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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 19/12/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3760/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3760/2025, promossa con ricorso depositato il 23/09/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Limatola (BN) il 03.11.1949 cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...] con l'Avv. Bruna Tonani
e
2) Parte_2
Nato a Montegrotto Terme (PD) il 07/10/1940 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Bruna Tonani
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TE (VA) in data 20 febbraio1971
(anno 1971 atto n. 1 parte II serie A); separati con sentenza n. 176/1997 del 19/03/1997; con i seguenti figli maggiorenni: economicamente autosufficiente e autonoma. Persona_1 pagina1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23/09/2025 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
– Dichiarare, ai sensi dell'art. 4 della Legge 1° dicembre 1970, N. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in civile in TE (VA), in data 20.02.1971, trascritto poi nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1971 al n. 1, parte II, Serie A, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile di TE (VA) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza negli atti del matrimonio, alle seguenti condizioni.
– Nulla disporsi a titolo economico tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti e non sussistendo richieste patrimoniali reciproche . Le parti dichiarano espressamente ex art. 473 bis 51 2° C. c.p.c. di rinunciare alla comparizione all'udienza che verrà fissata e/o a quelle successive, e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando quindi di non volersi conciliare.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 20.02.1971, in TE (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TE (anno 1971 atto n.1 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3760/2025, promossa con ricorso depositato il 23/09/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Limatola (BN) il 03.11.1949 cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...] con l'Avv. Bruna Tonani
e
2) Parte_2
Nato a Montegrotto Terme (PD) il 07/10/1940 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Bruna Tonani
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TE (VA) in data 20 febbraio1971
(anno 1971 atto n. 1 parte II serie A); separati con sentenza n. 176/1997 del 19/03/1997; con i seguenti figli maggiorenni: economicamente autosufficiente e autonoma. Persona_1 pagina1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23/09/2025 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
– Dichiarare, ai sensi dell'art. 4 della Legge 1° dicembre 1970, N. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in civile in TE (VA), in data 20.02.1971, trascritto poi nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1971 al n. 1, parte II, Serie A, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile di TE (VA) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza negli atti del matrimonio, alle seguenti condizioni.
– Nulla disporsi a titolo economico tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti e non sussistendo richieste patrimoniali reciproche . Le parti dichiarano espressamente ex art. 473 bis 51 2° C. c.p.c. di rinunciare alla comparizione all'udienza che verrà fissata e/o a quelle successive, e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando quindi di non volersi conciliare.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 20.02.1971, in TE (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TE (anno 1971 atto n.1 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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