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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1444/2023 RG ( porta riunito
1640/2023, 1858/2024 e 2203/2023 RG) avente ad oggetto: “ opposizione intimazione di pagamento – opposizione all'esecuzione – riassunzione opposizione all'esecuzione proposta dopo il pignoramento – opposizione comunicazione iscrizione ipotecaria ”
TRA
e - rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avvocato MAINARDI SILVIA ed elettivamente domiciliati come nei rispettivi ricorsi,
- ricorrente
E in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE
SERGIO ed elettivamente domiciliata in SANTA CROCE 929 30100 VENEZIA, resistente
E
[...]
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...] rappresentato e difeso dagli Avvocati CAPPELLUTI FRANCESCO e
SCHIAVULLI PASQUALE ed elettivamente domiciliato come in memoria di costituzione
1 -resistente
Chiamato in causa e resistente:
in persona del legale Parte_3 rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dall'Avv. COLONNA
ROMANO GIOVANNI ed altresì Avvocato STERNINI LORENZO (in RG
1640/2023 e 1858/2024) ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione
- terza chiamata e resistente
ED
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
- resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/7/2023 (RG 1444/2023) Parte_1 avendo ricevuto in data 13/6/2023 intimazione di pagamento n. 119
[...]
2023 90022144 34/000 datata 03/05/2023 ha convenuto in giudizio CP_1
e chiedendo « ➔ in via preliminare processuale: disporsi in via CP_2 CP_4
cautelare, anche con decreto inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 119 2023 90022144 34/000 datata
03.05.2023, e dunque di ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale, il tutto con riferimento alle cartelle ed avvisi di addebito oggetto della presente opposizione (come specificate in narrativa);
➔ nel merito: in accoglimento dei motivi esposti in narrativa, dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento n. 119 2023 90022144 34/000 datata
03.05.2023 per omessa notifica delle cartelle ed avvisi di addebito oggetto della presente opposizione (come specificate in narrativa), ovvero in ogni caso dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti dagli stessi portati, e ciò quanto meno con riferimento alle sanzioni ed agli interessi di mora, il tutto con ogni conseguente pronuncia afferente gli atti o provvedimenti connesso presupposti e/o consequenziali;
➔ in ogni caso con rifusione di spese e competenze legali;
».
Si è costituito l' contestando le deduzioni e le censure del CP_1 ricorrente e concludendo «dichiarare inammissibile o rigettare l'opposizione
2 all'esecuzione e agli atti esecutivi in relazione ai crediti contributivi di competenza dell' Tenere in ogni caso indenne anche nella CP_1 CP_1 denegata ipotesi di accoglimento in toto o in parte, dell'opposizione, in relazione a spese legali afferenti alle attività di competenza esclusiva di . CP_4
Spese rifuse»
Si è costituito altresì l' contestando le pretese del ricorrente e CP_2 concludendo « 1) in via preliminare, - si chiede la chiamata in causa dell' , in caso di mancata relativa formale Parte_3 costituzione nel presente giudizio, con conseguente fissazione di una nuova udienza, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., da tenersi sempre in modalità da remoto;
2) nel merito, - dichiarare l'estraneità al giudizio dell e/o respingere il CP_2 ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, se risulterà documentata l'interruzione dei termini prescrizionali. Spese, competenze ed onorari di giudizio compensate con l' a fronte dell'assenza di censure sull'operato CP_2 dello stesso ». CP_1
Si è costituita infine Controparte_5 contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente e concludendo « In via preliminare: respingere la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata e/o delle cartelle di pagamento sottese per i motivi svolti in narrativa;
In via principale nel merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Parte_3
per le domande ed eccezioni inerenti la mancata notifica degli atti
[...] prodromici sottesi alle cartelle di pagamento, agli avvisi di addebito e all'intimazione di pagamento impugnate e/o per tutte le attività che precedono la formazione e la consegna del ruolo;
dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e diritto per le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento impugnate. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dispiegata dal ricorrente, dichiarare ed responsabili per i fatti di cui è causa e, CP_1 CP_2 per l'effetto, condannarle in via esclusiva e senza vincolo di solidarietà alla eventuale refusione delle spese di lite. In via di ulteriormente subordinata:
3 accertata l'esclusiva responsabilità degli Enti impositori, condannare ed CP_1
a manlevare e tenere indenne l' per CP_2 Parte_3 quanto quest'ultima fosse eventualmente tenuta a pagare per effetto della soccombenza nel presente giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze come per legge».
Con successivo ricorso depositato il 1/9/2023 (RG 1640/2023)
e , hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_4 oltre ad e anche introducendo il CP_1 CP_2 CP_4 Controparte_3 giudizio di merito relativo all'opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. proposta da e nel procedimento n. 1315/22 con riunito il Parte_1 Parte_2
n. 1383/22 RG Tribunale di Venezia nel termine assegnato con ordinanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. emessa il 04/06/2023 e comunicata dalla cancelleria del Tribunale il 05/06/2023 chiedendo « ➔ nel merito, in accoglimento dei motivi esposti in narrativa: in via principale: accertare e dichiarare la nullità della procedura esecutiva per mancata notifica delle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito azionati con gli atti di pignoramento ed oggetto della presente opposizione (come specificati in narrativa), con ogni conseguente pronuncia afferente gli atti o provvedimenti connessi presupposti e/o consequenziali;
in via subordinata: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito, sanzioni ed interessi di mora portati delle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito azionati con gli atti di pignoramento ed oggetto della presente opposizione (come specificati in narrativa), con ogni conseguente pronuncia afferente gli atti o provvedimenti connessi presupposti e/o consequenziali;
in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la violazione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale della e la carenza di legittimazione Controparte_6 passiva dell'opponente per pretesi debiti sorti Parte_2 successivamente all'8.11.2011; ➔ in ogni caso con rifusione di spese e competenze legali;
».
