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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/11/2024, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – Terza Sezione Civile
Proc. 309/24 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere
Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ai sensi dell'art. 30 comma 6 D. Lvo 286/98 promosso da:
, nata il [...] in [...], residente in [...] degli Ontani n. 1, personalmente e quale madre esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nato a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Monica Fassera del Foro di Brescia presso lo studio della quale è domiciliata appellante nei confronti di
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
appellato
CONCLUSIONI APPELLANTE: “NEL MERITO accogliere le richieste della parte ricorrente sig.ra ed ordinare alla Questura di Cremona per la stessa e per Parte_1
i figli minori il rilascio di permesso di soggiorno ex art. 30 T.U. Imm.. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado”
1 Corte di Appello di Brescia – Terza Sezione Civile
Proc. 309/24 RG
CONCLUSIONI APPELLATO: “Respingere l'appello. Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 30 c. 6 del D. Lgvo 1998 n. 286 depositato il 30.12.2023 Pt_1
personalmente e quale madre esercente la responsabilità genitoriale sui figli
[...] minori e premesso che la Questura di Cremona il Persona_1 Parte_2
16.12.2022 aveva rigettato1 l'istanza per il rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare presentata in data 22.9.2022, ha adito il Tribunale di Brescia chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato e l'adozione di provvedimenti cautelari, in via preliminare, di annullare il decreto emesso dalla di CP_1
Cremona per mancanza di traduzione in lingua conosciuta e comprensibile alla ricorrente ovvero per omesso invio della comunicazione di avvio di procedimento amm.vo ex art. 10bis L. 241/90; nel merito, di accertare l'illegittimità del medesimo decreto di diniego di permesso di soggiorno per coesione familiare.
2. La ricorrente deduceva, in fatto, di aver fatto ingresso in Italia insieme ai figli minori con visto turistico per iniziali 90 giorni (4.9.2020), ricongiungendosi con il marito già ivi presente dal 2018 il quale risultava assunto con contratto di Per_2 mestiere per 5 anni presso la ditta “Termoidraulica Braka di Braka Saimir”. Ella, non conoscendo la lingua italiana, si era affidata al patronato di Cremona per CP_2 presentare domanda di rilascio del permesso di soggiorno. In diritto, la ricorrente lamentava che la mancata traduzione del decreto nella lingua dalla medesima parlata aveva comportato l'impossibilità di comprenderne il significato e di poter esperire una compiuta difesa;
lamentava altresì la violazione di legge, erronea e/o falsa applicazione degli articoli 7-10bis e 21octies L. 241/1990 e 5 comma 5 D. Lgs.
286/98 in quanto il preavviso di rigetto le avrebbe permesso di spiegare l'errore
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Proc. 309/24 RG
venutosi a creare, cioè che ella non aveva consegnato allo sportello Migranti del patronato pure le certificazioni riferite allo stato di coniugio e alla parentela CP_2 della stessa con il marito e con i figli minori, già in suo possesso, in quanto non rientranti tra i documenti che il CAF le aveva indicato come necessari da inserire all'interno del kit postale né la Questura, ex post, li aveva mai richiesti una volta esaminato il contenuto carente del kit. Inoltre, il decreto di rigetto citava l'art. 30 b) in luogo dell'art. dell'art. 30, co.1, lett. c) del TUI, relativo alla coesione familiare a cui ella invece aveva fatto riferimento ritenendo sufficiente che il familiare si trovasse nel territorio italiano, anche se ad altro titolo, il che derogava al principio generale secondo il quale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno era necessario un visto regolare di ingresso, precisando altresì che i familiari titolati a richiedere la coesione familiare erano i medesimi del ricongiungimento familiare.
3. Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso;
premetteva Controparte_3
l'inammissibilità delle censure di illegittimità del provvedimento impugnato da parte della ricorrente in quanto motivi azionabili unicamente dinanzi al Giudice
Amministrativo trattandosi di procedimenti appartenenti alla giurisdizione dello stesso;
nel merito, l'Avvocatura deduceva che l'art. 30 lett c si riferiva allo straniero regolarmente soggiornante in Italia con un valido permesso di soggiorno;
la ricorrente invece si trovava nel territorio dello Stato alla luce del visto turistico (4.9.2020) la cui validità era cessata al momento della presentazione della domanda (22.9.2022) in quanto decorsi 90 giorni.
