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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/11/2025, n. 4126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4126 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n° 3870/2023 del Ruolo Generale Affari Civili, avente a oggetto Altri istituti e leggi speciali, pendente tra
(C.f.: , nato il [...] in Parte_1 C.F._1
AF (Na) e ivi residente, alla via Friuli n° 25, elettivamente domiciliato in
AF (Na), alla via Riccardo Russo n° 79, presso lo studio legale dell'Avv.
DE AV IC (C.f.: ; p.e.c.: C.F._2
, che la rappresenta e difende in giudizio giusta Email_1 procura alle liti in calce al ricorso introduttivo.
- Ricorrente -
e
(C.f.: ) nato il [...] in Controparte_1 C.F._3
Napoli e ivi elettivamente domiciliato, alla via Domenico Fontana n° 45/B, presso lo studio legale dell'Avv. Salzano Stefania (C.f.: ; p.e.c.: C.F._4
, che lo rappresenta e difende in Email_2 giudizio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Resistente - nonché
(C.f.: ), nata il [...] in Controparte_2 C.F._5
Napoli e residente in [...], elettivamente domiciliata in Napoli, alla via dei Fiorentini n° 10, presso lo studio legale dell'Avv. Musella Francesco (C.f.: p.e.c.: C.F._6
, che la rappresenta e difende in giudizio giusta Email_3 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
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- Terza chiamata in causa -
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 21/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con ricorso introduttivo depositato il 29/03/2023, ha richiesto Parte_1 la fissazione dell'udienza di comparizione del resistente Controparte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare è dichiarare che
e il suo nucleo familiare occupa sine titulo l'appartamento di Controparte_1 proprietà del ricorrente. Condannare il resistente al rilascio Controparte_1 dell'appartamento di proprietà del ricorrente libero da persone e da cose.
Condannare il resistente al pagamento dell'indennità di occupazione determinata nella misura di € 10.800 ovvero nella maggior somma che sarà accertata in corso di giudizio e comunque calcolata fino all'effettivo rilascio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A fondamento della pretesa, ha dedotto di essere proprietario Parte_1 dell'appartamento sito in AF, alla via Falconieri n° 26, piano 2, identificato in catasto al foglio 19, particella 673, subalterno 20 e che detto immobile sarebbe attualmente occupato sine titulo da con il suo nucleo Controparte_1 familiare;
che l'occupazione del cespite da parte di quest'ultimo avrebbe avuto inizio anni or sono in virtù di un contratto di locazione dichiarato nullo con sentenza n° 3763/2022 emessa da codesto Tribunale di Napoli Nord all'esito del procedimento recante R.g. 10493/2020; che in detto procedimento, avente a oggetto la convalida dell'intimazione di sfratto per morosità notificata ad
, sarebbe emersa la nullità del contratto di locazione fondativo Controparte_1 del loro rapporto in quanto privo della firma del conduttore e, quindi, la facoltà
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del locatore di esperire azione tesa ad accertare l'occupazione sine titulo del proprio appartamento;
che sarebbe incontestata l'occupazione dell'immobile sin dal febbraio 2020 da parte di senza il versamento di alcun Controparte_1 canone sussistendo dunque il diritto ad ottenere la condanna del resistente al pagamento in proprio favore di € 10.800,00 a titolo d'indennità di occupazione, corrispondenti all'importo del canone stimato in € 300,00 e moltiplicato per 36 mensilità.
Il 16/09/2023, si è costituito in giudizio chiedendo accogliersi le CP_1 seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1. Dichiarare l'improcedibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione;
2. Autorizzare la chiamata in causa del terzo sig.ra
[...]
, residente in [...], con differimento CP_2 della prima udienza fissata per il 26/09/2023; 3. Accertare l'esistenza di un contratto verbale con decorrenza dal 2009 e, per l'effetto, determinare, anche a mezzo C.t.u., il valore del canone locatizio, anche alla luce della suddivisione in due della superficie dell'immobile e dello stato di rovinio in cui versa lo stesso;
4.
