CASS
Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2024, n. 8608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8608 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO RA LA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG, in persona di SILVIA SALVADORI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8608 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 13/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 8 giugno 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-quinquies, I. 26 luglio 1975 (Ord. pen.), da LA Lo AN - ristretto in custodia cautelare, appellante, perché condannato con sentenza del Tribunale di Matera del 29 giugno 2022 ad anni 19 e mesi 6 di reclusione per i delitti di associazione di stampo mafioso ed estorsione - avverso il decreto emesso, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., dal Ministro della Giustizia in data 16 dicembre 2022, con il quale è stata disposta la proroga della sottoposizione al regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, richiamato il decreto ministeriale ora citato, ha ritenuto sussistere sia gli elementi sintomatici della ricorrenza di gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, sia quelli relativi a una consistente e attuale pericolosità sociale. Riferisce il Tribunale che il Lo AN è stato condannato quale organizzatore del clan Schettino, anche per reati fine commessi dal 2011 al 2018, ed è attualmente in custodia cautelare per i capi b) ed e), aggravati dal metodo mafioso, di cui alla sentenza di primo grado sopra richiamata e per i quali non sono decorsi i termini massimi di custodia cautelare (si indicano le pag. 5 e 6 dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 24 novembre 2022, con l'applicato aumento di un terzo per tale aggravante). Il ricorrente è, peraltro indicato "con recenti note della D.I.A., della D.D.A. di Potenza e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri come attualmente inserito nel clan di appartenenza e collegato a esso". Il Tribunale di sorveglianza riporta come Lo AN "assumesse importanti decisioni, se non altro a livello organizzativo e fosse un punto di riferimento per tutti i membri del clan", nonché spacciava stupefacenti mentre era sottoposto agli arresti domiciliari (condannato in primo grado ad anni 2 e mesi 6 di reclusione). Prosegue, ancora, il Tribunale chiarendo che, al di là dell'erronea indicazione del Lo AN quale parente del capo clan Schettino, egli ha svolto colloqui con tale vertice associativo - che era in stato di detenzione - al fine di veicolarne le direttive ai sodali dell'associazione di stampo mafioso la quale, pur colpita da recenti operazioni giudiziarie, non risulta essere stata disarticolata. Dall'osservazione penitenziaria, infine, non sono emersi elementi sintomatici di autentica dissociazione e di acquisizione di valori di legalità, anzi, sono state segnalate - con relazione della Casa circondariale di Roma-Rebibbia del 23 maggio 2023 - irregolarità comportamentali anche recenti da parte del Lo AN. 2. LA Lo AN ricorre per cassazione affidandosi, con il ministero del difensore, a tre motivi. 1 2.1. Con il primo motivo, LA Lo AN si duole della violazione di legge in relazione agli artt.
4-bis e 41-bis, comma 2, Ord. pen. e 303 cod. proc. pen. per la mancanza dei presupposti applicativi del regime detentivo speciale in relazione alla violazione dei termini di massimi di custodia cautelare. In particolare, si afferma in ricorso che il Lo AN sarebbe detenuto illegittimamente in relazione alle ipotesi di reato di cui ai capi b) - che si ritiene, peraltro, estraneo all'imputazione cautelare - ed e) della rubrica. Si assume, quindi che il Tribunale di Matera non avrebbe applicato alcun aumento di pena per le aggravanti di cui al comma 2 dell'art. 629 cod. pen. e di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen., altrimenti, essi sarebbero stati ritenuti i reati più gravi su cui applicare gli aumenti per la continuazione di cui all'art. 81 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 111 Cost. e all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen, per essere stato violato il diritto al contraddittorio é quello di difesa, nonché per essere apparente la motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, si lamenta che il Tribunale di sorveglianza, per motivare il rigetto del reclamo, faccia riferimento alle informazioni fornite dal "competente Dipartimento, dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri e dalla Direzione Antimafia di Potenza per attestare la presenza di collegamenti con la cosca mafiosa e la perdurante operatività del sodalizio criminale" senza aver mai avuto la disponibilità di tali citate informazioni, non risultando essere mai state trasmesse a detto tribunale. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen, per mancanza dei presupposti per l'applicazione del regime detentivo speciale e per l'omessa motivazione, comunque da considerarsi apparente, in relazione alla sussistenza delle ritenute esigenze di prevenzione. In particolare, si assume che il Tribunale di sorveglianza di Roma abbia utilizzato "formule stereotipate" e indicato "circostanze gravi" non rinvenibili negli atti del procedimento con riferimento a "azioni diffuse ed aggressive della criminalità organizzata, lotte tra clan e addirittura omicidi di personale della polizia penitenziaria". Il ricorrente, peraltro, è stato indicato dal tribunale ora citato come organizzatore dell'associazione di stampo mafioso, mentre, dall'accertamento svolto nel giudizio di merito, egli sarebbe solamente un mero partecipe, condannato per spaccio di stupefacenti, ma assolto ta dal reato di associazione armata finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti. Ancora, ci si duole del fatto che il Tribunale di sorveglianza di Roma abbia affermato la «perdurante operatività del sodalizio" quando la sentenza di condanna del Tribunale di Matera avesse fatto "esplicito riferimento ad una fase di "stand by" in cui verserebbe 2 A attualmente l'associazione a causa dello stato di restrizione dei suoi membri». Si evidenzia, inoltre, come l'imputazione di cui al capo a) della rubrica, "relativa al reato associativo, sia caratterizzata da una contestazione chiusa" ovvero esplicitamente ricompresa tra il 2011 e il 2018. Anche laddove il Tribunale di sorveglianza di Roma "fa riferimento, sia all'episodio dello scioglimento del comune di Scanzano Jonico, avvenuto nel 2019, sia a un decreto di fermo eseguito in data 21 marzo 2021 dai Carabinieri della compagnia e del comando provinciale di Matera", dette informazioni non potrebbero essere considerate "attuali", poiché non riferibili all'ultimo biennio e, comunque, non avrebbero alcun collegamento con l'attuale ricorrente. L'ordinanza impugnata, inoltre, nel riferirsi alla sua pericolosità sociale avrebbe sopravvalutato l'esistenza di illeciti disciplinari commessi intramoenia e avrebbe errato nel richiamare i familiari quali suo "tramite" perché detti parenti sarebbero "estranei a qualsiasi contesto di criminalità organizzata". 3. Era stata richiesta la trattazione orale del ricorso ma essa è stata rigettata perché, per i ricorsi da trattarsi in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., non è prevista la discussione orale. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato, quindi, da rigettare. 2. Il primo motivo risulta inammissibile poiché generico e non autosufficiente. Si contesta, in particolare, che il ricorrente sarebbe illegittimamente detenuto in relazione ai capi di imputazione contestati nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere - di cui uno neanche oggetto di "imputazione cautelare" - per i quali non sarebbe stato applicato alcun aumento di pena per le aggravanti di cui al comma 2 dell'art. 629 cod. pen. e di cui al comma primo dell'art. 416-bis cod. pen. e che il tribunale di sorveglianza non avrebbe rilevato l'inefficacia di tale titolo cautelare / senza il quale non si sarebbe potuta confermare la legittimità del decreto ministeriale di proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Ebbene, fermo restando che tale doglianza debba essere esposta e valutata nelle sedi proprie del procedimento cautelare, essa è stata ritenuta infondata dal Tribunale di sorveglianza con il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso non può essere ulteriormente valutato in questa sede anche per l'omessa allegazione degli atti richiamati. 3
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna processuali. Così deciso il 13/12/2023 il ricorrente al pagamento delle yese '5) < — ° cIA (s) ca 43 C C %4: caq 3. Sul secondo motivo, rispetto al rilevato omesso deposito delle informative richiamate nell'ordinanza impugnata va qui richiamato l'orientamento già espresso da Sez. 1, n. 39773 del 13/10/2005, Rv. 232687 - 01, secondo il quale «l'omesso deposito degli atti richiamati dal D. M. di proroga della sospensione, ex art. 41 bis ord. pen., dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario non ne determina l'illegittimità, perché nessuna norma impone il deposito delle informative rituali e, d'altro canto, il loro contenuto è ampiamente riportato nel decreto stesso, in modo da consentire lo svolgimento di un'idonea strategia difensiva senza pregiudizio per le esigenze di necessaria cautela e di riservatezza connesse con il divieto di esame degli atti suddetti nel corso del procedimento amministrativo». A tale principio, va aggiunto che il ricorrente ha articolato difese nel merito, ;2,54a-etís2_ senza eccepire nulla in sede di reclamo,jift dal medesimo motivo di ricorso che l'accesso al fascicolo è avvenuto solamente in data 12/7/2023, quando il provvedimento impugnato è stato depositato in data 12/6/2023. 5{,32.49 4. Anche il terzo motivo risulta generico ed errato nella parte in cui non considera che il decreto del ministro è del 16 dicembre 2022, quindi, il 2021 può certamente rientrare nell'esame del Tribunale di sorveglianza il quale, comunque, può tener conto anche di elementi più datati, da valutare in relazione a quelli più recenti, per motivare sulle esigenze già espresse, e nella specie condivise, nel decreto ministeriale. In definitiva, l'ordinanza in verifica risulta corredata da motivazione effettiva e chiaramente esplicativa delle ragioni della decisione, che ha investigato i profili fattuali necessari per ravvisare la legittima proroga della sottoposizione del ricorrente al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. 5. Sulla base di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente alle spese processuali.
