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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Prima Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 2916 dell'anno 2017 vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parabita Parte_1 C.F._1
(LE) alla via F.lli De Jatta n. 26 presso lo studio legale dell'avv. Carlo F. Prastaro che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
– ATTORE e CONVENUTO in Riconvenzionale –
E
avv. (C.F.: ), elettivamente domiciliata in CP_1 CP_2 C.F._2
Maglie (LE) alla via Unità d'Italia n. 19 presso lo studio legale dell'avv. Fabrizio
Piccinno che la rappresenta e difende, come da mandato in atti;
– CONVENUTA e ATTRICE in Riconvenzionale –
(P.I. ), in persona dei due legali rapp.ti Dr. Controparte_3 P.IVA_1 [...]
Dr. , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cordola CP_4 Controparte_5 ed elettivamente domiciliata nel suo studio legale in Milano al viale Monte Nero n. 68, giusta procura generale alle liti in atti;
- TERZA CHIAMATA -
All'udienza del 3.4.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate, la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso in particolare: Parte_1
- che, con citazione del 10.7.2008, veniva convenuto dinanzi al Tribunale di Lecce dalla ditta individuale con domanda di pagamento Controparte_6
del corrispettivo pari a euro 9.472,00 preteso per l'esecuzione di lavori edili;
- che, conferito apposito mandato alle liti per la relativa difesa, l'avv. Roberta
Cofano, sebbene in possesso di tutta la documentazione afferente la causa, si costituiva tardivamente in giudizio non osservando i termini perentori prescritti dall'art. 167 c.p.c. per le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio e per la proposizione di domande riconvenzionali;
- che, condannato in primo grado al pagamento della somma pari a euro 5.028,00 oltre IVA verificata in sede di ctu e della somma di euro 1.186,61 per il rimborso dei materiali acquistati, oltre spese di lite, l'attore veniva indotto dal convenuto, senza la dovuta informazione in ordine all'alea del giudizio di appello, al conferimento dell'incarico professionale per proporre impugnazione avverso la predetta sentenza, subendo altresì una procedura esecutiva mobiliare in forza della sentenza esecutiva di primo grado;
- che, con costituzione in mora del 22.7.2016, rivolgeva quindi una richiesta di risarcimento al proprio legale ai sensi dell'art. 38 del Codice deontologico, chiedeva quindi di accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta nell'espletamento del mandato professionale ricevuto in ordine al giudizio iscritto al R.G. n. 938/2008 radicato presso il Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Casarano, definito con sentenza n. 929/2015, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno quantificato in euro 45.796, 83 oltre rivalutazione monetaria e refusione delle spese di lite, da distrarsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio la professionista convenuta che, previa chiamata in causa della compagnia di assicurazione , deduceva da parte sua Controparte_7
l'insussistenza di responsabilità professionale in merito con conseguente richiesta di rigettare la domanda ex adverso proposta nei suoi confronti in quanto infondata in fatto come in diritto e spiegava domanda riconvenzionale volta all'ottenimento del pagamento delle prestazioni professionali svolte in favore dell'attrice quantificate in euro 21.897,15 oltre accessori, con vittoria delle spese di lite del presente giudizio.
Si costituiva altresì la società chiamata in causa chiedendo in via Controparte_3
principale il rigetto della domanda attorea ed eccependo l'inoperatività temporale della polizza assicurativa, in via subordinata, di accogliere la domanda di garanzia tenendo conto dei limiti di polizza, dello scoperto del 10% a carico dell'assicurato e con esclusione della voce del danno non patrimoniale eventualmente riconosciuta in sentenza in favore dell'attore, con compensazione delle spese di lite.
Istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti processuali, all'udienza del 3.4.2025, precisate le conclusioni come da note scritte allegate, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
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1-La domanda attorea non è fondata e deve quindi essere rigettata.
Dall'esame della rappresentazione dei fatti di causa e del materiale probatorio costituito dalla complessiva documentazione versata in atti dalle parti processuali, emerge che l'inosservanza del termine perentorio per le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio e per le domande riconvenzionali previsto dall'art. 167 c.p.c. non ha potuto produrre alcuna conseguenza sull'esito del giudizio sfavorevole rispetto alla posizione processuale assunta dall'attore nel giudizio instaurato nei suoi confronti dalla ditta individuale per il pagamento del corrispettivo pari a Controparte_6 euro 9.472,00 preteso per l'esecuzione di lavori edili presso l'abitazione dell'attore stesso;
giudizio iscritto al R.G. n. 938/2008 presso il Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Casarano e definito con sentenza di accoglimento n. 929/2015.
La questione giuridica della sussistenza della legittimazione processuale costituisce infatti non una eccezione in senso stretto sottoposta ai termini perentori ex art. 167
c.p.c. ma una mera eccezione difensiva avente ad oggetto un presupposto processuale rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, essendo a carico dell'attore allegare e poi dimostrare sul piano probatorio la titolarità del rapporto negoziale dedotto in giudizio.
Alla luce del contenuto della decisione della causa inoltre appare del tutto inconferente la possibilità di ottenere un risarcimento per responsabilità aggravata per lite temeraria
(che l'attore addirittura quantifica nella ipotetica somma di euro 20.000,00), tenuto conto che all'esito del giudizio veniva riconosciuta tale titolarità per l'intervenuta cessione del rapporto tra l'originario contraente prestatore d'opera ( e Persona_1
il titolare della ditta individuale Gabriele che aveva in concreto portato a termine i relativi lavori presso l'abitazione dell'attore; questione che comunque sarebbe stata oggetto di nuova disamina nel giudizio di appello proposto co il patrocinio dello stesso professionista, se l'attore non avesse rinunciato allo stesso con il raggiungimento con la controparte di quel giudizio di un accordo transattivo, apparendo così assolutamente contraddittorio che l'attore chieda nel presente giudizio il risarcimento di un danno che lo stesso attore ha contribuito a cristallizzare rinunciando al relativo giudizio di appello.
Quanto al danno derivante dai giudizi di opposizione incardinati avverso le due procedure esecutive azionate sulla base della sentenza di primo grado esecutiva, occorre evidenziare che l'attore aveva la piena e personale responsabilità del pagamento degli importi stabiliti nella sentenza di condanna a suo carico con la conseguenza che deve imputare a sé stesso gli effetti sfavorevoli derivati da tale inadempimento.
Quanto, infine, alla circostanza della omessa informazione in ordine all'alea del giudizio di appello, occorre considerare, da una parte, che manca qualsiasi prova in proposito e che, dall'altra, non è possibile apprezzarne in concreto il relativo disvalore essendo stato il relativo giudizio di appello abbandonato per rinuncia agli atti.
Di converso le difese approntate dalla convenuta nel giudizio di primo grado producevano comunque un risultato utile per l'odierno attore, stante la rilevante riduzione del corrispettivo riconosciuto in sentenza rispetto a quanto domandato nei suoi confronti in sede giudiziale.
Ne consegue ipso facto il rigetto domanda di garanzia spiegata dall'avv. Roberta
Cofano nei confronti della società di assicurazione , intervenuta in Controparte_3
giudizio a seguito della chiamata in causa, nonché l'assorbimento di tutte le eccezioni e i rilievi inerenti al dedotto rapporto assicurativo.
2- La domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta deve essere invece accolta in quanto fondata.
La convenuta ha infatti chiesto il pagamento dei compensi professionali dovuti per l'attività di difensore svolta nella richiamata causa civile, ivi compresa la proposizione dell'atto di appello avverso la sentenza n. 929/2015 emessa dal Tribunale di Lecce,
Sezione distaccata di Casarano.
Tale domanda deve essere accolta considerando che il convento in riconvenzionale non ha prodotto alcuna prova in ordine all'avvenuto pagamento delle prestazioni professionali difensive svolte dall'avv. Roberta Cofano in suo favore, trattandosi - come è noto - di prestazioni di fare e quindi di corrispettivi comunque dovuti anche in caso di sentenza sfavorevole.
Ne consegue la condanna di al pagamento in favore dell'avv. Roberta Parte_1
Cofano dei compensi professionali inerenti al giudizio iscritto al R.G. n. 938/2008 radicato presso il Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Casarano, definito con sentenza n. 929/2015 pari a complessivi euro 3.500,00, nonché dei compensi professionali per l'introduzione del relativo giudizio di appello liquidato in euro
1.000,00, oltre rimborso forfettario del 15 %, IVA e CAP come per legge. Quanto alle spese del presente giudizio, ritiene il Giudicante non sussistenti ragioni per derogare parzialmente al principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo parametri prossimi ai valori medi dello scaglione di riferimento delle tariffe ratione temporis vigenti.
L'attore soccombente dovrà anche rifondere le spese di lite in favore della società
, essendo sorta la necessità della relativa chiamata in causa a seguito Controparte_3
dell'intrapresa iniziativa giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti dell'avv. Cofano Roberta nonché sulla Parte_1
relativa domanda riconvenzionale, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti dell'avv. Cofano Parte_1
Roberta;
2) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento in favore dell'avv. Cofano Roberta della somma complessiva di euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CAP come per legge;
3) condanna al pagamento in favore dell'avv. Cofano Roberta e Parte_1
della società delle spese di lite del presente giudizio che Controparte_3
liquida per ciascuno in euro 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 4.4.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesco CAVONE