4. All'udienza di comparizione del 15.5.2023 la ricorrente dichiarava “sono arrivata in Italia il 4 settembre 2020. Mi sono sposata il 23 luglio 2009 con Mio Per_2 marito è in Italia dal 2018 e lavora regolarmente, svolge l'attività di idraulico. Ho due figli minori che hanno 12 e 8 anni e che frequentano la scuola. Confermo che avevo consegnato tutti i documenti al CAF al quale mi ero rivolta per iniziare la pratica, ma a causa di un errore non sono stati trasmessi all'Amministrazione. Ho appreso ciò quando mi è stato notificato il decreto di rigetto.”
5. Con provvedimento del 14.12.2023 il Giudice rilevava che parte ricorrente non aveva presentato istanza per l'ottenimento del permesso di soggiorno dell'articolo 19 commi 1.1 e 2 del Decreto legislativo 286/1998.
6. Con note del 16.12.2023 la ricorrente precisava che nel caso di specie era ammessa la coesione familiare volta a mantenere e a non perdere l'unione familiare con persone dello stesso nucleo che già si trovavano regolarmente soggiornati in Italia ad altro titolo, tra cui i soggetti presenti in Italia con visto turistico o entro il termine di
3 Corte di Appello di Brescia – Terza Sezione Civile
Proc. 309/24 RG
90 giorni, se provenienti da Paesi esenti da visto e l'Albania rientrava tra questi ultimi.
7. Con note del 12.2.2024 la ricorrente ribadiva che il visto turistico non era richiesto ai cittadini albanesi e che la normativa TUI andava letta nel senso di prescindere dai requisiti necessari per il riconoscimento del permesso di soggiorno se, come nel caso di specie, sussistevano in astratto i presupposti del rapporto di coniugio, convivenza effettiva, produzione di sufficiente reddito familiare e disponibilità di adeguato alloggio, dovendo invece valorizzare la circostanza che ella risiedeva ormai da anni stabilmente in Italia convivendo con il marito e i loro due figli minori, in coerenza con l'art. 8 CEDU usualmente posto alla base del rilascio del permesso di soggiorno dell'articolo 19 commi 1.1 e 2 del citato decreto.
8. Il non depositava note conclusive. CP_1
9. Con ordinanza del 19.2.2024 il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. In particolare, il Tribunale osservava che era provato che i ricorrenti avevano fatto ingresso in Italia il 4.9.2020 e che l'istanza per ottenere il permesso era stata presentata in data 22.9.2022. Pertanto, al momento della presentazione dell'istanza il termine di 90 giorni era decorso e, di conseguenza, i ricorrenti non erano regolarmente soggiornanti in Italia. Inoltre, non vi era prova che i ricorrenti avessero fatto tutto il possibile per presentare l'istanza quando erano regolarmente soggiornanti nel territorio italiano. Il Tribunale aggiungeva infine che
“il rispetto dell'articolo 8 c.e.d.u., alla base di tale ipotesi interpretativa, è assicurato nell'ordinamento interno non tramite un'operazione ermeneutica che elida i fatti ritenuti rilevanti dal legislatore (in questo caso la qualificazione positiva del soggiorno dell'istante) ma prevedendo una regola generale di carattere residuale operante laddove è esclusa l'applicazione delle norme speciali: si tratta dell'articolo 19 t.u.i. che, letta con l'articolo 5 comma 6 t.u.i. che impone espressamente il rispetto degli obblighi internazionali, esclude che possa essere disposta l'espulsione in violazione di diritti umani tra cui quello del citato articolo 8 nel suo più ampio significato “esistenziale”. Pertanto, l'interpretazione prospettata dai ricorrenti non pare possa essere accolta. I ricorrenti, conviventi con familiare residente in Italia, non possono essere espulsi ai sensi dell'articolo 19 t.u.i. Tuttavia, sull'esistenza del diritto (differente da quello esercitato in via amministrativa e oggetto del provvedimento prima e del processo poi) nascente da tale norma, per cui non è stata presentata istanza amministrativa, non è possibile pronunciarsi in forza dell'articolo
34 comma 2 primo periodo codice del processo amministrativo.”