lette le conclusioni del PG, in persona di SILVIA SALVADORI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8608 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 13/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 8 giugno 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-quinquies, I. 26 luglio 1975 (Ord. pen.), da LA Lo AN - ristretto in custodia cautelare, appellante, perché condannato con sentenza del Tribunale di Matera del 29 giugno 2022 ad anni 19 e mesi 6 di reclusione per i delitti di associazione di stampo mafioso ed estorsione - avverso il decreto emesso, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., dal Ministro della Giustizia in data 16 dicembre 2022, con il quale è stata disposta la proroga della sottoposizione al regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, richiamato il decreto ministeriale ora citato, ha ritenuto sussistere sia gli elementi sintomatici della ricorrenza di gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, sia quelli relativi a una consistente e attuale pericolosità sociale. Riferisce il Tribunale che il Lo AN è stato condannato quale organizzatore del clan Schettino, anche per reati fine commessi dal 2011 al 2018, ed è attualmente in custodia cautelare per i capi b) ed e), aggravati dal metodo mafioso, di cui alla sentenza di primo grado sopra richiamata e per i quali non sono decorsi i termini massimi di custodia cautelare (si indicano le pag. 5 e 6 dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 24 novembre 2022, con l'applicato aumento di un terzo per tale aggravante). Il ricorrente è, peraltro indicato "con recenti note della D.I.A., della D.D.A. di Potenza e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri come attualmente inserito nel clan di appartenenza e collegato a esso". Il Tribunale di sorveglianza riporta come Lo AN "assumesse importanti decisioni, se non altro a livello organizzativo e fosse un punto di riferimento per tutti i membri del clan", nonché spacciava stupefacenti mentre era sottoposto agli arresti domiciliari (condannato in primo grado ad anni 2 e mesi 6 di reclusione). Prosegue, ancora, il Tribunale chiarendo che, al di là dell'erronea indicazione del Lo AN quale parente del capo clan Schettino, egli ha svolto colloqui con tale vertice associativo - che era in stato di detenzione - al fine di veicolarne le direttive ai sodali dell'associazione di stampo mafioso la quale, pur colpita da recenti operazioni giudiziarie, non risulta essere stata disarticolata. Dall'osservazione penitenziaria, infine, non sono emersi elementi sintomatici di autentica dissociazione e di acquisizione di valori di legalità, anzi, sono state segnalate - con relazione della Casa circondariale di Roma-Rebibbia del 23 maggio 2023 - irregolarità comportamentali anche recenti da parte del Lo AN. 2. LA Lo AN ricorre per cassazione affidandosi, con il ministero del difensore, a tre motivi. 1 2.1. Con il primo motivo, LA Lo AN si duole della violazione di legge in relazione agli artt.
4-bis e 41-bis, comma 2, Ord. pen. e 303 cod. proc. pen. per la mancanza dei presupposti applicativi del regime detentivo speciale in relazione alla violazione dei termini di massimi di custodia cautelare. In particolare, si afferma in ricorso che il Lo AN sarebbe detenuto illegittimamente in relazione alle ipotesi di reato di cui ai capi b) - che si ritiene, peraltro, estraneo all'imputazione cautelare - ed e) della rubrica. Si assume, quindi che il Tribunale di Matera non avrebbe applicato alcun aumento di pena per le aggravanti di cui al comma 2 dell'art. 629 cod. pen. e di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen., altrimenti, essi sarebbero stati ritenuti i reati più gravi su cui applicare gli aumenti per la continuazione di cui all'art. 81 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 111 Cost. e all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen, per essere stato violato il diritto al contraddittorio é quello di difesa, nonché per essere apparente la motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, si lamenta che il Tribunale di sorveglianza, per motivare il rigetto del reclamo, faccia riferimento alle informazioni fornite dal "competente Dipartimento, dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri e dalla Direzione Antimafia di Potenza per attestare la presenza di collegamenti con la cosca mafiosa e la perdurante operatività del sodalizio criminale" senza aver mai avuto la disponibilità di tali citate informazioni, non risultando essere mai state trasmesse a detto tribunale. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen, per mancanza dei presupposti per l'applicazione del regime detentivo speciale e per l'omessa motivazione, comunque da considerarsi apparente, in relazione alla sussistenza delle ritenute esigenze di prevenzione. In particolare, si assume che il Tribunale di sorveglianza di Roma abbia utilizzato "formule stereotipate" e indicato "circostanze gravi" non rinvenibili negli atti del procedimento con riferimento a "azioni diffuse ed aggressive della criminalità organizzata, lotte tra clan e addirittura omicidi di personale della polizia penitenziaria". Il ricorrente, peraltro, è stato indicato dal tribunale ora citato come organizzatore dell'associazione di stampo mafioso, mentre, dall'accertamento svolto nel giudizio di merito, egli sarebbe solamente un mero partecipe, condannato per spaccio di stupefacenti, ma assolto ta dal reato di associazione armata finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti. Ancora, ci si duole del fatto che il Tribunale di sorveglianza di Roma abbia affermato la «perdurante operatività del sodalizio" quando la sentenza di condanna del Tribunale di Matera avesse fatto "esplicito riferimento ad una fase di "stand by" in cui verserebbe 2 A attualmente l'associazione a causa dello stato di restrizione dei suoi membri». Si evidenzia, inoltre, come l'imputazione di cui al capo a) della rubrica, "relativa al reato associativo, sia caratterizzata da una contestazione chiusa" ovvero esplicitamente ricompresa tra il 2011 e il 2018. Anche laddove il Tribunale di sorveglianza di Roma "fa riferimento, sia all'episodio dello scioglimento del comune di Scanzano Jonico, avvenuto nel 2019, sia a un decreto di fermo eseguito in data 21 marzo 2021 dai Carabinieri della compagnia e del comando provinciale di Matera", dette informazioni non potrebbero essere considerate "attuali", poiché non riferibili all'ultimo biennio e, comunque, non avrebbero alcun collegamento con l'attuale ricorrente. L'ordinanza impugnata, inoltre, nel riferirsi alla sua pericolosità sociale avrebbe sopravvalutato l'esistenza di illeciti disciplinari commessi intramoenia e avrebbe errato nel richiamare i familiari quali suo "tramite" perché detti parenti sarebbero "estranei a qualsiasi contesto di criminalità organizzata". 3. Era stata richiesta la trattazione orale del ricorso ma essa è stata rigettata perché, per i ricorsi da trattarsi in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., non è prevista la discussione orale. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato, quindi, da rigettare. 2. Il primo motivo risulta inammissibile poiché generico e non autosufficiente. Si contesta, in particolare, che il ricorrente sarebbe illegittimamente detenuto in relazione ai capi di imputazione contestati nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere - di cui uno neanche oggetto di "imputazione cautelare" - per i quali non sarebbe stato applicato alcun aumento di pena per le aggravanti di cui al comma 2 dell'art. 629 cod. pen. e di cui al comma primo dell'art. 416-bis cod. pen. e che il tribunale di sorveglianza non avrebbe rilevato l'inefficacia di tale titolo cautelare / senza il quale non si sarebbe potuta confermare la legittimità del decreto ministeriale di proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Ebbene, fermo restando che tale doglianza debba essere esposta e valutata nelle sedi proprie del procedimento cautelare, essa è stata ritenuta infondata dal Tribunale di sorveglianza con il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso non può essere ulteriormente valutato in questa sede anche per l'omessa allegazione degli atti richiamati. 3
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna processuali. Così deciso il 13/12/2023 il ricorrente al pagamento delle yese '5) < — ° cIA (s) ca 43 C C %4: caq 3. Sul secondo motivo, rispetto al rilevato omesso deposito delle informative richiamate nell'ordinanza impugnata va qui richiamato l'orientamento già espresso da Sez. 1, n. 39773 del 13/10/2005, Rv. 232687 - 01, secondo il quale «l'omesso deposito degli atti richiamati dal D. M. di proroga della sospensione, ex art. 41 bis ord. pen., dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario non ne determina l'illegittimità, perché nessuna norma impone il deposito delle informative rituali e, d'altro canto, il loro contenuto è ampiamente riportato nel decreto stesso, in modo da consentire lo svolgimento di un'idonea strategia difensiva senza pregiudizio per le esigenze di necessaria cautela e di riservatezza connesse con il divieto di esame degli atti suddetti nel corso del procedimento amministrativo». A tale principio, va aggiunto che il ricorrente ha articolato difese nel merito, ;2,54a-etís2_ senza eccepire nulla in sede di reclamo,jift dal medesimo motivo di ricorso che l'accesso al fascicolo è avvenuto solamente in data 12/7/2023, quando il provvedimento impugnato è stato depositato in data 12/6/2023. 5{,32.49 4. Anche il terzo motivo risulta generico ed errato nella parte in cui non considera che il decreto del ministro è del 16 dicembre 2022, quindi, il 2021 può certamente rientrare nell'esame del Tribunale di sorveglianza il quale, comunque, può tener conto anche di elementi più datati, da valutare in relazione a quelli più recenti, per motivare sulle esigenze già espresse, e nella specie condivise, nel decreto ministeriale. In definitiva, l'ordinanza in verifica risulta corredata da motivazione effettiva e chiaramente esplicativa delle ragioni della decisione, che ha investigato i profili fattuali necessari per ravvisare la legittima proroga della sottoposizione del ricorrente al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. 5. Sulla base di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente alle spese processuali.