TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 17/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Francesca Sansone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 220/2024 avente ad oggetto: Affidamento e mantenimento figlio nato fuori da matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paola Cecchi, presso il cui studio in Termoli (CB), alla via Cavalieri di Vittorio
Veneto n. 9, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2024, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione e ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.03.2024, - premesso di aver intrattenuto Parte_1
pagina 1 di 7 una relazione sentimentale con , dalla quale è nato il figlio (15 Controparte_1 Per_1
anni); che la relazione tra i due si è successivamente interrotta - ha chiesto a questo
Tribunale di: “Disporre l'affidamento esclusivo del minore;
Dichiarare tenuto e per
l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento del figlio CP_1 [...]
con la corresponsione di un contributo pari ad € 400.00 rivalutabile secondo Per_2
gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente;
Disporre il versamento dell'assegno unico universale in favore della sig.ra
”. Pt_1
Regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e, all'udienza del Controparte_1
18.09.2024, il Presidente del Collegio ne ha dichiarato la contumacia, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.11.2024. In quella sede, il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione e ha disposto la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero.
In merito alla richiesta avanzata dalla ricorrente di affidamento esclusivo del minore si Per_1
osserva quanto segue.
Giova innanzitutto ricordare che l'affidamento monogenitoriale, richiesto da
[...]
, costituisce un'eccezione alla regola generale dell'affidamento condiviso della Parte_1
prole nella crisi della famiglia - posta dalla legge (art. 337 ter c.c.) in funzione del diritto del figlio al mantenimento della bigenitorialità (intesa quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione) - ed è giustificabile solo se l'applicazione di quest'ultimo risulti pregiudizievole per il minore e contrario ai suoi interessi (art. 337 quater c.c.) (Cass. civ., n. 1645/2022;
Cass. civ., n.27591/2021). Il giudice, nel disporre l'affidamento di un minore, deve attenersi al criterio primario rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al minimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. civ., n. 38005/2022). L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto,
pagina 2 di 7 nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. civ., n. 11122/2024; Cass. civ., n.
21425/2022).
Nel caso in esame, la ricorrente giustifica la richiesta di affidamento esclusivo del minore rappresentando che il non ha mai cercato di instaurare un rapporto affettivo CP_1
stabile con il figlio, nonostante i suoi continui solleciti;
che lo stesso, per anni, non ha mai provveduto a contribuire al mantenimento del figlio, se non con qualche sporadico versamento, né si è interessato della crescita e dell'educazione del minore;
che il resistente ha creato un altro nucleo familiare insieme alla sua nuova compagna e i figli di quest'ultima; che tale scoperta è stata traumatica per il figlio e ha comportato un Per_1
distacco ulteriore tra padre e figlio;
che il minore ha interrotto i rapporti esistenti con il padre, seppure sporadici, né quest'ultimo ha tentato in alcun modo recuperare la relazione;
che solo negli ultimi anni il resistente ha iniziato a versare un contributo al mantenimento del figlio ma non si è mai reso disponibile a partecipare alla spesa dei libri scolastici Per_1
né a quelle sanitarie;
che da circa due anni il padre non vede il figlio, né lo contatta telefonicamente o in diverso modo, neppure per gli auguri di compleanno o per le festività; che la stessa ricorrente non riesce in alcun modo ad avere contatti con il , con il CP_1
quale improvvisamente si sono interrotti i rapporti;
che la stessa incontra numerose difficoltà burocratiche, poiché il resistente vive lontano e non si dimostra disponibile quando ella gli chiede collaborazione per ciò che concerne autorizzazioni e permessi relativi alla vita del figlio che, ad oggi, l'instaurazione di un rapporto tra padre e figlio non è Per_1
più possibile e potrebbe essere soltanto pregiudizievole per il minore, il quale in nessun modo vuole aver rapporti con il padre.
Nella presente fattispecie si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso. Osserva infatti la Suprema Corte che perchè possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore (Cass. civ., n. 26587/2009).
