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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
RG n. 467/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 467 dell'anno 2022, promossa da:
(c.f. ), nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Avezzano, via Veneto n. 58, presso lo studio dell'avv. Isabella Tedeschi che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 ad Avezzano, Via Monte Grappa n. 7, presso lo studio dell'avv. Silvia Tiburzi che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente si riporta alle conclusioni articolate nelle note per l'udienza del 17.12.2024: “nel riportarsi a tutto quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio nella memoria integrativa nonché nelle memorie ex art 183 co.
VI c.p.c. precisa le conclusioni come in atti chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede che la causa venga trattenuta a decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.”
Parte resistente si riporta alle conclusioni articolate nelle note per l'udienza del 17.12.2024: “la sottoscritta avvocata precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria di costituzione e nei successivi
1 scritti difensivi, compresa l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti e le memorie istruttorie.
Chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in cancelleria in data 1.4.2022 e ritualmente notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, , deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1
a Magliano dei Marsi in data 25.8.2018, ha chiesto: a) pronunciarsi la separazione Controparte_1
Per_ personale dei coniugi, disporsi l'affidamento condiviso dei minori , e , nati rispettivamente il Per_1 Per_2
24.06.2010, il 09.05.2014 ed il 27.05.2019, con collocamento prevalente presso di lei;
b) l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
c) regolamentarsi il diritto di visita alle condizioni di cui al ricorso;
d) porsi, a carico del resistente, un assegno di mantenimento di euro 450,00 complessivi per i minori, oltre al rimborso delle spese straordinarie in misura del 50%; e) disporre che il resistente provveda al pagamento almeno della metà delle restanti rate dei due finanziamenti accesi a nome della ricorrente per esigenze esclusive e debiti propri dello stesso oltre a provvedere al pagamento della metà della rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
f) disporre che il resistente provveda alla restituzione in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 9.760,00; g) disporre che i coniugi rilascino reciproco consenso e nulla-osta per l'emissione dei relativi passaporti, loro rinnovi e documenti equipollenti.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto che l'affectio coniugalis è progressivamente venuta meno sino a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza interrotta nel 2021, con l'abbandono della casa coniugale da parte del resistente.
Il resistente si è costituito in giudizio insistendo, in via principale, per la collocazione alternata con permanenza paritaria presso entrambi i genitori e in via subordinata, per il collocamento dei minori in misura prevalente presso la madre con possibilità per il padre di vedere i figli per tre giorni a settimana con pernottamenti presso l'abitazione dei nonni paterni sita in Via Saragat n. 30 e di trascorrere con lui dei weekend, in alternanza con la coniuge, le festività e le vacanze in modo alternato ponendo a suo carico il pagamento di un assegno di mantenimento ordinario di euro 70,00 a figlio;
in ogni caso, ha insistito per il riconoscimento di un contributo di mantenimento in suo favore di euro 300,00 mensili.
All'esito della prima udienza di comparizione, fallito il tentativo di conciliazione, le parti si sono riportate alle rispettive istanze ed il giudice delegato ha disposto l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale a lei, la regolamentazione del diritto di visita paterno e ha posto a carico del resistente un assegno di mantenimento per i bambini di euro 450,00 mensili.
Il giudice delegato ha, inoltre, nominato il G.I. e fissato la prima udienza di comparizione dinanzi a lui concedendo alle parti termine per il deposito delle rispettive memorie integrative.
Con le memorie integrative, parte ricorrente ha reiterato le domande articolate già in fase presidenziale insistendo, inoltre, per l'addebito della separazione a a causa delle condotte maltrattanti del CP_1
2 resistente e dell'inosservanza, da parte del resistente, del dovere di assistenza materiale del coniuge e della prole, obbligando la ricorrente alla ricerca di un doppio lavoro e a provvedere, quasi integralmente, a tutte le necessità della prole;
il resistente ha, al contrario, chiesto il rigetto della domanda di addebito e ha insistito per la modifica dell'ordinanza presidenziale in punto di quantum dell'assegno di mantenimento, di collocamento dei minori, chiedendo disporsi il collocamento alternato e paritario in luogo di quello prevalente alla madre nonché per il riconoscimento, in suo favore, di un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili alla luce del proprio stato di disoccupazione.
