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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/07/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 2 luglio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 654/2024
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Messina presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Ciuccio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonello Monoriti
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento;
art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 2 febbraio 2024, esponeva che: Parte_1
- in data 23 maggio 2022, aveva presentato all' di Messina domanda volta CP_1 all'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, nonché delle condizioni di cui alla l. 104/1992;
- sottoposta a visita dal centro medico legale di Messina, era stata riconosciuta invalida grave in misura pari al 100%, senza riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento ed erano state ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 3 c. 1 L. 104/92;
- aveva depositato istanza di ATP, presso questo Tribunale, iscritto al RG n. 7228/2022 per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento, nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e, disposta la CTU medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu rilevando che la perizia redatta dal consulente non risultava condivisibile, essendo viziata da diverse contraddizioni diagnostico-valutative e altresì carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alle prestazioni richieste.
Rilevava, in particolare, che il ctu aveva sottovalutato le gravi patologie denunciate e che tali condizioni si ripercuotevano sulla sua autonomia, determinando la necessità di un'assistenza continuativa.
Osservava, altresì, che il ctu non aveva utilizzato i criteri previsti per la valutazione delle funzionalità e l'autonomia dell'individuo, evidenziando l'assenza delle valutazioni funzionali espresse mediante gli indicatori IADL e la mancata quantificazione delle ADL.
Con riferimento all'apparato osteoarticolare, rilevava che quanto espresso dal ctu risultava in palese ed evidente contraddizione rispetto a quanto accertato in occasione della visita neurologica del 6 dicembre 2023, nella quale era altresì stata diagnosticata una vasculopatia cerebrale non menzionata dal ctu nelle sue conclusioni diagnostiche.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, CP_ comma 3, l. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e che l' venisse condannato al pagamento dei ratei maturati, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità delle domanda volta ad CP_1 ottenere la condanna al pagamento dei ratei maturati.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di contestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 2 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc. Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (giudizio iscritto al
RG n. 7228/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati aveva riconosciuto la ricorrente invalida in misura del
100% ed aveva ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, l. 104/1992 e parte ricorrente aveva espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va rilevato che nelle note depositate in data 3 ottobre 2024 parte ricorrente ha dichiarato: “Si rinuncia espressamente alla domanda di condanna indicata nel ricorso in quanto frutto di un refuso”.
6.- Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale espletata nel giudizio per atp.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da:
“Epilessia generalizzata e decadimento cognitivo grave in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica ed atrofia cerebrale. Artrosi artrosi polidistrettuale a media incidenza funzionale in soggetto con esti di artroprotesi anca destra. Grave deficit visivo. Cardiopatia ipertensiva con dislipidemia in prima-seconda classe funzionale NYHA. Ipotiroidismo post-chirurgico”.
Il ctu, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetta la ricorrente, indicando i codici da applicare e le percentuali di invalidità, ha ritenuto che le stesse “sono in grado di incidere sull'autonomia della persona non solo in rapporto alla vita di relazione (riducendo, anche se non annullando la capacità di deambulare) ma anche alla vita fisiologica (pulizia e cura della persona, confezione ed assunzione dei pasti, ecc) tale da ridurla in una condizione non solo di generica «difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della [sua] età», ma anche di vera e propria incapacità a svolgere gli atti quotidiani della vita.”. In particolare, ha osservato che “pur essendo la ricorrente persona ancora in grado di deambulare ma con difficoltà solo appoggio monolaterale e/o assistita, una più complessa valutazione globale, cognitiva e funzionale, ha permesso di rilevare la persistenza nella ricorrente di una compromissione nell'espletamento dei più significativi atti della vita quotidiana per le quali è necessaria spesso non solo la presenza di un accompagnatore ma anche la sorveglianza, e pertanto … la ricorrente è meritevole di indennità d'accompagnamento…”.
Il ctu ha, pertanto, concluso ritenendo la sussistenza delle condizioni utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, con decorrenza dall' 1 marzo 2024.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
7.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dall'1 marzo 2024, come previsto dal ctu.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, comma 3, l.