Accertare la responsabilità del proprietario per vizio della cosa concessa in godimento all' e, per l'effetto, condannarlo al ripristino dello stato dei CP_1 luoghi nonché ai danni patiti dal sig. , il quale ha dovuto lasciare CP_1
l'immobile de quo;
5. Tutto con vittoria di spese, diritti e onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento della difesa, ha eccepito la carenza della Controparte_1 propria legittimazione in quanto l'immobile decritto in ricorso non corrisponderebbe pienamente a quello da lui abitato, avendo il proprietario ceduto il godimento di parte dello stesso anche a per il canone mensile Controparte_2 di € 150,00; che, difatti, le due abitazioni sarebbero autonome tra loro e, pertanto,
l'importo dell'indennità richiesta al resistente andrebbe parametrata alla quota di superficie effettivamente occupata dallo stesso;
che l'occupazione dell'immobile in assenza di un contratto regolarmente registrato risalirebbe al 2009 e sarebbe dipesa dal proprietario, sulla base di un accordo orale che prevedeva il pagamento di un canone di € 450,00; che dal 2021 l'appartamento avrebbe iniziato a essere interessato da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare anch'esso di proprietà
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del ricorrente, il quale mai avrebbe provveduto a effettuare le occorrenti riparazioni, e che la gravità delle stesse avrebbe impedito il pieno godimento dell' immobile, essendosi esse propagate in vari ambienti della casa;
che, pertanto, il resistente avrebbe ripetutamente chiesto il ripristino dei luoghi e la rideterminazione del canone di locazione, attesa la sua volontà di voler restare nell'appartamento previa stipula di regolare contratto di locazione;
che anche il fabbricato ove è sito l'appartamento de quo verserebbe in un generalizzato stato di rovina, come risultante dall'ordinanza di esecuzione dei lavori di ripristino e di messa in sicurezza dell'intero compendio immobiliare.
Con decreto del 19/09/2023, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa di
[...]
, la quale il 01/03/2024, si è costituita in giudizio chiedendo CP_2 accogliersi le seguenti conclusioni: “1. Accertare che la parte a ovest dell'immobile sito in AF, alla via Falconeri n° 26, piano 2, precisamente una stanza con bagno, confinante con balcone, vano scale e appartamento del sig.
da cui lo stesso è indipendente, è occupata dalla sig.ra Controparte_1
;
2. Accertare che la stessa corrisponde mensilmente € 150,00 Controparte_2 al sig. a titolo di occupazione del cespite;
3. Manlevare, in Parte_1 ogni caso, la convenuta da ogni effetto pregiudizievole della sentenza resa inter alios, anche ai fini dell'eventuale esecuzione e liberazione dell'immobile”.
A fondamento della difesa, ha dedotto di occupare da anni Controparte_2
l'immobile, composto da una stanza e da un piccolo bagno, ubicato al piano secondo della palazzina situata in AF, alla via Falconeri n° 26, costituente un appartamento autonomo da quello occupato da , pagando a Controparte_1
il canone mensile di € 150,00; che, difatti, in assenza di porte Parte_1
d'ingresso poste sul pianerottolo, l'unica possibilità di accedere da detto appartamento a quello dell consisterebbe nell'attraversamento del vano CP_1 balcone esterno;
infine che, come da certificato di residenza e stato di famiglia, risiederebbe autonomamente in detto appartamento, essendo ella titolare di autonomi contratti per le utenze di luce e gas.
Con ordinanza pubblicata il 18/03/2024, il Giudice ha formulato, ex art. 185bis
c.p.c., una proposta conciliativa consistente in “rilascio dell'immobile entro il
30/06/2024 e pagamento da parte del convenuto e in favore dell'attore della
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somma di € 6.120,00 omnicomprensiva e compensazione integrale tra tutte le parti delle spese di lite”; avuto esito negativo detta proposta, il Giudice ha conferito incarico di Consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito del suo esperimento, ha rinviato la causa per la discussione e per la decisione all'udienza celebratasi il
21/10/2025, ove le parti hanno concluso come da verbale.
