CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 670/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6929/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2860/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 17/08/2022
Atti impositivi: - ATTO DI PIGNOR. n. 583/2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 11/2020, la sig.ra Resistente_1 impugnava innanzi alla C.T.P. di Siracusa l'atto di pignoramento di crediti verso terzi/ordine di pagamento ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973, notificato in data
12/11/2019, avente ad oggetto il recupero di complessivi € 21.610,21 (comprensivo di spese esecutive, interessi di mora e diritti di notifica) su segnalazione INPS ai sensi dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973.
Il ricorso deduceva, in sintesi:
Nullità derivata del pignoramento per mancata o inesistente notifica degli atti prodromici (cartelle ed eventuali intimazioni ex art. 50 d.P.R. 602/1973);
Prescrizione dei crediti azionati;
Difetto di motivazione in ordine agli importi e agli interessi pretesi;
Violazione dei limiti di pignorabilità delle somme a titolo di pensione (art. 72-ter d.P.R. 602/1973, art. 545 c.
p.c.).
Si costituivano Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alle questioni formali del pignoramento e, nel merito, la regolarità della procedura di riscossione e delle notifiche.
Con sentenza n. 2860/06/2022, la C.T.P. accoglieva il ricorso, ritenendo non provata da parte dell'Agente della Riscossione la notifica delle cartelle e degli atti interruttivi, annullava l'atto impugnato e condannava
AER alle spese.
Avverso detta pronuncia proponeva appello Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo la riforma della sentenza per: (i) difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento e su carichi asseritamente non tributari;
(ii) erroneità della decisione sul punto della prescrizione e della prova delle notifiche, allegando documentazione attestante la notifica delle intimazioni e delle cartelle sottese al pignoramento (intimazioni n. 298201990006923423000, 29820199000686143; ulteriori intimazioni del 2016 e 2017 relative a plurime cartelle, tra le quali la cartella n.
29820060003373581001).
Si costituiva Agenzia delle Entrate – DP Siracusa, associandosi ai motivi dell'appello principale e chiedendo di essere tenuta indenne dalle spese.
Si costituiva l'appellata con controdeduzioni, instando per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ribadendo la mancanza di valide notifiche e l'intervenuta prescrizione e deducendo l'inammissibilità della documentazione prodotta in appello.
All'udienza di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Sulla giurisdizione
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la linea di confine tra giurisdizione tributaria e ordinaria, in materia di esecuzione forzata tributaria, è segnata dalla cartella di pagamento e dall'eventuale intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/1973:
Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie in cui il contribuente reagisce all'atto esecutivo
(pignoramento) deducendo vizi e fatti incidenti sulla pretesa tributaria, fino alla notifica della cartella o dell'intimazione, ovvero anche quando si assuma la mancanza/inesistenza/nullità della loro notifica;
Spettano alla giurisdizione ordinaria le questioni formali inerenti l'atto esecutivo come tale e i fatti incidenti sulla pretesa successivi alla valida notifica della cartella o dell'intimazione. Nella specie l'appellata ha dedotto in via principale mancanza o invalidità della notifica degli atti prodromici e prescrizione maturata prima delle intimazioni;
pertanto, la giurisdizione resta tributaria. (Riferimenti giurisprudenziali: Cass. S.U. n.
13913/2017).
2. Sull'ammissibilità della documentazione prodotta in appello
È ammissibile la produzione documentale effettuata dall'appellante in grado di appello. Il processo tributario consente il deposito di nuovi documenti in secondo grado ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs.
546/1992, anche quando gli stessi avrebbero potuto essere prodotti in primo grado. Le attestazioni di notifica delle intimazioni (anche del 2016 e del 2017) e delle cartelle sottese al pignoramento sono, pertanto, utilizzabili ai fini decisori.
3. Sulla prova delle notifiche e sulla prescrizione
Alla luce dei documenti versati in atti in appello (intimazioni n. 298201990006923423000; n.
29820199000686143; intimazione n. 29820169001208012000 del 07/06/2016 relativa alla cartella n.
29820060003373581001; intimazione n. 29820179007572023000 del 23/12/2017 su cartelle 2013–2014; nonché attestazioni di notifica delle cartelle menzionate nell'atto di pignoramento), questa Corte ritiene provata la regolare notifica degli atti prodromici alla procedura esecutiva.
La tesi dell'appellata circa l'intervenuta prescrizione non può essere condivisa: Per i carichi tributari erariali, opera la prescrizione decennale salvo diverse previsioni (e, comunque, in presenza di intimazioni e cartelle ritualmente notificate, la pretesa risulta interrotta e rinnovata nei termini);
Le intimazioni del 2016, 2017 e 2019 (documentate) hanno determinato interruzioni idonee a impedire il maturare della prescrizione prima dell'avvio dell'esecuzione sfociata nel pignoramento del 12/11/2019;
L'eventuale mancata impugnazione delle intimazioni, regolarmente notificate, comporta la stabilità della pretesa sottesa e preclude, in sede di opposizione all'atto esecutivo, la rimessione in discussione del titolo salvo vizi propri dell'esecuzione.