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10. Avverso tale ordinanza in proprio e per i figli e Parte_1 Persona_1 [...]
ha proposto appello fondato su due motivi di censura: con il primo, Pt_2
l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione da parte del Tribunale di
Brescia degli artt. 5 co. 5, 28, 29, 30 lett. c) e 31 D. Lgs. 286/98 e dell'art. 8 Cedu. A riguardo, l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva fondato la sua decisione ritenendo che al momento della presentazione dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno il termine di 90 giorni era decorso e, di conseguenza, ella con i figli minori non erano regolarmente soggiornanti in Italia. Tuttavia, la Questura aveva fondato il rigetto sul fatto che dal kit dell'istanza presentato mancava della documentazione attestante il rapporto di coniugio e di filiazione tra ella, il marito e i figli. Infatti, nel provvedimento di rigetto, la Questura non aveva mai ricondotto il diniego alla presunta posizione di irregolarità della richiedente al momento della presentazione della domanda, ovvero alla presentazione tardiva della stessa. Tale prerequisito era stato dedotto dall'appellata solo in un secondo momento in seno alla comparsa di costituzione e risposta. Ella, invero, era in possesso di tutti i requisiti richiesti ex lege per l'ottenimento del permesso: reddito minimo determinato dalla legge ogni anno, alloggio e anche il rapporto di parentela con il cittadino straniero, con la precisazione che i documenti attestanti il rapporto di parentela erano già stati da ella esibiti in dogana per l'ingresso sul T.N. nel rispetto di quanto previsto dal
DPCM ex COVID19 a quel tempo in vigore, con ciò dimostrando di esserne già in possesso al momento della richiesta del permesso di soggiorno e di aver inviato tutto al Caf che aveva predisposto la relativa domanda senza però procedere ad allegare tutta la documentazione;
con la conseguenza che l'errore contestato dalla Questura non poteva essere in alcun modo alla stessa addebitabile. Inoltre, il Tribunale si era altresì discostato dall'orientamento giurisprudenziale sull'art. 5 comma 5 TUI norma che contrastava con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. nella parte in cui non estendeva la tutela rafforzata ivi prevista a tutti i casi in cui lo straniero aveva nello Stato legami familiari. Ad analoghe considerazioni conduceva anche l'esame dell'art. 8 della
CEDU. Quindi, dato che nella situazione in esame sussistevano in astratto tutti i presupposti per fare luogo a ricongiungimento (rapporto di coniugio, convivenza effettiva, produzione di sufficiente reddito familiare, disponibilità di adeguato alloggio), si doveva prescindere dai prerequisiti occorrenti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per coesione familiare, cioè il possesso di un valido titolo di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale, e il Tribunale avrebbe dovuto quindi valorizzare la circostanza che ella insieme ai figli risiedeva oramai da anni stabilmente in Italia dove aveva ricostituito il proprio nucleo familiare. Alla luce di ciò, in riforma dell'ordinanza impugnata, l'appellante ha chiesto l'autorizzazione al rilascio del permesso per sé stessa e per i figli minori. Con il secondo motivo 5 Corte di Appello di Brescia – Terza Sezione Civile
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l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che ella non avesse fornito la prova di essersi attivata tempestivamente per presentare l'istanza quando era regolarmente soggiornante sul territorio italiano. Ancora una volta, la sig.ra ha dedotto come il decreto di rigetto da parte della Pt_1 CP_1 facesse riferimento solo alla carenza documentale del kit inviato e non anche alla mancata presentazione della domanda quando i richiedenti erano soggiornanti in
Italia e dunque questo non era il tema centrale della vicenda;
ne conseguiva che ella si era potuta attivare in tal senso solo dopo il 24.01.2023, quando con la comparsa in primo grado l'Avvocatura aveva segnalato pure il tema del ritardo;
tuttavia, il patronato aveva comunicato, tardivamente e in modo lacunoso, di non poter accedere alla pratica e che l'addetta alla pratica si era nel frattempo allontanata dall'Italia.
Pertanto, nulla poteva eccepirsi in ordine alla propria mancata tempestiva attivazione sul punto.
