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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 9467/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. ssa Chiara Delmonte Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5 agosto 2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'Avv. Gaspare Polizzi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il 21aprile1982 cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente a [...] con l'Avv. Gaspare Polizzi presso il quale ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia minore: nata a [...], il [...], cittadina Persona_1 italiana
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 agosto 2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“(Il mutuo rispetto)
1. Le Parti, nel prendere atto della definitiva cessazione della loro convivenza, si impegnano a vivere separate nel reciproco rispetto e ad astenersi, anche nei confronti di terzi, da qualsiasi comportamento o atteggiamento lesivo della dignità dell'altro.
2. Ciascuna di esse si obbliga, pertanto, a rispettare integralmente gli accordi qui formalizzati, i quali rappresentano il risultato di una trattativa condotta nel rispetto dell'equilibrio tra le rispettive posizioni, fondata su reciproche rinunce e ispirata, in ogni passaggio, all'interesse superiore della figlia minore.
3. In tale prospettiva, i genitori si impegnano sin d'ora a gestire le future interlocuzioni in modo sereno e collaborativo, ispirandosi a principi di moderazione, confronto e dialogo costruttivo, con l'obiettivo di prevenire ogni possibile conflitto e di garantire alla minore un contesto affettivo stabile e rispettoso dell'equilibrio familiare. (L'esercizio della responsabilità genitoriale)
4. La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ai sensi degli Per_1 artt. 337-bis e 337-ter c.c., con collocamento prevalente presso la madre, e cioè presso l'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in Cisliano (MI), Viale Leonardo da Vinci nr. 54.
5. Entrambi i genitori si impegnano ad esercitare in modo paritetico la responsabilità genitoriale, assumendo congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la vita della figlia – in particolare in ambito scolastico, educativo, sanitario, relazionale ed extrascolastico
– tenendo conto delle sue inclinazioni, delle relative attitudini e dei suoi bisogni evolutivi.
6. Essi si obbligano a consultarsi preventivamente, in tempi congrui, per ogni decisione rilevante, a comunicare in modo trasparente e costante in merito a qualsiasi questione afferente alla minore e a cooperare lealmente nel perseguimento del suo benessere psicofisico e affettivo.
7. I genitori si impegnano altresì a collaborare attivamente per garantire alla bambina una crescita equilibrata e serena, astenendosi da qualsiasi comportamento – anche solo indiretto
– che possa ledere l'immagine dell'altro genitore o minare il rapporto affettivo tra la figlia e ciascuno di essi.
8. Ogni controversia o motivo di disaccordo dovrà essere affrontato e risolto in un contesto di dialogo riservato, lontano dalla presenza della bambina, nel rispetto del principio di corresponsabilità educativa e genitoriale.
9. Infine, la madre, quale genitore collocatario, si impegna espressamente a favorire e a sostenere un rapporto equilibrato, continuativo e significativo della minore con la figura paterna, nel rispetto del principio di bigenitorialità. Entrambi i genitori riconoscono, sin d'ora, l'importanza per di mantenere salde relazioni affettive anche con gli ascendenti e i Per_1 parenti di ciascun ramo genitoriale. (L'assegnazione della “casa familiare”)
10. La casa familiare sita in Cisliano (MI), Viale Leonardo da Vinci nr. 54, di esclusiva proprietà della Sig.ra verrà comunque assegnata a quest'ultima, che vi continuerà a vivere Parte_1 con la figlia minore e con e Per_1 Per_2 Persona_3 (L'esercizio di visita di competenza del padre) Weekend e periodo infrasettimanale
11. Fino al compimento del terzo anno di età della minore , avuto riguardo alla sua Per_1 tenerissima età, il padre potrà frequentarla con regolarità nei fine settimana a weekend alternati, dal sabato mattina alle ore 9:00 (con prelievo presso l'abitazione materna) fino al tardo pomeriggio del sabato e della domenica (ore 19:00), con riaccompagnamento presso la medesima abitazione e senza pernotto. 12. A decorrere dal compimento del diciottesimo mese di età, e compatibilmente con le esigenze della bambina, i genitori si impegnano a valutare congiuntamente la possibilità di introdurre pernottamenti presso il padre nei fine settimana, secondo una programmazione graduale, condivisa e improntata al benessere psicofisico della minore, anche avvalendosi – ove necessario – del parere del pediatra o di uno specialista dell'età evolutiva.
13. Durante la settimana, il Sig. potrà altresì frequentare la figlia anche presso il domicilio Pt_2 materno, previo congruo preavviso alla Sig.ra Parte_1
14. A decorrere dal compimento del terzo anno di età, il padre potrà tenerla con sé a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 16:00 (con prelievo presso l'abitazione materna), sino alla domenica sera, con riaccompagnamento entro le ore 21:00 presso la medesima abitazione. Inoltre, il padre potrà tenerla con sé per due pomeriggi infrasettimanali (di regola, il martedì e il giovedì), dalle ore 16:00, con prelievo presso l'abitazione materna, e riaccompagnamento dopo cena, entro le ore 21:00. Flessibilità e collaborazione
15. In ogni caso, le Parti: i) convengono che il calendario sopra stabilito sarà attuato compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e “scolastici” della minore. Tuttavia, tale calendario rappresenta la regolamentazione di riferimento che dovrà essere da loro generalmente attuata;
ii) collaboreranno per garantire il diritto del padre di mantenere rapporti significativi con la figlia e il principio della bigenitorialità.
16. Convengono, inoltre, di rivedere periodicamente il calendario degli incontri con cadenza annuale, a partire dal compimento del 3° anno di età della minore, con l'obiettivo di incrementare i momenti di frequentazione, ove possibile e nell'interesse di . Per_1 Modalità di frequentazione durante le festività e le vacanze Vacanze e festività
17. In considerazione della tenerissima età della minore, sino al compimento del suo terzo anno di età, trascorrerà le vacanze estive prevalentemente con la madre, fatta salva la Per_1 possibilità per il padre di condividere con lei – in accordo con la madre – brevi periodi di vacanza non superiori a tre giorni consecutivi, anche in località diversa, purché compatibile con le condizioni di benessere e serenità della minore.
18. Durante il medesimo periodo, e compatibilmente con gli accordi tra i genitori, la bambina potrà altresì trascorrere con il padre una giornata festiva o un fine settimana prolungato, anche in occasione delle festività natalizie e pasquali, nel rispetto delle modalità già previste per i periodi ordinari di frequentazione.
19. A partire dal compimento del terzo anno di età, i genitori si impegnano a suddividere in modo equo e alternato i principali periodi festivi (Natale, Pasqua, ponti e festività civili) nonché le vacanze estive, con riferimento indicativo a due settimane consecutive per ciascun genitore, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Resta inteso che ogni spostamento della bambina per periodi prolungati sarà previamente concordato, indicando con congruo anticipo il luogo di permanenza e i recapiti telefonici.
20. Modifiche al calendario Gli accordi di cui alle clausole precedenti potranno, in ogni caso, essere modificati di comune accordo tra i genitori, in funzione delle reciproche esigenze e, soprattutto, di quelle della figlia. Entrambi si impegnano a rispettare costantemente le necessità della minore, incluse quelle di natura “scolastica”, ludica e sportiva, al fine di garantirle un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. (L'obbligo di mantenimento a carico del padre)
21. Le parti convengono che il Sig. con decorrenza dal mese di settembre 2025, verserà Pt_2 alla Sig.ra quale contributo al mantenimento ordinario della figlia, un importo Parte_1 mensile perequativo pari a complessivi euro 250,00 [per totali 12 mensilità annue]. 22. La suddetta somma verrà versata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, con prima rivalutazione fissata per il settembre 2026 (base settembre 2025). (Il regolamento sulle «spese straordinarie» per la figlia)
23. Tutte le spese straordinarie o cd. extra assegno relative alla figlia saranno ripartite tra Per_1
i genitori nella misura del 50% (cinquanta/00) ciascuno, o comunque, affrontate/rimborsate, secondo le modalità e la disciplina indicata nelle Linee Guida adottate presso il Tribunale di Milano e che s'intendono qui integralmente ritrascritte (in seguito, per brevità, anche solo il
“Protocollo”).
24. È comunque, chiaro ed insindacabile per entrambe le parti che non saranno ritenute valide ed efficaci, da un lato, le spese straordinarie che non siano state preventivamente concordate con l'altro genitore e norma del Protocollo e, dall'altro, obbiezioni/contestazioni sull'ammontare di dette spese, allorché siano state effettuate sempre e comunque nel maggior interesse morale e materiale della figlia. (L'Assegno Unico e Universale AUU e detrazioni fiscali)
25. L'AUU, per la figlia verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Per_1 Parte_1
26. Le Parti concordano, ai sensi dell'art. 12 del TUIR, che le detrazioni d'imposta per i carichi di famiglia relative alla figlia, anche di nuova introduzione, nonché ogni altro beneficio fiscale connesso alla sua presenza nel nucleo familiare, rimarranno a favore della Sig.ra Parte_1 nella misura del 100% (centopercento) con riferimento alle spese dalla stessa sostenute per la minore, anche al raggiungimento della maggiore età. (Rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio)
27. Le Parti esprimono reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia proprio e sia della figlia . Per_1 (Uso condiviso dei social media e tutela dell'immagine della minore)
28. Le Parti riconoscono che, sinora, hanno già condiviso e pubblicato immagini della figlia sui propri profili social in un contesto di reciproca conoscenza e tolleranza. Esse si Per_1 danno atto di aver sin d'ora prestato reciproco consenso alla pubblicazione, anche futura, di immagini della figlia sui principali social media (quali, a titolo esemplificativo, Facebook, Instagram, WhatsApp), purché nel rispetto delle condizioni che seguono. 29. A tale riguardo, i genitori si impegnano a:
- condividere preventivamente linee guida generali sull'utilizzo delle immagini della minore, al fine di evitare fraintendimenti o conflitti, senza necessità di autorizzazione specifica per ciascuna singola pubblicazione;
- astenersi dalla diffusione di contenuti che, per natura o contesto, possano ledere la dignità, il decoro o la riservatezza della minore, o esporla a rischio;
- rimuovere tempestivamente qualsiasi contenuto pubblicato che l'altro genitore ritenga inappropriato o non conforme al presente accordo, su semplice richiesta motivata;
- consultarsi preventivamente in caso di utilizzo dell'immagine della minore in contesti diversi da quelli familiari o personali (es. iniziative pubbliche, promozionali o editoriali);
- concordare congiuntamente il momento e le modalità di accesso della figlia all'uso attivo dei dispositivi digitali e dei social network, quando sarà in età idonea, con progressiva attenzione educativa e vigilanza condivisa. (Ulteriori condizioni e clausole conclusive)
30. Le Parti dichiarano, altresì, di aver condiviso il presente assetto nell'ottica di assicurare alla figlia una piena e concreta attuazione del principio di bigenitorialità, fondato sulla collaborazione costante, sulla responsabilità condivisa e sulla valorizzazione di entrambe le figure genitoriali nella vita quotidiana della minore.
31. Le Parti si impegnano, in caso di future controversie attinenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, ai tempi di permanenza della minore con ciascun genitore, ovvero a ogni altro aspetto connesso alla presente regolamentazione, a privilegiare il ricorso a strumenti di composizione non conflittuale e, in particolare, a un percorso di mediazione familiare, da attivarsi presso un centro pubblico o privato qualificato, con lo scopo di favorire il dialogo e il raggiungimento di soluzioni condivise nell'interesse della figlia minore.
*
32. Le Parti, infine, si danno reciprocamente atto di aver chiarito le rispettive posizioni e di aver raggiunto un'equa ed esaustiva composizione delle ragioni maturate nel corso della relazione.