Si è costituito l' chiedendo «dichiarare la litispendenza, con ogni CP_1 conseguenza di legge;
in subordine, dichiarare inammissibile o rigettare l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi in relazione ai crediti
4 contributivi di competenza dell' Tenere in ogni caso indenne anche CP_1 CP_1 nella denegata ipotesi di accoglimento in toto o in parte, dell'opposizione, in relazione a spese legali afferenti alle attività di competenza esclusiva di . CP_4
Spese rifuse»
Si è costituito l' concludendo « 1) in via preliminare, - se del caso, CP_2 disporre la riunione del presente procedimento a quello connesso R.G. n.
1444/2023, Giudice Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara, a fronte dell'identità delle parti (ad eccezione del terzo pignorato) e dell'oggetto sostanziale del giudizio;
2) nel merito, - dichiarare l'estraneità al giudizio dell e/o CP_2 respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, se risulterà documentata l'interruzione dei termini prescrizionali. Spese, competenze ed onorari di giudizio compensate con l' a fronte dell'assenza di censure CP_2 sull'operato dello stesso ». CP_1
Si è infine costituita Parte_3 concludendo «In via preliminare in rito: Dichiarare il difetto di competenza del
Tribunale di Venezia sezione Lavoro adita in favore del Tribunale Ordinario di
Venezia e, per l'effetto, rigettare e/o dichiarare inammissibili il ricorso e le domande svolte dai ricorrenti;
In subordine nel merito Accertare e dichiarare la legittimità, nonché l'efficacia dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 543
c.p.c. e ex art. 72 bis, D.P.R. n. 602/1973, n. 11984202200003172001 e degli atti prodromici ad esso sottesi, confermare le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito, le intimazioni di pagamento impugnate ed i pignoramenti presso terzi notificati e comunque dichiarare che è Parte_3 creditrice nei confronti degli odierni convenuti in virtù dei suddetti titoli esecutivi e conseguentemente dichiarare il suo buon diritto di procedere ad esecuzione forzata per le causali di cui in narrativa. Sempre in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dispiegata dal ricorrente, dichiarare l' responsabile per i fatti di CP_1 cui è causa e, per l'effetto, condannarla in via esclusiva e senza vincolo di solidarietà alla eventuale refusione delle spese di lite. In via di ulteriormente gradata: accertata l'esclusiva responsabilità delle Ente impositore, condannare l' a manlevare e tenere indenne l' per CP_1 Parte_3
5 quanto quest'ultima fosse eventualmente tenuta a pagare per effetto della soccombenza nel presente giudizio». pur regolarmente raggiunta da notifica non si è Controparte_3 costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
In data 23/9/2024 è stato iscritto a ruolo lo stralcio della causa n.
18043/2024 Rg trasmesso dalla Sezione civile e relativo al giudizio di merito instaurato da innanzi al Giudice civile ed iscritto al ruolo Sezione lavoro CP_4
RG 1858/2024 nel quale ha chiesto « accertare e dichiarare la legittimità, CP_4 nonché l'efficacia dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. e ex art. 72 bis, D.P.R. n. 602/1973, n. 11984202200003172001 e degli atti prodromici ad esso sottesi, confermare le cartelle di pagamento, l'intimazione di pagamento impugnate ed i pignoramenti presso terzi notificati e comunque dichiarare che è creditrice nei confronti degli Parte_3 odierni convenuti in virtù dei suddetti titoli esecutivi e conseguentemente dichiarare il suo buon diritto di procedere ad esecuzione forzata per le causali di cui in narrativa. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento, anche parziale, della domanda dispiegata da CP_4 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
per l'attività di riscossione dei crediti di natura Parte_3 previdenziale e, per l'effetto, dichiarare l responsabile per i fatti di cui è CP_1 causa in via esclusiva e senza vincolo di solidarietà con la scrivente anche in ordine alla eventuale refusione delle spese di lite. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre oneri di legge»
Si erano costituiti e Parte_1 Parte_2 chiedendo « ➔ in via preliminare processuale: ▪ dichiararsi l'incompetenza per materia dell'intestato Tribunale di Venezia in favore della sezione lavoro del medesimo Tribunale di Venezia per ciò che concerne gli asseriti crediti di natura previdenziale, con ogni conseguente provvedimento;
▪ dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale di Venezia stante la giurisdizione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia per ciò che concerne gli agli asseriti crediti di natura tributaria, con ogni conseguente provvedimento;
in entrambi i casi tenendo conto che gli odierni
6 convenuti hanno comunque già provveduto, entro il termine assegnato dal G.E. con l'ordinanza ex art. 624 bis c.p.c. del 04.06.2023 e comunque in pari data di (01.09.2023), ad instaurare nel rispetto Parte_3 dei sopra specificati criteri di competenza e giurisdizione i due giudizi di merito sub n. 1640/2023 r.g. Tribunale di Venezia Sezione Lavoro e sub n.
559/2023 r.g. Corte di giustizia di primo grado di Venezia;
➔ nel merito: previa corretta ricostruzione del thema decidendum come indicato nel § 2.1.2, rigettarsi le domande avversarie svolte in via principale e in via subordinata per le motivazioni tutte sopra esposte ed in particolare: in via principale: stante la nullità della procedura esecutiva n. 1315/23 + 1383/23 r.g. es. mob. Tribunale di Venezia per mancata notifica delle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito azionati con gli atti di pignoramento opposti, con ogni conseguente pronuncia afferente gli atti o provvedimenti connessi presupposti e/o consequenziali;
in via subordinata: stante l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito, sanzioni ed interessi di mora portati delle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito azionati con gli atti di pignoramento ed oggetto dell'opposizione (come specificati in narrativa), con ogni conseguente pronuncia afferente gli atti o provvedimenti connessi presupposti e/o consequenziali;
in via ulteriormente subordinata: stante la violazione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale della e la carenza di Controparte_6 legittimazione passiva dell'opponente per pretesi debiti sorti Parte_2 successivamente all'8.11.2011; ➔ in ogni caso con rifusione di spese e competenze legali, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prima e non riscosso le seconde;
»
Si era e si è costituito l' concludendo «Piaccia all'adito Tribunale, CP_1 contrariis reiectis, dichiarare inammissibile o rigettare l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi in relazione ai crediti contributivi di competenza dell' Tenere in ogni caso indenne anche nella CP_1 CP_1 denegata ipotesi di accoglimento in toto o in parte, dell'opposizione, in relazione a spese legali afferenti alle attività di competenza esclusiva di . CP_4
Spese rifuse».
