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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/05/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI COSENZA- sezione I civile- in persona del giudice unico dott.ssa Manuela Gallo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1377/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Minisci;
[...]
opponente
E
Controparte_1
, in persona del funzionario delegato;
[...]
opposta
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come in atti
Ragioni della decisione
La società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dell'
[...]
, notificata a mezzo Pec Controparte_1 Controparte_1
alla in data 4.4.2024, con la quale - sulla base degli Parte_1
accertamenti di cui al verbale di constatazione delle operazioni compiute e sequestro del
5.4.2019 - è stato ordinato a , in proprio e nella qualità di l.r. della società Persona_1
quale trasgressore, ed alla stessa società quale obbligata in Parte_1 Parte_1
pagina 1 di 4 solido, il pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo di sanzione per la violazione di cui all'art. 110 comma 9 lett. f quater TULPS (“chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da 30 a 60 giorni”) per aver installato, all'interno dei locali del bar “Coffee House” in ZZ di titolarità di P_
, un apparecchio appartenente alla tipologia di apparecchi da intrattenimento di cui
[...] all'art. 110 co. 7 lett. a) TULPS, privo dei titoli autorizzatori e non rispondente alle caratteristiche e prescrizioni di cui al comma 7 citato.
L'Amministrazione convenuta ha resistito all'opposizione.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalla ricorrente e dell'amministrazione resistente, all'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, essa è stata decisa, dandosi lettura del provvedimento.
*****************************
L'opponente ha eccepito, nell'ordine logico: nullità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, attesa la mancata notificazione alla società ricorrente nei termini di legge del verbale di constatazione delle operazioni compiute e sequestro del 5.4.2019 e/o di altro e successivo atto di contestazione della violazione;
estraneità ai fatti della società in mancanza di prova della Parte_1 proprietà dell'apparecchio sequestrato in capo ad essa;
nel merito, insussistenza dell'illecito contestato dal profilo oggettivo, avuto riguardo al fatto che l'apparecchio sequestrato, per le sue caratteristiche, non appartiene alla tipologia di cui all'art. 110 comma 7 lett. a) trattandosi al contrario di apparecchio da gioco lecito che non eroga vincite in Parte_3 denaro;
prescrizione della pretesa sanzionatoria di cui all'ordinanza ingiunzione.
Tanto premesso, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, è risultato fondato il primo motivo di impugnazione.
L'ordinanza ingiunzione per cui è causa, infatti, si fonda sugli accertamenti eseguiti dai Contr funzionari dell' all'interno dei locali del bar “Coffee House” in ZZ (titolare
[...]
pure destinataria delle sanzioni amministrative per avere messo a Controparte_2
pagina 2 di 4 disposizione del pubblico l'apparecchio vietato) in data 5.4.2019, come trasfusi nel verbale di constatazione delle operazioni compiute e sequestro amministrativo redatto in pari data ed allegato in atti dall'amministrazione resistente.
Nel corso dell'accertamento, veniva contestata immediatamente la violazione alla titolare dell'esercizio commerciale, la presente alle operazioni. Controparte_2
Successivamente, veniva redatto in data 5.6.2019 il verbale di contestazione della violazione a , legale rappresentante all'epoca dei fatti della società Persona_1 unipersonale individuata quale obbligata in solido, “in qualità di trasgressore Parte_1 in quanto proprietario dell'apparecchio”.
L'amministrazione resistente ha prodotto in atti il suddetto verbale, deducendo di aver provveduto alla sua notificazione (con allegato il verbale di accertamento del 5.4.2019) nei termini di legge e a mezzo posta alla società unipersonale presso la sua sede Parte_1
legale (sita in Castrovillari alla via C. Pepe n. 1) nonché all'allora rappresentante legale pro-tempore , notificazione asseritamente perfezionatasi per compiuta Persona_1
giacenza della raccomandata.
Tanto ricostruito, della dedotta notificazione del verbale di contestazione della violazione alla società ricorrente nel termine di 90 giorni dal completamento dell'accertamento non vi
è riscontro in atti.
Ne consegue che l'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria della società unipersonale, coobbligata in solido, è estinta ex art. 14 ultimo Parte_1
comma della legge n. 689 del 1981.
Invero, a mente del secondo comma del citato art. 14, ove non sia possibile la contestazione immediata della violazione, l'amministrazione deve procedere alla notificazione degli estremi della violazione sia al trasgressore che all'obbligato in solido nel termine di 90 giorni dal completamento dell'accertamento se gli interessati risiedono nel territorio nazionale e nel termine di 360 giorni se gli stessi sono residenti all'estero. A mente dell'ultimo comma dell'art. 14 citato: “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'opposizione va quindi accolta e l'ordinanza-ingiunzione annullata essendo estinta l'obbligazione di pagamento della sanzione per la società ricorrente.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando le tariffe professionali dello scaglione di riferimento ai valori minimi in considerazione dello svolgimento del processo e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione di e per l'effetto annulla l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione emessa nei suoi confronti;
condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Luca Minisci dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 22.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI COSENZA- sezione I civile- in persona del giudice unico dott.ssa Manuela Gallo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1377/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Minisci;
[...]
opponente
E
Controparte_1
, in persona del funzionario delegato;
[...]
opposta
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come in atti
Ragioni della decisione
La società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dell'
[...]
