Ordinanza cautelare 10 ottobre 2018
Sentenza 24 aprile 2023
Accoglimento
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01294/2025REG.PROV.COLL.
N. 05808/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5808 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Folino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 7005/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, straniero di nazionalità -OMISSIS-, ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per il Lazio, Roma, il decreto del Ministero dell’Interno -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data -OMISSIS- ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera f) della L. n. 91/92, in ragione dell’emersione di una condanna penale per i reati di acquisto e vendita illecita di sostanze stupefacenti, risalente all’anno -OMISSIS-.
2. A fondamento del gravame il ricorrente ha dedotto censure di difetto di istruttoria, contraddittorietà, omessa considerazione della conseguita riabilitazione, nonché di illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione e omessa considerazione del proprio grado di inserimento sociale, allegando al ricorso il provvedimento di riabilitazione penale e altri documenti utili a dimostrare la propria intervenuta e completa integrazione sociale.
3. Il T.a.r., premessa la natura latamente discrezionale della valutazione amministrativa sulla concessione dello status civitatis , ha respinto il ricorso, ritenendo che l’intervenuta riabilitazione non potesse elidere la rilevanza delle condotte penali ascritte al ricorrente, siccome rilevanti quali “fatto storico” indice di mancata affidabilità ed integrazione nella comunità nazionale.
4. Lo straniero ha impugnato la sentenza per illogicità della motivazione, omissione della valutazione dei documenti e violazione di legge, lamentando la mancata positiva considerazione, da parte del Ministero e del T.a.r., della riabilitazione per un’unica condanna penale subita nell’anno -OMISSIS- e del suo grado di integrazione sociale e lavorativa, documentato in atti.
5. Il Ministero dell’Interno, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
6. All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
7. L’appello è fondato.
8. Va premesso che in tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91 l’Amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, soggetto tuttavia al controllo giudiziario sull'esercizio della discrezionalità, che non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, ma alla logicità e proporzionalità della stessa, alla sufficienza dell'istruttoria svolta, al travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2016, n. 3819; 25 agosto 2016, n. 3696; 11 marzo 2016, n. 1874).
La delicatezza della valutazione discrezionale che l'Amministrazione è chiamata a compiere ai sensi dell'art. 9, comma 1 , lett. f) cit. nel formulare il giudizio di meritevolezza in relazione alla richiesta di conseguire lo status di cittadino si correla alla pienezza del godimento dei diritti civili e politici che scaturisce dall’attribuzione dello status civitatis . Pertanto, l'amministrazione è tenuta all'esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e dello stile di vita dell'interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell'interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano.
In particolare, l'Amministrazione non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore (cfr. art. 6 l. 91/92), ma deve valutare anche l'area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale (Cons. Stato sez. III, 14 maggio 2019, n. 3121; id., 21 ottobre 2019, n.7122).
In sintesi, com’è stato efficacemente evidenziato, “ Il portato di discrezionalità che connota l'atto in questione implica accurati apprezzamenti da parte dell'amministrazione sulla personalità e sulla condotta di vita dell'interessato e si esplica in un potere valutativo circa l'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta ” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 14 maggio 2019, n. n.3121; 6 settembre 2018 n. 5262 e 12 novembre 2014, n. 5571; Id., sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913, 10 gennaio 2011, n. 52 nonché 26 gennaio 2010, n. 282).
9. Ciò posto, nel caso di specie il Ministero non ha legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, non assolvendo all'onere di motivazione in maniera puntuale e proporzionata rispetto alla varietà delle circostanze meritevoli di considerazione nel giudizio discrezionale cui lo stesso è chiamato.
10. La valutazione discrezionale sull' integrazione dello straniero nel tessuto sociale della Repubblica deve certo tener conto anche degli illeciti penali da questi commessi nel periodo in cui egli dimora in Italia, ma non può legittimamente prescindere da un giudizio globale sulla di lui personalità e, soprattutto, dal giudizio sulla preponderante gravità della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto e dalla necessaria valutazione in concreto del fatto di reato da parte dell’Amministrazione.
11. Nel caso di specie, tale motivazione doveva ritenersi vieppiù necessaria, in ragione dell’intervenuta riabilitazione – precedente alla emissione del provvedimento impugnato e nota all’Amministrazione - e della risalenza nel tempo degli episodi, che si collocano in gran parte in epoca antecedente rispetto al decennio precedente la richiesta di concessione della cittadinanza, periodo quest’ultimo usualmente monitorato ai fini della valutazione della condotta di vita del richiedente.
12. Al contrario, l’Amministrazione ha fondato il provvedimento unicamente sulla condanna, ritenuta ex sé sintomo di inaffidabilità e di non avvenuta integrazione, senza valutare l’incidenza del successivo provvedimento di riabilitazione e degli altri indici rilevatori di integrazione socio lavorativa allegati dallo straniero.
13. Per tali ragioni, in riforma della decisione impugnata, l’appello deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
14. Restano salvi gli ulteriori e successivi provvedimenti della pubblica amministrazione, che nella fase di riedizione del potere dovrà correttamente valutare se il comportamento del ricorrente, alla luce delle concrete modalità del fatto e delle altre circostanze relative alla condotta di vita, sia espressivo di un mancato inserimento sociale e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale
15. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti le spese di lite, in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti e del complesso bilanciamento cui è chiamata l’Amministrazione in sede di esame delle richieste di concessione della cittadinanza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.