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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3086/2023
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima S ezion e Civile nel giudizio promosso da e , con l'avvocato Mauricio De Souza Parte_1 Parte_2
ricorrenti con l'intervento di
, con l'avvocato Mauricio De Souza Controparte_1
interveniente nei confronti di
Controparte_2
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente ordinan za
1. Le ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di nato ad [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Persona_1
Brasile, e hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “Sono i ricorrenti discendenti diretti di cittadino italiano nato il [...] ad [...], il quale ha Persona_1
vissuto i primi anni di vita in Italia, e in seguito è emigrato in Brasile, luogo in cui si è sposato il
01/07/1905 a Itajai (SC) – Brasile, con , senza mai essersi naturalizzato Persona_2
cittadino brasiliano o aver rinunciato alla cittadinanza italiana. (Doc. 2 e 3) 2. Dalla suddetta unione coniugale è nato il [...] ad [...] – Brasile, il quale ha Persona_3
contratto matrimonio con il 07/12/1935, a RO UL (SC) – Brasile, generando Controparte_3
diversi figli. (Doc. 4) 3. Una dei figli di si chiama è nata il Persona_3 Persona_4
24/02/1941 RO UL (SC) – Brasile, e si è sposata con il 10/11/1961 ad Persona_5
SA (SC) - Brasile. Da tale unione sono nati due figli. (Doc. 5) 4. La figlia primogenita di
è nata il [...] a [...] – Brasile, la quale si Persona_4 Persona_6
è congiunta in matrimonio con da il 05/07/1980 a São Lourenço do Oeste CP_4 Pt_2
(SC) - Brasile, generando una figlia, ricorrente. (Doc. 6) 4.1. , ricorrente e Parte_2
figlia di è nata il [...] a [...] – Brasile, e si è unita in Persona_6
matrimonio con il 14/01/2005 a Cotiporã (RS) – Brasile. (Doc. 7) 5. Il figlio CP_5
secondogenito di si chiama è nato il [...] a [...]_4 Persona_7 (SC) – Brasile, si è sposato con il 09/03/1991 a Caxias do Sul (RS) - Controparte_6
Brasile, generando una figlia, ricorrente. (Doc. 8) 5.1. ricorrente e figlia di Parte_1
è nata il [...] a [...] – Brasile, risulta al momento di Persona_7
stato civile nubile. (Doc. 9)”.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Con comparsa di intervento del 20.12.2024 ha chiesto il riconoscimento Controparte_1 della cittadinanza italiana esponendo e producendo quanto segue: “con ricorso depositato in data 26 febbraio 2023, la Sig.ra e altri conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il , in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Venezia, Controparte_2
piazza San Marco, n. 63, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: I. Accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti ed da sono Parte_1 Parte_2 Pt_2 cittadine italiane dalla nascita;
II. Ordinare al , e per esso all'ufficiale dello Controparte_2
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza degli indicati, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III. Condannare il a spese, competenze e Controparte_2 onorari di causa, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
2. Il giudizio veniva iscritto presso il
Tribunale di Brescia con R. G. n. 3086/2023 e veniva assegnato al Giudice Dott. Colombo Christian;
3. Il ricorrente intervenuto è discendente diretto di Controparte_1 Persona_1
cittadino italiano nato il [...] ad [...], nonché avo dei ricorrenti procedenti. Tanto premesso, il Sig. , come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente Controparte_1
domiciliato, interviene volontariamente nel presente giudizio di merito, riservata sin d'ora ogni ed eventuale rituale pretesa in via ordinaria nelle opportune sedi giudiziarie, per i seguenti motivi … 1.
Il ricorrente intervenuto discendenti diretti di cittadino italiano nato il Persona_1
06/06/1882 ad Arcene (BG), il quale ha vissuto i primi anni di vita in Italia, e in seguito è emigrato in Brasile, luogo in cui si è sposato il 01/07/1905 a Itajai (SC) – Brasile, con , Persona_2
senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano o aver rinunciato alla cittadinanza italiana.
