Art. 6.
Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche ai veterinari che intendono svolgere la loro attivita' nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
L'istituzione dei rapporti di lavoro tra i veterinari cittadini di Stati membri delle Comunita' europee e le strutture sanitarie pubbliche e' ammessa secondo la normativa fissata dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche ai veterinari che intendono svolgere la loro attivita' nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
L'istituzione dei rapporti di lavoro tra i veterinari cittadini di Stati membri delle Comunita' europee e le strutture sanitarie pubbliche e' ammessa secondo la normativa fissata dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .