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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2959/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSTO Parte_1 C.F._1
CRISTINA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. GIUSTO CRISTINA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMPOSTELLA Controparte_1 C.F._2
GIANLUCA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. COMPOSTELLA
GIANLUCA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice:
“In via principale di merito
1) Pronunci la separazione personale tra la ricorrente e il convenuto, con addebito al marito per i gravi episodi di violenza domestica;
2) Disponga l'affidamento super esclusivo dei figli minorenni e alla ricorrente, con Per_1 Per_2 facoltà di decisione su tutte le questioni riguardanti la loro educazione, istruzione e salute, anche in virtù del fatto che il convenuto è detenuto e ha il divieto di avvicinamento alla Sig.ra Parte_1
;
[...]
3) Stabilire che il sig. corrisponda alla sig.ra la somma di € Controparte_1 Parte_1
600,00 per il concorso nel mantenimento dei figli (€ 300,00 per ciascun figlio), con, l'eventuale
pagina 1 di 8 obbligo del terzo obbligato, di versare direttamente alla l'importo dell'assegno per Parte_1 il concorso di mantenimento dei due figli minori, oltre al 70% delle spese straordinarie necessarie ai figli, come stabilito dal protocollo in uso al Tribunale di Vicenza.
4) Stabilire che il sig. corrisponda alla sig.ra per il concorso nel Controparte_1 Parte_1 mantenimento della stessa la somma di € 200,00, con obbligo del terzo obbligato, di versare direttamente alla l'importo dell'assegno per il concorso della stessa. Parte_1
5) Il Sig. avrà la facoltà di vedere i figli minori, qualora anche i figli desiderassero (il Controparte_1 figlio non vuole più vedere il papà, dopo che ha assistito al tentativo si strangolamento della Per_2 madre) vedere il padre, un sabato o una domenica dalle ore 11.00 alle ore 15.00 in presenza dello zio Per_ paterno e del figlio maggiore , per recarsi a pranzare insieme.
6) Condannare il convenuto al pagamento delle spese legali del presente giudizio.
7) Disporre ogni ulteriore provvedimento che ritenga opportuno per la tutela della ricorrente e dei figli minori.
8) Spese rifuse.
*** *** ***
In via subordinata
Pronunci la separazione personale tra la ricorrente e il convenuto, con addebito al marito per i gravi episodi di violenza domestica, così come emersi nel corso della presente causa, episodi che il
Tribunale ha potuto rilevare stante che il resistente è allo stato detenuto, dopo essere stato arrestato per il reato di maltrattamenti e lesioni in danno della moglie.
Disporre l'affidamento super esclusivo dei figli minorenni e alla ricorrente, con facoltà Per_1 Per_2 di decisione su tutte le questioni riguardanti la loro educazione, istruzione e salute, per i motivi ben noti, e per il restante, a quanto previsto dal Tribunale di Vicenza con ordinanza del 15/11/2024, e quindi: assegnare alla madre la casa coniugale, facendo divieto al padre di farvi ritorno;
disporre che il padre possa vedere i figli minori, quando sarà cessata la detenzione, subordinatamente al gradimento dei figli, con onere per il resistente di rivolgersi ai Servizi Sociali di Bassano del
Grappa, al fine di concordare tempi e modalità degli incontri, evitando ogni incontro con la madre;
porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli di euro 400 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio minore), da corrispondersi al domicilio del creditore, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza;
spese rifuse.
In via istruttoria
Si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle circostanze indicate nel ricorso introduttivo e quelle contenute nelle memorie ex art. 417 bis sub. 17 primo termine e terzo termine
Spese di lite rifuse”.
Conclusioni di parte convenuta:
“IN VIA PRINCIPALE:
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi senza addebito, autorizzando i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Rigettarsi la richiesta di affido super esclusivo dei figli minori e in favore della sig.ra Per_1 Per_2
pagina 2 di 8 ed in danno del sig. Parte_1 Controparte_1
3) Conseguentemente affidare i figli minori e ad entrambi i genitori secondo la regola Per_1 Per_2 dell'affido condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
4) Disporsi che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli minori quando vorrà, Controparte_1 previo preventivo accordo con la sig.ra ed in ogni caso secondo la seguente Parte_1 tempistica;
- ogni mercoledì dalle ore 18:30 sino al mattino seguente, quando provvederà ad accompagnarli a scuola;
- a fine settimana alterni dal venerdì sera dalle ore 18:30 sino alla domenica sera alle ore 20.00;
- entro il giorno 30 maggio di ogni anno, i coniugi concorderanno i 15 giorni estivi, anche non consecutivi, durante i quali i figli saranno in vacanza con il padre, nonché il periodo di ferie dei minori con la madre;
- a Natale: tutti gli anni i figli staranno con il padre sette giorni continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o di Capodanno;
a Pasqua i figli staranno con il padre ad anni alterni il sabato e la domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis;
5) Disporre a carico di di contribuire al mantenimento dei figli con la somma di € Controparte_1
400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio non autosufficiente), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
6) Disporre a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai Controparte_1 figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
7) Disporsi che spettino alle parti nella misura del 50% ciascuno le detrazioni fiscali, trattenute e sussidi, nessuno escluso, relativi ai figli, ivi compreso l'assegno unico relativo agli stessi così come stabilito dalla vigente normativa in materia;
8) Disporre in ogni caso la compensazione integrale delle spese e competenze professionali del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova indicati dall'avverso patrocinio, se eventualmente ammessi.
Si indicano come testi sulle circostanze di cui in narrativa i figli e Persona_4 Per_5
.
[...]
Con richiesta di disporsi eventuale CTU necessaria per il ristabilire i rapporti tra i genitori, il rapporto tra il padre e i figli minori e verificare lo stato psico- fisico del sig. in Controparte_1 piena tutela della serenità psico-fisica dei figli minori”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per la “pronuncia della separazione dei coniugi e la conferma di quanto stabilito nel provvedimento provvisorio adottato dal giudice”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.7.2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Albania a Maliq in data 23.8.2004 con , esponeva: che dall'unione Controparte_1 erano nati i figli in data 29.10.2004, in data 29.7.2007 e Persona_4 Persona_5 [...]
in data 18.5.2018; che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi, venendo meno Per_6
pagina 3 di 8 la comunione materiale e spirituale tra coniugi a causa della violenza fisica e psicologica perpetrata dal convenuto a partire dall'anno 2005 ai danni dell'attrice; che, in particolare, in data 23-26.5.2024 il convenuto tentava prima il suicidio, manifestando così sintomi di squilibrio psicologico e, dopo, in data Per_ 3.6.2024, tentava persino di strangolare la moglie;
che il figlio era maggiorenne e lavorava presso la ditta IES s.r.l. di Bassano del Grappa con un contratto di agenzia interinale di tre mesi e reddito annuo di euro 3.731,37; che ella aveva reperito un lavoro presso una pizzeria d'asporto “Il Giglio di Bassano del Grappa” dove prestava servizio per alcune ore al giorno come aiuto pizzaiolo percependo uno stipendio di circa euro 650,00-700,00 al mese;
che non possedeva alcuna autovettura;
che era proprietaria al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale, con mutuo a cessare dal mese di luglio
2024; che il convenuto invece aveva una occupazione presso la ditta Cometa Legno s.r.l. percependo uno stipendio di euro 1.900,00-2.000,00 al mese;
che il convenuto era intestatario di due autovetture;
che egli aveva parimenti la proprietà del 50% della casa coniugale;
che allo stato del deposito del ricorso il marito era detenuto presso il carcere di Vicenza a seguito delle gravi condotte poste in essere.
chiedeva così al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1 con addebito, a fronte degli episodi di violenza domestica subiti, e affidamento super esclusivo dei figli minorenni e con decisione su tutte le questioni riguardanti la loro educazione, istruzione Per_1 Per_2
e salute. Chiedeva le visite per il padre subordinate al gradimento dei minori, da tenersi nelle giornate di sabato o domenica, dalle ore 11.00 alle ore 15.00, in presenza dello zio e del figlio maggiorenne, per pranzo. Chiedeva la somma di euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario per i figli minori
(euro 300,00 per ciascun figlio), con obbligo a carico del terzo obbligato, oltre al 70% delle spese straordinarie;
inoltre, chiedeva euro 200,00 per il proprio mantenimento, sempre con obbligo a carico del terzo obbligato.
Con comparsa di risposta depositata in data 10.11.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo la separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso proposte. Con riferimento all'affidamento dei figli minori, chiedeva l'affido condiviso pur riservandone il collocamento prevalente presso la madre e con diritti di visita in proprio favore. Chiedeva di rigettare la domanda di addebito della separazione e di poter contribuire al mantenimento della prole con la somma di euro
400,00 mensili totali, oltre al 50% delle spese straordinarie, con detrazioni fiscali in pari misura tra coniugi.
Il convenuto contestava in punto di fatto e diritto tutto quanto dedotto dall'attrice, evidenziando che non v'era prova alcuna della violenza perpetrata da lui medesimo durante il matrimonio. Chiariva poi che nessuna domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne veniva avanzata, ciò che suggeriva la sua condizione di autosufficienza economica, allegando che egli aveva in effetti lavorato dal 25.9.2023 per un periodo presso la ditta Cometa Legno s.r.l., come il padre.
All'udienza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 12.11.2024 le parti presenti personalmente rendevano le dichiarazioni di cui a verbale ed insistevano per l'adozione di provvedimenti provvisori, sicché il
Giudice riservava la decisione. Con ordinanza del 15.11.2024 il Giudice Relatore stabiliva, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, dunque, con facoltà di prendere decisioni sulle questioni di maggior interesse per i medesimi, collocamento presso di lei e visite per il padre subordinatamente al gradimento dei figli, poneva altresì a carico del padre l'obbligo di pagamento del mantenimento dei figli minori per euro 400,00 totali (euro 200,00 per figlio). Fissava, infine, la causa per la remissione in decisione assegnando alle parti i termini di legge di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.. pagina 4 di 8 * * *
La domanda di separazione con addebito è fondata e va accolta.
Giova anzitutto evidenziare che per orientamento costante e consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche un unico episodio di violenza di un coniuge ai danni dell'altro, quale violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., è certamente idoneo a fondare di per sé l'addebito della separazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/11/2024, n. 30721: “In tema di violazione dei doveri coniugali, le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore; sono, altresì, insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, il tempo trascorso tra le violenze e la proposizione della domanda di separazione”). Ciò posto, avuto riguardo al caso di specie, senza dubbio va ritenuto bastevole ai fini dell'addebito il grave comprovato episodio di violenza domestica risalente al 3.6.2024, allorché il convenuto ha aggredito fisicamente la moglie in casa afferrandola per il collo, interrompendo poi l'azione solo grazie all'intervento dei figli, che sono riusciti ad allontanare il padre prima del tragico epilogo. L'episodio è documentato dal certificato medico di pronto soccorso dimesso nel quale si dà atto delle lesioni riscontrate sul corpo dell'attrice, ampiamente compatibili con la dinamica di violenza descritta (cfr. doc. 14 attrice: “presenza di impronte di dita in regione laterocervicale bilaterale, non evidenza di lesioni ossee traumatiche. Piccole ecchimosi anche al dorso della mano sinistra”), oltre che dal verbale di denuncia querela sporta dall'attrice alle autorità competenti, poiché contenente una ricostruzione precisa e dettagliata dei fatti occorsi sicché certamente da tenere in considerazione ai fini del presente giudizio (cfr. doc. 12 attrice).
Ma vi è di più.
A seguito dell'episodio descritto, è stato attinto dalla misura cautelare della Controparte_1 custodia in carcere in qualità di persona indagata, tra l'altro, del delitto di maltrattamenti in famiglia e lesioni, rispetto al quale ha dichiarato in udienza di aver patteggiato la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione (cfr. doc. 7 convenuto;
verbale d'udienza del 12.11.2024).
Non va poi sottaciuto che ad avvalorare la ricostruzione attorea soccorrono altresì le dichiarazioni rese dal convenuto davanti al Giudice Relatore in sede di prima udienza di comparizione, le quali depongono in favore di una personalità sicuramente sprezzante della moglie anche come donna, riferendosi a lei con un linguaggio certamente connotato da valenza dispregiativa;
in aggiunta, tali dichiarazioni dimostrano l'assenza di pentimento e resipiscenza rispetto alla propria grave condotta maltrattante, alla quale ha continuato a dichiararsi del tutto estraneo (cfr. verbale d'udienza del 12.11.2024: “Non sono mai stato violento con mia moglie […] mia moglie lo difendeva e alzava la vice come una cagna”).
La separazione va allora indubbiamente dichiarata con addebito a . Controparte_1
Anche la domanda di affidamento super esclusivo dei minori e è fondata e va accolta. Per_1 Per_2
In proposito va considerato che, se da un lato ogni figlio minore ha diritto alla cosiddetta bigenitorialità, in conformità con le disposizioni normative attualmente contenute nell'art. 337 ter c.c., dall'altro, l'affidamento esclusivo o super esclusivo alla madre, in deroga rispetto al regime legale dell'affidamento condiviso, trova giustificazione negli episodi di grave violenza fisica e verbale posti in essere dal padre nei confronti della madre. La natura e le modalità delle condotte maltrattanti, poste in pagina 5 di 8 essere anche alla presenza dei figli, come accaduto in data 3.6.2024 (cfr. docc. 12 e 14 attrice), dimostrano sia la pervicacia sia la caratura criminale di , al punto tale da ritenerlo Controparte_1 non idoneo ad esercitare un positivo modello genitoriale in favore della prole, e tantomeno va ritenuto in grado di elaborare e condividere le proprie responsabilità genitoriali in via condivisa con la moglie
(cfr. Tribunale Venezia, Sez. feriale, Sentenza, 27/06/2023, n. 1136: “In tema di provvedimenti a tutela dei figli, la totale assenza del padre dalla vita del figlio così come il porre in essere, alla presenza del minore, episodi di violenza in danno del coniuge, sono aspetti che non solo giustificano ma impongono l'affidamento del minore alla madre in via super esclusiva”). D'altro canto, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione si è espressa in modo chiaro nel senso di ritenere giustificato l'affido super esclusivo ad un solo genitore ogni qual volta nel caso concreto sia necessario proteggere i minori dai comportamenti violenti ed intemperanti dell'altro genitore, anche nel caso in cui non siano (o non siano ancora) stati sanzionati penalmente (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/03/2025, n. 7409).
In questa situazione, l'affidamento super esclusivo alla madre appare la misura maggiormente rispondente ai bisogni attuali di e ed è in grado di assicurare loro protezione adeguata da Per_1 Per_2 ogni eventuale atto di violenza il padre dovesse ripetere, ragione per la quale gli incontri padre / figli dovranno tenersi in modalità protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti secondo un calendario redatto dai Servizi stessi allorché sarà cessato lo stato di detenzione del convenuto, su sua richiesta, ma subordinatamente al gradimento dei minori.
L'assegnazione della casa coniugale va di conseguenza confermata alla madre quale genitore affidatario e collocatario della prole.
Quanto alle questioni economiche, deve evidenziarsi che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze del figlio minore, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la sua età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto, cfr. Cass. Civ. 13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto conto dell'età di e della condizione reddituale della madre, Per_1 Per_2 percettrice di retribuzione pari ad euro 700,00 mensili (cfr. doc. 8 attrice;
verbale d'udienza del
12.11.2024), della indubbia capacità reddituale del padre, pur avendo egli allo stato perso il lavoro
(evidentemente a causa dello stato di carcerazione), considerati gli altri criteri di cui all'art. 337 ter co.
4 c.c., si ritiene di determinare complessivamente in euro 400,00 mensili il contributo dovuto da
[...]
per il mantenimento dei due figli minori (pari ad euro 200,00 ciascuno), oltre al 50% CP_1 delle spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
Va confermata la decisione del Giudice Relatore in sede di provvedimenti provvisori anche con riferimento al pagamento dell'assegno direttamente dal convenuto obbligato alla moglie, posto che è emerso in giudizio, e la circostanza non è contestata, che al momento il convenuto è disoccupato. pagina 6 di 8 Per_ Quanto al mantenimento chiesto da ultimo dall'attrice anche per il figlio maggiorenne , motivato a fronte della allegata sopravvenuta perdita di occupazione, va dato atto dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito, cui questo Tribunale intende dare pieno recepimento, nella parte in cui ha evidenziato che il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne va escluso allorché egli abbia comunque intrapreso un'attività lavorativa retribuita, anche se a tempo determinato, avendo così per ciò solo dimostrato di aver raggiunto adeguate capacità reddituali tali da potersi economicamente autosostenere (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/02/2025, n. 5090: “Il diritto al mantenimento per figli maggiorenni non autosufficienti è soggetto a valutazione delle loro effettive possibilità di raggiungere l'autosufficienza economica. La semplice mancanza di un'occupazione stabile non giustifica automaticamente la continuazione del mantenimento. È necessaria una prova concreta dell'impegno nel cercare lavoro e delle specifiche circostanze che impediscono l'autosufficienza, come previsto dalla giurisprudenza”; Tribunale Tivoli, Sentenza, 24/02/2025, n. 198: “Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è subordinato alla dimostrazione da parte del richiedente della mancanza di indipendenza economica e dell'impegno effettivo per rendersi autonomo economicamente. La giurisprudenza esclude tale diritto quando il figlio maggiorenne intraprende un'attività lavorativa retribuita, anche se a tempo determinato, dimostrando così il raggiungimento di adeguate capacità”).
Dunque, pacifico tra le parti il fatto che ha già esercitato attività lavorativa retribuita Persona_4
(cfr. doc. 4 attrice) e considerata la sua giovane età (classe 2004), non v'è dubbio che egli abbia così già dimostrato di disporre di risorse personali tali da essere in grado di reperire una nuova ed adeguata occupazione, con la conseguenza che va confermata la decisione del provvedimento provvisorio datato
15.11.2024 che ne ha escluso il diritto al mantenimento a carico del padre.
La domanda di assegno al mantenimento ex art. 156 c.c. in favore del coniuge è infondata.
Va a tal riguardo precisato che la valutazione circa la debenza di un assegno di mantenimento in favore del coniuge in caso di separazione non può prescindere dall'esame di quelle che sono le potenziali attitudini e capacità di guadagno di colui che ne fa richiesta, dovendosi escludere che l'istante possa vantare un diritto al mantenimento nella misura pari a quanto ragionevolmente sia già in grado da solo di procurarsi (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 234 del 07/01/2025: “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo”; Cassazione civile sez. I, 10/02/2025, n.3354: “Nel prevedere l'assegno di mantenimento in favore di uno dei due coniugi, il giudice deve verificare l'esistenza dell'attitudine - di colui che richiede il contributo - al lavoro proficuo, attitudine da intendersi come potenziale capacità di guadagno, che si concretizzi in un'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa derivante da ogni concreto fattore individuale e ambientale, con la fondamentale specifica per cui grava sul richiedente l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato per reperire un'occupazione retribuita e rispondente alle proprie capacità professionali”). Avuto riguardo al caso di specie, va allora considerato che l'attrice, classe 1984, ha in effetti dichiarato pagina 7 di 8 di svolgere attività lavorativa part time presso una pizzeria d'asporto, pur modestamente retribuita per euro 700,00 mensili. Tuttavia, da un lato, ella non ha provato di essersi attivata infruttuosamente per reperire un'occupazione lavorativa maggiormente adeguata alle sue esigenze e, dall'altro lato, data la sua età anagrafica è doveroso presumere l'esistenza di una capacità lavorativa e di guadagno, anche solo potenziale, tale da consentirle di certamente incrementare le proprie entrate patrimoniali.
In aggiunta va considerato che il convenuto è allo stato disoccupato (cfr. doc. 10 convenuto) e nell'ottica della comparazione delle rispettive consistenze patrimoniali va comunque evidenziato che, ferma l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, cessato lo stato di detenzione egli dovrà certamente sostenere l'onere economico di reperire una nuova soluzione abitativa. Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta in favore dell'erario, tenuto conto dell'ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice e dell'applicazione del principio della soccombenza, comunque largamente prevalente del convenuto, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, valore della causa indeterminato a complessità bassa, con importi medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa e domanda respinta, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio in Albania a Maliq il 23.8.2004, con addebito al marito.
2. AFFIDA i figli minori e via super esclusiva alla madre con Persona_5 Persona_6 collocamento e residenza presso la stessa, con facoltà di prendere da sola, anche senza il consenso del padre, tutte le decisioni riguardanti il minore, anche quelle di maggiore importanza.
3. DISPONE che il padre possa vedere i figli in modalità protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, secondo un calendario che verrà redatto dai Servizi medesimi, una volta terminato lo stato di detenzione del padre, su sua richiesta, ma subordinatamente al gradimento dei minori.
4. ASSEGNA la casa familiare a quale genitore affidatario e collocatario della Parte_1 prole.
5. FA OBBLIGO a , con decorrenza dal deposito del ricorso, di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli minori e con un assegno di euro 400,00 al Persona_5 Persona_6 mese (euro 200,00 al mese per figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e di sostenere al 50% le spese straordinarie, Parte_1 come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
6. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario, che liquida Controparte_1 in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
7. SI PUBBLICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesca Grassi Elena Sollazzo pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2959/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSTO Parte_1 C.F._1
CRISTINA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. GIUSTO CRISTINA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMPOSTELLA Controparte_1 C.F._2
GIANLUCA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. COMPOSTELLA
GIANLUCA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice:
“In via principale di merito
1) Pronunci la separazione personale tra la ricorrente e il convenuto, con addebito al marito per i gravi episodi di violenza domestica;
2) Disponga l'affidamento super esclusivo dei figli minorenni e alla ricorrente, con Per_1 Per_2 facoltà di decisione su tutte le questioni riguardanti la loro educazione, istruzione e salute, anche in virtù del fatto che il convenuto è detenuto e ha il divieto di avvicinamento alla Sig.ra Parte_1
;
[...]
3) Stabilire che il sig. corrisponda alla sig.ra la somma di € Controparte_1 Parte_1
600,00 per il concorso nel mantenimento dei figli (€ 300,00 per ciascun figlio), con, l'eventuale
pagina 1 di 8 obbligo del terzo obbligato, di versare direttamente alla l'importo dell'assegno per Parte_1 il concorso di mantenimento dei due figli minori, oltre al 70% delle spese straordinarie necessarie ai figli, come stabilito dal protocollo in uso al Tribunale di Vicenza.
4) Stabilire che il sig. corrisponda alla sig.ra per il concorso nel Controparte_1 Parte_1 mantenimento della stessa la somma di € 200,00, con obbligo del terzo obbligato, di versare direttamente alla l'importo dell'assegno per il concorso della stessa. Parte_1
5) Il Sig. avrà la facoltà di vedere i figli minori, qualora anche i figli desiderassero (il Controparte_1 figlio non vuole più vedere il papà, dopo che ha assistito al tentativo si strangolamento della Per_2 madre) vedere il padre, un sabato o una domenica dalle ore 11.00 alle ore 15.00 in presenza dello zio Per_ paterno e del figlio maggiore , per recarsi a pranzare insieme.
6) Condannare il convenuto al pagamento delle spese legali del presente giudizio.
7) Disporre ogni ulteriore provvedimento che ritenga opportuno per la tutela della ricorrente e dei figli minori.
8) Spese rifuse.
*** *** ***
In via subordinata
Pronunci la separazione personale tra la ricorrente e il convenuto, con addebito al marito per i gravi episodi di violenza domestica, così come emersi nel corso della presente causa, episodi che il
Tribunale ha potuto rilevare stante che il resistente è allo stato detenuto, dopo essere stato arrestato per il reato di maltrattamenti e lesioni in danno della moglie.
Disporre l'affidamento super esclusivo dei figli minorenni e alla ricorrente, con facoltà Per_1 Per_2 di decisione su tutte le questioni riguardanti la loro educazione, istruzione e salute, per i motivi ben noti, e per il restante, a quanto previsto dal Tribunale di Vicenza con ordinanza del 15/11/2024, e quindi: assegnare alla madre la casa coniugale, facendo divieto al padre di farvi ritorno;
disporre che il padre possa vedere i figli minori, quando sarà cessata la detenzione, subordinatamente al gradimento dei figli, con onere per il resistente di rivolgersi ai Servizi Sociali di Bassano del
Grappa, al fine di concordare tempi e modalità degli incontri, evitando ogni incontro con la madre;
porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli di euro 400 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio minore), da corrispondersi al domicilio del creditore, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza;
spese rifuse.
In via istruttoria
Si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle circostanze indicate nel ricorso introduttivo e quelle contenute nelle memorie ex art. 417 bis sub. 17 primo termine e terzo termine
Spese di lite rifuse”.
Conclusioni di parte convenuta:
“IN VIA PRINCIPALE:
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi senza addebito, autorizzando i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Rigettarsi la richiesta di affido super esclusivo dei figli minori e in favore della sig.ra Per_1 Per_2
pagina 2 di 8 ed in danno del sig. Parte_1 Controparte_1
3) Conseguentemente affidare i figli minori e ad entrambi i genitori secondo la regola Per_1 Per_2 dell'affido condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
4) Disporsi che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli minori quando vorrà, Controparte_1 previo preventivo accordo con la sig.ra ed in ogni caso secondo la seguente Parte_1 tempistica;
- ogni mercoledì dalle ore 18:30 sino al mattino seguente, quando provvederà ad accompagnarli a scuola;
- a fine settimana alterni dal venerdì sera dalle ore 18:30 sino alla domenica sera alle ore 20.00;
- entro il giorno 30 maggio di ogni anno, i coniugi concorderanno i 15 giorni estivi, anche non consecutivi, durante i quali i figli saranno in vacanza con il padre, nonché il periodo di ferie dei minori con la madre;
- a Natale: tutti gli anni i figli staranno con il padre sette giorni continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o di Capodanno;
a Pasqua i figli staranno con il padre ad anni alterni il sabato e la domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis;
5) Disporre a carico di di contribuire al mantenimento dei figli con la somma di € Controparte_1
400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio non autosufficiente), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
6) Disporre a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai Controparte_1 figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
7) Disporsi che spettino alle parti nella misura del 50% ciascuno le detrazioni fiscali, trattenute e sussidi, nessuno escluso, relativi ai figli, ivi compreso l'assegno unico relativo agli stessi così come stabilito dalla vigente normativa in materia;
8) Disporre in ogni caso la compensazione integrale delle spese e competenze professionali del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova indicati dall'avverso patrocinio, se eventualmente ammessi.
Si indicano come testi sulle circostanze di cui in narrativa i figli e Persona_4 Per_5
.
[...]
Con richiesta di disporsi eventuale CTU necessaria per il ristabilire i rapporti tra i genitori, il rapporto tra il padre e i figli minori e verificare lo stato psico- fisico del sig. in Controparte_1 piena tutela della serenità psico-fisica dei figli minori”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per la “pronuncia della separazione dei coniugi e la conferma di quanto stabilito nel provvedimento provvisorio adottato dal giudice”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.7.2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Albania a Maliq in data 23.8.2004 con , esponeva: che dall'unione Controparte_1 erano nati i figli in data 29.10.2004, in data 29.7.2007 e Persona_4 Persona_5 [...]
in data 18.5.2018; che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi, venendo meno Per_6
pagina 3 di 8 la comunione materiale e spirituale tra coniugi a causa della violenza fisica e psicologica perpetrata dal convenuto a partire dall'anno 2005 ai danni dell'attrice; che, in particolare, in data 23-26.5.2024 il convenuto tentava prima il suicidio, manifestando così sintomi di squilibrio psicologico e, dopo, in data Per_ 3.6.2024, tentava persino di strangolare la moglie;
che il figlio era maggiorenne e lavorava presso la ditta IES s.r.l. di Bassano del Grappa con un contratto di agenzia interinale di tre mesi e reddito annuo di euro 3.731,37; che ella aveva reperito un lavoro presso una pizzeria d'asporto “Il Giglio di Bassano del Grappa” dove prestava servizio per alcune ore al giorno come aiuto pizzaiolo percependo uno stipendio di circa euro 650,00-700,00 al mese;
che non possedeva alcuna autovettura;
che era proprietaria al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale, con mutuo a cessare dal mese di luglio
2024; che il convenuto invece aveva una occupazione presso la ditta Cometa Legno s.r.l. percependo uno stipendio di euro 1.900,00-2.000,00 al mese;
che il convenuto era intestatario di due autovetture;
che egli aveva parimenti la proprietà del 50% della casa coniugale;
che allo stato del deposito del ricorso il marito era detenuto presso il carcere di Vicenza a seguito delle gravi condotte poste in essere.
chiedeva così al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1 con addebito, a fronte degli episodi di violenza domestica subiti, e affidamento super esclusivo dei figli minorenni e con decisione su tutte le questioni riguardanti la loro educazione, istruzione Per_1 Per_2
e salute. Chiedeva le visite per il padre subordinate al gradimento dei minori, da tenersi nelle giornate di sabato o domenica, dalle ore 11.00 alle ore 15.00, in presenza dello zio e del figlio maggiorenne, per pranzo. Chiedeva la somma di euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario per i figli minori
(euro 300,00 per ciascun figlio), con obbligo a carico del terzo obbligato, oltre al 70% delle spese straordinarie;
inoltre, chiedeva euro 200,00 per il proprio mantenimento, sempre con obbligo a carico del terzo obbligato.
Con comparsa di risposta depositata in data 10.11.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo la separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso proposte. Con riferimento all'affidamento dei figli minori, chiedeva l'affido condiviso pur riservandone il collocamento prevalente presso la madre e con diritti di visita in proprio favore. Chiedeva di rigettare la domanda di addebito della separazione e di poter contribuire al mantenimento della prole con la somma di euro
400,00 mensili totali, oltre al 50% delle spese straordinarie, con detrazioni fiscali in pari misura tra coniugi.
Il convenuto contestava in punto di fatto e diritto tutto quanto dedotto dall'attrice, evidenziando che non v'era prova alcuna della violenza perpetrata da lui medesimo durante il matrimonio. Chiariva poi che nessuna domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne veniva avanzata, ciò che suggeriva la sua condizione di autosufficienza economica, allegando che egli aveva in effetti lavorato dal 25.9.2023 per un periodo presso la ditta Cometa Legno s.r.l., come il padre.
All'udienza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 12.11.2024 le parti presenti personalmente rendevano le dichiarazioni di cui a verbale ed insistevano per l'adozione di provvedimenti provvisori, sicché il
Giudice riservava la decisione. Con ordinanza del 15.11.2024 il Giudice Relatore stabiliva, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, dunque, con facoltà di prendere decisioni sulle questioni di maggior interesse per i medesimi, collocamento presso di lei e visite per il padre subordinatamente al gradimento dei figli, poneva altresì a carico del padre l'obbligo di pagamento del mantenimento dei figli minori per euro 400,00 totali (euro 200,00 per figlio). Fissava, infine, la causa per la remissione in decisione assegnando alle parti i termini di legge di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.. pagina 4 di 8 * * *
La domanda di separazione con addebito è fondata e va accolta.
Giova anzitutto evidenziare che per orientamento costante e consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche un unico episodio di violenza di un coniuge ai danni dell'altro, quale violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., è certamente idoneo a fondare di per sé l'addebito della separazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/11/2024, n. 30721: “In tema di violazione dei doveri coniugali, le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore; sono, altresì, insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, il tempo trascorso tra le violenze e la proposizione della domanda di separazione”). Ciò posto, avuto riguardo al caso di specie, senza dubbio va ritenuto bastevole ai fini dell'addebito il grave comprovato episodio di violenza domestica risalente al 3.6.2024, allorché il convenuto ha aggredito fisicamente la moglie in casa afferrandola per il collo, interrompendo poi l'azione solo grazie all'intervento dei figli, che sono riusciti ad allontanare il padre prima del tragico epilogo. L'episodio è documentato dal certificato medico di pronto soccorso dimesso nel quale si dà atto delle lesioni riscontrate sul corpo dell'attrice, ampiamente compatibili con la dinamica di violenza descritta (cfr. doc. 14 attrice: “presenza di impronte di dita in regione laterocervicale bilaterale, non evidenza di lesioni ossee traumatiche. Piccole ecchimosi anche al dorso della mano sinistra”), oltre che dal verbale di denuncia querela sporta dall'attrice alle autorità competenti, poiché contenente una ricostruzione precisa e dettagliata dei fatti occorsi sicché certamente da tenere in considerazione ai fini del presente giudizio (cfr. doc. 12 attrice).
Ma vi è di più.
A seguito dell'episodio descritto, è stato attinto dalla misura cautelare della Controparte_1 custodia in carcere in qualità di persona indagata, tra l'altro, del delitto di maltrattamenti in famiglia e lesioni, rispetto al quale ha dichiarato in udienza di aver patteggiato la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione (cfr. doc. 7 convenuto;
verbale d'udienza del 12.11.2024).
Non va poi sottaciuto che ad avvalorare la ricostruzione attorea soccorrono altresì le dichiarazioni rese dal convenuto davanti al Giudice Relatore in sede di prima udienza di comparizione, le quali depongono in favore di una personalità sicuramente sprezzante della moglie anche come donna, riferendosi a lei con un linguaggio certamente connotato da valenza dispregiativa;
in aggiunta, tali dichiarazioni dimostrano l'assenza di pentimento e resipiscenza rispetto alla propria grave condotta maltrattante, alla quale ha continuato a dichiararsi del tutto estraneo (cfr. verbale d'udienza del 12.11.2024: “Non sono mai stato violento con mia moglie […] mia moglie lo difendeva e alzava la vice come una cagna”).
La separazione va allora indubbiamente dichiarata con addebito a . Controparte_1
Anche la domanda di affidamento super esclusivo dei minori e è fondata e va accolta. Per_1 Per_2
In proposito va considerato che, se da un lato ogni figlio minore ha diritto alla cosiddetta bigenitorialità, in conformità con le disposizioni normative attualmente contenute nell'art. 337 ter c.c., dall'altro, l'affidamento esclusivo o super esclusivo alla madre, in deroga rispetto al regime legale dell'affidamento condiviso, trova giustificazione negli episodi di grave violenza fisica e verbale posti in essere dal padre nei confronti della madre. La natura e le modalità delle condotte maltrattanti, poste in pagina 5 di 8 essere anche alla presenza dei figli, come accaduto in data 3.6.2024 (cfr. docc. 12 e 14 attrice), dimostrano sia la pervicacia sia la caratura criminale di , al punto tale da ritenerlo Controparte_1 non idoneo ad esercitare un positivo modello genitoriale in favore della prole, e tantomeno va ritenuto in grado di elaborare e condividere le proprie responsabilità genitoriali in via condivisa con la moglie
(cfr. Tribunale Venezia, Sez. feriale, Sentenza, 27/06/2023, n. 1136: “In tema di provvedimenti a tutela dei figli, la totale assenza del padre dalla vita del figlio così come il porre in essere, alla presenza del minore, episodi di violenza in danno del coniuge, sono aspetti che non solo giustificano ma impongono l'affidamento del minore alla madre in via super esclusiva”). D'altro canto, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione si è espressa in modo chiaro nel senso di ritenere giustificato l'affido super esclusivo ad un solo genitore ogni qual volta nel caso concreto sia necessario proteggere i minori dai comportamenti violenti ed intemperanti dell'altro genitore, anche nel caso in cui non siano (o non siano ancora) stati sanzionati penalmente (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/03/2025, n. 7409).
In questa situazione, l'affidamento super esclusivo alla madre appare la misura maggiormente rispondente ai bisogni attuali di e ed è in grado di assicurare loro protezione adeguata da Per_1 Per_2 ogni eventuale atto di violenza il padre dovesse ripetere, ragione per la quale gli incontri padre / figli dovranno tenersi in modalità protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti secondo un calendario redatto dai Servizi stessi allorché sarà cessato lo stato di detenzione del convenuto, su sua richiesta, ma subordinatamente al gradimento dei minori.
L'assegnazione della casa coniugale va di conseguenza confermata alla madre quale genitore affidatario e collocatario della prole.
Quanto alle questioni economiche, deve evidenziarsi che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze del figlio minore, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la sua età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto, cfr. Cass. Civ. 13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto conto dell'età di e della condizione reddituale della madre, Per_1 Per_2 percettrice di retribuzione pari ad euro 700,00 mensili (cfr. doc. 8 attrice;
verbale d'udienza del
12.11.2024), della indubbia capacità reddituale del padre, pur avendo egli allo stato perso il lavoro
(evidentemente a causa dello stato di carcerazione), considerati gli altri criteri di cui all'art. 337 ter co.
4 c.c., si ritiene di determinare complessivamente in euro 400,00 mensili il contributo dovuto da
[...]
per il mantenimento dei due figli minori (pari ad euro 200,00 ciascuno), oltre al 50% CP_1 delle spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
Va confermata la decisione del Giudice Relatore in sede di provvedimenti provvisori anche con riferimento al pagamento dell'assegno direttamente dal convenuto obbligato alla moglie, posto che è emerso in giudizio, e la circostanza non è contestata, che al momento il convenuto è disoccupato. pagina 6 di 8 Per_ Quanto al mantenimento chiesto da ultimo dall'attrice anche per il figlio maggiorenne , motivato a fronte della allegata sopravvenuta perdita di occupazione, va dato atto dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito, cui questo Tribunale intende dare pieno recepimento, nella parte in cui ha evidenziato che il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne va escluso allorché egli abbia comunque intrapreso un'attività lavorativa retribuita, anche se a tempo determinato, avendo così per ciò solo dimostrato di aver raggiunto adeguate capacità reddituali tali da potersi economicamente autosostenere (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/02/2025, n. 5090: “Il diritto al mantenimento per figli maggiorenni non autosufficienti è soggetto a valutazione delle loro effettive possibilità di raggiungere l'autosufficienza economica. La semplice mancanza di un'occupazione stabile non giustifica automaticamente la continuazione del mantenimento. È necessaria una prova concreta dell'impegno nel cercare lavoro e delle specifiche circostanze che impediscono l'autosufficienza, come previsto dalla giurisprudenza”; Tribunale Tivoli, Sentenza, 24/02/2025, n. 198: “Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è subordinato alla dimostrazione da parte del richiedente della mancanza di indipendenza economica e dell'impegno effettivo per rendersi autonomo economicamente. La giurisprudenza esclude tale diritto quando il figlio maggiorenne intraprende un'attività lavorativa retribuita, anche se a tempo determinato, dimostrando così il raggiungimento di adeguate capacità”).
Dunque, pacifico tra le parti il fatto che ha già esercitato attività lavorativa retribuita Persona_4
(cfr. doc. 4 attrice) e considerata la sua giovane età (classe 2004), non v'è dubbio che egli abbia così già dimostrato di disporre di risorse personali tali da essere in grado di reperire una nuova ed adeguata occupazione, con la conseguenza che va confermata la decisione del provvedimento provvisorio datato
15.11.2024 che ne ha escluso il diritto al mantenimento a carico del padre.
La domanda di assegno al mantenimento ex art. 156 c.c. in favore del coniuge è infondata.
Va a tal riguardo precisato che la valutazione circa la debenza di un assegno di mantenimento in favore del coniuge in caso di separazione non può prescindere dall'esame di quelle che sono le potenziali attitudini e capacità di guadagno di colui che ne fa richiesta, dovendosi escludere che l'istante possa vantare un diritto al mantenimento nella misura pari a quanto ragionevolmente sia già in grado da solo di procurarsi (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 234 del 07/01/2025: “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo”; Cassazione civile sez. I, 10/02/2025, n.3354: “Nel prevedere l'assegno di mantenimento in favore di uno dei due coniugi, il giudice deve verificare l'esistenza dell'attitudine - di colui che richiede il contributo - al lavoro proficuo, attitudine da intendersi come potenziale capacità di guadagno, che si concretizzi in un'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa derivante da ogni concreto fattore individuale e ambientale, con la fondamentale specifica per cui grava sul richiedente l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato per reperire un'occupazione retribuita e rispondente alle proprie capacità professionali”). Avuto riguardo al caso di specie, va allora considerato che l'attrice, classe 1984, ha in effetti dichiarato pagina 7 di 8 di svolgere attività lavorativa part time presso una pizzeria d'asporto, pur modestamente retribuita per euro 700,00 mensili. Tuttavia, da un lato, ella non ha provato di essersi attivata infruttuosamente per reperire un'occupazione lavorativa maggiormente adeguata alle sue esigenze e, dall'altro lato, data la sua età anagrafica è doveroso presumere l'esistenza di una capacità lavorativa e di guadagno, anche solo potenziale, tale da consentirle di certamente incrementare le proprie entrate patrimoniali.
In aggiunta va considerato che il convenuto è allo stato disoccupato (cfr. doc. 10 convenuto) e nell'ottica della comparazione delle rispettive consistenze patrimoniali va comunque evidenziato che, ferma l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, cessato lo stato di detenzione egli dovrà certamente sostenere l'onere economico di reperire una nuova soluzione abitativa. Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta in favore dell'erario, tenuto conto dell'ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice e dell'applicazione del principio della soccombenza, comunque largamente prevalente del convenuto, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, valore della causa indeterminato a complessità bassa, con importi medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa e domanda respinta, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio in Albania a Maliq il 23.8.2004, con addebito al marito.
2. AFFIDA i figli minori e via super esclusiva alla madre con Persona_5 Persona_6 collocamento e residenza presso la stessa, con facoltà di prendere da sola, anche senza il consenso del padre, tutte le decisioni riguardanti il minore, anche quelle di maggiore importanza.
3. DISPONE che il padre possa vedere i figli in modalità protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, secondo un calendario che verrà redatto dai Servizi medesimi, una volta terminato lo stato di detenzione del padre, su sua richiesta, ma subordinatamente al gradimento dei minori.
4. ASSEGNA la casa familiare a quale genitore affidatario e collocatario della Parte_1 prole.
5. FA OBBLIGO a , con decorrenza dal deposito del ricorso, di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli minori e con un assegno di euro 400,00 al Persona_5 Persona_6 mese (euro 200,00 al mese per figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e di sostenere al 50% le spese straordinarie, Parte_1 come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
6. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario, che liquida Controparte_1 in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
7. SI PUBBLICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesca Grassi Elena Sollazzo pagina 8 di 8