Nel caso in esame, in considerazione del disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo pagina 3 di 7 esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile dal comportamento descritto dalla madre negli atti e confermato dal comportamento processuale del resistente, rimasto contumace nel presente procedimento, ed indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, il Collegio ritiene maggiormente conforme all'interesse del minore accogliere la domanda di affidamento esclusivo dello stesso alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Il Collegio ritiene, inoltre, che il disinteresse del resistente per le questioni relative alla prole giustifichi una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (salute, educazione, istruzione, residenza abituale).
Quanto ai profili di natura economica, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di prevedere a carico del l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di € 400,00, CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, rivalutabile annualmente, oltre alla metà (50%) delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso.
Giova in primo luogo evidenziare che il legislatore prevede, a carico di entrambi i genitori, anche se non uniti in matrimonio, l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo (artt. 30 Cost.; 315 bis;
316 bis c.c.). Trattasi di un obbligo che sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde dalla tipologia di rapporto intercorrente tra i genitori.
Nessuno dei due può essere esonerato da tale obbligo, neppure nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Nella fattispecie in esame non si ha contezza della consistenza economica e reddituale del
, né è possibile effettuare una valutazione comparativa dei redditi delle parti, data CP_1
la mancata costituzione in giudizio del resistente. A ciò si aggiunga che il resistente, disinteressandosi dell'esito del presente procedimento (non costituendosi, né comparendo all'udienza) ha dimostrato di non avere argomenti contrari a quelli svolti dalla ricorrente a sostegno della richiesta di assegno di mantenimento del minore, nella somma indicata.
Pertanto, questo Collegio ritiene equo stabilire, a carico di e in favore Controparte_1 di , l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 mensile di € 400,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore da Per_1 pagina 4 di 7 corrispondersi mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla data della domanda.
Alle spese straordinarie necessarie per il figlio minore devono partecipare entrambi i Per_1
genitori, ciascuno in misura della metà (50%). Giova evidenziare che per spese straordinarie si intendono gli esborsi, necessari o utili per i figli, caratterizzati dall'imprevedibilità dell'evento che li determina ovvero che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non sono quantificabili ex ante o sono diretti a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie.
Nell'ambito delle spese straordinarie così individuate, alcune devono ritenersi obbligatorie perché derivanti da scelte già concordate dai genitori ovvero da decisioni talmente urgenti da non consentire la preventiva concertazione, mentre tutte le altre richiedono sempre il previo consenso di entrambi i genitori.
Al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti fra i genitori, il Collegio ritiene opportuno dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie, specificando, altresì, le spese ordinarie già comprese nell'assegno mensile di mantenimento.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
-spese scolastiche e di assistenza: iscrizioni e rette di scuole private (dall'asilo nido, alla scuola per l'infanzia, alla scuola primaria e secondaria), iscrizioni e rette di università pubbliche o private, eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
pagina 5 di 7 -spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale dello strumento, disegno, pittura), corsi di informatica;
acquisto di PC o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
master e corsi di specializzazione;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per la RC e bollo auto;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
-spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia;
cure termali;
Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso.
Anche riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero in un termine all'uopo fissato (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Infine, dato il regime di affidamento esclusivo del minore, disposto in favore della ricorrente, l'intero importo dell'Assegno unico universale sarà corrisposto alla , Pt_1
quale genitore affidatario e collocatario.
Le spese del presente giudizio, stante le ragioni della decisione e la mancata costituzione del convenuto, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 25.03.2024 da nata il [...] a [...] Parte_1 pagina 6 di 7 (AUSTRALIA), contro nato il [...] a [...], con Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Affida il minore in via esclusiva alla madre, , presso la Per_1 Parte_1
quale resterà stabilmente collocato;
2) Conferisce a il potere di adottare da sola tutte le decisioni, Parte_1
anche di maggiore interesse per la vita del minore, ivi comprese le scelte scolastiche e sanitarie;
3) Pone a carico di , con decorrenza dalla data della domanda Controparte_1 giudiziale, l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 un assegno mensile pari ad € 400,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, quale contributo nel mantenimento del figlio minore con rivalutazione Per_1 annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
4) Pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà (50%), l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore, disciplinate come analiticamente indicato in motivazione;
5) Dispone che l'assegno unico universale sia interamente percepito da
[...]