Con ordinanza del 26.6.2023 il giudice istruttore ha modificato l'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti del 28.3.2023, riducendo l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli da euro 450,00 ad euro 300,00 mensili ed ha ordinato alle parti il deposito di ulteriore documentazione reddituale oltre a quella in atti.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'esito dell'udienza del 17.12.2024, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con le comparse conclusionali, depositate dalla sola ricorrente, la parte in questione ha reiterato le conclusioni già articolate nei precedenti scritti difensivi insistendo, in tale sede, per l'attribuzione in misura integrale dell'assegno unico in quanto genitore che provvede esclusivamente alla cura degli interessi della prole.
2. Preliminarmente, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Non vi è, infatti, contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
dalle allegazioni di entrambe le parti è emerso, con ogni evidenza, che il rapporto coniugale è andato, negli anni, a deteriorarsi tanto che la coppia non è più convivente almeno dal 2021.
Si può, pertanto, escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c.
3. La domanda di addebito della separazione al resistente, articolata con la memoria integrativa ex art. 709
c.p.c. da non può, al contrario, trovare accoglimento in quanto infondata. Parte_1
Come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia da ricollegare esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che, quindi, sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/12/2021, n. 40795).
Grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è, al contrario, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare l'insussistenza del fatto lesivo
3 ad egli addebitabile o l'insussistenza del nesso causale tra lo stesso e la disgregazione dell'affectio coniugalis tra i coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/02/2012, n. 2059).
La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che non è sufficiente la generica prova di condotte che, eventualmente, possono integrare gli estremi dell'illecito penale o civile, legittimando la parte danneggiata ad un'autonoma azione nelle relative sedi competenti, ma occorre fornire la prova del comportamento tenuto dall'altro coniuge che, lungi dall'essere intervenuto quando era già maturata la crisi e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, o in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, si riveli contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c. e sia cosciente, volontario e causa determinante la crisi coniugale (cfr. Tribunale Napoli, Sez. I, sentenza 22/09/2023, n. 8640).
Parte ricorrente, in particolare, lamenta una condotta maltrattante posta in essere da Controparte_1 nel corso della vita matrimoniale nonché la violazione del dovere di assistenza materiale della prole costringendo la ricercare un'altra occupazione lavorativa al fine di provvedere alle esigenze della famiglia senza, Pt_1 tuttavia, fornire alcun riscontro probatorio in ordine a tali inosservanze.
Anzitutto, la presunta violazione, ad opera del , dei doveri di assistenza materiale e spirituale della CP_1 famiglia appare generica e priva di riferimenti temporali, lamentando ella la mancata partecipazione, da parte del resistente, alle spese della famiglia certamente a partire dall'abbandono della casa familiare, avvenuta nel
2021, e quindi a crisi coniugale culminata ed in particolare la mancata assunzione spontanea dell'obbligo, da parte del , di provvedere personalmente al pagamento delle rate mensili del finanziamento contratto CP_1 per l'acquisto dell'autovettura di sua proprietà e delle rate del finanziamento contratto per i propri debiti di lavoro
(v. pag. 2 del ricorso introduttivo).
Nulla, tuttavia, viene dedotto in relazione alle violazioni dei doveri di cui all'art. 143 c.c. in corso di matrimonio e, dunque, la mancata contribuzione al soddisfacimento delle esigenze della famiglia prima della crisi coniugale del 2021. Anche con riferimento alle condotte maltrattanti asseritamente ascrivibili al resistente, non vi è alcun elemento da cui desumere che, effettivamente, i fatti oggetto di querela del 12.5.2022 e successive integrazioni, siano stati posti in essere prima dell'interruzione della convivenza dei coniugi, essendo narrati fatti avvenuti mesi dopo l'allontanamento dalla casa coniugale da parte del resistente ad eccezione di due eventi, occorsi nel 2020
e narrati nella denuncia querela del 12.5.2022, rimasti privi di riscontro probatorio e descritti in maniera vaga e aspecifica.
La domanda di addebito della separazione al resistente non può, quindi, essere accolta.
4. In punto di regime di affidamento dei minori e di collocamento degli stessi, si ritiene opportuno confermare quanto statuito con ordinanza del 28.3.2023 e, dunque, l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la ricorrente.