(Doc. 2 e 3) 2. Dalla suddetta unione coniugale è nato il [...] ad [...]
SA (SC) – Brasile, il quale ha contratto matrimonio con il 07/12/1935, a Controparte_3
RO UL (SC) – Brasile, generando diversi figli. (Doc. 4) 3. Una dei figli di Persona_3
si chiama è nata il [...] RO UL (SC) – Brasile, e si è sposata
[...] Persona_4
con il 10/11/1961 ad SA (SC) - Brasile. Da tale unione sono nati due Persona_5
figli. (Doc. 5) 4. Altra figlia di è nata il [...] a [...]_4 Persona_8
Lorenzo do Oeste (SC) – Brasile, la quale si è congiunta in matrimonio con il Controparte_7
17/10/1993 a Caxias do Sul (RS) - Brasile, generando un figlio, il ricorrente , Controparte_1 nato il [...] a [...], di stato civile libero. (Doc. 6)”.
Con ordinanza del 10.3.2025 è stata rilevata, ai sensi dell'articolo 101 comma secondo periodo c.p.c., la questione dell'ammissibilità dell'intervento con i seguenti argomenti: “Il giudice − Rilevato che il
20.12.2024 ha presentato atto di intervento affermando di essere discendente Controparte_1 di e chiedendo di essere dichiarato cittadino italiano − Ritenuto che sia Persona_1 opportuno svolgere sintetiche considerazioni sull'intervento passibili di riesame con il provvedimento che definirà il giudizio − Ritenuto che le domande delle ricorrenti e quella di
[...]
sono differenti aventi a oggetto la cittadinanza di ciascuno dei soggetti − Ritenuto CP_1
che i fatti costitutivi delle domande delle ricorrenti e di sono costituiti da Controparte_1
differenti rapporti di filiazione − Ritenuto che l'unica connessione che potrebbe evocarsi nel caso in esame è quella riguardante la risoluzione di analoghe questioni di fatto − Ritenuto che tra le domande delle ricorrenti e quella di non vi sia una connessione che consenta Controparte_1
l'intervento in giudizio − Ritenuto che non vi sono ragioni per disporre d'ufficio l'intervento in giudizio di − Ritenuto opportuno sottoporre alle parti la questione Controparte_1 dell'ammissibilità dell'intervento di ”. Controparte_1
Il si è rimesso alla decisione del giudice senza svolgere considerazioni Controparte_2
sull'intervento.
Con nota del 10.4.2025 le ricorrenti e l'intervenuta hanno depositato nota scritta evidenziando che l'intervento di è qualificabile come intervento volontario litisconsortile, ai Controparte_1 sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.c., in quanto l'interessata vanta un diritto proprio e identico e connesso a quello della parte principale e, qualora non si ritenesse sufficiente il collegamento tra il ricorso principale e l'intervento volontario, la necessità di risolvere analoghe questioni di fatto rende opportuno trattare unitariamente le cause per ragioni di economia processuale, uniformità del giudizio e rischio di decisioni contrastanti.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che nato ad [...] il [...] Persona_1
(doc. 2 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.).
La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dalle ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Per quanto riguarda l'ammissibilità dell'intervento, è possibile fare rinvio all'ordinanza del
10.3.2025 trascritta sopra, le cui considerazioni non sono state efficacemente contrastate delle difese della nota conclusiva che si presentano prive di riferimenti alla concreta vicenda in esame. Oltre a ciò, si evidenzia che il preminente interesse di rispettare una durata ragionevole del giudizio renda inopportuno l'esame della domanda di che si presenta come connessa alle Controparte_1
domande delle ricorrenti soltanto in ragione della risoluzione di questioni di fatto soltanto in parte simili.
5. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso alla decisione del giudice. CP_2
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che e sono cittadine italiane. Parte_1 Parte_2
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_2
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_1
4. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 10.4.2025
Il giudice
Christian Colombo