; Parte_1
6) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio, il 17.02.2025
Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Francesca Sansone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 220/2024 avente ad oggetto: Affidamento e mantenimento figlio nato fuori da matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paola Cecchi, presso il cui studio in Termoli (CB), alla via Cavalieri di Vittorio
Veneto n. 9, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2024, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione e ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.03.2024, - premesso di aver intrattenuto Parte_1
pagina 1 di 7 una relazione sentimentale con , dalla quale è nato il figlio (15 Controparte_1 Per_1
anni); che la relazione tra i due si è successivamente interrotta - ha chiesto a questo
Tribunale di: “Disporre l'affidamento esclusivo del minore;
Dichiarare tenuto e per
l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento del figlio CP_1 [...]
con la corresponsione di un contributo pari ad € 400.00 rivalutabile secondo Per_2
gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente;
Disporre il versamento dell'assegno unico universale in favore della sig.ra
”. Pt_1
Regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e, all'udienza del Controparte_1
18.09.2024, il Presidente del Collegio ne ha dichiarato la contumacia, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.11.2024. In quella sede, il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione e ha disposto la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero.
In merito alla richiesta avanzata dalla ricorrente di affidamento esclusivo del minore si Per_1
osserva quanto segue.
Giova innanzitutto ricordare che l'affidamento monogenitoriale, richiesto da
[...]
, costituisce un'eccezione alla regola generale dell'affidamento condiviso della Parte_1
prole nella crisi della famiglia - posta dalla legge (art. 337 ter c.c.) in funzione del diritto del figlio al mantenimento della bigenitorialità (intesa quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione) - ed è giustificabile solo se l'applicazione di quest'ultimo risulti pregiudizievole per il minore e contrario ai suoi interessi (art. 337 quater c.c.) (Cass. civ., n. 1645/2022;
Cass. civ., n.27591/2021). Il giudice, nel disporre l'affidamento di un minore, deve attenersi al criterio primario rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al minimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. civ., n. 38005/2022). L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto,
pagina 2 di 7 nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. civ., n. 11122/2024; Cass. civ., n.
21425/2022).
Nel caso in esame, la ricorrente giustifica la richiesta di affidamento esclusivo del minore rappresentando che il non ha mai cercato di instaurare un rapporto affettivo CP_1
stabile con il figlio, nonostante i suoi continui solleciti;
che lo stesso, per anni, non ha mai provveduto a contribuire al mantenimento del figlio, se non con qualche sporadico versamento, né si è interessato della crescita e dell'educazione del minore;
che il resistente ha creato un altro nucleo familiare insieme alla sua nuova compagna e i figli di quest'ultima; che tale scoperta è stata traumatica per il figlio e ha comportato un Per_1
distacco ulteriore tra padre e figlio;
che il minore ha interrotto i rapporti esistenti con il padre, seppure sporadici, né quest'ultimo ha tentato in alcun modo recuperare la relazione;
che solo negli ultimi anni il resistente ha iniziato a versare un contributo al mantenimento del figlio ma non si è mai reso disponibile a partecipare alla spesa dei libri scolastici Per_1
né a quelle sanitarie;
che da circa due anni il padre non vede il figlio, né lo contatta telefonicamente o in diverso modo, neppure per gli auguri di compleanno o per le festività; che la stessa ricorrente non riesce in alcun modo ad avere contatti con il , con il CP_1
quale improvvisamente si sono interrotti i rapporti;
che la stessa incontra numerose difficoltà burocratiche, poiché il resistente vive lontano e non si dimostra disponibile quando ella gli chiede collaborazione per ciò che concerne autorizzazioni e permessi relativi alla vita del figlio che, ad oggi, l'instaurazione di un rapporto tra padre e figlio non è Per_1
più possibile e potrebbe essere soltanto pregiudizievole per il minore, il quale in nessun modo vuole aver rapporti con il padre.
Nella presente fattispecie si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso. Osserva infatti la Suprema Corte che perchè possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore (Cass. civ., n. 26587/2009).