, notificata a mezzo Pec Controparte_1 Controparte_1
alla in data 4.4.2024, con la quale - sulla base degli Parte_1
accertamenti di cui al verbale di constatazione delle operazioni compiute e sequestro del
5.4.2019 - è stato ordinato a , in proprio e nella qualità di l.r. della società Persona_1
quale trasgressore, ed alla stessa società quale obbligata in Parte_1 Parte_1
pagina 1 di 4 solido, il pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo di sanzione per la violazione di cui all'art. 110 comma 9 lett. f quater TULPS (“chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da 30 a 60 giorni”) per aver installato, all'interno dei locali del bar “Coffee House” in ZZ di titolarità di P_
, un apparecchio appartenente alla tipologia di apparecchi da intrattenimento di cui
[...] all'art. 110 co. 7 lett. a) TULPS, privo dei titoli autorizzatori e non rispondente alle caratteristiche e prescrizioni di cui al comma 7 citato.
L'Amministrazione convenuta ha resistito all'opposizione.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalla ricorrente e dell'amministrazione resistente, all'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, essa è stata decisa, dandosi lettura del provvedimento.
*****************************
L'opponente ha eccepito, nell'ordine logico: nullità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, attesa la mancata notificazione alla società ricorrente nei termini di legge del verbale di constatazione delle operazioni compiute e sequestro del 5.4.2019 e/o di altro e successivo atto di contestazione della violazione;
estraneità ai fatti della società in mancanza di prova della Parte_1 proprietà dell'apparecchio sequestrato in capo ad essa;
nel merito, insussistenza dell'illecito contestato dal profilo oggettivo, avuto riguardo al fatto che l'apparecchio sequestrato, per le sue caratteristiche, non appartiene alla tipologia di cui all'art. 110 comma 7 lett. a) trattandosi al contrario di apparecchio da gioco lecito che non eroga vincite in Parte_3 denaro;
prescrizione della pretesa sanzionatoria di cui all'ordinanza ingiunzione.
Tanto premesso, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, è risultato fondato il primo motivo di impugnazione.
L'ordinanza ingiunzione per cui è causa, infatti, si fonda sugli accertamenti eseguiti dai Contr funzionari dell' all'interno dei locali del bar “Coffee House” in ZZ (titolare
[...]
pure destinataria delle sanzioni amministrative per avere messo a Controparte_2
pagina 2 di 4 disposizione del pubblico l'apparecchio vietato) in data 5.4.2019, come trasfusi nel verbale di constatazione delle operazioni compiute e sequestro amministrativo redatto in pari data ed allegato in atti dall'amministrazione resistente.
Nel corso dell'accertamento, veniva contestata immediatamente la violazione alla titolare dell'esercizio commerciale, la presente alle operazioni. Controparte_2
Successivamente, veniva redatto in data 5.6.2019 il verbale di contestazione della violazione a , legale rappresentante all'epoca dei fatti della società Persona_1 unipersonale individuata quale obbligata in solido, “in qualità di trasgressore Parte_1 in quanto proprietario dell'apparecchio”.
L'amministrazione resistente ha prodotto in atti il suddetto verbale, deducendo di aver provveduto alla sua notificazione (con allegato il verbale di accertamento del 5.4.2019) nei termini di legge e a mezzo posta alla società unipersonale presso la sua sede Parte_1
legale (sita in Castrovillari alla via C. Pepe n. 1) nonché all'allora rappresentante legale pro-tempore , notificazione asseritamente perfezionatasi per compiuta Persona_1
giacenza della raccomandata.
Tanto ricostruito, della dedotta notificazione del verbale di contestazione della violazione alla società ricorrente nel termine di 90 giorni dal completamento dell'accertamento non vi
è riscontro in atti.
Ne consegue che l'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria della società unipersonale, coobbligata in solido, è estinta ex art. 14 ultimo Parte_1
comma della legge n. 689 del 1981.
Invero, a mente del secondo comma del citato art. 14, ove non sia possibile la contestazione immediata della violazione, l'amministrazione deve procedere alla notificazione degli estremi della violazione sia al trasgressore che all'obbligato in solido nel termine di 90 giorni dal completamento dell'accertamento se gli interessati risiedono nel territorio nazionale e nel termine di 360 giorni se gli stessi sono residenti all'estero. A mente dell'ultimo comma dell'art. 14 citato: “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'opposizione va quindi accolta e l'ordinanza-ingiunzione annullata essendo estinta l'obbligazione di pagamento della sanzione per la società ricorrente.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando le tariffe professionali dello scaglione di riferimento ai valori minimi in considerazione dello svolgimento del processo e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione di e per l'effetto annulla l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione emessa nei suoi confronti;
condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Luca Minisci dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 22.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
pagina 4 di 4