Ne consegue che non sussistono né la nullità derivata dell'atto di pignoramento per difetto di presupposti, né la prescrizione dei crediti azionati.
4. Sul difetto di motivazione dell'atto e sulla pignorabilità della pensione
Le censure sul difetto di motivazione dell'atto di pignoramento e sulla violazione dei limiti di pignorabilità
(art. 72-ter d.P.R. 602/1973; art. 545 c.p.c.) sono inammissibili/infondante nel presente giudizio di appello per due concorrenti ragioni:
esse sono state proposte in via subordinata e dichiarate assorbite dal giudice di primo grado;
l'accoglimento dell'appello sull'an della pretesa e sulla regolarità dei presupposti esecutivi rende inutile lo scrutinio delle ulteriori censure, che non incidono sul titolo ma sui modi dell'esecuzione; in ogni caso, l'atto impugnato riporta l'elenco degli atti di riscossione posti a base della procedura e gli importi dovuti, mentre la determinazione in concreto del quantum pignorabile su ratei di pensione involge profili di esecuzione rimessi all'autorità competente in via ordinaria (giudice dell'esecuzione), una volta accertata la legittimità dell'azione esattiva.
5.sulla documentazione depositata dall parte appellata attinente la rottamazione quater.
In essa sono comprese CINQUE cartelle di cui solo QUATTRO sono inerenti l'atto di pignoramento che consta di NOVE cartelle
Pertanto in considerazione che la 18° rata scade il 18.11.27 nessun effetto estintivo, anche parziale, ha la rottamazione in corso sull'atto di pignoramento impugnato.
6. Sulle spese e sulla posizione dell'Agenzia delle Entrate – DP Siracusa
Poiché le ragioni dell'appello attengono principalmente all'operato dell'Agente della Riscossione, la Agenzia delle Entrate – DP Siracusa va tenuta indenne dalle spese. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano a favore di ADER come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
Accoglie l'appello di Agenzia delle Entrate – Riscossione;
Riforma integralmente la sentenza impugnata n. 2860/06/2022 della C.T.P. di Siracusa;
Condanna l'appellata Resistente_1 al pagamento delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano in complessivi 1.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate D.P. di Siracusa
Così deciso in Palermo , nella camera di consiglio del 16-10-25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6929/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2860/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 17/08/2022
Atti impositivi: - ATTO DI PIGNOR. n. 583/2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 11/2020, la sig.ra Resistente_1 impugnava innanzi alla C.T.P. di Siracusa l'atto di pignoramento di crediti verso terzi/ordine di pagamento ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973, notificato in data
12/11/2019, avente ad oggetto il recupero di complessivi € 21.610,21 (comprensivo di spese esecutive, interessi di mora e diritti di notifica) su segnalazione INPS ai sensi dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973.
Il ricorso deduceva, in sintesi:
Nullità derivata del pignoramento per mancata o inesistente notifica degli atti prodromici (cartelle ed eventuali intimazioni ex art. 50 d.P.R. 602/1973);
Prescrizione dei crediti azionati;
Difetto di motivazione in ordine agli importi e agli interessi pretesi;
Violazione dei limiti di pignorabilità delle somme a titolo di pensione (art. 72-ter d.P.R. 602/1973, art. 545 c.
p.c.).
Si costituivano Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alle questioni formali del pignoramento e, nel merito, la regolarità della procedura di riscossione e delle notifiche.
Con sentenza n. 2860/06/2022, la C.T.P. accoglieva il ricorso, ritenendo non provata da parte dell'Agente della Riscossione la notifica delle cartelle e degli atti interruttivi, annullava l'atto impugnato e condannava
AER alle spese.
Avverso detta pronuncia proponeva appello Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo la riforma della sentenza per: (i) difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento e su carichi asseritamente non tributari;
(ii) erroneità della decisione sul punto della prescrizione e della prova delle notifiche, allegando documentazione attestante la notifica delle intimazioni e delle cartelle sottese al pignoramento (intimazioni n. 298201990006923423000, 29820199000686143; ulteriori intimazioni del 2016 e 2017 relative a plurime cartelle, tra le quali la cartella n.
29820060003373581001).
Si costituiva Agenzia delle Entrate – DP Siracusa, associandosi ai motivi dell'appello principale e chiedendo di essere tenuta indenne dalle spese.
Si costituiva l'appellata con controdeduzioni, instando per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ribadendo la mancanza di valide notifiche e l'intervenuta prescrizione e deducendo l'inammissibilità della documentazione prodotta in appello.