4 5. Nulla sull'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, alla luce di quanto dichiarato dalla stessa in sede di comparsa conclusionale (non contestato dal resistente), secondo cui recentemente la casa coniugale è divenuta di esclusiva proprietà della Pt_1
Si reputa, inoltre, in punto di diritto di visita del genitore non collocatario, in assenza di mutamenti che facciano ritenere inidonea tale statuizione, confermare quanto previsto con l'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti del 28.3.2023 e, quindi, tenuto conto anche della vicinanza tra le abitazioni dei coniugi, la possibilità per il padre di poter tenere con sé i figli per tre giorni a settimana dalle ore 15:00 alle ore 21:00 e può trascorrere con loro due weekend alterni dal sabato al termine delle lezioni scolastiche (o dalle ore 09:00 se i minori non sono a scuola) sino alle ore 21:00 della domenica.
Il resistente potrà, altresì, trascorrere con la prole i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, alternandoli con la madre, e secondo lo stesso criterio, il 31 dicembre ed il primo gennaio e le festività pasquali;
quanto alle ferie estive, potrà trascorrere con i figli quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
6. Anche in punto di quantum dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente, si dà atto dell'inottemperanza, da parte di quest'ultimo, dell'ordine di esibizione della documentazione reddituale disposto con ordinanza del 26.6.2023 e della non contezza, da parte del Collegio, circa lo stato di occupazione lavorativa o di disoccupazione del disponendo, infatti, di un certificato storico di lavoro non aggiornato (v. c2 CP_1 del 27.2.2023 allegato alla memoria di costituzione ex art. 709 c.p.c. di parte resistente).
Tanto premesso, si ritiene quindi congruo aumentare quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento in euro 400,00 mensili complessivi, anche tenendo conto della bozza di accordo depositata in data 25.6.2024, ove appunto è emersa la disponibilità, da parte di di versare un assegno mensile di circa Controparte_1 euro 133,00 mensili a figlio;
si pongono, altresì, a carico del resistente il rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole in misura del 50%, come da protocollo d'intesa applicato da questo Tribunale.
7. Nulla sulla domanda di percezione dell'assegno unico in misura integrale alla ricorrente che, salvo diverso accordo delle parti e tenuto conto dell'ampio diritto di visita consentito al resistente (che può tenere con sé i minori per tre pomeriggi settimanali, incluso il pasto serale e a weekend alternati), tenuto conto del regime di affidamento condiviso, deve essere ripartito in misura del 50% ciascuno a genitore.
8. Non può, inoltre, essere accolta la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento al resistente non avendo, lo stesso, fornito alcun riscontro probatorio in ordine alle proprie condizioni economico – reddituali né del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio tale da legittimare, in presenza di un eventuale squilibrio tra i redditi dei coniugi, il riconoscimento del detto contributo.
Sul punto deve rammentarsi che, in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle
5 proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. Sez I, ordinanza n. 20866 del 21.7.2021); inoltre, al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è essenziale che egli sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza e che sussista una disparità economica tra i due coniugi.
E', dunque, prioritario che il giudice di merito accerti l'adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente il mantenimento e che tale adeguatezza sia da valutarsi con riferimento al contesto nel quale i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio e la situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti del richiedente medesimo (cfr. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 2223 del 27/02/1995).
Tanto premesso, il richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio non avendo fornito alcuna prova in ordine alla sua attuale condizione economico - reddituale (non ha, infatti, ottemperato all'ordine di esibizione emesso con ordinanza del 26.6.2023) né ha dedotto alcunché sull'attuale condizione lavorativa, risalendo infatti,
l'ultimo certificato del CPI, al luglio 2023.
Inoltre, dall'esame della documentazione in atti, e in particolare del già menzionato certificato, è emerso che il resistente ha svolto attività lavorativa in modo continuativo nel tempo e che, dunque, egli gode di piena capacità lavorativa con conseguente possibilità, da parte dello stesso, di reperire un'idonea collocazione nel mondo del lavoro tale da garantirgli redditi propri.
Pertanto, il lamentato squilibrio reddituale dei coniugi non giustifica, allo stato, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del resistente sia alla luce della capacità di produrre redditi da parte di CP_1
, sia alla luce dell'assenza di elementi in ordine al contesto di vita dei coniugi in costanza di
[...] matrimonio.
9. Quanto alle ulteriori domande articolate, nei propri scritti, dalla ricorrente e, in particolare, la domanda di restituzione di euro 13.095,76, di cui, euro 7.000,00 quale acconto per la stipula del contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione coniugale, euro 2.760,00 per rate mensili di due finanziamenti contratti per spese personali del Sig. ed euro 3.335,76 per rate di mutuo pagate per intero dalla ricorrente, pur spettando CP_1 la metà al resistente, le stesse devono dichiararsi inammissibili alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui vanno dichiarate manifestamente inammissibili le domande, sottoposte al rito ordinario, introdotte congiuntamente al giudizio di separazione e di divorzio per difetto di connessione ex art. 40 c.p.c.
La disposizione sopra citata consente il cumulo, nello stesso procedimento, delle domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione “forte” (artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c.), escludendo la possibilità di proposizione di più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi al di fuori di tali ipotesi;
6 conseguentemente, deve escludersi la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto le domande di risarcimento danni, di restituzione somme o di attribuzione di beni mobili in quanto domande soggette al rito ordinario ed autonome rispetto alle prime.
Le domande di parte ricorrente, sopra indicate, devono, pertanto, ritenersi inammissibili per violazione dell'art. 40 c.p.c., in quanto estranee rispetto al contenuto tipico dell'azione di separazione.
10. Sussistono adeguate ragioni per la compensazione delle spese di lite, sussistendo profili di soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio a Magliano dei Marsi, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto
Comune, anno 2018, numero 16, parte II, S. A, uff. 1;
- DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Magliano dei Marsi proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- RIGETTA la domanda di addebito della separazione articolata dalla ricorrente;
- , e ad entrambi i genitori, con Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 collocamento prevalente presso la madre;
- REGOLAMENTA il diritto di visita del genitore non collocatario alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 28.3.2023;
- PONE a carico di un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili Controparte_1 complessivi, oltre rivalutazione secondo indici Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese, in favore dei figli;
- PONE a carico di entrambe le parti le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli in misura del
50% ciascuna;
- RIGETTA la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento al resistente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in data 7 maggio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 467 dell'anno 2022, promossa da:
(c.f. ), nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Avezzano, via Veneto n. 58, presso lo studio dell'avv. Isabella Tedeschi che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 ad Avezzano, Via Monte Grappa n. 7, presso lo studio dell'avv. Silvia Tiburzi che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente si riporta alle conclusioni articolate nelle note per l'udienza del 17.12.2024: “nel riportarsi a tutto quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio nella memoria integrativa nonché nelle memorie ex art 183 co.
VI c.p.c. precisa le conclusioni come in atti chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede che la causa venga trattenuta a decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.”
Parte resistente si riporta alle conclusioni articolate nelle note per l'udienza del 17.12.2024: “la sottoscritta avvocata precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria di costituzione e nei successivi
1 scritti difensivi, compresa l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti e le memorie istruttorie.
Chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in cancelleria in data 1.4.2022 e ritualmente notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, , deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1
a Magliano dei Marsi in data 25.8.2018, ha chiesto: a) pronunciarsi la separazione Controparte_1
Per_ personale dei coniugi, disporsi l'affidamento condiviso dei minori , e , nati rispettivamente il Per_1 Per_2
24.06.2010, il 09.05.2014 ed il 27.05.2019, con collocamento prevalente presso di lei;
b) l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
c) regolamentarsi il diritto di visita alle condizioni di cui al ricorso;
d) porsi, a carico del resistente, un assegno di mantenimento di euro 450,00 complessivi per i minori, oltre al rimborso delle spese straordinarie in misura del 50%; e) disporre che il resistente provveda al pagamento almeno della metà delle restanti rate dei due finanziamenti accesi a nome della ricorrente per esigenze esclusive e debiti propri dello stesso oltre a provvedere al pagamento della metà della rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
f) disporre che il resistente provveda alla restituzione in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 9.760,00; g) disporre che i coniugi rilascino reciproco consenso e nulla-osta per l'emissione dei relativi passaporti, loro rinnovi e documenti equipollenti.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto che l'affectio coniugalis è progressivamente venuta meno sino a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza interrotta nel 2021, con l'abbandono della casa coniugale da parte del resistente.