104/1992 con decorrenza successiva dalla data di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese giudiziali relative al procedimento per atp ed al presente giudizio vanno interamente compensate;
vengono poste in via definitiva a carico dell' le spese di CP_1 ctu separatamente liquidate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dall'1 marzo 2024; b) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento per ATP e del presente procedimento;
c) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 3 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 2 luglio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 654/2024
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Messina presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Ciuccio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonello Monoriti
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento;
art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 2 febbraio 2024, esponeva che: Parte_1
- in data 23 maggio 2022, aveva presentato all' di Messina domanda volta CP_1 all'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, nonché delle condizioni di cui alla l. 104/1992;
- sottoposta a visita dal centro medico legale di Messina, era stata riconosciuta invalida grave in misura pari al 100%, senza riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento ed erano state ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 3 c. 1 L. 104/92;
- aveva depositato istanza di ATP, presso questo Tribunale, iscritto al RG n. 7228/2022 per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento, nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e, disposta la CTU medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu rilevando che la perizia redatta dal consulente non risultava condivisibile, essendo viziata da diverse contraddizioni diagnostico-valutative e altresì carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alle prestazioni richieste.
Rilevava, in particolare, che il ctu aveva sottovalutato le gravi patologie denunciate e che tali condizioni si ripercuotevano sulla sua autonomia, determinando la necessità di un'assistenza continuativa.
Osservava, altresì, che il ctu non aveva utilizzato i criteri previsti per la valutazione delle funzionalità e l'autonomia dell'individuo, evidenziando l'assenza delle valutazioni funzionali espresse mediante gli indicatori IADL e la mancata quantificazione delle ADL.
Con riferimento all'apparato osteoarticolare, rilevava che quanto espresso dal ctu risultava in palese ed evidente contraddizione rispetto a quanto accertato in occasione della visita neurologica del 6 dicembre 2023, nella quale era altresì stata diagnosticata una vasculopatia cerebrale non menzionata dal ctu nelle sue conclusioni diagnostiche.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, CP_ comma 3, l. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e che l' venisse condannato al pagamento dei ratei maturati, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità delle domanda volta ad CP_1 ottenere la condanna al pagamento dei ratei maturati.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di contestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 2 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc. Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (giudizio iscritto al
RG n. 7228/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati aveva riconosciuto la ricorrente invalida in misura del
100% ed aveva ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, l. 104/1992 e parte ricorrente aveva espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va rilevato che nelle note depositate in data 3 ottobre 2024 parte ricorrente ha dichiarato: “Si rinuncia espressamente alla domanda di condanna indicata nel ricorso in quanto frutto di un refuso”.
6.- Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale espletata nel giudizio per atp.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da:
“Epilessia generalizzata e decadimento cognitivo grave in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica ed atrofia cerebrale. Artrosi artrosi polidistrettuale a media incidenza funzionale in soggetto con esti di artroprotesi anca destra. Grave deficit visivo. Cardiopatia ipertensiva con dislipidemia in prima-seconda classe funzionale NYHA. Ipotiroidismo post-chirurgico”.
Il ctu, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetta la ricorrente, indicando i codici da applicare e le percentuali di invalidità, ha ritenuto che le stesse “sono in grado di incidere sull'autonomia della persona non solo in rapporto alla vita di relazione (riducendo, anche se non annullando la capacità di deambulare) ma anche alla vita fisiologica (pulizia e cura della persona, confezione ed assunzione dei pasti, ecc) tale da ridurla in una condizione non solo di generica «difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della [sua] età», ma anche di vera e propria incapacità a svolgere gli atti quotidiani della vita.”. In particolare, ha osservato che “pur essendo la ricorrente persona ancora in grado di deambulare ma con difficoltà solo appoggio monolaterale e/o assistita, una più complessa valutazione globale, cognitiva e funzionale, ha permesso di rilevare la persistenza nella ricorrente di una compromissione nell'espletamento dei più significativi atti della vita quotidiana per le quali è necessaria spesso non solo la presenza di un accompagnatore ma anche la sorveglianza, e pertanto … la ricorrente è meritevole di indennità d'accompagnamento…”.
Il ctu ha, pertanto, concluso ritenendo la sussistenza delle condizioni utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, con decorrenza dall' 1 marzo 2024.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
7.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dall'1 marzo 2024, come previsto dal ctu.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, comma 3, l.
104/1992 con decorrenza successiva dalla data di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese giudiziali relative al procedimento per atp ed al presente giudizio vanno interamente compensate;
vengono poste in via definitiva a carico dell' le spese di CP_1 ctu separatamente liquidate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dall'1 marzo 2024; b) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento per ATP e del presente procedimento;
c) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 3 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga