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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 52/2025 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza, Settore Lavoro e Previdenza, n. 206/2024, emessa in data 20 giugno 2024 e pubblicata il 1 agosto 2024, non notificata;
avente ad oggetto: differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 09/10/2025; promossa da: (codice fiscale: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Alberto Pizzoferrato e dall'Avv. Fernando Figoni, con elezione di domicilio presso lo studio del primo, sito in Bologna, v. Santo Stefano, 57; appellante;
contro (c.f. ), rappresentato e difeso, anche CP_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Jacobo Sanchez Codoni, Matteo Vricella e Nadia Petra Pedersoli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Brescia, via Solferino, 31; appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
pag. 1 di 16 udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Svolgimento del giudizio e considerazioni introduttive. La vicenda giudiziaria per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) Con ricorso depositato il 3.05.2023, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di CP_1
Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, Parte_1 impugnando il licenziamento da questa intimatogli per superamento del periodo di comporto, lamentandone la non tempestività e l'illegittimo computo in detto periodo delle assenze per malattia imputabili al datore di lavoro, domandando l'accertamento della nullità o, in subordine l'illegittimità, con conseguenti tutele reintegratoria e risarcitoria. Domandava inoltre la corresponsione delle differenze retributive integrative a carico del datore di lavoro nei periodi di assenza per malattia. Ha quindi insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato al sig. in data 05.03.2020 -previo eventuale incidentale CP_1 annullamento delle sanzioni disciplinari agli atti-, per violazione di norme imperative per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto e per l'effetto Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 sede legale in Piacenza, via Don Carozza, c.f. alla reintegrazione P.IVA_1 del ricorrente nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr pari alle retribuzioni tra la data di licenziamento la data di effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a cinque;
In subordine: accertare e dichiarare, previo eventuale incidentale annullamento delle sanzioni disciplinari agli atti, l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del motivo oggettivo addotto e per l'effetto Condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 legale in Piacenza, via Don Carozza, c.f. al pagamento di P.IVA_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile per il tfr in misura non infeiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, con applicazione dell'art. 7 d. lgs. n. 23/2015 ai fini della commisurazione dell'indennità.
Sempre nel merito e in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrisposta da parte del datore di lavoro la complessiva somma di € 6.419,34 a titolo d'integrazione dell'indennità di malattia e per l'effetto, condannare la società Cooperativa San AR scrl (c.f. , P.IVA_1
pag. 2 di 16 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piacenza (PC) via Don. A. Carozza, 30/a, al pagamento delle somme spettanti al lavoratore a titolo di differenze retributive, pari ad € € 6.419,34 o nella diversa misura, minore o anche maggiore, che sarà accertata di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA, e distrazione in favore dei difensori antistatari.”. Si è costituita ritualmente chiedendo, nel merito, il Parte_1 rigetto di tutte le domande di cui al ricorso perché infondate in fatto e in diritto. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione di diversi testimoni. (…) >>. All'esito dell'udienza di discussione del 20.06.2024, il Tribunale di Piacenza ha definito la vertenza con la sentenza n. 206/2024 R.S., così statuendo: “(…) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di malattia e per l'effetto condanna in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore al pagamento in favore di della CP_1 complessiva somma di euro 6.419,34, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
rigetta il ricorso per il resto;
(…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, riepilogato lo svolgimento del processo, da un lato, ha disatteso le doglianze dell'allora ricorrente
“quanto alla tardività del licenziamento” e “quanto allo scomputo delle assenze per violazione dell'art. 2087 c.c.”, ritenendo quindi il recesso datoriale pienamente legittimo ed efficace, dall'altro lato, invece, ha ritenuto fondata la pretesa del lavoratore di vedersi corrispondere le differenze retributive integrative a carico del datore di lavoro nei periodi di assenza per malattia, richiamando sul punto la sentenza di questa Corte di Appello, Sezione Lavoro n.102/2023 del 9.03.2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Piacenza n. 41/22 del 10.05.2022, il tutto con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della ritenuta reciproca soccombenza. Con ricorso depositato telematicamente in data 30/01/2025, la Parte_1 ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo
[...] che questa Corte voglia: “(…) in via principale e nel merito: i. accertare e dichiarare, in riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza n. 206 pubblicata il 1 agosto 2024, che nulla è dovuto da parte della al Parte_1 signor a titolo di integrazione dei trattamenti di malattia, maternità CP_1
e infortunio e, per l'effetto: ii. rigettare ovvero e comunque dichiarare inammissibili le avversarie domande di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c. del sig.
in quanto illegittime ed infondate in fatto e in diritto e in quanto non CP_1 provate;
iii. condannare per l'effetto il signor a restituire la somma CP_1 di € 5.732,52 equivalente alla somma lorda di € 6.419,34 versata dalla pag. 3 di 16 cooperativa con riserva di impugnazione. Con vittoria delle spese e degli onorari di causa per entrambi i gradi. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, la società appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di quattro motivi di impugnazione rubricati rispettivamente:
“4.1. Primo motivo: motivazione mancante, o comunque solo apparente, della sentenza, con conseguente necessità di declaratoria di sua inesistenza (o, quanto meno, nullità)”; “4.2. Secondo motivo: violazione o falsa applicazione: i) del ccnl trasporti, autotrasporto merci e logistica - e, in particolare, delle disposizioni di cui agli artt. 63 e 64 della parte speciale, sezione prima - trasporto merci, e della disposizione “artt. 26, 54 e 63 - malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo” della parte speciale, sezione terza - cooperazione e del DPR n. 602/70 (come modificato dal d. lgs. n. 423/ 2001); ii) delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 della l. 142/2001, assenza di alcuna violazione da parte del regolamento della cooperativa del divieto di deroga in peius del trattamento economico minimo”;
“4.3. Terzo motivo: si censura il capo di sentenza in cui si conclude che l'omessa contestazione da parte della cooperativa dei conteggi avversari ha rilevanza ai fini dell'accoglimento delle domande proposte”; “4.4. Quarto motivo di impugnazione: si censura il capo di sentenza in cui si dichiara la compensazione delle spese legali”. La rubricazione dei predetti motivi di appello descrive in maniera eloquente il loro contenuto senza che sia necessario aggiungere altro sul punto. Il lavoratore appellato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha fatto acquiescenza alle statuizioni della sentenza impugnata a lui sfavorevoli ed ha contestato, poi, la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure sul punto, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha disatteso le domande dell'allora ricorrente in merito al licenziamento comminato nei suoi confronti per superamento del periodo di comporto, trattandosi di autonome statuizioni non oggetto di impugnazione. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, ritiene la Corte che i motivi di gravame formulati dalla non risultino meritevole Parte_1 di accoglimento per le ragioni appresso indicate.
