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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/04/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento iscritto al N. 9467/2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA
a seguito di ricorso presentato in data 19.09.2024 da:
, nata a [...] [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall' Parte_1 Pt_1 avv. Marco Ventriglia
-RICORRENTE-
e
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, CP_1 Pt_1 dall'Avv. Vincenzo Ricciardi
-RESISTENTE- NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
A seguito dell'intervenuto deposito delle note di trattazione scritta del procedimento, contenenti le conclusioni conformi come rassegnate dai procuratori delle parti, i quali hanno, per l'appunto, concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di cui alla convenzione denominata “Convenzione per l'affidamento e la gestione del minore ” sottoscritta in data 06 marzo 2025 e depositata Persona_1 telematicamente, in atti, il 17 marzo 2025, la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 337 ter c.p.c., depositato in data 19.09.2024, (d'ora innanzi anche Parte_1 solo “ricorrente”), previa esplicitazione delle ragioni, in fatto e in diritto, assuntamente giustificative delle proprie richieste in punto di regolamentazione delle condizioni, personali e patrimoniali, afferenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti del figlio, nato al di fuori del matrimonio, (09.02.2015), concludeva chiedendo che: “-l'On.le Persona_1
Tribunale di Bari espletati gli adempimenti di rito e fissata l'udienza di comparizione delle parti, voglia: 1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento stabile Per_1 del medesimo presso la madre nell'abitazione sita in alla Via Domenico Morea, n. 11 Pt_1 unitamente alle modalità di visita richiamate all'interno del presente atto nonché prendere posizione su ogni altra soluzione proposta nell'interesse del minore all'interno del piano genitoriale allegato da questa difesa;
2) disporre che il resistente , in qualità di CP_1 padre del figlio minore provveda alla contribuzione al mantenimento di quest'ultimo Per_1 mediante il pagamento dell'importo pari ad € 400,00 mensili a corrispondersi in favore della sig.ra , quale madre collocataria del minore. In relazione alle spese straordinarie si Parte_1 chiede fin d'ora l'applicazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 16.11.2017 dal Presidente del Tribunale di Bari, dal Presidente della Prima sezione civile del Tribunale di Bari e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ”. Pt_1
Con memoria di costituzione, depositata in data 20.12.2024, si costituiva in giudizio il resistente, , con il ministero dell'Avv. Vincenzo Ricciardi. CP_1
Talché le parti, con la convenzione denominata “Convenzione per l'affidamento e la gestione del minore ” sottoscritta in data 06 marzo 2025 e depositata Persona_1 telematicamente, in atti, il 17 marzo 2025 dichiaravano di aver raggiunto un accordo transattivo con il quale ponevano fine a tutti gli aspetti del contenzioso tra loro insorto. Gli stessi procuratori chiedevano, quindi, che il procedimento venisse definito con la pronuncia di un provvedimento che ratificasse le pattuizioni de quibus.
La domanda, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nulla osta, in definitiva, alla ratifica della regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra gli odierni istanti, rispetto alla prole minore, in ossequio al contenuto precettivo della predetta convenzione, ferma restando l'osservanza degli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. c.c. L'intervenuta consensualizzazione della lite giustifica, certamente, l'integrale compensazione delle spese processuali, in ossequio, peraltro, a quanto espressamente convenuto sul punto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento avente ad oggetto:
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, introdotto con ricorso proposto, in data 19.09.2024 da nei confronti di , Parte_1 CP_1 così provvede: DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le pattuizioni contenute nell'accordo transattivo, denominato “Convenzione per l'affidamento e la gestione del minore ” Persona_1 sottoscritta in data 06 marzo 2025 e depositata telematicamente, in atti, il 17 marzo 2025;
DISPONE, quindi, che i rapporti personali ed economici tra i genitori, relativamente all'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti del figlio minore, , da loro Persona_1 generato fuori dal matrimonio, siano, d'ora innanzi, regolati in conformità alle condizioni contenute nel citato accordo transattivo, denominato “Convenzione per l'affidamento e la gestione del minore ” Persona_1 DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr. Giuseppe Disabato
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento iscritto al N. 9467/2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA
a seguito di ricorso presentato in data 19.09.2024 da:
, nata a [...] [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall' Parte_1 Pt_1 avv. Marco Ventriglia
-RICORRENTE-
e
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, CP_1 Pt_1 dall'Avv. Vincenzo Ricciardi
-RESISTENTE- NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
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A seguito dell'intervenuto deposito delle note di trattazione scritta del procedimento, contenenti le conclusioni conformi come rassegnate dai procuratori delle parti, i quali hanno, per l'appunto, concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di cui alla convenzione denominata “Convenzione per l'affidamento e la gestione del minore ” sottoscritta in data 06 marzo 2025 e depositata Persona_1 telematicamente, in atti, il 17 marzo 2025, la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 337 ter c.p.c., depositato in data 19.09.2024, (d'ora innanzi anche Parte_1 solo “ricorrente”), previa esplicitazione delle ragioni, in fatto e in diritto, assuntamente giustificative delle proprie richieste in punto di regolamentazione delle condizioni, personali e patrimoniali, afferenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti del figlio, nato al di fuori del matrimonio, (09.02.2015), concludeva chiedendo che: “-l'On.le Persona_1
Tribunale di Bari espletati gli adempimenti di rito e fissata l'udienza di comparizione delle parti, voglia: 1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento stabile Per_1 del medesimo presso la madre nell'abitazione sita in alla Via Domenico Morea, n. 11 Pt_1 unitamente alle modalità di visita richiamate all'interno del presente atto nonché prendere posizione su ogni altra soluzione proposta nell'interesse del minore all'interno del piano genitoriale allegato da questa difesa;
2) disporre che il resistente , in qualità di CP_1 padre del figlio minore provveda alla contribuzione al mantenimento di quest'ultimo Per_1 mediante il pagamento dell'importo pari ad € 400,00 mensili a corrispondersi in favore della sig.ra , quale madre collocataria del minore. In relazione alle spese straordinarie si Parte_1 chiede fin d'ora l'applicazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 16.11.2017 dal Presidente del Tribunale di Bari, dal Presidente della Prima sezione civile del Tribunale di Bari e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ”. Pt_1
Con memoria di costituzione, depositata in data 20.12.2024, si costituiva in giudizio il resistente, , con il ministero dell'Avv. Vincenzo Ricciardi. CP_1
Talché le parti, con la convenzione denominata “Convenzione per l'affidamento e la gestione del minore ” sottoscritta in data 06 marzo 2025 e depositata Persona_1 telematicamente, in atti, il 17 marzo 2025 dichiaravano di aver raggiunto un accordo transattivo con il quale ponevano fine a tutti gli aspetti del contenzioso tra loro insorto. Gli stessi procuratori chiedevano, quindi, che il procedimento venisse definito con la pronuncia di un provvedimento che ratificasse le pattuizioni de quibus.
La domanda, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nulla osta, in definitiva, alla ratifica della regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra gli odierni istanti, rispetto alla prole minore, in ossequio al contenuto precettivo della predetta convenzione, ferma restando l'osservanza degli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. c.c. L'intervenuta consensualizzazione della lite giustifica, certamente, l'integrale compensazione delle spese processuali, in ossequio, peraltro, a quanto espressamente convenuto sul punto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento avente ad oggetto:
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, introdotto con ricorso proposto, in data 19.09.2024 da nei confronti di , Parte_1 CP_1 così provvede: DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le pattuizioni contenute nell'accordo transattivo, denominato “Convenzione per l'affidamento e la gestione del minore ” Persona_1 sottoscritta in data 06 marzo 2025 e depositata telematicamente, in atti, il 17 marzo 2025;
DISPONE, quindi, che i rapporti personali ed economici tra i genitori, relativamente all'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti del figlio minore, , da loro Persona_1 generato fuori dal matrimonio, siano, d'ora innanzi, regolati in conformità alle condizioni contenute nel citato accordo transattivo, denominato “Convenzione per l'affidamento e la gestione del minore ” Persona_1 DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr. Giuseppe Disabato