33. Pertanto, nel riconoscere che non residuano obblighi, pretese o rivendicazioni ulteriori derivanti dal pregresso rapporto di convivenza – oltre a quanto espressamente previsto nel presente accordo – dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a tale titolo.”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, co. III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, co. III c.p.c. e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese di lite. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. ssa Chiara Delmonte Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5 agosto 2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'Avv. Gaspare Polizzi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il 21aprile1982 cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente a [...] con l'Avv. Gaspare Polizzi presso il quale ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia minore: nata a [...], il [...], cittadina Persona_1 italiana
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 agosto 2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“(Il mutuo rispetto)
1. Le Parti, nel prendere atto della definitiva cessazione della loro convivenza, si impegnano a vivere separate nel reciproco rispetto e ad astenersi, anche nei confronti di terzi, da qualsiasi comportamento o atteggiamento lesivo della dignità dell'altro.
2. Ciascuna di esse si obbliga, pertanto, a rispettare integralmente gli accordi qui formalizzati, i quali rappresentano il risultato di una trattativa condotta nel rispetto dell'equilibrio tra le rispettive posizioni, fondata su reciproche rinunce e ispirata, in ogni passaggio, all'interesse superiore della figlia minore.
3. In tale prospettiva, i genitori si impegnano sin d'ora a gestire le future interlocuzioni in modo sereno e collaborativo, ispirandosi a principi di moderazione, confronto e dialogo costruttivo, con l'obiettivo di prevenire ogni possibile conflitto e di garantire alla minore un contesto affettivo stabile e rispettoso dell'equilibrio familiare. (L'esercizio della responsabilità genitoriale)
4. La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ai sensi degli Per_1 artt. 337-bis e 337-ter c.c., con collocamento prevalente presso la madre, e cioè presso l'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in Cisliano (MI), Viale Leonardo da Vinci nr. 54.
5. Entrambi i genitori si impegnano ad esercitare in modo paritetico la responsabilità genitoriale, assumendo congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la vita della figlia – in particolare in ambito scolastico, educativo, sanitario, relazionale ed extrascolastico
– tenendo conto delle sue inclinazioni, delle relative attitudini e dei suoi bisogni evolutivi.
6. Essi si obbligano a consultarsi preventivamente, in tempi congrui, per ogni decisione rilevante, a comunicare in modo trasparente e costante in merito a qualsiasi questione afferente alla minore e a cooperare lealmente nel perseguimento del suo benessere psicofisico e affettivo.
7. I genitori si impegnano altresì a collaborare attivamente per garantire alla bambina una crescita equilibrata e serena, astenendosi da qualsiasi comportamento – anche solo indiretto
– che possa ledere l'immagine dell'altro genitore o minare il rapporto affettivo tra la figlia e ciascuno di essi.
8. Ogni controversia o motivo di disaccordo dovrà essere affrontato e risolto in un contesto di dialogo riservato, lontano dalla presenza della bambina, nel rispetto del principio di corresponsabilità educativa e genitoriale.
9. Infine, la madre, quale genitore collocatario, si impegna espressamente a favorire e a sostenere un rapporto equilibrato, continuativo e significativo della minore con la figura paterna, nel rispetto del principio di bigenitorialità. Entrambi i genitori riconoscono, sin d'ora, l'importanza per di mantenere salde relazioni affettive anche con gli ascendenti e i Per_1 parenti di ciascun ramo genitoriale. (L'assegnazione della “casa familiare”)
10. La casa familiare sita in Cisliano (MI), Viale Leonardo da Vinci nr. 54, di esclusiva proprietà della Sig.ra verrà comunque assegnata a quest'ultima, che vi continuerà a vivere Parte_1 con la figlia minore e con e Per_1 Per_2 Persona_3 (L'esercizio di visita di competenza del padre) Weekend e periodo infrasettimanale
11. Fino al compimento del terzo anno di età della minore , avuto riguardo alla sua Per_1 tenerissima età, il padre potrà frequentarla con regolarità nei fine settimana a weekend alternati, dal sabato mattina alle ore 9:00 (con prelievo presso l'abitazione materna) fino al tardo pomeriggio del sabato e della domenica (ore 19:00), con riaccompagnamento presso la medesima abitazione e senza pernotto. 12. A decorrere dal compimento del diciottesimo mese di età, e compatibilmente con le esigenze della bambina, i genitori si impegnano a valutare congiuntamente la possibilità di introdurre pernottamenti presso il padre nei fine settimana, secondo una programmazione graduale, condivisa e improntata al benessere psicofisico della minore, anche avvalendosi – ove necessario – del parere del pediatra o di uno specialista dell'età evolutiva.