2. Ragioni di infondatezza del primo motivo appello. Con il primo motivo di gravame la società appellante ha eccepito l'inesistenza o, quantomeno, la mera apparenza della motivazione della sentenza gravata, in relazione al capo oggetto di gravame, in quanto il Tribunale sul punto ha richiamato “integralmente una pag. 4 di 16 sentenza di questa Corte d'Appello, omettendo di spiegare perché la decisione di quella causa dovesse coincidere con la decisione di questa;
… senza tuttavia indicare per qua li ragioni ritiene di condividere le argomentazioni della Corte d'Appello di Bologna per la risoluzione del caso in esame, omettendo di fatto ogni riferimento alle argomentazioni degli “atti di primo grado”. Tale doglianza, ad avviso di questa Corte, non appare meritevole di accoglimento. Sul punto va richiamato il principio espresso da Cassazione civile, SS.UU., sentenza 16/01/2015 n° 642 secondo cui: "Nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Tale pronuncia trae origine dal ricorso per Cassazione con cui la curatela fallimentare di una società impugnava una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio - sezione distaccata di Latina, che aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando le tesi difensive della società ricorrente e facendo proprie le argomentazioni giuridiche esposte nei propri atti di causa dall in merito all'omissione di presentazione di Controparte_4 dichiarazione dei redditi per l'anno 2000 contestata alla società (con conseguente accertamento induttivo del reddito prodotto per l'anno in questione). Con il primo dei ventuno motivi di ricorso, la curatela fallimentare della società deduceva la nullità della sentenza per violazione degli articoli 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, affermando che la decisione impugnata sarebbe priva di motivazione, “essendo quella esposta in sentenza meramente apparente in quanto costituita esclusivamente dalla integrale riproduzione delle controdeduzioni depositate dall' nel giudizio d'appello, senza Parte_2 alcuna autonoma valutazione da parte del giudicante e comunque in assenza di una anche sintetica esplicitazione delle ragioni della totale adesione del medesimo alle tesi dell' ”. Controparte_4
La quinta sezione della Cassazione, cui il ricorso era stato assegnato, rimetteva la questione alle Sezioni Unite, in considerazione delle possibili ripercussioni della decisione nel sistema della giustizia civile e tributaria, nonché della necessità di una valutazione di principi di rilevanza costituzionale ai fini del decidere.
pag. 5 di 16 Le Sezioni Unite, dunque, hanno affrontato il problema della validità di una sentenza che si limiti a riportare le tesi difensive di una delle parti, facendole proprie senza motivare in ordine alla scelta della propria adesione, attraverso un complesso iter logico-giuridico che sfiora, anche solo incidentalmente, questioni di semantica e sottesi problemi sociologici nella concezione del processo e della sentenza quale suo naturale esito. La Suprema Corte, in primo luogo, afferma la necessità di togliere ambiguità al termine stesso di “sentenza”, rivendicando la peculiarità che questo termine ha nel linguaggio giuridico. Se sentenza, nel processo, è e non può che essere esposizione delle ragioni di una decisione, le suggestioni culturali e le valenze extraprocessuali che alla sentenza sono state attribuite hanno finito per farne, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, non solo parametro della quantità e qualità del lavoro del giudice, ma anche misura dell'aspettativa generale di giustizia. Orbene, ritiene il Supremo Collegio che per fornire una risposta al quesito di diritto sollevato occorre prescindere da questi significati ulteriori di sentenza, riconducendo il ragionamento nello sola e pregnante dimensione del diritto. Procedendo su tale percorso, infatti, si afferma che la sentenza non è opera dell'ingegno di carattere creativo e pertanto non soggiace alle regole del diritto d'autore; la sentenza, infatti, “non viene in considerazione per l'ordinamento come opera letteraria bensì quale espressione di una funzione dello Stato” e come tale deve essere valutata. Se dunque, in linea di principio, una sentenza che non sia
“originale” non viola alcuna norma di diritto sostanziale, occorre verificare se vi siano norme processuali che impongano al giudice originalità nei contenuti della decisione. Nel farlo, le Sezioni Unite partono dall'esame dell'art. 361 del codice di rito del 1865, che vietava la motivazione per relationem non già per garantire la riferibilità dello scritto al giudice che l'aveva emessa, bensì per facilitare alle parti la comprensione dei motivi della decisione che li riguardava. Passando all'esame del codice di rito vigente, le Sezioni Unite offrono una carrellata dei principi dettati in tema di redazione della sentenza, giungendo alla conclusione che nessuna norma ne impone o anche solo ne auspica l'originalità dei contenuti, rilevando per contro come la tendenza legislativa degli ultimi anni sia stata quella di favorire la brevità e la concisione delle sentenze e, in ultima analisi, dei processi. Restano dunque da verificare, nell'esame delle fonti in materia, i principi giurisprudenziali espressi dalla stessa Corte di Cassazione;
anche qui le Sezioni Unite offrono una carrellata di quelle che sono state le decisioni più significative in tema di requisiti e caratteri della sentenza, dall'ammissibilità di una motivazione per relationem o del mero riferimento alla conforme giurisprudenza di legittimità, alla possibilità per il giudice di merito di non dare atto di tutte le prove e le tesi difensive proposte (proprio al fine di produrre una decisione concisa pag. 6 di 16 nell'esposizione di fatto e diritto) o di non giustificare la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (laddove manchino specifiche contestazioni delle parti in merito alle medesime) fino alla legittimità di una sentenza redatta su un modulo, purché in modo tale da dare contezza della specificità del caso in esame.
“Funzionalità, flessibilità e deformalizzazione” sono dunque, per la Corte di legittimità, le parole d'ordine cui devono ispirarsi i giudici di merito nella redazione delle decisioni conclusive del giudizio. Proprio per tale motivo, dunque, il Giudice della nomofilachia ritiene che il problema di fondo non sia l'originalità o meno dei contenuti della sentenza ed, in ultima analisi, se la stessa possa costituire un mero “copia-incolla” degli scritti difensivi;
ciò che conta non è indagare la paternità dei contenuti espressi nella sentenza, bensì verificare se tali contenuti possano essere attribuiti al giudice (quale espressione del suo potere decisorio) e se nella loro forma espositiva rispettino i caratteri di logicità e solidità giuridica. Occorrerà pertanto, in base ai principi generali propri dell'ordinamento processualcivilistico, che la motivazione risulti sufficiente ed idonea a sostenere la decisione. Né la scelta del giudice di fare propria la voce di uno dei soggetti del processo violerebbe il principio costituzionale di imparzialità e terzietà, posto che il suddetto principio deve essere letto come “indifferenza alle sorti ed all'esito del processo, risolvendosi nella mancanza di presupposti (soggettivi, oggettivi, psicologici) idonei a condizionare il contenuto della decisione”. Invero, le Sezioni Unite paventano il rischio che le “sentenze collage” possano presentare dei vizi di motivazione, nella misura in cui sia omessa la pronuncia su talune istanze o non siano presi in considerazione taluni rilievi, concludendo però nel senso che tali vizi saranno oggetto di autonome censure relative “al contenuto oggettivo della sentenza, quindi indipendentemente dal fatto che essa sia stata redatta attraverso la ricopiatura di altri atti”. Applicando i suesposti principi, pienamente condivisi da questa Corte, al caso di specie, non può che rilevarsi come la sentenza di prime cure, anche in relazione al solo capo impugnato, sia sorretta da una motivazione sufficiente ed idonea a sostenere la decisione assunta, a prescindere dalla sua contestata originalità. A ciò aggiungasi, per completezza espositiva, che nel provvedimento impugnato, il Giudice a quo, pur facendo proprie le considerazioni interpretative svolte da questa Corte di Appello, Sezione Lavoro nella sentenza n.102/2023 del 9.03.2023, non ha comunque mancato di giustificare tale richiamo, osservando sul punto: “3. quanto all'integrazione indennità di malattia. La domanda è fondata e deve essere integralmente accolta con la premessa che le questioni giuridiche sottese (anche per quanto attiene l'indennità da infortunio e maternità non contemplate nel caso di specie) sono già state affrontate dal Tribunale di Piacenza con sentenza n. 41/22
pag. 7 di 16 del 10.05.2022 confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n.102/2023 del 9.03.2023 alle cui motivazioni, integralmente condivise, si intende fare espresso richiamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Il ricorrente, per le ragioni esposte al punto che precede, ha dedotto di essersi assentato dal lavoro a causa di malattia, regolarmente certificata (come da documentazione in atti) in diversi periodi in corso di rapporto – come indicati in modo analitico ai punti 14 e 15 del ricorso, e di aver percepito in relazione a questi periodi unicamente la quota di indennità a carico dell mentre la datrice CP_5 di lavoro convenuta ha integralmente omesso di corrispondere loro le quote a suo carico, come previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro – Trasporto merci e logistica. Detti crediti, calcolati facendo applicazione dell'art. 63, lett. A) co. 12 del CCNL, ammontano ad euro 6.419,34 (come da conteggi allegati doc. 15 ric.). ha eccepito la non Controparte_6 applicabilità dell'art. 63 CCNL ai ricorrenti in quanto inserito in diversa sezione del CCNL – “sezione merci” mentre al rapporto de quo doveva farsi applicazione della sola “sezione cooperative”. L'esclusione di qualsiasi forma di partecipazione del datore di lavoro all'indennità di malattia derivava dall'applicazione della norma del Regolamento interno della Cooperativa (art.12) secondo cui “a tutti i soci lavoratori in caso di malattia e maternità sia riconosciuta solo ed unicamente l'indennità erogata dall'Istituto competente ( ..” comunque non riferibile ad una deroga in peius delle previsioni della CP_5 contrattazione collettiva né in contrasto con le disposizioni di legge (art. 6 co. 2 L.142/01) in quanto indennità non riferibile al concetto di “trattamento economico retributivo”. A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione del primo motivo di appello.
3. Ragioni di infondatezza del secondo motivo appello. Con il secondo motivo di gravame, la società appellante ha censurato, sotto svariati profili, l'interpretazione data dal Giudice di prime cure alle disposizioni contrattuali e legislative regolanti la materia controversa. Al riguardo, si osserva che le questioni interpretative da risolvere sono le medesime di quelle già affrontate da questa Corte nell'ambito della causa n. 330/2022 RG CA, definita con la sentenza n.102/2023 del 9.03.2023. Orbene, questo Collegio, pur prendendo atto dell'intervenuta impugnazione della predetta pronuncia innanzi alla Corte di Cassazione (proc. con numero R.G. 10892/2023) e pur conoscendo la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito di segno contrario a quello assunto da questo Ufficio (cfr., inter alia, Corte d'Appello di Milano, sentenza 4 mar. 2020 n. 1935, RG n. 606/2018), ritiene di dar seguito al proprio precedente, di cui si condividono pienamente i contenuti,
pag. 8 di 16 rispetti ai quali l'odierna società appellante non ha offerto dirimenti spunti di riflessione che possano indurre a discostarsene in questa sede. In particolare, per quanto d'interesse in questa sede, nella sentenza n. 102/2023 del 9.03.2023, questa Corte ha avuto modo di osservare che: << (…) nel CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE applicabile alla fattispecie nelle premesse generali si legge "le associazioni cooperative e le OO.SS. stipulanti convengono che il trattamento economico del socio delle cooperative del settore è quello previsto dal presente CCNL e con le modalità le specificità definite nella Sezione Cooperative contenuta nel presente CCNL, ferme restando le prerogative statutarie delle cooperative e le delibere delle assemblee sociali': II testo contrattuale si articola poi in una parte intitolata "DISPOSIZIONI GENERALI" dall'art. 1 all'art. 58 e da una parte intitolata PARTE SPECIALE che a sua volta è composta dalla SEZIONE PRIMA - CCNL TRASPORTO MERCI che comprende gli artt. da 59 a 67, dalla SEZIONE SECONDA - CCNL ASSOLOGISTICA che comprende gli articoli da 68 a 80 ed è applicabile "alle aziende aderenti all' , ovvero a quelle rientranti nel campo di Parte_3 applicazione del relativo CCNL 7.7.2000", dalla SEZIONE TERZA - COOPERAZIONE applicabile, per come individuato nelle relative premesse, "ai sensi della Legge 142/2001 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della Legge 841/94 e successive modificazioni". Nella premessa alla terza sezione speciale si legge altresì "gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente". Applicata alla interpretazione della norma contrattuale il disposto di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. e segnatamente interpretando le clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, emerge come gli articoli di cui alla parte terza integrino quelli corrispondenti del CCNL, comunque integralmente applicabili ove non citati. Ne consegue che, per quanto riguarda le tutele per maternità di cui la parte speciale non fa menzione, la disciplina è certamente ricavabile nella sua interezza da quella contrattuale e segnatamente dall'art .64 del seguente tenore: (…). Quanto alla malattia e all'infortunio si rinviene nella terza sezione speciale, per quanto di più preminente interesse, la seguente statuizione "Artt. 26, 54 e 63 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo 1. Per quanta attiene il trattamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme dei DPR 602/70
pag. 9 di 16 come modifica/ o dal Digs. 6 novembre 2001, n° 423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi”. II D.P.R. 602/70 nel testo come modificato con Legge 28 giugno 2012 , n. 92 prevede all'art. 1: "Ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le quali svolgono le attività indicate nell'allegato elenco ed ai lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le medesime attività, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, le seguenti forme e di previdenza ed assistenza sociale si applicano secondo le norme, entro limiti e le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette forme, nonché secondo quanto disposto nei successivi articoli: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contra la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall'istituto nazionale della previdenza sociale;
assicurazione contra le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
assicurazione contra gli infortuni sui lavoro e/o malattie professionali, gestita dall'istituto nazionale contra gli infortuni sul lavoro;
assistenza dell'ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;
provvidenze della gestione case per lavoratori;
assicurazione sociale per l'impiego. L'allegato elenco di attività lavorative potrà essere modificato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate". Gli altri articoli non sono di rilievo disciplinando a fini qualificatori gli organismi di fatto, per il conseguimento degli scopi mutualistici, la documentazione da presentare e la contribuzione oggetto di versamento. II D. Lgs. 423/01 “Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142” all'art. 1 specifica “1. Le norme del presente decreto disciplinano per i lavoratori soci degli organismi associativi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta agli enti previdenziali interessati per le seguenti forme di previdenza e di assistenza sociale: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione per l'assegno per il nucleo familiare;
c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternità; d) assicurazione contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali” e quindi si occupa all' art. 2 della omogeneizzazione della retribuzione imponibile e all'art. 3 dell'adeguamento della misura della pag. 10 di 16 contribuzione previdenziale e non piuttosto delle prestazioni da erogarsi ai lavoratori . L'art. 63 del CCNL in esame, di rilievo per la presente controversia, rubricato "Malattia, infortunio, cure termali" recita nella parte qui di interesse "12. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.
13. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall' CP_5 ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.
