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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/07/2025, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 7.7.2025 data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 238/2025 R.G.L., avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione,
PROMOSSA DA
(C.F.: ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
Cacopardo Sergio e l'avv. Marta Adelaide Spina;
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'avv. Alessandra Vetri;
- opposto -
****
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 10.1.2025, l'istante ha promosso opposizione avverso CP_ l'ordinanza ingiunzione n. OI-000038205 protocollo n. 2100.04/12/2024.0913868 dell'importo di € 14.545,92, relativa all'anno 2014, e avverso l'ordinanza ingiunzione n. CP_ OI-000036477 protocollo n. 2100.04/12/2024.0913641 dell'importo di € 16.257,88, relativa all'anno 2015.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti CP_ della pretesa sanzionatoria dell'
Quindi, l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni «- in via preliminare, disporre la sospensione dell'esecuzione provvisoria delle ordinanze ingiunzione opposte, in quanto
l'esecuzione delle stesse apparirebbe oltremodo ingiusta ed immotivata per le ragioni sopra esposte (fumus boni iuris) anche alla luce dell'annullamento dell'ordinanza
1 ingiunzione emessa per il 2016 (doc. 5), e determinerebbe un pregiudizio grave ed irreparabile per l'opponente in considerazione dell'entità delle somme richieste e del danno ingiusto che subirebbe (periculum in mora);
- in via istruttoria, disporre che l'opposta produca in giudizio gli originali delle relate di notifica degli atto di accertamento sottesi alle ordinanza - ingiunzione opposte;
- in via principale, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, alla luce dei motivi di impugnazione sopra dedotti, annullare, revocare o comunque dichiarare prive di CP_ efficacia le ordinanze - ingiunzione impugnate emesse dall' di Catania, perché infondate e illegittime, e ogni atto ad essa presupposto, connesso e collegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della Legge n. 689/1981 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, dichiarando, per l'effetto, non dovuta alcuna somma a qualsivoglia titolo;
- in via subordinata, disapplicare le sanzioni ingiunte e/o rideterminare gli importi delle sanzioni irrogate, tenendo conto della gradazione tra il minimo e il massimo della sanzione prevista dall'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983, n. 463, convertito in L.
11.11.1983, n. 638 e ss.mm.ii applicando il minimo, della continuazione e del cumulo sanzionatorio, per totale assenza dei presupposti.
Con condanna della resistente alle spese del presente giudizio, con distrazione delle stesse
a favore dei procuratori costituiti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.».
Con memoria depositata in data 20.6.2025 si è costituito l' , deducendo che aveva CP_1 provveduto ad annullare in autotutela le ordinanze ingiunzione opposte e chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate da ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da parte ricorrente, che ha preso atto dell'annullamento in autotutela CP_ da parte dell' e ha insistito nella condanna alle spese di lite sulla base del principio della soccombenza virtuale, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. CP_ 2. Sulla base di quanto allegato dall' previdenziale e di quanto affermato dalla parte ricorrente nelle note sostitutive dell'odierna udienza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'opposizione avverso le ordinanze ingiunzione opposte. CP_ Vi sono in atti la Disposizione n° 210000-25-0313 del 25/05/2025 con cui l' ha disposto «l'annullamento del provvedimento in oggetto - ROI-000036477 - relativa ad atto
2 di accertamento n. 2100.22/05/2017.0218649 riferito all'anno 2015», nonché la CP_1
CP_ Disposizione n° 210000-25-0312 del 25/05/2025 con cui l' ha disposto
«l'annullamento del provvedimento in oggetto - ROI-000038205 – relativa ad atto di accertamento n. 2100.19/05/2017.0216640 riferito all'anno 2014». CP_1
Ritiene il Tribunale che alla luce delle superiori risultanze della documentazione in atti sulla domanda di opposizione avverso le menzionate ordinanze ingiunzione è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, CP_ essendo stato disposto dall l'annullamento delle stesse.
Chiaro è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui «La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del
2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il comportamento delle parti è univoco nel senso di manifestare l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n.
11494/2004).
Ora, ai fini della superiore statuizione rilevano nel caso di specie, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine al difetto dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso
3 Istituto previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza –virtuale- ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, e tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione in favore del procuratore di parte opponente, che ha reso la relativa dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente ed in CP_1 ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 1863,5 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore degli avv.ti Sergio Cacopardo
e Marta Adelaide Spina;
compensa la restante parte;
Così deciso in Catania, 8/7/2025
La giudice
Federica Porcelli
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