7 Il procedimento RG 1858/2024 è stato riunito al procedimento n.
1640/2023 trattandosi della riassunzione del giudizio di merito a seguito delle medesime opposizioni proposte da e Parte_1 Parte_2
ai rispettivi atti di pignoramento, opposizioni poi riunite.
[...]
Infine con ricorso (RG 2203/2023) depositato in data 29/11/2023
ha proposto impugnazione avverso la comunicazione Parte_2 di iscrizione ipotecaria n. 11920221460000323006 datata 3/10/2023 notificata a mezzo posta raccomandata in data 20/10/2023, chiedendo « ➔ in via preliminare processuale: disporsi la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento n. 1444/23 r.g. che porta riunito il n. 1640/2023 r.g. parimenti pendente dinnanzi all'intestato Tribunale di
Venezia Sezione Lavoro;
➔ nel merito: in accoglimento dei motivi esposti in narrativa e dunque previo accertamento: (i) in via principale dell'omessa notifica delle cartelle ed avvisi di addebito oggetto della presente opposizione
(come specificate in narrativa); (ii) in via subordinata di intervenuta prescrizione dei crediti dagli stessi portati, e ciò quanto meno con riferimento alle sanzioni ed agli interessi di mora;
(iii) in via ulteriormente subordinata della carenza di legittimazione passiva dell'opponente; dichiararsi la conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata a mezzo posta raccomandata in data 20.10.2023 con documento n.
11920221460000323006 datato 03.10.2023, il tutto con ogni conseguente pronuncia afferente gli atti o provvedimenti connessi presupposti e/o consequenziali;
➔ in ogni caso con rifusione di spese e competenze legali;
».
Si è costituito l concludendo «dichiarare l'incompetenza CP_1 funzionale dell'adito Tribunale del lavoro, essendo l'esecuzione iniziata e dovendosi essa proporre dinanzi al Giudice dell'esecuzione; dichiarare inammissibile l'opposizione non essendo stata chiamata in causa Parte_3
ossia il soggetto procedente nell'esecuzione immobiliare
[...] CP_7 opposta;
in subordine rigettare l'opposizione in relazione ai crediti contributivi di competenza dell' poiché infondata. Tenere in ogni caso indenne CP_1 CP_1 anche nella denegata ipotesi di accoglimento in toto o in parte,
8 dell'opposizione, in relazione a spese legali afferenti alle attività di competenza esclusiva di . Spese rifuse» CP_4
Si è costituito l rilevando che nella causa in esame si controverte CP_2 proprio sulla regolarità della procedura di riscossione gestita in proprio ed in assoluta autonomia dall' e pertanto, in Controparte_5 assenza di censure sull'operato dell non può che disporsi la CP_2 compensazione delle spese di lite con il ricorrente.
Si è infine costituita chiedendo «In via preliminare: respingere la CP_4 domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata e/o delle cartelle di pagamento sottese per i motivi svolti in narrativa;
In via principale nel merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per le domande ed Parte_3 eccezioni inerenti la mancata notifica degli atti prodromici sottesi alle cartelle di pagamento, agli avvisi di addebito, all'intimazione di pagamento e la CPI impugnate e/o per tutte le attività che precedono la formazione e la consegna del ruolo;
dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e diritto per le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare le cartelle di pagamento, l'intimazione di pagamento e la
CPI impugnate»
Le cause sono state istruite sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, in data odierna all'esito della camera di consiglio riunite, e decise con la presente sentenza.
*** ***
Come ricostruito dalla stessa parte ricorrente nella causa 2203/2023 RG
(comunicazione iscrizione ipotecaria) in data 22/06/2022 Parte_2 riceveva notificazione da parte Controparte_8
per la Provincia di Venezia atto di pignoramento datato
[...]
13/06/2022, preceduto da intimazione di pagamento del 10/05/2022, da cui originava la procedura esecutiva n. 1383/2022 RG Tribunale di Venezia;
tale atto di pignoramento riportava un debito complessivo di € 1.808.686,84 asseritamente dovuti (quale ex socio accomandatario della in Controparte_6 forza delle seguenti cartelle esattoriali ed avvisi di addebito di seguito riportati.
9 Pochi giorni prima, in data 16/06/2022, (quale socio Parte_1 accomandatario della aveva anch'egli ricevuto notificazione Controparte_6 da parte di dell'atto di pignoramento datato 08/06/2022, preceduto da CP_9 intimazione di pagamento del 06/12/2021, da cui era originata la procedura esecutiva n. 1315/2022 RG Tribunale di Venezia;
tale pignoramento riportava un debito complessivo di € 3.066.307,58 asseritamente dovuti in forza delle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito di seguito riportati.
Entrambi i pignorati proponevano opposizione ex art. 615, co. 2 c.p.c. con contestuale richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. deducendo: → in via principale: la mancata notifica delle cartelle esattoriali e avvisi di addebito;
→ in via subordinata: la prescrizione degli asseriti crediti;
→ in via ulteriormente subordinata e limitatamente alla posizione di : il difetto di Parte_2 legittimazione passiva per i pretesi debiti sorti successivamente all'08/11/2011.
In considerata della parziale identità delle cartelle e avvisi di addebito di cui ai predetti pignoramenti (nel senso che il pignoramento notificato a Parte_1 richiamava esattamente tutte le cartelle e avvisi di addebito di cui al pignoramento notificato a , più altre) nonché l'identità della Parte_2 parte creditrice procedente (in entrambi i casi ), Controparte_10 veniva disposta la riunione del procedimento n. 1383/2022 RG a quello sub n.
1315/2022 RG
In data in data 04-05/06/2023 il G.E. pronunciava ordinanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva «alla luce delle contestazioni avanzate da parte opponente con riferimento alla notifica delle cartelle esattoriali azionate ed all'eccezione di prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle medesime», indicando termine di 90 giorni per l'avvio della fase di merito avanti il giudice competente.
inoltre in data 13/06/2023 notificava al solo CP_4 Parte_1 un'intimazione di pagamento n. 119 2023 90022144 34/000 relativa alle medesime cartelle (tranne due, una relativa a contributi e altra a tributi, e più diverse altre non rilevanti ai fini di causa); anche avverso tale iniziativa,
[...]
proponeva opposizione che veniva presentata: (i) per le cartelle Pt_1 relative a contributi e premi di enti previdenziali avanti l'intestata Sezione
10 Lavoro, con ricorso depositato il 22/7/2023 RG 1444/2023 (ii) per le cartelle relative a crediti tributari avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, con ricorso notificato ed iscritto al n. 538/2023 RG il 27/07/2023.
Nel termine assegnato dal G.E. con l'ordinanza di sospensione delle procedure esecutive di cui sopra e provvedevano Parte_2 Parte_1 all'instaurazione del giudizio di merito ex art. 618 bis, co. 2, c.p.c. susseguente alle opposizioni avverso le esecuzioni riunite n. 1315/22 r.g. es. + n. 1383/22
r.g. es., nel rispetto di criteri di riparto di competenza funzionale e giurisdizione e pertanto:
(i) avanti il Tribunale di Venezia Sezione lavoro, in riferimento alle cartelle e avvisi di addebito relativi a contributi e premi di enti previdenziali, con ricorso iscritto al n. 1640/2023 RG 01.09.2023,
11920100007475 sede di 31.05.2010 CP_1 952 Venezia 11920100009613 sede di 15.06.2010 CP_1 841 Venezia 11920100015028 sede di 21.08.2010 CP_1 259 Venezia 11920100019442 sede di 24.11.2010 CP_1 325 Venezia 11920100020966 sede di 22.12.2010 CP_1 111 Venezia 11920100023479 sede di 21.01.2011 CP_1 535 Venezia 11920110002594 sede di 09.03.2011 CP_1 344 Venezia 11920110017694 I.N.A.I.L._SedeDiV 21.12.2011 312 eERa 11920130014919 I.N.A.I.L._SedeDiV 07.01.2014 335 eERa 11920120021373 I.N.A.I.L._SedeDiV 20.12.2012 855 eERa 11920140008326 I.N.A.I.L._SedeDiV 13.10.2014 224 eERa 11920150008595 I.N.A.I.L._SedeDiV 15.07.2015 806 eERa (ii) avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento alle cartelle relative ad asseriti crediti tributari, con ricorso notificato il 01/09/2023, iscritto al n. 559/2023 RG il 04/09/2023.
Come chiarito e ribadito con il ricorso 1640/2023 RG (riassunzione causa di merito a seguito sospensione esecuzione), a fondamento degli atti di pignoramento vi erano – per quanto riguarda le pretese di competenza di
11 questo Giudice del lavoro - le medesime cartelle oggetto della intimazione di pagamento n. 119 2023 90022144 34/000 oltre alla 41920150002244091, come infra riportate:
CP_ 119201000074 sede di MOD DM10 2009 31.05.2010 06.12.2021- 75952 Venezia 10.05.2022
CP_ 119201000096 sede di MOD DM10 2009 15.06.2010 06.12.2021- 13841 Venezia 10.05.2022 CP_ 119201000150 sede di MOD DM10 2009-2010 21.08.2010 06.12.2021- 28259 Venezia 10.05.2022 CP_ 119201000194 sede di MOD DM10 2010 24.11.2010 06.12.2021- 42325 Venezia 10.05.2022 CP_ 119201000209 sede di MOD DM10 2010 22.12.2010 06.12.2021- 66111 Venezia 10.05.2022 CP_ 119201000234 sede di MOD DM10 2010 21.01.2011 06.12.2021- 79535 Venezia 10.05.2022 CP_ 119201100025 sede di MOD DM10 2010 09.03.2011 06.12.2021- 94344 Venezia 10.05.2022
119201100176 Inail_SedeDiVe rate premio 2010-2011 21.12.2011 06.12.2021- 94312 ER
. 10.05.2022 CP_11 a
119201200213 Inail_SedeDiVe rate premio 2011 20.12.2012 06.12.2021- 73855 ER inail+sanz.+int 10.05.2022 a
.
119201300149 Inail_SedeDiVe premi 2011-2012- 07.01.2014 06.12.2021- 19335 ER inail+sanz.+int 2013 10.05.2022 a
.
