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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/03/2024, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
N. 869/22 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Terza Civile -
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Rizzi Presidente relatore
dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 869/22 R.G. promossa da:
, in persona del legale Parte_1
rappresentante, con sede in Mondovi' (CN), nonché e Parte_2 Pt_3
, tutti elettivamente domiciliati in Milano, via Ugo Tognazzi n.6 presso lo
[...]
studio degli avv. M. Caracciolo e A. Molinaro che li rappresentano e difendono per procure in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLANTE c o n t r o
AR RZ, c.f. C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: pagamento somme
Precisazione delle conclusioni del 16.11.2023 con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
In riforma dell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c.; condannare la sig.ra AR RZ al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 20.453,86, il tutto oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese del doppio grado del giudizio, da distrarsi a favore dei difensori.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato
[...]
(in una con gli intervenienti in primo grado Parte_4
e ) impugna l'ordinanza ex art. 702 ter del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Cuneo, con la quale il giudice ha respinto la sua domanda di condanna al pagamento della somma di Euro 20.453,86, avanzata dal ricorrente nei confronti della sig.ra RA RZ a titolo di prestazioni professionali rese alla resistente e rimaste insolute.
Primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., lo Parte_1
conveniva dinnanzi al Tribunale di Cuneo la sig.ra
[...]
RA RZ chiedendo condannarsi la resistente, in proprio e quale titolare della ditta , al pagamento di Euro 20.542,86, Organizzazione_1
oltre interessi moratori ex art. D.Lgs. 231/2002, dal dovuto al saldo, per le prestazioni professionali rese dallo studio in favore della medesima.
In particolare, parte ricorrente deduceva di aver svolto attività di assistenza fiscale in favore della resistente, relativamente agli esercizi fiscali dal 2010 al
2017, consistita nella tenuta della contabilità semplificata e la presentazione delle dichiarazioni fiscali (modello Unico, Dichiarazione IVA, Modello 770),
pagina 2 di 12 con le relative prestazioni accessorie quali attività connesse di tenuta paghe e contributi e di assistenza aziendale varia.
Nonostante regolare notifica dell'atto introduttivo la sig.ra RZ non si costituiva in giudizio e, pertanto, all'udienza del 15.4.22 ne veniva dichiarata la contumacia.
Con comparsa di intervento volontario ad adiuvandum si costituivano altresì in giudizio e (commercialisti dello studio) i quali Parte_2 Parte_3
dichiaravano espressamente di non vantare nei confronti della resistente ragioni di credito professionale personale sulle prestazioni e somme oggetto di causa, di titolarità dello Studio Associato.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 800/2022, pubblicata il 25 maggio 2022, il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando rigettava le domande del ricorrente, non disponendo nulla in punto spese stante la contumacia della resistente vittoriosa.
Il giudice riteneva che il ricorrente non avesse assolto al proprio onere probatorio in ordine all'an della pretesa.
Precisava come in tema di responsabilità contrattuale incomba al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta ed al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria.
Specificava che nel caso in esame tale regola probatoria doveva essere coordinata con la circostanza della mancata costituzione in giudizio della resistente (posto che la contumacia integra un comportamento neutrale al quale non può attribuirsi alcuna valenza di non contestazione dei fatti allegati dalla controparte) e con il valore probatorio dei documenti di mera formazione unilaterale, che non potevano avere alcuna efficacia probatoria nell'ambito della c.d. piena cognizione.
pagina 3 di 12 Riteneva che nella fattispecie mancasse qualsivoglia prova in ordine al conferimento dell'incarico professionale da parte di AR RZ.
Assumeva che, per quanto per il contratto d'opera professionale (ex artt. 2230 ss. c.c.) la legge non richieda alcuna forma sacramentale, parte ricorrente non avesse fornito alcun dato probatorio idoneo a supportare la sussistenza di uno specifico accordo intervenuto tra lo Commercialisti e la resistente Pt_1
contumace.
Evidenziava come non potesse assumere rilievo a tal fine la parcella (doc. 1-
8), in quanto atto giuridico unilaterale consistente nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, né potessero essere idonei allo scopo gli ulteriori documenti prodotti (doc. 9-13), dai quali neppure si evinceva lo svolgimento da parte dello Studio e/o dei propri associati dell'attività professionale a fondamento della domanda.
Sottolineava infine come parte ricorrente avesse financo omesso di articolare prove orali.
L'appello di e , Parte_1 Pt_3 [...]
e Pt_2 Parte_3
Avverso l'ordinanza di primo grado propone appello lo Parte_1
e unitamente a e , i
[...] Pt_3 Parte_2 Parte_3
quali chiedono alla Corte, nel merito, di accertare e dichiarare che la Sig.ra AR
RZ, in proprio e quale titolare della ditta individuale Organizzazione_1
, è tenuta al pagamento, nei confronti dello
[...] [...]
, della somma di Euro 20.453,86 lorda, di cui Parte_1
Euro 19.706,46 a titolo di capitale ed Euro 747,40 a titolo di spese di diffida stragiudiziale ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 231/02, il tutto oltre interessi moratori ex pagina 4 di 12 D.Lgs 231/02 dal dovuto al saldo effettivo e, per l'effetto, condannarla al suddetto pagamento. Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio
1. Primo e unico motivo di appello: Erroneità della sentenza impugnata ed erronea motivazione in ordine alla presunta mancanza di prova e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. nonché art. 2230 c.c.
Con unico motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il ricorrente non fosse riuscito a provare l'an della pretesa creditoria stante la mancanza di qualsivoglia prova in ordine al conferimento dell'incarico professionale da parte di AR RZ.
Al riguardo deducono che l'attività svolta dallo per gli esercizi fiscali dal Pt_1
2010 al 2017 ha avuto per oggetto la consulenza, la tenuta della contabilità semplificata e la presentazione delle dichiarazioni fiscali (modello Unico,
Dichiarazione IVA, Modello 770), con le relative prestazioni accessorie;
per un ammontare complessivo del credito pari ad Euro 19.706,46 lordi, come da parcelle prodotte (docc. 1 - 8).
Sostengono che difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale, dall'esame dei documenti prodotti per estratto dall'intera contabilità, ossia registri iva (doc. 9), dichiarazioni dei redditi con ricevute telematiche di deposito delle dichiarazioni (doc.10) nelle quali è indicato lo Parte_1
per il tramite del codice fiscale ( ),
[...] P.IVA_1
quale intermediario al deposito, emergerebbe in modo inequivocabile che lo studio abbia svolto attività di assistenza fiscale generale oggetto del contratto di prestazioni professionali, a cui si aggiungerebbero le attività connesse di tenuta paghe e contributi (doc. 11) e di assistenza aziendale varia (doc. 12).
Assumono che sulla base di tali evidenze documentali il giudice avrebbe dovuto ritenere provato l'incarico professionale.
Contestano altresì l'affermazione del giudice secondo cui “parte ricorrente ha financo omesso di articolare prove orali”, evidenziando come laddove vi sia una pagina 5 di 12 prova scritta (e nella fattispecie la prova del materiale espletamento dell'incarico professionale, cfr. doc. 9-13), la prova orale risulti del tutto ultronea.
Rilevano come l'ordinanza impugnata risulti, tra l'altro, di senso completamente contrario ad un del tutto analogo procedimento svolto avanti al Tribunale di Cuneo, sempre tra lo e altro Parte_1
cliente (anch'esso rimasto contumace), poichè qui il giudice aveva ritenuto che dalla documentazione depositata (identica a quella prodotta per il procedimento de quo) si potesse evincere inequivocabilmente l'incarico svolto dallo studio per il cliente.
Evidenziano inoltre come nessuna contestazione circa il lavoro svolto sia stata sollevata dalla resistente a seguito dei ripetuti solleciti inviati dallo Studio di cui l'ultimo a mezzo pec in data 23.4.2020 (doc 13) ritualmente ricevuta come da attestazioni di consegna (cfr. doc. 13).
Sottolineano altresì di aver chiarito, in ottemperanza all'ordinanza interinale, i criteri utilizzati ai fini della determinazione del quantum debeatur, di aver depositato l'atto costitutivo-statuto dello Parte_1
stipulato in data 1.3.22 (doc 28), nonché di aver prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (doc. 30) resa dagli associati Rag. e Parte_2
Dott. , i quali avevano confermato di non essere titolari di Parte_3
partite iva autonome rispetto a quelle dello Studio ricorrente e di non avere quindi ragioni di credito professionale personale sulle prestazioni e somme oggetto di causa.
Ritengono dunque del tutto erroneo il rigetto delle domande svolte dallo Pt_1
nei confronti della Sig.ra RZ.
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO DEV'ESSERE RIFORMATA
In via preliminare (questione non affrontata nella sentenza di primo grado in forza del principio della ragione piu' liquida) si deve affermare la titolarità del pagina 6 di 12 credito oggetto del presente giudizio in capo allo Parte_1
(e non ai singoli professionisti che lo compongono).
[...]
Come spiega la Suprema Corte, l'art.36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti. Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello di commercialisti, Controparte_1
cui la legge attribuisce la capacità come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico – in quanto il fenomeno associativo tra professionisti puo' non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese e alla gestione congiunta dei proventi (Cass.2020 n.3850).
Ora, Lo ha ottenuto Parte_1
dall (doc. n.28) un'autonoma partita IVA in data Organizzazione_2
8.3.2002 e il suo Atto Costitutivo (doc. n.29) prevede che lo Studio ha a
“l'oggetto di consulenza fiscale, tenuta della contabilità e tutto quanto concerne la professione di Ragioniere, Dottore Commercialista…per il cui raggiungimento potrà compiere ogni consentita operazione” e, quindi, evidentemente, anche la conclusione dei contratti con i clienti (la cui esecuzione
è devoluta ai singoli professionisti) visto che si pone quale autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici con capacità di stare in giudizio (ai sensi dell'art.8 dell'Atto Costitutivo).
Quanto suddetto vale, tantopiu', giacchè l'art.
1.1 dell'Atto Costituivo prevede espressamente che lo Studio viene costituito in forma di società semplice la quale, ex se, ai sensi degli art.2266 e 2267 c.c., è dotata di soggettività giuridica, il che le consente di concludere rapporti negoziali con soggetti terzi.
pagina 7 di 12 Parte attrice-appellante, in secondo luogo, comprova il titolo della domanda in quanto, allo stato degli atti, la conclusione del contratto per l'esecuzione delle prestazioni professionali tra lo e la sig.ra AR RZ, titolare Controparte_1
dell puo' ritenersi, di Organizzazione_3
per sé, comprovato.
Il conferimento dell'incarico da parte di AR RZ, infatti, puo' evincersi, seppur per presunzioni, ex art.2729 c.c., dalla circostanza documentale che
(doc. 9) parte appellante è in possesso di alcuni registri I.V.A. dell'impresa individuale di parte appellata che, all'evidenza, glieli ha forniti per consentire allo Studio Associato la tenuta della contabilità aziendale.
Parte attrice-appellante, inoltre, produce alcune dichiarazioni fiscali della cliente, dalle quali lo Studio (identificato con il codice fiscale) risulta intermediario per la presentazione telematica delle dichiarazioni, corredate da comunicazioni telematiche di inoltro all' con relative Organizzazione_2
comunicazioni di avvenuto ricevimento;
produce un cedolino paga di un dipendente con dichiarazione fiscale attinente al versamento dei contributi previdenziali;
produce segnalazione certificata al Comune di Cuneo di inizio attività di commercio al dettaglio in esercizio di vicinato riferita a AR RZ;
produce lettera di messa in mora della cliente RZ in data 22.4.2020 inoltrata a mezzo PEC.
Da tali elementi documentali, valutati nel loro complesso, si puo' far derivare, seppur per presunzioni, che l'incarico per lo svolgimento delle prestazioni professionali relative alla tenuta della contabilità aziendale sia stato effettivamente conferito da AR RZ allo Parte_1 [...]
. Parte_1
L'entità delle effettuate prestazioni pero', e di conseguenza l'ammontare del credito, non risulta comprovato nell'importo cosi' come richiesto (di euro
19.706,46) sulla base delle otto parcelle prodotte.
pagina 8 di 12 Parte attrice-appellante chiede il pagamento delle sue prestazioni professionali di assistenza fiscale svolte e riferite espressamente agli anni 2010-2017 (con esclusione dell'anno 2012).
A tale scopo produce (oltre alle parcelle prive, ex se, di valore probatorio in quanto documentazione proveniente dalla stessa parte interessata) i registri IVA dell'impresa di AR RZ riferiti (solamente) alle annualità 2009, 2010, 2014,
2015 e 2016 nonché le dichiarazioni fiscali degli anni 2015 e 2016 ed il cedolino paga del dipendente del maggio 2014 con la dichiarazione riguardante il versamento dei contributi.
Innanzi tutto bisogna rilevare che tutte le parcelle sono datate 22.4.2020 pur essendo riferite, in forza delle voci contenute, alle varie annualità fiscali di cui si chiede il pagamento.
In forza della documentazione di cui sopra, ad ogni modo, per quanto attiene alla parcella n.306 puo' ritenersi comprovata (grazie alla produzione dei relativi registri IVA) l'attività professionale di tenuta della contabilità per l'anno 2009 per la richiesta cifra di euro 1.300,00 (compatibile nell'ammontare con l'art.33 del Decreto 169/10 e relativa tabella 3, Regolamento della disciplina degli onorari dei dottori commercialisti). Le restanti voci della parcella (tra l'altro, riferite anche ad attività degli anni 2005-2008, estranee alla domanda) non trovano alcun riscontro nei documenti agli atti.
Per la parcella n.307 (anno 2010) puo' ritenersi comprovata la cifra di euro
1.200,00 per la tenuta della contabilità, mentre riguardo alle parcelle n.308
(anno 2011) e 309 (anno 2013) di nessuna delle attività professionali esposte risulta comprovato l'effettivo svolgimento in assenza della relativa documentazione e dei registri IVA delle rispettive annualità.
Relativamente alla parcella n.310 (anno 2014) possono ritenersi comprovate le prestazioni riguardanti la tenuta della contabilità (per euro 1.250,00) e per l'elaborazione costo dipendente (per euro 30,00).
pagina 9 di 12 Riguardo alla parcella n.311 (anno 2015) si deve riconoscere la prestazione relativa alla tenuta della contabilità (euro 1.250,00) e quella riguardante l'elaborazione del modello 770 (euro 150,00).
Per la parcella n.312 (anno 2016) si puo' ritenere comprovata l'effettuazione delle prestazioni aventi ad oggetto la tenuta della contabilità (euro 1.250,00),
l'elaborazione modello 770 (euro 150,00) nonché la predisposizione ed invio della comunicazione annuale dati IVA (euro 100,00). Nulla per la parcella 313
(anno 2017).
In tutto la cifra comprovata come dovuta da parte appellante per lo svolgimento delle prestazioni professionali oggetto del presente giudizio ammonta ad euro
6.680,00.
Trattandosi di prestazioni professionali, ex art.2, l.c), D.Lgs.vo n.231/02, su tale somma decorrono, ex art.4, 2° c., l. a), gli interessi di mora dal 3.5.2020 (trenta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, nella misura degli interessi legali di mora ex art. 5, 1°c., medesimo D.Lgs.vo, ai sensi dell'art. art.2, l. e), trattandosi di somma richiesta unitariamente e riferibile a transazioni commerciali (anche) successive al 1.1.2013, data di entrata in vigore della attuale formulazione del suddetto art.5, 1°c.
Non è dovuta l'ulteriore somma di euro 747,30 richiesta a titolo di spese per diffida stragiudiziale, ex art.6, 1°c., D.Lgs.vo n.231/02 perché (oltre che non giustificata nel quantum) prodromica ed inautonoma rispetto all'attività giudiziale, ex art.20, DM 10.3.2014 n.55.
In definitiva, l'appello dev'essere accolto e convenuta-appellata, AR RZ
(unico soggetto passivo con cui si identifica l'impresa individuale), dev'essere condannata al pagamento della somma di euro 6.680,00 con gli interessi legali di mora dal 3.5.2020 al saldo.
Le spese legali seguono la soccombenza di AR RZ per entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi su richiesta dei difensori, liquidate come in dispositivo,
pagina 10 di 12 secondo i valori minimi delle tabelle corrispondenti all'ammontare riconosciuto, sia per l'accoglimento della domanda per un quantum notevolmente inferiore al richiesto, sia per la contumacia della controparte protrattasi per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
in accoglimento dell'appello proposto avverso l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del Tribunale di Cuneo pubblicata in data 25.5.2022 ed in riforma della predetta ordinanza;
dichiara tenuta e condanna AR RZ a pagare allo
[...]
, in persona del legale rappresentante, la somma di Parte_1
euro 6.680,00 con gli interessi legali di mora, di cui all'art.5, D.Lgs.vo n.231/02, dal 3.5.2020 al saldo;
dichiara tenuta e condanna AR RZ a pagare allo
[...]
, in persona del legale rappresentante, la somma di Parte_1
euro 118,50 per esposti ed euro 1.270,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge sugli imponibili, a titolo di refusione delle spese del giudizio di primo grado, di cui dispone la distrazione a favore dei difensori;
dichiara tenuta e condanna AR RZ a pagare allo
[...]
, in persona del legale rappresentante, la somma di Parte_1
euro 382,50 per esposti ed euro 2.020,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge sugli imponibili, a titolo di refusione delle spese del giudizio di secondo grado, di cui dispone la distrazione a favore dei difensori;
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 30/1/2024 dalla Terza
pagina 11 di 12 Sezione Civile della Corte d'Appello.
Il Presidente estensore dott. Francesco Rizzi
pagina 12 di 12