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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 12/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 115/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ,), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Rinaldi Giovanni, Zampieri Nicola, Miceli Walter e Ganci Fabio ed elettivamente domiciliata e presso lo studio di questi ultimi, sito in Monreale (PA)
Via Roma n.48 come da procura in atti;
- RICORRENTE -
contro
(c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 21.02.2025 Parte_1 ha convenuto in giudizio il per Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e
2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Con conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €
1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli Con anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
***
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”
La ricorrente ha dedotto di essere attualmente dipendente del
[...]
, con contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024-2025 (doc. 1 Controparte_1 attestazione stato di servizio pag. 9), di aver precedentemente prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente per gli anni scolastici 2022-2023 e
2023-2024 (doc. 1 attestazione di servizio pag.8) per i quali non le è stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015. Con il presente
2 ricorso lamentava l'illegittimità dell'esclusione da tale beneficio per gli anni scolastici sul solo presupposto di essere e di essere stata titolare di contratti di lavoro a tempo determinato.
All' udienza del 12.06.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del convenuto in giudizio. CP_1
La causa, stante la natura documentale, veniva discussa all'udienza del 12.06.2025 e decisa all'esito della camera di consiglio con lettura della presente sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione sottoposta a questo giudice attiene il riconoscimento del diritto in capo ai docenti assunti con contratto a tempo determinato del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, diversamente riconosciuto ai soli docenti con contratto a tempo indeterminato.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal
DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della
Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Per espressa previsione legislativa i docenti precari rimanevano pertanto esclusi dall'accesso a tale beneficio.
3 Sul punto si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia europea (proprio in relazione al contrasto tra la normativa interna sopra richiamata e la clausola 4 dell' Accordo Quadro del 18.03.1999 sul lavoro a tempo determinato CES, UNICE, CEEP- recepito con Direttiva 1999/70/CE) rilevando come: “la clausola 4 al punto 1 dell' accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all' accordo quadro CES, UNICE CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell' importo di euro 500;00 CP_1 all' anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all' aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso ai musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”(Ord. CGUE sez. 6 del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2).
La CGUE, valorizzando il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerga il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”, ha affermato quindi che non vi può essere una discriminazione nel riconoscimento di tale beneficio, basata sulla sola durata contrattuale del rapporto e vista l'identità di mansioni e funzioni svolte, competenza e professionalità richieste e in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, con conseguente violazione della clausola 4 dell'accordo quadro da parte della norma interna che disponga in senso contrario.
Con la sentenza n. 1842/2022 è intervenuto sul punto anche il Consiglio di Stato, rilevando che “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e
97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità
4 dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la
P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, non formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Il Consiglio di Stato ha quindi censurato la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a tempo determinato in quanto in contrasto con i principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione secondo i canoni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Per l'effetto è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del CP_4
28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Il quadro giurisprudenziale sopra delineato, integralmente confermato dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, deve trovare applicazione al caso in esame, non essendovi evidenza alcuna che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
Per quanto attiene la domanda relativa all' a.s. 2023-2024, si deve parimenti riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza al 30.06
(doc.1 pag. 8) per le stesse ragioni già ampiamente illustrate nella parte che precede e nonostante l'art. 15 co. 1 D.L.69/23 per l'a.s 2023-2024, preveda il riconoscimento del beneficio ai docenti con contratto di supplenza annuale
(ovvero con scadenza al 31.08).
Anche la domanda relativa all' a.s. 2024/2025 per deve trovare accoglimento, e pertanto deve accertarsi il diritto della ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente, in quanto, pur essendo previsto dalla legge all' art. 1 comma 572 della L. 207-2024 che il riconoscimento del beneficio ai docenti con contratto di
5 supplenza annuale (ovvero con scadenza al 31.08), non risulta dalla documentazione in atti che il vi abbia dato attuazione. CP_1
A ciò consegue l'accoglimento della domanda e l'accertamento del diritto delle ricorrenti ad ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022-
2023; 2023-2024 e 2024-2025 con la conseguente condanna del CP_1 convenuto a mettere a disposizione del docente detta carta (o strumento equipollente) per poterne fruire nel prosieguo e nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività difensiva e della serialità della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici come indicati in parte motiva, per l'importo di € 500,00 annui e condanna la parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida complessivi in euro 500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
Piacenza, 12.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Camilla Milani
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ,), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Rinaldi Giovanni, Zampieri Nicola, Miceli Walter e Ganci Fabio ed elettivamente domiciliata e presso lo studio di questi ultimi, sito in Monreale (PA)
Via Roma n.48 come da procura in atti;
- RICORRENTE -
contro
(c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 21.02.2025 Parte_1 ha convenuto in giudizio il per Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e
2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Con conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €
1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli Con anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
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Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
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Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”
La ricorrente ha dedotto di essere attualmente dipendente del
[...]
, con contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024-2025 (doc. 1 Controparte_1 attestazione stato di servizio pag. 9), di aver precedentemente prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente per gli anni scolastici 2022-2023 e
2023-2024 (doc. 1 attestazione di servizio pag.8) per i quali non le è stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015. Con il presente
2 ricorso lamentava l'illegittimità dell'esclusione da tale beneficio per gli anni scolastici sul solo presupposto di essere e di essere stata titolare di contratti di lavoro a tempo determinato.
All' udienza del 12.06.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del convenuto in giudizio. CP_1
La causa, stante la natura documentale, veniva discussa all'udienza del 12.06.2025 e decisa all'esito della camera di consiglio con lettura della presente sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione sottoposta a questo giudice attiene il riconoscimento del diritto in capo ai docenti assunti con contratto a tempo determinato del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, diversamente riconosciuto ai soli docenti con contratto a tempo indeterminato.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal
DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della
Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Per espressa previsione legislativa i docenti precari rimanevano pertanto esclusi dall'accesso a tale beneficio.
3 Sul punto si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia europea (proprio in relazione al contrasto tra la normativa interna sopra richiamata e la clausola 4 dell' Accordo Quadro del 18.03.1999 sul lavoro a tempo determinato CES, UNICE, CEEP- recepito con Direttiva 1999/70/CE) rilevando come: “la clausola 4 al punto 1 dell' accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all' accordo quadro CES, UNICE CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell' importo di euro 500;00 CP_1 all' anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all' aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso ai musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”(Ord. CGUE sez. 6 del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2).
La CGUE, valorizzando il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerga il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”, ha affermato quindi che non vi può essere una discriminazione nel riconoscimento di tale beneficio, basata sulla sola durata contrattuale del rapporto e vista l'identità di mansioni e funzioni svolte, competenza e professionalità richieste e in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, con conseguente violazione della clausola 4 dell'accordo quadro da parte della norma interna che disponga in senso contrario.
Con la sentenza n. 1842/2022 è intervenuto sul punto anche il Consiglio di Stato, rilevando che “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e
97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità
4 dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la
P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, non formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Il Consiglio di Stato ha quindi censurato la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a tempo determinato in quanto in contrasto con i principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione secondo i canoni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Per l'effetto è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del CP_4
28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Il quadro giurisprudenziale sopra delineato, integralmente confermato dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, deve trovare applicazione al caso in esame, non essendovi evidenza alcuna che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
Per quanto attiene la domanda relativa all' a.s. 2023-2024, si deve parimenti riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza al 30.06
(doc.1 pag. 8) per le stesse ragioni già ampiamente illustrate nella parte che precede e nonostante l'art. 15 co. 1 D.L.69/23 per l'a.s 2023-2024, preveda il riconoscimento del beneficio ai docenti con contratto di supplenza annuale
(ovvero con scadenza al 31.08).
Anche la domanda relativa all' a.s. 2024/2025 per deve trovare accoglimento, e pertanto deve accertarsi il diritto della ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente, in quanto, pur essendo previsto dalla legge all' art. 1 comma 572 della L. 207-2024 che il riconoscimento del beneficio ai docenti con contratto di
5 supplenza annuale (ovvero con scadenza al 31.08), non risulta dalla documentazione in atti che il vi abbia dato attuazione. CP_1
A ciò consegue l'accoglimento della domanda e l'accertamento del diritto delle ricorrenti ad ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022-
2023; 2023-2024 e 2024-2025 con la conseguente condanna del CP_1 convenuto a mettere a disposizione del docente detta carta (o strumento equipollente) per poterne fruire nel prosieguo e nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività difensiva e della serialità della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici come indicati in parte motiva, per l'importo di € 500,00 annui e condanna la parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida complessivi in euro 500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
Piacenza, 12.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Camilla Milani
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