13. Durante la settimana, il Sig. potrà altresì frequentare la figlia anche presso il domicilio Pt_2 materno, previo congruo preavviso alla Sig.ra Parte_1
14. A decorrere dal compimento del terzo anno di età, il padre potrà tenerla con sé a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 16:00 (con prelievo presso l'abitazione materna), sino alla domenica sera, con riaccompagnamento entro le ore 21:00 presso la medesima abitazione. Inoltre, il padre potrà tenerla con sé per due pomeriggi infrasettimanali (di regola, il martedì e il giovedì), dalle ore 16:00, con prelievo presso l'abitazione materna, e riaccompagnamento dopo cena, entro le ore 21:00. Flessibilità e collaborazione
15. In ogni caso, le Parti: i) convengono che il calendario sopra stabilito sarà attuato compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e “scolastici” della minore. Tuttavia, tale calendario rappresenta la regolamentazione di riferimento che dovrà essere da loro generalmente attuata;
ii) collaboreranno per garantire il diritto del padre di mantenere rapporti significativi con la figlia e il principio della bigenitorialità.
16. Convengono, inoltre, di rivedere periodicamente il calendario degli incontri con cadenza annuale, a partire dal compimento del 3° anno di età della minore, con l'obiettivo di incrementare i momenti di frequentazione, ove possibile e nell'interesse di . Per_1 Modalità di frequentazione durante le festività e le vacanze Vacanze e festività
17. In considerazione della tenerissima età della minore, sino al compimento del suo terzo anno di età, trascorrerà le vacanze estive prevalentemente con la madre, fatta salva la Per_1 possibilità per il padre di condividere con lei – in accordo con la madre – brevi periodi di vacanza non superiori a tre giorni consecutivi, anche in località diversa, purché compatibile con le condizioni di benessere e serenità della minore.
18. Durante il medesimo periodo, e compatibilmente con gli accordi tra i genitori, la bambina potrà altresì trascorrere con il padre una giornata festiva o un fine settimana prolungato, anche in occasione delle festività natalizie e pasquali, nel rispetto delle modalità già previste per i periodi ordinari di frequentazione.
19. A partire dal compimento del terzo anno di età, i genitori si impegnano a suddividere in modo equo e alternato i principali periodi festivi (Natale, Pasqua, ponti e festività civili) nonché le vacanze estive, con riferimento indicativo a due settimane consecutive per ciascun genitore, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Resta inteso che ogni spostamento della bambina per periodi prolungati sarà previamente concordato, indicando con congruo anticipo il luogo di permanenza e i recapiti telefonici.
20. Modifiche al calendario Gli accordi di cui alle clausole precedenti potranno, in ogni caso, essere modificati di comune accordo tra i genitori, in funzione delle reciproche esigenze e, soprattutto, di quelle della figlia. Entrambi si impegnano a rispettare costantemente le necessità della minore, incluse quelle di natura “scolastica”, ludica e sportiva, al fine di garantirle un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. (L'obbligo di mantenimento a carico del padre)
21. Le parti convengono che il Sig. con decorrenza dal mese di settembre 2025, verserà Pt_2 alla Sig.ra quale contributo al mantenimento ordinario della figlia, un importo Parte_1 mensile perequativo pari a complessivi euro 250,00 [per totali 12 mensilità annue]. 22. La suddetta somma verrà versata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, con prima rivalutazione fissata per il settembre 2026 (base settembre 2025). (Il regolamento sulle «spese straordinarie» per la figlia)
23. Tutte le spese straordinarie o cd. extra assegno relative alla figlia saranno ripartite tra Per_1
i genitori nella misura del 50% (cinquanta/00) ciascuno, o comunque, affrontate/rimborsate, secondo le modalità e la disciplina indicata nelle Linee Guida adottate presso il Tribunale di Milano e che s'intendono qui integralmente ritrascritte (in seguito, per brevità, anche solo il
“Protocollo”).
