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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 226/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice Dott.ssa Daniela Nunno
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 226/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Agostino Cifuni e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Marina Romano, elettivamente domiciliato in Bologna, in Via Aldo Ognibene n. 1, presso il difensore avv. Agostino Cifuni
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Agostino Cifuni e Parte_2 C.F._2 dell'avv. Marina Romano, elettivamente domiciliata in Bologna, in Via Aldo Ognibene n. 1, presso il difensore avv. Agostino Cifuni
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Agostino Cifuni e dell'avv. CP_1 C.F._3
Marina Romano, elettivamente domiciliata in Bologna, in Via Aldo Ognibene n. 1, presso il difensore avv. Agostino Cifuni
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Agostino Cifuni e Controparte_2 C.F._4 dell'avv. Marina Romano, elettivamente domiciliato in Bologna, in Via Aldo Ognibene n. 1, presso il difensore avv. Agostino Cifuni
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Agostino Cifuni e Controparte_3 C.F._5 dell'avv. Marina Romano, elettivamente domiciliata in Bologna, in Via Aldo Ognibene n. 1, presso il difensore avv. Agostino Cifuni
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Agostino Cifuni e CP_4 C.F._6 dell'avv. Marina Romano, elettivamente domiciliata in Bologna, in Via Aldo Ognibene n. 1, presso il difensore avv. Agostino Cifuni
ATTORI contro pagina 1 di 16 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sonia Selletti e Controparte_5 P.IVA_1 dell'avv. Francesca Di Marco, con elezione di domicilio presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: - accertare e dichiarare che il danno subito dai ricorrenti è riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e dei medici Controparte_5 che hanno operato il IG. e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento dei CP danni subiti come di seguito indicati: - Al IG. , quale figlio del decuius, per danno Parte_1 morale, jure proprio, Euro 134.600,000 (40% dell'importo massimo di Euro 336.500,00) e jure successionis per danno morale terminale da lucida agonia Euro 39925,50 (50% di 79851,00) ; - Alla IG.ra , quale figlia del decuius, per danno morale, jure proprio, pari ad Euro Parte_2
134.600,00 (40% dell'importo Massimo di Euro 336.500,00) nonchè jure successionis per danno morale terminale da lucida agonia Euro 39925,50 (50% di 79851,00) a cui occorre aggiungere le spese sostenute da quest'ultima per la consulenza di parte sia dello specialista medico legale Dott. che dell'infettivologo Dott. rispettivamente di Euro 7320,00 ed Euro Persona_1 Persona_2
3906,00 nonchè le spese di C.T.U pari complessivamente ad Euro 4880,00; - Alla IG. ra , CP_1 quale moglie convivente del decuius, per danno morale, jure proprio, pari ad Euro 134.600,00 (40% dell'importo massimo di Euro 336.500,00) ; - Al IG. quale TE ex filia del Controparte_2 decuius, per danno morale, jure proprio, pari ad Euro 58448,00 (40 % dell'importo massimo
146.120,00) - Alla IG.ra , quale TE ex filio del decuius, per danno morale, jure Controparte_3 proprio, pari ad Euro 58448,00(40 % dell'importo massimo 146.120,00) - Alla IG.ra , CP_4 quale TE ex filio del decuius, per danno morale pari ad Euro 58448,00 (40 % dell'importo
Massimo di Euro 146.120,00); - per tutti, salvo diversi maggiori o minori importi ritenuti equi e di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e alla rifusione delle spese e compensi legali per il giudizio di ATP e per il presente giudizio”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
NEL MERITO:
a) in via principale: respingere integralmente le domande proposte da parte ricorrente nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto e dichiarare Controparte_5 Controparte_5 esente da ogni responsabilità, condannando la parte ricorrente a rifondere alla concludente spese, diritti ed onorari di causa;
b) in via istruttoria: ammettersi CTU medico legale volta ad accertare: se ed in che esatta misura le condotte sanitarie in contestazione riferibili a e/o al dott. , quale Controparte_5 Persona_3 pagina 2 di 16 operatore che ha sottoposto il paziente all'intervento di sostituzione valvolare del CP
13.01.2015, oltre che cardiochirurgo che ha seguito la complessiva gestione del paziente durante i relativi ricoveri, abbiano concorso nella determinazione dell'evento dannoso già delineato in termini di perdita di chance pari al 40%, precisando ove mai le quote dix responsabilità rispettivamente attribuibili a ciascuno dei predetti soggetti.
In ogni caso, disporre l'acquisizione alla presente causa del fascicolo del procedimento ex art. 696bis cpc radicato innanzi al Tribunale di Bologna, rgn. 4501/2021.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., incardinato ex art. 8 L. 24/2017 all'esito del procedimento per
A.T.P. (ex art. 696 bis c.p.c.), , , , Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2
e premettendo di essere, rispettivamente i figli, la coniuge e i nipoti del CP_4 Controparte_3 defunto , convenivano dinanzi all'intestato Tribunale, al fine CP Controparte_5 di essere integralmente risarciti di tutti danni, patrimoniali e non, lamentati dai primi due attori iure proprio e iure successionis e dai restanti iure proprio, in conseguenza degli errori diagnostici e terapeutici descritti in atti, commessi dalla struttura sanitaria resistente, che avevano portato infine al decesso del in data 02.06.2015. CP
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti rappresentavano che:
- la causa del decesso del proprio congiunto era da ricondursi all'infezione endocarditica da
Staphylococcus Epidermidis contratta a seguito dell'intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica, eseguito in data 13.01.2015 presso la struttura nosocomiale resistente;
- l'intervento era stato conIGliato in conseguenza della visita cardiologica dell'11.03.2014, ove veniva diagnosticata una stenosi aortica severa;
- all'esito del decorso post-operatorio regolare, in data 26.01.2015 veniva dimesso in CP buone condizioni di salute, con sterno stabile, ferita sternotomica cicatrizzata e con la prescrizione di una terapia farmacologica, oltre alla medicazione delle ferite a giorni alterni, rimozione delle clips metalliche dopo dieci giorni e visita specialistica ad un mese dall'intervento;
- era seguito un secondo ricovero presso il nosocomio resistente, in data 3.02.2015 e sino al 9.02.2015, per un aumento del versamento pericardico e per nuovo episodio di fibrillazione atriale;
- in data 18.02.2015, all'insorgere di uno stato febbrile, il loro congiunto veniva ricoverato presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, ove gli veniva diagnostica, all'esito di esami clinici, un'endocardite da Staphilococcus Epidermidis, per la quale i sanitari impostavano una terapia antibiotica e contestualmente decidevano di non intervenire a causa di un ascesso periaortico;
- in data 26.05.2015 veniva disposto il trasferimento del paziente presso la casa di cura Persona_4 con diagnosi di scompenso cardiaco congestizio in paziente con “distacco bioprotesi aortica da endocardite infettiva e coinvolgimento della tricuspide native, insufficienza renale cronica, ipertensione arteriosa, dislipidemia”;
pagina 3 di 16 - in data 29.05.2015 veniva nuovamente ricoverato presso l'ospedale Maggiore di Bologna per stato anasarcatico ed il 2.06.2015 decedeva per “scompenso cardiaco congestizio in paziente con distacco di bioprotesi aortica in recente endocardite batterica, insufficienza renale cronica”.
Tanto rappresentato, i ricorrenti lamentavano che il decesso del loro congiunto era da ascrivere alla grave malpractice sanitaria consistita nel non avere garantito un'adeguata presa in carico del paziente, omettendo, già a far data dal primo ricovero, approfondimenti diagnostici opportuni in conseguenza delle criticità emerse dai dati di laboratorio, ecografici e clinici.
In particolare, sostenevano che il decesso era da porsi in rapporto causale sia con la mancata somministrazione di una terapia antibiotica, in occasione delle dimissioni conseguenti al citato intervento chirurgico, sia con le condotte omissive nella gestione del decorso post-operatorio del paziente, consistite, tra l'altro, nelle lacunose annotazioni sulla cartella clinica delle procedure eseguite per la medicazione della ferita chirurgica.
Rimasti infruttuosi i tentativi dei ricorrenti di ottenere il risarcimento per le vie bonarie, gli stessi avevano depositato ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Bologna (R.G. n. 4501/2021), al fine di ottenere la nomina di un CTU che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse le cause del decesso e la responsabilità della struttura sanitaria. Sulla base delle risultanze dell'accertamento tecnico esperito in tale sede, i ricorrenti insistevano formulavano le conclusioni nei termini riportati in premessa.
Nel giudizio così radicato si costituiva la resistente instando, innanzitutto, per Controparte_5 il differimento dell'udienza e l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del dott. Persona_5
, in qualità di sanitario che aveva materialmente eseguito l'operazione; nel merito, chiedeva,
[...] previo mutamento del rito in ordinario, il rigetto della domanda di parte ricorrente in quanto infondata e, in subordine, di accertare la quota di responsabilità della struttura in relazione a quella del sanitario che aveva avuto in cura il paziente, condannando quest'ultimo a tenere indenne la struttura.
All'udienza del 28.04.2022 fissata per la comparizione delle parti, a fronte della concorde richiesta di mutamento del rito, veniva disposto il mutamento del rito in ordinario e confermato, come da precedente provvedimento, il rigetto dell'istanza di autorizzazione a chiamare in causa il terzo avanzata dalla struttura resistente.
Depositate le memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c., l'istruttoria si svolgeva con la produzione di corposa documentazione, attestante i ricoveri e gli accertamenti medici relativi al paziente, l'assunzione di prove per testi e con lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale. All'esito, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nell'estensione massima.
2. Gli attori hanno agito, tutti, iure proprio per ottenere il risarcimento del danno da perdita parentale per il decesso del proprio congiunto nonché anche iure successionis i soli CP Parte_2
e , quali unici eredi del padre , anche per il danno morale terminale da
[...] Parte_1 CP lucida agonia;
danni, tutti, asseritamente subiti in conseguenza della malpractice sanitaria accertata in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. a carico della convenuta.
Posto che il danno da perdita parentale e il danno morale da lucida agonia hanno presupposti differenti, verranno esaminati separatamente.
pagina 4 di 16 Prima di procedere alla disamina di tali voci di danno, tuttavia, preme evidenziare che solo con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. gli attori hanno allegato di aver subito disturbi della sfera psicologica conseguenti alla morte del proprio familiare e meglio descritti nell'allegata relazione a firma del Prof. Per_6
Invero, delle risultanze della CTU espletata in questo giudizio su istanza degli stessi attori a seguito di tali allegazioni, si terrà conto, unitamente agli altri fattori emergenti dagli atti e dall'istruttoria, al solo fine di evidenziare le ripercussioni, sul piano della sofferenza morale e dello sconvolgimento dinamico- relazionale del rapporto parentale (entrambe voci componenti l'unitario danno cd. da perdita parentale), non anche sotto il profilo del danno biologico (sul piano psicologico), voce di danno mai prima allegata dagli attori e che, dunque, non deve essere oggetto di vaglio.
2.1 DANNI IURE PROPRIO DA PERDITA PARENTALE
Per quanto concerne il danno iure proprio allegato dai parenti della vittima primaria della malpractice sanitaria, questo giudicante ritiene di dare continuità all'orientamento già consolidato in giurisprudenza, inquadrando la natura della responsabilità della struttura per tale posta risarcitoria nel più generale schema dell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che il riparto dell'onere probatorio dovrà avvenire secondo lo schema classico della responsabilità aquiliana (cfr. in termini Cass. 6914/2012; T.
Bologna n. 21075/2015 del 23.09.2015, n. 20360 del 31.03,2016 e n. 1941 del 29.07.2016, nonchè T.
L'Aquila n. 315/15 del 31.03.2015). Conseguentemente i presunti danneggiati devono provare il fatto illecito, il danno, l'elemento soggettivo della colpa o del dolo in capo al danneggiante ed infine il nesso causale.
Vale a tal proposito richiamare l'indirizzo secondo cui "La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto,
è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale" (Cass. civ.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n.21404 del 26/07/2021; come ribadito, con distinguo per la procreazione assistita, da Cass. Sez. 3, Sentenza n.11320 del 07/04/2022).
Chiarita la natura extracontrattuale dell'invocata responsabilità della struttura sanitaria nei confronti degli attori, l'onere probatorio in capo ad essi risulta correttamente assolto anche per il tramite della
CTU medico-legale depositata in data 3.10.2021 in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nei termini che saranno analizzati.
A tal proposito, preliminarmente si osserva che, nei giudizi di responsabilità in ambito medico- chirurgico, la consulenza tecnica d'ufficio viene ad avere carattere percipiente e diventa essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti, dato che le conoscenze necessarie a rilevarli e a comprenderli sono estremamente tecniche (cfr. Cass., 24.6.2020, n. 12387).
Ciò detto, è utile ripercorrere le risultanze dell'accertamento tecnico onde trarne elementi utili alla presente decisione. pagina 5 di 16 Dalla CTU è emerso che , a seguito di alcune visite cardiologiche, in data 13.1.2015 si CP era sottoposto presso la struttura sanitaria convenuta ad intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica. All'intervento era seguita la complicanza di un processo infettivo, più nello specifico consistito in endocardite infettiva su protesi con interessamento anche della tricuspide, che concorreva al suo decesso avvenuto il 2.6.2015.
I CTU hanno ravvisato profili di colpa nell'operato dei sanitari della struttura convenuta nel decorso post-operatorio: in particolare, l'addebito rivolto ai sanitari sta nel fatto che, nonostante il paziente presentasse un quadro clinico caratterizzato da versamento pericardico persistente, episodi ripetuti di fibrillazione atriale, astenia, dolore toracico a livello della ferita, leucocitosi, i sanitari mancarono di effettuare accertamenti diagnostici volti ad escludere una complicanza endocarditica e, conseguentemente, di somministrare la terapia farmacologica o chirurgica adeguata ed idonea a contrastare il processo infettivo. In particolare, secondo i CTU, “i clinici avrebbero dovuto assumere un atteggiamento più attento con alto indice di sospetto, indagando più a fondo, includendo nella diagnosi differenziale anche la PVE la cui esclusione o conferma avrebbe necessariamente di eseguire una ecocardiografia trans-esofagea, andando oltre quindi alle numerose ripetizioni di ecocardio transtoraciche. Avrebbero dovuto effettuare inoltre più raccolte ematiche per emocolture, anche in assenza di febbre” (pagg. 31 e 32 CTU). I Consulenti hanno poi concluso che “non è possibile stabilire con assoluta certezza se il riconoscimento tempestivo dell'endocardite avrebbe garantito una evoluzione favorevole del caso ma è probabile che se fosse stata diagnosticata per tempo, l'immediata adozione di una terapia efficace avrebbe potuto aumentare le chances di sopravvivenza del Paziente”
(pag. 33).
Alla luce delle risultanze peritali, dunque, è possibile muovere addebiti alla struttura convenuta sotto due distinti aspetti: in primo luogo, per aver cagionato nel paziente l'infezione di origine nosocomiale che ha concorso nel determinismo dell'evento letale;
in secondo luogo e successivamente, per l'operato colposo nel decorso post-operatorio dei sanitari che, non avendo effettuato le necessarie indagini diagnostiche suggerite dal quadro clinico del paziente, hanno ritardato la diagnosi e la cura dell'infezione in atto, così consentendo al processo infettivo di evolvere fino ad un livello di gravità irrimediabile.
Se ciò è quanto ha restituito l'accertamento tecnico, allora è indubitabile la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa nell'operato del personale sanitario che ha avuto in cura colpa CP che si è concretizzata dapprima nel non aver prestato le dovute cautele atte ad evitare l'infezione (si richiama, a tal proposito, la CTU nella parte in cui si esprimono dubbi in merito alle modalità ed alla tempistica dell'operazione di tricotomia che risulta effettuata sul paziente e che può aver esposto il paziente alla complicanza infettiva – pag. 23); inoltre, nel non aver prestato la dovuta diligenza nella valutazione del quadro clinico insorto in fase post-operatoria, stanti le riscontrate omissioni sul piano diagnostico e terapeutico.
Sotto il profilo della causalità materiale, non può dubitarsi del fatto che la malpractice sanitaria, ravvisabile sotto i due aspetti suddetti, abbia concorso a determinare l'evento letale nel paziente. Può quindi dirsi provato il nesso eziologico tra le condotte colpose dei sanitari (commissiva nella prima fase dell'intervento, omissiva nel decorso post-operatorio) e l'evento morte riconducibile ad uno shock su base mista, da scompenso cardiaco e settico.
pagina 6 di 16 Alla luce di quanto detto, è configurabile la responsabilità della struttura convenuta di cui sono ravvisabili tutti gli elementi costitutivi.
Si può pertanto procedere ad analizzare partitamente le istanze risarcitorie degli attori.
Agiscono per il riconoscimento del danno iure proprio da perdita parentale i due figli di CP
, e , la moglie , e i nipoti ,
[...] Parte_2 Parte_1 CP_1 Controparte_3 CP_4
e
[...] Controparte_2
Per quanto concerne i figli e la moglie, giova richiamare in linea generale, quanto al riconoscimento e alla quantificazione del danno da perdita parentale, l'orientamento consolidato e condiviso anche dalla Corte di Appello di Bologna (v. sent. n. 1722/2022 depositata il 3.8.2022) che ha statuito come “la morte di un prossimo congiunto, inteso come componente del nucleo familiare di origine, (genitore, figlio, fratello), o del nuovo rapporto familiare posto in essere, (coniuge, figlio), costituisce lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, quali sono gli affetti e le relazioni solidali interni alla famiglia. Tale lesione, laddove incide esclusivamente sulla relazione affettiva e il rapporto parentale comporta un danno non patrimoniale che non può essere dimostrato, se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, con conseguente liquidazione necessariamente equitativa;
l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratta di una presunzione semplice con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite (…)”. Ne discende come sia doveroso riconoscere il danno parentale ai congiunti prossimi della persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito, in assenza di condizioni specificamente dimostrate che escludano la normale relazione affettiva.
In particolare, la Suprema Corte (Cass. civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989) ha statuito che il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè,
l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza con il danneggiato, l'età delle parti e ogni altra circostanza del concreta del caso.
Per quel che concerne gli appartenenti al nucleo familiare ristretto della vittima (genitore, coniuge, fratelli), si è parlato talvolta di danno non patrimoniale presunto, dovendosi ritenere sussistente, secondo la comune esperienza, tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo ed un progetto di vita condiviso. Trattasi, peraltro, di una presunzione semplice che, come tale, si presta ad essere superata da elementi di segno contrario (in questi termini Cass. civ. sez. III, 11 dicembre 2018, n.
31950).
Nel caso di specie, nulla è stato dedotto e provato da parte convenuta ad escludere il presunto normale legame affettivo tra i figli e il padre, così come tra il e la moglie;
pertanto, il CP CP_1 risarcimento deve essere riconosciuto.
pagina 7 di 16 Parimenti, deve affermarsi la risarcibilità del danno patito dai nipoti per la morte del nonno.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito si è infatti definitivamente attestato nel senso di riconoscere il risarcimento del danno da morte di un congiunto in tutti i casi di lesione di un rapporto che possa ritenersi riconosciuto dall'ordinamento, dunque anche di quello tra nonno e TE.
E' utile osservare che, con specifico riguardo alla perdita del rapporto parentale subita dal TE per la morte del nonno, la Suprema Corte ha precisato che i congiunti "devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal TE per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto
l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto" (Cass. civ.,
Sez. III, Sentenza, 20/10/2016, n. 21230).
A tal proposito, deve ritenersi superata anche la questione del ruolo da attribuire alla convivenza tra l'istante e la vittima primaria. In un primo tempo, i giudici della legittimità erano stati dell'avviso che l'accertamento della convivenza fosse in tal caso imprescindibile e determinante (Cass. civ. sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253); tuttavia, tale orientamento è stato nel tempo abbandonato (v. Cass. civ. sez. III
20 ottobre 2016, n. 21230; Cass. civ. sez. III, 7 dicembre 2017, n. 29332; Cass. civ. sez. III, ord. 8 aprile 2020, n. 7743; Cass. civ. sez. III, ord. 5 novembre 2020, n. 24689; si veda anche, nella giurisprudenza di merito, Trib. Rieti, 4 maggio 2019). Inoltre, la sentenza n. 21230/16 e l'ordinanza n.
7743/20 della Suprema Corte, in cui venivano in rilievo proprio le domande di risarcimento del danno proposte dai nipoti della persona uccisa, hanno puntualizzato che il rapporto di convivenza può al più costituire un elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità della relazione parentale, non certo acquisire un IGnificato dirimente per stabilire l'an del risarcimento.
Nel caso in cui il risarcimento del danno sia invocato dal congiunto non stretto e non convivente, quindi, non ci si potrà accontentare della mera lesione oggettiva del rapporto parentale, dovendo invece essere data prova del fatto che, nonostante la mancanza di convivenza, i rapporti tra le parti erano costanti e comunque caratterizzati da affetto reciproco e solidarietà. Solo in questo caso, infatti, potrà ritenersi effettivamente sussistente un pregiudizio non patrimoniale in capo al parente leso non convivente, conseguente alla rinuncia al rapporto affettivo che egli aveva con la persona deceduta, seppur non caratterizzato dalla quotidianità. In adesione a tale principio, deve quindi ritenersi che il congiunto che chieda il risarcimento della voce di danno in esame sarà tenuto ad allegare e provare il pregiudizio patito in conseguenza della lesione del rapporto parentale, potendo solo i congiunti più stretti usufruire delle semplificazioni probatorie (fondate su massime di esperienza).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno debitamente provato la sussistenza di un rapporto affettivo stabile tra i nipoti e il nonno, caratterizzato da affetto reciproco e solidarietà.
Invero, la teste , all'udienza del 18/04/2023, ha confermato che i figli e i nipoti del de Testimone_1 cuius si frequentavano abitualmente presso l'abitazione di GN (Bo) ove quest'ultimo aveva una casa con alcuni fabbricati agricoli e terreni.
pagina 8 di 16 A nulla rileva il fatto che la CTU ha escluso la sussistenza di qualsivoglia profilo di danno biologico con riguardo ai tre nipoti di posto che gli odierni attori agiscono per il riconoscimento CP non già del danno biologico, bensì del danno morale da perdita parentale, non suscettibile, quest'ultimo, di accertamento medico legale.
Passando alla liquidazione del danno, deve rilevarsi che il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.. L'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 c.c. viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"" (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Proprio per assicurare l'eIGenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte delle "tabelle" che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale (anche in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.).
Quanto alle tabelle applicabili tra quelle elaborate, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte
(Cass. civ. Sez. III, Ord. n. 37009 del 16.12.2022), si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, alle tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2024) ove è previsto un punteggio per ognuno dei parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
circostanze, tutte, che non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza (cfr. Cass. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno del Tribunale di Milano, deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva" e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura
"soggettiva" e riguarda sia gli aspetti c.d. "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. "interiori" di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo comunque essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. "E"), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato in causa (anche con il ricorso alle presunzioni).
In applicazione delle suddette tabelle, si procede alla quantificazione del danno per perdita del rapporto parentale in capo agli attori, liquidazione che deve tener conto della riduzione al 40% dell'importo pagina 9 di 16 riconoscibile, vale a dire nei limiti di quanto richiesto dagli stessi attori. Tale riduzione si può ritenere equamente commisurata alla percentuale di concorso della malpractice nella causazione dell'evento dannoso, in considerazione del fatto che la CTU ha rilevato come il decesso del non sia stato CP causato in via esclusiva dal processo infettivo, ma sia scaturito anche da altra causa.
Ciò detto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore di (figlio della vittima primaria) come segue: Parte_1
A. età della vittima primaria (anni 83): punti 8;
B. età di (anni 58): punti 18; Parte_1
C. convivenza: non risulta che le parti convivessero, pertanto nessun punto può essere riconosciuto per tale voce;
D. numero dei familiari superstiti (2): punti 12;
E. si considera il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra padre e figlio, che fa presumere come la morte del padre abbia avuto un sicuro rilevante impatto emotivo sull'attore. Inoltre, come ha rilevato la CTU, è riconoscibile, in capo a , una condizione di “lutto Parte_1 patologico” che il soggetto vive e rappresenta mediante una dolorosa riproposizione dei gesti e degli intendimenti del padre deceduto, trovandosi in tal modo a confrontarsi continuamente con la memoria del lutto e con l'esperienza della perdita. Circostanze, tutte, che giustificano un punteggio pari a 25 nel caso di specie.
Alla luce delle circostanze suddette, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (comprensivo delle componenti sofferenza interiore e dinamico-relazionale) nella somma di euro 98.557,20 (punto base euro 3.911,00 x 63 punti = 246.393 x 40% = 98.557,20).
Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore di Parte_2
(figlia della vittima primaria) si può quantificare come segue:
A. età della vittima primaria (anni 83): punti 8;
B. età di (anni 53): punti 18; Parte_2
C. convivenza: non risulta che le parti abbiano convissuto, pertanto nessun punto può essere riconosciuto per tale voce;
D. numero dei familiari superstiti (2): punti 12;
E. anche in tal caso vale quanto detto per l'altro figlio in ordine al legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra padre e figlio e il conseguente presumibile stravolgimento conseguente al decesso del genitore;
tutte circostanze che fanno presumere come la morte del padre abbia avuto in un rilevante impatto emotivo. Inoltre, come ha rilevato la CTU, i vissuti espressi e rappresentati Pt_2 permettono di apprezzare una sofferenza psicologica nell'attrice che deborda dal “naturale dolore” per aggettare in una dimensione clinica di "lutto patologico” (circostanze, tutte, che giustificano un punteggio pari a 25 nel caso di specie).
Alla luce delle circostanze suddette, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (comprensivo delle componenti sofferenza interiore e dinamico-relazionale) nella somma di euro 98.557,20 (punto base euro 3.911,00 x 63 punti = 246.393 x 40% = 98.557,20). pagina 10 di 16 Quanto alla moglie di , , il danno non patrimoniale da perdita del rapporto CP CP_1 parentale si quantifica come segue:
A. età della vittima primaria (anni 83): punti 8;
B. età di (anni 76): punti 12; CP_1
C. convivenza: punti 16;
D. numero dei familiari superstiti (2): punti 12;
E. ai fini dell'attribuzione del punteggio per tale voce, si considera non solo il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra marito e moglie, che fa presumere uno stravolgimento emotivo nel coniuge superstite, bensì anche le risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio, in cui è emerso che alla moglie è stato diagnosticato “Disturbo dell'Adattamento con ansia e deflessione del tono dell'umore di rilevante IGnificanza”. Ciò, se non consente l'attribuzione di un risarcimento per danno biologico (non tempestivamente richiesto dall'attrice), consente di desumere l'elevato grado di sofferenza interiore e di sconvolgimento relazionale conseguito all'evento (ciò che giustifica un punteggio pari a 25).
Alla luce delle circostanze suddette, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale presumibile da perdita del rapporto parentale (comprensivo delle componenti sofferenza interiore e dinamico- relazionale) nella somma di euro 114.201,20 (punto base euro 3.911,00 x 73 punti = 285.503,00 x 40%
- 114.201,20).
Quanto ai nipoti , e va preliminarmente osservato che Controparte_3 CP_4 Controparte_2 nelle tabelle milanesi non viene presa direttamente in considerazione l'ipotesi risarcitoria in favore del TE per la scomparsa del nonno, mentre è contemplata l'ipotesi inversa di pregiudizio risentito dal nonno per la morte di un TE. La mancata previsione nelle tabelle dell'ipotesi ricorrente nel caso concreto non impedisce al giudicante di orientare la liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale non tabellato prendendo in considerazione le tabelle elaborate con riguardo ad ipotesi diverse, scegliendo quali tra le due tabelle sia maggiormente confacente al caso in esame.
Orbene, nel caso in esame si ritiene che la liquidazione debba essere improntata ai criteri dettati dalla
“Tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello/TE”, adeguatamente valutando l'intenso legame affettivo tra le parti e le peculiarità del caso.
Il fatto di vivere nella medesima città e a poca distanza (un chilometro circa), aveva favorito il supporto offerto dal nonno e la frequentazione assidua dei familiari, non solo in occasione di festività, ma anche nella quotidianità. Siffatto rapporto si è consolidato nel tempo, a partire dall'età dell'adolescenza dei tre ragazzi, fino alla morte del nonno (allorchè aveva 21 anni, 23 anni e 20 anni). CP_4 CP_3 CP_2
Alla luce di tali considerazioni, il risarcimento per perdita del rapporto parentale può essere così quantificato:
- Per OF OR:
A. età della vittima primaria (anni 83): punti 4;
B. età della vittima secondaria (anni 21): punti 18;
C. convivenza: non risulta che le parti abbiano convissuto, pertanto nessun punto può essere pagina 11 di 16 riconosciuto per tale voce
D. numero dei congiunti superstiti (2): punti 12;
E. le dichiarazioni testimoniali (v. verbale del 18.4.2023) di TE ex sorore di Testimone_1 [...]
(la cui attendibilità non può essere messa in discussione, non essendo emerse circostanze tali CP da indurre a dubitare che la teste abbia reso una versione non veritiera dei fatti, né l'inattendibilità della teste è desumibile per il solo rapporto parentale con il de cuius), hanno restituito il quadro dei rapporti tra i suoi figli ed i suoi nipoti, caratterizzato dalla condivisione di diversi momenti CP familiari e dalla vicinanza delle abitazioni degli attori rispetto a quella del congiunto (circa 1 chilometro). Pertanto, ciò fa presumere quantomeno un'intensità media del rapporto tra i nipoti ed il nonno e giustifica l'attribuzione di 15 punti.
Alla luce dei criteri suddetti, si ritiene equo liquidare a il danno non patrimoniale CP_4 presumibile da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 33.280,80 (punto base euro 1.698,00
x 49 punti = 83.202 x 40% = 33.280,80).
- Per IA OR:
A. età della vittima primaria (anni 83): punti 4;
B. età della vittima secondaria (anni 23): punti 18;
C. convivenza: non risulta che le parti abbiano convissuto, pertanto nessun punto può essere riconosciuto per tale voce
D. numero dei congiunti superstiti (2): punti 12;
E. per le medesime ragioni evidenziate per la TE , si ritiene equo attribuire un punteggio pari a CP_4
15 per tale voce.
Alla luce dei criteri suddetti, si ritiene equo liquidare a il danno non patrimoniale Controparte_3 presumibile da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 33.280,80 (punto base euro 1.698,00
x 49 punti = 83.202 x 40% = 33.280,80).
- Per LA RL:
A. età della vittima primaria (anni 83): punti 4;
B. età della vittima secondaria (anni 20): punti 20;
C. convivenza: non risulta che le parti abbiano convissuto, pertanto nessun punto può essere riconosciuto per tale voce
D. numero dei congiunti superstiti (2): punti 12;
E. richiamato quanto detto sopra per le altre nipoti, anche per si ritiene equo Controparte_2 attribuire per tale voce 15 punti.
Alla luce dei criteri suddetti, si ritiene equo liquidare a il danno non patrimoniale Controparte_3 presumibile da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 34.639,20 (punto base euro 1.698,00 pagina 12 di 16 x 51 punti = 86.598,00 x 40% = 34.639,20).
2.2 DANNO MORALE IURE HEREDITATIS DA Persona_7
Per quanto concerne il danno morale iure successionis da lucida agonia richiesto dai figli di
[...] in qualità di eredi (doc. 5 attori), vale richiamare quanto più volte ribadito dalla Suprema CP
Corte (cfr. la recente ordinanza n. 5618/2025): “questa Corte ha da tempo ritenuto configurabile e trasmissibile il danno subito dalla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta (Cass. n. 26727 del 2018; Cass. n. 21060 del 2016;
Cass. n. 23183 del 2014; Cass. n. 22218 del 2014), e di danno morale consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (Cass. n.
13537 del 2014; Cass. n. 7126 del 2013; Cass. n. 2564 del 2012); ancora di recente è stata ribadita (Cass. n. 7923 del 2024) la duplicità della componente del danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, distinguendo il danno morale terminale e quello biologico terminale: il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass. n. 21837 del 2019; Cass. n.
26727 del 2018)”.
La Suprema Corte ha individuato quali presupposti indefettibili per il riconoscimento del danno catastrofale "1) lo stato di coscienza e la comprensione, da parte della vittima, della propria irrimediabile condizione clinica;
2) la non immediatezza del decesso a seguito delle lesioni, dovendo la vittima permanere in vita per un intervallo di tempo anche minimo, ma oggettivamente apprezzabile"
(Cass. n. 29492/19).
Si tratta di un danno direttamente patito dal soggetto ancora in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento iure hereditatis a seguito del decesso, per cui soggiace alla diversa disciplina della tutela contrattuale, in base alla quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato di essere rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis: Cass. 20/01/2015, n.
826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass. 11/11/2021, n. 3587).
Nel caso di specie, l'onere probatorio da parte degli attori è stato correttamente assolto, avendo questi provato, oltre che l'esistenza di un contratto di spedalità concluso dal proprio congiunto, altresì il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la morte.
pagina 13 di 16 All'opposto, la convenuta non ha provato che la prestazione sanitaria è stata eseguita con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, oppure che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) sia dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa non imputabile.
Affermata, per le ragioni già indicate, la responsabilità della convenuta per l'evento infausto occorso al si può pertanto procedere ad analizzare le istanze risarcitorie avanzate dagli attori CP Parte_2
e per il riconoscimento del danno iure successionis da lucida agonia.
[...] Parte_1
Come chiarito in una pronuncia dalla Suprema Corte (Cass. 15/12/2022 n. 36841, che ha richiamato la pronuncia n. 12041/2020), “il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato "puro" - ancorchè sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n.
23183/2014).
(…) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di
Milano, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e
2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr.
Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017)”.
Sulla base di tali principi va esaminata la domanda degli attori.
Per quanto concerne il primo presupposto per il riconoscimento del danno catastrofale, ovvero lo stato di coscienza e la comprensione, da parte della vittima, della propria irrimediabile condizione clinica, prova di tale elemento emerge dalla deposizione del teste , marito di . Testimone_2 Parte_2
Invero, all'udienza del 18/04/2023, questo ha riferito che: “Si è vero, ricordo che era cosciente CP che non sarebbe più uscito da lì con le sue gambe come voleva. Ricordo che mi disse che CP dovevamo fare di tutto perchè in seguito all'operazione non sarebbe più tornato a casa e che dovevamo intraprendere qualsiasi azione di risarcimento perché non ci sarebbe più stato. Ricordo che me l'ha ripetuto più volte”.
Per quanto riguarda, invece, il presupposto della non immediatezza del decesso a seguito delle lesioni, risulta dagli atti che il sia stato ricoverato in urgenza in data 18 febbraio 2015, e il suo quadro CP clinico sia progressivamente peggiorato sino alla data del decesso, avvenuta 104 giorni dopo, ovvero il
2 giugno 2015. E' questo il periodo in cui il assistendo coscientemente al peggioramento CP inesorabile ed irrimediabile del suo stato di salute, ha potuto percepire il proprio declino e l'imminenza del proprio decesso, patendo la paura e lo sconvolgimento in vista della fine della propria vita.
Si ritiene che la liquidazione del danno catastrofale possa avvenire, nel caso di specie, tenendo a mente i valori indicati dalle tabelle milanesi elaborate per il danno terminale, ma con valori ridotti rispetto a pagina 14 di 16 quelli ivi previsti, in considerazione del fatto che deve essere liquidata solo la componente morale del danno catastrofale, non anche il danno biologico terminale, avuto riguardo alla domanda attorea limitata al “danno morale terminale da lucida agonia”. Pertanto, in considerazione delle circostanze concrete del caso, quali l'età della vittima primaria al momento del decesso (83 anni), il periodo di durata della lucida agonia ed il vissuto del familiare versava in tale periodo (caratterizzato da ricoveri, trattamenti sanitari e un quadro di sofferenze anche fisiche), si ritiene equa ed adeguata una liquidazione che assuma a parametro i valori delle tabelle di Milano, tuttavia con la riduzione della metà dovuta allo scomputo della componente del danno biologico.
Pertanto, in considerazione della sola componente morale del danno e considerata l'età avanzata della vittima al momento del decesso, nonché la comorbilità presente che ha contribuito a determinare la morte, può essere liquidata a titolo di risarcimento del danno morale da lucida agonia la somma di euro
50.851,32 (pari a euro 17.623,50 per i primi 3 giorni ed euro 31.272 fino al centesimo giorno quale giorno massimo liquidabile previsto in tabella, nonché euro 1.955,82 per i restanti quattro giorni fino al decesso, ottenuti dividendo per 100 l'ammontare giornaliero complessivo e moltiplicando per i quattro giorni residui).
Tale somma, spettante iure hereditatis ai due attori, andrà ripartita in base alle quote di eredità a ciascuno spettante, e dunque per la metà ciascuno.
3. ACCESSORI
Su tutte le somme riconosciute a titolo risarcitorio, trattandosi di debito di valore, deve essere altresì risarcito il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento delle suddette somme liquidate, secondo i criteri dettati dall'orientamento costante della Suprema Corte (Cass. civ., sez. un. 17.02.1995, n. 1712).
In applicazione di tali criteri, le somme liquidate a titolo risarcitorio devono essere dunque devalutate alla data del decesso (2.6.2015); le somme così devalutate vanno poi incrementate degli interessi legali maturati sino alla data odierna sugli importi annualmente rivalutati applicando l'indice ISTAT FOI.
A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.
4. SPESE DI LITE, DI C.T.U. E PER ISTRUZIONE PREVENTIVA
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri medi per tutte le fasi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione 260.001 – 520.000 (in base al liquidato), escludendo l'aumento previsto dalla norma nel caso in cui il difensore difenda più parti processuali, posto che nel caso di specie ciò non ha comportato attività ulteriori e maggiormente onerose per la difesa.
Gli attori hanno chiesto la condanna della controparte anche alla refusione delle spese sostenute in sede di istruzione preventiva. A tal proposito, giova rammentare il consolidato orientamento della Suprema
Corte (per tutte Cass. ass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/07/2023, n. 21085) secondo cui “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura,
a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese
pagina 15 di 16 giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. La parte vittoriosa ha, poi, diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”.
Alla luce di tali principi, vanno senz'altro refuse agli attori le spese per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (n. 4501/2021 RG) in base a quanto richiesto con nota spese depositata dai difensori degli attori unitamente alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c., quantificabili in euro 4.880 per spese di CTU ed euro 3.442,00 per compensi dei difensori.
Quanto alle spese per i consulenti di parte, quantificate in euro 7.320 per il Dott. e in euro 3.904 Per_1 per il Dott. si ritengono eccessive, per cui vengono ridotte ad euro 4.880, in quanto vanno Per_2 rapportate agli onorari liquidati complessivamente ai CTU.
Le spese di C.T.U. svolta in giudizio, liquidate con decreto del 20.8.2024, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta. Infine, vanno rimborsate agli attori altresì le spese di CTP documentate in atti per euro 2.547.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la responsabilità della parte convenuta per le ragioni indicate in parte motiva, la condanna a risarcire agli attori i danni non patrimoniali quantificati:
- per in euro 98.557,20 (per danni iure proprio) + 25.425,66 (per danni iure Parte_1 hereditatis);
- per in euro 98.557,20 (per danni iure proprio) + 25.425,66 (per danni iure hereditatis); Parte_2
- per in euro 114.201,20; CP_1
- per in euro 33.280,80; CP_4
- per in euro 33.280,80; Controparte_3
- per in euro 34.639,20; Controparte_2 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna la parte convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in euro 870,00 per anticipazioni, euro 2.547 per CTP nel presente giudizio, euro 4.880 per CTU nel procedimento di istruzione preventiva, euro 4.880 per CTP nell'istruzione preventiva, euro 22.457 per compensi dei difensori per il presente giudizio ed euro 3.442,00 per compensi legali per il procedimento di istruzione preventiva, oltre I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte convenuta.
Bologna, 13 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice Dott.ssa Daniela Nunno
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 226/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Agostino Cifuni e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Marina Romano, elettivamente domiciliato in Bologna, in Via Aldo Ognibene n. 1, presso il difensore avv. Agostino Cifuni
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Agostino Cifuni e Parte_2 C.F._2 dell'avv. Marina Romano, elettivamente domiciliata in Bologna, in Via Aldo Ognibene n. 1, presso il difensore avv. Agostino Cifuni
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Agostino Cifuni e dell'avv. CP_1 C.F._3
Marina Romano, elettivamente domiciliata in Bologna, in Via Aldo Ognibene n. 1, presso il difensore avv. Agostino Cifuni
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Agostino Cifuni e Controparte_2 C.F._4 dell'avv. Marina Romano, elettivamente domiciliato in Bologna, in Via Aldo Ognibene n. 1, presso il difensore avv. Agostino Cifuni
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Agostino Cifuni e Controparte_3 C.F._5 dell'avv. Marina Romano, elettivamente domiciliata in Bologna, in Via Aldo Ognibene n. 1, presso il difensore avv. Agostino Cifuni
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Agostino Cifuni e CP_4 C.F._6 dell'avv. Marina Romano, elettivamente domiciliata in Bologna, in Via Aldo Ognibene n. 1, presso il difensore avv. Agostino Cifuni
ATTORI contro pagina 1 di 16 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sonia Selletti e Controparte_5 P.IVA_1 dell'avv. Francesca Di Marco, con elezione di domicilio presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: - accertare e dichiarare che il danno subito dai ricorrenti è riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e dei medici Controparte_5 che hanno operato il IG. e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento dei CP danni subiti come di seguito indicati: - Al IG. , quale figlio del decuius, per danno Parte_1 morale, jure proprio, Euro 134.600,000 (40% dell'importo massimo di Euro 336.500,00) e jure successionis per danno morale terminale da lucida agonia Euro 39925,50 (50% di 79851,00) ; - Alla IG.ra , quale figlia del decuius, per danno morale, jure proprio, pari ad Euro Parte_2
134.600,00 (40% dell'importo Massimo di Euro 336.500,00) nonchè jure successionis per danno morale terminale da lucida agonia Euro 39925,50 (50% di 79851,00) a cui occorre aggiungere le spese sostenute da quest'ultima per la consulenza di parte sia dello specialista medico legale Dott. che dell'infettivologo Dott. rispettivamente di Euro 7320,00 ed Euro Persona_1 Persona_2
3906,00 nonchè le spese di C.T.U pari complessivamente ad Euro 4880,00; - Alla IG. ra , CP_1 quale moglie convivente del decuius, per danno morale, jure proprio, pari ad Euro 134.600,00 (40% dell'importo massimo di Euro 336.500,00) ; - Al IG. quale TE ex filia del Controparte_2 decuius, per danno morale, jure proprio, pari ad Euro 58448,00 (40 % dell'importo massimo
146.120,00) - Alla IG.ra , quale TE ex filio del decuius, per danno morale, jure Controparte_3 proprio, pari ad Euro 58448,00(40 % dell'importo massimo 146.120,00) - Alla IG.ra , CP_4 quale TE ex filio del decuius, per danno morale pari ad Euro 58448,00 (40 % dell'importo
Massimo di Euro 146.120,00); - per tutti, salvo diversi maggiori o minori importi ritenuti equi e di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e alla rifusione delle spese e compensi legali per il giudizio di ATP e per il presente giudizio”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
NEL MERITO:
a) in via principale: respingere integralmente le domande proposte da parte ricorrente nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto e dichiarare Controparte_5 Controparte_5 esente da ogni responsabilità, condannando la parte ricorrente a rifondere alla concludente spese, diritti ed onorari di causa;
b) in via istruttoria: ammettersi CTU medico legale volta ad accertare: se ed in che esatta misura le condotte sanitarie in contestazione riferibili a e/o al dott. , quale Controparte_5 Persona_3 pagina 2 di 16 operatore che ha sottoposto il paziente all'intervento di sostituzione valvolare del CP
13.01.2015, oltre che cardiochirurgo che ha seguito la complessiva gestione del paziente durante i relativi ricoveri, abbiano concorso nella determinazione dell'evento dannoso già delineato in termini di perdita di chance pari al 40%, precisando ove mai le quote dix responsabilità rispettivamente attribuibili a ciascuno dei predetti soggetti.
In ogni caso, disporre l'acquisizione alla presente causa del fascicolo del procedimento ex art. 696bis cpc radicato innanzi al Tribunale di Bologna, rgn. 4501/2021.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., incardinato ex art. 8 L. 24/2017 all'esito del procedimento per
A.T.P. (ex art. 696 bis c.p.c.), , , , Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2
e premettendo di essere, rispettivamente i figli, la coniuge e i nipoti del CP_4 Controparte_3 defunto , convenivano dinanzi all'intestato Tribunale, al fine CP Controparte_5 di essere integralmente risarciti di tutti danni, patrimoniali e non, lamentati dai primi due attori iure proprio e iure successionis e dai restanti iure proprio, in conseguenza degli errori diagnostici e terapeutici descritti in atti, commessi dalla struttura sanitaria resistente, che avevano portato infine al decesso del in data 02.06.2015. CP
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti rappresentavano che:
- la causa del decesso del proprio congiunto era da ricondursi all'infezione endocarditica da
Staphylococcus Epidermidis contratta a seguito dell'intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica, eseguito in data 13.01.2015 presso la struttura nosocomiale resistente;
- l'intervento era stato conIGliato in conseguenza della visita cardiologica dell'11.03.2014, ove veniva diagnosticata una stenosi aortica severa;
- all'esito del decorso post-operatorio regolare, in data 26.01.2015 veniva dimesso in CP buone condizioni di salute, con sterno stabile, ferita sternotomica cicatrizzata e con la prescrizione di una terapia farmacologica, oltre alla medicazione delle ferite a giorni alterni, rimozione delle clips metalliche dopo dieci giorni e visita specialistica ad un mese dall'intervento;
- era seguito un secondo ricovero presso il nosocomio resistente, in data 3.02.2015 e sino al 9.02.2015, per un aumento del versamento pericardico e per nuovo episodio di fibrillazione atriale;
- in data 18.02.2015, all'insorgere di uno stato febbrile, il loro congiunto veniva ricoverato presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, ove gli veniva diagnostica, all'esito di esami clinici, un'endocardite da Staphilococcus Epidermidis, per la quale i sanitari impostavano una terapia antibiotica e contestualmente decidevano di non intervenire a causa di un ascesso periaortico;
- in data 26.05.2015 veniva disposto il trasferimento del paziente presso la casa di cura Persona_4 con diagnosi di scompenso cardiaco congestizio in paziente con “distacco bioprotesi aortica da endocardite infettiva e coinvolgimento della tricuspide native, insufficienza renale cronica, ipertensione arteriosa, dislipidemia”;
pagina 3 di 16 - in data 29.05.2015 veniva nuovamente ricoverato presso l'ospedale Maggiore di Bologna per stato anasarcatico ed il 2.06.2015 decedeva per “scompenso cardiaco congestizio in paziente con distacco di bioprotesi aortica in recente endocardite batterica, insufficienza renale cronica”.
Tanto rappresentato, i ricorrenti lamentavano che il decesso del loro congiunto era da ascrivere alla grave malpractice sanitaria consistita nel non avere garantito un'adeguata presa in carico del paziente, omettendo, già a far data dal primo ricovero, approfondimenti diagnostici opportuni in conseguenza delle criticità emerse dai dati di laboratorio, ecografici e clinici.
In particolare, sostenevano che il decesso era da porsi in rapporto causale sia con la mancata somministrazione di una terapia antibiotica, in occasione delle dimissioni conseguenti al citato intervento chirurgico, sia con le condotte omissive nella gestione del decorso post-operatorio del paziente, consistite, tra l'altro, nelle lacunose annotazioni sulla cartella clinica delle procedure eseguite per la medicazione della ferita chirurgica.
Rimasti infruttuosi i tentativi dei ricorrenti di ottenere il risarcimento per le vie bonarie, gli stessi avevano depositato ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Bologna (R.G. n. 4501/2021), al fine di ottenere la nomina di un CTU che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse le cause del decesso e la responsabilità della struttura sanitaria. Sulla base delle risultanze dell'accertamento tecnico esperito in tale sede, i ricorrenti insistevano formulavano le conclusioni nei termini riportati in premessa.
Nel giudizio così radicato si costituiva la resistente instando, innanzitutto, per Controparte_5 il differimento dell'udienza e l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del dott. Persona_5
, in qualità di sanitario che aveva materialmente eseguito l'operazione; nel merito, chiedeva,
[...] previo mutamento del rito in ordinario, il rigetto della domanda di parte ricorrente in quanto infondata e, in subordine, di accertare la quota di responsabilità della struttura in relazione a quella del sanitario che aveva avuto in cura il paziente, condannando quest'ultimo a tenere indenne la struttura.
All'udienza del 28.04.2022 fissata per la comparizione delle parti, a fronte della concorde richiesta di mutamento del rito, veniva disposto il mutamento del rito in ordinario e confermato, come da precedente provvedimento, il rigetto dell'istanza di autorizzazione a chiamare in causa il terzo avanzata dalla struttura resistente.
Depositate le memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c., l'istruttoria si svolgeva con la produzione di corposa documentazione, attestante i ricoveri e gli accertamenti medici relativi al paziente, l'assunzione di prove per testi e con lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale. All'esito, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nell'estensione massima.
2. Gli attori hanno agito, tutti, iure proprio per ottenere il risarcimento del danno da perdita parentale per il decesso del proprio congiunto nonché anche iure successionis i soli CP Parte_2
e , quali unici eredi del padre , anche per il danno morale terminale da
[...] Parte_1 CP lucida agonia;
danni, tutti, asseritamente subiti in conseguenza della malpractice sanitaria accertata in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. a carico della convenuta.
Posto che il danno da perdita parentale e il danno morale da lucida agonia hanno presupposti differenti, verranno esaminati separatamente.
pagina 4 di 16 Prima di procedere alla disamina di tali voci di danno, tuttavia, preme evidenziare che solo con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. gli attori hanno allegato di aver subito disturbi della sfera psicologica conseguenti alla morte del proprio familiare e meglio descritti nell'allegata relazione a firma del Prof. Per_6
Invero, delle risultanze della CTU espletata in questo giudizio su istanza degli stessi attori a seguito di tali allegazioni, si terrà conto, unitamente agli altri fattori emergenti dagli atti e dall'istruttoria, al solo fine di evidenziare le ripercussioni, sul piano della sofferenza morale e dello sconvolgimento dinamico- relazionale del rapporto parentale (entrambe voci componenti l'unitario danno cd. da perdita parentale), non anche sotto il profilo del danno biologico (sul piano psicologico), voce di danno mai prima allegata dagli attori e che, dunque, non deve essere oggetto di vaglio.
2.1 DANNI IURE PROPRIO DA PERDITA PARENTALE
Per quanto concerne il danno iure proprio allegato dai parenti della vittima primaria della malpractice sanitaria, questo giudicante ritiene di dare continuità all'orientamento già consolidato in giurisprudenza, inquadrando la natura della responsabilità della struttura per tale posta risarcitoria nel più generale schema dell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che il riparto dell'onere probatorio dovrà avvenire secondo lo schema classico della responsabilità aquiliana (cfr. in termini Cass. 6914/2012; T.
Bologna n. 21075/2015 del 23.09.2015, n. 20360 del 31.03,2016 e n. 1941 del 29.07.2016, nonchè T.
L'Aquila n. 315/15 del 31.03.2015). Conseguentemente i presunti danneggiati devono provare il fatto illecito, il danno, l'elemento soggettivo della colpa o del dolo in capo al danneggiante ed infine il nesso causale.
Vale a tal proposito richiamare l'indirizzo secondo cui "La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto,
è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale" (Cass. civ.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n.21404 del 26/07/2021; come ribadito, con distinguo per la procreazione assistita, da Cass. Sez. 3, Sentenza n.11320 del 07/04/2022).
Chiarita la natura extracontrattuale dell'invocata responsabilità della struttura sanitaria nei confronti degli attori, l'onere probatorio in capo ad essi risulta correttamente assolto anche per il tramite della
CTU medico-legale depositata in data 3.10.2021 in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nei termini che saranno analizzati.
A tal proposito, preliminarmente si osserva che, nei giudizi di responsabilità in ambito medico- chirurgico, la consulenza tecnica d'ufficio viene ad avere carattere percipiente e diventa essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti, dato che le conoscenze necessarie a rilevarli e a comprenderli sono estremamente tecniche (cfr. Cass., 24.6.2020, n. 12387).
Ciò detto, è utile ripercorrere le risultanze dell'accertamento tecnico onde trarne elementi utili alla presente decisione. pagina 5 di 16 Dalla CTU è emerso che , a seguito di alcune visite cardiologiche, in data 13.1.2015 si CP era sottoposto presso la struttura sanitaria convenuta ad intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica. All'intervento era seguita la complicanza di un processo infettivo, più nello specifico consistito in endocardite infettiva su protesi con interessamento anche della tricuspide, che concorreva al suo decesso avvenuto il 2.6.2015.
I CTU hanno ravvisato profili di colpa nell'operato dei sanitari della struttura convenuta nel decorso post-operatorio: in particolare, l'addebito rivolto ai sanitari sta nel fatto che, nonostante il paziente presentasse un quadro clinico caratterizzato da versamento pericardico persistente, episodi ripetuti di fibrillazione atriale, astenia, dolore toracico a livello della ferita, leucocitosi, i sanitari mancarono di effettuare accertamenti diagnostici volti ad escludere una complicanza endocarditica e, conseguentemente, di somministrare la terapia farmacologica o chirurgica adeguata ed idonea a contrastare il processo infettivo. In particolare, secondo i CTU, “i clinici avrebbero dovuto assumere un atteggiamento più attento con alto indice di sospetto, indagando più a fondo, includendo nella diagnosi differenziale anche la PVE la cui esclusione o conferma avrebbe necessariamente di eseguire una ecocardiografia trans-esofagea, andando oltre quindi alle numerose ripetizioni di ecocardio transtoraciche. Avrebbero dovuto effettuare inoltre più raccolte ematiche per emocolture, anche in assenza di febbre” (pagg. 31 e 32 CTU). I Consulenti hanno poi concluso che “non è possibile stabilire con assoluta certezza se il riconoscimento tempestivo dell'endocardite avrebbe garantito una evoluzione favorevole del caso ma è probabile che se fosse stata diagnosticata per tempo, l'immediata adozione di una terapia efficace avrebbe potuto aumentare le chances di sopravvivenza del Paziente”
(pag. 33).
Alla luce delle risultanze peritali, dunque, è possibile muovere addebiti alla struttura convenuta sotto due distinti aspetti: in primo luogo, per aver cagionato nel paziente l'infezione di origine nosocomiale che ha concorso nel determinismo dell'evento letale;
in secondo luogo e successivamente, per l'operato colposo nel decorso post-operatorio dei sanitari che, non avendo effettuato le necessarie indagini diagnostiche suggerite dal quadro clinico del paziente, hanno ritardato la diagnosi e la cura dell'infezione in atto, così consentendo al processo infettivo di evolvere fino ad un livello di gravità irrimediabile.
Se ciò è quanto ha restituito l'accertamento tecnico, allora è indubitabile la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa nell'operato del personale sanitario che ha avuto in cura colpa CP che si è concretizzata dapprima nel non aver prestato le dovute cautele atte ad evitare l'infezione (si richiama, a tal proposito, la CTU nella parte in cui si esprimono dubbi in merito alle modalità ed alla tempistica dell'operazione di tricotomia che risulta effettuata sul paziente e che può aver esposto il paziente alla complicanza infettiva – pag. 23); inoltre, nel non aver prestato la dovuta diligenza nella valutazione del quadro clinico insorto in fase post-operatoria, stanti le riscontrate omissioni sul piano diagnostico e terapeutico.
Sotto il profilo della causalità materiale, non può dubitarsi del fatto che la malpractice sanitaria, ravvisabile sotto i due aspetti suddetti, abbia concorso a determinare l'evento letale nel paziente. Può quindi dirsi provato il nesso eziologico tra le condotte colpose dei sanitari (commissiva nella prima fase dell'intervento, omissiva nel decorso post-operatorio) e l'evento morte riconducibile ad uno shock su base mista, da scompenso cardiaco e settico.
pagina 6 di 16 Alla luce di quanto detto, è configurabile la responsabilità della struttura convenuta di cui sono ravvisabili tutti gli elementi costitutivi.
Si può pertanto procedere ad analizzare partitamente le istanze risarcitorie degli attori.
Agiscono per il riconoscimento del danno iure proprio da perdita parentale i due figli di CP
, e , la moglie , e i nipoti ,
[...] Parte_2 Parte_1 CP_1 Controparte_3 CP_4
e
[...] Controparte_2
Per quanto concerne i figli e la moglie, giova richiamare in linea generale, quanto al riconoscimento e alla quantificazione del danno da perdita parentale, l'orientamento consolidato e condiviso anche dalla Corte di Appello di Bologna (v. sent. n. 1722/2022 depositata il 3.8.2022) che ha statuito come “la morte di un prossimo congiunto, inteso come componente del nucleo familiare di origine, (genitore, figlio, fratello), o del nuovo rapporto familiare posto in essere, (coniuge, figlio), costituisce lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, quali sono gli affetti e le relazioni solidali interni alla famiglia. Tale lesione, laddove incide esclusivamente sulla relazione affettiva e il rapporto parentale comporta un danno non patrimoniale che non può essere dimostrato, se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, con conseguente liquidazione necessariamente equitativa;
l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratta di una presunzione semplice con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite (…)”. Ne discende come sia doveroso riconoscere il danno parentale ai congiunti prossimi della persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito, in assenza di condizioni specificamente dimostrate che escludano la normale relazione affettiva.
In particolare, la Suprema Corte (Cass. civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989) ha statuito che il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè,
l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza con il danneggiato, l'età delle parti e ogni altra circostanza del concreta del caso.
Per quel che concerne gli appartenenti al nucleo familiare ristretto della vittima (genitore, coniuge, fratelli), si è parlato talvolta di danno non patrimoniale presunto, dovendosi ritenere sussistente, secondo la comune esperienza, tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo ed un progetto di vita condiviso. Trattasi, peraltro, di una presunzione semplice che, come tale, si presta ad essere superata da elementi di segno contrario (in questi termini Cass. civ. sez. III, 11 dicembre 2018, n.
31950).
Nel caso di specie, nulla è stato dedotto e provato da parte convenuta ad escludere il presunto normale legame affettivo tra i figli e il padre, così come tra il e la moglie;
pertanto, il CP CP_1 risarcimento deve essere riconosciuto.
pagina 7 di 16 Parimenti, deve affermarsi la risarcibilità del danno patito dai nipoti per la morte del nonno.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito si è infatti definitivamente attestato nel senso di riconoscere il risarcimento del danno da morte di un congiunto in tutti i casi di lesione di un rapporto che possa ritenersi riconosciuto dall'ordinamento, dunque anche di quello tra nonno e TE.
E' utile osservare che, con specifico riguardo alla perdita del rapporto parentale subita dal TE per la morte del nonno, la Suprema Corte ha precisato che i congiunti "devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal TE per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto
l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto" (Cass. civ.,
Sez. III, Sentenza, 20/10/2016, n. 21230).
A tal proposito, deve ritenersi superata anche la questione del ruolo da attribuire alla convivenza tra l'istante e la vittima primaria. In un primo tempo, i giudici della legittimità erano stati dell'avviso che l'accertamento della convivenza fosse in tal caso imprescindibile e determinante (Cass. civ. sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253); tuttavia, tale orientamento è stato nel tempo abbandonato (v. Cass. civ. sez. III
20 ottobre 2016, n. 21230; Cass. civ. sez. III, 7 dicembre 2017, n. 29332; Cass. civ. sez. III, ord. 8 aprile 2020, n. 7743; Cass. civ. sez. III, ord. 5 novembre 2020, n. 24689; si veda anche, nella giurisprudenza di merito, Trib. Rieti, 4 maggio 2019). Inoltre, la sentenza n. 21230/16 e l'ordinanza n.
7743/20 della Suprema Corte, in cui venivano in rilievo proprio le domande di risarcimento del danno proposte dai nipoti della persona uccisa, hanno puntualizzato che il rapporto di convivenza può al più costituire un elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità della relazione parentale, non certo acquisire un IGnificato dirimente per stabilire l'an del risarcimento.
Nel caso in cui il risarcimento del danno sia invocato dal congiunto non stretto e non convivente, quindi, non ci si potrà accontentare della mera lesione oggettiva del rapporto parentale, dovendo invece essere data prova del fatto che, nonostante la mancanza di convivenza, i rapporti tra le parti erano costanti e comunque caratterizzati da affetto reciproco e solidarietà. Solo in questo caso, infatti, potrà ritenersi effettivamente sussistente un pregiudizio non patrimoniale in capo al parente leso non convivente, conseguente alla rinuncia al rapporto affettivo che egli aveva con la persona deceduta, seppur non caratterizzato dalla quotidianità. In adesione a tale principio, deve quindi ritenersi che il congiunto che chieda il risarcimento della voce di danno in esame sarà tenuto ad allegare e provare il pregiudizio patito in conseguenza della lesione del rapporto parentale, potendo solo i congiunti più stretti usufruire delle semplificazioni probatorie (fondate su massime di esperienza).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno debitamente provato la sussistenza di un rapporto affettivo stabile tra i nipoti e il nonno, caratterizzato da affetto reciproco e solidarietà.
Invero, la teste , all'udienza del 18/04/2023, ha confermato che i figli e i nipoti del de Testimone_1 cuius si frequentavano abitualmente presso l'abitazione di GN (Bo) ove quest'ultimo aveva una casa con alcuni fabbricati agricoli e terreni.
pagina 8 di 16 A nulla rileva il fatto che la CTU ha escluso la sussistenza di qualsivoglia profilo di danno biologico con riguardo ai tre nipoti di posto che gli odierni attori agiscono per il riconoscimento CP non già del danno biologico, bensì del danno morale da perdita parentale, non suscettibile, quest'ultimo, di accertamento medico legale.
Passando alla liquidazione del danno, deve rilevarsi che il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.. L'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 c.c. viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"" (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Proprio per assicurare l'eIGenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte delle "tabelle" che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale (anche in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.).
Quanto alle tabelle applicabili tra quelle elaborate, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte
(Cass. civ. Sez. III, Ord. n. 37009 del 16.12.2022), si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, alle tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2024) ove è previsto un punteggio per ognuno dei parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
circostanze, tutte, che non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza (cfr. Cass. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno del Tribunale di Milano, deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva" e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura
"soggettiva" e riguarda sia gli aspetti c.d. "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. "interiori" di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo comunque essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. "E"), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato in causa (anche con il ricorso alle presunzioni).
In applicazione delle suddette tabelle, si procede alla quantificazione del danno per perdita del rapporto parentale in capo agli attori, liquidazione che deve tener conto della riduzione al 40% dell'importo pagina 9 di 16 riconoscibile, vale a dire nei limiti di quanto richiesto dagli stessi attori. Tale riduzione si può ritenere equamente commisurata alla percentuale di concorso della malpractice nella causazione dell'evento dannoso, in considerazione del fatto che la CTU ha rilevato come il decesso del non sia stato CP causato in via esclusiva dal processo infettivo, ma sia scaturito anche da altra causa.
Ciò detto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore di (figlio della vittima primaria) come segue: Parte_1
A. età della vittima primaria (anni 83): punti 8;
B. età di (anni 58): punti 18; Parte_1
C. convivenza: non risulta che le parti convivessero, pertanto nessun punto può essere riconosciuto per tale voce;
D. numero dei familiari superstiti (2): punti 12;
E. si considera il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra padre e figlio, che fa presumere come la morte del padre abbia avuto un sicuro rilevante impatto emotivo sull'attore. Inoltre, come ha rilevato la CTU, è riconoscibile, in capo a , una condizione di “lutto Parte_1 patologico” che il soggetto vive e rappresenta mediante una dolorosa riproposizione dei gesti e degli intendimenti del padre deceduto, trovandosi in tal modo a confrontarsi continuamente con la memoria del lutto e con l'esperienza della perdita. Circostanze, tutte, che giustificano un punteggio pari a 25 nel caso di specie.
Alla luce delle circostanze suddette, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (comprensivo delle componenti sofferenza interiore e dinamico-relazionale) nella somma di euro 98.557,20 (punto base euro 3.911,00 x 63 punti = 246.393 x 40% = 98.557,20).
Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore di Parte_2
(figlia della vittima primaria) si può quantificare come segue:
A. età della vittima primaria (anni 83): punti 8;
B. età di (anni 53): punti 18; Parte_2
C. convivenza: non risulta che le parti abbiano convissuto, pertanto nessun punto può essere riconosciuto per tale voce;
D. numero dei familiari superstiti (2): punti 12;
E. anche in tal caso vale quanto detto per l'altro figlio in ordine al legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra padre e figlio e il conseguente presumibile stravolgimento conseguente al decesso del genitore;
tutte circostanze che fanno presumere come la morte del padre abbia avuto in un rilevante impatto emotivo. Inoltre, come ha rilevato la CTU, i vissuti espressi e rappresentati Pt_2 permettono di apprezzare una sofferenza psicologica nell'attrice che deborda dal “naturale dolore” per aggettare in una dimensione clinica di "lutto patologico” (circostanze, tutte, che giustificano un punteggio pari a 25 nel caso di specie).
Alla luce delle circostanze suddette, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (comprensivo delle componenti sofferenza interiore e dinamico-relazionale) nella somma di euro 98.557,20 (punto base euro 3.911,00 x 63 punti = 246.393 x 40% = 98.557,20). pagina 10 di 16 Quanto alla moglie di , , il danno non patrimoniale da perdita del rapporto CP CP_1 parentale si quantifica come segue:
A. età della vittima primaria (anni 83): punti 8;
B. età di (anni 76): punti 12; CP_1
C. convivenza: punti 16;
D. numero dei familiari superstiti (2): punti 12;
E. ai fini dell'attribuzione del punteggio per tale voce, si considera non solo il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra marito e moglie, che fa presumere uno stravolgimento emotivo nel coniuge superstite, bensì anche le risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio, in cui è emerso che alla moglie è stato diagnosticato “Disturbo dell'Adattamento con ansia e deflessione del tono dell'umore di rilevante IGnificanza”. Ciò, se non consente l'attribuzione di un risarcimento per danno biologico (non tempestivamente richiesto dall'attrice), consente di desumere l'elevato grado di sofferenza interiore e di sconvolgimento relazionale conseguito all'evento (ciò che giustifica un punteggio pari a 25).
Alla luce delle circostanze suddette, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale presumibile da perdita del rapporto parentale (comprensivo delle componenti sofferenza interiore e dinamico- relazionale) nella somma di euro 114.201,20 (punto base euro 3.911,00 x 73 punti = 285.503,00 x 40%
- 114.201,20).
Quanto ai nipoti , e va preliminarmente osservato che Controparte_3 CP_4 Controparte_2 nelle tabelle milanesi non viene presa direttamente in considerazione l'ipotesi risarcitoria in favore del TE per la scomparsa del nonno, mentre è contemplata l'ipotesi inversa di pregiudizio risentito dal nonno per la morte di un TE. La mancata previsione nelle tabelle dell'ipotesi ricorrente nel caso concreto non impedisce al giudicante di orientare la liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale non tabellato prendendo in considerazione le tabelle elaborate con riguardo ad ipotesi diverse, scegliendo quali tra le due tabelle sia maggiormente confacente al caso in esame.
Orbene, nel caso in esame si ritiene che la liquidazione debba essere improntata ai criteri dettati dalla
“Tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello/TE”, adeguatamente valutando l'intenso legame affettivo tra le parti e le peculiarità del caso.
Il fatto di vivere nella medesima città e a poca distanza (un chilometro circa), aveva favorito il supporto offerto dal nonno e la frequentazione assidua dei familiari, non solo in occasione di festività, ma anche nella quotidianità. Siffatto rapporto si è consolidato nel tempo, a partire dall'età dell'adolescenza dei tre ragazzi, fino alla morte del nonno (allorchè aveva 21 anni, 23 anni e 20 anni). CP_4 CP_3 CP_2
Alla luce di tali considerazioni, il risarcimento per perdita del rapporto parentale può essere così quantificato:
- Per OF OR:
A. età della vittima primaria (anni 83): punti 4;
B. età della vittima secondaria (anni 21): punti 18;
C. convivenza: non risulta che le parti abbiano convissuto, pertanto nessun punto può essere pagina 11 di 16 riconosciuto per tale voce
D. numero dei congiunti superstiti (2): punti 12;
E. le dichiarazioni testimoniali (v. verbale del 18.4.2023) di TE ex sorore di Testimone_1 [...]
(la cui attendibilità non può essere messa in discussione, non essendo emerse circostanze tali CP da indurre a dubitare che la teste abbia reso una versione non veritiera dei fatti, né l'inattendibilità della teste è desumibile per il solo rapporto parentale con il de cuius), hanno restituito il quadro dei rapporti tra i suoi figli ed i suoi nipoti, caratterizzato dalla condivisione di diversi momenti CP familiari e dalla vicinanza delle abitazioni degli attori rispetto a quella del congiunto (circa 1 chilometro). Pertanto, ciò fa presumere quantomeno un'intensità media del rapporto tra i nipoti ed il nonno e giustifica l'attribuzione di 15 punti.
Alla luce dei criteri suddetti, si ritiene equo liquidare a il danno non patrimoniale CP_4 presumibile da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 33.280,80 (punto base euro 1.698,00
x 49 punti = 83.202 x 40% = 33.280,80).
- Per IA OR:
A. età della vittima primaria (anni 83): punti 4;
B. età della vittima secondaria (anni 23): punti 18;
C. convivenza: non risulta che le parti abbiano convissuto, pertanto nessun punto può essere riconosciuto per tale voce
D. numero dei congiunti superstiti (2): punti 12;
E. per le medesime ragioni evidenziate per la TE , si ritiene equo attribuire un punteggio pari a CP_4
15 per tale voce.
Alla luce dei criteri suddetti, si ritiene equo liquidare a il danno non patrimoniale Controparte_3 presumibile da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 33.280,80 (punto base euro 1.698,00
x 49 punti = 83.202 x 40% = 33.280,80).
- Per LA RL:
A. età della vittima primaria (anni 83): punti 4;
B. età della vittima secondaria (anni 20): punti 20;
C. convivenza: non risulta che le parti abbiano convissuto, pertanto nessun punto può essere riconosciuto per tale voce
D. numero dei congiunti superstiti (2): punti 12;
E. richiamato quanto detto sopra per le altre nipoti, anche per si ritiene equo Controparte_2 attribuire per tale voce 15 punti.
Alla luce dei criteri suddetti, si ritiene equo liquidare a il danno non patrimoniale Controparte_3 presumibile da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 34.639,20 (punto base euro 1.698,00 pagina 12 di 16 x 51 punti = 86.598,00 x 40% = 34.639,20).
2.2 DANNO MORALE IURE HEREDITATIS DA Persona_7
Per quanto concerne il danno morale iure successionis da lucida agonia richiesto dai figli di
[...] in qualità di eredi (doc. 5 attori), vale richiamare quanto più volte ribadito dalla Suprema CP
Corte (cfr. la recente ordinanza n. 5618/2025): “questa Corte ha da tempo ritenuto configurabile e trasmissibile il danno subito dalla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta (Cass. n. 26727 del 2018; Cass. n. 21060 del 2016;
Cass. n. 23183 del 2014; Cass. n. 22218 del 2014), e di danno morale consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (Cass. n.
13537 del 2014; Cass. n. 7126 del 2013; Cass. n. 2564 del 2012); ancora di recente è stata ribadita (Cass. n. 7923 del 2024) la duplicità della componente del danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, distinguendo il danno morale terminale e quello biologico terminale: il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass. n. 21837 del 2019; Cass. n.
26727 del 2018)”.
La Suprema Corte ha individuato quali presupposti indefettibili per il riconoscimento del danno catastrofale "1) lo stato di coscienza e la comprensione, da parte della vittima, della propria irrimediabile condizione clinica;
2) la non immediatezza del decesso a seguito delle lesioni, dovendo la vittima permanere in vita per un intervallo di tempo anche minimo, ma oggettivamente apprezzabile"
(Cass. n. 29492/19).
Si tratta di un danno direttamente patito dal soggetto ancora in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento iure hereditatis a seguito del decesso, per cui soggiace alla diversa disciplina della tutela contrattuale, in base alla quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato di essere rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis: Cass. 20/01/2015, n.
826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass. 11/11/2021, n. 3587).
Nel caso di specie, l'onere probatorio da parte degli attori è stato correttamente assolto, avendo questi provato, oltre che l'esistenza di un contratto di spedalità concluso dal proprio congiunto, altresì il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la morte.
pagina 13 di 16 All'opposto, la convenuta non ha provato che la prestazione sanitaria è stata eseguita con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, oppure che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) sia dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa non imputabile.
Affermata, per le ragioni già indicate, la responsabilità della convenuta per l'evento infausto occorso al si può pertanto procedere ad analizzare le istanze risarcitorie avanzate dagli attori CP Parte_2
e per il riconoscimento del danno iure successionis da lucida agonia.
[...] Parte_1
Come chiarito in una pronuncia dalla Suprema Corte (Cass. 15/12/2022 n. 36841, che ha richiamato la pronuncia n. 12041/2020), “il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato "puro" - ancorchè sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n.
23183/2014).
(…) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di
Milano, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e
2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr.
Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017)”.
Sulla base di tali principi va esaminata la domanda degli attori.
Per quanto concerne il primo presupposto per il riconoscimento del danno catastrofale, ovvero lo stato di coscienza e la comprensione, da parte della vittima, della propria irrimediabile condizione clinica, prova di tale elemento emerge dalla deposizione del teste , marito di . Testimone_2 Parte_2
Invero, all'udienza del 18/04/2023, questo ha riferito che: “Si è vero, ricordo che era cosciente CP che non sarebbe più uscito da lì con le sue gambe come voleva. Ricordo che mi disse che CP dovevamo fare di tutto perchè in seguito all'operazione non sarebbe più tornato a casa e che dovevamo intraprendere qualsiasi azione di risarcimento perché non ci sarebbe più stato. Ricordo che me l'ha ripetuto più volte”.
Per quanto riguarda, invece, il presupposto della non immediatezza del decesso a seguito delle lesioni, risulta dagli atti che il sia stato ricoverato in urgenza in data 18 febbraio 2015, e il suo quadro CP clinico sia progressivamente peggiorato sino alla data del decesso, avvenuta 104 giorni dopo, ovvero il
2 giugno 2015. E' questo il periodo in cui il assistendo coscientemente al peggioramento CP inesorabile ed irrimediabile del suo stato di salute, ha potuto percepire il proprio declino e l'imminenza del proprio decesso, patendo la paura e lo sconvolgimento in vista della fine della propria vita.
Si ritiene che la liquidazione del danno catastrofale possa avvenire, nel caso di specie, tenendo a mente i valori indicati dalle tabelle milanesi elaborate per il danno terminale, ma con valori ridotti rispetto a pagina 14 di 16 quelli ivi previsti, in considerazione del fatto che deve essere liquidata solo la componente morale del danno catastrofale, non anche il danno biologico terminale, avuto riguardo alla domanda attorea limitata al “danno morale terminale da lucida agonia”. Pertanto, in considerazione delle circostanze concrete del caso, quali l'età della vittima primaria al momento del decesso (83 anni), il periodo di durata della lucida agonia ed il vissuto del familiare versava in tale periodo (caratterizzato da ricoveri, trattamenti sanitari e un quadro di sofferenze anche fisiche), si ritiene equa ed adeguata una liquidazione che assuma a parametro i valori delle tabelle di Milano, tuttavia con la riduzione della metà dovuta allo scomputo della componente del danno biologico.
Pertanto, in considerazione della sola componente morale del danno e considerata l'età avanzata della vittima al momento del decesso, nonché la comorbilità presente che ha contribuito a determinare la morte, può essere liquidata a titolo di risarcimento del danno morale da lucida agonia la somma di euro
50.851,32 (pari a euro 17.623,50 per i primi 3 giorni ed euro 31.272 fino al centesimo giorno quale giorno massimo liquidabile previsto in tabella, nonché euro 1.955,82 per i restanti quattro giorni fino al decesso, ottenuti dividendo per 100 l'ammontare giornaliero complessivo e moltiplicando per i quattro giorni residui).
Tale somma, spettante iure hereditatis ai due attori, andrà ripartita in base alle quote di eredità a ciascuno spettante, e dunque per la metà ciascuno.
3. ACCESSORI
Su tutte le somme riconosciute a titolo risarcitorio, trattandosi di debito di valore, deve essere altresì risarcito il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento delle suddette somme liquidate, secondo i criteri dettati dall'orientamento costante della Suprema Corte (Cass. civ., sez. un. 17.02.1995, n. 1712).
In applicazione di tali criteri, le somme liquidate a titolo risarcitorio devono essere dunque devalutate alla data del decesso (2.6.2015); le somme così devalutate vanno poi incrementate degli interessi legali maturati sino alla data odierna sugli importi annualmente rivalutati applicando l'indice ISTAT FOI.
A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.
4. SPESE DI LITE, DI C.T.U. E PER ISTRUZIONE PREVENTIVA
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri medi per tutte le fasi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione 260.001 – 520.000 (in base al liquidato), escludendo l'aumento previsto dalla norma nel caso in cui il difensore difenda più parti processuali, posto che nel caso di specie ciò non ha comportato attività ulteriori e maggiormente onerose per la difesa.
Gli attori hanno chiesto la condanna della controparte anche alla refusione delle spese sostenute in sede di istruzione preventiva. A tal proposito, giova rammentare il consolidato orientamento della Suprema
Corte (per tutte Cass. ass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/07/2023, n. 21085) secondo cui “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura,
a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese
pagina 15 di 16 giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. La parte vittoriosa ha, poi, diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”.
Alla luce di tali principi, vanno senz'altro refuse agli attori le spese per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (n. 4501/2021 RG) in base a quanto richiesto con nota spese depositata dai difensori degli attori unitamente alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c., quantificabili in euro 4.880 per spese di CTU ed euro 3.442,00 per compensi dei difensori.
Quanto alle spese per i consulenti di parte, quantificate in euro 7.320 per il Dott. e in euro 3.904 Per_1 per il Dott. si ritengono eccessive, per cui vengono ridotte ad euro 4.880, in quanto vanno Per_2 rapportate agli onorari liquidati complessivamente ai CTU.
Le spese di C.T.U. svolta in giudizio, liquidate con decreto del 20.8.2024, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta. Infine, vanno rimborsate agli attori altresì le spese di CTP documentate in atti per euro 2.547.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la responsabilità della parte convenuta per le ragioni indicate in parte motiva, la condanna a risarcire agli attori i danni non patrimoniali quantificati:
- per in euro 98.557,20 (per danni iure proprio) + 25.425,66 (per danni iure Parte_1 hereditatis);
- per in euro 98.557,20 (per danni iure proprio) + 25.425,66 (per danni iure hereditatis); Parte_2
- per in euro 114.201,20; CP_1
- per in euro 33.280,80; CP_4
- per in euro 33.280,80; Controparte_3
- per in euro 34.639,20; Controparte_2 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna la parte convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in euro 870,00 per anticipazioni, euro 2.547 per CTP nel presente giudizio, euro 4.880 per CTU nel procedimento di istruzione preventiva, euro 4.880 per CTP nell'istruzione preventiva, euro 22.457 per compensi dei difensori per il presente giudizio ed euro 3.442,00 per compensi legali per il procedimento di istruzione preventiva, oltre I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte convenuta.
Bologna, 13 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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