14. Per la determinazione delle quote di integrazione a carico dell'azienda si prende in considerazione unicamente la parte di indennità afferente la normale retribuzione globale mensile di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6 aumentata figurativamente dell'incidenza contributiva a carico del dipendente. 15. In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennità in relazione alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l' . CP_5
L'interpretazione delle norme contrattuali in applicazione degli indicati principi non appare validare le argomentazioni di cui all'atto di appello. Ed invero, stante la valenza integrativa delle disposizioni contenute nella sezione terza siccome esplicitato, il richiamo contenuto nell'articolo di parte speciale al disposto di cui al DPR 602/70 come operato e alla ulteriore generica normativa richiamata, appare meramente individuare l'apparato normativo inerente l'ambito cooperativo latamente inteso inerendo il DPR richiamato il "Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi”, apparato di per sé che non esclude la possibile individuazione di più pregnanti tutele in favore del lavoratore. Ciò trova conferma anche nel disposto del D. Lgs. 423/01 che parimenti si occupa della individuazione della quantificazione dei contributi da corrispondersi e non delle prestazioni da erogare. Non è pertanto configurabile alcuna deroga al disposto dell'art. 63 del CCNL come sopra riportato che fornisce una disciplina avente caratteristiche di più puntuale indicazione delle prestazioni poste a carico della parte datoriale nella ricorrenza delle situazioni disciplinate dalla norma.
pag. 11 di 16 Ne consegue che, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, il regolamento interno della cooperativa all'art. 12 presenta una deroga in peius rispetto alla disciplina approntata dal CCNL laddove prevede a tutti i soci lavoratori, in caso di malattia e maternità sarà riconosciuta solo ed unicamente l'indennità erogata dall'istituto competente . (…). CP_5
Invero secondo la giurisprudenza di legittimità a cui si intende dare continuità "In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla l. n. 142 del 2001 , al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall' art. 6 della I. n. 142 del 2001, che è destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria" (Cassazione civile, sez. lav. 21/02/2019 n. 5189). Spiega la Corte in motivazione "16. La L. n. 142 del 2001, nell'ottica di estendere ai soci lavoratori di cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato, ha disposto all'art. 3, comma 1, che: "Fermo restando quanta previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 36, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese informa di lavoro autonomo".
17. Sulla stessa linea si colloca la previsione dell'art. 6, comma 2, della medesima legge che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. L. n. 30 del 2003, art. 1, comma 9, lett. f), ha stabilito come il rinvio ai contratti collettivi nazionali operasse solo per il "trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1", escludendo che il regolamento cooperativo potesse contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo.
18. In questo contesto è intervenuto il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008, che all'art.7, comma 4, ha previsto: "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli pag. 12 di 16 dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria". 19. Tale previsione, come si legge in Corte Cost. n. 51 del 2015, è stata adottata all'indomani del Protocollo d'intesa, sottoscritto il 10 ottobre 2007 da Ministero del lavoro, Ministero dello sviluppo economico, AGCL Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL, UIL, in cui il Governo assumeva l'impegno di avviare "ogni idonea iniziativa amministrativa affinché le cooperative adottino trattamenti economici complessivi del lavoro subordinato, previsti dalla L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1, non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni del movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali per ciascuna parte sociale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento" (punto C). L'obiettivo condiviso dai firmatari del Protocollo è di contestare l'applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali di non accertata rappresentatività, che prevedano trattamenti retributivi potenzialmente in contrasto con la nozione di retribuzione sufficiente, di cui all'art. 36 Cost., secondo l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza in collegamento con l'art. 2099 c.c.".
20. L'art. 7 in esame, al pari della L. n. 142 del 2001, art. 3, richiama i trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost., di cui si impone l'osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative.
21. II fatto che nel tempo sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazione della garanzia costituzionale di cui all'art. 36 Cost., non impedisce al legislatore di intervenire a fissare in modo inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso, ad esempio, la previsione del salario minimo legale, Cont suggerito dall' come politico per garantire una "giusta retribuzione" (ed oggetto della Legge Delega. 183 del 2014, art. 1, comma 7, Zeit. g), in questa parte rimasta inattuata) oppure, come avvenuto nella materia in esame, attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva.
22. L'attuazione per via legislativa dell'art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell'art. 39 Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contralto collettivo ma l'utilizzazione dello stesso quale parametro esterno, con effetti vincolanti (cfr. Corte Cost. n. 51 del 2015).
23. La L. n. 31 del 2008, art. 7, presuppone un concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito ("in presenza di una pluralità di pag. 13 di 16 collettivi della medesima categoria”) e attribuisce riconoscimento legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria e quindi presumibilmente capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti col criterio di cui all'art. 36 Cost., rispetto ai contratti conclusi da associazioni comparativamente minoritarie nella categoria.
24. Come si legge nella sentenza della Corte Cost. n. 51 del 2015, "nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato (D.L. n. 248 del 2007, art. 7 n.d.r.) si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contralti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative", (in tal senso anche Cass. n. 17583 de/2014; n. 19832 del2013).
25. Dall'assetto come ricostruito non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi da/le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retribuivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti. Parimenti, le singole società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione”. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni della società appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). In senso conforme alle suesposte considerazioni si vedano, nella giurisprudenza di merito, Corte Appello Milano 624/2025 del 17.09.2025; Corte Appello Milano 293/2025; Corte Appello Milano 285/2020; Corte Appello Milano 1562/2019;; Tribunale di Novara est. Casiraghi 220/2022; Tribunale di Milano 2143 /2018 est.
pag. 14 di 16 ; Tribunale di Milano 2578/2019 (pag.6), est. Porcelli;
Tribunale di Milano Pt_4
35 e 36/2025, est. Caroleo;
Tribunale di Milano 445/2025, est. Palmisani;
Tribunale di Milano 1215/2025, est. Capelli;
Tribunale di Milano 2784/2025, est. Palmisani;
Tribunale di Pavia del 22/01/2025, est. Ferrari. Alla luce delle suesposte considerazioni anche il secondo motivo di appello va respinto.
4. Ragioni di infondatezza del terzo motivo appello. Con il terzo motivo di gravame, la società appellante ha censurato la sentenza gravata, nella parte in cui ha ritenuto che la “omessa contestazione da parte della cooperativa dei conteggi avversari” abbia avuto “rilevanza ai fini dell'accoglimento delle domande proposte”. Sul punto, rileva la Corte che il Giudice di prime cure nella gravata sentenza ha correttamente tenuto distinto il piano della contestazione dei fatti costitutivi del diritto alla percezione delle differenze retributive da quello dell'omessa contestazione del quantum debeatur (qui confermata). Il Giudice di prime cure, poi, ha tratto dall'omessa contestazione del quantum debautur le debite conseguenze in punto di fatto e di diritto. In entrambi questi snodi motivazionali, il ragionamento logico-giuridico svolto dal Tribunale di Piacenza nella gravata sentenza è suffragato da consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” così Cass. Sez. L, Sentenza n. 945 del 19/01/2006 (in senso conforme: Cass. 18378/09; 4051/2011; 10116/2015; 29236/2017). Stando così le cose, per usare le parole della società appellante, è indubbio che
“l'omessa contestazione dei conteggi” del lavoratore “abbia effettivamente una rilevanza”, sia pure limitata al quantum debeatur, “nell'accoglimento delle sue pretese” . Pertanto, ad avviso di questa Corte, anche il terzo motivo di appello va respinto.
5. Ragioni di infondatezza del quarto motivo appello. Con il quarto motivo di gravame, la società appellante, nell'auspicato accoglimento dei precedenti motivi di impugnazione, ha censurato la compensazione delle spese del giudizio a quo pag. 15 di 16 disposta dal Tribunale di Piacenza, motivata dalla “parziale e reciproca soccombenza, in uno con l'opinabilità delle questioni trattate”. Orbene, stante la reiezione di primi tre motivi di gravame formulati in questa sede dalla va qui confermata l'integrale compensazione Parte_1 delle spese del giudizio a quo, permanendone le ragioni.
6. Conclusioni.
Per questi motivi
, aventi carattere assorbente di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto va rigettato, Parte_1 con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Le spese del grado possono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico di riferimento, oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali (di cui si è dato conto nei precedenti paragrafi), tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018 (per speculare ragione di compensazione si veda Cass. n. 9901/2025). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dalla con conseguente Parte_1 integrale conferma della sentenza gravata;
- compensa le spese del grado fra le parti in causa;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 09.10.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 52/2025 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza, Settore Lavoro e Previdenza, n. 206/2024, emessa in data 20 giugno 2024 e pubblicata il 1 agosto 2024, non notificata;
avente ad oggetto: differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 09/10/2025; promossa da: (codice fiscale: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Alberto Pizzoferrato e dall'Avv. Fernando Figoni, con elezione di domicilio presso lo studio del primo, sito in Bologna, v. Santo Stefano, 57; appellante;
contro (c.f. ), rappresentato e difeso, anche CP_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Jacobo Sanchez Codoni, Matteo Vricella e Nadia Petra Pedersoli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Brescia, via Solferino, 31; appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
pag. 1 di 16 udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Svolgimento del giudizio e considerazioni introduttive. La vicenda giudiziaria per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) Con ricorso depositato il 3.05.2023, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di CP_1
Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, Parte_1 impugnando il licenziamento da questa intimatogli per superamento del periodo di comporto, lamentandone la non tempestività e l'illegittimo computo in detto periodo delle assenze per malattia imputabili al datore di lavoro, domandando l'accertamento della nullità o, in subordine l'illegittimità, con conseguenti tutele reintegratoria e risarcitoria. Domandava inoltre la corresponsione delle differenze retributive integrative a carico del datore di lavoro nei periodi di assenza per malattia. Ha quindi insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato al sig. in data 05.03.2020 -previo eventuale incidentale CP_1 annullamento delle sanzioni disciplinari agli atti-, per violazione di norme imperative per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto e per l'effetto Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 sede legale in Piacenza, via Don Carozza, c.f. alla reintegrazione P.IVA_1 del ricorrente nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr pari alle retribuzioni tra la data di licenziamento la data di effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a cinque;
In subordine: accertare e dichiarare, previo eventuale incidentale annullamento delle sanzioni disciplinari agli atti, l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del motivo oggettivo addotto e per l'effetto Condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 legale in Piacenza, via Don Carozza, c.f. al pagamento di P.IVA_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile per il tfr in misura non infeiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, con applicazione dell'art. 7 d. lgs. n. 23/2015 ai fini della commisurazione dell'indennità.
Sempre nel merito e in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrisposta da parte del datore di lavoro la complessiva somma di € 6.419,34 a titolo d'integrazione dell'indennità di malattia e per l'effetto, condannare la società Cooperativa San AR scrl (c.f. , P.IVA_1
pag. 2 di 16 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piacenza (PC) via Don. A. Carozza, 30/a, al pagamento delle somme spettanti al lavoratore a titolo di differenze retributive, pari ad € € 6.419,34 o nella diversa misura, minore o anche maggiore, che sarà accertata di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA, e distrazione in favore dei difensori antistatari.”. Si è costituita ritualmente chiedendo, nel merito, il Parte_1 rigetto di tutte le domande di cui al ricorso perché infondate in fatto e in diritto. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione di diversi testimoni. (…) >>. All'esito dell'udienza di discussione del 20.06.2024, il Tribunale di Piacenza ha definito la vertenza con la sentenza n. 206/2024 R.S., così statuendo: “(…) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di malattia e per l'effetto condanna in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore al pagamento in favore di della CP_1 complessiva somma di euro 6.419,34, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
rigetta il ricorso per il resto;
(…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, riepilogato lo svolgimento del processo, da un lato, ha disatteso le doglianze dell'allora ricorrente
“quanto alla tardività del licenziamento” e “quanto allo scomputo delle assenze per violazione dell'art. 2087 c.c.”, ritenendo quindi il recesso datoriale pienamente legittimo ed efficace, dall'altro lato, invece, ha ritenuto fondata la pretesa del lavoratore di vedersi corrispondere le differenze retributive integrative a carico del datore di lavoro nei periodi di assenza per malattia, richiamando sul punto la sentenza di questa Corte di Appello, Sezione Lavoro n.102/2023 del 9.03.2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Piacenza n. 41/22 del 10.05.2022, il tutto con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della ritenuta reciproca soccombenza. Con ricorso depositato telematicamente in data 30/01/2025, la Parte_1 ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo
[...] che questa Corte voglia: “(…) in via principale e nel merito: i. accertare e dichiarare, in riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza n. 206 pubblicata il 1 agosto 2024, che nulla è dovuto da parte della al Parte_1 signor a titolo di integrazione dei trattamenti di malattia, maternità CP_1
e infortunio e, per l'effetto: ii. rigettare ovvero e comunque dichiarare inammissibili le avversarie domande di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c. del sig.
in quanto illegittime ed infondate in fatto e in diritto e in quanto non CP_1 provate;
iii. condannare per l'effetto il signor a restituire la somma CP_1 di € 5.732,52 equivalente alla somma lorda di € 6.419,34 versata dalla pag. 3 di 16 cooperativa con riserva di impugnazione. Con vittoria delle spese e degli onorari di causa per entrambi i gradi. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, la società appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di quattro motivi di impugnazione rubricati rispettivamente:
“4.1. Primo motivo: motivazione mancante, o comunque solo apparente, della sentenza, con conseguente necessità di declaratoria di sua inesistenza (o, quanto meno, nullità)”; “4.2. Secondo motivo: violazione o falsa applicazione: i) del ccnl trasporti, autotrasporto merci e logistica - e, in particolare, delle disposizioni di cui agli artt. 63 e 64 della parte speciale, sezione prima - trasporto merci, e della disposizione “artt. 26, 54 e 63 - malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo” della parte speciale, sezione terza - cooperazione e del DPR n. 602/70 (come modificato dal d. lgs. n. 423/ 2001); ii) delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 della l. 142/2001, assenza di alcuna violazione da parte del regolamento della cooperativa del divieto di deroga in peius del trattamento economico minimo”;
“4.3. Terzo motivo: si censura il capo di sentenza in cui si conclude che l'omessa contestazione da parte della cooperativa dei conteggi avversari ha rilevanza ai fini dell'accoglimento delle domande proposte”; “4.4. Quarto motivo di impugnazione: si censura il capo di sentenza in cui si dichiara la compensazione delle spese legali”. La rubricazione dei predetti motivi di appello descrive in maniera eloquente il loro contenuto senza che sia necessario aggiungere altro sul punto. Il lavoratore appellato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha fatto acquiescenza alle statuizioni della sentenza impugnata a lui sfavorevoli ed ha contestato, poi, la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure sul punto, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha disatteso le domande dell'allora ricorrente in merito al licenziamento comminato nei suoi confronti per superamento del periodo di comporto, trattandosi di autonome statuizioni non oggetto di impugnazione. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, ritiene la Corte che i motivi di gravame formulati dalla non risultino meritevole Parte_1 di accoglimento per le ragioni appresso indicate.
2. Ragioni di infondatezza del primo motivo appello. Con il primo motivo di gravame la società appellante ha eccepito l'inesistenza o, quantomeno, la mera apparenza della motivazione della sentenza gravata, in relazione al capo oggetto di gravame, in quanto il Tribunale sul punto ha richiamato “integralmente una pag. 4 di 16 sentenza di questa Corte d'Appello, omettendo di spiegare perché la decisione di quella causa dovesse coincidere con la decisione di questa;
… senza tuttavia indicare per qua li ragioni ritiene di condividere le argomentazioni della Corte d'Appello di Bologna per la risoluzione del caso in esame, omettendo di fatto ogni riferimento alle argomentazioni degli “atti di primo grado”. Tale doglianza, ad avviso di questa Corte, non appare meritevole di accoglimento. Sul punto va richiamato il principio espresso da Cassazione civile, SS.UU., sentenza 16/01/2015 n° 642 secondo cui: "Nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Tale pronuncia trae origine dal ricorso per Cassazione con cui la curatela fallimentare di una società impugnava una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio - sezione distaccata di Latina, che aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando le tesi difensive della società ricorrente e facendo proprie le argomentazioni giuridiche esposte nei propri atti di causa dall in merito all'omissione di presentazione di Controparte_4 dichiarazione dei redditi per l'anno 2000 contestata alla società (con conseguente accertamento induttivo del reddito prodotto per l'anno in questione). Con il primo dei ventuno motivi di ricorso, la curatela fallimentare della società deduceva la nullità della sentenza per violazione degli articoli 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, affermando che la decisione impugnata sarebbe priva di motivazione, “essendo quella esposta in sentenza meramente apparente in quanto costituita esclusivamente dalla integrale riproduzione delle controdeduzioni depositate dall' nel giudizio d'appello, senza Parte_2 alcuna autonoma valutazione da parte del giudicante e comunque in assenza di una anche sintetica esplicitazione delle ragioni della totale adesione del medesimo alle tesi dell' ”. Controparte_4
La quinta sezione della Cassazione, cui il ricorso era stato assegnato, rimetteva la questione alle Sezioni Unite, in considerazione delle possibili ripercussioni della decisione nel sistema della giustizia civile e tributaria, nonché della necessità di una valutazione di principi di rilevanza costituzionale ai fini del decidere.
pag. 5 di 16 Le Sezioni Unite, dunque, hanno affrontato il problema della validità di una sentenza che si limiti a riportare le tesi difensive di una delle parti, facendole proprie senza motivare in ordine alla scelta della propria adesione, attraverso un complesso iter logico-giuridico che sfiora, anche solo incidentalmente, questioni di semantica e sottesi problemi sociologici nella concezione del processo e della sentenza quale suo naturale esito. La Suprema Corte, in primo luogo, afferma la necessità di togliere ambiguità al termine stesso di “sentenza”, rivendicando la peculiarità che questo termine ha nel linguaggio giuridico. Se sentenza, nel processo, è e non può che essere esposizione delle ragioni di una decisione, le suggestioni culturali e le valenze extraprocessuali che alla sentenza sono state attribuite hanno finito per farne, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, non solo parametro della quantità e qualità del lavoro del giudice, ma anche misura dell'aspettativa generale di giustizia. Orbene, ritiene il Supremo Collegio che per fornire una risposta al quesito di diritto sollevato occorre prescindere da questi significati ulteriori di sentenza, riconducendo il ragionamento nello sola e pregnante dimensione del diritto. Procedendo su tale percorso, infatti, si afferma che la sentenza non è opera dell'ingegno di carattere creativo e pertanto non soggiace alle regole del diritto d'autore; la sentenza, infatti, “non viene in considerazione per l'ordinamento come opera letteraria bensì quale espressione di una funzione dello Stato” e come tale deve essere valutata. Se dunque, in linea di principio, una sentenza che non sia
“originale” non viola alcuna norma di diritto sostanziale, occorre verificare se vi siano norme processuali che impongano al giudice originalità nei contenuti della decisione. Nel farlo, le Sezioni Unite partono dall'esame dell'art. 361 del codice di rito del 1865, che vietava la motivazione per relationem non già per garantire la riferibilità dello scritto al giudice che l'aveva emessa, bensì per facilitare alle parti la comprensione dei motivi della decisione che li riguardava. Passando all'esame del codice di rito vigente, le Sezioni Unite offrono una carrellata dei principi dettati in tema di redazione della sentenza, giungendo alla conclusione che nessuna norma ne impone o anche solo ne auspica l'originalità dei contenuti, rilevando per contro come la tendenza legislativa degli ultimi anni sia stata quella di favorire la brevità e la concisione delle sentenze e, in ultima analisi, dei processi. Restano dunque da verificare, nell'esame delle fonti in materia, i principi giurisprudenziali espressi dalla stessa Corte di Cassazione;
anche qui le Sezioni Unite offrono una carrellata di quelle che sono state le decisioni più significative in tema di requisiti e caratteri della sentenza, dall'ammissibilità di una motivazione per relationem o del mero riferimento alla conforme giurisprudenza di legittimità, alla possibilità per il giudice di merito di non dare atto di tutte le prove e le tesi difensive proposte (proprio al fine di produrre una decisione concisa pag. 6 di 16 nell'esposizione di fatto e diritto) o di non giustificare la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (laddove manchino specifiche contestazioni delle parti in merito alle medesime) fino alla legittimità di una sentenza redatta su un modulo, purché in modo tale da dare contezza della specificità del caso in esame.
“Funzionalità, flessibilità e deformalizzazione” sono dunque, per la Corte di legittimità, le parole d'ordine cui devono ispirarsi i giudici di merito nella redazione delle decisioni conclusive del giudizio. Proprio per tale motivo, dunque, il Giudice della nomofilachia ritiene che il problema di fondo non sia l'originalità o meno dei contenuti della sentenza ed, in ultima analisi, se la stessa possa costituire un mero “copia-incolla” degli scritti difensivi;
ciò che conta non è indagare la paternità dei contenuti espressi nella sentenza, bensì verificare se tali contenuti possano essere attribuiti al giudice (quale espressione del suo potere decisorio) e se nella loro forma espositiva rispettino i caratteri di logicità e solidità giuridica. Occorrerà pertanto, in base ai principi generali propri dell'ordinamento processualcivilistico, che la motivazione risulti sufficiente ed idonea a sostenere la decisione. Né la scelta del giudice di fare propria la voce di uno dei soggetti del processo violerebbe il principio costituzionale di imparzialità e terzietà, posto che il suddetto principio deve essere letto come “indifferenza alle sorti ed all'esito del processo, risolvendosi nella mancanza di presupposti (soggettivi, oggettivi, psicologici) idonei a condizionare il contenuto della decisione”. Invero, le Sezioni Unite paventano il rischio che le “sentenze collage” possano presentare dei vizi di motivazione, nella misura in cui sia omessa la pronuncia su talune istanze o non siano presi in considerazione taluni rilievi, concludendo però nel senso che tali vizi saranno oggetto di autonome censure relative “al contenuto oggettivo della sentenza, quindi indipendentemente dal fatto che essa sia stata redatta attraverso la ricopiatura di altri atti”. Applicando i suesposti principi, pienamente condivisi da questa Corte, al caso di specie, non può che rilevarsi come la sentenza di prime cure, anche in relazione al solo capo impugnato, sia sorretta da una motivazione sufficiente ed idonea a sostenere la decisione assunta, a prescindere dalla sua contestata originalità. A ciò aggiungasi, per completezza espositiva, che nel provvedimento impugnato, il Giudice a quo, pur facendo proprie le considerazioni interpretative svolte da questa Corte di Appello, Sezione Lavoro nella sentenza n.102/2023 del 9.03.2023, non ha comunque mancato di giustificare tale richiamo, osservando sul punto: “3. quanto all'integrazione indennità di malattia. La domanda è fondata e deve essere integralmente accolta con la premessa che le questioni giuridiche sottese (anche per quanto attiene l'indennità da infortunio e maternità non contemplate nel caso di specie) sono già state affrontate dal Tribunale di Piacenza con sentenza n. 41/22
pag. 7 di 16 del 10.05.2022 confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n.102/2023 del 9.03.2023 alle cui motivazioni, integralmente condivise, si intende fare espresso richiamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Il ricorrente, per le ragioni esposte al punto che precede, ha dedotto di essersi assentato dal lavoro a causa di malattia, regolarmente certificata (come da documentazione in atti) in diversi periodi in corso di rapporto – come indicati in modo analitico ai punti 14 e 15 del ricorso, e di aver percepito in relazione a questi periodi unicamente la quota di indennità a carico dell mentre la datrice CP_5 di lavoro convenuta ha integralmente omesso di corrispondere loro le quote a suo carico, come previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro – Trasporto merci e logistica. Detti crediti, calcolati facendo applicazione dell'art. 63, lett. A) co. 12 del CCNL, ammontano ad euro 6.419,34 (come da conteggi allegati doc. 15 ric.). ha eccepito la non Controparte_6 applicabilità dell'art. 63 CCNL ai ricorrenti in quanto inserito in diversa sezione del CCNL – “sezione merci” mentre al rapporto de quo doveva farsi applicazione della sola “sezione cooperative”. L'esclusione di qualsiasi forma di partecipazione del datore di lavoro all'indennità di malattia derivava dall'applicazione della norma del Regolamento interno della Cooperativa (art.12) secondo cui “a tutti i soci lavoratori in caso di malattia e maternità sia riconosciuta solo ed unicamente l'indennità erogata dall'Istituto competente ( ..” comunque non riferibile ad una deroga in peius delle previsioni della CP_5 contrattazione collettiva né in contrasto con le disposizioni di legge (art. 6 co. 2 L.142/01) in quanto indennità non riferibile al concetto di “trattamento economico retributivo”. A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione del primo motivo di appello.
3. Ragioni di infondatezza del secondo motivo appello. Con il secondo motivo di gravame, la società appellante ha censurato, sotto svariati profili, l'interpretazione data dal Giudice di prime cure alle disposizioni contrattuali e legislative regolanti la materia controversa. Al riguardo, si osserva che le questioni interpretative da risolvere sono le medesime di quelle già affrontate da questa Corte nell'ambito della causa n. 330/2022 RG CA, definita con la sentenza n.102/2023 del 9.03.2023. Orbene, questo Collegio, pur prendendo atto dell'intervenuta impugnazione della predetta pronuncia innanzi alla Corte di Cassazione (proc. con numero R.G. 10892/2023) e pur conoscendo la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito di segno contrario a quello assunto da questo Ufficio (cfr., inter alia, Corte d'Appello di Milano, sentenza 4 mar. 2020 n. 1935, RG n. 606/2018), ritiene di dar seguito al proprio precedente, di cui si condividono pienamente i contenuti,
pag. 8 di 16 rispetti ai quali l'odierna società appellante non ha offerto dirimenti spunti di riflessione che possano indurre a discostarsene in questa sede. In particolare, per quanto d'interesse in questa sede, nella sentenza n. 102/2023 del 9.03.2023, questa Corte ha avuto modo di osservare che: << (…) nel CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE applicabile alla fattispecie nelle premesse generali si legge "le associazioni cooperative e le OO.SS. stipulanti convengono che il trattamento economico del socio delle cooperative del settore è quello previsto dal presente CCNL e con le modalità le specificità definite nella Sezione Cooperative contenuta nel presente CCNL, ferme restando le prerogative statutarie delle cooperative e le delibere delle assemblee sociali': II testo contrattuale si articola poi in una parte intitolata "DISPOSIZIONI GENERALI" dall'art. 1 all'art. 58 e da una parte intitolata PARTE SPECIALE che a sua volta è composta dalla SEZIONE PRIMA - CCNL TRASPORTO MERCI che comprende gli artt. da 59 a 67, dalla SEZIONE SECONDA - CCNL ASSOLOGISTICA che comprende gli articoli da 68 a 80 ed è applicabile "alle aziende aderenti all' , ovvero a quelle rientranti nel campo di Parte_3 applicazione del relativo CCNL 7.7.2000", dalla SEZIONE TERZA - COOPERAZIONE applicabile, per come individuato nelle relative premesse, "ai sensi della Legge 142/2001 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della Legge 841/94 e successive modificazioni". Nella premessa alla terza sezione speciale si legge altresì "gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente". Applicata alla interpretazione della norma contrattuale il disposto di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. e segnatamente interpretando le clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, emerge come gli articoli di cui alla parte terza integrino quelli corrispondenti del CCNL, comunque integralmente applicabili ove non citati. Ne consegue che, per quanto riguarda le tutele per maternità di cui la parte speciale non fa menzione, la disciplina è certamente ricavabile nella sua interezza da quella contrattuale e segnatamente dall'art .64 del seguente tenore: (…). Quanto alla malattia e all'infortunio si rinviene nella terza sezione speciale, per quanto di più preminente interesse, la seguente statuizione "Artt. 26, 54 e 63 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo 1. Per quanta attiene il trattamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme dei DPR 602/70
pag. 9 di 16 come modifica/ o dal Digs. 6 novembre 2001, n° 423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi”. II D.P.R. 602/70 nel testo come modificato con Legge 28 giugno 2012 , n. 92 prevede all'art. 1: "Ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le quali svolgono le attività indicate nell'allegato elenco ed ai lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le medesime attività, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, le seguenti forme e di previdenza ed assistenza sociale si applicano secondo le norme, entro limiti e le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette forme, nonché secondo quanto disposto nei successivi articoli: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contra la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall'istituto nazionale della previdenza sociale;
assicurazione contra le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
assicurazione contra gli infortuni sui lavoro e/o malattie professionali, gestita dall'istituto nazionale contra gli infortuni sul lavoro;
assistenza dell'ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;
provvidenze della gestione case per lavoratori;
assicurazione sociale per l'impiego. L'allegato elenco di attività lavorative potrà essere modificato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate". Gli altri articoli non sono di rilievo disciplinando a fini qualificatori gli organismi di fatto, per il conseguimento degli scopi mutualistici, la documentazione da presentare e la contribuzione oggetto di versamento. II D. Lgs. 423/01 “Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142” all'art. 1 specifica “1. Le norme del presente decreto disciplinano per i lavoratori soci degli organismi associativi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta agli enti previdenziali interessati per le seguenti forme di previdenza e di assistenza sociale: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione per l'assegno per il nucleo familiare;
c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternità; d) assicurazione contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali” e quindi si occupa all' art. 2 della omogeneizzazione della retribuzione imponibile e all'art. 3 dell'adeguamento della misura della pag. 10 di 16 contribuzione previdenziale e non piuttosto delle prestazioni da erogarsi ai lavoratori . L'art. 63 del CCNL in esame, di rilievo per la presente controversia, rubricato "Malattia, infortunio, cure termali" recita nella parte qui di interesse "12. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.
13. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall' CP_5 ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.
14. Per la determinazione delle quote di integrazione a carico dell'azienda si prende in considerazione unicamente la parte di indennità afferente la normale retribuzione globale mensile di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6 aumentata figurativamente dell'incidenza contributiva a carico del dipendente. 15. In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennità in relazione alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l' . CP_5
L'interpretazione delle norme contrattuali in applicazione degli indicati principi non appare validare le argomentazioni di cui all'atto di appello. Ed invero, stante la valenza integrativa delle disposizioni contenute nella sezione terza siccome esplicitato, il richiamo contenuto nell'articolo di parte speciale al disposto di cui al DPR 602/70 come operato e alla ulteriore generica normativa richiamata, appare meramente individuare l'apparato normativo inerente l'ambito cooperativo latamente inteso inerendo il DPR richiamato il "Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi”, apparato di per sé che non esclude la possibile individuazione di più pregnanti tutele in favore del lavoratore. Ciò trova conferma anche nel disposto del D. Lgs. 423/01 che parimenti si occupa della individuazione della quantificazione dei contributi da corrispondersi e non delle prestazioni da erogare. Non è pertanto configurabile alcuna deroga al disposto dell'art. 63 del CCNL come sopra riportato che fornisce una disciplina avente caratteristiche di più puntuale indicazione delle prestazioni poste a carico della parte datoriale nella ricorrenza delle situazioni disciplinate dalla norma.
pag. 11 di 16 Ne consegue che, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, il regolamento interno della cooperativa all'art. 12 presenta una deroga in peius rispetto alla disciplina approntata dal CCNL laddove prevede a tutti i soci lavoratori, in caso di malattia e maternità sarà riconosciuta solo ed unicamente l'indennità erogata dall'istituto competente . (…). CP_5
Invero secondo la giurisprudenza di legittimità a cui si intende dare continuità "In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla l. n. 142 del 2001 , al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall' art. 6 della I. n. 142 del 2001, che è destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria" (Cassazione civile, sez. lav. 21/02/2019 n. 5189). Spiega la Corte in motivazione "16. La L. n. 142 del 2001, nell'ottica di estendere ai soci lavoratori di cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato, ha disposto all'art. 3, comma 1, che: "Fermo restando quanta previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 36, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese informa di lavoro autonomo".
17. Sulla stessa linea si colloca la previsione dell'art. 6, comma 2, della medesima legge che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. L. n. 30 del 2003, art. 1, comma 9, lett. f), ha stabilito come il rinvio ai contratti collettivi nazionali operasse solo per il "trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1", escludendo che il regolamento cooperativo potesse contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo.
18. In questo contesto è intervenuto il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008, che all'art.7, comma 4, ha previsto: "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli pag. 12 di 16 dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria". 19. Tale previsione, come si legge in Corte Cost. n. 51 del 2015, è stata adottata all'indomani del Protocollo d'intesa, sottoscritto il 10 ottobre 2007 da Ministero del lavoro, Ministero dello sviluppo economico, AGCL Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL, UIL, in cui il Governo assumeva l'impegno di avviare "ogni idonea iniziativa amministrativa affinché le cooperative adottino trattamenti economici complessivi del lavoro subordinato, previsti dalla L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1, non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni del movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali per ciascuna parte sociale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento" (punto C). L'obiettivo condiviso dai firmatari del Protocollo è di contestare l'applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali di non accertata rappresentatività, che prevedano trattamenti retributivi potenzialmente in contrasto con la nozione di retribuzione sufficiente, di cui all'art. 36 Cost., secondo l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza in collegamento con l'art. 2099 c.c.".
20. L'art. 7 in esame, al pari della L. n. 142 del 2001, art. 3, richiama i trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost., di cui si impone l'osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative.
21. II fatto che nel tempo sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazione della garanzia costituzionale di cui all'art. 36 Cost., non impedisce al legislatore di intervenire a fissare in modo inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso, ad esempio, la previsione del salario minimo legale, Cont suggerito dall' come politico per garantire una "giusta retribuzione" (ed oggetto della Legge Delega. 183 del 2014, art. 1, comma 7, Zeit. g), in questa parte rimasta inattuata) oppure, come avvenuto nella materia in esame, attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva.
22. L'attuazione per via legislativa dell'art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell'art. 39 Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contralto collettivo ma l'utilizzazione dello stesso quale parametro esterno, con effetti vincolanti (cfr. Corte Cost. n. 51 del 2015).
23. La L. n. 31 del 2008, art. 7, presuppone un concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito ("in presenza di una pluralità di pag. 13 di 16 collettivi della medesima categoria”) e attribuisce riconoscimento legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria e quindi presumibilmente capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti col criterio di cui all'art. 36 Cost., rispetto ai contratti conclusi da associazioni comparativamente minoritarie nella categoria.
24. Come si legge nella sentenza della Corte Cost. n. 51 del 2015, "nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato (D.L. n. 248 del 2007, art. 7 n.d.r.) si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contralti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative", (in tal senso anche Cass. n. 17583 de/2014; n. 19832 del2013).
25. Dall'assetto come ricostruito non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi da/le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retribuivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti. Parimenti, le singole società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione”. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni della società appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). In senso conforme alle suesposte considerazioni si vedano, nella giurisprudenza di merito, Corte Appello Milano 624/2025 del 17.09.2025; Corte Appello Milano 293/2025; Corte Appello Milano 285/2020; Corte Appello Milano 1562/2019;; Tribunale di Novara est. Casiraghi 220/2022; Tribunale di Milano 2143 /2018 est.
pag. 14 di 16 ; Tribunale di Milano 2578/2019 (pag.6), est. Porcelli;
Tribunale di Milano Pt_4
35 e 36/2025, est. Caroleo;
Tribunale di Milano 445/2025, est. Palmisani;
Tribunale di Milano 1215/2025, est. Capelli;
Tribunale di Milano 2784/2025, est. Palmisani;
Tribunale di Pavia del 22/01/2025, est. Ferrari. Alla luce delle suesposte considerazioni anche il secondo motivo di appello va respinto.
4. Ragioni di infondatezza del terzo motivo appello. Con il terzo motivo di gravame, la società appellante ha censurato la sentenza gravata, nella parte in cui ha ritenuto che la “omessa contestazione da parte della cooperativa dei conteggi avversari” abbia avuto “rilevanza ai fini dell'accoglimento delle domande proposte”. Sul punto, rileva la Corte che il Giudice di prime cure nella gravata sentenza ha correttamente tenuto distinto il piano della contestazione dei fatti costitutivi del diritto alla percezione delle differenze retributive da quello dell'omessa contestazione del quantum debeatur (qui confermata). Il Giudice di prime cure, poi, ha tratto dall'omessa contestazione del quantum debautur le debite conseguenze in punto di fatto e di diritto. In entrambi questi snodi motivazionali, il ragionamento logico-giuridico svolto dal Tribunale di Piacenza nella gravata sentenza è suffragato da consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” così Cass. Sez. L, Sentenza n. 945 del 19/01/2006 (in senso conforme: Cass. 18378/09; 4051/2011; 10116/2015; 29236/2017). Stando così le cose, per usare le parole della società appellante, è indubbio che
“l'omessa contestazione dei conteggi” del lavoratore “abbia effettivamente una rilevanza”, sia pure limitata al quantum debeatur, “nell'accoglimento delle sue pretese” . Pertanto, ad avviso di questa Corte, anche il terzo motivo di appello va respinto.
5. Ragioni di infondatezza del quarto motivo appello. Con il quarto motivo di gravame, la società appellante, nell'auspicato accoglimento dei precedenti motivi di impugnazione, ha censurato la compensazione delle spese del giudizio a quo pag. 15 di 16 disposta dal Tribunale di Piacenza, motivata dalla “parziale e reciproca soccombenza, in uno con l'opinabilità delle questioni trattate”. Orbene, stante la reiezione di primi tre motivi di gravame formulati in questa sede dalla va qui confermata l'integrale compensazione Parte_1 delle spese del giudizio a quo, permanendone le ragioni.
6. Conclusioni.
Per questi motivi
, aventi carattere assorbente di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto va rigettato, Parte_1 con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Le spese del grado possono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico di riferimento, oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali (di cui si è dato conto nei precedenti paragrafi), tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018 (per speculare ragione di compensazione si veda Cass. n. 9901/2025). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dalla con conseguente Parte_1 integrale conferma della sentenza gravata;
- compensa le spese del grado fra le parti in causa;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 09.10.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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