2. Nel merito
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, vanno dichiarate sia la legittimazione attiva del ricorrente e sia la legittimazione passiva del resistente, atteso che dal tenore delle difese spiegate da quest'ultimo non può generarsi alcun dubbio sulle qualità di proprietario e di occupante dell'appartamento oggetto di causa rispettivamente rivestite da e da in proposito, in ogni caso, si Parte_1 Controparte_1 evidenzia l'acquisizione in atti sia dell'atto notarile di compravendita dell'immobile in contesa e sia della sentenza n° 3763/2022 emessa da codesto
Tribunale di Napoli Nord dichiarativa della nullità del contratto di locazione in ragione del quale ha originariamente occupato il cespite. Controparte_1
Nel merito, va innanzitutto osservato che il resistente, ben lungi dal contestare la detenzione dell'immobile, ha eccepito che l'importo pattuito nell'ambito del contratto di locazione dichiarato nullo sarebbe eccessivo sia in ragione dell'effettiva consistenza dell'appartamento locato, giacché parte del cespite sarebbe detenuta da , e sia in ragione delle condizioni di rovina Controparte_2 dello stesso, implicitamente ammettendo, pertanto, la sua occupazione sine titulo; pertanto, non può certamente ritenersi fondato l'assunto del resistente secondo cui egli avrebbe già lasciato l'immobile a causa dello stato in cui verserebbe il cespite, la cui condizioni di degrado, come a breve si dirà, nemmeno sono emerse nell'ambito dell'esperita Consulenza tecnica d'ufficio.
La terza chiamata in causa , parimenti, non ha contestato di Controparte_2 occupare da anni una porzione dell'immobile sito al piano secondo della palazzina situata in AF alla via Falconeri 26 oggetto di causa (composta di una stanza ed un piccolo bagno con possibilità di accesso solo attraverso un vano balcone in comune con l' ) in virtù di un distinto rapporto di locazione, per il cui CP_1 godimento corrisponde a euro 150,00 mensili e di aver Parte_1
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concluso autonomi contratti per l' erogazione di luce e gas, indipendenti dalle utenze dell' abitazione occupata dal Sig. . Controparte_1
La terza chiamata in causa ha, dunque, dedotto la sussistenza di un titolo legittimante l'occupazione del bene in questione costituito da un contratto di locazione. Tuttavia, il titolo invocato non determina l'instaurazione di un valido rapporto di locazione tra le parti, essendo pacifico che le parti non abbiano stipulato alcun contratto in forma scritta e sottoposto a registrazione.
Ciò posto in ordine alla insussistenza di un valido rapporto di locazione tra le parti, la detenzione di una porzione dell'immobile da parte della convenuta è stata dalla stessa pacificamente ammessa ed è comprovata dai certificati di residenza nell'immobile e le fatture relative alle utenze.
Ciò chiarito, circa la domanda relativa all'accertamento della spettanza di un'indennità per l'illegittima detenzione dell'immobile, secondo quanto recentemente statuito in tema di occupazione senza titolo dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n° 33645 emessa il 15 novembre 2022, va considerato che il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione dell'immobile a terzi dietro corrispettivo, restando invece irrisarcibile il venir meno della mera facoltà di utilizzo quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione solamente attraverso la tutela reale;
in particolare, nel risolvere il contrasto generatosi in materia di risarcimento del danno derivante da illegittima occupazione del bene immobile da parte di un terzo, le Sezioni
Unite hanno escluso che il predetto pregiudizio possa costituire un danno in re ipsa, dovendosi piuttosto questo qualificare in termini di cosiddetto “danno presunto”; ne discende che, per quanto concerne gli oneri di allegazione e di prova, l'attore è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
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Nel caso di specie, parte ricorrente ha certamente assolto l'onere di allegazione posto a suo carico avendo dedotto che “il resistente occupa l'appartamento sin dal mese di febbraio del 2020 senza corrispondere alcun canone, chiede che lo stesso venga condannato al pagamento della somma di € 10.800,00 a titolo di indennità di occupazione” e tale pregiudizio allegato può certamente ritenersi provato per presunzioni, atteso che, proprio dalla volontà manifestata dal resistente di permanere nell'appartamento (nonostante le doglianze relative al suo stato di degrado) previa sottoscrizione di un nuovo e regolare contratto di locazione nel quale fosse pattuito un canone minore rispetto al precedente, può trarsi la prova della concreta possibilità, per parte attrice, di concedere lo stesso a terzi dietro un corrispettivo che, in concreto, rappresenterebbe un guadagno.
Al contrario, risultano del tutto carenti da parte del ricorrente, le allegazioni del pregiudizio subito per l'occupazione della porzione di immobile da parte della terza chiamata la quale per vero ha dedotto di aver sempre Controparte_2 corrisposto una indennità mensile di € 150,00.