24. È comunque, chiaro ed insindacabile per entrambe le parti che non saranno ritenute valide ed efficaci, da un lato, le spese straordinarie che non siano state preventivamente concordate con l'altro genitore e norma del Protocollo e, dall'altro, obbiezioni/contestazioni sull'ammontare di dette spese, allorché siano state effettuate sempre e comunque nel maggior interesse morale e materiale della figlia. (L'Assegno Unico e Universale AUU e detrazioni fiscali)
25. L'AUU, per la figlia verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Per_1 Parte_1
26. Le Parti concordano, ai sensi dell'art. 12 del TUIR, che le detrazioni d'imposta per i carichi di famiglia relative alla figlia, anche di nuova introduzione, nonché ogni altro beneficio fiscale connesso alla sua presenza nel nucleo familiare, rimarranno a favore della Sig.ra Parte_1 nella misura del 100% (centopercento) con riferimento alle spese dalla stessa sostenute per la minore, anche al raggiungimento della maggiore età. (Rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio)
27. Le Parti esprimono reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia proprio e sia della figlia . Per_1 (Uso condiviso dei social media e tutela dell'immagine della minore)
28. Le Parti riconoscono che, sinora, hanno già condiviso e pubblicato immagini della figlia sui propri profili social in un contesto di reciproca conoscenza e tolleranza. Esse si Per_1 danno atto di aver sin d'ora prestato reciproco consenso alla pubblicazione, anche futura, di immagini della figlia sui principali social media (quali, a titolo esemplificativo, Facebook, Instagram, WhatsApp), purché nel rispetto delle condizioni che seguono. 29. A tale riguardo, i genitori si impegnano a:
- condividere preventivamente linee guida generali sull'utilizzo delle immagini della minore, al fine di evitare fraintendimenti o conflitti, senza necessità di autorizzazione specifica per ciascuna singola pubblicazione;
- astenersi dalla diffusione di contenuti che, per natura o contesto, possano ledere la dignità, il decoro o la riservatezza della minore, o esporla a rischio;
- rimuovere tempestivamente qualsiasi contenuto pubblicato che l'altro genitore ritenga inappropriato o non conforme al presente accordo, su semplice richiesta motivata;
- consultarsi preventivamente in caso di utilizzo dell'immagine della minore in contesti diversi da quelli familiari o personali (es. iniziative pubbliche, promozionali o editoriali);
- concordare congiuntamente il momento e le modalità di accesso della figlia all'uso attivo dei dispositivi digitali e dei social network, quando sarà in età idonea, con progressiva attenzione educativa e vigilanza condivisa. (Ulteriori condizioni e clausole conclusive)
30. Le Parti dichiarano, altresì, di aver condiviso il presente assetto nell'ottica di assicurare alla figlia una piena e concreta attuazione del principio di bigenitorialità, fondato sulla collaborazione costante, sulla responsabilità condivisa e sulla valorizzazione di entrambe le figure genitoriali nella vita quotidiana della minore.
31. Le Parti si impegnano, in caso di future controversie attinenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, ai tempi di permanenza della minore con ciascun genitore, ovvero a ogni altro aspetto connesso alla presente regolamentazione, a privilegiare il ricorso a strumenti di composizione non conflittuale e, in particolare, a un percorso di mediazione familiare, da attivarsi presso un centro pubblico o privato qualificato, con lo scopo di favorire il dialogo e il raggiungimento di soluzioni condivise nell'interesse della figlia minore.
*
32. Le Parti, infine, si danno reciprocamente atto di aver chiarito le rispettive posizioni e di aver raggiunto un'equa ed esaustiva composizione delle ragioni maturate nel corso della relazione.
33. Pertanto, nel riconoscere che non residuano obblighi, pretese o rivendicazioni ulteriori derivanti dal pregresso rapporto di convivenza – oltre a quanto espressamente previsto nel presente accordo – dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a tale titolo.”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, co. III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, co. III c.p.c. e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese di lite. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato