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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5143 del RGAC dell'anno 2017 vertente
TRA
, c.f. ), rappresentato e difeso dagll'avv.to Rosaria Cozzolino Parte_1 C.F._1 pec: e dall'avv.to Maria Grazia Bonacci (cf pec: Email_1 C.F._2
Email_2
- attore -
E
, p. iva in persona del Presidente pt, rappresentata e difesa - Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti - dall'avv.to Antonella Coscarella (cf ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale, ubicati presso la Cittadella regionale
-convenuta-
Oggetto: pagamento concessione contributo pubblico
Conclusioni delle parti: all'udienza del 27.06.24, tenuta mediante scambio di note scritte sostitutive d'udienza, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni innanzi al mutato giudice istruttore, che assegnava la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha esposto di essere stato destinatario di un contributo complessivo di € Parte_1
50.000,00 (cinquantamila) sulla spesa totale ammessa di € 100.000,00 a carico del Parte_2
, Misura 4.5, PIF “La via dell'olio”.
[...]
Dopo la verifica dell'esecuzione dei lavori relativi al primo SAL, e la certificazione della corrispondenza delle opere eseguite a quelle ammesse al beneficio nonchè l'ammissibilità delle spese sostenute, è stato liquidato dalla il 50% del contributo pari a € 24.634,15. CP_1
In data 30.04.2009, l'odierna parte attrice ha presentato richiesta di variante al Progetto originario sullo Stato Finale dei Lavori, con contestuale dichiarazione di aver già ultimato l'investimento e pagato quanto previsto in variante, corredata di tutta la documentazione tecnica e contabile, ad eccezione soltanto del certificato di agibilità dei locali, richiesto con domanda del 28.01.2011 Prot.
n.571 e depositato dopo il rilascio da parte del Comune di San Demetrio Corone in data 21.05.2013, in quanto l'Ente, che aveva sospeso per otto mesi il rilascio di atti autorizzativi, alla ripresa del servizio aveva accumulato una notevole quantità di pratiche inevase, con conseguente allungamento dei tempi di rilascio. Ha chiesto, quindi, il pagamento del secondo SAL relativo allo
Stato Finale dei lavori, a saldo per collaudo, per l'importo di € 25.365,85.
Ha, poi, lamentato di aver dovuto sottoscrivere - in data 20.09.2013 - la dichiarazione di impegni, contenente la rinuncia al 2° SAL, in quanto gli veniva prospettato da alcuni funzionari della Regione che, laddove non avesse accettato di riconoscere che il verbale di accertamento lavori collaudo parziale n. 6585/1 fosse considerato come verbale di accertamento di esecuzione lavori collaudo finale e rinunciato all'erogazione del contributo residuo (2° SAL), si sarebbe proceduto alla revoca totale del beneficio con il conseguente obbligo di restituzione dell'importo di € 24.624,15 già percepito in fase di 1° SAL.
Ha sostenuto che tale dichiarazione sarebbe annullabile per errore sui presupposti di fatto e di diritto in cui il dichiarante è incorso a causa delle inesatte rappresentazioni del funzionario regionale e per la carenza di precise informazioni sulla pratica e sul suo possibile sviluppo.
Ha, pertanto, citato la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) in via Controparte_1 preliminare, dichiarare nulla e priva di effetti la dichiarazione di impegni sottoscritta dall'attore in data 20.09.2013; gradatamente, annullare la predetta dichiarazione, previo accertamento e declaratoria di invalidità della stessa, per le ragioni illustrate al paragrafo n. 8.; B) conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del sig. all'erogazione del Parte_1 contributo di € 25.365,85 relativo al secondo SAL per il progetto realizzato a seguito di domanda del Part 30.04.2002, ammessa con provvedimento Prot. n. 2463 dell'11.09.2006 a carico del Parte_2
, Misura 4.5, PIF “La via dell'olio”; C) condannare, per l'effetto, la al
[...] Controparte_1 pagamento della somma di € 25.365,85, in favore dell'istante, oltre interessi legali dalla messa in mora all'effettivo soddisfo;
D) in via gradata e subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per il comportamento tenuto dai propri funzionari in violazione del dovere CP_1 di buona fede e correttezza (anche in relazione al dovere di informazione) nella gestione della pratica inoltrata dall'attore con la domanda di cui alla precedente lett. B) e, conseguentemente, condannare
l'Ente convenuto al pagamento della somma di € 25.365,85, pari all'importo del saldo del contributo non percepito, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla condotta censurata all'effettivo soddisfo.
2. Si è costituita la , la quale ha resistito alla domanda di parte attrice rilevando che Controparte_1 con nota 8731 del 19.10.2010 la ha negato la possibilità di valutare positivamente la CP_1 richiesta di collaudo finale in assenza di riscontrata carenza documentale ed in particolare per l'assenza del certificato di agibilità alla data del collaudo finale.
La causa, istruita mediante ctu, è stata poi trattenuta per la decisione.
3. Va premesso che non è stata compiuta alcuna istruttoria volta a sostenere l'allegazione di parte attrice circa l'annullamento per errore della dichiarazione del 20.09.2013. Sul punto la domanda, pertanto, va rigettata.
4. In merito, poi, alla sufficienza o meno della documentazione necessaria per la liquidazione del secondo SAL, il ctu ing. ha risposto al quesito posto dal Giudice volto a valutare, tra Controparte_2 l'altro, se fosse possibile effettuare il collaudo del secondo SAL relativo allo stato finale dei lavori e se fosse possibile liquidare il predetto SAL di importo pari ad € 25.365,85.
In estrema sintesi il perito ha fornito una risposta negativa. Infatti ha dichiarato che: “Sulla base delle valutazioni a cui si giunge nel paragrafo precedente gli interventi strutturali eseguite sul capannone risultano privi di adeguate verifiche e giustificazioni statiche. Probabilmente avrebbero dovuto essere sottoposte anche a collaudo statico. Non risulta trasmessa al Comune di competenza alcuna richiesta di autorizzazione alla variante né comunicazione di variante ai lavori originariamente autorizzati.
Non risulta inoltre nessuna comunicazione di ultimazione dei lavori. Si tratta di procedure essenziali ai fini della liquidazione finale dei lavori e del loro collaudo. Le correlate valutazioni metriche sugli importi dei lavori eseguiti rimangono subordinati alla verifica dei calcoli e degli elaborati mancanti indispensabili per la loro validazione” (cfr pag. 75 ctu).
Rimane pertanto confermata l'eccezione di parte convenuta di diniego del collaudo finale per carenza documentale, determinando il rigetto della domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche in ragione delle effettive responsabilità delle parti nella causazione della lite, secondo lo scaglione di riferimento (5.200,01 - 26.000,00), con applicazione dei minimi tariffari stante la scarsa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Rigetta le domande proposte da parte attrice.
- Condanna a pagare in favore della , in persona del l.r.pt., le spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida nella somma di € 2.540,00 per competenze professionali, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge;
- Pone definitivamente a carico di le spese di ctu liquidate con separato decreto. Parte_1
Catanzaro, li 24.03.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo