziale contemplato dalla norma innanzi citata, non a caso situata nel titolo dedicato alla concorrenza nel libro del lavoro del Codice civile, presuppone un rapporto di concorrenza fra due (o più imprenditori)” (Cfr. Cass. Sez. 1 n. 18772 del 12/07/2019) e che si
“ravvisa il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori nel contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune e precisa che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno” (Cfr. Cass. Sez. 1 del 18/05/2018, n. 12364).
Ciò posto, sebbene l'esistenza di un rapporto di concorrenza tra le imprese sia la fondamentale premessa per l'affermazione di un illecito concorrenziale, essa non è da sola sufficiente a giustificarne l'integrazione in quanto “la disposizione di cui all'art.2598, comma 3, c.c. è una
c.d. norma in bianco, volta alla tutela contro l'abuso concorrenziale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale del concorrente” (Cfr. Cass. Sez. 1 n. 18772 del 12/07/2019).
La norma richiamata, infatti, ha la funzione di apprestare un rimedio contro un danno che “non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, concretantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio” (cfr. Cass. Sez. 1, ord.,
10/01/2025, n. 626).
Si è altresì precisato che per “atto di scorrettezza professionale” si intende il “ricorso a pratiche commerciali scorrette e dalla violazione di specifiche regole deontologiche che disciplinano la concorrenza ai sensi dell'art.2598 n.3 c.c.” (cfr. Cass. n.18772/2019 cit.).
SENTENZA 3 L'illecito anticoncorrenziale, dunque, si declina nelle due varianti – entrambe evocate dall'attore
– dello storno di dipendenti e dello sviamento della clientela.
In riferimento al c.d. storno dei dipendenti va evidenziato che “il passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente, in tanto può rilevare come atto di concorrenza illecita, in quanto sia mirato allo scopo di vanificare lo sforzo di investimento della prima per attribuirsene il frutto. Invero, la concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività in quanto tali legittime essendo espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica. Lo storno dei dipendenti deve ritenersi vietato come atto di concorrenza sleale allorché sia attuato non solo con la consapevolezza nell'agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa, ma altresì con la precisa intenzione di conseguire tale risultato (animus nocendi), la quale va ritenuta sussistente ogni volta che, in base agli accertamenti compiuti dal giudice del merito ed insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, lo storno dei dipendenti sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva dell'imprenditore concorrente” (Cfr. Cass. Civ Sez. 1 n. 20228 del
04/09/2013). Sicché lo storno di dipendenti integra l'illecito concorrenziale, quando la condotta posta in essere sia tesa ad impedire al concorrente di continuare a competere, in modo che l'imprenditore scorretto, inducendo gli altrui dipendenti ad abbandonare l'impresa di appartenenza per aggregarsi alla propria, evidenzi la propria volontà di vanificare lo sforzo d'investimento del suo antagonista determinando nel mercato un effetto confusorio, o discreditante, o parassitario tale da consentire a chi lo cagiona di appropriarsi dei frutti dell'attività di chi lo subisce. (cfr. Cass.,
Sez. 1, 23 maggio 2008, n. 13424; 9 giugno 1998, n. 5671; 3 luglio 1996, n. 6079).
Ciò posto, nella fattispecie in esame alla luce delle risultanze dell'istruttoria espletata e dei documenti depostati, tenuto conto anche del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali (SIT), nel procedimento penale a seguito della denuncia presentata dall'attrice presso la Procura della Repubblica per i reati di cui agli artt 513 e 513 bis cp. , che pur non avendo valore di prova piena, sono da ritenersi rilevanti sotto il profilo indiziario, alcun storno dei dipendenti in danno dell'attrice riconducibile all'art 2598 c.c. è da ritenersi provato .
SENTENZA 4 Ed invero, dall' istruttoria è emerso che i lavoratori che hanno “rassegnato le proprie dimissioni” per giusta causa dalla sono due (in data 31.5.10 - Parte_1 Parte_2 agente di commercio) e (in data 10.12.10). Parte_3
I sigg e sono stati licenziati dalla rispettivamente in data Pt_4 Pt_5 Controparte_6
6.12.10 ed in data 2.4.12; e hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla CP_7 Pt_6 [...] rispettivamente in data 16.11.10 ed in data 11.4.12 ( v. doc. allegati alla comparsa CP_6 di costituzione della convenuta) , ma tutti erano dipendenti , società diversa Controparte_6 dall'attrice .
A cio' deve aggiungersi che in tutti casi, la cessazione del rapporto di lavoro è dipeso dal mancato versamento ai lavoratori di quanto agli stessi dovuto a titolo di retribuzione per il lavoro prestato, a causa della situazione di difficoltà finanziaria in cui versava in quegli anni l'odierna attrice.
Inoltre, per quanto riguarda i dipendenti e non risulta in alcun Persona_1 Persona_2 modo provato la migrazione alle dipendenze della convenuta come prospettato dall'attrice
Tali circostanze hanno trovato conferma non solo nelle dichiarazioni dei lavoratori escussi come testimoni, ma anche nelle lettere di licenziamento versate in atti ( v. doc. all.ti alla comparsa di costituzione)e nelle dichiarazioni rese dallo stesso amministratore , che Testimone_1 all'epoca dei fatti direttore commerciale della il quale sentito all'udienza del 29.5.18 CP_6 testualmente afferma “confermo che in quel periodo l'azienda era indietro con il pagamento di alcuni stipendi, ma la situazione è stata gestita ed è rientrata dopo poco”.
Alle medesime conclusioni è dato addivenire con riferimento al lamentato sviamento della clientela poste in esser dalla convenuta in danno dell'attrice.
Sul punto invero, mette conto evidenziare che “la concorrenza sleale per 'illecito sviamento di clientela' è un concetto estremamente vago e non tipizzato e, quindi, non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale scorretta elaborate in modo tradizionalmente consolidato dalla giurisprudenza (storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto, etc.), dovendosi precisare che il tentativo di sviare la clientela
(che non 'appartiene' all'imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza, sicché per apprezzare i requisiti della fattispecie di cui all'art. 2598 n.3 c.c. e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria).
È, quindi, evidente che non sia sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il
SENTENZA 5 ricorso a un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori” (Cfr. Cass.
n.18772/2019 cit.).
Non è quindi sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori.
È stato altresì chiarito “non dev'essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività
, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro” (cfr. C. App. Milano sez. Lav. n. 269 del 31/05/2021).
Orbene, nella fattispecie in esame dall'istruttoria espletata è emerso che il passaggio di alcune imprese clienti dell'attrice alla fosse principalmente frutto di una scelta meramente CP_2 commerciale, talvolta anche perche piu' conveniente, in prossimità della scadenza dei contratti in essere con l'attrice e dunque in linea con le nomali dinamiche della libera concorrenza tra imprese.
Alcuna prova è, infatti , emersa circa l'utilizzo di mezzi e/o manovre scorrette , in quanto non conformi ai principi della correttezza professionale, per “accaparrsi” i suddetti clienti, non potendosi considerare tali l'offerta in prossimità della scadenza dei contratti in essere di nuovi e piu' favorevoli condizioni commerciali .
Né a conclusioni di segno contrario, conducono le dichiarazioni rilasciate come testimone
, della cui attendibilità è dato dubitare, stante la carica di amministratore Controparte_1 ricoperta e fino al 2002 quella di direttore commerciale dell'attrice, atteso che le stesse a fronte delle contestazioni specifiche formulate sul punto dalla difesa di parte convenuta, non hanno invero trovato conferma nelle risultanze della prova orale espletate e sono pertanto da ritenersi inidonee a provare, di per se sole, l'illecito sviamento della clientela in danno dell'attrice .
SENTENZA 6 Alla luce di quanto innanzi evidenziato, il Tribunale rigetta la domanda in quanto infondata, risultando assorbita in tale pronuncia ogni decisione sulla domanda di manleva spiegata dalla convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività espletata.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di l e sulla domnda di Parte_1 Per_3 manleva da questi proposta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore ciascun convenuto delle spese di lite che liquida per compensi in euro 14.000,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%;
3)Pone le spese di CTU come liquidate con separato decreto in data 23.01.2023 definitivamente a carico dell'attrice
Napoli, 9.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 7