Nel caso in esame, in considerazione del disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo pagina 3 di 7 esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile dal comportamento descritto dalla madre negli atti e confermato dal comportamento processuale del resistente, rimasto contumace nel presente procedimento, ed indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, il Collegio ritiene maggiormente conforme all'interesse del minore accogliere la domanda di affidamento esclusivo dello stesso alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Il Collegio ritiene, inoltre, che il disinteresse del resistente per le questioni relative alla prole giustifichi una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (salute, educazione, istruzione, residenza abituale).
Quanto ai profili di natura economica, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di prevedere a carico del l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di € 400,00, CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, rivalutabile annualmente, oltre alla metà (50%) delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso.
Giova in primo luogo evidenziare che il legislatore prevede, a carico di entrambi i genitori, anche se non uniti in matrimonio, l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo (artt. 30 Cost.; 315 bis;
316 bis c.c.). Trattasi di un obbligo che sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde dalla tipologia di rapporto intercorrente tra i genitori.
Nessuno dei due può essere esonerato da tale obbligo, neppure nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Nella fattispecie in esame non si ha contezza della consistenza economica e reddituale del
, né è possibile effettuare una valutazione comparativa dei redditi delle parti, data CP_1
la mancata costituzione in giudizio del resistente. A ciò si aggiunga che il resistente, disinteressandosi dell'esito del presente procedimento (non costituendosi, né comparendo all'udienza) ha dimostrato di non avere argomenti contrari a quelli svolti dalla ricorrente a sostegno della richiesta di assegno di mantenimento del minore, nella somma indicata.
Pertanto, questo Collegio ritiene equo stabilire, a carico di e in favore Controparte_1 di , l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 mensile di € 400,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore da Per_1 pagina 4 di 7 corrispondersi mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla data della domanda.
Alle spese straordinarie necessarie per il figlio minore devono partecipare entrambi i Per_1
genitori, ciascuno in misura della metà (50%). Giova evidenziare che per spese straordinarie si intendono gli esborsi, necessari o utili per i figli, caratterizzati dall'imprevedibilità dell'evento che li determina ovvero che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non sono quantificabili ex ante o sono diretti a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie.
Nell'ambito delle spese straordinarie così individuate, alcune devono ritenersi obbligatorie perché derivanti da scelte già concordate dai genitori ovvero da decisioni talmente urgenti da non consentire la preventiva concertazione, mentre tutte le altre richiedono sempre il previo consenso di entrambi i genitori.
Al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti fra i genitori, il Collegio ritiene opportuno dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie, specificando, altresì, le spese ordinarie già comprese nell'assegno mensile di mantenimento.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
-spese scolastiche e di assistenza: iscrizioni e rette di scuole private (dall'asilo nido, alla scuola per l'infanzia, alla scuola primaria e secondaria), iscrizioni e rette di università pubbliche o private, eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
pagina 5 di 7 -spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale dello strumento, disegno, pittura), corsi di informatica;
acquisto di PC o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
master e corsi di specializzazione;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per la RC e bollo auto;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
-spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia;
cure termali;
Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso.
Anche riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero in un termine all'uopo fissato (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Infine, dato il regime di affidamento esclusivo del minore, disposto in favore della ricorrente, l'intero importo dell'Assegno unico universale sarà corrisposto alla , Pt_1
quale genitore affidatario e collocatario.
Le spese del presente giudizio, stante le ragioni della decisione e la mancata costituzione del convenuto, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 25.03.2024 da nata il [...] a [...] Parte_1 pagina 6 di 7 (AUSTRALIA), contro nato il [...] a [...], con Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Affida il minore in via esclusiva alla madre, , presso la Per_1 Parte_1
quale resterà stabilmente collocato;
2) Conferisce a il potere di adottare da sola tutte le decisioni, Parte_1
anche di maggiore interesse per la vita del minore, ivi comprese le scelte scolastiche e sanitarie;
3) Pone a carico di , con decorrenza dalla data della domanda Controparte_1 giudiziale, l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 un assegno mensile pari ad € 400,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, quale contributo nel mantenimento del figlio minore con rivalutazione Per_1 annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
4) Pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà (50%), l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore, disciplinate come analiticamente indicato in motivazione;
5) Dispone che l'assegno unico universale sia interamente percepito da
[...]
; Parte_1
6) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio, il 17.02.2025
Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 7 di 7