Il resistente si è costituito in giudizio insistendo, in via principale, per la collocazione alternata con permanenza paritaria presso entrambi i genitori e in via subordinata, per il collocamento dei minori in misura prevalente presso la madre con possibilità per il padre di vedere i figli per tre giorni a settimana con pernottamenti presso l'abitazione dei nonni paterni sita in Via Saragat n. 30 e di trascorrere con lui dei weekend, in alternanza con la coniuge, le festività e le vacanze in modo alternato ponendo a suo carico il pagamento di un assegno di mantenimento ordinario di euro 70,00 a figlio;
in ogni caso, ha insistito per il riconoscimento di un contributo di mantenimento in suo favore di euro 300,00 mensili.
All'esito della prima udienza di comparizione, fallito il tentativo di conciliazione, le parti si sono riportate alle rispettive istanze ed il giudice delegato ha disposto l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale a lei, la regolamentazione del diritto di visita paterno e ha posto a carico del resistente un assegno di mantenimento per i bambini di euro 450,00 mensili.
Il giudice delegato ha, inoltre, nominato il G.I. e fissato la prima udienza di comparizione dinanzi a lui concedendo alle parti termine per il deposito delle rispettive memorie integrative.
Con le memorie integrative, parte ricorrente ha reiterato le domande articolate già in fase presidenziale insistendo, inoltre, per l'addebito della separazione a a causa delle condotte maltrattanti del CP_1
2 resistente e dell'inosservanza, da parte del resistente, del dovere di assistenza materiale del coniuge e della prole, obbligando la ricorrente alla ricerca di un doppio lavoro e a provvedere, quasi integralmente, a tutte le necessità della prole;
il resistente ha, al contrario, chiesto il rigetto della domanda di addebito e ha insistito per la modifica dell'ordinanza presidenziale in punto di quantum dell'assegno di mantenimento, di collocamento dei minori, chiedendo disporsi il collocamento alternato e paritario in luogo di quello prevalente alla madre nonché per il riconoscimento, in suo favore, di un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili alla luce del proprio stato di disoccupazione.
Con ordinanza del 26.6.2023 il giudice istruttore ha modificato l'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti del 28.3.2023, riducendo l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli da euro 450,00 ad euro 300,00 mensili ed ha ordinato alle parti il deposito di ulteriore documentazione reddituale oltre a quella in atti.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'esito dell'udienza del 17.12.2024, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con le comparse conclusionali, depositate dalla sola ricorrente, la parte in questione ha reiterato le conclusioni già articolate nei precedenti scritti difensivi insistendo, in tale sede, per l'attribuzione in misura integrale dell'assegno unico in quanto genitore che provvede esclusivamente alla cura degli interessi della prole.
2. Preliminarmente, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Non vi è, infatti, contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
dalle allegazioni di entrambe le parti è emerso, con ogni evidenza, che il rapporto coniugale è andato, negli anni, a deteriorarsi tanto che la coppia non è più convivente almeno dal 2021.
Si può, pertanto, escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c.
3. La domanda di addebito della separazione al resistente, articolata con la memoria integrativa ex art. 709
c.p.c. da non può, al contrario, trovare accoglimento in quanto infondata. Parte_1
Come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia da ricollegare esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che, quindi, sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/12/2021, n. 40795).
Grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è, al contrario, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare l'insussistenza del fatto lesivo
3 ad egli addebitabile o l'insussistenza del nesso causale tra lo stesso e la disgregazione dell'affectio coniugalis tra i coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/02/2012, n. 2059).
La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che non è sufficiente la generica prova di condotte che, eventualmente, possono integrare gli estremi dell'illecito penale o civile, legittimando la parte danneggiata ad un'autonoma azione nelle relative sedi competenti, ma occorre fornire la prova del comportamento tenuto dall'altro coniuge che, lungi dall'essere intervenuto quando era già maturata la crisi e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, o in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, si riveli contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c. e sia cosciente, volontario e causa determinante la crisi coniugale (cfr. Tribunale Napoli, Sez. I, sentenza 22/09/2023, n. 8640).
Parte ricorrente, in particolare, lamenta una condotta maltrattante posta in essere da Controparte_1 nel corso della vita matrimoniale nonché la violazione del dovere di assistenza materiale della prole costringendo la ricercare un'altra occupazione lavorativa al fine di provvedere alle esigenze della famiglia senza, Pt_1 tuttavia, fornire alcun riscontro probatorio in ordine a tali inosservanze.
Anzitutto, la presunta violazione, ad opera del , dei doveri di assistenza materiale e spirituale della CP_1 famiglia appare generica e priva di riferimenti temporali, lamentando ella la mancata partecipazione, da parte del resistente, alle spese della famiglia certamente a partire dall'abbandono della casa familiare, avvenuta nel
2021, e quindi a crisi coniugale culminata ed in particolare la mancata assunzione spontanea dell'obbligo, da parte del , di provvedere personalmente al pagamento delle rate mensili del finanziamento contratto CP_1 per l'acquisto dell'autovettura di sua proprietà e delle rate del finanziamento contratto per i propri debiti di lavoro
(v. pag. 2 del ricorso introduttivo).
Nulla, tuttavia, viene dedotto in relazione alle violazioni dei doveri di cui all'art. 143 c.c. in corso di matrimonio e, dunque, la mancata contribuzione al soddisfacimento delle esigenze della famiglia prima della crisi coniugale del 2021. Anche con riferimento alle condotte maltrattanti asseritamente ascrivibili al resistente, non vi è alcun elemento da cui desumere che, effettivamente, i fatti oggetto di querela del 12.5.2022 e successive integrazioni, siano stati posti in essere prima dell'interruzione della convivenza dei coniugi, essendo narrati fatti avvenuti mesi dopo l'allontanamento dalla casa coniugale da parte del resistente ad eccezione di due eventi, occorsi nel 2020
e narrati nella denuncia querela del 12.5.2022, rimasti privi di riscontro probatorio e descritti in maniera vaga e aspecifica.
La domanda di addebito della separazione al resistente non può, quindi, essere accolta.
4. In punto di regime di affidamento dei minori e di collocamento degli stessi, si ritiene opportuno confermare quanto statuito con ordinanza del 28.3.2023 e, dunque, l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la ricorrente.
4 5. Nulla sull'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, alla luce di quanto dichiarato dalla stessa in sede di comparsa conclusionale (non contestato dal resistente), secondo cui recentemente la casa coniugale è divenuta di esclusiva proprietà della Pt_1
Si reputa, inoltre, in punto di diritto di visita del genitore non collocatario, in assenza di mutamenti che facciano ritenere inidonea tale statuizione, confermare quanto previsto con l'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti del 28.3.2023 e, quindi, tenuto conto anche della vicinanza tra le abitazioni dei coniugi, la possibilità per il padre di poter tenere con sé i figli per tre giorni a settimana dalle ore 15:00 alle ore 21:00 e può trascorrere con loro due weekend alterni dal sabato al termine delle lezioni scolastiche (o dalle ore 09:00 se i minori non sono a scuola) sino alle ore 21:00 della domenica.
Il resistente potrà, altresì, trascorrere con la prole i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, alternandoli con la madre, e secondo lo stesso criterio, il 31 dicembre ed il primo gennaio e le festività pasquali;
quanto alle ferie estive, potrà trascorrere con i figli quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
6. Anche in punto di quantum dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente, si dà atto dell'inottemperanza, da parte di quest'ultimo, dell'ordine di esibizione della documentazione reddituale disposto con ordinanza del 26.6.2023 e della non contezza, da parte del Collegio, circa lo stato di occupazione lavorativa o di disoccupazione del disponendo, infatti, di un certificato storico di lavoro non aggiornato (v. c2 CP_1 del 27.2.2023 allegato alla memoria di costituzione ex art. 709 c.p.c. di parte resistente).
Tanto premesso, si ritiene quindi congruo aumentare quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento in euro 400,00 mensili complessivi, anche tenendo conto della bozza di accordo depositata in data 25.6.2024, ove appunto è emersa la disponibilità, da parte di di versare un assegno mensile di circa Controparte_1 euro 133,00 mensili a figlio;
si pongono, altresì, a carico del resistente il rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole in misura del 50%, come da protocollo d'intesa applicato da questo Tribunale.
7. Nulla sulla domanda di percezione dell'assegno unico in misura integrale alla ricorrente che, salvo diverso accordo delle parti e tenuto conto dell'ampio diritto di visita consentito al resistente (che può tenere con sé i minori per tre pomeriggi settimanali, incluso il pasto serale e a weekend alternati), tenuto conto del regime di affidamento condiviso, deve essere ripartito in misura del 50% ciascuno a genitore.
8. Non può, inoltre, essere accolta la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento al resistente non avendo, lo stesso, fornito alcun riscontro probatorio in ordine alle proprie condizioni economico – reddituali né del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio tale da legittimare, in presenza di un eventuale squilibrio tra i redditi dei coniugi, il riconoscimento del detto contributo.
Sul punto deve rammentarsi che, in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle
5 proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. Sez I, ordinanza n. 20866 del 21.7.2021); inoltre, al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è essenziale che egli sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza e che sussista una disparità economica tra i due coniugi.
E', dunque, prioritario che il giudice di merito accerti l'adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente il mantenimento e che tale adeguatezza sia da valutarsi con riferimento al contesto nel quale i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio e la situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti del richiedente medesimo (cfr. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 2223 del 27/02/1995).
Tanto premesso, il richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio non avendo fornito alcuna prova in ordine alla sua attuale condizione economico - reddituale (non ha, infatti, ottemperato all'ordine di esibizione emesso con ordinanza del 26.6.2023) né ha dedotto alcunché sull'attuale condizione lavorativa, risalendo infatti,
l'ultimo certificato del CPI, al luglio 2023.
Inoltre, dall'esame della documentazione in atti, e in particolare del già menzionato certificato, è emerso che il resistente ha svolto attività lavorativa in modo continuativo nel tempo e che, dunque, egli gode di piena capacità lavorativa con conseguente possibilità, da parte dello stesso, di reperire un'idonea collocazione nel mondo del lavoro tale da garantirgli redditi propri.
Pertanto, il lamentato squilibrio reddituale dei coniugi non giustifica, allo stato, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del resistente sia alla luce della capacità di produrre redditi da parte di CP_1
, sia alla luce dell'assenza di elementi in ordine al contesto di vita dei coniugi in costanza di
[...] matrimonio.
9. Quanto alle ulteriori domande articolate, nei propri scritti, dalla ricorrente e, in particolare, la domanda di restituzione di euro 13.095,76, di cui, euro 7.000,00 quale acconto per la stipula del contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione coniugale, euro 2.760,00 per rate mensili di due finanziamenti contratti per spese personali del Sig. ed euro 3.335,76 per rate di mutuo pagate per intero dalla ricorrente, pur spettando CP_1 la metà al resistente, le stesse devono dichiararsi inammissibili alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui vanno dichiarate manifestamente inammissibili le domande, sottoposte al rito ordinario, introdotte congiuntamente al giudizio di separazione e di divorzio per difetto di connessione ex art. 40 c.p.c.
La disposizione sopra citata consente il cumulo, nello stesso procedimento, delle domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione “forte” (artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c.), escludendo la possibilità di proposizione di più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi al di fuori di tali ipotesi;
6 conseguentemente, deve escludersi la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto le domande di risarcimento danni, di restituzione somme o di attribuzione di beni mobili in quanto domande soggette al rito ordinario ed autonome rispetto alle prime.
Le domande di parte ricorrente, sopra indicate, devono, pertanto, ritenersi inammissibili per violazione dell'art. 40 c.p.c., in quanto estranee rispetto al contenuto tipico dell'azione di separazione.
10. Sussistono adeguate ragioni per la compensazione delle spese di lite, sussistendo profili di soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio a Magliano dei Marsi, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto
Comune, anno 2018, numero 16, parte II, S. A, uff. 1;
- DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Magliano dei Marsi proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- RIGETTA la domanda di addebito della separazione articolata dalla ricorrente;
- , e ad entrambi i genitori, con Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 collocamento prevalente presso la madre;
- REGOLAMENTA il diritto di visita del genitore non collocatario alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 28.3.2023;
- PONE a carico di un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili Controparte_1 complessivi, oltre rivalutazione secondo indici Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese, in favore dei figli;
- PONE a carico di entrambe le parti le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli in misura del
50% ciascuna;
- RIGETTA la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento al resistente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in data 7 maggio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
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