119201400083 Inail_SedeDiVe premi 2012-2013- 13.10.2014 06.12.2021 26224 ER inail+sanz. 2014 a
119201500085 Inail_SedeDiVe premi 2013-2014- 15.07.2015 06.12.2021- 95806 ER inail+sanz. 2015 10.05.2022 a 119201500175 Inail_SedeDiVe premi 2015 03.02.2016 06.12.2021 78689 ER inail+sanz. a
12 CP_ 419201120004 sede di MOD DM10 2011 14.11.2011 06.12.2021- 41763 Venezia 10.05.2022 CP_ 419201120005 sede di MOD DM10 2011 13.01.2012 06.12.2021- 74488 Venezia 10.05.2022 CP_ 419201200000 sede di MOD DM10 2011 26.03.2012 06.12.2021- 58650 Venezia 10.05.2022 CP_ 419201200001 sede di MOD DM10 2011 26.03.2012 06.12.2021- 63475 Venezia 10.05.2022 CP_ 419201200015 sede di MOD DM10 2011-2012 28.09.2012 06.12.2021- 99824 Venezia 10.05.2022 CP_ 419201200022 sede di MOD DM10 2012 28.11.2012 06.12.2021- 48291 Venezia 10.05.2022 CP_ 419201400028 sede di MOD DM10 2013-2014 17.01.2015 06.12.2021- 18183 Venezia 10.05.2022 CP_ 419201500001 sede di MOD DM10 2012 04.08.2015 06.12.2021- 62212 Venezia 10.05.2022 CP_ 419201500002 sede di MOD DM10 2014-2015 05.08.2015 06.12.2021- 01735 Venezia 10.05.2022 CP_ 419201500021 sede di MOD DM10 2015 30.10.2015 06.12.2021- 61510 Venezia 10.05.2022 CP_ 419201500022 sede di MOD DM10 2013-2014- 30.10.2015 06.12.2021- 44091 Venezia 2015 10.05.2022 CP_ 419201500024 sede di MOD DM10 2015 19.12.2015 06.12.2021- 97320 Venezia 10.05.2022
Contestualmente alla riassunzione operata dai , anche Pt_2 CP_4 promuoveva giudizio di merito, notificando atto di citazione datato
01/09/2023 con prima udienza fissata alla volta del 10/01/2024, che iscriveva a ruolo il 04/09/2023 al n. 12269/2023 RG Tribunale di Venezia.
In data 20/10/2023 notificava a comunicazione di CP_4 Parte_2 iscrizione ipotecaria n. 11920221460000323006 datata 03/10/2023 con la quale informava di aver provveduto, con nota numero 35141/5715 del
27/09/2023, ad iscrivere ipoteca legale sui seguenti immobili di sua proprietà
(abitazione di residenza):
- Fg. 0007, particella 00209, subalterno 0009, classe A02, n. vani: 3,5,
Comune di Santa Maria di Sala (Ve) via Caravaggio T-1;
Fg. 0007, particella 00209, subalterno 0010, classe C06, Comune di Santa
Maria di Sala (Ve) via Caravaggio T.
Come si evince dal prospetto allegato alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, la stessa risulta fondata sulle medesime cartelle ed avvisi di addebito alla base pignoramento presso terzi n. 1383/22 RG che per quanto attiene ai crediti previdenziali sono:
13 11920100007475952; 11920100009613841; 11920100015028259;
11920100019442325; 11920100020966111; 11920100023479535;
11920110002594344; 11920110017694312; 11920120021373855;
11920130014919335; 11920150008595806; 41920112000441763;
41920112000574488; 41920120000058650; 41920120000163475.
In data 23/9/2024 è poi pervenuto stralcio del fascicolo 18043/2024 relativo alla riassunzione delle opposizioni a pignoramenti, riunite e sospese dal GE, e che aveva riassunto con atto di citazione di fronte al Giudice civile. CP_4
Così ricostruita la vicenda vi è da chiarire che:
- quanto alla eccezione di legittimazione passiva sollevata da e CP_1 CP_2 deve confermarsi come secondo la giurisprudenza ormai consolidata della S.C. in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.
46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (SSUU n. 7514 del
08/03/2022; Sez. L., Sentenza n. 16425 del 19/06/2019 in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva);
- nel caso in esame i primi due punti di censura di ogni giudizio poi riunito si sostanziano nell'accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione in primo luogo per mancata notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito e in secondo luogo per prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, con conseguente esclusiva legittimazione passiva di ed CP_1 CP_2
- i restanti motivi di censura svolti in via subordinata riguardano, tuttavia, la legittimità dell'intimazione di pagamento e/o della comunicazione di iscrizione ipotecaria facendo valere vizi propri di questa sotto il profilo della omessa
14 motivazione/allegazione e omessa indicazione specifica delle modalità, del termine, dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere nonché per abuso dello strumento processuale con riferimento alla azione esecutiva, con conseguente legittimazione passiva di seppur limitatamente a tali due motivi;
CP_4
- l'azione promossa nei confronti dell'intimazione di pagamento n. 119 2023
90022144 34/000 notificata il 13/6/2023 (RG 1444/2023) non è improcedibile: trattasi di una nuova intimazione di pagamento, successiva ai pignoramenti
1383/2022 e 1315/2022 RG atteso che a norma dell'art. 50, co. 2, dpr
602/1973 «se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni»;
-d'altra parte la sospensione delle esecuzioni non comporta la sospensione dei titoli sottesi e pertanto non fa venir meno il diritto e dovere di di CP_4 procedere alla ulteriore notifica di una intimazione di pagamento preordinata a nuove esecuzioni forzate volte alla totale soddisfazione dei crediti da recuperare;
- in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento fondata sull'omessa notifica della/delle cartelle esattoriali (quindi deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo) con conseguente richiesta di declaratoria della prescrizione del credito può essere qualificata sia come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e non comunque come opposizione agli atti esecutivi, in quanto si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata) sia come azione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999;
-per contro la circostanza che tutte o alcune cartelle di pagamento e avvisi di addebito siano stati posti sia a fondamento dei pignoramenti del 2022 sia della intimazione di pagamento del 2023 non inibisce agli ingiunti di impugnare l'ulteriore intimazione di pagamento, che comunque preannuncia una successiva esecuzione;
15 -gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento di cui si controverte sono comunque i medesimi sicché si giustifica la trattazione unitaria delle questioni oggetto di causa;
-si eccepisce la mancanza notifica delle cartelle di pagamento ed in ogni caso la intervenuta prescrizione successiva alla loro notifica;
A fronte della costituzione delle resistenti e delle ulteriori difese svolte da e va precisato quanto di seguito riportato. Parte_1 Parte_2
Con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito parte ricorrente eccepisce che la notifica è stata eseguita nei confronti della per CP_6 posta, ma con consegna a mani di , senza che a ciò abbia fatto CP_12 seguito l'inoltro della c.d. raccomandata informativa al destinatario (ossia il legale rappresentante della s.a.s. tra il 27/11/2003 ed il Parte_2
08/11/2011 e successivamente ) come invece imporrebbero l'art. Parte_1
60 DPR 600/1972 lett. b bis e l'art. 7, co. 3, l. 890/1992:
11920100007475952.501 (ente impositore: – cfr. doc. 6 , CP_1 CP_9
11920100009613841.501 (ente impositore: – cfr. doc. 7 , CP_1 CP_9
11920100015028259.501 (ente impositore: – cfr. doc. 8 , CP_1 CP_9
11920100019442325.501 (ente impositore: – cfr. doc. 9 , CP_1 CP_9
11920100020966111.501 (ente impositore: – cfr. doc. 10 , CP_1 CP_9
11920100023479535.501 (ente impositore: – cfr. doc. 11 , CP_1 CP_9
11920110002594344.501 (ente impositore: – cfr. doc. 12 , CP_1 CP_9
11920110017694312.501 (ente impositore: INAIL– cfr. doc. 13 , CP_9
11920120021373855.501 (ente impositore: – cfr. doc. 14 , CP_2 CP_9
11920140008326224.501 (ente impositore: – cfr. doc. 16 , CP_2 CP_9
41920112000441763.501* (ente impositore: – cfr. doc. “AVA e CP_1 notifiche” , CP_1
41920112000574488.501 (ente impositore: – cfr. doc. “AVA e notifiche” CP_1
, CP_1
41920120000058650.501 (ente impositore: – cfr. doc. “AVA e notifiche” CP_1
, CP_1
41920120000163475.501 (ente impositore: – cfr. doc. “AVA e notifiche” CP_1
, CP_1
16 41920120001599824.501 (ente impositore: – cfr. doc. “AVA e notifiche” CP_1
, CP_1
41920120002248291.501** (ente impositore: – cfr. doc. “AVA e CP_1 notifiche” , CP_1
41920140002818183.501 (ente impositore: – cfr. doc. “AVA e notifiche” CP_1
. CP_1
Sul punto deve osservarsi in primo luogo quanto alla cartelle di pagamento che deve farsi riferimento all'art. 26 DPR 602/1973 il quale nelle varie formulazioni ha comunque sempre previsto che «La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma» - poi in realtà diventato terzo « o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda» e che « Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario».
Secondo la giurisprudenza costante della S.C.:
- qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma
"semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato ( vd ex plurimis Cass. 28872/2018 e Cass. 12083 del
2016. Si veda inoltre Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n.
14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario);
17 - «allorché l'ufficio finanziario proceda alla notifica mediante invio diretto dell'atto a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del
1973, si applicano le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario con la conseguenza che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario la quale si sia dichiarata "autorizzata al ritiro della posta", deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di "incaricato", sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l'atto sicché, per vincere la presunzione derivante dalla consegna a tale persona, occorre provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando né addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario» ( ex plurimis Cass. Sez. 5 ,
Ordinanza n. 9240 del 03/04/2019; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del
19/03/2014);
- «la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata CP_4 con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato
(adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale)» ( Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 1686 del 19/01/2023);
- «in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del
1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare
18 dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto»
(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 4160 del 09/02/2022);
-«in tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento» ( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata secondo cui l'avviso di ricevimento della raccomandata, pur riportando un numero identificativo diverso da quello risultante dall'avviso di accertamento, era a quest'ultimo riconducibile, trattandosi di mero errore materiale, poiché era inverosimile che nello stesso giorno fossero stati notificati due atti impositivi diversi per una sola cifra, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 34765 del
12/12/2023).
Ad identica conclusione deve giungersi per la notifica a mezzo posta degli avvisi di addebito posto che l'art. 30, co. 4, d.l. 78/2010 prevede che « L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti CP_1 della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento».
Conseguentemente deve essere rigettata la censura di parte ricorrente (
Salviato) e ritenuta corretta la notifica eseguita a mezzo raccomandata ordinaria secondo le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario.
Con riferimento alla all'avviso di addebito 41920112000441763.501 (ente impositore: – cfr. doc. “AVA e notifiche” inoltre parte ricorrente CP_1 CP_1 eccepisce che risulta prodotta solo la cartolina senza che sulla stessa sia riportato il numero dell'atto impositivo correlato. Anche tale censura deve essere rigettata posto che la S.C. ha statuito che in tema di notifica della cartella
19 esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ( il quale nel caso allora in esame aveva valutato la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione) ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima (vd Cass. 17841/2023), ove nel caso in esame sull'avviso di addebito è portato il numero della raccomandata e le date di emissione, invio e ricezione sono coerenti. Parte ricorrente non ha offerto prova contraria, ovvero di aver ricevuto con quella raccomandata altro documento.
Con riferimento all'avviso di addebito 41920120002248291.501** (ente impositore: – cfr. doc. “AVA e notifiche” si eccepisce che il numero CP_1 CP_1 sulla raccomandata non è leggibile con impossibilità di ricollegare avviso di addebito e raccomandata: la censura deve essere rigettata in quanto data dell'avviso di addebito (9/11/2012) e data di invio della raccomandata
(23/11/2012) sono coerenti, inoltre gli ultimi numeri della raccomandata “00-5” corrispondono a quelli riportati sull'avviso di addebito.