A fronte di tali rilievi, il ricorrente - pur avendo richiesto la liberazione dell'immobile occupato sine titulo, non ha tuttavia specificamente, allegato a partire da quale mese avrebbe occupato l'immobile senza Controparte_2 versare l'indennità di occupazione, limitandosi a richiedere una condanna in via solidale con per il versamento dell'indennità di occupazione Controparte_1 essendo l'immobile frazionato solo di fatto.
Ne consegue quindi, che alcun danno per l'illegittima detenzione della porzione di immobile da parte della può essere riconosciuto, non avendo Controparte_2 assolto il ricorrente l'onere assertivo su di sé incombente.
Ebbene, nel caso in esame, il danno per l'illegittima occupazione da parte di deve essere quantificato in via equitativa - in considerazione Controparte_1 del luogo in cui si trova l'immobile e della sua destinazione, del tempo trascorso dall'inizio dell'occupazione prova di titolo, dei parametri di canoni di locazione forniti per analoghi immobili in analoghi periodi, nonché della possibilità di locare il bene ad un canone di mercato.
Tanto premesso, al fine di comprendere la reale consistenza dell'immobile e, dunque, di addivenire a una stima del mancato guadagno patito dal ricorrente, è
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stato conferito incarico di Consulenza tecnica d'ufficio all'Architetto Per_1 la quale ha evidenziato che “l'immobile oggetto di contenzioso […] è un
[...] appartamento sito in AF, alla via Falconieri n° 26, uso residenziale, piano secondo, riportato nel nuovo catasto edilizio urbano di AF, al foglio 19, particella 673, subalterno 20. Si accede all'appartamento tramite passaggio su un balcone a cui si arriva tramite una scala condominiale, sita all'interno di una corte condominiale, non munita di ascensore. Attualmente l'appartamento risulta frazionato in due unità immobiliari: 1 unità, con accesso immediatamente a sinistra sul balcone esterno, costituita da una camera da letto e un bagno, con ripostiglio aereo e un deposito attrezzi, attualmente occupata da […] CP_2
e sua madre come dichiarato da queste
[...] CP_3 Parte_2 ultime nel verbale di accesso sottoscritto. Sul balcone immediatamente a destra, di fronte all'unità descritta, risulta essere presente un piccolo ripostiglio deposito attrezzi;
2 unità, con accesso in fondo a sinistra sul balcone esterno, costituita da una camera da letto, una cameretta, un bagno, una cucina, attualmente occupata da […] Le due unità, pur essendo separate, hanno in Controparte_1 comune sia il contatore della luce che quello dell'acqua, posti rispettivamente nel vano scala condominiale e nella corte vicino all'ingresso scala condominiale.
La sottoscritta ha verificato questa condizione effettuando prove in loco e riportando le foto dei due contatori: […] Il contatore luce ha il numero cliente che si ritrova sulla bolletta servizio elettrico nazionale depositata nel fascicolo e intestata a Effettuando prove in loco si è verificato che Controparte_2 questo contatore serve entrambe le unità immobiliari in cui è frazionato il subalterno 20 […] L'acqua idrosanitaria calda è procurata da boiler singoli per le rispettive unità immobiliari. Il balcone da cui si accede alle unità immobiliari in cui risulta frazionato l'appartamento oggetto di causa è utilizzato in comune da
[…] e da […] ” (cfr. da pagina 4 a pagina 6 Controparte_2 Controparte_1 della relazione di C.t.u.).
L'Ausiliare del Giudice ha altresì riassunto la storia catastale e urbanistica del bene, osservando che “L'immobile oggetto di causa è identificato catastalmente con i seguenti dati: nuovo catasto edilizio urbano di AF, foglio 19, particella 673, subalterno 20. Dalla ricostruzione catastale del bene si evince che
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il subalterno 20, consistenza 4 vani, deriva dalla soppressione dei seguenti immobili originari: […] foglio 19, particella 673, subalterno 14, vani 1; foglio 19, particella 673, subalterno 15, vani 1; foglio 19, particella 673, subalterno 16, vani 1. […] Dunque, […] compra nel 1997 i tre subalterni Parte_1
(subalterno 14, subalterno 15 e subalterno 16) descritti nel titolo di provenienza come “tre camere contigue” poste al piano secondo, compreso passetto pensile.
Successivamente, nel 2013, tramite variazione catastale, i tre subalterni vengono soppressi per costituire il subalterno 20, che però, di fatto, si presenta frazionato in due unità immobiliari, mentre in planimetria catastale risulta essere un solo immobile. Urbanisticamente non è mai stata presentata alcuna pratica per
l'accorpamento dei tre subalterni, per cui il subalterno 20, attualmente, risulta derivare da modifiche avvenute senza autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico del comune di AF. Per l'appartamento oggetto di causa è stato rilasciato alla sottoscritta certificazione dell'ufficio tecnico in cui si dichiara: “a seguito di consultazione effettuata dai registri cartacei e digitali dell'edilizia privata, relativamente all'immobile di via Falconieri n° 26 (riportato in catasto al foglio
19, particella 673, subalterno 20) e ai nominativi indicati non risultano rilasciati titoli edilizi legittimanti l'edificazione del fabbricato. Non risultano presentate pratiche d.i.a./s.c.i.a./c.i.l.a. e istanze di cui alle leggi n° 47/1985, n° 724/1994 e
n° 326/2003 (Condono Edilizio)” (cfr. da pagina 12 a pagina 13 della relazione di
C.t.u.).
Con la descrizione della consistenza materiale dell'immobile e il riassunto della sua storia catastale, il Consulente tecnico d'ufficio ha posto le premesse per rispondere in maniera esaustiva al quesito inerente al valore dell'indennità dovuta dall'occupante per la quota di superficie del cespite dallo stesso effettivamente occupata;
sul punto, l'Ausiliare del Giudice ha sostenuto che “Secondo dichiarazione resa in sede di accesso da […] e […] Controparte_2 CP_1
quest'ultimo occupa effettivamente l'unità 2 indicata nel rilievo
[...] allegato. L'unità 1, invece, è occupata da […] . […] Controparte_2
l'appartamento subalterno 20 risulta frazionato, di fatto, nelle due unità immobiliari rilevate. Non è possibile, dunque, dichiarare che […] CP_1 sia locatario dell'intero subalterno 20, non essendoci un contratto
[...]
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locativo stipulato tra […] e […] che possa giustificare CP_1 Parte_1 questa cosa. Per cui la sottoscritta stimerà il valore locativo dell'effettiva superficie occupata dal […] . Il fatto che ci siano un contatore luce e CP_1 acqua serventi le due unità immobiliari non esclude che […] utilizzi CP_1 solo l'unita 2. Determinazione della superficie utile. Ai fini della determinazione del valore locativo, il calcolo della superficie del complesso deve essere effettuato sulla superficie “utile”, cioè misurata al netto delle murature esterne ma al lordo soltanto delle tramezzature divisorie interne, comprese le pertinenze calcolate come superficie ragguagliata […] La superficie per il calcolo valore locativo è: metri quadri dell'unità 2 + metri quadri del balcone = 65,95 + 3,25 = 69,20 metri quadri. Il valore di locazione anno 2020 viene desunto dalle tabelle OMI 1 semestre 2020 […] immobili di tipo economico = min 2,20 max 3,4 €/metro quadro la media sarà = (2,20 +3,40) /2 = 5,6/2 = 2,8 €/metro quadro […] il canone locativo anno 2020 (01.02.2020/01.02.2021) è pari a: (Superficie x valore/metro quadri) x 12 mesi (01/02/2020 al 01/02/2021)= 69,20 metri quadri x
2,8 €/metri quadri = 193,76 € x 12 mesi = 2.325,12 € (cfr. da pagina 13 a pagina
14 della relazione di C.t.u.).
Stabilito il canone relativo all'anno 2020, il Consulente tecnico d'ufficio, per gli anni successivi, ha provveduto ad adeguare l'importo del valore locativo annuale ricavato di € 2.325,12 in base all'indice Istat, anziché procedere al calcolo del valore locativo dell'immobile per ciascun anno di occupazione.
Ebbene, considerato che il danno da godimento perduto va quantificato equitativamente, ad avviso del Tribunale, l'aggiornamento del valore locativo annuo all'indice ISTAT costituisce un parametro idoneo a garantire un equo risarcimento, in considerazione anche del fatto che secondo la comune esperienza anche il valore locativo negli anni subisce variazioni in aumento.
A riguardo, ha osservato il consulente che “il canone locativo dell'immobile per cui è causa, tenuto conto della natura di alloggio economico per le condizioni in cui versa, a partire dal 01/02/2020 e fino al 01/11/2024, corrisponde alla somma di: anno 2020 (01/02/2020 al 01/02/2021) = € 2.325,12; anno 2021 (01/02/2021 al 01/02/2022) = € 2.455,33; anno 2022 (01/02/2022 al 01/02/2023) = €
2.532,06; anno 2023 (01/02/2023 al 01/02/2024) = € 2.341,40; anno 2024
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(01/02/2024 al 01/11/2024) = € 1.754,30. Totale canone locativo a partire dal
01/02/2020 e fino al 01/11/2024 = € 11.408,21” (cfr. pagina 20 della relazione di
C.t.u.).
Infine, va dato atto che dette conclusioni non possono ritenersi scalfite dalle osservazioni alla bozza peritale formulate dal consulente tecnico di parte resistente, avendo l'Ausiliare del Giudice, in ordine esse, precisato che “Per lo stato di conservazione viene fatto riferimento alla legge 392 del 27 luglio 1978” e che “Per determinare lo stato di conservazione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unità immobiliare: 1) pavimenti;
2) pareti e soffitti;
3) infissi;
4) impianto elettrico;
5) impianto idrico e servizi igienico/sanitari; 6) impianto di riscaldamento;
nonché dei seguenti elementi comuni: 1) accessi e vani scale e ascensore;
2) facciate, coperture e parti comuni in genere. Lo stato di conservazione di un immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri dell'unità immobiliare. Nel nostro caso, il C.t.u. non ha riscontrato per l'unità immobiliare oggetto di causa questa condizione. Dalle foto riportate si evince chiaramente che lo stato manutentivo non è mediocre” (cfr. da pagina 20 a pagina 21 della relazione di C.t.u.).
In conseguenza di quanto precede, pertanto, ed in accoglimento della domanda,
e vanno condannati all'immediato rilascio Controparte_1 Controparte_2 dell'immobile di proprietà di , sito in AF, alla via Parte_1
Falconieri n° 26, piano 2, identificato in catasto al foglio 19, particella 673, subalterno 20 limitatamente alle porzioni da ciascuno occupate.
Alcun termine ex art. 56, comma 1, l. 392/1978 va fissato per l'esecuzione, trattandosi di occupazione sine titulo e, dunque, di materia sottratta all'ambito di operatività della richiamata disposizione.
In accoglimento della domanda di riconoscimento dell'indennità per occupazione senza titolo, va condannato al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di € 11.408,21 avendo in sede di conclusione il ricorrente limitato la domanda all'importo accertato dal CTU al novembre 2024.
Sulle predette somme vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo, in quanto è pacifico che “l'indennità di occupazione
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immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile (nella specie, un appartamento); ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione” (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 15/05/2013, n. 11736).
3. Spese di lite
Le spese di lite relative al rapporto tra ricorrente e resistente seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal decreto ministeriale n° 147/2022 per i giudizi celebratisi innanzi al Tribunale per lo scaglione di valore entro il quale rientra la controversia (quindi, nel caso di specie, in quello che va da € 5.2000,01 fino a €
26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore del resistente, rapportata altresì al tenore delle difese dallo stesso svolte.
Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente, il resistente e il terzo chiamato devono compensarsi per intero.
Le spese di CTU come liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 3870/2023 del Ruolo Generale Affari Civili, avente a oggetto Altri istituti e leggi speciali, pendente tra , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
1. Accoglie la domanda, per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto
2. Accerta e dichiara l'occupazione sine titulo da parte di CP_1
e dell'immobile sito in AF, alla via
[...] Controparte_2
Falconieri n° 26, piano 2, identificato in catasto al foglio 19, particella 673, subalterno 20, esclusivamente per la porzione da ciascuno occupata;
3. Condanna e al rilascio Controparte_1 Controparte_2 immediato di detto immobile in favore di , libero da Parte_1 persone e cose;
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4. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'indennità di occupazione sine titulo relativa al periodo dal
[...]
01/02/2020 all'01/11/2024, ammontante a complessivi € 11.408,21
(undicimilaquattrocentootto/21) oltre interessi dalle singole scadenze di occupazione al soddisfo;
5. Rigetta la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo nei confronti di;
Controparte_2
6. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00
[...]
(cinquemilasettantasette/00) per compenso professionale, oltre che al rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario;
7. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Controparte_1
8. Compensa le spese di lite nei rapporti con la terza chiamata in causa.
Così deciso in Aversa, il 20/11/2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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