11. Si è costituito in giudizio il , per il tramite dell'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale di Stato, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza. In particolare, l'Avvocatura ha dedotto l'infondatezza del primo motivo in quanto parte appellante aveva adito il Tribunale per la tutela del suo diritto soggettivo ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) del T.U.I, il quale richiedeva che il Giudice accertasse la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma per il rilascio del permesso di soggiorno, fra i quali rientrava il prerequisito della regolarità del soggiorno;
inoltre, il provvedimento di diniego della Questura menzionava tra i motivi di rigetto dell'istanza il dato che non risultava in favore della richiedente alcun nulla osta al lavoro né che la stessa avesse sottoscritto un regolare contratto di soggiorno oppure ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare. Pertanto, il tentativo avversario di privare di rilevanza la questione è infondato;
ancora, l'interpretazione fornita da controparte circa la possibilità di prescindere dal requisito preliminare del 'regolare soggiorno' nell'applicazione dell'art. 30 TUI lett c non era fondata atteso che la norma non era stata intaccata da una pronuncia di incostituzionalità e quindi dalla illegittimità del requisito della regolarità del soggiorno quanto piuttosto, la Corte di
Cassazione, aveva solo ritenuto possibile dar vita ad una interpretazione estensiva del requisito del regolare soggiorno limitandosi a qualificare come tale il soggiorno del richiedente la protezione internazionale. Pertanto, in assenza di una declaratoria di incostituzionalità, l'art. 30 TUI non era suscettibile di interpretazione volta a ritenere non rilevante il requisito del regolare soggiorno e inoltre sussistevano pure soluzioni giurisprudenziali di senso contrario all'interpretazione fornita dall'appellante.
L'Avvocatura ha precisato altresì che la richiedente si trovava nel territorio italiano
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dal 04.09.20202 e che il kit postale con la domanda di rilascio del permesso di soggiorno veniva spedito solo in data 22.09.2022 attraverso l'ufficio postale di
Cremona; pertanto, la ricorrente non rientrava nei canoni prescritti dalla normativa di settore per il ricongiungimento con il coniuge straniero regolarmente soggiornante non potendo quindi trovare applicazione la disciplina prevista dalla lett. c) dell'art 30
T.U.I. L'appellata ha dedotto altresì l'infondatezza del secondo motivo di censura trattandosi di circostanze del tutto ininfluenti ai fini della valutazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno avanzata nell'anno 2022 anche perché le dichiarazioni rese dell'appellante nella nota d'udienza datata 11.2.2024 non erano dimostrate e comunque era poco credibile che la sig.ra si fosse recata al CAF Pt_1 nel 2020, quindi tempestivamente, e che l'addetta di sua iniziativa avesse accantonato la pratica senza inviarla, in attesa del rilascio del certificato di abitabilità, a totale insaputa della richiedente la quale nel frattempo si sarebbe disinteressata, per circa tre anni, della procedura nonostante fosse già irregolarmente soggiornante nel T.N.
12. All'udienza di trattazione del 24.9.2024 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.c. Alla successiva udienza del 22.10.2024 del pari nessuno è comparso.
L'ordinanza del 24.9.2024 è stata regolarmente comunicata alle parti costituite. Conseguentemente, a norma dell'art. 348 cpc, l'appello va dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la Parte_1
ordinanza del Tribunale di Brescia, sez. spec. Immigr. depositata in data 19.02.2024 nel procedimento R.G. 15312/2022
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 22.10.2024
Il Presidente est.
Maria Grazia Domanico Corte di Appello di Brescia – Terza Sezione Civile
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8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “LETTA l'istanza con la quale la cittadina albanese ..ha chiesto tramite kit postale avente assicurata n. Parte_1
il rilascio del permesso di soggiorno per coesione famigliare con il presunto coniuge nato NumeroDiC_1 Per_2 il 17.04.1990 in Albania, senza produrre certificazione attestante il vincolo di parentela con né con i Per_2 minori sopracitati;
ATTESO che a favore della straniera non risulta sia stato rilasciato un nulla osta al lavoro né che la stessa abbia sottoscritto un regolare contratto di soggiorno oppure ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare;
CONSIDERATO che
la coesione familiare è disciplinata dall'art. 30 lett. b) del T.U.I. il quale prevede espressamente che “il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è rilasciato agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmene soggiornanti”; RITENUTO che la normativa vigente non può trovare applicazione nei confronti del richiedente e che pertanto non è possibile rilasciare il titolo autorizzatorio richiesto…DECRETA la richiesta presentata dalla cittadina albanese Pt_1 e dai minori sopracitati è RIGETTATA per i motivi di cui in premessa ”.
[...]
2 I cittadini albanesi in possesso del passaporto biometrico hanno diritto di circolare liberamente nell'area Schengen, per qualsiasi motivo (esclusi il lavoro e le cure mediche ed il ricongiungimento familiare), per un periodo di tempo complessivamente non superiore a 90 giorni in un semestre, entrando e uscendo dal territorio Schengen senza limitazioni (i 90 giorni nel semestre vengono calcolati sommando tutti i giorni di presenza nel territorio Schengen, anche non consecutivi, e i sei mesi decorrono dal momento del primo ingresso nel territorio Schengen).
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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SEZIONE III CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere
Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ai sensi dell'art. 30 comma 6 D. Lvo 286/98 promosso da:
, nata il [...] in [...], residente in [...] degli Ontani n. 1, personalmente e quale madre esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nato a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Monica Fassera del Foro di Brescia presso lo studio della quale è domiciliata appellante nei confronti di
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
appellato
CONCLUSIONI APPELLANTE: “NEL MERITO accogliere le richieste della parte ricorrente sig.ra ed ordinare alla Questura di Cremona per la stessa e per Parte_1
i figli minori il rilascio di permesso di soggiorno ex art. 30 T.U. Imm.. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado”
1 Corte di Appello di Brescia – Terza Sezione Civile
Proc. 309/24 RG
CONCLUSIONI APPELLATO: “Respingere l'appello. Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 30 c. 6 del D. Lgvo 1998 n. 286 depositato il 30.12.2023 Pt_1
personalmente e quale madre esercente la responsabilità genitoriale sui figli
[...] minori e premesso che la Questura di Cremona il Persona_1 Parte_2
16.12.2022 aveva rigettato1 l'istanza per il rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare presentata in data 22.9.2022, ha adito il Tribunale di Brescia chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato e l'adozione di provvedimenti cautelari, in via preliminare, di annullare il decreto emesso dalla di CP_1
Cremona per mancanza di traduzione in lingua conosciuta e comprensibile alla ricorrente ovvero per omesso invio della comunicazione di avvio di procedimento amm.vo ex art. 10bis L. 241/90; nel merito, di accertare l'illegittimità del medesimo decreto di diniego di permesso di soggiorno per coesione familiare.
2. La ricorrente deduceva, in fatto, di aver fatto ingresso in Italia insieme ai figli minori con visto turistico per iniziali 90 giorni (4.9.2020), ricongiungendosi con il marito già ivi presente dal 2018 il quale risultava assunto con contratto di Per_2 mestiere per 5 anni presso la ditta “Termoidraulica Braka di Braka Saimir”. Ella, non conoscendo la lingua italiana, si era affidata al patronato di Cremona per CP_2 presentare domanda di rilascio del permesso di soggiorno. In diritto, la ricorrente lamentava che la mancata traduzione del decreto nella lingua dalla medesima parlata aveva comportato l'impossibilità di comprenderne il significato e di poter esperire una compiuta difesa;
lamentava altresì la violazione di legge, erronea e/o falsa applicazione degli articoli 7-10bis e 21octies L. 241/1990 e 5 comma 5 D. Lgs.
286/98 in quanto il preavviso di rigetto le avrebbe permesso di spiegare l'errore
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venutosi a creare, cioè che ella non aveva consegnato allo sportello Migranti del patronato pure le certificazioni riferite allo stato di coniugio e alla parentela CP_2 della stessa con il marito e con i figli minori, già in suo possesso, in quanto non rientranti tra i documenti che il CAF le aveva indicato come necessari da inserire all'interno del kit postale né la Questura, ex post, li aveva mai richiesti una volta esaminato il contenuto carente del kit. Inoltre, il decreto di rigetto citava l'art. 30 b) in luogo dell'art. dell'art. 30, co.1, lett. c) del TUI, relativo alla coesione familiare a cui ella invece aveva fatto riferimento ritenendo sufficiente che il familiare si trovasse nel territorio italiano, anche se ad altro titolo, il che derogava al principio generale secondo il quale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno era necessario un visto regolare di ingresso, precisando altresì che i familiari titolati a richiedere la coesione familiare erano i medesimi del ricongiungimento familiare.
3. Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso;
premetteva Controparte_3
l'inammissibilità delle censure di illegittimità del provvedimento impugnato da parte della ricorrente in quanto motivi azionabili unicamente dinanzi al Giudice
Amministrativo trattandosi di procedimenti appartenenti alla giurisdizione dello stesso;
nel merito, l'Avvocatura deduceva che l'art. 30 lett c si riferiva allo straniero regolarmente soggiornante in Italia con un valido permesso di soggiorno;
la ricorrente invece si trovava nel territorio dello Stato alla luce del visto turistico (4.9.2020) la cui validità era cessata al momento della presentazione della domanda (22.9.2022) in quanto decorsi 90 giorni.
4. All'udienza di comparizione del 15.5.2023 la ricorrente dichiarava “sono arrivata in Italia il 4 settembre 2020. Mi sono sposata il 23 luglio 2009 con Mio Per_2 marito è in Italia dal 2018 e lavora regolarmente, svolge l'attività di idraulico. Ho due figli minori che hanno 12 e 8 anni e che frequentano la scuola. Confermo che avevo consegnato tutti i documenti al CAF al quale mi ero rivolta per iniziare la pratica, ma a causa di un errore non sono stati trasmessi all'Amministrazione. Ho appreso ciò quando mi è stato notificato il decreto di rigetto.”
5. Con provvedimento del 14.12.2023 il Giudice rilevava che parte ricorrente non aveva presentato istanza per l'ottenimento del permesso di soggiorno dell'articolo 19 commi 1.1 e 2 del Decreto legislativo 286/1998.
6. Con note del 16.12.2023 la ricorrente precisava che nel caso di specie era ammessa la coesione familiare volta a mantenere e a non perdere l'unione familiare con persone dello stesso nucleo che già si trovavano regolarmente soggiornati in Italia ad altro titolo, tra cui i soggetti presenti in Italia con visto turistico o entro il termine di
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90 giorni, se provenienti da Paesi esenti da visto e l'Albania rientrava tra questi ultimi.
7. Con note del 12.2.2024 la ricorrente ribadiva che il visto turistico non era richiesto ai cittadini albanesi e che la normativa TUI andava letta nel senso di prescindere dai requisiti necessari per il riconoscimento del permesso di soggiorno se, come nel caso di specie, sussistevano in astratto i presupposti del rapporto di coniugio, convivenza effettiva, produzione di sufficiente reddito familiare e disponibilità di adeguato alloggio, dovendo invece valorizzare la circostanza che ella risiedeva ormai da anni stabilmente in Italia convivendo con il marito e i loro due figli minori, in coerenza con l'art. 8 CEDU usualmente posto alla base del rilascio del permesso di soggiorno dell'articolo 19 commi 1.1 e 2 del citato decreto.
8. Il non depositava note conclusive. CP_1
9. Con ordinanza del 19.2.2024 il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. In particolare, il Tribunale osservava che era provato che i ricorrenti avevano fatto ingresso in Italia il 4.9.2020 e che l'istanza per ottenere il permesso era stata presentata in data 22.9.2022. Pertanto, al momento della presentazione dell'istanza il termine di 90 giorni era decorso e, di conseguenza, i ricorrenti non erano regolarmente soggiornanti in Italia. Inoltre, non vi era prova che i ricorrenti avessero fatto tutto il possibile per presentare l'istanza quando erano regolarmente soggiornanti nel territorio italiano. Il Tribunale aggiungeva infine che
“il rispetto dell'articolo 8 c.e.d.u., alla base di tale ipotesi interpretativa, è assicurato nell'ordinamento interno non tramite un'operazione ermeneutica che elida i fatti ritenuti rilevanti dal legislatore (in questo caso la qualificazione positiva del soggiorno dell'istante) ma prevedendo una regola generale di carattere residuale operante laddove è esclusa l'applicazione delle norme speciali: si tratta dell'articolo 19 t.u.i. che, letta con l'articolo 5 comma 6 t.u.i. che impone espressamente il rispetto degli obblighi internazionali, esclude che possa essere disposta l'espulsione in violazione di diritti umani tra cui quello del citato articolo 8 nel suo più ampio significato “esistenziale”. Pertanto, l'interpretazione prospettata dai ricorrenti non pare possa essere accolta. I ricorrenti, conviventi con familiare residente in Italia, non possono essere espulsi ai sensi dell'articolo 19 t.u.i. Tuttavia, sull'esistenza del diritto (differente da quello esercitato in via amministrativa e oggetto del provvedimento prima e del processo poi) nascente da tale norma, per cui non è stata presentata istanza amministrativa, non è possibile pronunciarsi in forza dell'articolo
34 comma 2 primo periodo codice del processo amministrativo.”
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Proc. 309/24 RG
10. Avverso tale ordinanza in proprio e per i figli e Parte_1 Persona_1 [...]
ha proposto appello fondato su due motivi di censura: con il primo, Pt_2
l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione da parte del Tribunale di
Brescia degli artt. 5 co. 5, 28, 29, 30 lett. c) e 31 D. Lgs. 286/98 e dell'art. 8 Cedu. A riguardo, l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva fondato la sua decisione ritenendo che al momento della presentazione dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno il termine di 90 giorni era decorso e, di conseguenza, ella con i figli minori non erano regolarmente soggiornanti in Italia. Tuttavia, la Questura aveva fondato il rigetto sul fatto che dal kit dell'istanza presentato mancava della documentazione attestante il rapporto di coniugio e di filiazione tra ella, il marito e i figli. Infatti, nel provvedimento di rigetto, la Questura non aveva mai ricondotto il diniego alla presunta posizione di irregolarità della richiedente al momento della presentazione della domanda, ovvero alla presentazione tardiva della stessa. Tale prerequisito era stato dedotto dall'appellata solo in un secondo momento in seno alla comparsa di costituzione e risposta. Ella, invero, era in possesso di tutti i requisiti richiesti ex lege per l'ottenimento del permesso: reddito minimo determinato dalla legge ogni anno, alloggio e anche il rapporto di parentela con il cittadino straniero, con la precisazione che i documenti attestanti il rapporto di parentela erano già stati da ella esibiti in dogana per l'ingresso sul T.N. nel rispetto di quanto previsto dal
DPCM ex COVID19 a quel tempo in vigore, con ciò dimostrando di esserne già in possesso al momento della richiesta del permesso di soggiorno e di aver inviato tutto al Caf che aveva predisposto la relativa domanda senza però procedere ad allegare tutta la documentazione;
con la conseguenza che l'errore contestato dalla Questura non poteva essere in alcun modo alla stessa addebitabile. Inoltre, il Tribunale si era altresì discostato dall'orientamento giurisprudenziale sull'art. 5 comma 5 TUI norma che contrastava con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. nella parte in cui non estendeva la tutela rafforzata ivi prevista a tutti i casi in cui lo straniero aveva nello Stato legami familiari. Ad analoghe considerazioni conduceva anche l'esame dell'art. 8 della
CEDU. Quindi, dato che nella situazione in esame sussistevano in astratto tutti i presupposti per fare luogo a ricongiungimento (rapporto di coniugio, convivenza effettiva, produzione di sufficiente reddito familiare, disponibilità di adeguato alloggio), si doveva prescindere dai prerequisiti occorrenti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per coesione familiare, cioè il possesso di un valido titolo di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale, e il Tribunale avrebbe dovuto quindi valorizzare la circostanza che ella insieme ai figli risiedeva oramai da anni stabilmente in Italia dove aveva ricostituito il proprio nucleo familiare. Alla luce di ciò, in riforma dell'ordinanza impugnata, l'appellante ha chiesto l'autorizzazione al rilascio del permesso per sé stessa e per i figli minori. Con il secondo motivo 5 Corte di Appello di Brescia – Terza Sezione Civile
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l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che ella non avesse fornito la prova di essersi attivata tempestivamente per presentare l'istanza quando era regolarmente soggiornante sul territorio italiano. Ancora una volta, la sig.ra ha dedotto come il decreto di rigetto da parte della Pt_1 CP_1 facesse riferimento solo alla carenza documentale del kit inviato e non anche alla mancata presentazione della domanda quando i richiedenti erano soggiornanti in
Italia e dunque questo non era il tema centrale della vicenda;
ne conseguiva che ella si era potuta attivare in tal senso solo dopo il 24.01.2023, quando con la comparsa in primo grado l'Avvocatura aveva segnalato pure il tema del ritardo;
tuttavia, il patronato aveva comunicato, tardivamente e in modo lacunoso, di non poter accedere alla pratica e che l'addetta alla pratica si era nel frattempo allontanata dall'Italia.
Pertanto, nulla poteva eccepirsi in ordine alla propria mancata tempestiva attivazione sul punto.