All'udienza di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Sulla giurisdizione
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la linea di confine tra giurisdizione tributaria e ordinaria, in materia di esecuzione forzata tributaria, è segnata dalla cartella di pagamento e dall'eventuale intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/1973:
Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie in cui il contribuente reagisce all'atto esecutivo
(pignoramento) deducendo vizi e fatti incidenti sulla pretesa tributaria, fino alla notifica della cartella o dell'intimazione, ovvero anche quando si assuma la mancanza/inesistenza/nullità della loro notifica;
Spettano alla giurisdizione ordinaria le questioni formali inerenti l'atto esecutivo come tale e i fatti incidenti sulla pretesa successivi alla valida notifica della cartella o dell'intimazione. Nella specie l'appellata ha dedotto in via principale mancanza o invalidità della notifica degli atti prodromici e prescrizione maturata prima delle intimazioni;
pertanto, la giurisdizione resta tributaria. (Riferimenti giurisprudenziali: Cass. S.U. n.
13913/2017).
2. Sull'ammissibilità della documentazione prodotta in appello
È ammissibile la produzione documentale effettuata dall'appellante in grado di appello. Il processo tributario consente il deposito di nuovi documenti in secondo grado ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs.
546/1992, anche quando gli stessi avrebbero potuto essere prodotti in primo grado. Le attestazioni di notifica delle intimazioni (anche del 2016 e del 2017) e delle cartelle sottese al pignoramento sono, pertanto, utilizzabili ai fini decisori.
3. Sulla prova delle notifiche e sulla prescrizione
Alla luce dei documenti versati in atti in appello (intimazioni n. 298201990006923423000; n.
29820199000686143; intimazione n. 29820169001208012000 del 07/06/2016 relativa alla cartella n.
29820060003373581001; intimazione n. 29820179007572023000 del 23/12/2017 su cartelle 2013–2014; nonché attestazioni di notifica delle cartelle menzionate nell'atto di pignoramento), questa Corte ritiene provata la regolare notifica degli atti prodromici alla procedura esecutiva.
La tesi dell'appellata circa l'intervenuta prescrizione non può essere condivisa: Per i carichi tributari erariali, opera la prescrizione decennale salvo diverse previsioni (e, comunque, in presenza di intimazioni e cartelle ritualmente notificate, la pretesa risulta interrotta e rinnovata nei termini);
Le intimazioni del 2016, 2017 e 2019 (documentate) hanno determinato interruzioni idonee a impedire il maturare della prescrizione prima dell'avvio dell'esecuzione sfociata nel pignoramento del 12/11/2019;
L'eventuale mancata impugnazione delle intimazioni, regolarmente notificate, comporta la stabilità della pretesa sottesa e preclude, in sede di opposizione all'atto esecutivo, la rimessione in discussione del titolo salvo vizi propri dell'esecuzione.
Ne consegue che non sussistono né la nullità derivata dell'atto di pignoramento per difetto di presupposti, né la prescrizione dei crediti azionati.
4. Sul difetto di motivazione dell'atto e sulla pignorabilità della pensione
Le censure sul difetto di motivazione dell'atto di pignoramento e sulla violazione dei limiti di pignorabilità
(art. 72-ter d.P.R. 602/1973; art. 545 c.p.c.) sono inammissibili/infondante nel presente giudizio di appello per due concorrenti ragioni:
esse sono state proposte in via subordinata e dichiarate assorbite dal giudice di primo grado;
l'accoglimento dell'appello sull'an della pretesa e sulla regolarità dei presupposti esecutivi rende inutile lo scrutinio delle ulteriori censure, che non incidono sul titolo ma sui modi dell'esecuzione; in ogni caso, l'atto impugnato riporta l'elenco degli atti di riscossione posti a base della procedura e gli importi dovuti, mentre la determinazione in concreto del quantum pignorabile su ratei di pensione involge profili di esecuzione rimessi all'autorità competente in via ordinaria (giudice dell'esecuzione), una volta accertata la legittimità dell'azione esattiva.
5.sulla documentazione depositata dall parte appellata attinente la rottamazione quater.
In essa sono comprese CINQUE cartelle di cui solo QUATTRO sono inerenti l'atto di pignoramento che consta di NOVE cartelle
Pertanto in considerazione che la 18° rata scade il 18.11.27 nessun effetto estintivo, anche parziale, ha la rottamazione in corso sull'atto di pignoramento impugnato.
6. Sulle spese e sulla posizione dell'Agenzia delle Entrate – DP Siracusa
Poiché le ragioni dell'appello attengono principalmente all'operato dell'Agente della Riscossione, la Agenzia delle Entrate – DP Siracusa va tenuta indenne dalle spese. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano a favore di ADER come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
Accoglie l'appello di Agenzia delle Entrate – Riscossione;
Riforma integralmente la sentenza impugnata n. 2860/06/2022 della C.T.P. di Siracusa;
Condanna l'appellata Resistente_1 al pagamento delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano in complessivi 1.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate D.P. di Siracusa
Così deciso in Palermo , nella camera di consiglio del 16-10-25
IL RELATORE IL PRESIDENTE