Ordinanza cautelare 16 aprile 2021
Ordinanza cautelare 24 settembre 2021
Sentenza 8 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 24/09/2021, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/09/2021
N. 00282/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
IL UI, UR HI, NG IT, UT LT LE, AN SQ, RI SQ, ET SQ, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Biondaro, Matteo Biondaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lazise, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Maccarrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo - 2988;
nei confronti
Green Camp Bridge Ssa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Cavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del permesso di costruire n. 854/19 prot. 0019337, come successivamente rettificato con p.d.c. prot. 0019756 del 01.09.2020, rilasciato dal responsabile del servizio edilizia privata e pianificazione urbanistica del Comune di Lazise alla ditta Green Camp Bridge S.S. Agricola per la realizzazione di un agricampeggio;
- di ogni atto presupposto e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da UI IL il 2.09.2021:
del permesso di costruire n. 641/2020 avente ad oggetto la variante 1° al permesso di costruzione n. 854/2019 del 26.08.2020 di cui è stata consentita la visione, a seguito di esercizio del diritto di accesso del 27.04.2021, in data 03.06.2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lazise e della Green Camp Bridge Ssa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, allo stato della delibazione sommaria propria di questa fase del giudizio, il ricorso non si presenta assistito da apprezzabili possibilità di accoglimento;
osservato, in particolare, che:
- per quanto attiene alla lamentata violazione dell’art. 7.4 delle NTO del PI del Comune di Lazise, l’art. 24 delle NTO indica l’attività agrituristica tra quelle che consentono l’effettuazione di interventi in zona agricola ( cfr . doc. 12 della produzione del Comune di Lazise);
- per ciò che concerne la realizzazione di parcheggi, da un lato, che la relativa installazione risulta già prevista nel piano agrituristico aziendale avverso il quale non è stato proposto tempestivo gravame ( cfr . docc. 4, 5 e 6 della produzione della controinteressata), dall’altro, che l’art. 7 L.R.V. 28/2012 indica le aree di parcheggio tra le dotazioni dell’agriturismo;
- risultano inammissibili le censure svolte in riferimento al citato piano agrituristico aziendale, che, si ribadisce, non è stato impugnato;
rilevato, infine, che risulta solo genericamente indicato il periculum in mora che assisterebbe la domanda cautelare, consistente “ nel pregiudizio grave dovuto sia alla realizzazione che al ripristino necessario in caso di accoglimento del ricorso ”;
ritenuto, dunque, che l’istanza di sospensiva debba essere respinta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 in favore di ciascuna delle altre parti costituite.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO