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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 16/09/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 272/2022 R.G.A.C.
Sezione Distaccata di Ischia
SEZ.DISTACCATA DI ISCHIA CIVILE
Il Giudice, dato atto dello svolgimento dell' udienza del 15.09.2025 secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc Verificata la regolarità della comunicazione alla parte costituita Lette le note depositate tempestivamente dalla parte costituita che ai sensi dell'art. 127 ter cpc devono ritenersi discussione ai sensi dell'art. 281 sexies il Giudice decide la causa , come da sentenza che in calce si trasmette . Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia auten- tica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Maria Pia De Riso, pronunzia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il gop, dott. Maria Pia De Riso, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.272/22
r.g.a.c. Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia
Tra
L' avv. ato il 27.08.1955 ad Ischia Parte_1
(NA) e residente in [...] (C.F.: rapp.to e difeso nel C.F._1
1
presente giudizio da se stesso ed , elettivamente domiciliato in
Ischia (NA)alla via Fondo Bosso n. 16 presso il suo studio. pec it Email_1 Email_2
Attore
CONTRO
nato a [...] il Controparte_1
7.10.1980 e residente in [...] domiciliato abitualmente presso l'abitazione dei genitori e in via Giardini n. 1o CP_2 Controparte_3
(località
Succhivo) ER FO (NA) ( C.F.: ) C.F._2
Convenuto contumace
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale .
Si dà atto che l'udienza del 15.09.25 ai sensi dell'art 127 ter cc è stata sostituita da note scritte depositate dalle parti
CONCLUSIONI: come note scritte in sostituzione dell'udienza depositate nei termini e memorie conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente si precisa che il presente giudizio è giunto per la prima volta dinanzi alla sottoscritta Gop estensore in data
7.3.2023 ad istruttoria parzialmente già avviata .
L'Avv. con citazione del 12.05.22 citava di- Parte_1
nanzi al Tribunale di Ischia il Signor al fine Controparte_1
di veder risarcire i danni all'immagine e alla reputazione pro-
2
fessionale subiti in seguito alla condotta illecita assunta dal con-
venuta nel corso di una causa di separazione nella quale l'attore risultava essere procuratore e difensore della sua controparte.
Esponeva l'attore di essersi costituito dinanzi al Tribunale di
Napoli I Sezione Civile nel procedimento civile con RG . RG
3319/2018 – G.R. dott.ssa Minucci – Presidente dott. Imperiali
nella qualità di difensore della sig.ra , chiama- Parte_2
ta in giudizio dall'attuale convenuto che aveva richiesto il rico- noscimento del figlio nato dalla relazione con quest'ultima.
In tale procedimento la Signora , non si Parte_2
era opposta alla richiesta di riconoscimento del minore proposta dall'ex compagno ma, in considerazione della circostanza che il rapporto con quest'ultimo si era interrotto in modo drastico, non solo per contrasti insanabili, ma anche per le condotte vio- lente ed aggressive dell'uomo chiedeva al tribunale garanzie a tu- tela sua e del piccolo.
Il Tribunale, pertanto, nel corso del giudizio dispose una CTU nominando quale CTU il Dott. e la Signora Persona_1
nominava quale CTP la Dottoressa Parte_2 Per_2
[...]
Per lo svolgimento dell'incarico peritale venivano disposti una serie di incontri svolti con le parti singolarmente.
In data 27 settembre 2019 la dott.ssa inviava all'attore a Per_2
mezzo email copia delle sue osservazioni alla bozza peritale de- positata dal CTU ed in esse veniva riportato che nella seduta tenu-
tasi il 3 luglio 2019 presso lo studio del consulente nominato dal
3
Tribunale, dott. il sig. aveva definito Per_1 Controparte_1
il procuratore della sua ex compagna come “Una pelle di gale- ra”.
L'attore, essendo venuto a conoscenza di ciò, all' udienza te- nutasi innanzi al Tribunale di Napoli in data 15 novembre 2019 chiedeva che venisse autorizzata la trascrizione integrale e l'acquisizione agli atti della registrazione relativa alla seduta del 3 luglio 2019.