11. Si è costituito in giudizio il , per il tramite dell'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale di Stato, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza. In particolare, l'Avvocatura ha dedotto l'infondatezza del primo motivo in quanto parte appellante aveva adito il Tribunale per la tutela del suo diritto soggettivo ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) del T.U.I, il quale richiedeva che il Giudice accertasse la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma per il rilascio del permesso di soggiorno, fra i quali rientrava il prerequisito della regolarità del soggiorno;
inoltre, il provvedimento di diniego della Questura menzionava tra i motivi di rigetto dell'istanza il dato che non risultava in favore della richiedente alcun nulla osta al lavoro né che la stessa avesse sottoscritto un regolare contratto di soggiorno oppure ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare. Pertanto, il tentativo avversario di privare di rilevanza la questione è infondato;
ancora, l'interpretazione fornita da controparte circa la possibilità di prescindere dal requisito preliminare del 'regolare soggiorno' nell'applicazione dell'art. 30 TUI lett c non era fondata atteso che la norma non era stata intaccata da una pronuncia di incostituzionalità e quindi dalla illegittimità del requisito della regolarità del soggiorno quanto piuttosto, la Corte di
Cassazione, aveva solo ritenuto possibile dar vita ad una interpretazione estensiva del requisito del regolare soggiorno limitandosi a qualificare come tale il soggiorno del richiedente la protezione internazionale. Pertanto, in assenza di una declaratoria di incostituzionalità, l'art. 30 TUI non era suscettibile di interpretazione volta a ritenere non rilevante il requisito del regolare soggiorno e inoltre sussistevano pure soluzioni giurisprudenziali di senso contrario all'interpretazione fornita dall'appellante.
L'Avvocatura ha precisato altresì che la richiedente si trovava nel territorio italiano
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dal 04.09.20202 e che il kit postale con la domanda di rilascio del permesso di soggiorno veniva spedito solo in data 22.09.2022 attraverso l'ufficio postale di
Cremona; pertanto, la ricorrente non rientrava nei canoni prescritti dalla normativa di settore per il ricongiungimento con il coniuge straniero regolarmente soggiornante non potendo quindi trovare applicazione la disciplina prevista dalla lett. c) dell'art 30
T.U.I. L'appellata ha dedotto altresì l'infondatezza del secondo motivo di censura trattandosi di circostanze del tutto ininfluenti ai fini della valutazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno avanzata nell'anno 2022 anche perché le dichiarazioni rese dell'appellante nella nota d'udienza datata 11.2.2024 non erano dimostrate e comunque era poco credibile che la sig.ra si fosse recata al CAF Pt_1 nel 2020, quindi tempestivamente, e che l'addetta di sua iniziativa avesse accantonato la pratica senza inviarla, in attesa del rilascio del certificato di abitabilità, a totale insaputa della richiedente la quale nel frattempo si sarebbe disinteressata, per circa tre anni, della procedura nonostante fosse già irregolarmente soggiornante nel T.N.
12. All'udienza di trattazione del 24.9.2024 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.c. Alla successiva udienza del 22.10.2024 del pari nessuno è comparso.
L'ordinanza del 24.9.2024 è stata regolarmente comunicata alle parti costituite. Conseguentemente, a norma dell'art. 348 cpc, l'appello va dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la Parte_1
ordinanza del Tribunale di Brescia, sez. spec. Immigr. depositata in data 19.02.2024 nel procedimento R.G. 15312/2022
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 22.10.2024
Il Presidente est.
Maria Grazia Domanico Corte di Appello di Brescia – Terza Sezione Civile
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8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “LETTA l'istanza con la quale la cittadina albanese ..ha chiesto tramite kit postale avente assicurata n. Parte_1
il rilascio del permesso di soggiorno per coesione famigliare con il presunto coniuge nato NumeroDiC_1 Per_2 il 17.04.1990 in Albania, senza produrre certificazione attestante il vincolo di parentela con né con i Per_2 minori sopracitati;
ATTESO che a favore della straniera non risulta sia stato rilasciato un nulla osta al lavoro né che la stessa abbia sottoscritto un regolare contratto di soggiorno oppure ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare;
CONSIDERATO che
la coesione familiare è disciplinata dall'art. 30 lett. b) del T.U.I. il quale prevede espressamente che “il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è rilasciato agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmene soggiornanti”; RITENUTO che la normativa vigente non può trovare applicazione nei confronti del richiedente e che pertanto non è possibile rilasciare il titolo autorizzatorio richiesto…DECRETA la richiesta presentata dalla cittadina albanese Pt_1 e dai minori sopracitati è RIGETTATA per i motivi di cui in premessa ”.
[...]
2 I cittadini albanesi in possesso del passaporto biometrico hanno diritto di circolare liberamente nell'area Schengen, per qualsiasi motivo (esclusi il lavoro e le cure mediche ed il ricongiungimento familiare), per un periodo di tempo complessivamente non superiore a 90 giorni in un semestre, entrando e uscendo dal territorio Schengen senza limitazioni (i 90 giorni nel semestre vengono calcolati sommando tutti i giorni di presenza nel territorio Schengen, anche non consecutivi, e i sei mesi decorrono dal momento del primo ingresso nel territorio Schengen).
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