Con riferimento all'avviso di pagamento nr. 41920150002161510.501 si censura che pur trattandosi di notifica eseguita nei confronti della s.a.s. per posta, con consegna nelle mani del l'atto impositivo non riporta Parte_1 il nr. della raccomandata a.r. (ossia della cartolina) ad esso collegata, né la cartolina prodotta riporta il nr. dell'avviso di addebito cui si riferisce: trattasi in effetti di avviso di addebito predisposto per essere inviato via pec (si veda indirizzo pec), tuttavia le date risultano coerenti ovvero 9/10/2015 la data dell'avviso di addebito e 27/10/2015 l'invio della raccomandata sicché non essendo stato allegato alcunché a prova contraria, deve ritenersi provata la notifica.
20 Quanto alla cartella di pagamento 11920130014919335.501 si censura CP_2 la mancata prova della notifica essendo stata prodotta solo la ricevuta pec di accettazione, mancando quella dell'avvenuta consegna (cfr. doc. 15 : CP_9 tale censura deve essere accolta in quanto per provare la validità della notifica via PEC della cartella di pagamento, è sufficiente l'esibizione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RAC), non essendo necessaria, né una relazione di notificazione, né la ricevuta di avvenuta accettazione della PEC, né i certificati di firma digitale. La suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la RAC, rilasciata dal gestore PEC del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo (Cass. n. 16365/2018; Comm. trib. reg.
Lazio sez. VII, 02/08/2022, n.3514) al meno fino a prova contraria. Non appare invece sufficiente la ricevuta di accettazione
Con riferimento all' avviso di addebito 41920150002497320501 ed CP_1 altresì con riferimento all'avviso di addebito 41920160001514230 le ricevute pec di accettazione e consegna risultano entrambe prodotte in un formato,
XML, che non consente la verifica del contenuto del file asseritamente notificato (cfr. doc. “AVA e notifiche” : la censura deve essere accolta CP_1 atteso che il formato xml non consente di verificare cos'è stato notificato, dovendo essere prodotta la ricevuta di consegna in formato .eml o .msg.
Per quanto riguarda le ulteriori cartelle di pagamento e avvisi di addebito ovvero:
11920130014919335501, 11920150008595806501,
11920150017578689501, 11920160012544241501,
11920170007393337501, 11920170015013067501,
41920150000162212501, 41920150000201735501,
41920160003580648501, 41920170000136290501,
41920170000310566501, 41920170000528009501,
41920170002488584501, 41920170002630314501 parte ricorrente si è limitata a contestare che le cartelle/avvisi di pagamento risultano essere stati notificati alla società Controparte_6
(debitrice principale), e NON al ricorrente (condebitore solidale); Parte_1
21 in ipotesi di condebitori solidali, l'efficacia dell'atto notificato ad uno solo di essi si estende anche agli altri solo con riferimento all'istituto della prescrizione, la cui interruzione eseguita verso uno si riverbera anche nei confronti degli altri (invero l'art. 1310 c.c., che un tanto prevede ,è infatti norma eccezionale, non suscettibile di interpretazioni analogiche); rimane fermo, però, che non è possibile notificare un'intimazione di pagamento
(equivalente al precetto civilistico), e men che meno procedere esecutivamente, nei confronti dell'altro (con)debitore ) senza Parte_1 aver prima notificato anche nei suoi confronti il titolo, nel nostro caso le cartelle/avvisi di pagamento (e ciò in ossequio all'art. 479 c.p.c.). Pertanto – sostiene parte ricorrente - la notifica eseguita nei confronti della s.a.s. non risulta in ogni caso opponibile al ricorrente ai fini della procedura di recupero coattivo dei crediti.
Dunque per le predette cartelle e avvisi di addebito la notifica è regolare e ed è valsa pacificamente ad interrompere la prescrizione.
Dunque, allo stato, devono ritenersi non regolarmente notificati la cartella di pagamento 11920130014919335.501 e gli avvisi di addebito CP_2 CP_1
41920150002497320501 e 41920160001514230 la prescrizione dei crediti portati da tali atti è stata comunque interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento sotto indicata notificata il 6/6/2017 ( quanto a
11920130014919335.501 e ava 41920150002497320501) e notificata il
21/572019 (ava 41920160001514230) e successive
Secondo quanto dedotto da sono dunque state notificate le seguenti CP_4 intimazioni di pagamento:
-Intimazione di pagamento n. 11920179002976437000 notificata a mezzo PEC in data 06/06/2017 (doc. 22 : si evince la prescrizione di tutte le cartelle CP_4 di pagamento e avvisi di addebito notificati 5 anni prima del 6/6/2017 e cioè
11920100007475952501 notificata il 31/5/2010,
11920100009613841501 notificata l'11/6/2010
11920100015028259501 notificata il 21/8/2010
11920100019442325501 notificata il 24/11/2010
11920100020966111501 notificata in data 22/12/2010
22 11920100023479535501 notificata in data 21/1/2011
11920110002594344501 notificata in data 9/3/2011
11920110017694312501 notificata in data 21/12/2011
1920112000441763501 notificata il 14/11/2011
41920112000574488501 notificato il 13/1/2012
41920120000058650501 notificato il 26/3/2012
41920120000163475501 notificato il 26/3/2012
- Intimazione di pagamento n. 11920179004767087000 notificata in data
06/10/2017 (doc. 23 : relativa a cartella 11920160012544241501 CP_4 notificata il 19/9/2016 e ava 41920160001514230501 notificato il 2/7/2016;
- Intimazione di pagamento n. 11920199002888352000 notificata in data
21/05/2019 (doc. 24 : con conseguente interruzione della prescrizione CP_4 per tutti i crediti portati nelle cartelle di pagamento e avvisi di addebito la pcui prescrizione era stata interrotta dall'intimazione notificata il 6/6/2017;
- Intimazione di pagamento n. 11920219002710103000 notificata in data
06/12/2021 (doc. 25 : vale quanto sopra riferito;
CP_4
- Intimazione di pagamento n. 11920229001710029000 notificata in data
09.05.2022 (doc. 26 ; vale quanto sopra riferito. CP_4
- PPT 11984202200000308001 notificato in data 23.02.2022 (doc. 27 ; CP_4
- Piano di rateizzazione richiesto dalla società obbligata principale per le cartelle n. 11920100007475952, n. 11920100007476053 e n.
11920100009613841 e dettaglio pagamenti del piano con ultima rata al 24/08/2016 (doc. 28 ; CP_4
- verbale negativo cron 143- 06 ottobre 2017 (doc. 29 CP_6
. CP_4
Deve anche rilevarsi che l'ava 41920150002244091 ulteriore a fondamento dell'atto di pignoramento n. ___ non risulta essere stata notifica (vd. RG
1640/23 – AVA notifiche ma tuttavia il credito portato deve ritersi non CP_1 prescritto essendo stata interrotta la prescrizione con intimazione di pagamento notificata il 21/5/2019.
E dunque devono ritenersi prescritti i crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito:
23 11920100007475952501 notificata il 31/5/2010,
11920100009613841501 notificata l'11/6/2010
11920100015028259501 notificata il 21/8/2010
11920100019442325501 notificata il 24/11/2010
11920100020966111501 notificata in data 22/12/2010
11920100023479535501 notificata in data 21/1/2011
11920110002594344501 notificata in data 9/3/2011
11920110017694312501 notificata in data 21/12/2011
1920112000441763501 notificata il 14/11/2011
41920112000574488501 notificato il 13/1/2012
41920120000058650501 notificato il 26/3/2012
41920120000163475501 notificato il 26/3/2012.
Giova rilevare che «in materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio» (Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 6154 del 07/03/2024) e un tanto va riferito a tutte le richieste di pagamento, “rottamazione” ecc.
Per quanto riguarda la mancata notifica di cartelle esattoriali ed avvisi di addebito ai soci personalmente prima di procedere ad esecuzione forzata, la stessa non appare fondata essendo stati gli atti di pignoramento preceduti dagli atti d'intimazione portanti la puntuale descrizione del numero di cartella o avviso di addebito, data della notifica ed importo.
Per quanto riguarda le ulteriori eccezioni relative alla motivazione degli atti impositivi e alle altre eccezioni formali le stesse appaiono infondate e non rilevanti nei casi in esame, trattandosi di azioni qualificabili tutte come di accertamento negativo del credito o del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
24 Quanto infine alla comunicazione di iscrizione ipotecaria e l'eccepito difetto di legittimazione passiva in quanto ha assunto la qualità di Parte_2 socio accomandatario dal 27/11/2003 al 08/11/2011 e i crediti per cui si procede nei suoi confronti contratti entro l'8/11/2011 Cartelle di pagamento e avvisi di addebito
11920100007475952501 notificata il 31/5/2010,
11920100009613841501 notificata l'11/6/2010
11920100015028259501 notificata il 21/8/2010
11920100019442325501 notificata il 24/11/2010
11920100020966111501 notificata in data 22/12/2010
11920100023479535501 notificata in data 21/1/2011
11920110002594344501 notificata in data 9/3/2011
11920110017694312501 notificata in data 21/12/2011
1920112000441763501 notificata il 14/11/2011
41920112000574488501 notificato il 13/1/2012
41920120000058650501 notificato il 26/3/2012
41920120000163475501 notificato il 26/3/2012.
Le cartelle 11920120021373855, 11920130014919335 e
11920150008595806 oltre ad essere state formate successivamente al
8/11/2011 non sono state prodotte e non è possibile verificare i crediti portati dalle stesse (si veda documentazione . CP_4
Quanto agli avvisi di addebito:
-41920112000441763 è relativo al periodo 4/2011 è stato notificato il
14/11/2011 ma risulta prescritto, anche rispetto all'intimazione di pagamento notificata il 6/6/2017;
-41920112000574488 è relativo al periodo 6-7/2011, è stato notificato il
13/1/2012 ma è prescritto, anche rispetto all'intimazione di pagamento notificata il 6/6/2017;
-41920120000058650 è relativo al periodo 8-9/2011, è stato notificato il
26/3/2012 ma è prescritto anche rispetto all'intimazione notificata il 6/6/2017;
25 -41920120000163475 è relativo al periodo 10/2011, è stato notificato il
26/3/2012 e quindi è prescritto anche rispetto all'intimazione notificata il
6/6/2017.
Pertanto la iscrizione ipotecaria comunicata a è illegittima Parte_2 poiché relativa a crediti prescritti oppure a crediti per i quali Parte_2
non era più socio illimitatamente responsabile.
[...]
Deve pertanto concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che vengono tra tutti compensati stante la parziale soccombenza reciproca.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, quali la soccombenza reciproca (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l.
162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il
10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018)
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e avvisi di addebito : 11920100007475952501 notificata il 31/5/2010,
11920100009613841501 notificata l'11/6/2010, 11920100015028259501 notificata il 21/8/2010, 11920100019442325501 notificata il 24/11/2010,
11920100020966111501 notificata in data 22/12/2010,
11920100023479535501 notificata in data 21/1/2011,
11920110002594344501 notificata in data 9/3/2011,
11920110017694312501 notificata in data 21/12/2011,
1920112000441763501 notificata il 14/11/2011, 41920112000574488501 notificato il 13/1/2012, 41920120000058650501 notificato il 26/3/2012,
41920120000163475501 notificato il 26/3/2012, 41920112000441763 notificato il 14/11/2011, 41920112000574488 notificato il 13/1/2012,
41920120000058650 notificato il 26/3/2012 e 41920120000163475 notificato il 26/3/2012 con ogni conseguenza sull'intimazione di pagamento, i pignoramenti e l'iscrizione ipotecaria di cui sono posti a fondamento che per tale parte sono illegittimi e si anullano;
26 2) dichiara l'illegittimità della iscrizione ipotecaria per cui è causa;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia, all'udienza del 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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