Il Tribunale con decreto del 20.11.2019 n. cron. 7051/2019, a scioglimento della riservata assunta, sulla richiesta dell'attuale attore così stabiliva “nulla va disposto in ordine alla trascrizione richiesta dalla difesa della resistente della registrazione della se- duta di consulenza del 3.7.2019 essendo facoltà delle parti di estrapolarla dal materiale a corredo della CTU”.
L'attore, pertanto, depositava richiesta del file relativo a quella registrazione, che veniva fornito in data 9 dicembre 2019 dal dott. Per_1
Dall'ascolto di detta registrazione emergeva che nella seduta del
3 luglio 2019 svoltasi presso lo studio del dott. presenti Per_1
lo stesso CTU e la dott.ssa quale ctp di Per_2 Persona_3
alle domande del ctu su quali fossero i motivi per i quali
[...]
quest'ultima avesse manifestato uno stato di paura e di timore nei suoi confronti, il affermava: << era stata Controparte_1
inculcata” …. “ sia stato l'avvocato …..Ho messo l'orecchio per terra quando ho saputo chi era il loro avvocato”….”A me
m'hanno ritto che è na pelle e galera”(mi hanno riferito che è
4
una pelle di galera)” ...”Una persona non affidabile” .. “A me quello che mi hanno detto …..voce di popolo voce di Dio”.
Alla luce di tali dichiarazioni, offensive e lesive del decoro e dell'onore , nonché diffamatorie in quanto attribuivano al pro- fessionista un comportamento contrario alla deontologia profes- sionale imputandogli la colpa di aver condizionato la sua cliente al punto di creare in lei un atteggiamento immotivatamente ostile nei confronti dell' ex compagno , ancora più gravi in quanto pronunziate e risultanti agli atti di un procedimento pendente in
Tribunale per la tutela di un minore, ritenendo di aver subito un danno alla sua immagine umana e professionale, l'attore citava in tribunale il al fine di veder tutelati e ri- Controparte_1
sarciti i suoi diritti così concludendo: a.- dichiararsi l'illiceità
della condotta del convenuto perché lesiva Controparte_1
della reputazione, dell'immagine e del prestigio dell'esponente ed integrante il reato p. e p. dall'art. 595 c.p.;b.- condannarsi il con- venuto al risarcimento, in favore dell'istante, dei danni morali e non patrimoniali nella misura di € 5.200,00 o in quella diversa misura, anche maggiore, determinata in via equitativa dall' On.le
Tribunale adito, tenuto conto anche e soprattutto del contesto in cui le affermazioni false e diffamatorie sono state esternate, cau- sando grave pregiudizio alla vita di relazione, alla reputazione ed al prestigio professionale dell'attore ;c.- Vittoria di spese e com-
pensi di causa ivi compreso rimborso forfetario delle spese come per legge con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
5
Con provvedimento emesso all'udienza del 26.10.2022 il Giudice
dichiarava la contumacia del convenuto, autorizzava il deposito su supporto informatico della registrazione audio effettuata in oc-
casione di uno degli accessi disposti dal Tribunale di Napoli Pri-
ma Sezione Civile nel procedimento iscritto al n. RG 3319/2018
(in cui erano presenti il CTU nominato dal Tribunale dott.
[...]
la consulente di parte dott.ssa ed il Persona_4 Persona_2
convenuto) ed ammetteva la prova per testi così come richiesta ed articolata da parte attorea.
All'udienza del 24 giugno 2024 veniva sentita la teste dott.ssa la quale confermava quanto indicato nei capi di prova e, Per_2
dopo aver ascoltato la registrazione audio, ne confermava la corri- spondenza a quanto detto in occasione dell'accesso del ctu. La causa veniva quindi prima rinviata alla data del 9.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e poi di nuovo rinviata all'udienza del 15 settembre 2025 ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c., svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc nella quale veniva de- cisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta per quanto di ragione
Il diritto alla reputazione, nell'ordinamento italiano, viene tutelato in quanto bene avente rilevanza costituzionale. Sebbene non sia espressamente menzionata, la tutela della reputazione può essere ricavata dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 della Carta.
Il diritto alla reputazione rientra, insieme al diritto all'immagine, al nome e all'onore nell'alveo dei diritti della personalità.
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Nell'ambito dei diritti della personalità umana, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatez- za non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della
Costituzione: trattasi quindi di diritti omogenei, essendo unico il bene protetto. La lesione dei diritti della personalità genera non solo un danno morale, risarcibile ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p., ma un danno alla reputazione professionale risarcibile di per sé e cioè
a prescindere da qualsiasi prova circa l'esistenza d'una perdita pa- trimoniale in senso stretto, essendo sufficiente la dimostrazione della condotta illecita e la effettiva compromissione dell'altrui re-
putazione (Cassazione civile, sez. III, 10 maggio 2001, n. 6507).
Consolidata giurisprudenza di legittimità , in ordine alla sussi-
stenza e alla risarcibilità del danno non patrimoniale, ha sancito che “Poiché l'onore e la reputazione costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti, la loro lesione legittima sempre la persona offesa a domandare il ristoro del danno non
patrimoniale, quand'anche il fatto illecito non integri gli estremi
di alcun reato” (Cass. Civ. n. 15742/2018 e Cass. n. 25257/2008)
e che “L'onore e la reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo so- ciale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti
della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di
un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e
2059 c.c., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno
non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto le-
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sivo costituisca o meno reato” (Cass. n. 22190/2009). “al diffa- mato deve essere riconosciuto il risarcimento dei danni non pa- trimoniali nella “forma della sofferenza soggettiva causata dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione della persona ex artt. 2 e 3 Cost.” (Se- zioni Unite, 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 27974 e
26975). La Suprema Corte ha precisato che “Il danno arrecato alla reputazione debba essere inteso in senso unitario senza di- stinguere tra “reputazione personale” e “reputazione professio- nale”, trovando la tutela di tale diritto il fondamento nell'art. 2
Cost. ed in particolare nel rilievo che esso attribuisce alla dignità
della persona in quanto tale. Il danno è pertanto ravvisabile – e come tale deve essere risarcito – nella diminuzione della conside-
razione della persona da parte dei consociati in genere o di setto- ri o categorie di essi con le quali quella stessa persona abbia ad
interagire( cfr Cass 18174/2014 ; 8397/16).
Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti fondamentali, ti-
pico danno-conseguenza,non è “in re ipsa” alla lesione ma deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento an- che se è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a pre-
sunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneg- giato fornire. Anche il danno all'onore e alla reputazione non è
“in re ipsa”,identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesioni, sicché la sussistenza di siffatto nocumento deve esse-
re oggetto di prova, anche attraverso presunzioni. (Cassazione ci-
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vile sez. I, 16/04/2018, n.9385 ; Corte appello L'Aquila sez. I,
10/ 12/2021, n.1776)
L'attore ha ampiamente provato, con la documentazione versata in atti e le dichiarazioni testimoniali che Il convenuto
[...]
durante il corso di una Ctu, i cui verbali sono CP_1
stati depositati dinanzi al Tribunale nel corso di un giudizio vertente tra l'altro sull'affido di un minore, abbia pronunciato frasi lesive del suo decoro e del suo onore definendolo “ pelle da galera” , accusando , inoltre, al solo scopo diffamatorio di comportamento contrario alla deontologia professionale impu- tandogli la colpa di aver condizionato la sua cliente al punto di creare in lei un atteggiamento immotivatamente ostile nei con- fronti dell' ex compagno . Circostanze queste che sicuramente hanno potuto creare grave danno all'immagine professionale dell'attore, con conseguenziale diritto di quest'ultimo di richiede- re il risarcimento di danni non patrimoniali
La Suprema Corte, ai fini della liquidazione ha precisato che “Ai fini della liquidazione del risarcimento del danno, occorre valu-
tare, sulla base dei principi ormai consolidati in materia (si veda
Cass. S.U. n. 26972/2008) ed in applicazione di un legittimo pro- cedimento presuntivo, la portata dell'obiettivo pregiudizio alla reputazione, personale e professionale, tenendo conto anche dell'autorevolezza, notorietà e diffusione del mezzo utilizzato”.
Relativamente alla liquidazione del danno si ritiene che la stessa possa essere effettuata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc,
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Nel nostro caso le dichiarazioni sono state rese davanti ad un ctu,
al consulente di parte e sono state allegate alla relazione del ctu all'esame del collegio del Tribunale. Ai fini del calcolo della li- quidazione del danno ritenendo giusto ricercare criteri quan-
to più possibile oggettivi per la quantificazione dello stesso, si ri- tiene di poter adottare in quanto compatibili i parametri dell'Osservatorio di Milano ed. 2021 in tema di diffamazione a mezzo stampa:1) diffamazioni di tenue gravità: danno liquidabi- le nell'importo da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 ( limita- ta/assente notorietà del diffamante;
- tenuità dell'offesa considera-
ta nel contesto fattuale di riferimento;
- minima/limitata diffusio-
ne del mezzo diffamatorio,; - minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria;
- assente risonanza mediatica;
- tenue intensità ele-
mento soggettivo,- intervento riparatorio/rettifica del convenu- to).Valutata la posizione professionale dell'attore e il suo dirit-
to a non vedere diffamato il suo onore e la sua deontologia pro-
fessionale dinanzi al foro in cui prevalentemente svolge la pro- pria professione, si ritiene di liquidare il danno non patrimo- niale subito, ai sensi dell'art. 1226 cc, tenendo presente i para- metri sopra esposti nella complessiva somma di € 3500,00 .
Le spese seguono la soccombenza e in difetto di deposito di nota spese si liquidano sulla base dei valori tabellari indicati dal D.M.
n. 55/2014, aggiornate al DM 147 del 13.08.2025 anche alla luce dell'attività svolta secondo le aliquote vigenti per legge nello scaglione compreso tra euro 1101,00- 5.200,00 calcolate al va- lore medio)
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P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Gop Dott. Maria Pia De Riso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda e per l'effetto:
- condanna il convenuto a pagare Controparte_1
nei confronti dell'attore , a titolo di ri- Parte_1
sarcimento di danno non patrimoniale come meglio illu- strato in parte motiva la somma di € 3.500,00, oltre inte- ressi dalla domanda
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di giu- dizio che si liquidano come in parte motiva in € 2552,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa se dovuti, €
200,00 per spese, con distrazione all'avvocato dichiara- tosi antistatario così deciso in Napoli 15.09.2025
. Il Gop
(dott. Maria Pia De Riso )
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Sezione Distaccata di Ischia
SEZ.DISTACCATA DI ISCHIA CIVILE
Il Giudice, dato atto dello svolgimento dell' udienza del 15.09.2025 secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc Verificata la regolarità della comunicazione alla parte costituita Lette le note depositate tempestivamente dalla parte costituita che ai sensi dell'art. 127 ter cpc devono ritenersi discussione ai sensi dell'art. 281 sexies il Giudice decide la causa , come da sentenza che in calce si trasmette . Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia auten- tica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Maria Pia De Riso, pronunzia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il gop, dott. Maria Pia De Riso, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.272/22
r.g.a.c. Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia
Tra
L' avv. ato il 27.08.1955 ad Ischia Parte_1
(NA) e residente in [...] (C.F.: rapp.to e difeso nel C.F._1
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presente giudizio da se stesso ed , elettivamente domiciliato in
Ischia (NA)alla via Fondo Bosso n. 16 presso il suo studio. pec it Email_1 Email_2
Attore
CONTRO
nato a [...] il Controparte_1
7.10.1980 e residente in [...] domiciliato abitualmente presso l'abitazione dei genitori e in via Giardini n. 1o CP_2 Controparte_3
(località
Succhivo) ER FO (NA) ( C.F.: ) C.F._2
Convenuto contumace
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale .
Si dà atto che l'udienza del 15.09.25 ai sensi dell'art 127 ter cc è stata sostituita da note scritte depositate dalle parti
CONCLUSIONI: come note scritte in sostituzione dell'udienza depositate nei termini e memorie conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente si precisa che il presente giudizio è giunto per la prima volta dinanzi alla sottoscritta Gop estensore in data
7.3.2023 ad istruttoria parzialmente già avviata .
L'Avv. con citazione del 12.05.22 citava di- Parte_1
nanzi al Tribunale di Ischia il Signor al fine Controparte_1
di veder risarcire i danni all'immagine e alla reputazione pro-
2
fessionale subiti in seguito alla condotta illecita assunta dal con-
venuta nel corso di una causa di separazione nella quale l'attore risultava essere procuratore e difensore della sua controparte.
Esponeva l'attore di essersi costituito dinanzi al Tribunale di
Napoli I Sezione Civile nel procedimento civile con RG . RG
3319/2018 – G.R. dott.ssa Minucci – Presidente dott. Imperiali
nella qualità di difensore della sig.ra , chiama- Parte_2
ta in giudizio dall'attuale convenuto che aveva richiesto il rico- noscimento del figlio nato dalla relazione con quest'ultima.
In tale procedimento la Signora , non si Parte_2
era opposta alla richiesta di riconoscimento del minore proposta dall'ex compagno ma, in considerazione della circostanza che il rapporto con quest'ultimo si era interrotto in modo drastico, non solo per contrasti insanabili, ma anche per le condotte vio- lente ed aggressive dell'uomo chiedeva al tribunale garanzie a tu- tela sua e del piccolo.
Il Tribunale, pertanto, nel corso del giudizio dispose una CTU nominando quale CTU il Dott. e la Signora Persona_1
nominava quale CTP la Dottoressa Parte_2 Per_2
[...]
Per lo svolgimento dell'incarico peritale venivano disposti una serie di incontri svolti con le parti singolarmente.
In data 27 settembre 2019 la dott.ssa inviava all'attore a Per_2
mezzo email copia delle sue osservazioni alla bozza peritale de- positata dal CTU ed in esse veniva riportato che nella seduta tenu-
tasi il 3 luglio 2019 presso lo studio del consulente nominato dal
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Tribunale, dott. il sig. aveva definito Per_1 Controparte_1
il procuratore della sua ex compagna come “Una pelle di gale- ra”.
L'attore, essendo venuto a conoscenza di ciò, all' udienza te- nutasi innanzi al Tribunale di Napoli in data 15 novembre 2019 chiedeva che venisse autorizzata la trascrizione integrale e l'acquisizione agli atti della registrazione relativa alla seduta del 3 luglio 2019.
Il Tribunale con decreto del 20.11.2019 n. cron. 7051/2019, a scioglimento della riservata assunta, sulla richiesta dell'attuale attore così stabiliva “nulla va disposto in ordine alla trascrizione richiesta dalla difesa della resistente della registrazione della se- duta di consulenza del 3.7.2019 essendo facoltà delle parti di estrapolarla dal materiale a corredo della CTU”.
L'attore, pertanto, depositava richiesta del file relativo a quella registrazione, che veniva fornito in data 9 dicembre 2019 dal dott. Per_1
Dall'ascolto di detta registrazione emergeva che nella seduta del
3 luglio 2019 svoltasi presso lo studio del dott. presenti Per_1
lo stesso CTU e la dott.ssa quale ctp di Per_2 Persona_3
alle domande del ctu su quali fossero i motivi per i quali
[...]
quest'ultima avesse manifestato uno stato di paura e di timore nei suoi confronti, il affermava: << era stata Controparte_1
inculcata” …. “ sia stato l'avvocato …..Ho messo l'orecchio per terra quando ho saputo chi era il loro avvocato”….”A me
m'hanno ritto che è na pelle e galera”(mi hanno riferito che è
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una pelle di galera)” ...”Una persona non affidabile” .. “A me quello che mi hanno detto …..voce di popolo voce di Dio”.
Alla luce di tali dichiarazioni, offensive e lesive del decoro e dell'onore , nonché diffamatorie in quanto attribuivano al pro- fessionista un comportamento contrario alla deontologia profes- sionale imputandogli la colpa di aver condizionato la sua cliente al punto di creare in lei un atteggiamento immotivatamente ostile nei confronti dell' ex compagno , ancora più gravi in quanto pronunziate e risultanti agli atti di un procedimento pendente in
Tribunale per la tutela di un minore, ritenendo di aver subito un danno alla sua immagine umana e professionale, l'attore citava in tribunale il al fine di veder tutelati e ri- Controparte_1
sarciti i suoi diritti così concludendo: a.- dichiararsi l'illiceità
della condotta del convenuto perché lesiva Controparte_1
della reputazione, dell'immagine e del prestigio dell'esponente ed integrante il reato p. e p. dall'art. 595 c.p.;b.- condannarsi il con- venuto al risarcimento, in favore dell'istante, dei danni morali e non patrimoniali nella misura di € 5.200,00 o in quella diversa misura, anche maggiore, determinata in via equitativa dall' On.le
Tribunale adito, tenuto conto anche e soprattutto del contesto in cui le affermazioni false e diffamatorie sono state esternate, cau- sando grave pregiudizio alla vita di relazione, alla reputazione ed al prestigio professionale dell'attore ;c.- Vittoria di spese e com-
pensi di causa ivi compreso rimborso forfetario delle spese come per legge con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
5
Con provvedimento emesso all'udienza del 26.10.2022 il Giudice
dichiarava la contumacia del convenuto, autorizzava il deposito su supporto informatico della registrazione audio effettuata in oc-
casione di uno degli accessi disposti dal Tribunale di Napoli Pri-
ma Sezione Civile nel procedimento iscritto al n. RG 3319/2018
(in cui erano presenti il CTU nominato dal Tribunale dott.
[...]
la consulente di parte dott.ssa ed il Persona_4 Persona_2
convenuto) ed ammetteva la prova per testi così come richiesta ed articolata da parte attorea.
All'udienza del 24 giugno 2024 veniva sentita la teste dott.ssa la quale confermava quanto indicato nei capi di prova e, Per_2
dopo aver ascoltato la registrazione audio, ne confermava la corri- spondenza a quanto detto in occasione dell'accesso del ctu. La causa veniva quindi prima rinviata alla data del 9.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e poi di nuovo rinviata all'udienza del 15 settembre 2025 ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c., svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc nella quale veniva de- cisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta per quanto di ragione
Il diritto alla reputazione, nell'ordinamento italiano, viene tutelato in quanto bene avente rilevanza costituzionale. Sebbene non sia espressamente menzionata, la tutela della reputazione può essere ricavata dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 della Carta.
Il diritto alla reputazione rientra, insieme al diritto all'immagine, al nome e all'onore nell'alveo dei diritti della personalità.
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Nell'ambito dei diritti della personalità umana, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatez- za non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della
Costituzione: trattasi quindi di diritti omogenei, essendo unico il bene protetto. La lesione dei diritti della personalità genera non solo un danno morale, risarcibile ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p., ma un danno alla reputazione professionale risarcibile di per sé e cioè
a prescindere da qualsiasi prova circa l'esistenza d'una perdita pa- trimoniale in senso stretto, essendo sufficiente la dimostrazione della condotta illecita e la effettiva compromissione dell'altrui re-
putazione (Cassazione civile, sez. III, 10 maggio 2001, n. 6507).
Consolidata giurisprudenza di legittimità , in ordine alla sussi-
stenza e alla risarcibilità del danno non patrimoniale, ha sancito che “Poiché l'onore e la reputazione costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti, la loro lesione legittima sempre la persona offesa a domandare il ristoro del danno non
patrimoniale, quand'anche il fatto illecito non integri gli estremi
di alcun reato” (Cass. Civ. n. 15742/2018 e Cass. n. 25257/2008)
e che “L'onore e la reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo so- ciale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti
della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di
un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e
2059 c.c., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno
non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto le-
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sivo costituisca o meno reato” (Cass. n. 22190/2009). “al diffa- mato deve essere riconosciuto il risarcimento dei danni non pa- trimoniali nella “forma della sofferenza soggettiva causata dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione della persona ex artt. 2 e 3 Cost.” (Se- zioni Unite, 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 27974 e
26975). La Suprema Corte ha precisato che “Il danno arrecato alla reputazione debba essere inteso in senso unitario senza di- stinguere tra “reputazione personale” e “reputazione professio- nale”, trovando la tutela di tale diritto il fondamento nell'art. 2
Cost. ed in particolare nel rilievo che esso attribuisce alla dignità
della persona in quanto tale. Il danno è pertanto ravvisabile – e come tale deve essere risarcito – nella diminuzione della conside-
razione della persona da parte dei consociati in genere o di setto- ri o categorie di essi con le quali quella stessa persona abbia ad
interagire( cfr Cass 18174/2014 ; 8397/16).
Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti fondamentali, ti-
pico danno-conseguenza,non è “in re ipsa” alla lesione ma deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento an- che se è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a pre-
sunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneg- giato fornire. Anche il danno all'onore e alla reputazione non è
“in re ipsa”,identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesioni, sicché la sussistenza di siffatto nocumento deve esse-
re oggetto di prova, anche attraverso presunzioni. (Cassazione ci-
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vile sez. I, 16/04/2018, n.9385 ; Corte appello L'Aquila sez. I,
10/ 12/2021, n.1776)
L'attore ha ampiamente provato, con la documentazione versata in atti e le dichiarazioni testimoniali che Il convenuto
[...]
durante il corso di una Ctu, i cui verbali sono CP_1
stati depositati dinanzi al Tribunale nel corso di un giudizio vertente tra l'altro sull'affido di un minore, abbia pronunciato frasi lesive del suo decoro e del suo onore definendolo “ pelle da galera” , accusando , inoltre, al solo scopo diffamatorio di comportamento contrario alla deontologia professionale impu- tandogli la colpa di aver condizionato la sua cliente al punto di creare in lei un atteggiamento immotivatamente ostile nei con- fronti dell' ex compagno . Circostanze queste che sicuramente hanno potuto creare grave danno all'immagine professionale dell'attore, con conseguenziale diritto di quest'ultimo di richiede- re il risarcimento di danni non patrimoniali
La Suprema Corte, ai fini della liquidazione ha precisato che “Ai fini della liquidazione del risarcimento del danno, occorre valu-
tare, sulla base dei principi ormai consolidati in materia (si veda
Cass. S.U. n. 26972/2008) ed in applicazione di un legittimo pro- cedimento presuntivo, la portata dell'obiettivo pregiudizio alla reputazione, personale e professionale, tenendo conto anche dell'autorevolezza, notorietà e diffusione del mezzo utilizzato”.
Relativamente alla liquidazione del danno si ritiene che la stessa possa essere effettuata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc,
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Nel nostro caso le dichiarazioni sono state rese davanti ad un ctu,
al consulente di parte e sono state allegate alla relazione del ctu all'esame del collegio del Tribunale. Ai fini del calcolo della li- quidazione del danno ritenendo giusto ricercare criteri quan-
to più possibile oggettivi per la quantificazione dello stesso, si ri- tiene di poter adottare in quanto compatibili i parametri dell'Osservatorio di Milano ed. 2021 in tema di diffamazione a mezzo stampa:1) diffamazioni di tenue gravità: danno liquidabi- le nell'importo da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 ( limita- ta/assente notorietà del diffamante;
- tenuità dell'offesa considera-
ta nel contesto fattuale di riferimento;
- minima/limitata diffusio-
ne del mezzo diffamatorio,; - minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria;
- assente risonanza mediatica;
- tenue intensità ele-
mento soggettivo,- intervento riparatorio/rettifica del convenu- to).Valutata la posizione professionale dell'attore e il suo dirit-
to a non vedere diffamato il suo onore e la sua deontologia pro-
fessionale dinanzi al foro in cui prevalentemente svolge la pro- pria professione, si ritiene di liquidare il danno non patrimo- niale subito, ai sensi dell'art. 1226 cc, tenendo presente i para- metri sopra esposti nella complessiva somma di € 3500,00 .
Le spese seguono la soccombenza e in difetto di deposito di nota spese si liquidano sulla base dei valori tabellari indicati dal D.M.
n. 55/2014, aggiornate al DM 147 del 13.08.2025 anche alla luce dell'attività svolta secondo le aliquote vigenti per legge nello scaglione compreso tra euro 1101,00- 5.200,00 calcolate al va- lore medio)
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P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Gop Dott. Maria Pia De Riso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda e per l'effetto:
- condanna il convenuto a pagare Controparte_1
nei confronti dell'attore , a titolo di ri- Parte_1
sarcimento di danno non patrimoniale come meglio illu- strato in parte motiva la somma di € 3.500,00, oltre inte- ressi dalla domanda
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di giu- dizio che si liquidano come in parte motiva in € 2552,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa se dovuti, €
200,00 per spese, con distrazione all'avvocato dichiara- tosi antistatario così deciso in Napoli 15.09.2025
. Il Gop
(dott. Maria Pia De Riso )
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